§ 3.1.52 - L.R. 14 settembre 1994, n. 62.
Credito agrario agevolato.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:14/09/1994
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Forme di credito.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Cambiali agrarie.
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 4 ter. 
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 6.  Operazioni di consolidamento.
Art. 7.  Passività onerose.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 3.1.52 - L.R. 14 settembre 1994, n. 62.

Credito agrario agevolato.

(B.U. n. 33 del 4 ottobre 1994).

 

Art. 1. Forme di credito.

     1. La Regione, in materia di Credito Agrario agevolato in favore dell'agricoltura, interviene nei limiti delle norme CE nelle seguenti forme:

     a) Prestiti annuali di esercizio per le necessità di conduzione di aziende agrarie singole e associate, cooperative agricole e loro consorzi;

     b) Prestiti annuali per la erogazione di acconti ai soci sul valore dei prodotti conferiti;

     c) Prestiti per l'acquisto di bestiame macchine ed attrezzature agricole [1].

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge, possono beneficiare i conduttori di aziende agricole e zootecniche, i titolari di attività ad esse connesse o collaterali individuate al 3° comma dell'art. 43 del D.Lgs. 385/93 [2] ricadenti nel territorio regionale e in particolare:

     a) i coltivatori diretti (proprietari o affittuari), coloni singoli o associati;

     b) Le Cooperative Agricole singole o associate costituite da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, da mezzadri, coloni o assimilati, soci sovventori e sottoscrittori di azioni ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 nonché le cooperative costituite ai sensi della Legge 1 giugno 1977 n. 285 e successive modificazioni sempre che siano iscritte nel Registro prefettizio e nello schedario generale delle Cooperative, e infine le Cooperative di gestione associata dei terreni, le quali godono degli stessi benefici previsti per le cooperative costituite in maggioranza da coltivatori diretti;

     c) le associazioni dei produttori agricoli legalmente riconosciute;

     d) le Società promosse per l’esercizio dell’agricoltura e costituite con atto pubblico registrato presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio, da coltivatori diretti e assimilati [3];

     e) gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano la attività agricola a titolo principale ai sensi della Legge Regionale 37/86 e successive modifiche e integrazioni;

     f) gli altri imprenditori agricoli il cui reddito extra agricolo annuo non superi i 57 milioni indicizzati;

     g) i laureati e i diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale ed i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi per almeno nove anni. Tali laureati e diplomati sono equiparati, ai fini della presente legge, ai coltivatori diretti.

     g bis) i Cofidi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della L.R. 100/1999, per conto dei propri associati [4].

 

     Art. 3. Cambiali agrarie.

     Tutte le operazioni di credito di esercizio per la conduzione, nonché quelle per la concessione di acconto ai soci di cooperative, associazioni o consorzi e società di cui all’art. 2 saranno effettuate mediante rilascio di cambiali agrarie [5].

     2. I finanziamenti verranno posti in essere dalle Banche convenzionate con la Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 385/93, mediante il rilascio di cambiali agrarie la cui durata, il cui ammontare e le cui modalità di erogazione saranno stabiliti con apposito nulla-osta rilasciato dalla Direzione Agricoltura - Servizio competente alla gestione della L.R. 62/94 [6].

     3. Qualora venga superato tale tetto, la Regione non riconosce il concorso negli interessi per la quota esuberante.

     4. La presentazione delle domande, la documentazione, l'istruttoria, la rendicontazione, l'erogazione, i parametri per la determinazione degli importi massimi concedibili, nonché i requisiti degli Organismi Cooperativi saranno disciplinati con apposito atto della Giunta regionale, sentite le Organizzazioni Professionali Agricole e le Centrali Cooperative secondo le rispettive competenze [7].

     5. L'ammontare dell'intervento regionale sarà computato nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il credito a breve termine [8].

