§ 5.4.209 – L.R. 3 novembre 1999, n. 98.
Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:03/11/1999
Numero:98


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Obiettivi).
Art. 3.  (Programmazione triennale).
Art. 4.  (Istituzioni stabili).
Art. 5.  (Premi e Festival di rilievo regionale).
Art. 6.  (Altri Festivals).
Art. 7.  (Altre iniziative).
Art. 8.  (Mediateca regionale).
Art. 9.  (Attività di produzione e di servizi per la produzione).
Art. 10.  (Domande di contributo ed adempimenti).
Art. 11.  (Incompatibilità ed esclusioni).
Art. 12.  (Accesso di altri soggetti).
Art. 13.  (Norma finanziaria).
Art. 14.  (Urgenza).


§ 5.4.209 – L.R. 3 novembre 1999, n. 98.

Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali.

(B.U. 9 novembre 1999, n. 44).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Abruzzo, conformemente ai propri principi statutari, riconosce alle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali una funzione fondamentale per il processo di crescita sociale e culturale della società regionale e ne favorisce la diffusione e la fruizione sul territorio regionale, ferme restando le competenze riservate allo Stato dalla normativa nazionale di settore.

 

     Art. 2. (Obiettivi).

     1. La Regione, anche in concorso con lo Stato e gli altri Enti Locali:

     a) sostiene le Istituzioni di rilevante interesse regionale, aventi sede nel territorio regionale, che operano, secondo criteri di professionalità, in maniera continuativa e stabile;

     b) promuove la presenza delle attività cinematografiche audiovisive e multimediali sul territorio e di educazione all'immagine nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, perseguendo obiettivi di valorizzazione della qualità e della progettualità, in collaborazione anche con le strutture formative e culturali del territorio nonché con le Università abruzzesi;

     c) favorisce la realizzazione di festival, premi, rassegne cinematografiche e di cortometraggi;

     d) favorisce l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e diffusione, per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico ed audiovisivo con particolare riferimento a quello abruzzese;

     e) favorisce le attività di produzione cinematografica, audiovisiva e multimediale e le attività di servizio ad esse legate quali incentivi alla produzione locale indipendente e a quella nazionale realizzata sul territorio abruzzese;

     f) incentiva l'attività di associazioni e di circoli del cinema purché costituiti da almeno tre anni;

     g) favorisce l'attività editoriale in tutte le sue forme riguardanti il cinema, l'audiovisivo e la multimedialità promossa da strutture ad essa finalizzata.

 

     Art. 3. (Programmazione triennale).

     1. La Regione Abruzzo, allo scopo di assicurare, in coerenza con il proprio piano-programma triennale e comunque nei limiti delle leggi di bilancio, agli enti ed alle associazioni di cui ai successivi artt. 4, 5 e 7, certezza di contribuzione, per consentire una programmazione, anche di lungo periodo, e la ottimizzazione delle risorse, indica per ciascun soggetto beneficiario la somma da erogare annualmente su base triennale.

     2. La Regione Abruzzo sostiene altresì i soggetti operanti nel campo delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali che dimostrano nel tempo una crescita costante dell'attività produttiva con conseguente incremento delle unità lavorative.

 

TITOLO II

ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE,

AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI

 

     Art. 4. (Istituzioni stabili).

     1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 2 - lett. a) - , riconosce la funzione, l'attività continuativa svolta nel territorio ed il ruolo altamente meritorio per il servizio reso a vantaggio della società civile abruzzese, all'Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica" - Ente Morale D.P.R. 483/98 già riconosciuto dalla L.R. 91/84, ed all'Istituto Multimediale "Scrittura e Immagine", sostenendoli con contribuzioni continuative negli anni.

     2. Per il triennio 2000/2002 viene concesso all'Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica" un contributo di L. 450 mln per anno ed all'Istituto Multimediale "Scrittura e Immagine" un contributo di L. 250 mln per anno secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2.

     3. Per i trienni successivi l'assegnazione dei contributi sarà commisurata agli importi annuali effettivamente erogati a consuntivo a conclusione del predetto triennio.

 

     Art. 5. (Premi e Festival di rilievo regionale).

     1. La Giunta regionale per le finalità di cui all'art. 2 - lett. c) - riconosce l'alto livello dell'opera svolta da molti anni di promozione della cultura cinematografica e in particolare del cinema italiano, dall'Associazione "Sulmonacinema" di Sulmona e dall'Associazione Culturale Ennio Flaiano con l'organizzazione della Mostra Internazionale del Cinema e con la promozione del Premio cinematografico a lui dedicato e le sostiene con contribuzioni continuative negli anni.

