§ 4.4.84 - L.R. 21 giugno 1996, n. 38.
Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:21/06/1996
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Sistema integrato delle aree protette.
Art. 4.  Istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali.
Art. 5.  Il Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette.
Art. 6.  Uffici Parchi e Riserve naturali.
Art. 7.  Sede dei parchi e delle aree naturali protette.
Art. 8.  Norme transitorie di salvaguardia.
Art. 9.  Definizione e articolazione in zone.
Art. 10.  Leggi istitutive dei Parchi naturali regionali.
Art. 11.  Ente parco regionale.
Art. 12.  Personale del parco naturale regionale.
Art. 13.  Statuto dell'Ente parco naturale regionale.
Art. 14.  Formazione del piano e del regolamento.
Art. 15.  Contenuti del piano.
Art. 16.  Regolamento del parco.
Art. 17.  Effetti del piano del parco.
Art. 18.  Piano pluriennale economico e sociale.
Art. 19.  Definizione e classificazione.
Art. 20.  Leggi istitutive delle riserve naturali regionali.
Art. 21.  Gestione delle riserve naturali regionali.
Art. 22.  Piano di assetto naturalistico.
Art. 23.  Personale delle riserve naturali regionali.
Art. 24.  Riserve marine.
Art. 25.  Monumenti naturali regionali.
Art. 26.  Parchi Territoriali Attrezzati. Norma transitoria.
Art. 27.  Promozione e coordinamento regionale.
Art. 28.  Aree contigue.
Art. 29.  Vigilanza e sorveglianza.
Art. 30.  Attività didattica.
Art. 31.  Risorse finanziarie.
Art. 32.  Misure di incentivazione.
Art. 33.  Poteri dell'organismo di gestione.
Art. 34.  Sanzioni.
Art. 35.  Affitti, espropriazioni, indennizzi.
Art. 36.  Recupero e detenzione di esemplari di fauna.
Art. 37.  Non cumulabilità degli incarichi.
Art. 38.  Abrogazione della L.R. 20.6.1980, n. 61.
Art. 39.  Modifica di leggi regionali.
Art. 40.  Disposizioni finali.
Art. 41.  (Misure di tutela ambientale connesse alla dismissione di tratte ferroviarie).
Art. 42.  Norma finanziaria.
Art. 43.  Urgenza.


§ 4.4.84 - L.R. 21 giugno 1996, n. 38.

Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa.

(B.U. 28 giugno 1996, n. 12).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Principi generali.

     1. La Regione Abruzzo promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene ambiente inteso quale insieme di fattori fisici e di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche interazioni e di elemento antropici. La Regione Abruzzo considera l'ambiente come bene primario costituzionalmente garantito, attraverso la razionale gestione delle singole componenti, il rispetto delle relative condizioni naturali di equilibrio, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, anche al fine di considerare la natura maestra di vita per le generazioni future.

     2. La Regione Abruzzo persegue le azioni di cui al precedente comma principalmente attraverso la promozione e la istituzione di aree naturali protette.

     3. La Regione Abruzzo, consapevole dell'eccezionale valore biogeografico del proprio insieme di aree protette, opera affinché esse costituiscano con le altre aree dell'Appennino il rilevante valore naturalistico ed ambientale un sistema interconnesso ed interdipendente al fine di promuovere e far riconoscere l'Appennino Parco d'Europa.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, in ottemperanza all'art. 4 dello statuto ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, detta norme per l'istituzione e la gestione di aree protette e per la tutela dell'ambiente naturale regionale. La presente legge persegue le seguenti finalità:

     - realizzazione di un sistema integrato di aree protette;

     - conservazione, reintegrazione, salvaguardia e sviluppo della biodiversità;

     - conservazione e utilizzazione razionale e duratura delle risorse naturali;

     - difesa della flora e della fauna, con particolare riferimento a quella protetta, nonché delle formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche e degli equilibri idrogeologici ed ecologici in genere;

     - disciplina del corretto uso del territorio a fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi;

     - applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, nonché delle attività agricole produttive ed agro-silvo- pastorali e di agricoltura biologica e delle altre attività economiche attualmente in uso e/o comunque compatibili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi;

     - miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante promozione di attività economiche in armonia con le finalità delle aree protette;

     - tutela della salute e più alta qualità della vita dei cittadini.

 

     Art. 3. Sistema integrato delle aree protette.

     1. Il sistema integrato delle aree protette della Regione Abruzzo è costituito dalle seguenti categorie:

     a) Parco naturale regionale;

     b) Riserva naturale regionale;

     c) Monumento naturale regionale;

     d) Riserva Naturale di interesse provinciale.

 

     Art. 4. Istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali.

     1. I Parchi e le Riserve naturali regionali sono istituiti con legge regionale nel rispetto delle leggi 6.12.1991, n. 394 e 11.2.1992, n. 157.

     2. Le proposte d'istituzione di Parchi e Riserve naturali nelle aree di notevole valore naturalistico, ovvero la richiesta di modifica territoriale delle aree protette regionali esistenti, possono essere avanzate:

     a) da ciascun Consigliere regionale;

     b) dalla Giunta regionale;

     c) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati, nel cui territorio è contenuta in tutto o in parte l'area interessata;

     d) dalla Comunità Montana nel cui territorio ricade in tutto o in parte l'area interessata;

     e) dal Comune o dai Comuni nel cui territorio è contenuta almeno la metà del territorio dell'area interessata;

     f) da non meno del 20% degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati;

     g) da, sentiti i Comuni interessati, non meno di tre Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 della legge 349/1986 ed operanti stabilmente in Abruzzo.

     3. Le proposte devono preliminarmente contenere i seguenti elementi:

     a) analisi storico-urbanistica-ambientale di massima;

     b) perimetrazione di massima;

     c) obiettivi da perseguire.

     4. La proposta, corredata come specificato al comma precedente è inoltrata al Settore Beni Ambientali e Cultura, ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione che, verificati i requisiti di ammissibilità, rimette nei successivi 30 giorni la proposta al Comitato tecnico- scientifico perché proceda ad esprimere il relativo parere obbligatorio ai sensi del successivo articolo 5.

