§ 3.3.56 – L.R. 28 gennaio 2004, n. 10.
Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:28/01/2004
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni amministrative.
Art. 3.  Consulta regionale.
Art. 4.  Consulta provinciale.
Art. 5.  Osservatorio faunistico regionale, cattura temporanea ed inanellamento.
Art. 6.  Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi - allevamento amatoriale.
Art. 7.  Albo regionale degli allevamenti di fauna selvatica.
Art. 8.  Destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale.
Art. 9.  Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.
Art. 10.  Piani faunistico-venatori provinciali.
Art. 11.  Piani di miglioramento ambientale e di immissione della fauna selvatica.
Art. 12.  Piano faunistico-venatorio regionale.
Art. 13.  Verifica dei programmi faunistico-venatori provinciali.
Art. 14.  Fondi chiusi: utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.
Art. 15.  Oasi di protezione.
Art. 16.  Zone di ripopolamento e cattura.
Art. 17.  Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
Art. 18.  Zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani per le gare cinofile - aree cinofile.
Art. 19.  Documenti per l’esercizio dell’attività venatoria.
Art. 20.  Abilitazione venatoria.
Art. 21.  Licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Art. 22.  Commissione d’esame: composizione, nomina e modalità di funzionamento.
Art. 23.  Designazione e compiti della Amministrazione provinciale.
Art. 24.  Esami.
Art. 25.  Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria.
Art. 26.  Caccia programmata.
Art. 27.  Delimitazione dei confini ed istituzione degli ambiti territoriali di caccia.
Art. 28.  Accesso e partecipazione dei cacciatori agli ATC.
Art. 29.  Associazioni venatorie e loro compiti.
Art. 30.  Statuto degli ATC – Denominazione.
Art. 31.  Funzioni e compiti dei comitati di gestione degli ATC.
Art. 32.  Composizione e funzionamento dei comitati di gestione degli ATC.
Art. 33.  Gestione finanziaria degli ATC.
Art. 34.  Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell’ATC.
Art. 35.  Conferenza permanente degli Ambiti Territoriali di Caccia.
Art. 36.  Doveri del cacciatore.
Art. 37.  Divieti negli ATC.
Art. 38.  Esercizio della caccia.
Art. 39.  Esercizio venatorio da appostamento fisso.
Art. 40.  Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.
Art. 41.  Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie.
Art. 42.  Allevamenti – Tassidermia.
Art. 43.  Specie cacciabili e periodi di attività venatoria - calendario venatorio.
Art. 44.  Controllo della fauna selvatica.
Art. 45.  Importazione di fauna selvatica dall’estero.
Art. 46.  Revoca degli istituti faunistici privati.
Art. 47.  Tassa di concessione regionale.
Art. 48.  Attività promozionale provinciale.
Art. 49.  Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi. Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.
Art. 50.  Altri divieti.
Art. 51.  Vigilanza venatoria.
Art. 52.  Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.
Art. 53.  Sanzioni amministrative.
Art. 54.  Rapporto sull’attività di vigilanza.
Art. 55.  Finanziamenti regionali.
Art. 56.  Disposizioni finanziarie.
Art. 57.  Norme di coordinamento.
Art. 58.  Esercizio venatorio da parte dei cittadini dell’unione europea e dei paesi extraeuropei.
Art. 59.  Esercizio delle deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE.
Art. 60.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 61.  Urgenza.


§ 3.3.56 – L.R. 28 gennaio 2004, n. 10. [1]

Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente.

(B.U. 11 febbraio 2004, n. 1 Straordinario).

 

TITOLO I

 

Art. 1. Finalità.

     1. La regione Abruzzo nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 157/1992, in attuazione delle direttive comunitarie e le convenzioni internazionali, disciplina la tutela della fauna selvatica ed il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e fruizione delle risorse naturali.

     2. La regione conforma l'attività di programmazione e pianificazione faunistico-venatoria a criteri di salvaguardia dei valori naturali ed ambientali tenendo conto delle peculiari caratteristiche del proprio territorio, delle esigenze economiche e ricreative delle popolazioni che vi risiedono e delle consuetudini locali.

     3. La regione e le province, tenuto conto dei motivi socio-economici alla base del degrado del territorio, in attuazione della legge 97/1994, art. 8, promuovono lo sviluppo di specifiche iniziative aventi carattere faunistico-venatorio che favoriscono il rilancio dell'economia agricola, con particolare riguardo alle zone montane.

     4. Per raggiungere queste finalità, la regione detta norme per la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

     a. tendere a ridurre o eliminare i fattori di degrado o di disequilibrio ambientale;

     b. attuare un piano programmato di salvaguardia dell'equilibrio ambientale-faunistico;

     c. coinvolgere nella gestione del patrimonio faunistico-ambientale le forze agricole, socio economiche, ambientali, oltre ai cacciatori ed ai rappresentanti della pubblica amministrazione;

     d. disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione della fauna selvatica.

 

     Art. 2. Funzioni amministrative. [2]

     1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.

     2. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti il controllo, i compiti d'indirizzo, di promozione, di divulgazione, di regolamentazione e coordinamento delle attività venatorie nonché il potere sostitutivo nei casi previsti dalla legge.

     3. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, ai sensi dell’art. 19, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 3. Consulta regionale.

     1. Per assolvere le proprie funzioni la Giunta regionale si avvale dei pareri dell'Osservatorio Faunistico regionale (di seguito OFR) e della consulta regionale della caccia istituita presso la Giunta regionale quale organo tecnico-consultivo della Giunta regionale stessa.

     2. La Consulta regionale è composta da:

     a. il componente pro-tempore la Giunta preposto al settore caccia con funzioni di presidente, in caso di impedimento o assenza lo sostituisce il direttore regionale competente [3];

     b. gli assessori provinciali pro-tempore o consiglieri delegati alla caccia;

     c. due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed operanti in regione;

     d. tre rappresentanti per l’associazione venatoria, riconosciuta a livello nazionale ed operante in regione con il maggior numero di iscritti e due rappresentanti per ogni altra associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed operante in regione [4];

     e. un rappresentante degli enti parco nazionali e regionali da essi congiuntamente designato;

     f. un rappresentante regionale della Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia (di seguito FIDASC);

     g. un laureato in biologia o scienze naturali;

     h. due rappresentanti delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente ed operanti in regione con il maggior numero di iscritti;

     i. un veterinario esperto di fauna selvatica designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise;

     l. un rappresentante regionale dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (di seguito ENCI).

     3. I componenti di cui alle lett. c), d), e), f), h), i), l) sono designati dalle rispettive associazioni ed enti entro 15 giorni dalla richiesta [5].

     4. Il componente di cui alla lett. g) è designato dal componente la Giunta preposto al settore caccia.

     5. La consulta è costituita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni pervenute.

     6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della regione designato dal direttore regionale competente [6].

     7. I componenti durano in carica 4 anni e comunque fino alla costituzione della nuova consulta. I componenti della Consulta regionale e provinciale nei cui confronti è stata disposta una sanzione di cui all’art. 30 della legge 157/1992 o all’art. 30 della legge 394/1991 sono revocati e comunque non possono far parte delle consulte stesse.

     8. L'ente od organismo che ha provveduto alla designazione dei componenti alla consulta, potrà chiederne la sostituzione.

     9. In caso di dimissioni, di sostituzione o di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.

     10. La consulta si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     11. Ai lavori della consulta partecipano di diritto i funzionari ed i dirigenti dell'ufficio caccia.

     12. La Giunta regionale corrisponde a ciascun componente la consulta, in quanto spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

     13. La consulta regionale è validamente costituita con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi membri.

     14. Prima dello scioglimento della seduta, il segretario dà lettura del verbale per l'approvazione e lo sottoscrive unitamente al presidente.

 

     Art. 4. Consulta provinciale.

     1. Presso la Giunta provinciale è istituita la Consulta provinciale della caccia, quale organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale stessa.

     2. La Consulta provinciale è composta da:

     a. l'assessore provinciale pro-tempore o consigliere preposto al settore caccia con funzioni di presidente, in caso di impedimento o assenza lo sostituisce il coordinatore del settore caccia;

     b. due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed operanti in provincia;

     c. tre rappresentanti per l’associazione venatoria, riconosciuta a livello nazionale ed operante in regione con il maggior numero di iscritti e due rappresentanti per ogni altra associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed operante in regione;

     d. un rappresentante, designato congiuntamente, degli enti parco nazionali e del parco regionale se presenti sul territorio provinciale;

     e. un laureato in biologia o scienze naturali;

     f. un rappresentante provinciale della FIDASC;

     g. due rappresentanti delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente ed operanti in regione con il maggior numero di iscritti;

     h. un veterinario esperto di fauna selvatica designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise;

     i. un rappresentante provinciale dell’ENCI.

     3. I componenti di cui alle lett. b), c), d), f), g), h), i) sono designati dalle rispettive associazioni ed enti entro 15 giorni dalla richiesta.

     4. Il componente di cui alla lett. e) è designato dal Presidente della provincia.

     5. La consulta è costituita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta provinciale sulla base delle designazioni pervenute.

     6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della provincia designato dal coordinatore del settore.

     7. Per il funzionamento valgono le stesse norme stabilite per la consulta regionale di cui al precedente articolo.

     8. La Giunta provinciale corrisponde a ciascun componente la Consulta, in quanto spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 5. Osservatorio faunistico regionale, cattura temporanea ed inanellamento.

     1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e il rapporto con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la regione istituisce un Osservatorio Faunistico regionale (di seguito indicato OFR);

     2. La Giunta regionale su parere dell’OFR può autorizzare esclusivamente gli Istituti Scientifici delle Università e del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed i Musei di storia naturale ad effettuare la cattura e l’utilizzazione a scopo di studio e di ricerca scientifica di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

     3. La costituzione, il funzionamento e le attività dell'OFR sono disciplinati da apposito regolamento da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, prevedendo comunque la presenza di rappresentanti di comprovata esperienza delle tematiche faunistiche-venatorie.

     4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (di seguito INFS); tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'EURING. L'attività d'inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifico permesso rilasciato dall'INFS e di autorizzazione rilasciata dalla Giunta provinciale.

     5. E’ fatto obbligo a chiunque abbatta o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia all'INFS o al Sindaco nel Comune il cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

 

     Art. 6. Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi - allevamento amatoriale.

     1. È vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e mammiferi selvatici nonché la distruzione ed il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5, e l'attività di cattura esercitata dalla provincia.

     2. Per il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, le province, gli agenti di vigilanza, le associazioni, gli organismi e gli altri soggetti operanti in materia, si avvalgono del "centro recupero rapaci e selvatici", di cui alla L.R. 73/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva la possibilità per le aree protette di poter provvedere autonomamente. Inoltre la fauna selvatica rinvenuta morta dai soggetti sopra citati va conferita all'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo ed il Molise.

     3. La Giunta provinciale può autorizzare gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'OFR, emana con proprio decreto l'elenco della fauna esotica per la quale può essere ammesso l'allevamento ed i requisiti minimi di benessere animale necessari per l’allevamento.

     4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 sono rilasciate a persone nominativamente indicate.

     5. I titolari o responsabili di allevamenti di mammiferi od uccelli a scopo ornamentale od amatoriale devono presentare alla provincia competente per territorio, una denuncia contenente le generalità dei proprietari, il comune o la città in cui l'allevamento è situato, relazione sulle specie e quantità allevate al momento della denuncia.

     6. I titolari degli impianti esistenti sono tenuti ad iscriversi nell'elenco degli allevatori di uccelli e fauna istituito presso ogni provincia. Tale elenco è riservato agli allevatori dilettanti.

 

     Art. 7. Albo regionale degli allevamenti di fauna selvatica.

     1. Al fine di un miglioramento qualitativo della fauna selvatica d’allevamento abruzzese e della valorizzazione e tutela del patrimonio genetico della stessa è istituito l’albo regionale degli allevamenti di fauna selvatica non amatoriali.

     2. L’iscrizione all’albo di cui al presente articolo è condizione preferenziale per la stipula di convenzioni con la regione Abruzzo, le province e gli ATC abruzzesi riferite all’attività di produzione ai fini di ripopolamento e reintroduzione di specie selvatiche sul territorio regionale.

     3. Il regolamento d’attuazione della presente legge disciplina le modalità e i requisiti per l’iscrizione, la permanenza e la cancellazione nell’albo nonché le disposizioni relative alla sorveglianza sugli allevamenti.

 

TITOLO II

 

CAPO I

PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA

 

     Art. 8. Destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale.

     1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

     2. La regione e le province attuano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

     3. Il territorio agro-silvo pastorale della regione è destinato, ai sensi della legge 157/1992, art. 10, per una quota massima del 30% a protezione della fauna selvatica. La regione promuove l’intesa con lo Stato, sentite le Associazioni di categoria e gli Enti locali interessati, per la verifica dei confini dei parchi nazionali presenti nel territorio regionale ed eventuali provvedimenti e per la contestuale costituzione delle aree contigue al fine del rispetto di detto limite. Sono fatte salve, nell’ipotesi di riperimetrazione, le aree ricomprese all’interno dei confini delle riserve naturali regionali, così come individuate nelle rispettive leggi istitutive.

     4. Nei territori di protezione è vietato l’esercizio venatorio e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione nonché a riequilibrare le specie selvatiche, anche mediante prelievo.

     5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato per un massimo dell’8% ad ambiti privati di caccia ai sensi dell’art. 41, ivi comprendendo le zone di allenamento, di addestramento dei cani e per le gare cinofile.

     6. Il restante territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato alla pianificazione faunistico venatoria nell’ambito della quale la regione promuove forme di gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dagli articoli 26 e seguenti della presente legge.

     7. Le percentuali di cui ai commi 3 e 5 sono riferite al territorio agro-silvo-pastorale regionale.

 

     Art. 9. Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.

