§ 5.4.189 - L.R. 11 febbraio 1999, n. 5.
Norme organiche sul teatro di prosa.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:11/02/1999
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Principi Generali.
Art. 2.  Sostegno alle attività riconosciute dallo Stato.
Art. 3.  Compiti delle Province.
Art. 4.  Compiti dei Comuni.
Art. 5.  Risorse finanziarie destinate all'attività teatrale.
Art. 6. 
Art. 7.  Ente Teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo.
Art. 8.  Enti e organismi sovvenzionati dallo Stato.
Art. 9.  Progetto giovani.
Art. 10.  Funzione dell'A.T.A.M.
Art. 11.  Funzione della Società "L. Barbara".
Art. 11 bis.  Funzione della Società Primo Riccitelli
Art. 12.  Definizione e finalità.
Art. 13.  Sostegno ai Teatri.
Art. 14.  Misura delle sovvenzioni regionali.
Art. 15.  Modalità di erogazione.
Art. 16.  Norma Finanziaria.
Art. 17.  Norme transitorie e finali.
Art. 18.  Urgenza.


§ 5.4.189 - L.R. 11 febbraio 1999, n. 5.

Norme organiche sul teatro di prosa.

(B.U. 16 febbraio 1999, numero speciale).

 

TITOLO I

INTERVENTI REGIONALI PER IL TEATRO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Principi Generali.

     1. Il Teatro di prosa, quale mezzo di promozione culturale della società civile, è elemento fondamentale della cultura regionale.

     2. L'intervento regionale a sostegno dell'attività teatrale è ispirato all'art. 33 della Costituzione, nonché ai principi generali sanciti dallo Statuto regionale.

     3. La diffusione della cultura teatrale sull'intero territorio regionale è considerato strumento indispensabile per garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione.

 

     Art. 2. Sostegno alle attività riconosciute dallo Stato.

     1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, riconosce le istituzioni teatrali storicamente consolidate nell'ambito regionale con il sostegno finanziario dello Stato, tutelandone il patrimonio culturale con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca.

     2. La Regione, attraverso la inclusione nei propri programmi di settore, favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale e quindi, al ricambio generazionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l'arricchimento del patrimonio storico del teatro nell'ambito regionale; promuove la sperimentazione e la ricerca, il teatro per l'Infanzia e la Gioventù, incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella eventualmente proposta da autori residenti nell'ambito regionale.

     3. La Regione concorre con gli Enti Locali interessati alla tutela ed al sostegno delle compagnie teatrali non riconosciute dallo Stato.

     4. La Regione riconosce il valore sociale del Teatro Amatoriale.

     5. Il Consiglio Regionale approva su proposta della Giunta il programma triennale in materia di spettacolo tenendo conto anche degli orientamenti della Conferenza Regioni Autonomie Locali e delle Associazioni di categoria.

     6. Il programma di cui al comma 5 prevede:

     a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie d'intervento;

     b) i criteri per la individuazione dei soggetti beneficiari, in cui vanno comunque ricompresi quelli che già beneficiano del contributo derivante dal Fondo Unico dello Spettacolo in sede di prima programmazione;

     c) gli obiettivi e i criteri per la definizione degli accordi con gli enti locali;

     d) i contenuti e i criteri della convenzione tipo laddove necessaria;

     e) i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzione ed accordi.

 

     Art. 3. Compiti delle Province.

     1. Le Province svolgono funzioni di promozione e coordinamento in rapporto allo sviluppo delle attività teatrali sia produttive sia distributive operanti nel territorio di riferimento, assicurando propri apporti finanziari.

     2. Le Province, sulla base di progetti elaborati con prospettiva triennale, partecipano alla ripartizione dei fondi a ciò destinati dalla Regione con leggi di bilancio.

 

     Art. 4. Compiti dei Comuni.

     1. I Comuni concorrono, impegnando proprie risorse finanziarie, in quanto titolari di funzioni attinenti la diffusione della cultura teatrale, al sostegno di attività svolte nell'ambito territoriale di specifico riferimento.

     2. I Comuni sostengono, in concorso con lo Stato, la Regione e la Provincia di riferimento, la residenza temporalmente definita da parte di compagnie private insediate nei teatri di loro proprietà.