     5. Il Componente la Giunta invia la proposta, corredata del parere predisposto dal Comitato tecnico-scientifico, alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni interessati, e decorsi 90 giorni convoca una conferenza degli enti interessati per raccogliere suggerimenti e proposte per la redazione del documento di indirizzo previsto dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     6. La Giunta regionale, se ne esistono le condizioni, adotta il relativo disegno di legge che viene trasmesso per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio regionale.

     7. La legge istitutiva dell'area protetta regionale definisce le eventuali altre norme di salvaguardia, in aggiunta a quelle di cui al successivo articolo 8, da valere in attesa della formazione e dell'approvazione del piano per il parco o della riserva e dei relativi regolamenti.

     8. Le Riserve naturali la cui istituzione è stata richiesta dai Comuni interessati da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere istituite con legge regionale in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

 

     Art. 5. Il Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette.

     1. E' istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per le aree protette, di seguito denominato «Comitato», presso il Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, in L'Aquila.

     2. L'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione svolge funzioni di supporto al Comitato e cura tutti gli adempimenti conseguenti.

     3. Il Comitato esprime parere obbligatorio: entro 45 giorni sulla istituzione, sullo statuto, sui piani e sui rispettivi regolamenti dei parchi e delle riserve naturali, nonché sulle attività al comma 9 art. 8 della presente legge. Il suo Presidente può sottoporre all'attenzione del Comitato argomenti in ordine all'attuazione in ambito regionale dei principi dettati dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'applicazione su scala regionale delle direttive UE e convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano, nonché quant'altro in materia ritenga opportuno.

     4. Il Comitato è così composto:

     a) dal Direttore dell'Area Parchi, Territorio, Ambiente e Energia che lo presiede, o da un suo delegato;

     b) da due esperti, di cui uno botanico, l'altro zoologo, designati dal Dipartimento di scienze ambientali dell'Università di L'Aquila, o da loro delegati;

     c) da due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, o da loro delegati, designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale operanti in Abruzzo, iscritte nell'elenco previsto dall'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, gli esperti vengono scelti dal Componente la Giunta preposto ai parchi e alle riserve naturali nell'ambito delle associazioni di protezione ambientale iscritte nell'elenco suddetto;

     d) dal Dirigente del Servizio Amministrativo della Direzione Territorio o da un suo delegato;

     e) dal Dirigente del Servizio Aree protette della Regione o da un suo delegato;

     f) dal Responsabile dell'Ispettorato regionale delle foreste del Settore Tutela ambientale o da un suo delegato;

     g) dai Responsabili degli uffici competenti delle Province designati dai rispettivi Presidenti, che intervengono con diritto di voto solo per le proprie competenze territoriali, o da loro delegati. [1]

     5. La mancata designazione, se prevista, o il rifiuto, non crea impedimento alla formazione del Comitato. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità, la Giunta regionale provvede alle designazioni sostitutive.

     6. Il Comitato è costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale, ha la durata pari alla legislatura e gli esperti possono essere rinominati una sola volta.

     7. Il Comitato è convocato dal suo Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato ai componenti almeno dieci giorni prima della seduta.

     8. Le sedute sono valide con la presenza di cinque componenti. [2]

     9. Possono partecipare alle sedute del Comitato, con facoltà di intervenire nella discussione ma senza diritto di voto:

     - i Consiglieri regionali;

     - i Componenti la Giunta;

     - i Direttori dei Parchi e delle Riserve o i Responsabili delle Riserve su loro richiesta.

     E per i territori di loro competenza:

     - i Presidenti delle Province e loro delegati;

     - i Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati.

     10. Ai membri verrà corrisposto un gettone di presenza ed un rimborso spese secondo quanto previsto per il C.R.T.A. di cui alla L.R. 12.4.1983, n. 18, modificata ed integrata.

     11. Il Comitato sostituisce a tutti gli effetti i Comitati Tecnico- Scientifici dei Parchi e delle Riserve di istituzione regionale.

 

     Art. 6. Uffici Parchi e Riserve naturali.

     1. L'Ufficio Parchi e Riserve naturale della Regione Abruzzo svolge i seguenti compiti:

     a) elabora studi e proposte per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve;

     b) assicura assistenza tecnica in materia di parchi e di riserve naturali;

     c) elabora i criteri per la predisposizione dei piani dei parchi e delle riserve e dei piani di gestione naturalistica, dei relativi programmi di attuazione e dei regolamenti;

     d) predispone il documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1 lettera a) della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

     e) propone direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività promozionali a livello regionale ed interregionale in materia di parchi e riserve naturali;

     f) propone alla Giunta regionale la realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio naturale della Regione Abruzzo, nonché alla valorizzazione e promozione turistica dello stesso anche attraverso pubblicazione o acquisto e successiva distribuzione di materiale divulgativo quali manifesti, depliants, libri, videocassette, e attraverso l'organizzazione di convegni e mostre;

     g) elabora programmi di formazione per il personale tecnico necessario per la gestione dei parchi e delle riserve;

     h) fornisce direttive per assicurare l'unitarietà degli indirizzi e della immagine dei parchi e delle riserve (tipologie delle attrezzature, servizi, pubblicazioni, segnaletiche);

     i) provvede all'istruttoria per i contributi ai Comuni gestori di aree protette ed anche ad altri soggetti istituzionali nonché alle associazioni culturali e di protezione ambientale per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto f;

     l) provvede alla istruttoria di merito formulando un parere tecnico per tutte le proposte di legge istitutive dei parchi e riserve e per i piani e progetti relativi alle aree protette;

     m) costituisce supporto per le specifiche competenze ecologiche e naturalistiche all'attività sia dell'Ufficio Tutela Beni Ambientali che del Servizio Assetto del Territorio;

     n) svolge, altresì, funzioni di segreteria e di supporto amministrativo sia per il Comitato di cui all'art. 5 che per gli adempimenti derivanti dalle singole leggi nazionali in materia;

     o) cura l'istruttoria degli atti derivanti dalla applicazione dell'art. 83 del D.P.R. 616/77 e provvede alla loro definizione;

     p) propone alla Giunta regionale l'eventuale contributo d'indennizzo, non ricompreso fra i benefici previsti dalla L.R. 3/74, per i danni subiti dagli allevatori ed agricoltori nei territori delle aree protette, per le attività di tutela ambientale.