     2. Per il triennio 2000/2002 viene concesso all'Associazione "Sulmonacinema" un contributo di L. 150 mln per anno e all'Associazione Culturale di cinematografia Ennio Flaiano di L. 200 mln per anno.

     2 bis. Per l’anno 2005 è concesso un contributo di € 65.000,00 al Comune di Vasto per l'organizzazione del Vasto Film Festival ed un contributo di € 35.000,00 al Cineforum Teramo "Lumiere - Gianni Di Venanzo 1920-1966" per l'organizzazione di "Cinema al castello [1];

     2 ter. All’associazione italiana per lo sviluppo dell’attività cinematografica (A.I.S.A.C.) è concesso un contributo di € 40.000,00 per l’organizzazione di seminari e convegni sul cinema. All’associazione italiana comunicazione e immagine di Castellalto (TE) è concesso un contributo di € 40.000,00 per l’organizzazione del Festival Internazionale del cinema naturalistico ed ambientale. All’Associazione «Cinema tremila» di Roseto è concesso un contributo di € 20.000,00 per l’organizzazione di festival e manifestazioni sul cinema [2].

     3. Per i trienni successivi l'assegnazione dei contributi sarà commisurata agli importi annuali effettivamente erogati a consuntivo a conclusione del predetto triennio, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2.

 

     Art. 6. (Altri Festivals).

     1. La Regione Abruzzo riconosce inoltre la funzione di promozione della cultura cinematografica svolta dall'Associazione "Teramo Nostra" per il Premio "G. Di Venanzo" e dall'Associazione "Tempi Moderni" per il "Tagliacozzo Film Festival".

     2. Per il triennio 2000/2002 viene concesso all'Associazione "Teramo Nostra" un contributo di L. 30 mln per anno e all'Associazione "Tempi Moderni" un contributo di L. 60 mln per anno.

     3. Per i trienni successivi l'assegnazione dei contributi sarà commisurata agli importi annuali effettivamente erogati a consuntivo a conclusione del predetto triennio.

 

     Art. 7. (Altre iniziative). [3]

     1. La Giunta regionale nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 - lett. b - al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative nel settore cinematografico, audiovisivo e multimediale, sostiene organismi che svolgono attività promozionali ed editoriali, in tutte le sue forme, purché in possesso dei seguenti requisiti:

     - costituzione legale dell'organismo da almeno tre anni e con sede in Abruzzo e svolgimento dell'attività da almeno tre anni nel territorio abruzzese;

     - progetto che si distingua per qualità artistica e originalità della formula;

     - bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzi efficienza ed autonomia organizzativa e gestionale;

     - contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli altri Enti locali.

     2. A tali organismi la Giunta regionale concede contributi nella misura massima del 50% delle spese di bilancio sostenute nell’anno precedente a quello della domanda di contributo, che deve essere presentata entro i termini e con le modalità previste nell’art. 10, comma 2 [4].

     3. I progetti di cui al precedente primo comma sono istruiti dalle competenti strutture regionali, previo esame tecnico-comparativo effettuato da esperti di nomina del Componente la Giunta preposto al ramo.

     4. Per i progetti di cui al presente articolo l'importo disponibile è commisurato ad un massimo del 20% del finanziamento complessivo annuale stabilito per la presente legge.

 

     Art. 8. (Mediateca regionale). [5]

     1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 2 - lettere b) e d) -, promuove, attraverso il competente Servizio Promozione culturale, l'acquisizione e la conservazione di materiale cinematografico, audiovisivo e multimediale con fini conoscitivi, di documentazione, distributivi ed espositivi.

     2. Il coordinamento delle attività e la sede centrale della mediateca sono affidate al Centro di Servizi Culturali di Lanciano.

     3. Allo stesso scopo la Giunta regionale provvede, altresì, alla stipula di apposite convenzioni con le strutture a carattere stabile, operanti nel settore, avvalendosi nel caso della collaborazione delle Università abruzzesi.

