§ 4.1.60 - L.R. 23 settembre 1998, n. 89.
Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifica alla concernente: nuove tabelle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:23/09/1998
Numero:89


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Opere di urbanizzazione ed assimilate.
Art. 3.  Opere non soggette a contributo concessorio.
Art. 4.  Deliberazione comunale per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione.
Art. 5.  Tabelle per la determinazione dei costi medi regionali di urbanizzazione.
Art. 6.  Applicazione dei coefficienti relativi ai tipi edilizi ed alle zone di intervento.
Art. 7.  Definizione di interventi specifici e relativa determinazione degli oneri di urbanizzazione.
Art. 8.  Determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione.
Art. 9.  Modalità di corresponsione del contributo relativo alla concessione.
Art. 10.  Modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile.
Art. 11.  Applicazione delle tabelle parametriche.
Art. 12.  Agevolazioni.
Art. 13.  Norme transitorie.
Art. 14.  Abrogazione di norme precedenti.
Art. 15.  Urgenza.


§ 4.1.60 - L.R. 23 settembre 1998, n. 89.

Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifica alla concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 10/77 e dell'art. 7 della legge 537/93 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione.

(B.U. n. 25 del 16 ottobre 1998).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     La Regione Abruzzo, in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 10/77 e dell'art. 7 della legge 537/93, determina il contributo di concessione edilizia costituito da:

     a) una quota relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, così come definito dai successivi articoli;

     b) una quota relativa al costo di costruzione di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Opere di urbanizzazione ed assimilate.

     Agli effetti della presente legge, sono opere di urbanizzazione:

     a) primaria:

     strade residenziali, marciapiedi e piste ciclabili;

     spazi di sosta, di parcheggio e piazze;

     rete fognante e impianti di depurazione;

     rete idrica;

     reti di trasporto energetico, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e relative sottostazioni e centraline;

     reti di illuminazione pubblica, di telecomunicazione e relativi impianti ed accessori pubblici o di pubblico interesse;

     spazi di verde residuali di arredo e di rispetto;

     spazi di verde attrezzato;

     barriere di protezione dal rumore;

     spazi per la raccolta dei rifiuti;

     b) secondaria:

     asili nido e scuole materne;

     scuole dell'obbligo;

     mercati di quartiere;

     delegazioni comunali e altri uffici di quartiere;

     chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

     impianti sportivi e aree verdi attrezzate a parco, per il gioco e lo sport di quartiere;

     centri sociali civici;

     attrezzature culturali, sanitarie e ricreative di quartiere;

     parcheggi pubblici;

     c) generale:

     spese di progettazione (urbanistica, edilizia civile, industriale, pubblica).

     Agli effetti della presente legge sono assimilate alle opere di urbanizzazione tutte le infrastrutture primarie relative agli agglomerati delle aree o dei nuclei per lo sviluppo industriale, nonché quelle necessarie alla sistemazione delle aree per insediamenti produttivi individuate ai sensi e con le procedure di cui all'art. 27 della legge 865/71.

     La realizzazione delle reti e dei relativi accessori di impianti pubblici o di pubblico interesse, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas ed allo smaltimento dei liquami così come alla lett. a) del primo comma del presente articolo, dovunque previste, non necessitano di conformità urbanistica e le stesse risultano assimilate alle opere di cui all'art. 2, comma 60, p.to 7, lett. f) della legge 662/96 e, come tali, assoggettate alle procedure di cui al p.to 11 del medesimo art. 2, comma 60 della richiamata legge 662/96, con esclusione di quelle ricomprese negli ambiti di cui al p.to 8, lett. a) della medesima legge 662/96, per le quali resta prescritta la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 48 della legge 94/82, previa acquisizione dei pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati ai sensi della legge 1089/1939, 1497/1939, 394/1991, 64/74 e RDL 3267/1923.

     In attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorchè vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.

     Nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori dovessero insistere su terreni di natura civica, come tali individuati ai sensi della legge 1766/1927 e della e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione ad eseguire le opere di cui al terzo comma resta comunque subordinata al perfezionamento delle procedure di cui alla richiamata L.R. 25/88 nel testo in vigore.