     2. L'Ufficio Parchi e Riserve naturali può avvalersi, per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, della collaborazione di Istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici, delle strutture tecniche e scientifiche del Corpo Forestale e dei Parchi esistenti sul territorio della Regione Abruzzo, delle Province, di Enti ed Associazioni culturali e di protezione ambientale, di Società e Cooperative particolarmente qualificate nel settore. La Giunta regionale può stipulare a tal fine, apposite convenzioni anche onerose.

     3. Le nomine ed i pareri richiesti alla Regione ai sensi della vigente legislazione in materia di parchi e riserve sono attribuiti alla competenza della Giunta regionale.

     4. Compatibilmente alla rideterminazione degli uffici e delle piante organiche prevista dagli artt. 30 e 31 del decreto legislativo n. 29/93, la Regione Abruzzo adegua l'organico dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali ai nuovi compiti assegnati in materia dell'attuale legislazione per il raggiungimento di obiettivi riferiti al funzionamento delle aree protette ed alla gestione di importanti risorse economiche ed umane.

 

     Art. 7. Sede dei parchi e delle aree naturali protette.

     1. Le sedi legali e operative dei Parchi regionali si localizzano all'interno del territorio dei parchi stessi, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo attraverso lo Statuto del parco. Le sedi legali ed operative delle altre aree protette regionali si localizzano presso le sedi dei relativi Enti di gestione. La Regione Abruzzo mette a disposizione la propria sede in Roma allo scopo di facilitare i rapporti fra gli enti gestori le aree protette insistenti sul territorio della Regione Abruzzo e gli uffici dello Stato o di altre Regioni.

 

     Art. 8. Norme transitorie di salvaguardia.

     1. All'interno di ciascun Parco o Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano per il parco o del piano di assetto naturalistico, gli interventi previsti dai piani paesistici.

     2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

     a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

     b) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

     c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di gestione, qualora operante;

     d) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente gestore dell'area protetta;

     e) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

     f) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

     g) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

     h) l'esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ecc.;

     i) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

     l) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

     m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

     n) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;

     o) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

     p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

     q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

     3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

     4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il piano del parco o di assetto naturalistico.

     5. Fino a tale data, le attività di cui al comma precedente continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.

     6. La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui le singole leggi istitutive o i successivi piani non prevedano forme diverse di limitazione. Sono consentite le attività cinofile e cinotecniche [3].

     7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, art. 30 della L.R. 18/83 e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. Previo parere del Comitato può essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale.

     9. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato, con proprio decreto è autorizzato ad emettere, per le aree protette per le quali è stata depositata proposta di istituzione delle forme previste dalla presente legge, le norme di salvaguardia di cui ai commi precedenti sull'intera area o su parte di essa.

 

TITOLO II

PARCHI NATURALI REGIONALI

 

     Art. 9. Definizione e articolazione in zone.

     1. I Parchi naturali regionali sono costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 394/91, da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, in cui siano inclusi uno o più ecosistemi intatti o poco alterati da interventi antropici, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o siti geomorfologici di rilevante interesse naturalistico, scientifico, culturale, educativo e ricreativo, nonché da valori paesaggistici, artistici e dalle tradizioni delle popolazioni locali.

     2. Il Parco naturale regionale è definito come un sistema di aree a protezione ed utilizzazione differenziata e prevede, al suo interno, le seguenti zone individuate dal piano del parco:

     - Zona A: di eccezionale valore naturalistico (riserva integrale) per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico;

     - Zona B: di elevato valore naturalistico e paesaggistico (riserva generale) articolabile in più sottozone in cui i valori naturali si integrano, a seguito di antropizzazione passata o attuale, in un complesso organico da salvaguardare favorendo le attività agro-silvo-pastorali condotte con sistemi compatibili con i fini generali del parco; in tali zone, oltre a tali attività, sono ammessi solamente interventi volti al restauro o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degradati. Sono altresì consentiti interventi di restauro del patrimonio edilizio esistente per le finalità agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o gestionali ed il ripristino di sentieri;

     - Zona C: area di protezione, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui può essere esercitata ed incentivata l'attività agro-silvo-pastorale secondo criteri tradizionali oppure secondo gli attuali principi dell'agricoltura biologica. Sono consentite le categorie di opere come individuate nelle lett. a), b), c) e d) di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 18/83 così come modificato ed integrato dalla L.R. 70/95;

     - Zona D: area di sviluppo, limitata ai centri ed alle aree limitrofe, in cui vale il regime ordinario fino ad applicazione del piano del parco, a cui vengono destinati opportuni interventi di restauro e di rivitalizzazione volti al miglioramento delle condizioni di vita delle collettività locali ed al recupero del patrimonio edilizio finalizzato a strutture ricettive e di supporto al parco.

     2-bis. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo, nelle zone B, C, D sono consentite le attività cinofile e cinotecniche. I regolamenti o i piani dei parchi naturali regionali ne regolamentano i tempi e le aree di pratica, garantendone comunque la possibilità di svolgimento per almeno otto mesi l'anno su aree non inferiori al cinquanta per cento delle rispettive zone B, C e D, nel rispetto delle caratteristiche naturali ed ambientali del relativo territorio. Nelle more dell'adeguamento dei regolamenti o dei piani dei parchi naturali regionali alle disposizioni di cui al presente comma, le predette attività sono consentite per l'intero anno su tutte le aree ricadenti nelle zone B, C e D. Per la pratica delle attività cinofile e cinotecniche l'interessato comunica all'ente gestore la data e le modalità di svolgimento delle stesse almeno 15 giorni prima, fermo restando gli eventuali ulteriori adempimenti di legge. Sono sempre consentite, senza alcuna limitazione ed obbligo di preavviso, passeggiate con cane al seguito [4].

