§ 3.2.43 - L.R. 24 giugno 2003, n. 10.
Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:24/06/2003
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Individuazione delle Specie protette).
Art. 3.  (Delega delle funzioni risarcitorie).
Art. 4.  (Disciplina del concorso al ristoro dei danni al patrimonio zootecnico e alle colture).
Art. 4 bis.  Disciplina del concorso al ristoro dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica.
Art. 4 ter.  Disposizioni comuni.
Art. 5.  (Aree protette).
Art. 6.  (Disposizioni finali).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Urgenza).


§ 3.2.43 - L.R. 24 giugno 2003, n. 10.

Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.

(B.U. 25 luglio 2003, n. 21).

 

Art. 1. (Finalità). [1]

     1. La Regione Abruzzo sostiene il reddito degli imprenditori agricoli e zootecnici concorrendo a reintegrare le perdite derivanti dai danni causati alle colture o al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica, nell'ambito del territorio regionale non compreso nel perimetro di Parchi nazionali o regionali.

     2. Nell'ambito dello stesso territorio la Regione provvede al risarcimento dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica.

 

     Art. 2. (Individuazione delle Specie protette).

     1. Ai fini della presente legge e delle disposizioni che limitano il prelievo venatorio, costituiscono specie animali di notevole interesse faunistico quelle riepilogate nell'allegato A) . La Giunta Regionale provvede al periodico aggiornamento dell'elenco in relazione ad esigenze sopravvenute di tutela che scaturiscano da Convenzioni internazionali, direttive comunitarie, leggi nazionali, ovvero a peculiari situazioni dell'ecosistema regionale

 

     Art. 3. (Delega delle funzioni risarcitorie).

     1. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, all'istruttoria ed alla liquidazione delle istanze di contribuzione al ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica provvedono le Amministrazioni Provinciali nel cui territorio si verifichi l'evento dannoso. Esse si avvalgono della collaborazione tecnica dei Servizi Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura (S.I.P.A.) della Giunta Regionale competenti per territorio, previa stipula di un apposito Protocollo d'Intesa con la Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, e del Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali di esso e della Convenzione operante con la Regione Abruzzo.

 

     Art. 4. (Disciplina del concorso al ristoro dei danni al patrimonio zootecnico e alle colture). [2]

     1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico da animali appartenenti alle specie di cui all'Allegato A) è riconosciuto un contributo pari al 100% del valore di mercato del capo di bestiame al momento dell'evento dannoso, oppure del valore di aspettativa per i soggetti non ancora in condizioni mercantili, nei limiti delle disponibilità di bilancio. E' ammessa istanza di contributo in eguale misura anche in relazione ad eventi dannosi provocati dalle predette specie animali a carico di equini e bovini pascolanti allo stato brado, condotti in conformità alle pratiche della tradizione locale [3].

     2. Per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di cui all'allegato A) è parimenti riconosciuto un contributo pari al 100% del valore del prodotto perduto, nei limiti delle disponibilità di bilancio [4].

     3. Fatti salvi gli adempimenti di cui ai commi precedenti, per il ristoro dei danni causati al patrimonio zootecnico e alle colture agricole da animali non appartenenti alle specie di cui all'allegato A), le Amministrazioni provinciali attribuiscono priorità alle domande prodotte dalle Aziende Agricole, e dagli Agricoltori e dagli Allevatori il cui reddito derivi prevalentemente dall'attività agricola, riconoscendo loro, nei limiti del budget annualmente assegnato, un contributo fino al 100%. Le medesime Amministrazioni provvedono al soddisfacimento delle istanze prodotte da soggetti diversi con le eventuali residue disponibilità di stanziamento.

     4. Non si procede all'erogazione di alcun contributo qualora gli animali che abbiano subito il danno siano allevati o custoditi in difformità dalle leggi e dalle disposizioni sanitarie vigenti.

 

     Art. 4 bis. Disciplina del concorso al ristoro dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica. [5]

     l. In relazione al verificarsi di incidenti stradali causati nel territorio regionale dalla fauna selvatica la Regione corrisponde contributi per i danni, non altrimenti risarcibili, a persone e a veicoli di loro proprietà o in loro affidamento avvenuti durante la regolare circolazione veicolare lungo qualsiasi strada aperta al pubblico transito.

     2. Per i danni causati ai veicoli è riconosciuto un contributo fino al 100% del danno accertato dalle specifiche strutture organizzative delle Amministrazioni provinciali di cui all'art. 4ter, comma 2.

     3. Per i danni causati alle persone è parimenti riconosciuto un contributo fino al 100% delle spese mediche sostenute in seguito all'evento dannoso, nei limiti delle disponibilità di bilancio [6].