     1. Al fine di consentire alle Amministrazioni Provinciali la predisposizione dei piani faunistici territoriali omogenei, tenuto conto del documento orientativo dell'INFS e dei criteri elaborati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 10 della legge 157/1992, sentiti l’OFR e la Consulta regionale della caccia, la Giunta regionale fornisce alla provincia i criteri e gli indirizzi per l'elaborazione di detti piani.

     2. Gli indirizzi ed i criteri contengono:

     a) la localizzazione dei comprensori faunistici, in ciascuno dei quali è successivamente individuato, ai sensi dell'art. 27 un ambito territoriale di caccia;

     b) l’individuazione delle specie di fauna selvatica di cui deve essere curata la tutela o la reimmissione e l'incremento naturale sino alla densità ottimale compatibile con le esigenze produttive ed economiche di ogni comprensorio faunistico;

     c) i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico venatorio del territorio agro silvo pastorale provinciale, ai sensi dei successivi articoli ed il limite minimo di superficie comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali da destinare alle zone di protezione in ciascun comprensorio faunistico;

     d) criteri di massima per la determinazione ai sensi dell'art. 10, comma 8 lett. f) della legge 157/1992, del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica;

     e) i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti dall'art. 10, comma 8, lett. g) della legge 157/1992 a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura di cui alle lett. a) e b) dell’art. 10;

     f) i criteri per l’individuazione del territorio da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri turistico venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;

     g) i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli interventi tecnici di gestione faunistica in particolare di conservazione delle specie protette;

     h) i criteri per l’immissione integrativa di specie tipiche della fauna selvatica in ciascun comprensorio faunistico.

 

     Art. 10. Piani faunistico-venatori provinciali.

     1. Entro 60 giorni dal ricevimento degli indirizzi di cui al comma 2 dell’art. 9, le province predispongono piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei tra loro con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, comprensivi altresì delle superfici delle foreste demaniali ivi ricadenti, destinate ad essere utilizzate ai fini faunistico venatori.

     2. I piani provinciali di cui al comma 1 devono essere approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale sentita la consulta provinciale della caccia. La validità programmatoria di detti piani decorre dall'approvazione del piano faunistico venatorio regionale. Fino a tale data permangono in vigore i piani faunistico venatori provinciali precedenti.

     3. I piani faunistico venatori corredati di relativa cartografia sulle scelte territoriali operate hanno durata quinquennale e devono prevedere:

     a) le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

     b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

     c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai fini della ricostituzione di popolazioni autoctone;

     d) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura degli animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti e di persone nominativamente indicate;

     e) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani su fauna selvatica naturale o di allevamento appartenente a specie cacciabili;

     f) i criteri per la determinazione dei risarcimenti, in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni vincolati per gli scopi di cui alle lett. a), b) e c);

     g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lett. a) e b);

     h) l'individuazione delle eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

     i) l’individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia, comprese le zone contigue ai parchi nazionali e regionali.

     4. Le zone di cui al comma 3 devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

     - quelle di cui alle lett. a), b) e c) a cura della provincia;

     - quelle di cui alle lett. d) ed e) a cura dell'ente, associazione o privato, preposto alla gestione della singola zona.

     5. Della deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 3, lett. a), b) e c) deve essere data notizia ai proprietari o conduttori dei fondi interessati mediante affissione all'Albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     6. Qualora nei successivi 60 giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice, dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

     7. Il consenso s'intende validamente prestato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 6.

     8. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 3 lett. a), b) e c) per l’opposizione dei proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le province possono utilizzare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

     9. Le province in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone ripopolamento e cattura anche temporanee.

     10. Nel caso di mancato adempimento delle province, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo di cui all’art. 2, nei modi previsti dalla legge.

     11. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri.

     12. Le tabelle di segnalazione di cui al comma 11 devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 11. Piani di miglioramento ambientale e di immissione della fauna selvatica.

     1. Le province, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 9, predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la sosta dell'avifauna migratoria, la riproduzione di fauna selvatica autoctona, nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici in accordo con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'OFR e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture periferiche regionali e le associazioni venatorie presenti nella Consulta provinciale della caccia.

     2. L'attività di cattura e di ripopolamento è esercitata dall’ente di gestione, e tende alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.

     3. Le catture sono controllate dagli agenti venatori dipendenti dalle province e con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie.

     4. L’immissione di fauna selvatica sul territorio provinciale, esclusa quella di cui all'art. 18 comma 3, e all’art. 31, comma 2, lett. g), può essere effettuato esclusivamente dalla Provincia sentita la consulta provinciale della caccia e dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia; su tutto il territorio regionale è vietato immettere, qualunque ne sia la motivazione, il cinghiale (Sus scrofa) [7].

     5. La Giunta provinciale, previo parere vincolante dell’ATC, può autorizzare, in vista di particolari esigenze, soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma per l'immissione di fauna selvatica sul territorio.

     6. Nei piani di miglioramento ambientale il 10% delle risorse viene utilizzato prioritariamente alla rinaturalizzazione delle sponde dei fiumi o al mantenimento delle biocenosi faunistico-vegetazionali originarie eventualmente ancora esistenti.

     7. Ai fini della presente legge per cattura deve intendersi l’apprensione dell’animale vivo per il suo trasferimento in altra zona a fini di rilascio per ragioni di ripopolamento degli ATC o di altre zone vincolate.

 

     Art. 12. Piano faunistico-venatorio regionale.

     1. La regione, verificata la compatibilità dei piani faunistico-venatori provinciali con gli indirizzi di cui all’art. 9, li coordina nell’ambito del piano faunistico venatorio regionale.

     2. Il piano faunistico venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale ed ha validità quinquennale. Può essere aggiornato anche prima della scadenza, qualora le situazioni faunistiche e ambientali, sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni, la regione può invitare le province ad aggiornare il proprio piano faunistico-venatorio, qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.

 

     Art. 13. Verifica dei programmi faunistico-venatori provinciali.

     1. Le province trasmettono alla Giunta regionale improrogabilmente entro il 15 aprile di ogni anno:

     a) una relazione illustrativa sullo status delle popolazioni di animali selvatici omeotermi sulle gestioni svolte nelle zone di protezione, negli ambiti territoriali di caccia e nelle strutture territoriali d’iniziativa privata, comprendente i dati sugli abbattimenti e sulle catture, e sull’andamento della stagione venatoria conclusa il 31 gennaio;

     b) la consistenza numerica dei cacciatori residenti, suddivisi per associazione venatoria di cui al comma 4 dell’art. 19;

     c) relazione illustrativa delle immissioni di selvaggina effettuata.

 

     Art. 14. Fondi chiusi: utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.

     1. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione, si considerano in attualità di coltivazione:

     a) i terreni con coltivazioni erbacee da seme;

     b) i frutteti specializzati;

     c) i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto;

     d) i terreni coltivati a soia e a girasole, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.

     2. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate da seme.

     3. L'esercizio venatorio e vietato nei seguenti casi:

     a. fondi rustici chiusi da un muro, da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 fuori terra, tale da impedire l’accesso al fondo ai cani;

     b. fondi rustici chiusi da corsi o da specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

     I fondi chiusi devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla provincia precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei confini e del relativo certificato catastale. I proprietari o conduttori dei fondi di cui al presente articolo possono apporre, a loro carico, adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

     4. La superficie dei fondi di cui al comma 2 entra a far parte del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica di cui al comma 3 dell’art. 8.

 

CAPO II

GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

 

     Art. 15. Oasi di protezione.

     1. Le oasi di protezione di cui alla lett. a) del comma 3, dell'art. 10, sono destinate alla conservazione della fauna selvatica favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie, privilegiando, altresì, il territorio a ridosso di aste e foci fluviali quale luogo d’istituzione. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

     2. Le oasi di protezione sono istituite dalle province sentito l’OFR, con le stesse modalità le oasi possono essere revocate qualora non sussistano più, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.

     3. La gestione delle oasi di protezione è esercitata dalle province che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni.

     4. Ciascuna oasi deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore con la scritta "Oasi di protezione, divieti di caccia, art. 15 L.R...".

     5. La provincia, su richiesta dell’OFR, può autorizzare, nelle oasi di protezione, catture a scopo di studio e di ricerca scientifica e può altresì autorizzare sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie dipendenti o quelle dell'ente gestore, alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in soprannumero o di reintroduzione secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.

 

     Art. 16. Zone di ripopolamento e cattura.

     1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui alla lett. b), comma 3, dell'art. 10, sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato di natura, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinate a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza faunistica, hanno durata quinquennale, salvo rinnovo.

     2. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia.

     3. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle province e dalle stesse revocate qualora non sussistano più per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche. Nell'atto di costituzione vengono di norma stabiliti anche i risarcimenti per danni alle produzioni agricole, nonché gli incentivi per la salvaguardia ed il miglioramento ambientale.

     4. La gestione è, di norma, affidata alle province competenti, le quali a loro volta possono concederle in affidamento agli ATC territorialmente interessati, nonché alle Associazioni venatorie richiedenti, per le catture le province si avvalgono delle indicazioni dell’OFR.

     5. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata a cura della provincia con la scritta "Zona di ripopolamento e cattura divieto di caccia ai sensi dell'art. 16 L.R. n..."

     6. Le catture devono essere compiute, previo censimento, in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

     7. Nelle zone di ripopolamento e cattura, con l'esclusione del periodo riproduttivo, la provincia, sentita la consulta provinciale e l’ATC competente per territorio, può consentire lo svolgimento di prove di lavoro e gare cinofile con divieto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole.

 

     Art. 17. Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

     1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 10, sono istituiti di preferenza su terreni demaniali, dalle province che ne curano la gestione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per l'immissione sul proprio territorio e su quello regionale sulla base della disponibilità.

     2. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica devono essere recintate in modo adeguato ad impedire la fuoriuscita della fauna selvatica ed opportunamente tabellate a cura dell'ente gestore con la scritta "divieto di caccia - art. 17 L.R. n..."

     3. I centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui alla lett. d) del comma 3, dell'art. 10, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, sono autorizzati dalle province. Detti centri sono contenuti entro i limiti del 3% del territorio agro-silvo-pastorale, con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria, salva la possibilità di cattura degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, dai dipendenti della stessa e da parte delle persone nominativamente indicate.

     4. Le province provvedono all'emanazione di apposito disciplinare per la regolamentazione delle attività di produzione della selvaggina nei centri privati di cui al comma 3. Le province svolgono inoltre le funzioni di vigilanza e di controllo su detti centri ed allevamenti.

 

     Art. 18. Zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani per le gare cinofile - aree cinofile.

     1. Le Giunte provinciali, sentite le Consulte provinciali della caccia, autorizzano le istituzioni delle zone di cui alla lett. e) del comma 3 dell'art. 10, destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani delle razze da caccia ed aree cinofile permanenti per lo svolgimento delle gare cinofile e ne affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie, cinofile e sportive ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati [8].

     2. Le zone destinate alla cinofilia, di cui al comma 1, sono di due tipi:

     a) zona addestramento cani;

     b) area cinofila.

     3. Le zone di addestramento cani possono essere costituite su superfici continue di terreno nella disponibilità del gestore; esse devono essere di superficie non inferiore ad ettari 10 e non superiore ad ettari 200, delimitate da confini naturali o manufatti rilevanti. Tali zone consentono la possibilità di addestramento di cani da caccia, su selvaggina proveniente da allevamenti artificiali appositamente liberata, secondo la regolamentazione di cui al comma 6 ed in conformità alle disposizioni stabilite dalla legge 157/1992. Il loro perimetro deve essere adeguatamente tabellato con la scritta: "zona addestramento cani - art. 18 L.R. n..."

     4. Le aree cinofile sono destinate all'addestramento dei cani da caccia anche su selvaggina naturale, nonché alle gare cinofile ad ogni livello ed alla selezione della razza canina da caccia mediante prove su terreno, in dette aree è vietato l'uso delle armi fatta eccezione per quelle caricate a salve. Ogni area deve avere un’estensione minima di 300 ettari e preferibilmente possono avere destinazione differenziata per tipologia di razza canina. Si distinguono in aree cinofile permanenti ed aree cinofile temporanee.

     5. [L'estensione complessiva delle zone di cui alle lett. a) e b) del comma 2, fatte salve le aree cinofile temporanee istituite dall’ATC di cui al comma 11, non può superare complessivamente il 3% del territorio agro-silvo-pastorale della provincia] [9].

     6. La regione, sentite le province e la Consulta regionale sulla caccia, regolamenta le zone di cui al presente articolo.

     7. Il gestore di un’area cinofila permanente, qualora diverso dall’ente provincia che ha provveduto all’istituzione, autorizza lo svolgimento delle gare e delle prove di lavoro cinofilo all’interno dell’area stessa, previa tempestiva comunicazione alla provincia competente.

     8. La gestione delle aree cinofile permanenti di norma è esercitata dalle province, le quali a loro volta possono concederle in affidamento agli ATC territorialmente interessati, nonché alle Associazioni venatorie richiedenti, a gruppi cinofili riconosciuti a livello nazionale, alle strutture provinciali dell’ENCI, al comitato provinciale della FIDASC o ad Associazioni sportive a questa affiliate.

     9. Nelle aree cinofile costituite dalle amministrazioni provinciali hanno diritto all’accesso, per l’addestramento e l’allenamento dei cani, i cacciatori iscritti ed ammessi agli ATC abruzzesi. Per le prove di lavoro e le gare cinofile, autorizzate ai sensi del comma 7, possono accedere tutti i cacciatori o cinofili ammessi dall’organizzatore.