 

     Art. 3. Opere non soggette a contributo concessorio.

     Per la presente legge il contributo concessorio non è dovuto nei seguenti casi:

     a) per le opere da realizzare nelle zone agricole giusti artt. 70, 71 e 72 della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 153/75.

     L'esenzione cessa se il bene viene alienato entro i 10 anni successivi alla relativa concessione edilizia a favore di soggetti non in possesso dei requisiti di cui al punto precedente i quali, conseguentemente, dovranno corrispondere a favore del Comune gli oneri concessori di cui alla presente legge, così come per le nuove costruzioni;

     Le costruzioni realizzate in aree che gli strumenti urbanistici indicano come zona agricola devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola delle aree ai sensi dell'art. 70, comma IX, della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni, fin tanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse;

     b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della superficie utile complessiva o del volume definito dai singoli regolamenti comunali o così come da successivo art. 10 presente legge, di edifici unifamiliari fino a 110 mq utili netti lordi dell'incremento previsto del 20% e del 10% nei casi di cui all'art. 30, lett. e) della L.R. 18/83 nel testo in vigore;

     c) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, così come previsto dagli strumenti urbanistici e regolamenti comunali, di edifici unifamiliari fino alla concorrenza di 95 mq di superficie utile netta, al lordo dell'incremento eventualmente previsto dallo strumento urbanistico comunale, realizzati da soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12, terzo comma, primo capoverso;

     d) per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti non ricompresi nei casi di cui alle precedenti lett. b) e c), si applica una percentuale sul costo di costruzione determinato da computo metrico estimativo, nei termini e nei limiti di cui al quinto e sesto comma del successivo art. 8) per le parti eccedenti la superficie utile preesistente;

     e) manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento statico e/o igienico edilizio e di interventi che non comportino cambio di destinazione d'uso con opere. A tal fine i Comuni in sede di recepimento della presente legge o in concomitanza dell'adeguamento della stessa alle intervenute variazioni ISTAT, ove lo ritengano necessario potranno articolare i rispettivi ambiti territoriali individuando quelli soggetti a contributo concessorio e quelli esentati, assumendo a riferimento le previsioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati.

     f) per le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile; per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni ovvero il rispetto delle norme sulle barriere architettoniche;

     g) per revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni, in conformità della lett. f) del capoverso 7 del comma 60 dell'art. 2 della legge 662/96 così come sostituito dall'art. 10 della legge 30/97.

     h) per le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

     i) recinzioni, mura di cinta e cancellate;

     j) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati, in attuazione degli strumenti urbanistici;

     k) per varianti a concessioni edilizie ed autorizzazioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non determinino un maggiore o minore contributo concessorio, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

     l) per le opere previste dal 1_ comma dell'art. 9 della legge 122/89 così come modificato ed integrato dall'art. 17 comma 90 della legge 127/97 nei limiti delle quantità ivi indicate con vincolo pertinenziale;

     m) per le opere da realizzare in attuazione di norme e provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

     n) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

     o) l'occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo aperto;

     p) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere che restano disciplinati con specifica legge di Settore.

     q) frazionamenti di unità immobiliari con destinazione d'uso senza cambio di destinazione d'uso.

 

     Art. 4. Deliberazione comunale per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione.

     Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, tutti i Comuni devono applicare le tabelle parametriche e le schede allegate alla presente legge.

     A tale fine, ai costi medi regionali di urbanizzazione di cui alle tabelle A1, A2, A3, A4 si applicano i coefficienti stabiliti dalla tabella B, determinati per classi di Comuni secondo l'elenco allegato alla presente legge.

     I Comuni, con deliberazione assunta in applicazione della presente legge e nel rispetto dei principi generali delle norme statali, aggiornano ogni 5 (cinque) anni gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 10/77.

