§ 3.6.85 - L.R. 11 settembre 1996, n. 84.
Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:11/09/1996
Numero:84


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programma dell'intervento.
Art. 3.  Beneficiari.
Art. 4.  Misura del contributo.
Art. 5.  Modalità attuative.
Art. 6.  Modalità di erogazione degli incentivi.
Art. 7.  Comitato di attuazione.
Art. 8.  Beneficiari.
Art. 9.  Misura del contributo.
Art. 10.  Modalità attuative.
Art. 11.  Modalità di erogazione degli incentivi.
Art. 12.  Comitato di attuazione.
Art. 13.  Beneficiari.
Art. 14.  Misura del contributo.
Art. 15.  Modalità attuative.
Art. 16.  Modalità di erogazione degli incentivi.
Art. 16 bis.  Norma transitoria.
Art. 17.  Finanziamento dell'attività di formazione professionale delle piccole e medie imprese.
Art. 18.  Rifinanziamento della L.R. 14.9.1994, n. 61.
Art. 19.  Monitoraggio.
Art. 20.  Unità operativa di Assistenza alle Piccole e Medie Imprese.
Art. 21.  Pubblicità.
Art. 22.  Spese di funzionamento.
Art. 23.  Disposizioni finanziarie.
Art. 24.  Rispetto Normativa CE.
Art. 25.  Urgenza.


§ 3.6.85 - L.R. 11 settembre 1996, n. 84.

Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione.

(B.U. n. 32 speciale del 27 settembre 1996).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, nell'esercizio delle proprie competenze dirette a realizzare, ai sensi dell'art. 9 del proprio statuto, la piena occupazione dei lavoratori ed al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nel proprio territorio, attua, con la presente legge, un programma di interventi straordinari di politica attiva del lavoro.

     2. Gli interventi di cui al comma precedente sono diretti al mantenimento del livello occupazionale esistente ed alla creazione di nuova occupazione.

 

     Art. 2. Programma dell'intervento.

     1. Con la presente legge la Regione Abruzzo interviene con un programma a sostegno dell'occupazione nelle piccole e medie imprese produttive, istituendo un fondo di 70 miliardi di lire.

     2. Per piccole e medie imprese si intendono le imprese così come definite dalla U.E. con decisione del 23.4.96. Per quanto concerne le imprese appartenenti al settore dei servizi vengono adottati i parametri previsti dall'U.E., così come recepiti dalla legge 488/92.

     3. Il programma di cui al comma precedente sarà attuato mediante:

     - il finanziamento di investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, al recupero ed alla ristrutturazione di fabbricati ed aree industriali od artigianali con uno stanziamento di 12,5 miliardi di lire per l'anno 1998, salvo eventuale proroga concessa dall'Unione Europea, fino ad esaurimento del fondo:

     - la concessione di contributi per il consolidamento di debiti a breve termine con uno stanziamento di 14 miliardi di lire per l'anno 1998, salvo eventuale proroga concessa dall'Unione Europa, fino ad esaurimento del fondo.

     - la realizzazione d'interventi nel settore della formazione professionale con uno stanziamento di 7 miliardi di lire per l'anno 1998, salvo eventuale proroga concessa dall'Unione Europea, fino ad esaurimento del fondo [1].

     4. Le misure di cui ai punti primo, secondo e terzo del comma precedente non sono cumulabili fra loro.

TITOLO I

INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI

 

     Art. 3. Beneficiari. [2]

     [1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo, le piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi localizzate nel territorio della Regione Abruzzo, che incrementino, successivamente alla entrata in vigore della presente legge, la base occupazionale dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

     2. Possono inoltre beneficiare di contributi di cui al presente titolo anche le imprese così come definite nel precedente comma, costituite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che non abbiano beneficiato di altri contributi comunitari, nazionali o regionali.

     3. Le imprese di servizi finanziabili ai sensi del presente titolo sono quelle che svolgono le attività previste dalla legge 19.12.1992, n. 488 nonché gli Enti e Associazioni senza scopo di lucro che comunque dimostrino di creare nuovi posti di lavoro [3].

     4. Per base occupazionale si intende il valore medio degli occupati nell'anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta di cui al successivo art. 5.

