§ 7.1.4 – D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527.
Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.1 accordi internazionali
Data:30/12/1992
Numero:527


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 7.1.4 – D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527.

Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

(G.U. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.).

 

     Art. 1. [1]

     1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

     2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle armi da fuoco della categoria A della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio dello Stato, nonchè alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva.

 

     Art. 1 bis. [2]

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) "arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresì, "arma da fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile se:

     1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,

     2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;

     b) "parte", ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonchè, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;

     c) "armi da fuoco camuffate": le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto;

     d) "munizione", l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione;

     e) "tracciabilità", il controllo sistematico dei passaggi di proprietà dal fabbricante all'acquirente, o, laddove consentito, della disponibilità delle armi da fuoco e delle loro parti e munizioni, per finalità di prevenzione e repressione dei reati in materia, nonchè per finalità di analisi dei relativi fenomeni criminali;

     f) "intermediario", qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attività di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilità di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un'attività professionale consistente integralmente o in parte:

     1) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni;

     2) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all'interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa;

     g) "armaiolo", qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:

     1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti;

     2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.

 

          Art. 2.

     1. La carta europea d'arma da fuoco, conforme al modello comunitario, contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di cui è richiesta l'iscrizione, nonchè gli estremi del permesso di porto d'armi ovvero della autorizzazione al trasporto dell'arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione e delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle Comunità europee.

     2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d'armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 [3].

     3. La domanda è presentata al questore della provincia di residenza o, per i cittadini dell'Unione europea, al questore della provincia di domicilio e deve contenere oltre alle generalità dell'interessato, i dati identificativi dell'arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione [4].

     4. La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata per la durata di validità del permesso di porto d'arma o della autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo, e comunque per un periodo non superiore al quinquennio.

     5. Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo sono stabilite l'ammontare del costo della carta e le modalità di versamento all'atto del rilascio.

 

          Art. 3.

     1. Il titolare della carta europea d'arma da fuoco è tenuto:

     a) a fare immediata denuncia all'ufficio di polizia del luogo in cui si trova dello smarrimento o furto del documento;

     b) a richiedere all'autorità di pubblica sicurezza, senza ritardo e non oltre le 48 ore dal fatto, l'aggiornamento della carta europea d'arma da fuoco, in caso di furto, smarrimento o cessione dell'arma iscritta nella carta ed a consegnare alla medesima autorità la carta stessa in caso di furto, smarrimento o cessione dell'unica arma iscritta;

     c) a consegnare la carta all'organo che procede, alla notifica di provvedimenti di revoca o di ritiro del permesso, autorizzazione o licenza iscritti nella carta stessa;

     d) a esibire la carta ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

     2. Chi viola le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre mesi a due anni.

 

          Art. 4.

     1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, il titolare della carta europea d'arma da fuoco, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, può essere autorizzato a trasferire in uno o più Stati membri delle Comunità europee, o attraverso uno o più di essi, l'arma o le armi da fuoco iscritte nella predetta carta, con il preventivo accordo dell'Autorità nazionale dei predetti Stati.

     2. L'autorizzazione è rilasciata dal questore della provincia di residenza o di domicilio quando sussistono le condizioni e i requisiti richiesti per il rilascio della licenza di esportazione ed è iscritta nella carta europea d'arma da fuoco. Essa è valida per la durata del viaggio.

 

          Art. 5.

     1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, gli stranieri residenti in uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, rilasciata dall'autorità dello Stato di residenza, possono portare o trasportare in Italia o attraverso il territorio italiano l'arma o le armi iscritte nella predetta carta a condizione che sulla medesima carta siano riportati gli estremi dell'autorizzazione recante l'accordo preventivo dell'Autorità italiana.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è emessa dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in Italia per il rilascio del permesso di porto d'arma, ad esclusione della residenza.

     3. Se l'autorizzazione si riferisce al trasporto di armi di uso sportivo, essa è sottoposta alle condizioni e requisiti richiesti per tale attività.

 

          Art. 6.

     1. I cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee possono conseguire nel territorio dello Stato autorizzazioni, nulla osta, licenze e ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi alle condizioni previste per i cittadini italiani. Le relative domande sono inoltrate alle autorità competenti del luogo di residenza o di domicilio.

     2. Il rilascio, a favore della persona residente in uno Stato membro delle Comunità europee, del nulla osta all'acquisto di armi di cui all'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinato al preventivo accordo della competente Autorità nazionale dello Stato di residenza quando si tratta di armi per le quali la legislazione dello Stato medesimo prevede l'autorizzazione preventiva all'acquisto.

     3. Delle autorizzazioni, nulla osta, licenze e di ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi rilasciato a norma dei commi 1 e 2 è data comunicazione alle autorità nazionali dello Stato di residenza secondo le modalità e le procedure stabilite con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo.

 

          Art. 7.

     1. Ai fini del preventivo accordo richiesto alle Autorità nazionali italiane per l'autorizzazione, da parte delle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, all'acquisto di armi nel territorio di tale Stato, il questore della provincia di residenza della persona interessata all'acquisto rilascia apposito nulla osta, quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

 

          Art. 8.

     1. Il rilascio della licenza prevista dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per il trasferimento di armi da fuoco verso uno Stato membro delle Comunità europee, è subordinato alla preventiva autorizzazione della competente autorità nazionale dello Stato di residenza, di transito e di destinazione, laddove richiesta.

     2. Nella domanda per il rilascio della licenza di cui al comma 1, oltre ai dati richiesti dall'art. 46 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono indicarsi:

     a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;

     b) l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi;

     c) il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto;

     d) i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;

     e) il mezzo di trasferimento;

     f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.

     3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere e) e f) non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.

     4. La licenza deve contenere tutte le indicazioni di cui al comma 2, deve accompagnare le armi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

 

          Art. 9.

     1. Gli stranieri residenti in uno Stato membro delle Comunità europee in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia e quelli che esercitano il tiro sportivo, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, possono trasferire e trasportare nel territorio dello Stato o attraverso di esso e ritrasferire, senza altra licenza o autorizzazione, le armi da caccia o per uso sportivo iscritte nella predetta carta, per l'esercizio delle attività venatorie o sportive. Restano fermi i limiti numerici previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

     2. Le persone residenti nello Stato, in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio della caccia, e quelle che esercitano il tiro sportivo, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, possono trasferire in altro Stato membro delle Comunità europee e ritrasferire senza altra licenza o autorizzazione, le armi da caccia o sportive iscritte nella predetta carta, per l'esercizio delle attività venatorie o sportive.

     3. I motivi del viaggio, di cui ai commi 1 e 2, devono essere dimostrati ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

     4. Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo sono apportate le modifiche occorrenti al decreto ministeriale del 5 giugno 1978 e al decreto ministeriale del 24 novembre 1978 rispettivamente previsti dagli articoli 15, secondo comma, e 16, quarto comma, della legge del 18 aprile 1975, n. 110.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 e così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.