     L'aggiornamento deve avvenire in relazione ai riscontri ed ai prevedibili costi delle opere d'urbanizzazione primaria, secondaria e generale, sulla base dei valori già determinati ai sensi del 1_ comma del presente articolo, tenuto conto che in fase di prima attuazione, i valori di cui alle richiamate tabelle risultano aggiornate in funzione del coefficiente incrementativo determinato sulla scorta degli indici riferiti all'incidenza dei costi dei fabbricati accertati nel periodo trascorso dall'entrata in vigore della L.R. 10/85, al 30 aprile 1997, ultimo dato ufficiale ISTAT di valenza territoriale.

 

     Art. 5. Tabelle per la determinazione dei costi medi regionali di urbanizzazione.

     Per gli insediamenti commerciali, turistici, direzionali e di spettacolo, al fine di rapportare le L./mc. definite nella Tabella A1) alle specifiche caratteristiche dell'intervento, i costi medi regionali di cui alla Tabella A1) si moltiplicano per "i fattori di conversione" di cui alla Tabella A2).

     Per gli insediamenti industriali ed artigianali i costi per le urbanizzazioni primaria, secondaria e generale nonché per le altre opere di cui al 2° comma del precedente art. 2 sono desunti dalla tabella A3) ed espressi in L./mq. di superficie utile.

     Per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 della legge 10/77, il costo è fissato dal Consiglio comunale entro il limite minimo di L. 11.000 e quello massimo di L. 26.000 per addetto- equivalente, calcolato applicando la Tabella A4) per gli insediamenti previsti all'esterno di ASI o NIS.

     Per garantire l'esecuzione delle opere necessarie alla sistemazione dei luoghi, di cui siano alterate le precedenti caratteristiche, o comunque previste nei progetti autorizzati, il Consiglio comunale, in sede di recepimento della presente legge, può determinare le misure delle garanzie fidejussorie, necessarie alla verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere medesime e relativa rispondenza ai tipi progettuali, in misura non inferiore al 10% del costo degli interventi stessi; a tal fine farà fede specifico computo metrico estimativo all'uopo redatto da tecnici abilitati e previa applicazione dei vigenti prezzari regionali.

 

     Art. 6. Applicazione dei coefficienti relativi ai tipi edilizi ed alle zone di intervento.

     I Comuni ricavano, per ognuna delle zone di intervento e loro sottozone, il coefficiente applicabile per ciascun tipo edilizio, distintamente per le costruzioni residenziali, ovvero per le costruzioni o impianti turistici, commerciali o direzionali, e per quelli produttivi, desumendolo dalla Tabella B).

     I Comuni dotati di strumenti urbanistici generali comunque operanti, possono ulteriormente articolare il coefficiente, nei limiti del 50% in meno e del 30% in più, tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche delle singole zone di intervento.

     I Comuni non dotati di strumenti urbanistici, ai soli fini di applicazione della Tabella B), equiparano alla zona A, del D.M. 2.4.1968, il territorio compreso entro il perimetro dei centri abitati ed alla zona agricola e il restante territorio.

 

     Art. 7. Definizione di interventi specifici e relativa determinazione degli oneri di urbanizzazione.

     Ai fini dell'applicazione delle presente legge valgono le definizioni di interventi di cui all'art. 30 della L.R. 18/83 del testo in vigore.

     Agli stessi fini, per nuove costruzioni si intendono sia i nuovi fabbricati sorgenti su aree libere, sia le nuove accessioni e soprelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie utile ricavata in occasione di interventi su edifici esistenti ancorché si tratti di demolizione e ricostruzione, con aumento di superficie utile superiore al 10%.

     Nei casi di cui al comma precedente gli oneri andranno corrisposti in riferimento al D.M. 801/77 se trattasi di ristrutturazione sull'intero immobile in base al computo metrico estimativo per interventi parziali con riferimento a prezzari regionali.

     Quando in una medesima costruzione coesistono unità immobiliare delle quali alcune hanno destinazione residenziale ed altre destinazione turistica, commerciale, direzionale o artigianale, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua specifica destinazione d'uso.

     Quando nell'ambito di un insediamento industriale siano realizzabili costruzioni destinate ad attività direzionali o a residenza di servizio all'attività industriale, si applicano i costi base previsti nelle Tabelle A1) e A2) ed i coefficienti della Tabella B), differenziati secondo le destinazioni d'uso.