     5. Concorrono a formare la base occupazionale anche i lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratti di formazione di lavoro.

     6. L'incremento della base occupazionale di cui al 1° e 3° comma del presente articolo deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

     7. I neo-assunti devono appartenere alle seguenti categorie:

     - disoccupati e soggetti in cerca di prima occupazione, iscritti da almeno sei mesi nelle liste di collocamento dei Comuni abruzzesi, in età compresa tra i 16 e i 50 anni;

     - lavoratori in età uguale o superiore a 35 anni, in trattamento di integrazione salariale da almeno 12 mesi o da almeno 24 mesi se ammessi a rotazione, nonché lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge del 23 luglio 1991, n. 223 e successive;

     - portatori di minorazioni fisiche e sensoriali, con diminuzione di capacità lavorativa superiore al 72% e portatori di minorazioni psichiche con diminuzione di capacità lavorativa superiore al 46%, collocati al lavoro, in entrambi i casi, su richiesta nominativa del datore;

     - ex detenuti, ovvero detenuti ammessi alla prestazione di lavoro esterno nonché minori sottoposti a provvedimenti amministrativi da parte dell'autorità giudiziaria minorile collocati al lavoro, per tutti i casi, su richiesta nominativa del datore;

     - ex tossicodipendenti che abbiano in corso, ovvero già svolto, programmi terapeutici, di recupero socio-lavorativo, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

     8. Sono escluse dalle provvidenze della presente legge le assunzioni obbligatorie effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni.

     9. Sono incluse nel novero dei beneficiari tutte le piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi con sede legale o unità produttive dislocate nel territorio dell'Abruzzo, o che godano contemporaneamente dei suddetti requisiti, limitatamente alle assunzioni effettuate presso le sedi localizzate in territorio abruzzese.]

 

     Art. 4. Misura del contributo. [4]

     [1. La piccola e media impresa, la cui richiesta di contributo sia stata accolta secondo le modalità previste dal successivo articolo 5, riceverà, per un biennio, ad integrazione del costo sostenuto per ogni unità lavorativa costituente incremento occupazione ai sensi del precedente art. 3, un contributo annuale.

     2. La misura del contributo annuale è determinata, in funzione della categoria di appartenenza dei lavoratori costituenti incremento occupazionale, come di seguito:

     - 9 milioni di lire nel caso in cui le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alla categoria di cui al primo punto del sesto comma del precedente articolo 3;

     - 10 milioni di lire nel caso in cui le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alla categoria di cui al secondo punto del sesto comma del precedente art. 3;

     - 12 milioni di lire nel caso in cui le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alle categorie di cui al terzo, al quarto e al quinto punto del sesto comma del precedente articolo 3.

     3. L'ammontare complessivo del contributo non può superare la somma di 50.000 ECU in tre anni per ogni singola o piccola media impresa beneficiaria.]

 

     Art. 5. Modalità attuative. [5]

     [1. Le aziende interessate ad assumere nuovi soggetti, dovranno inoltrare richiesta di contributo alla Regione Abruzzo utilizzando il modulo allegato sotto la lettera A alla presente legge. Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, corredato della documentazione ivi richiesta, sottoscritto dal rappresentante legale o dal titolare della piccola o media impresa richiedente, e spedito, esclusivamente a mezzo di plico raccomandato A.R., alla Giunta regionale d'Abruzzo - Servizio Promozione industriale - Pescara.

     2. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione, la Regione comunicherà, tramite raccomandata A.R., l'accoglimento della richiesta o il suo motivato rigetto.

     3. L'ammissibilità al beneficio dei contributi previsti dal presente titolo sarà vagliata dal Comitato di attuazione di cui al successivo art. 7.

     4. Il Comitato di attuazione esamina le richieste di contributo di cui al presente titolo seguendo l'ordine cronologico risultante dal timbro postale di partenza.

     5. Entro quindici giorni dalla data di arrivo, il Comitato di attuazione dovrà esprimere il parere di ammissibilità sulle richieste pervenute e sottoporle alla Giunta regionale per l'approvazione secondo le modalità di cui all'art. 7.