     3. I Comuni promuovono e realizzano, anche attivando risorse comunitarie, statali e regionali, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di proprietà destinati ad attività teatrali, con particolare riguardo a quelli di valore storico artistico.

     4. I Comuni possono partecipare, in qualità di soci, alla vita dell'organismo regionale di promozione, programmazione e formazione del pubblico, assicurando allo stesso, sostegno finanziario e la disponibilità di adeguate strutture proprie o di soggetti privati.

 

     Art. 5. Risorse finanziarie destinate all'attività teatrale.

     1. La Regione assicura con leggi di bilancio e con prospettiva triennale, il sostegno finanziario all'attività teatrale svolta dalle Istituzioni aventi sede nel proprio ambito territoriale.

     2. La Regione concorre con le Province ed i Comuni alla realizzazione, da parte di soggetti non riconosciuti dallo Stato, di progetti di diffusione della cultura teatrale di durata almeno triennale.

 

TITOLO II

FINALITÀ PUBBLICHE DELLE ATTIVITÀ TEATRALI

 

CAPO I

STABILITÀ TEATRALE E COMPAGNIE

 

     Art. 6.

     1. La Regione, le Province ed i Comuni riconoscono e promuovono l'attività teatrale con caratteristiche di stabilità definita sulla base dei seguenti principi:

     a) rapporto stabile tra l'Istituzione ed uno o più luoghi teatrali;

     b) produzione teatrale realizzata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, che tenga conto, oltre che di quella nazionale, anche della tradizione teatrale regionale;

     c) produzione teatrale ispirata alla ricerca ed alla innovazione del linguaggio teatrale, con particolare riferimento alla sperimentazione ed al teatro per l'Infanzia e la Gioventù;

     d) promozione, nell'ambito della produzione di cui alla precedente lettera b) di eventuali testi elaborati da autori contemporanei operanti nell'ambito regionale, sempre facendo salva la libertà progettuale ed artistica;

     e) assenza di ogni fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti;

     f) creazione di rapporti stabili con scuole e università per la realizzazione di specifici progetti di accrescimento della cultura teatrale;

     g) realizzazione di progetti finalizzati alla riscoperta ed alla valorizzazione della cultura regionale, alla salvaguardia delle tradizioni delle minoranze etniche di antico insediamento, del multiculturalismo stimolato dai flussi immigratori di recente acquisizione, alla assunzione di iniziative destinate a zone di forte insediamento di comunità abruzzesi in paesi esteri;

     h) sostegno a progetti di valorizzazione del turismo culturale.

 

     Art. 7. Ente Teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo.

     1. Ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 6, la Regione riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione dell'attività svolta dal Teatro Stabile d'Abruzzo.

     2. Il Teatro Stabile d'Abruzzo, con sede in L'Aquila, conserva, ai sensi della L.R. n. 88/1996, la sua natura di ente ad iniziativa pubblica e con personalità giuridica privata ed al C.d.A. dello stesso partecipano, oltre alla Regione i rappresentanti di almeno una realtà provinciale e di un Comune capoluogo di Provincia. Allo stesso C.d.A. è riservata tra l'altro, la competenza relativa ai programmi di assetto strutturale dell'ente [1].

     3. Le norme della L.R. n. 88/1996 relativamente a quelle in contrasto con la presente norma sono abrogate.

     4. La diffusione dell'attività produttiva del Teatro Stabile d'Abruzzo avviene in regime di convenzione con l'A.T.A.M..

 

     Art. 8. Enti e organismi sovvenzionati dallo Stato.

     1. Ai sensi di quanto stabilito dal precedente articolo 6, la Regione, nell'ambito della prima programmazione di cui alla presente legge, riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione svolta da:

     a) L'Uovo - ente stabile di produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventù;

     b) Teatro dei Colori - teatro per l'infanzia e la gioventù;

     c) Krak Teatro Artificio Tollo [2].

     c) Florian Proposta - teatro di sperimentazione.

     d) Lanciavicchio - cooperativa di produzione teatrale [3];

     e) Teatro Italia - Laboratorio Orazio Costa - Associazione di produzione teatrale [4].

     2. La Regione, in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria delle Province e dei Comuni interessati, sostiene l'attività, dei soggetti citati al precedente comma 1 lettere a), b) e c), finalizzata allo svolgimento dei compiti di cui alle relative norme di livello nazionale.