     10. Nelle aree cinofile il gestore dovrà garantire un’adeguata presenza di capi di selvaggina in rapporto all’estensione ed alla capacità faunistica delle zone interessate tramite ripopolamenti.

     11. Gli ATC possono istituire Aree cinofile temporanee per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, ciascuna di estensione non inferiore ad ettari 300, nel periodo compreso dal giorno successivo alla chiusura della stagione venatoria al 30 giugno, salvo i periodi riproduttivi della singola specie, individuati dall’ATC, esse sono disciplinate e gestite direttamente dai Comitati di gestione degli ATC, in dette aree hanno diritto all’accesso gratuito i cacciatori iscritti nonché ammessi nella stagione venatoria trascorsa, all’ATC interessato [10].

     12. Gli ATC che hanno in gestione aree cinofile permanenti di cui al comma 4 possono creare al loro interno aree riservate in cui sviluppare l’allevamento e l’irradiamento spontaneo della selvaggina mediante adeguate strutture.

 

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO

 

     Art. 19. Documenti per l’esercizio dell’attività venatoria.

     1. L'esercizio della caccia può essere esercitato da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia in possesso dei seguenti documenti:

     a) licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;

     b) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di Euro 516.457,00 per ogni sinistro, di cui Euro 387.343,00 per ogni persona danneggiata e Euro 129.114,00 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di Euro 51.645,00 per morte od invalidità permanente. Detti massimali sono aggiornati, nel rispetto del nono comma dell'art. 12 della legge 157/1992, dalla Giunta regionale ogni 4 anni;

     c) tesserino venatorio regionale che, predisposto dalla Giunta regionale, viene rilasciato dalla provincia di residenza. Detto tesserino venatorio deve contenere le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale [11];

     d) tesserino di abbattimento, che viene rilasciato dall’ATC al quale si è iscritti o ammessi e dove il cacciatore deve annotare in modo indelebile il numero di capi di selvaggina stanziale, subito dopo l’abbattimento o cattura, il totale di selvaggina migratoria a fine giornata, dopo aver annotato il numero parziale di capi abbattuti al mattino, nonché ogni altra annotazione richiesta dall’ATC;

     e) attestato di versamento della tassa regionale di concessione quale parte integrante, ai fini dell'esercizio venatorio, del tesserino regionale.

     2. Il tesserino venatorio regionale viene rilasciato annualmente previa verifica della validità dei documenti di cui alle lett. a), b) e e) del comma 1. Sul tesserino di caccia, oltre alle modalità di esercizio venatorio, sono riportati i seguenti dati [12]:

     a) cognome e nome del titolare;

     b) luogo e data di nascita;

     c) indirizzo;

     d) professione;

     e) ambito territoriale di caccia al quale il titolare è iscritto e gli altri ambiti della regione ai quali è ammesso.

     3. Le province inoltre, in sede di distribuzione del tesserino venatorio, sono tenute ad annotare sul talloncino del tesserino medesimo, la compagnia assicuratrice di cui alla lett. b) del comma 1 indicata dal cacciatore.

     4. Le province comunicano al settore caccia della Giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, la consistenza numerica di ciascuna associazione venatoria.

     5. Il numero del tesserino deve essere riportato sulla licenza di caccia a cura della provincia, la quale tiene un apposito schedario dei tesserini rilasciati da aggiornare annualmente, anche con le annotazioni relative alle infrazioni commesse ed alle sanzioni irrogate ai cacciatori, al fine dell'accertamento della recidività.

     6. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di caccia, il giorno di caccia prescelto all'atto dell’inizio dell'attività venatoria nella propria o in altra regione, nonché ogni altra annotazione richiesta in sede di emanazione del calendario venatorio annuale.

 

     Art. 20. Abilitazione venatoria.

     1. L'abilitazione all'esercizio venatorio e' necessaria per il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e per il rinnovo in caso di revoca. L'abilitazione si consegue a seguito del superamento di esami pubblici dinanzi alla Commissione provinciale.

     2. Il candidato consegue l'abilitazione se il giudizio della Commissione e' favorevole in tutte e cinque le materie d'esame di cui all’art. 24.

     3. Il richiedente l'abilitazione all'esercizio venatorio, che abbia compiuto il 18° anno di età, deve presentare domanda all’Amministrazione provinciale nel cui territorio risiede, allegando i seguenti documenti in carta legale:

     a) certificato di residenza;

     b) certificato medico di idoneità fisica all’esercizio venatorio, rilasciato dalla USL competente.

     4. Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio è subordinato alla presentazione all'Ufficio Caccia dell’Amministrazione provinciale, dell'attestato di versamento della tassa di concessione regionale di cui all’art. 3 della legge 281/1970 e successive modificazioni [13].

     5. In caso di diniego della licenza - su domanda dell’interessato, in carta semplice, agli Uffici Finanziari della regione - la tassa di concessione regionale viene rimborsata [14].

 

     Art. 21. Licenza di porto di fucile per uso di caccia.

     1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia e' un atto rinnovato in conformità alle leggi di Pubblica Sicurezza.

     2. Essa ha validità su tutto il territorio Nazionale ed ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare.

     3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme che regolano l'attività venatoria, comportanti la sospensione o la revoca della licenza stessa.

 

     Art. 22. Commissione d’esame: composizione, nomina e modalità di funzionamento.

     1. La Commissione d'esame ha sede presso l'Amministrazione provinciale ed è composta da:

     a) un esperto in materia che la presiede, designato dal componente la Giunta regionale preposto al Settore Caccia;

     b) da due esperti particolarmente qualificati, di cui un supplente, per ogni materia di esame prevista nell’art. 24, designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in provincia. La materia per le quali l’associazione esprime la designazione è individuata dal Presidente della provincia garantendo la presenza di due componenti effettivi per l’associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale. Qualora in provincia siano operanti più di quattro associazioni alle restanti meno rappresentative è garantito un componente supplente cadauna;

     c) da due dipendenti dell'Amministrazione provinciale, di cui un supplente, designati dal Presidente della provincia, con le mansioni di segretario.

     2. La Commissione d'esame è nominata, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale, dura in carica 5 anni e viene convocata, di norma, due volte al mese dal Presidente.

     3. Il Presidente della Commissione d'esame, in caso di impedimento, può delegare un componente della Commissione a sostituirlo.

     4. La Commissione è regolarmente insediata con la presenza del Presidente, degli esperti e del Segretario. Essa può, altresì, funzionare con la presenza minima di tre esperti, del Presidente e del Segretario o loro sostituti. L’esame viene effettuato in forma collegiale.

     5. In caso di dimissioni o di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito. Trova altresì applicazione quanto disposto dal comma 8 dell’art. 3 [15].

     6. Il Presidente - alla scadenza del termine - può convocare la Commissione fino alla nomina di nuova Commissione d'esame.

 

     Art. 23. Designazione e compiti della Amministrazione provinciale.

     1. Il Presidente dell'Amministrazione provinciale provvede, entro 20 giorni dalla richiesta, a fornire agli Uffici competenti della Giunta regionale le individuazioni di propria competenza, e le designazioni effettuate dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella provincia.

     2. La provincia corrisponde a ciascun componente la Commissione per ogni effettiva partecipazione alle sedute, in quanto spettante, un gettone di presenza di 120 per il Presidente ed  € 80 per i restanti componenti oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa regionale vigente in materia [16].

 

     Art. 24. Esami.

     1. L'esame per il conseguimento all'abilitazione venatoria deve in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

     a) legislazione venatoria;

     b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e nozioni di profilassi riferite agli ausiliari impiegati nell’esercizio dell’attività venatoria;

     c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

     d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

     e) norme di pronto soccorso.

     2. L'aspirante cacciatore deve dimostrare mediante esame effettuato in forma di colloquio, di conoscere le materie del programma.

     3. Superata positivamente la prova teorica, il candidato viene sottoposto ad una prova pratica sulle armi, comprendente lo smontaggio, il montaggio, l'uso del fucile da caccia e le munizioni.

     4. La Commissione valuta la preparazione del candidato con la valutazione di <<idoneo>> oppure di <<non idoneo>>.

     5. Il candidato valutato <<non idoneo>> può presentare domanda in carta semplice di riammissione all'esame, trascorsi due mesi dalla data dell'esame già sostenuto.

     6. Il candidato giudicato <<non idoneo>> per due volte, trascorsi due mesi dalla data dell'ultimo esame, può ripresentare domanda producendo la documentazione prevista all’art. 20.

 

     Art. 25. Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria.

     1. L'attività venatoria è consentita:

     a) con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

     b) con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo o multiplo, a ripetizione semplice manuale o a funzionamento semiautomatico di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, con numero di colpi contenuti nel caricatore o serbatoio come individuato nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;

     c) con l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 5,6;

     d) con l’uso dell'arco;

     e) con l’utilizzo del falco.

     2. I falchi impiegati per l'esercizio dell'attività venatoria devono essere riprodotti in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie, l’addestramento e l’allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire negli ATC di appartenenza previo rilascio di permesso da parte della provincia.

     3. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare sagome nella caccia ad appostamento, solo quest’ultime anche a funzionamento meccanico ed elettromeccanico.

     4. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

     5. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

 

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA

E PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PRELIEVI VENATORI

 

CAPO I

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

ASSOCIAZIONI VENATORIE

 

     Art. 26. Caccia programmata.

     1. L'esercizio venatorio sul territorio agro-silvo-pastorale ricompreso nel piano faunistico-venatorio regionale è ammesso nella forma della caccia programmata.

     2. L'attività venatoria nelle aree contigue ai Parchi nazionali e regionali, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 2 della legge 394/1991, si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori residenti in regione o che siano iscritti ad un Atc regionale e nativi in Abruzzo aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta [17].

     3. Le province provvedono, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area protetta, sentiti gli enti locali interessati e la Consulta provinciale, a stabilire piani e programmi differenziati di prelievo venatorio, nel rispetto delle norme attuative stabilite nel piano faunistico regionale e delle priorità di cui al sesto comma del successivo art. 28, nonché dell’indice di densità venatoria identico a quello stabilito per tutti gli ATC regionali.

     4. Le foreste demaniali regionali, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere adibite, in ordine prioritario, all’istituzione di zone di ripopolamento e cattura, di aree cinofile, o destinate ai fini venatori.

     5. L’utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori delle foreste demaniali regionali è stabilita dalla Giunta regionale, sentito l’OFR su richiesta della provincia territorialmente interessata.

     6. L’eventuale utilizzazione ai fini venatori delle foreste demaniali regionali si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori residenti in regione, aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l’area demaniale forestale.

     7. Per quanto attiene i pareri di cui al terzo comma del presente articolo, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta s’intendono positivamente espressi; qualora l’intesa con gli Enti Parco interessati non si perfezioni nei centoventi giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge per le aree contigue o di protezione esistenti, ovvero entro cento giorni dall’individuazione delle stesse, la Giunta regionale provvede, in via sostitutiva e provvisoria, ad ottemperare a quanto previsto dal terzo comma fino al raggiungimento dell’intesa.

 

     Art. 27. Delimitazione dei confini ed istituzione degli ambiti territoriali di caccia.

     1. Le province, sentita la Consulta provinciale della caccia, delimitano, in coincidenza di confini naturali o di manufatti rilevanti, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, gli ambiti territoriali di caccia all'interno del territorio agro-silvo-pastorale.

     2. La Giunta regionale, qualora riscontri il mancato adeguamento agli indirizzi regionali di cui all'art. 9, comunica le osservazioni formulate alla provincia interessata che deve recepire le stesse entro 30 giorni dalla loro comunicazione; trascorso inutilmente detto periodo la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo sancito dal comma 2 dell’art. 2.

     3. In considerazione delle peculiari caratteristiche del territorio abruzzese, la delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è compiuta con riferimento:

     a) comprensori faunistici, che comprendono ambiti territoriali di caccia (di seguito ATC) di dimensioni sub-provinciali; con almeno due ambiti, di cui eventualmente uno interprovinciale, per ciascuna provincia e non più di 12 nella regione, possibilmente tra di loro omogenei e delimitati da confini naturali;

     b) dalle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici indicate dalla provincia con il piano faunistico-venatorio;

     c) alla inclusione, con prelievo venatorio differenziato, ai sensi dell'art. 26, negli ambiti territoriali di caccia, anche interprovinciali, delle aree contigue ai Parchi nazionali e regionali.

     4. La delimitazione di cui al comma 3 può essere modificata quando ne sia rilevata l'opportunità tecnica, oppure su richiesta dei comitati di gestione degli ATC, quando ne sia motivata da esigenze gestionali o da altre valide ragioni.

     5. Nella delimitazione degli ambiti territoriali di caccia si tiene conto delle esigenze di conservare l'unità delle zone umide e di altre realtà ambientali, anche interprovinciali. Gli ATC comprendenti il territorio di più province sono istituiti con provvedimento concordato tra le amministrazioni provinciali competenti.

     6. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse.

     7. Il tabellamento degli ATC è compiuto a cura dei comitati di gestione interessati sotto il controllo delle province.

 

     Art. 28. Accesso e partecipazione dei cacciatori agli ATC.

     1. La Giunta regionale, in base ai dati forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, indica alle province l'indice di densità venatoria per ogni ATC e il numero massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni autorizzate a norma del comma 8. Nel rispetto di tali indici, le ammissioni dei cacciatori non residenti in Abruzzo sono consentite, con le priorità previste dal comma 6 ed in base a criteri di reciprocità, secondo quote determinate da intese interregionali promosse dalla Giunta regionale.

     2. Le province a loro volta, effettuate le iscrizioni di cui ai commi 4 e 5 comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno ai comitati di gestione, l'elenco dei cacciatori iscritti e il numero dei cacciatori che possono essere ulteriormente ammessi, in ogni ATC, derivato dall'applicazione dell'indice di densità venatoria indicato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

     3. I comitati di gestione devono soddisfare le richieste di ammissione dei cacciatori, fino al limite della disponibilità fissata, con le prescrizioni di cui ai commi 1 e 6 [18].