     6. Entro 15 giorni dal ricevimento delle richieste corredate del parere del Comitato, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, delibera l'elenco delle richieste ammesse e l'entità dei contributi concessi a ciascuna impresa beneficiaria.

     7. Al termine di ciascun anno, la piccola o media impresa beneficiaria dovrà inviare al Servizio Promozione Industriale della Giunta regionale una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante o dal titolare attestante il numero di unità lavorative costituenti l'incremento occupazionale come definito dall'art. 3 della presente legge. Alla dichiarazione dovranno essere allegati un elenco nominativo dei dipendenti con separata evidenziazione di coloro che hanno costituito l'incremento occupazionale distinti per categoria di appartenenza, copie delle quietanze di versamento delle ritenute IRPEF operate al personale dipendente, nonché una dichiarazione, rilasciata dai competenti Uffici previdenziali, attestante l'avvenuto versamento dei contributi dovuti nell'anno oggetto delle provvidenze.]

 

     Art. 6. Modalità di erogazione degli incentivi.

     1. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al precedente art. 5, la Regione provvederà alla erogazione del contributo annuale mediante atto dirigenziale.

     2. Nei casi in cui le assunzioni delle categorie di soggetti elencate nell'articolo 3 siano disposte con contratto di lavoro a tempo parziale, l'entità del contributo sarà ridotta in proporzione alla durata del tempo di lavoro.

     3. L'entità del contributo sarà altresì proporzionalmente ridotta nel caso di rapporto di lavoro di durata inferiore all'anno solare.

     4. Qualora, per qualsiasi motivo, nel corso del biennio oggetto di contribuzione, l'incremento occupazionale di cui all'articolo 3 venisse meno, ferma restando l'applicazione del comma precedente, l'impresa perderà il diritto alla percezione del contributo.

 

     Art. 7. Comitato di attuazione.

     1. Presso il Servizio Promozione Industriale della Giunta regionale è costituito il Comitato di attuazione. Il comitato dura in carica per il biennio di attuazione della legge e per l'anno successivo. Il Comitato è nominato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, ed è composto da un Dirigente regionale che lo presiede e da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale, scelti tra professionisti iscritti agli ordini professionali con spiccata esperienza aziendale.

     2. Partecipa ai lavori del Comitato, per l'espletamento delle funzioni di segreteria, un funzionario del Servizio Promozione Industriale, con qualifica non inferiore alla sesta, designato dall'Assessore all'Industria.

     3. Le modalità operative del Comitato e il compenso per i componenti esterni - da stabilirsi avendo a riferimento le tariffe previste per gli iscritti agli Ordini Professionali - saranno determinati dalla Giunta regionale nell'atto di nomina del Comitato stesso.

     4. Il Comitato esamina le richieste di contributo trasmesse dal Servizio Promozione Industriale e, ogni quindici giorni, predispone per la Giunta regionale un programma di intervento, contenente l'elenco delle richieste esaminate e ritenute idonee, attraverso la compilazione della scheda allegata alla presente legge sotto la lettera B.

     5. Unitamente al programma di cui al precedente comma, sempre utilizzando la scheda allegata alla presente legge sotto la lettera B, il Comitato trasmetterà alla Giunta regionale l'elenco delle richieste esaminate e non ritenute idonee e le relative motivazioni.

     6. Nel corso dell'esame delle richieste, il Comitato può richiedere ai soggetti interessati l'integrazione di documenti ritenuti utili ai fini istruttori che devono pervenire entro 10 giorni dalla richiesta.

     7. Per particolari problematiche il Comitato può avvalersi della collaborazione di funzionari dei Servizi regionali competenti per la specifica materia.

     8. Le eventuali richieste adeguate e riproposte costituiscono nuove richieste.

     9. Il Comitato si occuperà di monitorare, con cadenza semestrale, l'andamento dell'iniziativa relazionando all'Assessore all'industria.

TITOLO II

CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO, IL RECUPERO E LA

RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI E AREE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

 

     Art. 8. Beneficiari.

     1. Possono beneficiare del contributo di cui al presente titolo le piccole e medie imprese industriali o artigiane localizzate nel territorio della Regione Abruzzo ai sensi di quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 3, che incrementino la base occupazionale determinata secondo le modalità previste dai primi tre commi del medesimo articolo 3 in misura di almeno un addetto per ogni cento milioni di contributo. Nel caso di interventi di ristrutturazione di immobili, l'investimento deve essere finalizzato ad un mutamento fondamentale nel prodotto o nel processo produttivo.