 

     Art. 9. Progetto giovani.

     1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, - al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative nel settore della produzione teatrale di prosa - può sostenere, per ogni triennio, non più di tre organismi che non abbiano mai usufruito dell'intervento finanziarlo regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) costituzione legale dell'organismo da almeno due anni con sede in Abruzzo;

     b) progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana e al rinnovamento del linguaggio teatrale;

     c) bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzi efficienza ed autonomia organizzativa e gestionale;

     d) contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli Enti Locali;

     e) realizzazione, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento e nell'ambito regionale, di un minimo di 20 giornate recitative - in forma non gratuita - comprovate dalle distinte d'incasso della Siae in regola con il pagamento delle imposte dovute;

     f) raggiungimento di almeno 250 giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e il rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza.

     2. La Regione favorisce l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra i predetti soggetti e un organismo della stabilità al fine di assicurare agli stessi spazi di attività e utili forme di tutoraggio.

     3. L'impegno finanziario della Regione a sostegno del progetto giovani non può superare il dieci per cento delle risorse complessivamente disponibili, nel triennio considerato, per il settore teatro.

     4. Nell'eventualità che i fondi di cui al precedente punto 3) del presente articolo non venissero utilizzati, gli stessi saranno comunque investiti per le attività previste dalla presente legge.

 

CAPO II

DISTRIBUZIONE TEATRALE

 

     Art. 10. Funzione dell'A.T.A.M.

     1. La Regione riconosce la funzione e l'attività dell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana (A.T.A.M.) come storicamente consolidata sul territorio di riferimento con carattere di stabilità.

     2. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, in concorso con lo Stato e con la partecipazione finanziaria delle Province e dei Comuni convenzionati sostiene l'attività dell'A.T.A.M. finalizzata allo svolgimento dei compiti di cui alle relative norme di livello nazionale.

 

     Art. 11. Funzione della Società "L. Barbara".

     1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui alla presente legge, riconosce la funzione storicamente consolidata da oltre un trentennio di attività nell'ambito della città di Pescara, della Società del Teatro e della Musica "L. Barbara" e ne sostiene l'attività in concorso con la Provincia ed il Comune.

 

     Art. 11 bis. Funzione della Società Primo Riccitelli [5]

     1. La Regione, nell’ambito della programmazione di cui alla presente legge, riconosce la funzione storicamente consolidata da un trentennio di attività nell’ambito della Città e della Provincia di Teramo, della Società della Musica e del teatro "Primo Riccitelli" e ne sostiene l’attività in concorso con la Provincia e il Comune.

     2. Per l’anno 2007, al soggetto di cui al comma 1 è consentito presentare istanza di contributo ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 5/1999 entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

CAPO III

SISTEMA DELLE RESIDENZE

 

     Art. 12. Definizione e finalità.

     1. Al fine di incentivare la presenza teatrale sul territorio e di favorire la massima diffusione della cultura teatrale, la Regione, sulla base di programmi redatti con scadenza triennale dai Comuni interessati e con il concorso delle Province di riferimento, definisce il sistema delle residenze teatrali sulla base delle risorse disponibili. Esso consiste nella permanenza triennale di una compagna nell'ambito di un teatro municipale sulla base di un progetto che prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede teatrale.

     2. La permanenza di cui al comma 1 su proposta del Comune interessato, può essere rinnovata nella medesima sede, in presenza di risultati di sicuro valore culturale del progetto proposto, per un periodo complessivo non superiore a nove anni.

     3. La Regione, nella localizzazione delle residenze tiene conto, oltre che degli apporti finanziari dei Comuni proponenti e delle Province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di equilibrio dell'offerta teatrale, nonché della particolare valenza culturale dei progetti presentati dalle compagnie.

     4. La Regione può promuovere e sostenere una residenza teatrale per Provincia ed in Comuni che garantiscano un proprio apporto all'iniziativa, nella misura previamente definita, con propria deliberazione.

     5. Allo scopo di avviare concretamente, nell'ambito regionale, un organico sistema di residenze, la Regione concorre con i Comuni e le Province interessate, a sostenere, a titolo sperimentale e per un triennio, le attività in tal senso eventualmente svolte, sulla base di progetti culturalmente rilevanti, presso i Teatri Comunali di Atri e di Popoli.