 

     Art. 8. Determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione.

     Per la determinazione della quota relativa al costo di costruzione per l'edilizia residenziale si applica la Tabella C).

     Per gli insediamenti commerciali, turistici, direzionali e per gli interventi di cui all'ultimo comma del successivo art. 10), si applica, da parte dei Comuni, una percentuale del costo di costruzione, determinato in base a computi metrici estimativi redatti in base al vigente prezzario regionale e, comunque, nei limiti del costo di costruzione di cui al 5° comma del presente articolo, pari al:

     - 4% nei Comuni della 1a classe;

     - 6% nei Comuni della 2a classe;

     - 10% nei Comuni della 3a classe.

     Per gli insediamenti residenziali, commerciali, turistici e direzionali e quelli di cui all'ultimo comma del successivo art. 10), in zone riconosciute sismiche dalle leggi vigenti, il costo di costruzione determinato in applicazione dei commi precedenti, è ulteriormente decrementato nella misura del:

     - 20% in zone con grado di sismicità S = 12.

     - 15% in zone con grado di sismicità S = 9.

     - 10% in zone con grado di sismicità S = 6

     Il costo di costruzione non è dovuto per gli insediamenti industriali ed artigianali, anche quando trattasi di pertinenze di edifici produttivi e con differente destinazione d'uso, n. per le attività di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della L.R. 54/83 e relative costruzioni di servizio.

     Il costo di costruzione di cui all'art. 3 della legge 10/77, nel testo in vigore, così come sostituito al 2° comma dell'art. 7 della legge 537/93 per i nuovi edifici è determinato nella misura di L. 270.000, in relazione al 30% del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata, così come definito dalla Giunta regionale giusta deliberazione n. 5327 del 6 novembre 1995, a norma della lett. g) del I comma dell'art. 4 della legge 457/78, in L. 920.000 per metro quadrato di superficie.

     Il contributo di concessione, se dovuto, è determinato in relazione al costo documentato di costruzione, giusti artt. 6, ultimo comma, e 10, II° comma, della legge 10/1977, così come asseverato dal progettista per quantità e rispondenza al vigente prezzario regionale e, comunque, nel limite massimo di cui al comma precedente.

     Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge 10/77, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione dell'edilizia residenziale accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in conformità di quanto previsto dal comma terzo dell'art. 6 della legge 10/77, come modificato dall'art. 7 della legge 537/93.

 

     Art. 9. Modalità di corresponsione del contributo relativo alla concessione.

     Le opere di urbanizzazione secondaria sono eseguite di norma dal Comune.

     Per le opere di urbanizzazione primaria, il concessionario corrisponde il relativo contributo, in tutto o in parte, a seconda delle determinazioni del Comune in merito all'eventuale realizzazione diretta delle opere stesse e/o in non più di quattro rate semestrali, di cui la prima all'atto del rilascio della concessione.

     Il concessionario che realizza parte delle opere di urbanizzazione è tenuto a corrispondere al Comune la quota di contributo relativa alle opere non eseguite, determinata in applicazione dei coefficienti indicati nella Tabella B) sulla base delle schede I e II e con le dilazioni di cui al precedente comma.

     A tal fine, la quota parte di contributo non corrisposta si calcola applicando, delle schede I e II, i prezzi unitari di ciascuna delle urbanizzazioni da realizzare, nei limiti delle incidenze massime per ognuna di esse indicate.

     Ove il concessionario si impegni ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, nell'atto di concessione devono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

     Non è ammessa compensazione tra il contributo per le opere di urbanizzazione e quello per il costo di costruzione.

     Per le opere di urbanizzazione primaria e per quelle si smaltimento e trattamento di rifiuti di cui all'art. 10 della legge 10/77, da realizzare all'interno delle aree e dei Nuclei per lo sviluppo industriale, il contributo di cui all'art. 5 della citata legge 10/77, non è dovuto qualora le predette opere di urbanizzazione siano già realizzate, ovvero il Consorzio industriale si impegni alla loro realizzazione mediante convenzione con il Comune o i Comuni interessati, o mediante atto d'obbligo unilaterale al momento della convenzione.