     4. Il cacciatore ha diritto all'accesso nell'ATC istituito nel corrispondente comprensorio in cui risiede, o in cui è nato o dove è stabilmente dimorante per motivi di pubblico servizio, previa rinuncia dell’ATC di residenza, ovvero nell'ATC all'interno del quale è localizzato l'appostamento fisso di cui è titolare. La provincia competente su specifica ed iniziale richiesta inoltrata dagli interessati improrogabilmente entro il 15 marzo di ogni anno, iscrive i cacciatori negli ATC di competenza. Nelle annate successive a quella della prima iscrizione e fermo restando il possesso dei requisiti necessari, il cacciatore conferma l'iscrizione all'ambito di competenza inoltrando alla provincia competente, entro il termine improrogabile del 15 marzo di ogni anno, ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'ATC in cui è stato iscritto nella stagione precedente [19].

     5. Il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, a domanda viene iscritto nel comprensorio di residenza anche in soprannumero.

     6. I posti disponibili per le ammissioni, dopo le iscrizioni compiute dalle province con i criteri di cui ai commi 4 e 5, sono assegnati dai comitati di gestione degli ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:

     a) se residenti in provincia che non abbiano rinunciato all’ATC di residenza [20];

     b) se residenti in uno dei comuni degli ATC regionali adiacenti;

     c) se residenti in un comune della regione;

     d) se abbiano parenti od affini entro il 3° grado residenti all'interno dell'ATC;

     e) se proprietari di almeno la metà di un fabbricato di civile abitazione con i requisiti di abitabilità e situato nel territorio dell’ATC o agricoltori conduttori di fondo ricadente all’interno dell’ATC [21];

     f) se residenti in altre regioni, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

     7. Fermo il criterio di priorità decrescente indicato dal precedente comma 6, a parità di condizioni è data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono più condizioni; al verificarsi di ulteriore parità viene data priorità nell’ordine:

     a) chi rinuncia all'iscrizione all'ATC istituito nel comprensorio di residenza, la rinuncia comporta per la stagione venatoria nella quale è stata espressa, l’impossibilità per la provincia di iscrivere il rinunciatario all’ATC di residenza;

     b) chi è già stato ammesso od iscritto in passato, con preferenza per il tempo meno remoto;

     c) chi svolge l'attività lavorativa prevalente e continuativa nell'ATC.

     8. Si considerano cacciatori iscritti quelli di cui ai commi 4 e 5 ed ammessi gli altri. L'attività venatoria nelle aree contigue ai Parchi nazionali o regionali e nelle foreste demaniali ricomprese nell'ATC, è consentita solamente ai cacciatori iscritti od ammessi residenti in regione, fatte salve le specifiche norme di disciplina dell'attività venatoria nell'area contigua stessa.

     9. In ogni ATC il comitato di gestione può ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria indicata dalla regione quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole. Il numero dei cacciatori iscritti e di quelli ammessi deve essere contenuto entro l'indice di densità massima fissato dalla Giunta regionale.

     10. Il cacciatore che intende essere ammesso in un ATC regionale diverso da quello istituito nel comprensorio dove ha la residenza deve inoltrare entro il termine perentorio del 1 aprile di ogni anno, domanda in carta libera al comitato di gestione dell'ATC preferito. L'ammissione è subordinata al versamento della quota di partecipazione da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di accettazione della domanda medesima.

     11. Qualora dopo la data del 1 aprile in un ATC permanga disponibilità di posti per le ammissioni stagionali rispetto al numero massimo prefissato in applicazione dell'indice di densità venatoria il comitato di gestione competente accoglie le domande pervenute dai cacciatori residenti in regione oltre il termine di cui al comma 10 e provvede all'ammissione, secondo le priorità stabilite dalla presente legge, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per i cacciatori residenti fuori regione esclusivamente in base agli accordi interregionali di cui al comma 1.

     12. Qualora non si provvede formalmente a comunicare, prima dell’inizio della stagione venatoria, la propria rinuncia all’ammissione ottenuta, il Comitato di gestione, nella stagione successiva, deve denegare l’ammissione al cacciatore qualora quest’ultimo sia inadempiente.

     13. Il Comitato di gestione dell’ATC accoglie le domande secondo le priorità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo e trasmette, improrogabilmente entro il 1 giugno, alle rispettive province di residenza l’elenco dei cacciatori ammessi. L’elenco, esposto al pubblico a cura della provincia, rappresenta l’atto formale d’avvenuta ammissione per gli interessati, senza ulteriore comunicazione personale; inoltre l’elenco può essere aggiornato, a cura del Comitato, secondo le ulteriori disponibilità di ammissione che si rendono necessarie. Per le ammissioni determinate dall’ulteriore disponibilità di posti, i Comitati di Gestione hanno facoltà, in alternativa all’aggiornamento dell’elenco degli ammessi trasmesso alla Provincia, di comunicare mediante lettera ai diretti interessati, costituente atto formale, l’ammissione [22].

     14. Le province, previa verifica dell'avvenuto versamento della relativa quota d'iscrizione e/o d'ammissione stagionale e del possesso dei requisiti necessari, annotano nel tesserino regionale l'iscrizione degli ATC nei quali il cacciatore è autorizzato ad accedere in base all'iscrizione o all'ammissione stagionale.

     15. Il Comitato di gestione, a seguito di specifica richiesta, comunica i motivi della mancata ammissione all’interessato che può proporre ricorso alla provincia entro trenta giorni dalla data di comunicazione. La provincia decide sul ricorso. In caso di accoglimento il cacciatore è ammesso all'ATC preferito. La provincia esercita i controlli ed adotta i provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abuso nel riconoscimento del diritto di accesso.

     16. I cacciatori iscritti ad un'ATC abruzzese, a partire dal 10 ottobre di ogni anno, hanno diritto alla fruizione di 10 giornate venatorie complessive durante l’intera stagione venatoria, di cui non più di 2 giornate venatorie in uno stesso ATC, nei restanti ATC della regione in cui non siano ammessi.

     16 bis. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 16, il numero dei cacciatori che possono essere ulteriormente ammessi di cui al comma 2 è riservato per una percentuale del 2% del carico venatorio ad ammissioni giornaliere, a titolo oneroso, la cui quota di ammissione stabilita dal comitato di gestione non può essere superiore a € 15; nel caso in cui la disponibilità di posti per dette ammissioni giornaliere sia inferiore alle richieste, trovano applicazione i criteri e le priorità di cui al comma 6 in quanto compatibili per i soli residenti in Abruzzo [23].

     17. Nelle more delle specifiche intese di cui al comma 1 il Comitato di gestione dell’ATC può prevedere restrizioni o limitazioni di ammissioni di cacciatori provenienti da regioni che attraverso leggi regionali, regolamenti, calendario venatorio, disposizioni provinciali o statutarie fissino, anche di fatto, limitazioni di specie, tempi e forme di caccia singola o in squadra discriminanti per i cacciatori iscritti al proprio ATC.

     18. Il cacciatore che richiede l’iscrizione nell’ATC individuato in un comprensorio faunistico-venatorio regionale nel quale è nato ma non residente, per ottenere quanto richiesto deve esibire alla provincia competente per l’iscrizione, ed inviarne copia all’ATC interessato, dichiarazione della provincia di residenza attestante che il cacciatore interessato, per l’intera stagione di caccia cui si riferisce la rinuncia, non è ammesso, per sua rinuncia, ad esercitare l’esercizio venatorio nell’ATC, anche di altre Regioni, in cui ha la residenza anagrafica.

     19. La provincia esercita la funzione ispettiva sulla gestione degli ATC nonché quella sostitutiva.

     20. In caso d’inerzia della provincia nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 19 la regione esercita i poteri sostitutivi.

 

     Art. 29. Associazioni venatorie e loro compiti.

     1. Le associazioni venatorie sono libere.

     2. Si considerano associazioni venatorie quelle riconosciute a livello nazionale ed indicate all'art. 34 della legge 157/1992.

     3. Ai fini della presente legge sono considerate associazioni venatorie gli organi regionali delle associazioni di cui al comma 2 purché abbiano una stabile organizzazione a livello regionale e provinciale con adeguati organi periferici.

     4. Le associazioni venatorie, oltre ai compiti loro affidati dalla legge 157/1992, provvedono a:

     a) organizzare i cacciatori e tutelare i loro interessi;

     b) promuovere e diffondere tra i cacciatori, una conoscenza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e dell'ambiente;

     c) collaborare nel campo tecnico-organizzativo della caccia con la regione, le province e gli ATC;

     d) divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

     e) curare l'aggiornamento professionale delle guardie venatorie volontarie in collaborazione con le province;

     f) promuovere corsi di preparazione agli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'esercizio dell'attività venatoria;

     g) promuovere e diffondere tra i cacciatori, in collaborazione con la Protezione Civile e gli altri organismi competenti, le varie forme di volontariato, come la salvaguardia dei boschi, la prevenzione degli incendi, nonché altre analoghe attività.

     5. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 4, lett. a), b), c), d), e) ed f), le province provvedono all'assegnazione dei fondi a favore delle associazioni venatorie riconosciute ed operanti in provincia sulla base di un regolamento autonomo di cui al comma 7.

     6. L'associazione venatoria provinciale di cui al comma 5, d'intesa con la rispettiva associazione venatoria regionale, determina la quota, non inferiore al 3% del finanziamento percepito, da assegnare agli organismi regionali delle associazioni venatorie regionali riconosciute a livello nazionale ed operanti in regione per l'espletamento dei compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività nonché degli altri compiti istituzionali.

     7. Il regolamento provinciale per l’assegnazione dei finanziamenti in favore delle strutture Provinciali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in provincia, ripartisce il fondo assegnato secondo i seguenti criteri:

     a. una quota fissa di Euro 500 in favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in provincia con adeguate strutture periferiche, comunque da rendicontare;

     b. una quota fissa addizionale di Euro 2000 per i soggetti beneficiari del contributo di cui alla lett. a) che siano rappresentativi di almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti in provincia;

     c. il restante importo in proporzione al numero degli associati.

     Per consentire alle associazioni venatorie riconosciute l’espletamento dei compiti istituzionali e di pubblico interesse, previsti dalla normativa vigente la sovvenzione della quota di cui alla lett. a) può essere corrisposta in acconto.

     8. Per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 5, ciascuna struttura o sezione provinciale delle Associazioni venatorie, inoltra domanda, entro il 31 marzo, alla provincia competente per territorio con allegata relazione illustrativa dei compiti assolti nell'anno precedente con riferimento 1 gennaio - 31 dicembre, e copia del conto consuntivo e relativo verbale di approvazione del bilancio, dando comunicazione della compagnia assicuratrice con la quale è convenzionata.

     9. Per la sovvenzione di cui al comma 5, le province, in sede di regolamentazione di cui al comma 7 disciplinano altresì le modalità ed i criteri per l'applicazione della normativa contenuta nella L.R. 22/1986, in ordine alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della certificazione di regolarità contabile.

     10. La provincia, verificata la regolarità della documentazione presentata, trasmette al competente settore della Giunta regionale la certificazione del numero degli associati di ciascuna delle associazioni venatorie, riferita all'ultima stagione venatoria.

 

     Art. 30. Statuto degli ATC – Denominazione.

     1. La regione adotta uno statuto tipo degli ATC. L'assemblea dei cacciatori iscritti e ammessi stagionalmente ai sensi dell'art. 28, su proposta del comitato di gestione e sulla base dello statuto tipo approvato dal Consiglio regionale, adotta lo statuto entro sei mesi dalla costituzione dell'ATC

     2. Lo statuto disciplina:

     a) l'ammissione, la sospensione, l'espulsione dei cacciatori;

     b) le modalità per l’elezione ed il funzionamento dell’assemblea dei cacciatori;

     c) la durata in carica non superiore ad anni 5, del comitato di gestione, del Presidente e del collegio dei revisori dei conti;

     d) le modalità di funzionamento degli organi degli ATC, le relative competenze, nonché le procedure per la revoca e la sostituzione dei componenti;

     e) i criteri e le modalità della partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ambito territoriale di caccia;

     f) gli obblighi dei cacciatori iscritti e/o ammessi;

     g) le sanzioni da irrogare a carico dei cacciatori iscritti e/o ammessi per l'inosservanza degli obblighi di partecipazione e di gestione.

     3. Lo statuto è inviato, per l'approvazione, dai comitati di gestione alla Giunta regionale che può richiedere modificazioni o integrazioni nei trenta giorni successivi. Lo statuto diviene esecutivo dopo l'approvazione della Giunta regionale.

     4. Lo statuto può essere modificato con le modalità di cui ai commi precedenti.

     5. L'ATC ha sede presso uno dei comuni ricadenti nell'ambito stesso in grado di ospitarlo. In presenza di disponibilità di più comuni, il comitato di gestione delibera la scelta della sede. Nell'eventualità di mancanza di disponibilità da parte dei comuni, il comitato di gestione organizza e determina la sede in forma autonoma.

     6. La provincia provvede ad assegnare all'ATC una denominazione convenzionale per facilitarne l'identificazione.

 

     Art. 31. Funzioni e compiti dei comitati di gestione degli ATC.

     1. I comitati di gestione degli ATC sono strutture associative di natura privata che perseguono, nell'interesse pubblico, i fini della programmazione delle attività faunistico-venatorie della legge 157/1992 così come definite dalla presente legge e soggetti legittimati all’impugnazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi che incidano sull’esercizio dell’attività venatoria e le attività di cui al presente articolo.