     4. Per l’anno 2005 l’intervento finanziario per le finalità del seguente articolo è fissato in € 65.000,00 [6].

 

     Art. 9. (Attività di produzione e di servizi per la produzione). [7]

     1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'art. 2 - lett. e.) - interviene in favore di attività, di produzione, di film e documentari, di progetti multimediali on-line (siti internet), progetti multimediali off-line (cd-rom, dvd-rom), di films di animazione e di produzioni che valorizzano il patrimonio audiovisivo regionale anche attraverso l'uso di immagini d'archivio.

     2. L'attività di produzione di cui al comma precedente deve essere realizzata principalmente nel territorio regionale, avere un legame artistico-culturale con l'Abruzzo e comportare significative ricadute in termini economici e di immagine sulla Regione Abruzzo.

     3. Sono esclusi dalla concessione dei contributi, le news, i talk-show e le produzioni di carattere promozionale.

     4. I soggetti interessati per accedere ai benefici regionali devono produrre, unitamente alla domanda, la seguente documentazione:

     - composizione dell'organismo di produzione con indicazione delle produzioni già realizzate;

     - curricula vitae dei responsabili dell'organismo e degli autori del progetto di produzione;

     - scheda tecnica dell'opera (genere, durata, supporto);

     - preventivo e piano finanziario dell'opera;

     - dichiarazione di intenti e di disponibilità del responsabile legale alla sottoscrizione della convenzione con la Regione riguardante tempi e modi della produzione, diffusione didattico-divulgativa dell'opera, eventuale commercializzazione della stessa, obbligo di menzione, nei titoli di testa dell'opera, del finanziamento regionale;

     - piano di lavorazione del progetto di produzione i cui giorni di lavorazione siano per almeno i 2/3 sviluppati sul territorio abruzzese.

     5. Sono ammessi prioritariamente ai finanziamenti regionali, i soggetti residenti o aventi sede legale nel territorio regionale.

     6. La Giunta regionale, per le finalità di cui all’art. 2, lettera e) e con lo scopo di agevolare la realizzazione di prodotti cinematografici, audiovisivi e multimediali all’interno del territorio abruzzese, favorisce l’attività di associazioni, cooperative ed altri organismi a base associativa che offrono servizi alle imprese di produzione per il settore in oggetto concedendo contributi, nella misura massima del 50% delle spese sostenute nell’anno precedente a quello della domanda di contributo, purché l’attività di servizio non sia strumentale all’attività di produzione beneficiaria di contributi di cui al comma 1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate entro i termini e con le modalità previste nell’art. 10, comma 2. Per l’anno 2006 le richieste di finanziamento dovranno essere inoltrate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge [8].

     7. Per essere ammessi all'attribuzione del contributo gli organismi di cui al precedente comma 1 devono presentare:

     - atto costitutivo e Statuto dai quali si evincano la sede legale e la correlata attività in Abruzzo;

     - curricula vitae dei responsabili dell'organismo;

     - il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso;

     - idonea documentazione tecnico-contabile atta a comprovare la fornitura dei servizi, con la specificazione delle modalità e dei termini relativi, unitamente alla dichiarazione del responsabile legale dell'organismo di produzione asseverativa del servizio effettuato.

     8. I progetti di cui al presente articolo sono istruiti dalle competenti strutture regionali che determinano i relativi finanziamenti sulla base dell'esame tecnico-scientifico effettuato da esperti di nomina del Componente preposto al ramo.

     9. Per i progetti di cui al presente articolo, l'importo disponibile è commisurato al massimo del 20% del finanziamento complessivo annuale stabilito per la presente legge.

 

TITOLO III

ADEMPIMENTI E PROCEDURE

 

     Art. 10. (Domande di contributo ed adempimenti).

     1. I soggetti beneficiari di cui agli artt. 4 -commi 1 e 3- e 5 -commi 1 e 3-, denominati Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica", Istituto Multimediale Internazionale "Scrittura e Immagine", Associazione culturale Flaiano-Mostra internazionale del Cinema e Associazione culturale Sulmona cinema, devono presentare, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, al Servizio Promozione Culturale della Giunta Regionale, apposita domanda corredata della relazione illustrativa per gli obiettivi da conseguire con l'attività artistica programmata triennale e del relativo bilancio di previsione annuale.

     2. Gli altri soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono presentare, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, al Servizio Promozione Culturale della Giunta Regionale, apposita domanda corredata di relazione illustrativa degli obiettivi da conseguire con l'attività artistica programmata triennalmente, del relativo bilancio di previsione annuale, nonché della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per lo specifico canale di attività od intervento. Per l’anno 2005 il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 maggio c.a. Per le associazioni già beneficiarie dei contributi regionali negli anni precedenti, i termini per le domande relative all'anno 2007 sono prorogati al 15 dicembre 2007 [9].