     Detto atto unilaterale, fermo l'obbligo per i Consorzi in base all'art. 11, secondo comma, della citata legge 10/77, deve specificare dettagliatamente le opere da realizzare e la relativa copertura finanziaria.

     Agli effetti dello scomputo del contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria, i Comuni dovranno tener conto, a favore del concessionario, anche delle opere di urbanizzazione eseguite da Enti diversi dai Comuni medesimi ovvero eseguite con il concorso finanziario dello Stato e/o della Regione; in questo ultimo caso lo scomputo va effettuato in misura proporzionale all'entità del predetto concorso.

     I Comuni, in concomitanza del recepimento della presente legge o in occasione degli aggiornamenti di cui al comma 3_ dell'art. 4 precedente, definiranno modalità e termini per la corresponsione degli oneri concessori, in termini tali da consentire il controllo dell'erogazione di quanto dovuto articolando la rateizzazione dei contributi entro i limiti temporali della validità della concessione edilizia, con esclusione di proroghe conseguenti a varianti o estensioni temporali della concessione edilizia medesima.

     I Comuni, inoltre, in concomitanza del recepimento della presente legge o in occasione dei periodici aggiornamenti definiranno modalità e termini per la corresponsione dei costi di costruzione, in termini tali da consentire il controllo della erogazione di quanto dovuto articolando la rateizzazione dei contributi relativi al costo di costruzione entro i limiti temporali della validità della concessione edilizia, con esclusione di proroghe conseguenti a varianti o estensioni temporali della concessione edilizia medesima.

 

     Art. 10. Modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile.

     Per la definizione delle Modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile da assumere a riferimento per l'applicazione degli oneri concessori, il Settore Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo provvederà a predisporre specifico regolamento, di concerto con l'A.N.C.I., entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     In fase di prima applicazione della presente legge i Comuni sono tenuti ad applicare i seguenti criteri: ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli e delle tabelle allegate alla presente legge, la superficie dell'edificio, alla quale deve essere applicato il contributo per metro quadrato, va calcolata in conformità delle definizioni di cui agli artt. 2 e seguenti del D.M.LL.PP. 10 maggio 1977, ed il volume dell'edificio al quale deve essere applicato il contributo per metro cubo, va calcolato moltiplicando la superficie stessa per l'altezza relativa al piano.

     Per la parte di edificio interrato, anche se parzialmente il volume destinato ad autorimesse singole o collettive, cantine, depositi, ripostigli ed altri locali accessori, viene valutato nella misura del 50% di quello effettivo.

     Sono esclusi dal calcolo i volumi tecnici strettamente necessari a contenere gli impianti a servizio dell'edificio ed a consentire l'accesso ad essi, nonché i sottotetti non abitabili, i porticati liberi, gli androni di ingresso, i cornicioni, le balconate, le pensiline, le elementi a carattere ornamentale e dei muri di cinta.

     Per le costruzioni realizzate all'interno dei centri abitati da imprenditori agricoli a titolo principale come definiti in base all'art. 4 della L.R. 12/78, così come modificata con L.R. 37/83 ed all'art. 12 della legge 153/75, il volume destinato ad attività produttive agricole ed ai connessi servizi è valutato nella misura del 10% di quella effettiva.

     Per le costruzioni realizzate in zona agricola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della L.R. 18/83 in vigore, da soggetti non in possesso di requisiti di cui al comma precedente, la superficie del manufatto, alla quale deve essere applicato il contributo per mq., va calcolato al 60%.

 

     Art. 11. Applicazione delle tabelle parametriche.

     I Comuni sono tenuti a revisionare le tabelle parametriche in conformità della presente legge, con deliberazione consiliare da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa e successive modificazioni, trasmettendone copia alla Regione - Settore Urbanistica e Beni Ambientali - Servizio Amministrativo, in uno con la relativa deliberazione consiliare entro i successivi 30 giorni.

     I Comuni, con la medesima deliberazione o con successivi atti, possono motivatamente proporre modifiche alla Tab. C) ed all'elenco delle classi comunali di appartenenza.