     2. I Comitati di gestione:

     a) promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, disciplinano le modalità di prelievo nel rispetto del calendario venatorio;

     b) decidono sull'ammissione, sospensione, ed espulsione dei cacciatori;

     c) deliberano sulle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi, nel rispetto del limite massimo fissato dalla Conferenza di cui all’art. 35, e riducendola del 50% per i cacciatori iscritti ultrasettantenni;

     d) programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli habitat;

     e) svolgono compiti di gestione faunistica fermo restando il divieto di acquistare capi selvatici, da destinare a ripopolamento, provenienti da allevamenti di proprietà di un membro del comitato di gestione, ovvero da allevamenti di proprietà del coniuge, del genitore, dei figli e relativi coniugi, di uno dei rappresentanti del comitato di gestione [24];

     f) possono istituire aree di rispetto con vincolo all’esercizio venatorio di tipo parziale oppure generale per una durata sufficiente a consentire un efficace insediamento di popolazioni di fauna selvatica;

     g) possono autorizzare dandone immediata comunicazione alla provincia, sul proprio territorio, lo svolgimento di prove di lavoro e gare cinofile, che, qualora comportanti l’abbattimento del selvatico, sia che si svolgano durante la stagione venatoria individuata nel calendario venatorio di cui all’art. 43 sia nei restanti periodi dell’anno sono autorizzate solo se svolte con l’utilizzo di capi selvatici appositamente liberati dal comitato organizzatore e riguardanti specie selvatiche soggette a prelievo venatorio [25];

     h) svolgono le attività e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti assegnati dalla provincia.

     3. I comitati di gestione devono provvedere all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:

     a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

     b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25.4.1988, e successive modificazioni;

     c) il ripristino di zone umide e di fossati;

     d) la differenziazione delle colture;

     e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

     f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei riproduttori;

     g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

     4. [I comitati di gestione provvedono, altresì, all'erogazione di contributi in favore di proprietari o conduttori di fondi agricoli per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno] [26].

     5. Per esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il comitato di gestione può anticipare la chiusura dell'esercizio venatorio a specie di mammiferi ed uccelli stanziali cacciabili; detta modifica deve essere immediatamente comunicata alla provincia. La modifica diviene operante se la provincia nei cinque giorni successivi non ne contesta le opportunità tecniche. La decisione della provincia è definitiva e viene immediatamente comunicata ai comitati di gestione aventi sede nel territorio provinciale.

     6. Le attività di gestione faunistica degli ATC vengono programmate per il periodo 1 gennaio-31 dicembre. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla provincia corredato del rendiconto tecnico sull'andamento della gestione faunistico venatoria dell'annata precedente.

     7. Le province esercitano l'attività di vigilanza sui comitati di gestione, nonché il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica anche con periodiche riunioni dei presidenti e/o dei responsabili tecnici dei programmi faunistici degli ATC.

     8. La provincia favorisce l'espletamento dei compiti e funzioni dei comitati di gestione mettendo a loro disposizione le proprie strutture e la consulenza del personale addetto al settore caccia. I comitati di gestione, per l'espletamento delle loro funzioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono dotarsi di un’organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze tecniche dell'ATC.

     9. I cacciatori, residenti in regione, iscritti od ammessi agli ATC, partecipano alla gestione faunistica e corrispondono, in eguale misura, la quota di partecipazione, a copertura delle spese di gestione. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il comitato di gestione dell'ATC può prevedere un'adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento. I titolari di un appostamento fisso situato nell'ATC, che non svolgono altra forma di caccia all’interno dell’ATC interessato corrispondono una quota di partecipazione pari alla metà.

 

     Art. 32. Composizione e funzionamento dei comitati di gestione degli ATC.

     1. Sono organi dell'ATC:

     a) l'assemblea dei cacciatori;

     b) il comitato di gestione;

     c) il Presidente;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

     2. L'assemblea dei cacciatori iscritti aventi l'accesso all'ATC è composta da un numero massimo di 100 delegati dei cacciatori designati dalle rispettive associazioni venatorie che ne informano i comitati di gestione per l'adozione degli adempimenti di competenza. L'assemblea deve essere sentita per:

     a) adozione del bilancio di previsione annuale;

     b) approvazione conto consuntivo;

     c) determinazione quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi;

     3. Il comitato di gestione è composto da:

     a) sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ed operanti in provincia con adeguate strutture periferiche;

     b) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

     c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;

     d) quattro esperti designati rispettivamente dalla provincia e dai comuni territorialmente interessati.

     I membri di cui alla lett. a) devono essere designati, in base al principio della rappresentatività a livello provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella provincia in cui ricade l'ambito. Quelli di cui alle lett. b) e c) devono essere designati in base al principio della rappresentatività a livello provinciale.

     4. L'Amministrazione provinciale provvede alla richiesta delle designazioni agli enti interessati ed alle associazioni sopra citate per la nomina del comitato di gestione che viene insediato con atto del Presidente della provincia entro 30 giorni dalla designazione dei soggetti interessati.

     5. Non possono essere designati quali rappresentanti del Comitato di gestione coloro che hanno commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per le quali è stata disposta la sospensione della licenza di caccia.

     6. Il comitato di gestione così costituito dura in carica 5 anni ed elegge nel proprio seno il Presidente tra i rappresentanti di cui al comma 3 lett. a), ed il vicepresidente tra i rappresentanti di cui alla lett. b) del comma citato.

     7. Il comitato di gestione dell'ATC, al quale sia affidata la gestione di zone di ripopolamento e cattura o di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, adotta i relativi provvedimenti necessari e ne cura l'attuazione.

     8. Il comitato di gestione può individuare e delimitare, per periodi determinati, zone di rispetto venatorio (Z.R.V.) nelle quali l’esercizio della caccia è vietato. In dette aree l’organismo di gestione può creare strutture per l’allevamento di selvaggina allo stato naturale ed il suo irradiamento. Le catture possono essere previste esclusivamente a scopo di ripopolamento.

     9. Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, con proprio atto nomina il collegio dei revisori dei conti. Esso è composto da 2 membri di cui uno designato dalla provincia e uno designato dalla Giunta regionale. Il componente designato dalla provincia deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori ed assume la funzione di Presidente del collegio. Il collegio dei revisori dura in carica 5 anni e continua ad esercitare le funzioni di cui all'art. 12 della L.R. 4/1992, sino all'insediamento del nuovo collegio [27].

     10. In presenza di gravi irregolarità o inadempienze riscontrate dai revisori dei conti, il Presidente della provincia provvede allo scioglimento del comitato di gestione e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di 6 mesi.

 

     Art. 33. Gestione finanziaria degli ATC.

     1. Il comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dalle entrate delle quote di partecipazione, da quelle rimesse dalla provincia nel quadro del riparto dei contributi regionali e di altre entrate previste dalla legge.

     2. Le quote di partecipazione vengono introitate dal comitato di gestione.

     3. La gestione del bilancio deve perseguire le finalità indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale ed essere improntata alla regola del pareggio economico.

     4. La gestione contabile degli ATC è controllata dal collegio dei revisori dei conti. Compensi e rimborsi spese dovuti ai revisori sono a carico dell'ATC e dell'Amministrazione provinciale competente con la medesima quota. Ai componenti il collegio dei revisori compete il 50% dell'indennità, per la stessa carica, stabilita dall'art. 11 della L.R. 91/1994.

 

     Art. 34. Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell’ATC.

     1. Le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC, al quale sono iscritti e/o ammessi, sono fissate con il programma annuale degli interventi approvato dal comitato di gestione.

     2. L'addestramento dei cani nel rispetto delle norme relative, è consentito al cacciatore negli ATC cui ha accesso, con le modalità e nei tempi consentiti.

     3. Il cacciatore ammesso conserva l'accesso all'ATC sino alla deliberazione da parte del comitato di gestione delle ammissioni relative alla stagione venatoria successiva.

 

     Art. 35. Conferenza permanente degli Ambiti Territoriali di Caccia.

     1. Al fine di ottimizzare ed armonizzare l’attività programmatoria della gestione faunistico-venatoria ed ambientale degli ATC sul territorio regionale è costituita presso il settore caccia della Giunta regionale la Conferenza Permanente degli Ambiti Territoriali di Caccia.

     2. La Conferenza di cui al comma 1 è convocata e presieduta dal componente la Giunta preposto al settore caccia, con cadenza almeno semestrale ed è costituita dai presidenti degli ATC abruzzesi o loro delegati e prevede altresì la partecipazione delle province.

     3. La conferenza relaziona sull’attività gestionale degli ATC, sullo stato di applicazione, per quanto di competenza, della presente legge e sulle linee di indirizzo di gestione faunistico-venatoria riferite agli interventi di conservazione e ripristino ambientale nonché al miglioramento qualitativo ed all’incremento del patrimonio faunistico, inoltre stabilisce l’entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia ai cacciatori iscritti e/o ammessi.

     4. L’attività di segretario è svolta dal Dirigente del Servizio Caccia della Giunta regionale o suo delegato [28].

 

     Art. 36. Doveri del cacciatore.

     1. Negli ATC il cacciatore ha, tra l'altro, il dovere di:

     a) collaborare alla gestione faunistica partecipando alle attività programmate di cui all'art. 26;

     b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;

     c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel calendario venatorio annuale e le ulteriori limitazioni predisposte dal comitato di gestione;

     d) annotare sugli appositi tesserini le giornate di esercizio, la località, le specie ed il numero di capi abbattuti secondo la vigente normativa.

 

     Art. 37. Divieti negli ATC.

     1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è fatto divieto:

     a) di detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia legittimato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito;

     b) di esercitare la caccia in un ATC diverso da quello assegnato fatto salvo quanto disposto dall’art. 28 comma 16 e dalla mobilità regionale per la caccia da appostamento alla migratoria così come disciplinata dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 comma 6 [29];

     c) di detenere il tesserino regionale di caccia contraffatto o comunque manomesso;

     d) di ottenere il titolo di accesso all'ATC mediante false dichiarazioni, ovvero tacendo l'esistenza di ragioni ostative;

     e) di presentare attestati di prestazione non regolari.

     2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale, le violazioni dei divieti di cui alla lett. d) o alla lett. e) del precedente comma, comporta la mancata ammissione per la stagione venatoria successiva all’ATC interessato e l’espulsione dell’ATC nella stagione corrente.

 

CAPO II

FORME DI CACCIA

 

     Art. 38. Esercizio della caccia.

     1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco ed il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale nelle seguenti forme:

     a) da appostamento fisso;

     b) nell'insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

     2. Ogni cacciatore che ne abbia fatto richiesta, nei modi e nei tempi stabiliti, può accedere ad altri ambiti, anche in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

 

     Art. 39. Esercizio venatorio da appostamento fisso.

     1. Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio per almeno una stagione di caccia.

     2. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito definita.

     3. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia ed ha validità di 4 anni.

     4. La domanda deve essere corredata con planimetria a scala 1:25000 indicante l'ubicazione dell'appostamento ed inoltre è subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni di legge.

     5. Non sono considerati fissi gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e colombacci.

     6. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento della tassa di concessione regionale.

     7. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 500 metri dai confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, e a 200 metri da altro appostamento fisso preesistente.

     8. E’ consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 150 m dall’appostamento fisso, per il recupero della selvaggina ferita anche con l’uso del cane da riporto.

     9. E' vietata la caccia in forma vagante e da appostamento temporaneo ad una distanza inferiore a metri 150 dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare.

     10. Oltre il titolare, possono accedere all'appostamento fisso soltanto sei persone autorizzate dal titolare medesimo.

     11. Le province possono rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso nei siti individuati d’intesa con gli ATC ed indicati nel piano faunistico venatorio provinciale. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente:

     a) agli ultrasessantenni;

     b) al proprietario o al conduttore del fondo su cui si intende costruire l'appostamento fisso di caccia;

     c) ai parenti non oltre il secondo grado del titolare della precedente autorizzazione;

     d) agli inabili ed ai portatori di handicap fisici;

     e) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito per l'appostamento fisso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

     12. Per motivate ragioni, le province possono consentire al titolare di impiantare l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.

     13. Le zone degli appostamenti fissi, ai fini dell'art. 10 comma 3 lett. f), si intendono identificate con il rilascio dell'autorizzazione.

     14. Gli appostamenti costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia, sono considerati temporanei. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

     15. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto a meno che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

     16. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

     17. E' vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato.

 

     Art. 40. Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.

     1. La regione, su parere dell’OFR, emana norme regolamentari per disciplinare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

     2. Ad ogni cacciatore, che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di 10 unità per ogni specie fino ad un massimo complessivo di 40 unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi di cattura è consentita la detenzione e l'uso di un numero massimo complessivo di 10 unità.

     3. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria d'appostamento.

     4. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire dietro consegna alla provincia del richiamo morto da sostituire, ovvero previa presentazione del certificato del servizio veterinario della A.S.L. competente e del relativo anellino ovvero per altri comprovati motivi.

     5. Alle province spettano i compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

     6. Cessando l'attività il cacciatore può cedere i richiami vivi ad altro cacciatore, previa comunicazione alla provincia.

 

CAPO III

STRUTTURE PRIVATE PER LA CACCIA

E LA PRODUZIONE DELLA SELVAGGINA

 

     Art. 41. Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie.

     1. Le province, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell’OFR e della Consulta provinciale della caccia, entro il limite massimo dell’8% del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

     a) autorizzare l'istituzione, nel limite massimo del 3% del territorio agro silvo pastorale, di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico. In particolare le aziende faunistiche-venatorie devono perseguire la conservazione, la protezione e il miglioramento ambientale; la tutela delle caratteristiche naturali, orografiche, geomorfologiche, idriche e vegetazionali tipiche della zona; nonché la tutela delle specie faunistiche, stabilmente e temporaneamente presenti nelle aree prescelte. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

     b) autorizzare l'istituzione nel limite massimo del 5% del territorio agro silvo pastorale di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

     2. Le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie devono:

     a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico e comunque con l'esclusione delle aree contigue ai parchi nazionali e regionali e delle zone comunque confinanti con i parchi stessi;

     b) coincidere con i territori di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento 1094/88/CEE, e successive modificazioni.