     3. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta con atto del Dirigente del Servizio Promozione culturale con il quale è altresì autorizzata la liquidazione e conseguente erogazione nella misura dell'80% dell'importo a titolo di prima anticipazione. L'erogazione del saldo avviene sulla base del conto consuntivo che le istituzioni interessate hanno l'obbligo di presentare, pena restituzione delle somme percepite, entro il 30 marzo di ogni anno, corredato della relazione sull'attività svolta e della certificazione sulla regolarità contabile di cui alla L.R. 22/86 e successive modificazioni.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 11. (Incompatibilità ed esclusioni).

     1. Per l'esercizio 1999 i soggetti di cui agli articoli che precedono, usufruiscono dei finanziamenti, ove previsti, dalla L.R. n. 91/84 e dalla L.R. n. 56/93.

     2. I soggetti beneficiari di cui agli artt. 7 e 9 non possono ricevere contributi per più di un progetto nello stesso anno finanziario.

     3. I soggetti di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge che non dovessero rispettare i termini di presentazione della documentazione artistica e finanziaria preventiva e consuntiva, nonché quei soggetti di cui agli artt. 7 e 9 la cui documentazione fosse ritenuta dai competenti uffici regionali carente negli aspetti formali e di realizzazione dei progetti artistici presentati, decadono dai benefici della presente legge. Nei confronti degli stessi soggetti è altresì prevista la decadenza in presenza di procedure ingiuntive attivate dalla Regione Abruzzo sulle spese oggetto di finanziamento ai sensi della presente legge.

 

     Art. 12. (Accesso di altri soggetti). [10]

     1. La Giunta regionale, consapevole del crescente sviluppo delle attività legate alla cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale in Abruzzo, prevede la possibilità di accedere ai benefici previsti per le Istituzioni stabili e per le manifestazioni di rilievo regionale di cui alla presente legge.

     2. Possono accedere, a far data dall'anno 2002, ai benefici previsti per le istituzioni stabili dalla presente legge i soggetti che posseggano i seguenti requisiti:

     - operatività almeno quinquennale nell'ambito regionale effettuata in modo continuativo con sede in Abruzzo e con svolgimento di attività per non meno di otto mesi ogni anno per i cinque previsti;

     - dimostrazione negli ultimi cinque anni di una stabilità della struttura organizzativa con dipendenti assunti a tempo indeterminato ed inquadramento professionale ai sensi dei contratti collettivi di riferimento;

     - acquisizione di contributi statali o della Comunità Europea da almeno tre anni;

     - controllo del conto consuntivo da parte di apposito Collegio dei Revisori dei Conti;

     - previsione di partecipazione agli organi decisionali ed istituzionali di rappresentanti di Enti locali, nonché di un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale su proposta del Componente preposto al Servizio Promozione culturale;

     - ogni altra documentazione utile a dimostrare compiutamente: lo scopo dell'istituzione, i mezzi patrimoniali per provvedervi, una sana gestione amministrativa e qualificate professionalità e programmazione artistica nel settore di riferimento.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 2.150.000.000 annui, per il triennio 2000/2002, si provvede mediante riduzione di quota parte degli stanziamenti previsti dalle LL.RR. 91/84 e 56/93.

     2. Per gli esercizi successivi al 2002 la legge finanziaria di accompagnamento dei rispettivi bilanci determina il relativo stanziamento nell'ambito della disponibilità finanziaria regionale.

 

     Art. 14. (Urgenza).

     1. La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7, modificato dall’art. 104 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e così sostituito dall’art. 185 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[2] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7, sostituito dall’art. 104 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e così modificato dall’art. 170 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[3] Gli effetti del presente articolo sono stati sospesi per l’annualità 2010 dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[4] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[5] Gli effetti del presente articolo sono stati sospesi per l’annualità 2010 dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[6] Comma già sostituito dall’art. 104 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e dall’art. 170 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall’art. 185 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[7] Gli effetti del presente articolo sono stati sospesi per l’annualità 2010 dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[8] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[9] Comma già modificato dall’art. 170 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15, dall’art. 185 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 33 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[10] Per la sospensione, nell'anno 2006, delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 6 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 40. Gli effetti del presente articolo sono stati sospesi per l’annualità 2010 dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.