     2. Possono altresì beneficiare del contributo i consorzi e le società consortili, costituiti ai sensi dell'art. 17 della legge 21.5.1981, n. 240, dell'art. 6 della legge 8.8.1985, n. 443, o dell'art. 27 della legge 5.10.1991, n. 317, localizzati nel territorio della Regione Abruzzo, a condizione che dimostrino di possedere un capitale integralmente sottoscritto superiore a 100 milioni di lire ed un numero di soci non inferiore a cinque. Inoltre, i suddetti consorzi o società consortili, per beneficiare dei contributi di cui al presente titolo, dovranno predisporre, entro dieci mesi dalla data di approvazione della richiesta di cui al primo comma del successivo art. 10, un piano, sottoscritto da tutti i soci, dal quale risultino l'avvenuta assegnazione degli immobili da costruire, ampliare o recuperare e ristrutturare, l'indicazione degli assegnatari e l'atto di impegno da parte di questi ad utilizzare l'immobile a realizzazione avvenuta, le modalità di assegnazione e i corrispettivi per l'utilizzo, le attività produttive o di servizio che si andranno ad esercitare in ciascun immobile assegnato, i servizi che verranno resi ai consorziati e la dimostrazione della convenienza economica e finanziaria dell'iniziativa per i consorziati, nonché l'impatto in termini occupazionali.

     3. Ai beneficiari di cui al secondo comma del presente articolo, non potrà comunque essere destinata una quota superiore al 35% dello stanziamento complessivo di 10 miliardi di lire di cui al secondo punto del secondo comma dell'art. 2.

 

     Art. 9. Misura del contributo.

     1. I contributi sono riconosciuti nella misura del 30% dell'investimento fino ad un massimo di 600 milioni di lire, oppure, a scelta della impresa richiedente, nella misura del 70% dell'investimento fino ad un massimo di 100 mila ECU nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e comunitarie.

     2. Per i soggetti di cui al secondo comma del precedente articolo 8, la misura dei contributi è del 30% dell'investimento fino ad un massimo di 1.200 milioni di lire.

     3. Sono finanziabili ai sensi della presente legge le spese di progettazione quelle per la costruzione, l'ampliamento, il recupero e la ristrutturazione di fabbricati o aree industriali o artigianali quali:

     - indagini geognostiche, opere di urbanizzazione e sistemazione del terreno;

     - capannone e fabbricato industriale comprensivo del costo degli impianti generali (riscaldamento, idrico, elettrico, condizionamento, ecc.);

     - fabbricato per uffici e servizi;

     - corpi di fabbrica accessori e per servizi generali (tettoie, cabine elettriche, ecc.);

     - formazione di strade e piazzali interni all'area industriale;

     - recinzione area;

     - attrezzature cabina elettrica;

     - basamenti per macchinari;

     - pozzi idrici;

     - impianti antinquinamento.

     4. Sono escluse dai benefici di cui alla presente legge le spese per l'acquisto del suolo aziendale, nonché, nel caso di interventi di recupero e ristrutturazione, le spese per l'acquisto dell'immobile industriale o artigianale preesistente.

     5. Le esclusioni di cui al comma precedente non operano nei confronti dei consorzi e delle società consortili di cui al secondo comma dell'articolo 8 e nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole imprese industriali con meno di quindici dipendenti, a condizione che l'acquisto riguardi immobili per la realizzazione o l'acquisto dei quali, nei precedenti otto anni, non siano stati erogati, ad alcun beneficiario, contributi e/o sovvenzioni di qualsiasi natura regionali, statali o comunitari. Resta comunque stabilito il limite massimo di contributo, pari a 1.200 milioni di lire, di cui al secondo comma del presente articolo.

     6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali e comunitarie conseguibili allo stesso titolo.

 

     Art. 10. Modalità attuative.