     3. Per ciascuna zona l'Ente gestore deve stabilire le relative norme d'uso.

 

     Art. 10. Leggi istitutive dei Parchi naturali regionali.

     1. La legge istitutiva del parco deve prevedere:

     - i confini;

     - i tempi di tabellazione;

     - le modalità di gestione ed i soggetti ad essa preposti;

     - le norme transitorie di salvaguardia valide fino all'entrata in vigore del parco;

     - le direttive e le modalità per l'elaborazione e l'adozione del piano del parco, del piano pluriennale economico e sociale e del regolamento;

     - la norma finanziaria.

 

     Art. 11. Ente parco regionale.

     1. Con la legge istitutiva del parco viene costituito l'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco stesso.

     2. Sono organi dell'Ente parco:

     - il Presidente;

     - il Consiglio direttivo;

     - il Collegio dei revisori dei conti;

     - la Comunità del parco.

     3. Il Presidente è scelto in seno al Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della legge n. 394/91 e ne fa parte. Prima dell'approvazione dello statuto le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Consigliere anziano d'età. Qualora il Presidente non venga eletto entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio direttivo la Giunta regionale nomina un presidente protempore.

     4. Il Presidente del Parco naturale regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'Ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Deputato al Parlamento Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, Provinciale, Comunale, nonché con quello di Sindaco o Assessore Comunale; Presidente o Assessore Provinciale, Presidente o Assessore di Comunità Montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

     5. Il Consiglio direttivo è composto:

     a) da sei membri nominati dalla Comunità del parco in rappresentanza dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane ricompresi nell'area protetta; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunità;

     b) da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone altamente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura secondo le seguenti modalità:

     - due su designazione delle Associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalità previste alla lett. c) comma 4 art. 5 della presente legge;

     - uno su designazione del Dipartimento di Scienze ambientali dell'Università abruzzese;

     - uno su proposta del Componente per materia scelto tra esperti in campo ambientale la cui professionalità sia comprovata da adeguato curriculum;

     - uno su proposta del Componente la Giunta competente per materia scelto tra esperti in discipline giuridico economiche.

     6. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e possono essere rinominati per una sola volta.

     7. La mancata designazione o nomina non crea impedimento alla formazione del Consiglio direttivo o della Comunità del parco. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

     8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta, il Componente la Giunta preposto al settore provvede all'insediamento degli organi dell'Ente parco.

     9. Il Consiglio Direttivo:

     - delibera su questioni generali, bilanci, piano del parco e regolamenti;

     - esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale;

     - fornisce alla Comunità del parco gli strumenti tecnici finanziari per il perseguimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge;

     - predispone e adotta lo statuto dell'Ente parco che è approvato dalla Giunta regionale.

     10. Ai Componenti del Consiglio direttivo e al Presidente e al Vice- Presidente spettano i compensi pari al 80% di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei Parchi nazionali.

     11. Il Collegio dei revisori dei conti nominato dal Consiglio direttivo nel rispetto dell'art. 24 della legge 6.12.1991, n. 394, è composto da tre membri, uno dei quali scelto tra iscritti dei revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzione di Presidente, uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, ed uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

     12. I componenti del Collegio durano in carica per la stessa durata del Consiglio direttivo, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rinominabili per una sola volta.

     13. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

     14. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

     15. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferiscono immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.

     16. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

     17. Ai Componenti il Collegio spetta lo stesso trattamento dei revisori dei conti della Comunità Montana in rapporto alla popolazione e al territorio ricompreso nel parco.

     18. La Comunità del parco è costituita:

     a) dai Sindaci dei Comuni interessati o Consiglieri da essi delegati;

     b) dai Presidenti delle Province interessate o Consiglieri loro delegati;

     c) dai Presidenti delle Comunità Montane interessate o Consiglieri loro delegati.

     19. La Comunità del parco ha compiti propositivi e consultivi; in particolare, predispone:

     - il piano pluriennale economico sociale; il suo parere è obbligatorio:

     a - sullo statuto;

     b - sul piano e sul regolamento del parco;

     c - sul bilancio e sul conto consuntivo;

     d - su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

     20. La Comunità del parco adotta il proprio regolamento interno ed elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente ai quali può essere attribuita rispettivamente un'indennità di carica pari alla metà e ad un terzo di quella spettante al Presidente della principale Comunità Montana il cui territorio sia ricompreso anche parzialmente, nel perimetro del parco.

     20-bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la gestione di un Parco naturale regionale può essere affidata ai comuni interessati prevedendo l'istituzione di appositi enti di diritto pubblico o consorzi tra enti locali o organismi associativi ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In tal caso lo statuto, gli organi del Parco e l'eventuale personale sono stabiliti dai comuni secondo le norme vigenti in materia di enti locali e servizi associati [5].

 

     Art. 12. Personale del parco naturale regionale.

     1. La pianta organica del parco regionale è approvata dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio direttivo. Le assunzioni di personale, ancorché previste in pianta organica, devono comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell'Ente.

     2. Il Direttore del Parco è responsabile delle attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'Ente parco della Polizia locale provinciale e risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'Ente. Lo statuto nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le modalità della sua nomina e le sue attribuzioni.

     3. Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale, ovvero, limitatamente alla figura del Direttore, mediante contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti particolarmente esperti, iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio all'attività di Direttore del parco di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 391/91. Si prescinde dall'iscrizione nel caso in cui l'elenco non sia stato formato, ferme restando le clausole di comprovata esperienza.

     4. L'Ente Parco per il conseguimento dei fini d'istituto, può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici e, per quanto concerne la sorveglianza del territorio del Parco, del Corpo forestale dello Stato, nonché di proprio personale. I rapporti tra Ente parco e Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con apposita convenzione, approvata dal Consiglio direttivo del parco, in base a quanto previsto dall'art. 27 della Legge v. 394/91.

     5. E' comunque consentito all'Ente parco, nei limiti del proprio bilancio, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

 

     Art. 13. Statuto dell'Ente parco naturale regionale.

