§ 5.1.181 - L.R. 5 maggio 1998, n. 33.
Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:05/05/1998
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. La Regione assicura agli invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per servizio residenti nella Regione Abruzzo l'erogazione delle prestazioni integrate a quelle sanitarie già previste [...]
Art. 2.      1. Le provvidenze economiche di cui all'art. 1 consistono nella assegnazione di un contributo sulle spese alberghiere nella misura di € 35,000 pro-capite giornalieri per la fruizione di cure [...]
Art. 3.      1. L'erogazione del contributo giornaliero di cui all'art. 2 è dovuta per il periodo prescritto di permanenza nelle località di cura
Art. 4.      1. Ai fini della erogazione del contributo, gli invalidi di cui all'art. 1 presentano annualmente alla Azienda ULS di appartenenza, entro il termine perentorio del 15 ottobre, la domanda di [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 100.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77, mediante riduzione, in termini di [...]
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.1.181 - L.R. 5 maggio 1998, n. 33. [1]

Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio.

(B.U. n. 8 bis del 22 maggio 1998).

 

Art. 1.

     1. La Regione assicura agli invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per servizio residenti nella Regione Abruzzo l'erogazione delle prestazioni integrate a quelle sanitarie già previste alla data di entrata in vigore della legge 23.12.1978, n. 833 limitatamente alle provvidenze economiche connesse con la fruizione di cure termali.

 

     Art. 2.

     1. Le provvidenze economiche di cui all'art. 1 consistono nella assegnazione di un contributo sulle spese alberghiere nella misura di € 35,000 pro-capite giornalieri per la fruizione di cure termali [2].

     2. Le cure termali, per le quali si erogano contributi, consistono in terapie idrofangotermali nonché i massaggi fisici connessi alle cure stesse.

     3. Il contributo è concesso agli invalidi di cui all'art. 1 che hanno un reddito non superiore a quello previsto per il mantenimento di alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata come determinato dall'art. 35 della L.R. 25.10.1996, n. 96.

     4. Il contributo è concesso anche per l'accompagnatore del solo invalido per il quale risulti già riconosciuta l'assoluta incapacità a provvedere autonomamente alle normali esigenze della vita quotidiana.

     5. La diaria stabilita con delibera di G.R. n. 2073 dell’1.4.1981 e successivamente aggiornata con circolari della G.R. n. 147 del 30.5.1984 e n. 22536 del 29.11.1995, è rideterminata in € 35,00 giornalieri [3].

 

     Art. 3.

     1. L'erogazione del contributo giornaliero di cui all'art. 2 è dovuta per il periodo prescritto di permanenza nelle località di cura.

 

     Art. 4.

     1. Ai fini della erogazione del contributo, gli invalidi di cui all'art. 1 presentano annualmente alla Azienda ULS di appartenenza, entro il termine perentorio del 15 ottobre, la domanda di assegnazione corredata dalla documentazione comprovante la spesa alberghiera sostenuta e dalla dichiarazione dei redditi del nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di fruizione delle cure termali [4].

     2. Entro il 15 novembre di ciascun anno le Aziende ULS trasmettono alla Giunta Regionale – Direzione Sanità - l'elenco delle domande pervenute, con il totale delle somme dovute agli interessati [5].

     3. Le Aziende ULS provvedono alla erogazione dei contributi in favore degli aventi diritto entro il termine di 30 giorni dalla data di accredito delle relative somme da parte della Regione.

     4. Nel caso in cui i fondi stanziati nel bilancio regionale non siano sufficienti a soddisfare le richieste ammissibili a contribuzione, viene redatta apposita graduatoria, sulla base del reddito dichiarato, da approvare con deliberazione di Giunta regionale, a seguito di istruttoria effettuata dalle aziende U.S.L. [6].

 

     Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 100.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77, mediante riduzione, in termini di sola competenza, dello stanziamento iscritto alla partita n. 2 dell'elenco n. 3 - Cap. 323000 - "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997.

     2. Il Cap. 321910 denominato "Fondo di riserva per fronte a maggiori pagamenti è conseguentemente ridotto di L. 100.000.000".

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998 è istituito ed iscritto al Settore 07 - Tit. 1 - Ctg 5 il Cap. 71575, denominato "Erogazione fondi alle Agenzie USL per contributi in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per servizio" con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di L. 100.000.000.

     4. A partire dall'esercizio finanziario 2005 l'onere della presente legge trova copertura nell'ambito della UPB 12.01.001 nello stanziamento del Cap. 81547 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Trasferimenti alle Aziende USL per contributi in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra ed invalidi per servizio - L.R. 33/1998 [7].

     5. A partire dall'esercizio finanziario 2005 lo stanziamento da iscrivere sul Cap. 71575 UPB 13.01.005 denominato: Erogazione fondi alle Aziende USL per contributi in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra ed invalidi per servizio - L.R. 33/1998, è iscritto sul Cap. 81547 ed è determinato dalle annuali leggi di bilancio [8].

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Per la sospensione della presente legge, vedi l'art. 2 della L.R. 16 ottobre 2012, n. 50.

[2] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[3] Comma aggiunto dall’art. 101 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 settembre 1998, n. 107.

[5] Comma così modificato dall’art. 207 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 settembre 1998, n. 107.

[7] Comma aggiunto dall’art. 207 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[8] Comma aggiunto dall’art. 207 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.