     1. I soggetti interessati a realizzare, ampliare, o a recuperare e ristrutturare fabbricati o aree industriali o artigianali, dovranno inoltrare richiesta di contributo alla Regione Abruzzo utilizzando il modulo allegato sotto la lettera A alla presente legge. Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, corredato della documentazione ivi richiesta, sottoscritto dal rappresentante legale o dal titolare della piccola o media impresa richiedente, e spedito, esclusivamente a mezzo di plico raccomandato A.R., alla Giunta regionale d'Abruzzo - Servizio Promozione Industriale - Pescara.

     2. Entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione, la Regione comunicherà tramite raccomandata A.R., l'accoglimento della richiesta o il suo motivato rigetto.

     3. L'ammissibilità al beneficio dei contributi previsti dal presente titolo sarà vagliata dal Comitato di attuazione di cui al successivo articolo 12.

     4. Il Comitato di attuazione esamina le richieste di contributo di cui al presente titolo seguendo l'ordine cronologico risultante dal timbro postale di partenza.

     5. Entro trenta giorni dalla data di arrivo, il Comitato di attuazione dovrà esprimere il parere di ammissibilità sulle richieste pervenute e sottoporle alla Giunta regionale secondo le modalità previste dall'articolo 12.

     6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste corredate del parere del Comitato, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, delibera l'elenco delle richieste ammesse e l'entità dei contributi concessi a ciascuna impresa o soggetto beneficiario.

 

     Art. 11. Modalità di erogazione degli incentivi.

     1. L'erogazione dei contributi deliberati avverrà con le seguenti modalità:

     - quanto al 40% del contributo con l'atto deliberativo della Giunta regionale di ammissione al beneficio, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria;

     - quanto ad un ulteriore 30% del contributo ad avvenuta realizzazione del 40% dell'investimento e previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria;

     - quanto al residuo 30% del contributo ad avvenuta ultimazione dell'investimento.

     2. L'erogazione dei contributi secondo le percentuali di cui al precedente comma avverrà, con atto dirigenziale, entro 20 giorni dalla presentazione di idonea documentazione da parte delle imprese o dei soggetti beneficiari.

     3. Per idonea documentazione si intende quanto segue:

     - ai fini dell'ottenimento dell'acconto pari al 40% del contributo, una fidejussione bancaria o assicurativa di ammontare pari all'acconto medesimo;

     - al fine dell'ottenimento dell'ulteriore quota di contributo pari al 30%, lo stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori attestante l'avvenuta esecuzione della percentuale di opere pari al 40% dell'investimento;

     - ai fini dell'ottenimento del saldo, una dichiarazione a firma del direttore dei lavori, attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento programmato nonché la conformità di tutte le opere eseguite alle disposizioni vigenti.

     4. A pena di decadenza dai benefici di cui al presente titolo, con conseguente immediato obbligo di restituzione dei contributi percepiti oltre agli interessi nella misura legale, gli immobili oggetto delle provvidenze non potranno essere alienati, né destinati ad utilizzi diversi da quelli dichiarati all'atto di presentazione della richiesta di cui all'articolo 10, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. Detto vincolo non è valido per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 8 i quali potranno alienare il suolo aziendale in favore dei consorziati [6].

     5. Per la verifica del rispetto dei vincoli di cui al precedente comma, la Regione, oltre ai controlli di cui all'articolo 19, si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione ai beneficiari durante i dieci anni successivi alla avvenuta erogazione dei contributi.

 

     Art. 12. Comitato di attuazione.

     1. Presso il Servizio Promozione Industriale della Giunta regionale è costituito il Comitato di attuazione. Il Comitato dura in carica per il biennio di attuazione della legge e per l'anno successivo. Il Comitato è nominato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, ed è composto da un Dirigente regionale che lo presiede e da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale, due scelti tra professionisti iscritti agli ordini professionali ed un esperto finanziario scelto nel settore creditizio.

     2. Partecipa ai lavori del Comitato, per l'espletamento delle funzioni di segretario, un funzionario del Servizio Promozione Industriale, con qualifica non inferiore alla sesta, designato dall'Assessore all'Industria.

     3. Le modalità operative del Comitato e il compenso per i componenti esterni - da stabilirsi avendo a riferimento le tariffe previste per gli iscritti agli Ordini professionali - saranno determinati dalla Giunta regionale nell'atto di nomina del Comitato stesso.