     4. Ai fini del presente articolo costituiscono fauna selvatica sia gli animali appartenenti alle specie di cui all'allegato A), sia gli animali non appartenenti alle stesse.

 

     Art. 4 ter. Disposizioni comuni. [7]

     l. Sentite le Amministrazioni provinciali, la Giunta regionale definisce con Regolamento:

     a) i criteri di riparto degli stanziamenti annuali tra le province;

     b) la quota di risorse che esse destinano a misure di prevenzione dei danni;

     c) le modalità di utilizzo di eventuali economie;

     d) la soglia minima di danno per accedere al contributo in caso di eventi provocati da specie diverse da quelle elencate nell'allegato A);

     e) la soglia minima di danno, i criteri e le modalità di concessione dei contributi;

     f) le procedure, i pareri e la documentazione da acquisire qualora sussistano dubbi sulle cause della morte del capo di bestiame.

     2. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di istruzione e liquidazione delle istanze di risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica, le amministrazioni provinciali si dotano di specifiche strutture organizzative.

     3. I benefici riconosciuti ai sensi delle disposizioni della presente legge non sono cumulabili con risarcimenti derivanti da polizze assicurative. Possono invece essere cumulati, fino al raggiungimento della consistenza accertata del danno, con altre provvidenze pubbliche attribuite per analoghe finalità.

 

     Art. 5. (Aree protette).

     1. All'accertamento ed al risarcimento dei danni verificatisi all'interno dei perimetri che delimitano i Parchi Nazionali e Regionali sono preposte le strutture organizzative degli Enti Parco, che evadono le istanze di risarcimento in conformità alla disciplina normativa che ne regola il funzionamento e nell'ambito delle risorse rispettivamente assegnate dallo Stato e dalla Regione.

 

     Art. 6. (Disposizioni finali).

     1. Le disposizioni dettate dalla presente legge trovano applicazione a decorrere dal 1/1/2003.

     2. Le leggi regionali 17 gennaio 1974, n. 3; 28 dicembre 1992, n. 100 e 30 dicembre 1994, n. 105 sono abrogate [8].

     3. Nell'articolo 42 comma 2 della L.R.31/5/94, n° 30, dopo le parole " in particolare da quella ", la parola "protetta" è sostituita dalle parole "oggetto di gestione faunistico-venatoria ".

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede ripartendo tra le Province, con i criteri preventivamente stabiliti ai sensi dell'art. 4 ter, comma 1, gli stanziamenti determinati dalle annuali leggi di bilancio nella UPB 07 02 006 - capitolo 102341 (di nuova istituzione - Tit. 2, categoria 3, voce economica 3, aggr. economico 3, sez. 10, sett. 10) denominato "Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica" [9].

     1 bis. Per l’esercizio finanziario 2003 l’onere derivante dalla presente legge, valutato in € 620.000,00 trova copertura con lo stanziamento iscritto sul Cap. 102341 - UPB 07 02 006 [10].

     1 ter. Allo stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     - Cap. 102453 – UPB 07 02 015 denominato: Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico - in diminuzione € 620.000,00;

     - Cap. 102341 – UPB 07 02 006 denominato: Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica - in aumento € 620.000,00 [11].

     2. A decorrere dall'esercizio 2004, conseguentemente all’abrogazione della L.R. 17 gennaio 1974, n. 3, lo stanziamento da determinare con legge di bilancio sul capitolo 102453 è trasferito sul capitolo 102341.

 

     Art. 8. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

ALLEGATO A [12]

SPECIE ANIMALI DI NOTEVOLE INTERESSE FAUNISTICO

 

     Orso bruno marsicano (ursus arctos marsicanus)

     Lupo appenninico (canis lupus italicus)

     Cervo (cervus elaphus)

     Aquila reale (aquila chrysaetos)

     Lince (linx linx)

     Gatto selvatico (felis silvestris Schreber)

     Tasso (meles meles).

     Cinghiale

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2005, n. 8.

[2] Articolo modificato dall’art. 129 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e sostituito dall’art. 2 della L.R. 12 febbraio 2005, n. 8.

[3] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[4] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[5] Articolo inserito dall’art. 3 della L.R. 12 febbraio 2005, n. 8.

[6] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[7] Articolo inserito dall’art. 4 della L.R. 12 febbraio 2005, n. 8.

[8] Per un’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 91 ter della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[9] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 12 febbraio 2005, n. 8.

[10] Comma aggiunto dall’art. 91 ter della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[11] Comma aggiunto dall’art. 91 ter della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[12] Allegato così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.