     1. Lo statuto definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente parco.

     2. Lo statuto, inoltre, stabilisce:

     a) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'Ente parco, nonché le modalità di nomina del Presidente;

     b) le norme per il regolare svolgimento delle attività degli organi dell'Ente parco;

     c) la sede definitiva dell'Ente parco;

     d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;

     e) la procedura necessaria per la eventuale modifica dello statuto stesso.

     3. La proposta di statuto, predisposta entro tre mesi

dall'insediamento del primo Consiglio direttivo, è sottoposta al parere della Comunità del parco e del Comitato che provvederanno a renderlo entro i successivi trenta giorni.

     4. I pareri di cui al precedente comma 3 si intendono resi positivamente alla decorrenza dei termini indicati.

     5. Il Consiglio direttivo, valutati i pareri pervenuti, adotta lo statuto e lo trasmette per l'approvazione da parte della Regione.

 

     Art. 14. Formazione del piano e del regolamento.

     1. Il Piano ed il regolamento del parco sono predisposti entro un anno dall'insediamento del Consiglio Direttivo e sottoposti a parere del Comitato e della Comunità del parco che provvedono a renderli entro i successivi tre mesi.

     2. Il Consiglio Direttivo, dopo aver apportato le eventuali modifiche, li adotta.

     3. Il Presidente dell'Ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     4. Il Piano ed il regolamento rimangono depositati presso le Segreterie delle Province, Comunità Montane e Comuni a libera visione del pubblico per quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

     5. Nel medesimo periodo le province interessate promuovono pubbliche consultazioni con gli enti di cui al comma precedente al fine di verificare la congruenza con il P.T.P. e trasmettono alla Regione gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni.

     6. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni all'Ente parco anche sotto forma di istanze, proposte o contributi.

     7. Entro i successivi sessanta giorni l'Ente parco si esprime sulle osservazioni presentate adeguando il Piano ed il Regolamento.

     8. L'Ente parco li trasmette alla Regione, unitamente alle osservazioni, entro i successivi trenta giorni.

     9. Il Consiglio regionale provvede alla definizione del Piano ed al Regolamento entro sei mesi dal loro ricevimento.

     10. Il provvedimento di approvazione è pubblicato sul BURA.

 

     Art. 15. Contenuti del piano.

     1. Il piano, nella sua predisposizione generale e prima definizione progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriali vigenti a qualsiasi livello e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni. Deve inoltre di norma contenere:

     a) le analisi di base;

     b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano stesso;

     c) la perimetrazione definitiva;

     d) la zonazione;

     e) la normativa ed eventuali regolamenti di settore.

     2. Il piano, in relazione alla lett. a), del comma 2 del presente articolo, si basa su un corpo di indagini sufficiente ad inquadrare i seguenti aspetti:

     a) geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici e speleologici;

     b) floristici, vegetazioni, forestali;

     c) faunistici;

     d) paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e culturali in genere;

     e) socio-economici con particolare riguardo a quelli demografici, occupazionali ed alle attività che possono essere influenzate dalla realizzazione dell'area naturale protetta.

     3. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli strumenti urbanistici. Le analisi di settore sono in ogni caso svolte da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

     4. Ai fini dell'attuazione delle finalità istitutive dell'area naturale protetta il piano disciplina:

     a) l'organizzazione generale del territorio tenuto conto della sua articolazione in aree caratterizzate da forme differenziate di tutela e di uso;

     b) la disposizione di vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e relative norme di attuazione, con riferimento alle varie aree individuate dal piano;

     c) la definizione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai giovani, alle scolaresche, ai disabili ed agli anziani;

     d) l'individuazione di sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione dell'area protetta, musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;

     e) la determinazione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e per la gestione dell'ambiente naturale in genere.

     5. Inoltre il piano:

     - individua gli interventi conservativi di restauro e di riqualificazione da attuarsi preferibilmente in progetti di intervento particolareggiati;

     - determina i modi di utilizzazione dell'area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;

     - individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell'area naturale protetta, possono assicurare un'equilibrata attività socio-economica nel territorio interessato, in particolare per quanto attiene quella agro-silvo-pastorale e l'attività di pesca [6].

 

     Art. 16. Regolamento del parco.

     1. Il regolamento disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina in particolare:

     a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

     b) le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo- pastorali;

     c) il soggiorno e la circolazione del pubblico e dei mezzi di trasporto;

     d) le attività sportive, ricreative ed educative;

     e) l'attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

     f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nonché dei fattori di disturbo;

     g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

     h) l'accessibilità nel territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonee per anziani e disabili;

     i) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel regolamento stesso;

     l) le modifiche ed i criteri di priorità per la liquidazione e la corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni ed indennizzi.

     2. Sono comunque da applicare ai parchi naturali regionali i principi statuiti dai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge 394/91.

     3. Il regolamento fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici su istanza dell'organismo di amministrazione del parco.

     4. Il regolamento è parte integrante del piano per il parco e ne segue contestualmente l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia, di revisione e di aggiornamento.

 

     Art. 17. Effetti del piano del parco.

     1. Per i parchi regionali istituiti dalla Regione Abruzzo il piano del parco fa riferimento agli strumenti quadro della Regione, ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali di pari livello. Per gli aspetti specifici in esso nominati il piano è sovraordinato agli stessi strumenti urbanistici comunali.

     2. Gli enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti a quelli del Parco entro sei mesi dalla loro entrata in vigore. Decorso detto termine le disposizioni del piano e regolamento del Parco prevalgono su quelle del Comune.

     3. L'approvazione da parte della Regione del piano del Parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilità in esso previsti.

     4. Tutte le opere da realizzare all'interno del parco sono soggette al rilascio di nulla osta da parte dell'ente parco secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. Il nulla osta verifica la conformità alle disposizioni del piano e del regolamento e viene rilasciato dall'Ente parco a far data dall'inizio dell'esecutività degli stessi.

     5. Allo scopo di creare uno sportello unico per le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi all'interno dei parchi regionali istituiti nel territorio della Regione Abruzzo, le funzioni amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b), d), e) ed f) del DPR 616/77 per le parti di territorio ricomprese nei perimetri dei parchi regionali e soggette a vincolo paesistico della legge 29.6.1939 n. 1497 e 7.8.1985 n. 431, sono sub-delegate ai rispettivi Enti parco. A tal fine, il nulla osta rilasciato dall'Ente parco sostituisce quello previsto dal citato articolo 82 del DPR 616/77 e quello relativo al vincolo idrogeologico.