     3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali di superficie non inferiore ai 10 ettari e utilizzino per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

     4. La domanda di concessione per l’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

     5. La regione, al fine di assicurare una pluralità di utilizzazione del territorio ai fini faunistici e venatori, emana, con proprio regolamento, norme per l'istituzione di nuove aziende, nonché direttive vincolanti la densità venatoria, l'estensione, la gestione faunistico-venatoria, la collocazione, le modalità di vigilanza venatoria, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione per tutte le aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie presenti nel territorio regionale.

     6. L'autorizzazione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie ha la durata di cinque anni. Alla scadenza può essere rinnovata su parere vincolante della consulta provinciale della caccia.

     7. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge.

     8. Nell'ambito di aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie possono essere istituite, a margine delle stesse, zone di addestramento cani, per un estensione massima di 50 ettari, adeguatamente tabellata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 18.

     9. Le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie devono realizzare un inquadramento produttivo dell’attività venatoria, incentivando la gestione locale con una partecipazione attiva nella conduzione anche con formule consortili, associative, cooperativistiche, in regime di affittanza o concessione, un modello di gestione venatoria esigente la conservazione dell’ambiente naturale, attraverso il perseguimento degli obiettivi generali sanciti dalla legge 157/92.

 

     Art. 42. Allevamenti – Tassidermia.

     1. La regione, su proposta delle province, con apposito regolamento, in sintonia con i disciplinari provinciali relativi ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica di cui all'art. 17, disciplina gli allevamenti di fauna selvatica condotti sia sotto forma amatoriale e dilettantistica di cui all'art. 6 che professionale di cui al presente articolo ed all’art. 7 [30].

     2. Gli allevatori che intendono produrre fauna selvatica sotto forma di impresa, inclusi i titolari dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, devono richiedere formale autorizzazione all'Amministrazione provinciale competente per territorio, fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali prescritte per l'esercizio dell'attività. Se l'allevatore è titolare dell'impresa agricola è tenuto a dare semplice comunicazione delle specie di fauna selvatica allevate all'Amministrazione provinciale.

     3. La provincia, ai fini dell’esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree montane o svantaggiate, può consentire al titolare e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, la cattura di mammiferi ed uccelli in stato di cattività.

     4. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere gli allevamenti di cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana (E.N.C.I).

     5. Le province esercitano le funzioni amministrative inerenti l'autorizzazione dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione.

     5 bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia per l'attività di tassidermia ed imbalsamazione è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente [31].

     5 ter. Ai sensi del comma 4, dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del principio di precauzione in materia di protezione della fauna selvatica, di tutela della salute e di tutela dell'ambiente, il silenzio dell'Amministrazione Provinciale equivale a provvedimento di rifiuto dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5 bis, se la medesima Amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di accoglimento nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza [32].

     6. Oltre quanto disposto dall'art. 21 della legge 157/1992, l'attività di tassidermia a favore di privati è riservata alle spoglie di animali appartenenti alle specie di cui all'art. 18 della citata legge 157/1992.

     7. La regione, sulla base di apposito regolamento, disciplina l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

 

TITOLO V

SPECIE CACCIABILI E CALENDARIO VENATORIO

 

     Art. 43. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria - calendario venatorio.

     1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi indicati dalla legge 157/1992 art. 18, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. La Giunta regionale può modificare in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'OFR, i termini di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992 per determinate specie di fauna selvatica in relazione alle diverse situazioni ambientali provinciali, i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio [33].

     3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della caccia e previo parere dell’OFR, pubblica entro e non oltre il 15 giugno, il calendario e le norme regolamentari per l'intera stagione venatoria nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.

     4. Nel calendario venatorio devono essere indicate in particolare:

     a) le specie cacciabili ed i periodi di caccia;

     b) le giornate di caccia;

     c) il carniere giornaliero e stagionale;

     d) l'ora legale d’inizio e di termine della giornata di caccia;

     e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia.

     5. Il numero delle giornate di caccia settimanale non può essere superiore a tre, con la possibilità di libera scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è sospeso.

     6. Ai soli fini dell’esercizio dell’attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, per il periodo ricompreso tra il 1° ottobre e la conclusione della stagione venatoria resta comunque limitata al bimestre ottobre-novembre la possibilità di consentire la fruizione di cinque giornate venatorie settimanali, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo è considerato comprensorio faunistico omogeneo ed il territorio ove è consentito l’esercizio dell’attività venatoria costituisce un unico ambito territoriale di caccia, ai sensi del comma 6 dell’art. 10 della Legge 157/1992, di dimensioni regionali, denominato “comparto unico regionale per l’esercizio della caccia da appostamento alla migratoria” [34].

     6 bis. Sono iscritti di diritto al comparto unico regionale per l’esercizio della caccia da appostamento alla migratoria esclusivamente i cacciatori iscritti ad un ATC abruzzese o residenti in regione [35].

     6 ter. La Giunta regionale, sentiti l’OFR e la consulta regionale della caccia, può consentire, nel periodo 1° ottobre - 30 novembre, limitatamente all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, la fruizione fino a cinque giornate di caccia settimanali, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì [36].

     7. Le giornate di caccia fruite in altre regioni debbono essere registrate nel tesserino e sono computate come giornate fruite nel territorio dell'Abruzzo.

     8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

     9. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti trenta giorni prima dell'apertura della caccia secondo le disposizioni del calendario venatorio, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, salvo che per le zone diversamente regolamentate dall'art. 18.

     10. Le province hanno facoltà di vietare il prelievo venatorio per periodi limitati di tempo in quelle aree dove, per ragioni turistiche, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità.

     11. I divieti di cui al precedente comma sono segnalati con tabelle recanti la scritta: "divieto di caccia-zona turistica- art. 43 L.R...."

     12. Le province rendono noto, nell'atto di recepire il calendario venatorio regionale, le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

 

     Art. 44. Controllo della fauna selvatica.

     1. La Giunta regionale, anche fuori dal calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia sia in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'art. 18 comma 1 della legge 157/92, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattia od altre calamità.

     2. Le province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. La Giunta provinciale può autorizzare piani d’abbattimento d’intesa con gli ATC. Tale controllo, nelle zone vietate alla caccia, è esercitato selettivamente sentito l’OFR. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province e dalle guardie venatorie volontarie. I soggetti attuatori possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti della licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati nominativamente segnalati dai comitati di gestione [37].

     3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali per ricomporre l'equilibrio ecologico, lo stesso deve essere attuato in conformità del regolamento del parco, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente gestore. Detto controllo è effettuato dal personale dipendente del Parco o da persone espressamente autorizzati dall’ente stesso, scelte tra le persone iscritte agli ATC ricadenti nei comprensori interessati e nominativamente segnalati dai comitati di gestione.

     4. Il controllo della fauna selvatica per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani può essere autorizzato dalla provincia su conforme parere della A.S.L..

     5. La provincia per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare piani d’abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 241/1991, su proposta [38]:

     a) degli ATC territorialmente interessati

     b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture Provinciali

     c) delle comunità montane territorialmente interessate

     d) dei comuni territorialmente interessati [39].

     6. I piani di cui al presente articolo sono attuati:

     a) dalle guardie venatorie dipendenti dalle province;

     b) [dai proprietari o conduttori dei fondi interessati purché muniti di licenza di caccia] [40];

     c) dai cacciatori iscritti negli ATC interessati nominativamente segnalati dal comitato di gestione [41];

     d) dalle guardie venatorie volontarie.

 

     Art. 45. Importazione di fauna selvatica dall’estero.

     1. Le specie selvatiche autoctone utilizzabili a scopo di ripopolamento venatorio e di miglioramento genetico devono provenire, preferibilmente, da catture effettuate in aree protette, centri di produzione di fauna selvatica allo stato naturale o da allevamenti nazionali di selvaggina. Qualora si dovesse rendere necessaria l'immissione di fauna selvatica proveniente dall'estero, per gli scopi di cui sopra, l'immissione è consentita previo parere dell'OFR.

     2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero, prima dell'immissione, devono essere sottoposti al controllo sanitario a cura del servizio veterinario della ASL competente.

     3. I permessi d'importazione sono rilasciati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, su parere dell'INFS, nel rispetto delle convenzioni internazionali, a norma dell'art. 20 comma 3 della legge 157/1992.

 

TITOLO VI

REVOCA ISTITUTI FAUNISTICI PRIVATI

TASSA REGIONALE – PROMOZIONE - RISARCIMENTO DANNI

 

     Art. 46. Revoca degli istituti faunistici privati.

     1. Le autorizzazioni dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a revoca.

     2. L'autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica è revocata qualora il titolare contravvenga alle norme di cui all'art. 17 della presente legge, nonché alle disposizioni impartite dalle province con proprio disciplinare.

     3. La provincia prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, può assegnare all'interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

     4. L'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agri-turistico-venatoria è revocata dalla provincia quando non siano state rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, la provincia, avuto riguardo delle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l'attività venatoria.

     5. Trascorsi trenta giorni dal provvedimento di revoca, la provincia può, qualora non sia stato interposto ricorso giurisdizionale, prelevare dall'azienda faunistico-venatoria od agri-turistico-venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.

     6. Il Prelievo di fauna selvatica può essere effettuato anche in caso di rinuncia alla autorizzazione.

 

     Art. 47. Tassa di concessione regionale.

     1. Le risorse finanziarie per il perseguimento dei fini previsti dalla presente legge e dalla legge 157/1992, sono assicurate dalle seguenti tasse di concessione regionale relative a:

     a) abilitazione all’esercizio venatorio [42];

     b) licenza di appostamento fisso da caccia [43];

     c) concessione di azienda faunistico-venatoria [44];

     d) concessione di azienda agri-turistico-venatoria [45].

     2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono fissate come segue:

     a) abilitazione all’esercizio venatorio con fucile ad un colpo, con falchi e con l’arco Euro 38

     b) abilitazione all’esercizio venatorio con fucile a due colpi Euro 52 [46]

     c) abilitazione all’esercizio venatorio con fucile a più di due colpi Euro 66 [47]

     d) licenza di appostamento fisso da caccia Euro 55 [48]

     e) concessione di azienda faunistico-venatoria Euro 3 [49]

     f) concessione di azienda agri-turistico-venatoria Euro 3 [50]

     Detti importi sono riferiti sia alla tassa di rilascio che alla tassa annuale, in riferimento alle tasse di cui alle lett. e) ed f); gli importi sono riferiti ad ogni ettaro o frazione.

     3. La tassa per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore non eserciti l'attività venatoria o la eserciti esclusivamente all'estero.

     4. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

     5. La tassa di concessione regionale per il rinnovo del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio è considerata documento unico a sé stante ed ha durata di un anno. Per difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata fino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

     6. Le tasse di concessione regionale vanno corrisposte a mezzo dell’apposito conto corrente postale.

 

     Art. 48. Attività promozionale provinciale.

     1. Le province provvedono periodicamente alla pubblicazione o all'acquisto di un opuscolo a stampa per consentire agli aspiranti cacciatori un’adeguata e specifica preparazione venatoria.

     2. Le province provvedono, altresì, alla pubblicazione o all'acquisto di opuscoli tecnico-venatori per il miglioramento delle tecniche di ambientamento della fauna autoctona, l'approfondimento delle conoscenze della fauna selvatica, nonché per l'omogeneizzazione dell'attività di vigilanza in collaborazione con gli organismi delle forze dell'ordine, degli Enti Locali e degli altri organismi del settore.

     3. Le province promuovono inoltre la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali, delle associazioni culturali, di quelle naturalistiche e di quelle venatorie, per diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico ed i modi della sua tutela anche mediante acquisto di pubblicazioni, di materiale audiovisivo e didattico, in materia faunistica, cinofila, ed ambientale.

     4. Gli opuscoli di cui al comma 1 sono rilasciati gratuitamente ai candidati, al momento della presentazione della domanda di esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria; il rimanente materiale viene distribuito gratuitamente ai soggetti ed altri organismi interessati.

     5. Per le attività previste è destinato un finanziamento regionale nella percentuale determinata dall'art. 55.

 

     Art. 49. Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi. Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.

     1. Una quota del fondo regionale annuale di cui all'art. 56, per una percentuale così come determinata dall'art. 55, è destinata per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio predisposti dalla provincia o dal Comitato di gestione, che contemplino tra l’altro:

     a) la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché di riproduttori per il periodo autunnale;

     b) l’acquisto e la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

     c) l'adozione di forme di lotta biologica e di lotta integrata;

     d) il ricorso a tecniche colturali ed a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente;

     e) la valorizzazione agrituristica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite;

     f) la manutenzione e la pulizia dei boschi al fine di prevenire gli incendi.

     2. Le province ai sensi della L.R. 10/2003 provvedono al risarcimento dei danni arrecati alle colture agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica sul territorio regionale soggetto a programmazione faunistica e venatoria ricompreso negli ambiti territoriali di caccia.

     3. Per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria è destinata una quota del fondo di cui all'art. 56 per una percentuale così come determinata dall'art. 55 ad integrazione delle risorse finanziare di cui alla L.R. 10/2003.

     4. I fondi assegnati alle province con l'art. 55 per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartiti dalle province in favore degli ATC sulla base di programmi e progetti presentati dai relativi comitati di gestione ed in proporzione all'estensione territoriale.

     5. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle province.

     6. Una quota del fondo annuale regionale di cui all'art. 56 per una percentuale cosi come determinata dall'art. 55 è destinata alle province per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, alle colture agricole presenti negli istituti provinciali di produzione e protezione.