 

     Art. 4. [9]

     1. Per l’acquisto di bestiame possono essere concessi prestiti annuali e poliennali.

     2. Per l’acquisto di macchine ed attrezzature possono essere concessi prestiti poliennali.

     3. I prestiti poliennali di cui ai commi precedenti hanno la durata fino a 5 anni.

     4. I limiti della spesa ammissibile per i predetti prestiti, il tasso da applicarsi, le modalità di erogazione, la documentazione necessaria, le modalità di liquidazione del concorso regionale e quant’altro potrebbe interessare il procedimento sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

     5. Il concorso della Regione per dette operazioni è calcolato in semestralità al tasso agevolato in vigore al momento del rilascio del nulla-osta.

     6. Detto concorso è concesso alle Banche in unica soluzione scontato all’attualità.

     7. Le domande intese ad ottenere il prestito vanno presentate ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio, in qualità di responsabili del procedimento i quali, a seguito di istruttoria, emettono entro 30 giorni il relativo nulla-osta.

     8. Le Banche convenzionate, per gli interventi di cui alla presente legge, ed i Cofidi, per gli interventi di cui all’art. 3 - lettera b) - della L.R. 100/99, provvedono a trasmettere al Servizio competente alla gestione della L.R. 62/94 della Direzione Agricoltura appositi rendiconti, secondo le modalità stabilite nei criteri di cui al quarto comma del presente articolo.

     9. Per la concessione dei prestiti poliennali per l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole, di durata fino a 5 anni, viene assegnata alla FIRA S.p.A. la somma di Euro 50.000,00 per la formazione di un fondo, la cui gestione è regolamentata con apposita Convenzione. La FIRA s.p.a., per la concessione dei suddetti prestiti, deve attenersi alle modalità stabilite nei criteri di cui al quarto comma del presente articolo. Detto fondo può essere incrementato con Determinazione Dirigenziale, in base alla disponibilità di bilancio, sulla scorta delle previste necessità comunicate dalla FIRA stessa.

 

     Art. 4 bis. [10]

     1. I mutui a breve, medio e lungo termine, che beneficiano di contributi regionali in conto interessi, posti in essere dalle Banche convenzionate con la Regione Abruzzo, si considerano estinti nel momento in cui la Banca avvia l’azione di recupero. In questo caso e in caso di estinzione anticipata volontaria il concorso regionale nel pagamento degli interessi viene a cessare.

     2. Ai mutui a breve, medio e lungo termine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 128 della legge 388/2000.

     3. I contratti di mutuo che beneficiano del concorso regionale in conto interessi non possono prevedere deroghe all’art. 1957 del Codice Civile.

 

     Art. 4 ter. [11]

     1. I mutui contratti per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice prima dell’entrata in vigore della L.R. 53/97 possono essere rinegoziati, a richiesta degli interessati secondo le disposizioni stabilite dall’art. 5 della medesima L.R. 53/97.

 

     Art. 5. Norma transitoria. [12]

 

     Art. 6. Operazioni di consolidamento. [13]

 

     Art. 7. Passività onerose. [14]

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutabili per l'anno 1994 in L. 6.000.000.000, si provvede utilizzando lo stanziamento già iscritto al Cap. 102441 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1994.

     2. Per gli anni successivi al 1994, compatibilmente con le provvidenze statali, le leggi di bilancio fisseranno gli stanziamenti sui pertinenti capitoli dei rispettivi esercizi finanziari. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 9 marzo 2004, n. 11.

[2] Comma così modificato con art. 1 L.R. 1 marzo 1995, n. 9.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 9 marzo 2004, n. 11.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.R. 9 marzo 2004, n. 11.

[5] Comma modificato dall’art. 1 L.R. 1 marzo 1995, n. 9 e così sostituito dall’art. 3 della L.R. 9 marzo 2004, n. 11.

[6] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 9 marzo 2004, n. 11.

[7] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 9 marzo 2004, n. 11.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 9.

[9] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall’art. 4 della L.R. 9 marzo 2004, n. 11.

[10] Articolo inserito dall’art. 5 della L.R. 9 marzo 2004, n. 11.

[11] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.R. 9 marzo 2004, n. 11.

[12] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 9.

[13] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 9.

[14] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 9.