     6. Il nulla osta di cui al comma precedente è sottoposto al controllo del Ministro per i beni culturali ed ambientali con modalità e tempi stabiliti al nono comma della citata norma.

 

     Art. 18. Piano pluriennale economico e sociale.

     1. Nel rispetto delle finalità della presente legge ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel piano del parco, la Comunità del parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti.

     2. La Comunità del parco predispone, anche sulla base degli strumenti quadro di programmazione regionale un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività economiche sostenibili, entro un anno dall'approvazione da parte della Regione del Piano del parco.

     Le Comunità Montane in sede di elaborazione del loro Piano socio economico, si attengono al Piano sopracitato per le parti di territorio ricomprese nel parco.

     Il Piano socio-economico ha la stessa durata del P.R.S., al piano possono essere apportati variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità purché in armonia con i piani e di programmi regionali e provinciali [7].

     3. Il piano pluriennale economico e sociale è sottoposto al parere vincolante del Consiglio Direttivo e viene inoltrato, per l'approvazione, al Consiglio regionale.

     4. Esso specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, e risorse necessarie ed i finanziamenti e può prevedere in particolare:

     a) la concessione di sovvenzioni a privati ed Enti locali;

     b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;

     c) servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche concessioni;

     d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

     5. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare dei disabili.

 

TITOLO III

RISERVE NATURALI REGIONALI

 

     Art. 19. Definizione e classificazione.

     1. Le Riserve naturali regionali sono costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche, floristiche, faunistiche, paleontologiche e archeologiche o di altri valori ambientali.

     2. Esse si distinguono in:

     a) Riserva naturale integrale: per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica;

     b) Riserva naturale guidata: per la conservazione e la ricostituzione di ambienti naturali nei quali è consentita una razionale attività agricola, pascoliva ed una selvicoltura con criteri di sfruttamento naturalistici, nonché forme di turismo escursionistico;

     c) Riserva naturale controllata: per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui siano consentite le attività di cui alla precedente lett. b);

     d) Riserva naturale speciale: per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, genetico, paesaggistico, storico, umano e geomorfologico.

     3. Un'unica riserva può essere articolata in più zone corrispondenti alle diverse tipologie indicate nel precedente comma. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo, sono consentite le attività cinofile e cinotecniche nelle riserve regionali naturali guidate, controllate e speciali. Il relativo piano di assetto naturalistico ne regolamenta i tempi e le aree di pratica, garantendone comunque la possibilità di svolgimento per almeno otto mesi l'anno su aree non inferiori al trenta per cento delle predette riserve, sempre nel rispetto delle caratteristiche naturali ed ambientali del relativo territorio. Nelle more dell'adeguamento del relativo piano di assetto naturalistico alle disposizioni di cui al presente comma, le predette attività sono consentite tutto l'anno sull'intera superficie della riserva. Per la pratica delle attività cinofile e cinotecniche l'interessato comunica all'ente gestore la data e le modalità di svolgimento delle stesse almeno 15 giorni prima, fermo restando gli eventuali ulteriori adempimenti di legge. Sono sempre consentite, senza alcuna limitazione ed obbligo di preavviso, passeggiate con cane al seguito [8].

     4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, su parere del Comitato Tecnico Scientifico provvede alla classificazione delle Aree Protette esistenti d'interesse regionale e provinciale e le riorganizza sulla base della presente normativa. I Parchi Territoriali Attrezzati istituiti ai sensi della L.R. 61/80 saranno classificati come Riserve Naturali d'interesse Provinciale.

     5. Le Riserve Naturali sono istituite e classificate, sentito il Comitato tecnico scientifico, in Riserve Naturali o d'interesse Provinciale. Il Controllo ed il Coordinamento della gestione delle Riserve Naturali d'interesse Provinciale sono affidate alle Province competenti per il territorio in attuazione dell'art. 14 della Legge 142.

 

     Art. 20. Leggi istitutive delle riserve naturali regionali.

     1. La legge istitutiva della riserva deve prevedere:

     - i confini;

     - i tempi di tabellazione;

     - la classificazione e le modalità di controllo e coordinamenti della gestione;

     - le modalità e i tempi per l'attivazione delle forme di gestione;

     - le norme transitorie di salvaguardia;

     - le direttive ed i tempi per l'elaborazione e l'adozione del piano di assetto naturalistico del programma di attuazione e del regolamento della riserva;

     - la norma finanziaria.

 

     Art. 21. Gestione delle riserve naturali regionali.

     1. Il Comune gestisce la riserva naturale quando essa ricade completamente nel suo ambito territoriale o quando gli altri comuni ne demandano la gestione al Comune territorialmente più interessato; negli altri casi è la Provincia a gestire la riserva naturale.

     2. Le riserve interprovinciali vengono gestite dalla Regione secondo le modalità previste dalle leggi istitutive.

     3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, in caso d'inerzia del Comune, può affidare la gestione della riserva naturale alla Provincia e può sostituirsi ad essa nel caso d'inerzia della stessa.

     4. Per gli interventi nelle riserve e per il loro funzionamento gli Enti gestori possono convenzionarsi con le associazioni di protezione ambientale, con Società e consulenti e Cooperative particolarmente qualificate in materia, con il Corpo Forestale dello Stato, con l'Università e con l'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise «G. Caporale».

     5. I piani di assetto naturalistici ed i piani di gestione vigenti mantengono inalterati i loro effetti.

     6. Per il funzionamento delle Riserve Naturali regionali gli enti gestori possono utilizzare fondi propri.

     7. Le Riserve naturali regionali ricadenti nei Parchi vengono accorpate ad essi assicurando, comunque, il proseguimento di tutte le attività e di tutti i rapporti in essere fino all'entrata in vigore del Piano parco, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza dei Servizi fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate convocate dal Componente la Giunta preposto al Settore. Decorso inutilmente tale termine decide la Giunta regionale.