     7. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione della selvaggina, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e gare cinofile previste al comma 4 dell’art. 18, fa carico ai rispettivi concessionari.

     8. Il Comitato di gestione per il territorio dell’ATC e la provincia negli istituti provinciali di protezione e produzione faunistica, provvedono, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla liquidazione ed all’erogazione di contributi per l’acquisizione e la predisposizione di mezzi e metodi, previamente concordati, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli ai fini della prevenzione dei danni alle colture da parte della fauna selvatica.

 

TITOLO VII

DIVIETI - TRASGRESSIONI

VIGILANZA - SANZIONI

 

     Art. 50. Altri divieti.

     1. Oltre quanto previsto dall'art. 21 comma 1 della legge 157/1992, è vietato:

     a) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione su indicazione dell'INFS;

     b) addestrare i cani nei fondi chiusi e nei terreni in attualità di coltivazione;

     c) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti e nelle aziende faunistico-venatorie con metodi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o impedirne la sosta o la riproduzione;

     d) cacciare quando il territorio e coperto tutto o per la maggior parte da neve. E' comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua, laghi, stagni, marcite e acquitrini, purché non ghiacciati, entro un massimo di 100 metri dalle rive dei laghi, degli argini o in assenza di questi dalla linea dell'alveo invaso dalle piene annuali;

     e) effettuare immissioni di selvaggina senza la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale di cui al precedente art. 11 comma 5;

     f) usare armi da sparo munite di silenziatore;

     g) sparare da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di munizioni a palla unica in fucili a canna liscia, in direzione di fabbricati, macchine agricole e strade.

 

     Art. 51. Vigilanza venatoria.

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle province. Gli agenti dipendenti della provincia rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in conformità a quanto disposto dalla lett. a), comma 1, dell'art. 27, della legge 157/1992. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti d'istituto le armi da caccia di cui all'art. 20, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui al comma 5, dell'art. 5, della legge 65/1986.

     2. Ferme restando le altre disposizioni della legge 65/1986, gli agenti dipendenti dalle province, ai quali sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per lo svolgimento di attività di vigilanza venatoria, esercitano tale attribuzione nell'ambito territoriale dell'ente d'appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, portando senza licenza le armi di cui sono dotati.

     3. Gli agenti dipendenti dalla provincia redigono verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla legge 157/1992 e gli altri atti indicati dall'art. 53 anche fuori dall'orario di servizio.

     4. Concorrono alla vigilanza le guardie volontarie delle associazioni venatorie nazionali, agricole e di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773.

     5. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi naturali nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private giurate riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il cui utilizzo è previsto altresì per le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, e alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute. Le guardie private e giurate svolgeranno il proprio servizio, in divisa, o con distintivo e decreto rilasciato dalla Provincia ed in conformità a quanto stabilito dal R.D. 773/1931, e del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza [51].

     6. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, concessa a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province con la collaborazione delle associazioni venatorie ed al superamento del relativo esame dinanzi la commissione di cui al comma 13 e seguenti.

     7. Gli agenti dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

     8. A tutti i soggetti a cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

     9. Agli agenti di vigilanza di cui ai commi 1 e 5, con compiti di vigilanza, è altresì vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui prestano effettivo servizio, salvo deroghe concesse dalla Giunta provinciale.

     10. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente, e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati annualmente dalle province con la collaborazione delle associazioni venatorie, nel rispetto delle norme contenute nella L.R. 63/1979 e successive modifiche ed integrazioni.

     11. Le province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

     12. Una quota del fondo regionale annuale di cui all'art. 56, per una percentuale così come determinata dall'art. 55, è destinata alle province per fronteggiare le spese della vigilanza venatoria.

     13. E' istituita presso ciascuna provincia, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, una commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità necessario per il conseguimento della qualifica di guardia venatoria volontaria.

     14. commissione d'esame è composta da:

     a) il Presidente, designato dal Presidente della Giunta provinciale;

     b) due rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ed operanti in provincia maggiormente rappresentative;

     c) due rappresentanti delle associazioni naturalistiche ed ambientalistiche, riconosciute ed operanti in provincia, maggiormente rappresentative;

     d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative della provincia.

     15. L'attività di segretario è svolta da un dipendente della provincia.

     16. La commissione si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

     17. Per le attività di funzionamento, i criteri di nomina, nonché per le materie di esami, in quanto compatibili, valgono le disposizioni di cui agli articoli:

     - lett. b) del comma 1 dell’art. 22 nel rispetto dei limiti di composizione di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo;

     - commi 2 e 3 dell’art. 23;

     - art. 24.

 

     Art. 52. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.

     1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 51 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o di arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui al comma 2 dell’art. 19, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata e possono inoltre segnalare alle competenti autorità la violazione delle norme in materia ambientale.

     2. Nei casi previsti dall'art. 30 della legge 157/1992 gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con l'esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui alle lett. a), b), c), d) ed e), comma 1, dell’art. 30 le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. Le armi sequestrate ed i mezzi di caccia vanno consegnate al Comando o all'Ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro e negli uffici stessi custoditi.

     3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente, la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al Centro Recupero Rapaci e Selvatici per la sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata ove si accerti successivamente che l'illecito non sussista; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla provincia.

     4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

     5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazione delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali conformi alla legislazione vigente nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 30 della legge 157/1992 e nei casi previsti dall'art. 31 della stessa legge alla provincia.

 

     Art. 53. Sanzioni amministrative.

     1. La violazione di norme che prevedono la irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

     2. Il contenzioso venatorio è affidato alla provincia competente per territorio. Ad essa vanno inoltrati i procedimenti verbali di contestazione elevati dagli agenti addetti alla vigilanza.

     3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'ente cui è affidato il contenzioso venatorio a parziale recupero delle spese sostenute per il predetto servizio.

     4. Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall'art. 30 della legge 157/1992 o non sia altrimenti sanzionato dall'art. 31 della stessa legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) [da Euro 5 a Euro 50 per la mancata riconsegna del tesserino venatorio regionale entro i termini stabiliti] [52];

     b) da Euro 300 ad Euro 600 per il mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento;

     c) da Euro 100 ad Euro 200 per l’addestramento di cani al di fuori delle aree e dei periodi consentiti;

     d) da Euro 100 ad Euro 700 per il mancato rispetto delle limitazioni all’attività venatoria stabilite dall’ATC;

     e) da Euro 100 ad Euro 700 per la violazione della regolamentazione di cui al comma 6 dell’art. 43;

     f) da Euro 10 ad Euro 45 con riferimento ad ogni singolo capo per la violazione delle norme regionali legislative e regolamentari sull’allevamento della fauna selvatica;

     g) da Euro 100 ad Euro 300 per l’esercizio dell’attività venatoria in orari non consentiti, se l’infrazione è riscontrata nella fascia oraria ricompresa tra la seconda ora successiva al tramonto e la terza ora antecedente il sorgere del sole gli importi minimi e massimi sono innalzati rispettivamente a Euro 1.000 e Euro 3.000;

     h) da Euro 100 a Euro 400 per omessa annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC in cui si è iscritti od ammessi, sul tesserino venatorio regionale di cui all’art. 19;

     i) da Euro 200 a Euro 800 per omessa annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC in cui si esercita l’attività venatoria ai sensi del comma 16 dell’art. 28, sul tesserino venatorio regionale di cui all’art. 19;

     j) da Euro 300 ad Euro 900 per chi esercita l’attività venatoria in un numero di giornate superiore alle tre settimanali, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 43;

     k) da Euro 500 a Euro 2.000 per chi esercita l’attività venatoria, in un ambito territoriale di caccia al quale non è iscritto o ammesso, fuori dai tempi e dai periodi di cui al comma 16 dell’art. 28 o dell’apposita regolamentazione di cui al comma 6 dell’art. 43;

     l) da Euro 50 ad Euro 200 per chi, esercitando l’attività venatoria in un ATC in cui si è iscritti, ammessi o ai sensi di quanto disposto dal comma 16 dell’art. 28 e fatto salvo quanto disposto dalla regolamentazione di cui al comma 6 dell’art. 43, sconfina in un ATC adiacente al quale non è ammesso [53];

     m) da Euro 200 ad Euro 1.200 per chi abbatte durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica stanziale, fuori dai periodi fissati nel calendario di cui all’art. 43;

     n) da Euro 50 ad Euro 150 per chi abbatte durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica migratoria fuori dai periodi fissati nel calendario di cui all’art. 43;

     o) da Euro 200 ad Euro 500 per ogni capo di fauna selvatica abbattuta, qualora si superino i quantitativi stabiliti dal calendario venatorio;

     p) da Euro 100 ad Euro 200 per cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore;

     q) da Euro 150 ad Euro 400 per chi abusa o usa impropriamente la tabellazione dei terreni;

     r) da Euro 25 a Euro 250 per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge e del Calendario Venatorio non espressamente sanzionata dalle predette norme. Per lo stesso fatto si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dall’art. 32 della legge 157/1992.

 

     Art. 54. Rapporto sull’attività di vigilanza.

     1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 2, la Giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro delle politiche agricole e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite entro il mese di marzo di ciascun anno dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il Questore di ciascuna provincia, ai sensi dell'art. 33 della legge 157/1992 comunica alla Giunta regionale - Servizio Caccia, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE –TRANSITORIE

FINALI - DI COORDINAMENTO

 

     Art. 55. Finanziamenti regionali.

     1. Nello stato di previsione della spesa corrente del bilancio regionale sono previsti i seguenti finanziamenti [54]:

     a) un finanziamento in favore della Giunta regionale per le spese dovute alla stampa del calendario venatorio annuale, dei tesserini regionali di caccia e per eventuali incarichi di studio in materia faunistico-venatoria;

     b) un finanziamento in favore delle amministrazioni provinciali per le iniziative promozionali di cui all'art. 48;

     c) un finanziamento in favore delle amministrazioni provinciali per i contributi alle associazioni venatorie di cui al comma 5 dell'art. 29;

     d) un finanziamento in favore delle amministrazioni provinciali per l'espletamento delle ulteriori funzioni amministrative previste dalla presente legge.

     2. La regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al comma 1 in misura:

     a) importo non inferiore al totale dei proventi delle tasse di concessione regionale;

     b) una quota non inferiore al 47% dell'importo di cui al punto a) di finanziamento proprio a titolo di miglioramento faunistico-ambientale;

     c) una quota pari al 3% dell’importo di cui alla lett. a) di finanziamento proprio a titolo di contributo per la tutela della consistenza e la difesa del patrimonio boschivo e forestale regionale.

     3. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione del fondo iscritto in bilancio per l’importo relativo alle lett. a) e b) del comma 2 con le seguenti modalità e misure:

     a) 4% per il finanziamento di cui alla lett. a), comma 1 [55];

     b) 2% per il finanziamento di cui alla lett. b), comma 1;

     c) 10% per il finanziamento di cui alla lett. c), comma 1;

     d) 84% per il finanziamento di cui alla lett. d), comma 1, ripartito come segue:

     - provincia di L'Aquila 27,5%;

     - provincia di Chieti 27,5%;

     - provincia di Teramo 22,5%;

     - provincia di Pescara 22,5% [56].

     4. La Giunta regionale provvede annualmente all’assegnazione dell’importo iscritto in bilancio relativo alla lett. c) del comma 2, attraverso il finanziamento, per l’attività di cui alla lett. g) del comma 4 dell’art. 29, degli organismi regionali o provinciali delle associazioni di cui all’articolo citato che siano iscritti all’albo regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui all’art. 8 della L.R. 58/1989 per l’acquisto, la manutenzione e il mantenimento di materiali, mezzi e attrezzature per l’attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, di difesa del suolo e di vigilanza delle acque interne. I soggetti aventi diritto al finanziamento, inoltrano istanza al settore caccia presso la Giunta regionale entro il 1 marzo di ogni anno, la regione provvede entro 30 giorni all’erogazione; entro il 31 dicembre i soggetti beneficiari sono tenuti alla rendicontazione della somma erogata e trovano applicazione, in quanto compatibili le disposizioni di cui alla L.R. 22/1986 relativa alla certificazione di regolarità contabile.

     5. La Provincia utilizza lo stanziamento annuale di cui alla lett. d) del comma 1, nella seguente misura:

a) 30% per la realizzazione dei piani faunistici provinciali e di miglioramento ambientale e faunistico di cui agli articoli 10 ed 11 e per i compensi di cui al comma 4 dell’art. 33;

b) 6% per i contributi di cui al comma 1 dell’art. 49;

c) 5% per il risarcimento danni di cui al comma 3 dell’art. 49;

d) 15% per il risarcimento danni di cui al comma 6 dell’art. 49;

e) 40% agli ATC di cui agli articoli 26 e seguenti;

f) 4% per il funzionamento della commissione di cui al comma 13 dell’art. 51 [57].

     Per particolari esigenze, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente, modifica le percentuali di cui sopra [58].

     6. Le Amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Giunta regionale con l'osservanza delle destinazioni programmate. Eventuali economie di bilancio possono essere destinate alla immissione di selvaggina o alla integrazione dei finanziamenti carenti di cui al comma 5.

     7. Le Amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta delle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio.

     8.Le risorse annualmente trasferite dallo Stato a norma della Legge 23.12.2000, n. 388, art. 66, comma 14 per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale sono ripartite tra le Province che le utilizzano in conformità dell’art. 11 della presente legge, secondo i criteri stabiliti dalla lett. d) del comma 3 del presente articolo [59].

 

     Art. 56. Disposizioni finanziarie.

     1. Nello stato di previsione dell’entrata, lo stanziamento del Cap. 11621 concernente ”tasse di concessione regionale per l’esercizio dell’attività venatoria” comprende gli introiti determinati dalle tasse di cui all’art. 47.