     4. Il Comitato esamina le richieste di contributo trasmesse dal Servizio Promozione Industriale e, ogni trenta giorni, predispone per la Giunta regionale un programma di intervento, contenente l'elenco delle richieste esaminate e ritenute idonee, attraverso la compilazione della scheda allegata alla presente legge sotto la lettera B.

     5. Unitamente al programma di cui al precedente comma, sempre utilizzando la scheda allegata alla presente legge sotto la lettera B, il Comitato trasmetterà alla Giunta regionale l'elenco delle richieste esaminate e non ritenute idonee e le relative motivazioni.

     6. Nel corso dell'esame delle richieste, il Comitato può richiedere ai soggetti interessati l'integrazione di documenti ritenuti utili ai fini istruttori che devono pervenire entro 10 giorni dalla richiesta.

     7. Per particolari problematiche e per la ricognizione fisica delle opere realizzate, il Comitato può avvalersi della collaborazione di funzionari dei settori regionali competenti per la specifica materia.

     8. Gli eventuali progetti adeguati e riproposti costituiscono nuove richieste.

     9. Il Comitato si occuperà di monitorare, con cadenza semestrale, l'andamento delle iniziative relazionando all'Assessore all'Industria.

TITOLO II

CONSOLIDAMENTO DEI DEBITI A BREVE TERMINE

 

     Art. 13. Beneficiari. [7]

     1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo le piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi costituite od esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, localizzate nel territorio della Regione Abruzzo ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 3, che mantengano od incrementino la loro base occupazionale.

     2. Le imprese di servizi finanziabili ai sensi del presente titolo sono quelle che svolgono le attività previste dall'Unione Europea e dalla legge 488/92.

     3. Sono ammissibili ai benefici di cui al presente titolo le piccole e medie imprese che non abbiano già usufruito di precedenti agevolazioni riguardanti il consolidamento ai sensi di altre leggi agevolative regionali, statali o comunitarie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 bis della presente legge.

     4. La FI.R.A. SpA (Finanziaria Regionale Abruzzese) è incaricata di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

 

     Art. 14. Misura del contributo. [8]

     1. L'intervento di cui al presente titolo è rivolto ad operazioni di consolidamento di passività a breve termine verso le banche risultanti alla data del 30 settembre 1998. Per passività a breve si intende la somma delle passività verso le banche di durata originaria non superiore ai 18 mesi, che rientrino nelle seguenti categorie:

     1) operazioni di smobilizzo crediti;

     2) prestiti diretti;

     3) conti correnti;

     4) operazioni con l'estero;

     5) operazioni con garanzie reali.

     2. Le operazioni di consolidamento devono avere durata di cinque anni, oltre ad un anno di preammortamento, e possono essere effettuate da banche

- previa stipula di apposita convenzione con la FI.R.A. SpA e, ai fini

delle garanzie, mediante le convenzioni già stipulate con i consorzi fidi

di cui all'ultimo comma del presente articolo - anche se non vantano

crediti nei confronti delle piccole e medie imprese interessate.

     3. La piccola o media impresa, la cui richiesta di contributo sia accolta secondo le modalità previste dal successivo articolo 15, riceve un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento consolidato che abbatte di quattro punti percentuali annui il tasso di interesse al quale si è conclusa l'operazione di consolidamento.

     4. Il tasso d'interesse applicato è stabilito dalla FI.R.A. SpA attraverso la stipula di apposite convenzioni con le banche.

     5. La passività da consolidare ai sensi della presente legge non può superare l'importo di lire 600 milioni per ogni impresa.

     6. In caso di estinzione anticipata o risoluzione del contratto di finanziamento, ivi comprese le ipotesi di cessazione definitiva dell'attività, di fallimento o di concordato preventivo con cessione di beni da parte dell'impresa beneficiaria, il contributo viene revocato.

     7. La revoca decorre rispettivamente dalla data di estinzione o di risoluzione del contratto di finanziamento; dalla data di cessazione dell'attività; dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento; dalla data della sentenza di omologazione del concordato preventivo.

     8. In ogni caso la erogazione del contributo è subordinata all'avvenuto pagamento, da parte dell'impresa beneficiaria, della rata di finanziamento alla quale il contributo si riferisce.