     8. Gli Enti gestori delle riserve regionali possono nominare direttori in possesso dei titoli di studio e requisiti previsti dal comma 11 art. 9 della legge 394/91, fatti salvi i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22. Piano di assetto naturalistico.

     1. Entro il termine fissato dalla legge istitutiva deve essere elaborato dall'Ente preposto alla gestione, in collaborazione con l'Ufficio parchi e riserve naturali, il piano di assetto naturalistico della riserva.

     2. In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l'Ente gestore, affida l'elaborazione del piano di assetto naturalistico e del regolamento all'Ufficio parchi e riserve naturali, che può avvalersi di ricercatori, istituti universitari, società specializzate, cooperative e professionisti qualificati. Il piano di assetto naturalistico della riserva deve prevedere:

     a) l'identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, floristiche, faunistiche, paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di riassetto e risanamento;

     b) l'utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva;

     c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva;

     d) le attività compatibili con le finalità della Riserva stessa;

     e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi;

     f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;

     g) norme di attuazione.

     3. L'Ente Locale predispone e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti. [9]

     3 bis. Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria dei Comuni e delle Province interessate. [10]

     3 ter. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 3. Chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano. [11]

     3 quater. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega il Componente la Giunta indice una conferenza di servizi per gli effetti dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo in vigore. [12]

     3 quinquies. La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3 quater adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione. [13]

     3 sexies. La definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso sul BURA. [14]

     4. Il Piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti.

     5. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.

 

     Art. 23. Personale delle riserve naturali regionali.

     1. Le Riserve naturali per il conseguimento dei fini dell'istituto possono avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

 

          Art. 24. Riserve marine.

     1. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti le cui acque, fondali e tratti di costa prospicienti presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, paesaggistiche e biochimiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna marine e costiere.

     2. La Regione Abruzzo, mediante atto deliberativo, propone ai Ministeri competenti l'istituzione di riserve marine, nel pieno rispetto, comunque di quanto disposto dall'art. 18 della legge 394/91. Per la gestione, si provvede secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 394/91.

 

TITOLO IV

MONUMENTI NATURALI REGIONALI

 

     Art. 25. Monumenti naturali regionali.

     1. Elementi di limitata estensione, aventi interesse paesistico o naturalistico, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche importanti e simili, possono essere classificati «Monumenti naturali» e sottoposti a vincolo diretto alla loro conservazione ed alla loro tutela.

     2. Il vincolo è apposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dei soggetti di cui all'art. 4 della presente legge e sentito il Comitato.

     3. Il decreto di vincolo è notificato in forma amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. Esso è trascritto, su richiesta del Presidente della Giunta Regionale, nei Registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

     4. Per la conservazione, integrità e sicurezza degli oggetti sottoposti a vincolo si applicano le norme previste dai piani paesistici o apposite norme specifiche da adottare in sede di decreto.

 

     Art. 26. Parchi Territoriali Attrezzati. Norma transitoria.

     1. Le leggi regionali istitutive dei Parchi Territoriali Attrezzati, ferma restando la loro istituzione, continuano a produrre i loro effetti sino all'attuazione dei loro Piani Particolareggiati nella loro prima redazione e approvazione.

 

TITOLO V

NORME COMUNI

 

     Art. 27. Promozione e coordinamento regionale.

     1. La Regione, oltre alle attività espressamente previste dalla presente legge, esercita la necessaria azione di indirizzo, di coordinamento nonché di promozione nei confronti degli organismi di amministrazione delle aree naturali protette, anche mediante emanazione di direttive.

     2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi preposti alla amministrazione delle aree naturali protette sono tenuti a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate, nonché su quelle svolte nell'anno precedente, indicando in particolare:

     a) lo stato dell'area naturale protetta, delle azioni attivate, dei risultati ottenuti, nonché le prospettive a medio e lungo termine;

     b) i tempi per la cessazione di attività incompatibili con le finalità delle aree naturali protette, fissando altresì i criteri e i parametri per i relativi indennizzi;

     c) le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale.

     3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle aree naturali protette istituite a norma della presente legge.

 

          Art. 28. Aree contigue.

     1. La Regione, d'intesa con gli organismi di amministrazione delle aree naturali protette e con gli Enti Locali Territoriali interessati, stabilisce piani e programmi ed eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree naturali protette, ove occorra intervenire per assicurare la protezione dei valori delle aree naturali protette stesse.

     2. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione d'intesa con gli organismi di gestione delle aree protette e con gli Enti locali territorialmente interessati.

 

     Art. 29. Vigilanza e sorveglianza.

     1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla Regione e dalle Province per quanto di loro competenza.

     2. La sorveglianza dei territori è affidata alla polizia locale provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, previa convenzione con la Regione sentiti gli enti gestori delle aree protette interessate. A tale compito si può provvedere anche attraverso guardie giurate nominate dall'Ente di gestione.

     3. Per i problemi di carattere medico-veterinario ci si può avvalere del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale».

 

     Art. 30. Attività didattica.

     1. Gli Enti gestori delle aree protette avranno particolare attenzione nel curare l'aspetto didattico predisponendo che ciascuna area si strutturi adeguamente per collaborare con le istituzioni scolastiche per la promozione dell'educazione ambientale.

     2. A tal fine la Regione stabilisce apposita convenzione con il Ministero della pubblica istruzione per favorire, mediante concessione di adeguati contributi, la realizzazione di un rapporto stabile e continuativo tra istituzioni scolastiche regionali e l'insieme delle aree protette dell'Abruzzo.

     3. L'Ente gestore organizza, d'intesa con la Regione o con le regioni interessate, specifici corsi di formazione sulle materie di proprio interesse.

 

     Art. 31. Risorse finanziarie.

     1. Gli enti gestori dei Parchi regionali, delle Riserve naturali e dei Parchi territoriali attrezzati possono disporre delle risorse finanziarie previste dal quinto comma dell'art. 25 della legge 394/91 e sono soggetti abilitati per i benefici previsti dall'articolo 37 della stessa legge.

 

     Art. 32. Misure di incentivazione.