     Su tali proposte modificative, la Regione, sentita l'A.N.C.I., previa istruttoria del Settore competente, assume le proprie determinazioni entro i successivi 60 giorni dalla ricezione degli atti.

 

     Art. 12. Agevolazioni.

     Nei casi in cui non si proceda all'applicazione dell'art. 35 della legge 865/71 nel testo vigente, per gli interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 167/62 o sulle aree individuate ai sensi dell'art. 51 della citata legge 865/71 e per gli interventi anche al di fuori delle suddette zone in favore dei soggetti in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli oneri di urbanizzazione vengono corrisposti nella misura del 5% del valore calcolato sulla base della tabella B).

     Le riduzioni di cui al precedente comma non si applicano alle costruzioni classificabili di lusso ai sensi del D.M. LL.PP. 2.8.1969 e successive modificazioni ed integrazioni e, comunque, con SU maggiore di 110 mq. di superficie utile netta così come calcolata in applicazione del D.M. 801/77, n. in favore di coloro che si convenzionino ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 10/77.

     Ai soggetti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui ai primi cinque commi dell'art. 9, del D.L. 9/82 convertito, con modifiche, nella legge 94/82, il contributo di cui all'art. 3 della legge 10/77 è ridotto alla sola quota di cui al primo comma del presente articolo.

     In particolare si dispone che:

     - per gli interventi proposti da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla predetta normativa ed afferenti la prima casa di superficie utile netta inferiore o uguale ai 95 mq. vengano corrisposti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura del 5% ed esentati dal contributo sul costo di costruzione previo convenzionamento di durata non inferiore a 7 anni;

     - per gli interventi proposti da soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi afferenti la 1^ casa con superficie utile maggiore o uguale di 95 mq. di SU ed inferiore o uguale a 110 mq. di SU, dovranno corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura del 5% ed il contributo sul costo di costruzione nella misura del 100%;

     - per gli interventi proposti da soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla predetta normativa ed afferenti alloggi da vendere o affittare, di superficie utile netta inferiore a 110 mq. di SU, dovranno versare gli oneri di urbanizzazione per intero ed esentati dal contributo sul costo di costruzione previo convenzionamento per 20 anni;

     - per l'applicazione del presente articolato, in fase di prima applicazione della presente legge, si fa espresso riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale n. 199/37 del 22 aprile 1980 (BURA n. 43 del 2.10.1980): "Nuova convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui agli artt. 7 e 8 della legge 10/77" nei limiti di cui ai precedenti sottocommi;

     - restano salve le istanze inoltrate, in attuazione di precedenti disposizioni regionali in materia, fino alla data del recepimento della presente legge da parte dei Comuni, demandando alle singole amministrazioni comunali l'articolazione dei rapporti tra Superficie Non Residenziale (SNR) e Superficie Utile (SU) in funzione delle tipologie edilizie.

     Il Settore Urbanistica e Beni Ambientali della Regione Abruzzo, di concerto con l'A.N.C.I. provvederà a redigere, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifici criteri attuativi a mezzo di regolamento nonchè una nuova convenzione tipo ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 13. Norme transitorie.

     La presente legge ha carattere integrativo e modificativo della L.R. 13/98.

     I termini di cui al precedente art. 11 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge e l'efficacia della stessa è subordinata all'esecutività del formale recepimento da parte dei Comuni a mezzo di atto consiliare.

     In caso di infruttuosa decorrenza dei termini di cui al precedente art. 11 i valori unitari modificati con la presente legge afferenti la rideterminazione del costo di costruzione e dei costi di urbanizzazione di cui alla tab. D1 e D3 si sostituiranno ope legis a quelli in vigore presso i singoli Comuni.

 

     Art. 14. Abrogazione di norme precedenti.

     All'art. 16 della L.R. 18/83 così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 70/95:

     - al primo comma, la lett. b) è abrogata;

     - al secondo comma, la lett. c) è abrogata.

     All'art. 54 della L.R. 70/95, il secondo comma è abrogato.

     Le presenti norme sostituiscono quelle della L.R. 8/80 e successive modificazioni.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

 

     Art. 15. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.