     5-bis. La Regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di Popoli quale residenza teatrale storica e contribuisce al finanziamento della sua attività per l'annualità 2014 con uno stanziamento di € 20.000,00, a valere sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999" [6].

 

     Art. 13. Sostegno ai Teatri.

     1. La Regione, nell'intento di salvaguardare e valorizzare il patrimonio urbanistico e culturale delle strutture teatrali municipali, concorre con i Comuni interessati al sostegno del sistema dei teatri municipali.

     2. Il sostegno di cui al comma 1 è articolato a seconda dell'importanza della struttura considerata in riferimento agli interessi culturali dei Comuni limitrofi.

     3. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce:

     a) le categorie delle strutture ammesse al sostegno di cui ai commi precedenti;

     b) il limite massimo del contributo finanziario concedibile;

     c) gli obblighi posti a carico dei Comuni che intendono accedere ai finanziamenti.

     4. La Regione riconosce nel Teatro Marrucino di Chieti la sede deputata allo svolgimento di programmi di formazione di cui al precedente art. 2, sostenendo all'uopo la Deputazione dello stesso quale ente organizzatore.

 

     Art. 14. Misura delle sovvenzioni regionali.

     1. Nel primo triennio la Regione garantisce alle Istituzioni già operanti con criteri di stabilità nel proprio ambito territoriale, nonché agli organismi comunque ammessi a finanziamento in virtù della presente legge, contributi annui non inferiori al 27% delle uscite di bilancio consuntivo per i primi 1.000 milioni, del 25% per i successivi 1.000 milioni e del 20% per gli importi ulteriori. Dette percentuali sono proporzionalmente ridotte qualora non trovino capienza nello stanziamento previsto in bilancio.

     2. Le erogazioni derivanti dall'applicazione del precedente comma 1 sono considerate aggiuntive a quelle eventualmente derivanti dal Fondo Unico dello Spettacolo.

 

     Art. 15. Modalità di erogazione.

     1. I soggetti interessati presentano istanza di erogazione dell'anticipazione per l'anno di riferimento, accompagnata dal conto consuntivo dell'anno precedente certificato ai sensi della L.R. n. 22/86, entro - pena decadenza - il 31 marzo di ogni anno.

     2. La Regione-Servizio Promozione Culturale, con ordinanza dirigenziale, eroga l'anticipazione pari all'80% del contributo calcolato sulla base delle uscite del conto consuntivo presentato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

     3. Il saldo sarà erogato sulla base del conto consuntivo dell'anno di riferimento, la cui presentazione dovrà avvenire - pena decadenza - entro il 31 marzo dell'anno successivo.

 

     Art. 16. Norma Finanziaria. [7]

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2005 con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato: Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. n. 5/1999.

     2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà iscritto nel pertinente capitolo di spesa con legge di bilancio, ai sensi della L.R. n. 3/2002.

 

     Art. 17. Norme transitorie e finali.

     1. Per l'attività stagionale 1998/99 il contributo regionale previsto a favore del TSA dall'art. 7 della L.R. 11.9.1996, n. 88 è attribuito nell'entità e con le modalità previste dalla legge stessa [8].

     2. Il termine di invio del programma di attività e del bilancio di previsione del suddetto T.S.A. per l'attività stagionale 1998/99 è fissato al 31.12.1998.

     3. Per quanto non previsto nella presente legge valgono le norme regionali e statali vigenti in materia.

     4. Il contributo di cui ai precedenti commi è erogato al Commissario straordinario dell'Ente Morale Teatro Stabile Abruzzese - TSA. Il periodo di riferimento delle stagioni teatrali, ai fini della presente legge e della L.R. n. 76/1990, è quello determinato dalle norme statutarie vigenti, salvo il diverso riferimento fissato dalle disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - dipartimento dello spettacolo, all'atto dell'assegnazione del finanziamento all'Ente Morale Teatro Stabile Abruzzese - TSA.

     5. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

 

     Art. 18. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 179 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[2] Lettera aggiunta come lett. c) dall’art. 170 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 179 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 179 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2007, n. 28.

[6] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 7, già modificato dall'art. 5 della L.R. 27 marzo 2014, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 18 dicembre 2014, n. 44.

[7] Alinea così modificato dall’art. 179 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 settembre 1999, n. 85.