     1. Agli Enti destinatari il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di aree naturali protette, si applicano i benefici di cui all'art. 7 della legge 394/91. Inoltre ad essi è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali relativi a interventi, impianti ed opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del medesimo art. 7 della legge 394/91 secondo le seguenti fasce di priorità:

     a) Comuni che hanno l'intero territorio all'interno del perimetro del parco;

     b) Comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del parco;

     c) Comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del parco;

     d) Comuni che hanno parte del territorio all'interno delle aree contigue del parco.

     2. Il medesimo ordine di priorità, di cui al comma 1 del presente articolo, è attribuito a privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.

 

     Art. 33. Poteri dell'organismo di gestione.

     1. Al Presidente dell'Ente parco sono attribuiti i poteri di cui all'art. 29 della legge 394/91, nelle aree protette disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 34. Sanzioni.

     1. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero violazione per la quale sia prevista da altre norme di legge una sanzione amministrativa, ogni violazione dei divieti, vincoli e prescrizioni stabiliti da e per effetto della presente legge è soggetta ad una sanzione pecuniaria stabilita dai regolamenti delle aree protette nel rispetto della normativa vigente.

     2. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, sono destinate agli organismi gestori per la realizzazione di opere a tutela della natura e sviluppo del parco o riserva.

     3. Fatte salve le sanzioni di carattere penale alle violazioni delle norme della presente legge e a quelle emanate dagli Enti di gestione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 394/91 ed all'art. 18 della legge 349/86.

 

     Art. 35. Affitti, espropriazioni, indennizzi.

     1. Gli enti di gestione delle aree protette, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del parco, del Piano pluriennale economico- sociale o nel Piano di assetto naturalistico, possono prendere in locazione immobili compresi nell'area protetta o acquistarli anche attraverso espropriazione secondo le norme generali vigenti.

     2. Per quanto concerne gli indennizzi provocati dalla fauna selvatica o per le limitazioni derivanti dai vincoli, nelle aree protette si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 15 della legge 394/91.

     3. Tale disposizione si applica anche alle aree pre-parco ed alle fasce di rispetto delle risorse.

 

     Art. 36. Recupero e detenzione di esemplari di fauna.

     1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna vivi, morti o di parti di essi nel territorio delle aree protette è esclusivamente dell'Ente di gestione che provvede, ove possibile, alle cure, alla reintroduzione, alla destinazione a centri di recupero oppure alla preparazione dei resti. Per il recupero, la gestione e la manutenzione ai fini di reintroduzione, ricerca scientifica, didattici e ostensivi, l'ente parco potrà avvalersi delle collaborazioni previste al comma 4, art. 21 della presente legge.

 

     Art. 37. Non cumulabilità degli incarichi.

     1. Nell'applicazione della presente legge, per quanto compatibile, si applica il criterio della non cumulabilità degli incarichi nella costituzione dei vari organismi propositivi, consultivi e di gestione.

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 

     Art. 38. Abrogazione della L.R. 20.6.1980, n. 61.

     1. La L.R. 61/80 recante «Norme per la difesa dell'ambiente e direttive per l'istituzione di parchi e riserve naturali» è abrogata.

 

     Art. 39. Modifica di leggi regionali.

     1. E' abrogata qualsiasi altra norma contraria o in contrasto con la presente legge.

     2. E' abrogato il 5° comma dell'art. 3, L.R. 44/94.

     3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Componente la Giunta preposto al settore provvede ad insediare i nuovi organi del Parco regionale del Sirente-Velino, così come previsto dall'art. 11 della presente legge. Fino a tale data continuano ad operare gli organi in carica.

 

     Art. 40. Disposizioni finali.

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme della legge 8 giugno 1990, n. 142

- Ordinamento sulle autonomie locali, nonché della legge 394/91 - Legge quadro sulle aree protette.

 

     Art. 41. (Misure di tutela ambientale connesse alla dismissione di tratte ferroviarie). [15]

     1. Lungo il tratto litoraneo tra Ortona e Vasto, sulle aree dismesse del tracciato delle Ferrovie dello Stato, nell’ottica di un processo di valorizzazione e riqualificazione della Costa Teatina, così come previsto all’art. 21 della normativa del vigente Quadro di riferimento regionale (Q.R.R.), è preclusa ogni attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde.

 

     Art. 42. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in complessive lire 5.100.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso:

     Cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale»

     - in diminuzione lire 3.400.000 000

     Cap. 292421 che viene ad assumere la seguente denominazione «Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennini parco d'Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali».

     - in aumento lire 3.400.000.000

     2. La partita n. 14 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio è soppressa.

     3. Per quanto attiene alla somma residua di lire 1.700.000.000 si provvede come segue:

     - quanto a lire 500.000.000 mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al Cap. 292421;

     - quanto a lire 500.000.000 mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al Cap. 291532 che viene ad assumere la seguente diversa denominazione: «Spese per la gestione dei parchi regionali»;

     - quanto a lire 700.000.000 mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al Cap. 291421 «Spese per la gestione ordinaria delle riserve regionali».

     4. Per gli anni successivi al 1996, le relative leggi di rifinanziamento determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni.

     5. A decorrere dall’esercizio 2005 all’onere finanziario derivante dall’applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti annualmente iscritti dalla legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002, nell’ambito della UPB 05.02.005, Cap. 272421 di spesa ridenominato: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino parco d’Europa. Spese d’investimento, e nell’ambito della UPB 05.01.001, Cap. 271600 ridenominato: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino parco d’Europa. Spese per la gestione ordinaria [16].

 

     Art. 43. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 aprile 2016, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2017, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, L.R. 11/2016.

[4] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 13 aprile 2016, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2017, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, L.R. 11/2016.

[5] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 2015, n. 38.

[6] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 2015, n. 38.

[7] Comma così integrato dall'art. 12, comma 5, della L.R. 2 agosto 1997, n. 85.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 aprile 2016, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2017, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, L.R. 11/2016.

[9] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

[10] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

[11] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

[12] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

[13] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

[14] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 2007, n. 5.

[16] Comma aggiunto dall’art. 70 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.