     9. Le garanzie ritenute necessarie per effettuare l'operazione di consolidamento, sono stabilite tra la piccola o media impresa e la banca che ha finanziato l'operazione medesima, anche con il concorso dei Consorzi e Cooperative di garanzie.

 

     Art. 15. Modalità attuative. [9]

     1. Le aziende interessate ad ottenere le provvidenze di cui al presente titolo devono inoltrare richiesta di contributo ad una delle banche convenzionate, utilizzando la modulistica fornita dalla FI.R.A. SpA; il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, corredato dalla documentazione ivi richiesta, sottoscritto dal rappresentante legale o dal titolare dell'impresa richiedente e trasmesso alla banca convenzionata e per conoscenza alla FI.R.A. SpA.

     2. Le piccole e medie imprese, interessate ad ottenere le garanzie di cui all'ultimo comma del precedente articolo, devono rivolgersi ai Consorzi e Cooperative di garanzia al fine dell'istruttoria delle pratiche di consolidamento.

     3. L'ammissibilità al beneficio dei contributi previsti dal presente titolo viene vagliata dalla FI.R.A. SpA attraverso un apposito comitato di valutazione.

     4. Ai membri del suddetto comitato compete un'indennità da attingere dal compenso spettante alla FI.R.A. SpA, previsto dal successivo articolo 16.

 

     Art. 16. Modalità di erogazione degli incentivi. [10]

     1. La FI.R.A. SpA gestisce il fondo derivante dall'attuazione della presente legge con propria contabilità separata, con l'obbligo di rendicontazione alla Giunta Regionale per il tramite del Settore competente per materia. Gli interessi che maturano vanno ad incrementare il fondo medesimo.

     2. Per le spese di funzionamento necessarie all'erogazione di suddetti contributi, ivi incluse le indennità spettanti ai membri del comitato di valutazione, viene riconosciuto alla FI.R.A. SpA un compenso pari a lire 200 milioni mediante prelevamento dal fondo previsto dal successivo articolo 22.

 

          Art. 16 bis. Norma transitoria. [11]

     1. Le imprese ammesse al consolidamento ai sensi della legge regionale n. 84 dell'11 settembre 1996 che, in base alle modifiche introdotte dalla presente legge, abbiano diritto ad ottenere i contributi per un importo superiore, possono ripresentare nuova richiesta rinunciando alla precedente. Qualora siano stati già erogati i finanziamenti, le imprese suddette possono presentare una richiesta integrativa alla precedente, per l'importo risultante dalla differenza tra quello consolidabile e quello consolidato. In quest'ultimo caso i contributi vengono erogati separatamente in relazione ai pagamenti effettuati dall'impresa e con le modalità previste.

     2. Restano in vigore le convenzioni già stipulate in precedenza tra le banche e la FI.R.A. SpA la quale provvede direttamente con propria contabilità separata, con l'obbligo di rendicontazione alla Giunta Regionale per il tramite del Settore competente per materia, all'erogazione dei contributi già concessi ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della L.R. 11.09.96, n. 84.

TITOLO IV

ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 17. Finanziamento dell'attività di formazione professionale delle piccole e medie imprese.

     1. Dal Fondo per l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge è prelevato per il 1996, l'importo di 7 miliardi di lire per il sostegno della stabilità e della crescita dell'occupazione nelle piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi abruzzesi mediante interventi volti alla formazione o alla riqualificazione professionale.

     2. L'attività formativa di cui al comma precedente sarà svolta secondo le procedure e le modalità previste dal piano di formazione professionale della Regione Abruzzo per il 1996.

TITOLO V

INCENTIVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

 

     Art. 18. Rifinanziamento della L.R. 14.9.1994, n. 61.

     1. Dal Fondo per l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge è prelevato l'importo di 5 miliardi di lire per il rifinanziamento, per l'anno 1996, della L.R. 14.9.1994, n. 61, istitutiva del «Fondo Regionale per la incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale».

     2. Il 7% dell'importo di cui al comma precedente è destinato ai servizi di supporto della crescita imprenditoriale ed alla giovane impresa.