     2. Nello stato di previsione della spesa lo stanziamento del Cap. 142332 denominato "fondo per la tutela e l'incremento della fauna e la disciplina della caccia" è determinato in parte dal correlato capitolo di cui al comma 1 ed in parte dalle annuali leggi di bilancio.

     3. Alle spese di funzionamento della Consulta regionale della caccia, si provvede, ai sensi della L.R. 15/1988 con lo stanziamento annuale iscritto al Cap. 11425 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 57. Norme di coordinamento.

     1. In applicazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2, il piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 12 ed i piani faunistico-venatori provinciali di cui all'art. 10, promuovono la concentrazione delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica all'interno delle aree regionali protette. Così da far coincidere il più alto livello di salvaguardia dei valori naturalistici, storici e culturali e di consentire l'attività venatoria su territori finitimi precedentemente vincolati alle predette destinazioni.

     2. La regione, d’intesa con la provincia e l’ente gestore delle aree sottoposte a vincoli di tutela, provvede a verificare la congruenza delle fasce di rispetto delle aree naturali regionali protette, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

     3. Alla lett. g) del secondo comma dell’art. 8 della L.R. 38/1996 “Legge quadro sulle aree protette della regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa” e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: ”fatto salvo il trasporto di armi da sparo, anche per uso venatorio, scariche ed in custodia, a bordo di veicoli che percorrano strade comunali, provinciali o statali che attraversano le aree protette regionali”.

     4. La Giunta regionale promuove intese con gli Enti Parco presenti in regione finalizzate all’individuazione all’interno di dette aree protette, qualora compatibili, degli istituti di cui agli artt. 16 e 18. Tali intese, anche in deroga agli artt. 10, 16 e 18 individuano:

     a) le aree interessate;

     b) la disciplina dell’attività;

     c) il soggetto a cui è demandata la gestione.

     5. Le intese di cui al comma 6 sono recepite dalla regione con deliberazione del Consiglio regionale di modifica ed integrazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all’art. 12 e sono altresì oggetto di apposito e specifico regolamento di attuazione.

     6. Al fine di contribuire al rilancio dell’economia delle zone interne mediante il turismo cinofilo, i Comuni ricompresi negli Enti Parco presenti in Regione possono istituire, d.intesa con gli organi di direzione degli Enti Parco medesimi, aree cinofile di estensione minima pari a 2000 ettari. Dette aree saranno adibite esclusivamente all’addestramento dei cani da caccia di propriet à di coloro che faranno permanenza turistica nei Comuni interessati durante il periodo estivo. In tali zone saranno altresì consentite, nell’arco dell’anno prove zootecniche per il miglioramento delle razze canine riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana [60].

     7. Ad ulteriore incremento dell’economia locale e al fine di dotare gli A.T.C. della Regione della possibilità di approvvigionamento di selvaggina autoctona possono essere istituite, all’interno delle aree protette dei Parchi presenti in Regione, zone di riproduzione di selvaggina di interesse cinofilo- venatorio. La realizzazione e gestione di tali strutture sarà prevalentemente affidata a cooperative di giovani residenti nei Comuni interessati e/o a imprenditori agricoli singoli o associati. Tali zone non potranno avere una estensione inferiore a 2000 ettari, il cui 10% potrà essere riservato alla realizzazione di centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica di interesse cinofilovenatorio [61].

 

     Art. 58. Esercizio venatorio da parte dei cittadini dell’unione europea e dei paesi extraeuropei.

     1. L’esercizio dell’attività venatoria in Abruzzo è altresì consentito ai cittadini comunitari e dei paesi extraeuropei, maggiori di anni 18, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) siano abilitati, nell’ambito dell’ordinamento normativo dello stato di residenza, all’esercizio dell’attività venatoria e muniti dei documenti relativi;

     b) siano muniti di polizza assicurativa di cui alla lett. b) dell’art. 19.

     Se intenzionati all’esercizio dell’attività venatoria con armi proprie siano altresì dotati di titolo idoneo d’importazione temporanea di armi come disposto dall’art. 15 della legge 110/1975 o da accordi internazionali o se cittadini comunitari, della carta europea delle armi comuni da sparo di cui al D.Lgs. 527/1992 in attuazione della direttiva 91/477/CEE.

     2. Ai soggetti di cui al comma 1, verificati i requisiti, le amministrazioni provinciali rilasciano un apposito tesserino, sostitutivo del tesserino di cui alla lett. c) dell’art. 19, denominato “tesserino di caccia per i cacciatori comunitari e dei paesi extraeuropei” con il testo redatto oltre che in italiano, in inglese, francese, spagnolo e tedesco [62].

     3. Ai soggetti di cui al comma 1 in possesso dell’apposito tesserino di cui al comma 2 gli ATC rilasciano permessi giornalieri od anche settimanali di caccia.

     4. I cacciatori comunitari e dei paesi extraeuropei sono tenuti ad essere accompagnati da un cacciatore iscritto o ammesso all’ATC nel quale praticano l’attività venatoria e ad esibire agli addetti alla vigilanza i documenti di cui ai commi 1 e 2, ed i permessi di cui al comma 3 con relativa ricevuta della quota versata all’ATC.

 

     Art. 59. Esercizio delle deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE. [63]

     [1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella legge 157/1992: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 9 delle legge 86/1989: Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e successive modificazioni e dell’art. 9 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 503/1981: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, vengono attuati nella regione Abruzzo secondo le disposizioni del presente articolo.

     2. In considerazione dell’accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti è autorizzato durante l’esercizio venatorio, in attuazione dell’art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie storno (Sturnus vulgaris), passero (Passer italiae).

     3. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia dell’Abruzzo.

     4. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’art. 25 della presente legge.

     5. L’arco temporale in cui è consentito il prelievo delle specie di cui al comma 2 è il periodo 1 ottobre-31 gennaio nel rispetto di un limite massimo giornaliero di soggetti prelevabili di 15 capi ed un limite massimo stagionale di 150 capi. Ulteriori modalità di prelievo sono disciplinate dal calendario venatorio regionale.

     6. Gli abbattimenti dovranno essere annotati sul tesserino d’abbattimento di cui all’art. 19 lett. d) secondo le vigenti disposizioni. Entro il 1 Aprile di ogni anno i tesserini dovranno essere restituiti agli ATC competenti, i quali provvederanno entro i successivi sessanta giorni ad inviare alla regione Abruzzo e all’Osservatorio Faunistico regionale i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi del comma 2, al fine degli opportuni controlli e valutazioni.

     7. La vigilanza è delegata alle province.

     8. L’OFR è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’art. 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

     9. La Giunta regionale entro il 15 giugno di ogni anno richiede all’OFR il parere sull’applicazione del prelievo in deroga disciplinato dal presente articolo per la successiva stagione venatoria. Su richiesta di detto Osservatorio motivata da condizioni di rischio per le specie, la Giunta regionale può sospendere o limitare gli abbattimenti autorizzati dal presente articolo, quando vi siano accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui al comma 2.

     10. È obbligatoria la pubblicazione del provvedimento sospensivo o limitativo del prelievo di cui al comma 10 sul calendario venatorio regionale.

     11. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui al comma 2.

     12. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro degli Affari regionali ove nominato, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, al Ministro per le Politiche Comunitarie nonché all’INFS, una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari”.

     13. Nel rispetto dell’interesse preminente della tutela del patrimonio faunistico, per esigenze di tutela dei fondi agricoli, dell’allevamento del bestiame, della flora e della fauna, la Giunta regionale in attuazione alle deroghe di cui all’art. 9 della direttiva 79/409/CEE nel rispetto delle procedure di cui all’art. 19bis della legge 157/1992 può disciplinare il prelievo venatorio alle specie di cui alla direttiva 79/409/CEE ricomprese nell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge 157/1992 al di fuori dei termini fissati dal comma 2 dell’art. 43 della presente legge e comunque ricompresi nel periodo dal 15 agosto al 28 febbraio.]

 

     Art. 60. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Dall’entrata in vigore dei regolamenti regionali da emanare ai sensi della presente legge cessano di trovare applicazione le disposizioni regolamentari adottate in forza delle disposizioni di legge pre-vigenti [64].

     2. Fatto salvo il disposto di cui al comma 1, sono abrogate le leggi regionali sotto elencate ed ogni altra disposizione normativa regionale in contrasto con la presente legge:

     a) 3.6.1993, n. 22;

     b) 31.5.1994, n. 30;

     c) 4.4.1995, n. 33;

     d) 7.9.1995, n. 124;

     e) 7.8.1996, n. 65;

     f ) 20.8.1997, n. 93;

     g) 12.11.1997, n. 131;

     h) 12.6.1998, n. 54;

     i) 16.9.1998, n. 79;

     j) 31.7.2001, n. 32;

ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge regionale [65].

     3. Nelle more dell’istituzione e dell’effettiva operatività dell’OFR di cui all’art. 5, le richieste di parere all’ente citato previste dalla presente legge devono essere inviate all’INFS.

     4. Le commissioni d’esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio attualmente insediate decadono, all’entrata in vigore della presente legge, entro i 30 giorni successivi, la Giunta regionale provvede a nominare con propria deliberazione le commissioni esaminatrici conformemente alla presente legge.

     5. Le commissioni d’esame di cui al comma 13 dell’art. 51, attualmente in carica, decadono all’entrata in vigore della presente legge, entro i 30 giorni successivi le province provvedono agli adempimenti di competenza per la nomina delle nuove commissioni conformemente alla presente legge.

     6. Nelle more della regolamentazione ed effettiva operatività dell’Albo di cui all’art. 7 continuano ad applicarsi le disposizioni antecedenti l’entrata in vigore della presente legge.

     7. Gli ATC, per quanto di loro competenza, conformano i rispettivi statuti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     8. La regione emana, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il regolamento d’attuazione.

     9. Limitatamente al periodo 2001-2005 il piano faunistico venatorio regionale consta dei piani faunistici venatori provinciali deliberati dal Consiglio regionale fermi restando i comprensori faunistici vigenti [66].

 

     Art. 61. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.


[1] Nella presente legge, le parole «regione», «provincia» e «province» sono rispettivamente sostituite dalle parole «Regione», «Provincia» e «Province», le parole «Giunta provinciale» e «Giunte provinciali» fatto salvo l’art. 44 della presente legge, sono sostituite rispettivamente dalle parole «Provincia» e «Province» per effetto dell’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[2] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 48 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[3] Lettera così modificata dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[4] Lettera così modificata dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[5] Comma così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[6] Comma così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[7] Comma così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[8] Comma così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[9] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 58.

[10] Comma così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[11] Lettera già modificata dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così ulteriormente modificata dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 58.

[12] Alinea già modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 58.

[13] L'originaria lettera c) è diventata l'attuale comma 4 per effetto dell'art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[14] L'originaria lettera d) è diventata l'attuale comma 5 per effetto dell'art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[15] Comma così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[16] Comma così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[17] Comma così modificato dall’art. 106 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[18] Comma così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 58.

[20] Lettera così modificata dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[21] Lettera così modificata dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[22] Comma così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[23] Comma aggiunto dall’art. 106 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[24] Lettera così modificata dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[25] Lettera così modificata dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15. Per l'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 48 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[26] Comma soppresso dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[27] Comma così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[28] Comma così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[29] Lettera così modificata dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[30] Comma così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[31] Comma inserito dall'art. 92 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[32] Comma inserito dall'art. 92 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[33] Comma così modificato dall’art. 106 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[34] Comma già modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così ulteriormente modificato dall’art. 106 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. L’originario comma 6 è stato così sostituito dagli attuali commi 6, 6 bis e 6 ter per effetto dell’art. 5 della L.R. 28 luglio 2004, n. 21. La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno 2013, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[35] L’originario comma 6 è stato così sostituito dagli attuali commi 6, 6 bis e 6 ter per effetto dell’art. 5 della L.R. 28 luglio 2004, n. 21. Comma 6 bis così modificato dall’art. 106 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno 2013, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[36] L’originario comma 6 è stato così sostituito dagli attuali commi 6, 6 bis e 6 ter per effetto dell’art. 5 della L.R. 28 luglio 2004, n. 21. La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno 2013, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[37] La Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 2018, n. 217, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione».

[38] Alinea così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[39] Lettera così modificata dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[40] Lettera abrogata dall'art. 47 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[41] La Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 2018, n. 217, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[42] L'originaria lettera b) è diventata l'attuale lettera a) per effetto dell'art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[43] L'originaria lettera c) è diventata l'attuale lettera b) per effetto dell'art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[44] L'originaria lettera d) è diventata l'attuale lettera c) per effetto dell'art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[45] L'originaria lettera e) è diventata l'attuale lettera d) per effetto dell'art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[46] L'originaria lettera f) è diventata l'attuale lettera b) per effetto dell'art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[47] L'originaria lettera g) è diventata l'attuale lettera c) per effetto dell'art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[48] L'originaria lettera h) è diventata l'attuale lettera d) per effetto dell'art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[49] L'originaria lettera i) è diventata l'attuale lettera e) per effetto dell'art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[50] L'originaria lettera j) è diventata l'attuale lettera f) per effetto dell'art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[51] Comma così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[52] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 58.

[53] Lettera così modificata dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[54] Alinea così modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[55] Lettera così modificata dall'art. 47 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[56] Lettera così modificata dall'art. 47 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[57] Comma modificato dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così sostituito dall'art. 47 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[58] Parole aggiunte dall'art. 79 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[59] Comma aggiunto dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[60] Comma inserito dall’art. 106 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[61] Comma inserito dall’art. 106 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[62] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 58.

[63] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[64] Comma così sostituito dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[65] Comma così sostituito dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[66] Comma aggiunto dall’art. 128 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.