     3. I predetti servizi saranno espletati attraverso l'istituzione di sportelli informativi per fornire gli opportuni supporti tecnici per la verifica della fattibilità dell'idea imprenditoriale e per l'assistenza nella fase di avvio.

     4. Le attività di cui al precedente comma sono affidate dalla Regione Abruzzo all'«Abruzzo Sviluppo S.p.A.», promossa e partecipata dalla Regione medesima per la diffusione dell'imprenditorialità, con modalità disciplinate con atto deliberativo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 19. Monitoraggio.

     1. Durante il periodo di erogazione dei contributi di cui ai titoli I, II e III della presente legge e nel corso dell'anno successivo, la Regione, oltre ai controlli previsti nei precedenti articoli, si riserva la facoltà di far monitorare, da società esperta nel settore, un campione di imprese per verificare i risultati dell'iniziativa.

     2. L'incarico alla società di monitoraggio di cui al comma precedente, verrà affidato mediante esperimento di una gara pubblica indetta dal Servizio Promozione Industriale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

     3. Sarà cura della società di monitoraggio verificare, per ciascuna misura agevolativa, quanto segue:

     - corrispondenza di quanto dichiarato nel modulo di richiesta dei contributi con la documentazione presente presso la piccola o media impresa beneficiaria;

     - effettivo utilizzo dei fondi per gli scopi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 20. Unità operativa di Assistenza alle Piccole e Medie Imprese.

     1. Al fine di consentire alla Giunta Regionale di esercitare pienamente le funzioni di cui alla presente legge, è istituita presso il Settore Commercio, Artigianato e Promozione Industriale - Servizio Energia e Industria - Ufficio Coordinamento Industriale e Interventi per l'Energia

- l'Unità Operativa di Assistenza alle Piccole e Medie Imprese.

     2. Per effetto della modifica al precedente comma, il contingente complessivo dell'organico di cui alla legge regionale 58/85 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di una sola unità relativa alla VIII qualifica funzionale, profilo professionale Amministrativo.

 

     Art. 21. Pubblicità.

     1. Delle misure di cui alla presente legge verrà data diffusione attraverso campagne informative mediante stampa, radio, televisione e convegni.

     2. Oltre a tutte le modalità informative ritenute opportune, verranno diffuse pubblicazioni, contenenti le modalità di accesso alle provvidenze, presso le Camere di Commercio e le sedi delle Associazioni di categorie imprenditoriali ed artigianali abruzzesi.

 

     Art. 22. Spese di funzionamento.

     1. Le spese di funzionamento necessarie per l'erogazione dei contributi, quantificate in un ammontare massimo pari al 1,8% del fondo complessivo, sono coperte mediante prelevamento di 684 milioni di lire dal titolo I, di 180 milioni di lire dal titolo II e di 180 milioni di lire dal titolo III, per un totale massimo di 1 miliardo e 44 milioni di lire.

 

     Art. 23. Disposizioni finanziarie.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'anno 1996 in complessive Lire 70.000.000.000, si provvede con le somme derivanti dalla ripartizione del fondo di cui al punto 3 della Delibera CIPE del 27.04.1995.

     2. Alla iscrizione e destinazione della somma si provvederà ai sensi dell'art. 41 della Legge regionale di contabilità, lettera a.

 

     Art. 24. Rispetto Normativa CE.

     La presente legge è stata notificata alla Commissione Europea in applicazione dell'art. 93.3 del Trattato CE. Le Misure d'aiuto da essa scaturenti troveranno applicazione dopo che la Commissione avrà comunicato il suo assenso, a norma degli artt. 92 e seguenti del trattato.

 

     Art. 25. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1998, n. 164.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 10 luglio 1998, n. 55. Vedi però il comma 6, art. 21 della medesima L.R. n. 55/1998.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 1998, n. 36.

[4] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 10 luglio 1998, n. 55. Vedi però il comma 6, art. 21 della medesima L.R. n. 55/1998.

[5] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 10 luglio 1998, n. 55. Vedi però il comma 6, art. 21 della medesima L.R. n. 55/1998.

[6] Comma così modificato dall’art. 166/bis della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1998, n. 164.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1998, n. 164.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1998, n. 164.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1998, n. 164.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1998, n. 164.