§ 3.6.111 - L.R. 10 luglio 1998, n. 55.
Legge quadro in materia di politiche regionali di sostegno all'occupazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:10/07/1998
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Concertazione ed Informazione.
Art. 3.  Indirizzi generali alla programmazione degli interventi formativi.
Art. 4.  Promozione di nuove imprese a struttura societaria o cooperativistica.
Art. 5.  Bacini di Impiego prioritari.
Art. 6.  Promozione di Beni Culturali Abruzzesi.
Art. 7.  Iniziative imprenditoriali eco-compatibili ed Imprenditorialità femminile innovativa.
Art. 8.  Reimpiego individuale delle lavoratrici e dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo.
Art. 9.  Azioni positive.
Art. 10.  Stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in L.S.U.
Art. 11.  Iniziative propedeutiche alla integrazione dei Servizi all'Impiego.
Art. 12.  Aiuti all'inserimento lavorativo dei portatori di handicap.
Art. 13.  Sostegno all'assunzione di soggetti in condizioni di disagio sociale.
Art. 14.  Misure incentivanti il reinserimento di disoccupati adulti.
Art. 15.  Stabilizzazione dei Contratti di Formazione-Lavoro.
Art. 16.  Accompagnamento all'outplacement.
Art. 17.  Disposizioni comuni ai Capi III e IV.
Art. 18.  Programmazione degli interventi di cui al Titolo II.
Art. 19.  Disciplina attuativa.
Art. 19 bis. 
Art. 20.  Profili particolari concernenti la promozione di iniziative imprenditoriali comprese nel Capo I del Titolo II.
Art. 21.  Profili particolari concernenti l'applicazione delle misure incentivanti il reinserimento lavorativo.
Art. 22.  Disposizioni finali.
Art. 22 bis. 
Art. 22 ter. 
Art. 23.  Abrogazione di Norme.
Art. 24.  Norma finanziaria.
Art. 25.  Urgenza.


§ 3.6.111 - L.R. 10 luglio 1998, n. 55.

Legge quadro in materia di politiche regionali di sostegno all'occupazione.

(B.U. n. 14 bis del 17 luglio 1998).

 

TITOLO I

FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, nel riconfermare l'attualità del dettato costituzionale e degli artt. 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 45 e 46 della Carta fondamentale dello Stato Italiano, persegue gli obiettivi di:

     - consolidamento ed ampliamento dei livelli occupazionali;

     - riequilibrio del Mercato del Lavoro nelle aree in cui si manifesta uno scostamento sensibile del rapporto tra domanda ed offerta di lavoro dalla media regionale, ed in particolare nei territori montani;

     - rimozione delle barriere ostative all'inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di particolare debolezza;

     - promozione del rispetto dei diritti stabiliti dai CC.NN.LL. e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

     2. Per il conseguimento delle finalità enunciate al comma 1, la Regione si avvale dei seguenti strumenti di intervento:

     - azioni di orientamento, formazione e formazione continua attuate nell'ambito della specifica programmazione triennale ed annuale;

     - promozione incentivata di nuova imprenditorialità su base societaria e cooperativistica e di iniziative di autoimpiego, e di ditte individuali con riferimento a giovani, donne, disoccupati adulti e categorie svantaggiate;

     - misure di assistenza e tutoraggio alle suddette iniziative imprenditoriali;

     - promozione di azioni positive per la realizzazione di condizioni di pari opportunità di accesso al Mercato del Lavoro per le donne;

     - applicazione di incentivi all'assunzione di soggetti in particolare condizione di debolezza sul Mercato del Lavoro;

     - sostegno, in concorso con gli Enti locali, a progetti mirati alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, attraverso la costituzione di Società miste, e ad iniziative autonome di reimpiego individuale o collettivo;

     - attuazione di Lavori socialmente utili finalizzati alla crescita professionale in Settori innovativi;

     - incentivi alla riduzione dell'orario;

     - monitoraggio continuo del Mercato del Lavoro e realizzazione di un'offerta integrata di Servizi all'Impiego, atti a creare condizioni migliori per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

     3. Destinatari degli interventi di cui agli articoli seguenti sono i soggetti iscritti nelle liste di collocamento nel territorio della Regione Abruzzo, fatte salve le fattispecie in cui sia espressamente individuato un bacino subregionale di applicazione delle misure.

 

     Art. 2. Concertazione ed Informazione.

     1. La Regione Abruzzo pratica, in materia di Politiche attive del Lavoro e della Formazione, il metodo sistematico della Concertazione con le Parti sociali per la definizione delle strategie d'intervento, ed attiva a tal fine un Tavolo di confronto, presieduto dal Presidente della G.R. o suo delegato.

     2. Sono oggetto di concertazione anche le questioni che attengono al dimensionamento complessivo delle risorse annualmente disponibili per l'attuazione di politiche di sostegno all'occupazione.

     3. Allo scopo di conferire maggiore rilievo al tema delle pari opportunità nelle scelte inerenti le politiche dell'Occupazione e della Formazione professionale, del Tavolo di Concertazione fa parte, oltre ai rappresentanti delle Parti sociali, la Presidente, o sua delegata, della Commissione per le pari opportunità.

     4. Dall'entrata in vigore della legge regionale da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 23.12.97 n. 469, la concertazione nelle materie individuate dalla stessa legge regionale si sviluppa nell'ambito della Commissione regionale permanente tripartita da costituire a norma della legge b) dei medesimi comma ed articolo.

     5. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sullo stato d'attuazione della presente legge, e sui risultati della concertazione, mediante l'illustrazione di una relazione che precede la presentazione del Bilancio di previsione. La Giunta regionale cura altresì la divulgazione dei risultati conseguiti attraverso le Politiche regionali del Lavoro e della Formazione, ed informa sull'andamento generale dei flussi occupazionali rilevati nella Regione, promuovendo una Conferenza del Lavoro, da tenere entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

 

     Art. 3. Indirizzi generali alla programmazione degli interventi formativi.

     1. Fatto salvo il perseguimento degli impegni contratti con l'Unione Europea, la Programmazione delle attività formative si ispira ai seguenti principi:

     - valorizzazione nel processo di programmazione del ruolo delle Amministrazioni provinciali;

     - distribuzione equilibrata sull'intero territorio regionale delle attività formative che esprimono un fabbisogno di intervento diffuso, quali quelle rivolte ai dropouts, al reinserimento lavorativo delle donne, ai portatori di handicap, ad altre categorie svantaggiate;

     - concentrazione territoriale, su base sub regionale o sub provinciale, delle attività che si connettono al soddisfacimento dei fabbisogni formativi espressi dai peculiari assetti produttivi locali, ovvero a situazioni di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro;

     - interazione tra Interventi formativi e Politiche del Lavoro, regionali e nazionali, secondo logiche di filiera, che individuano nei "Nuovi bacini d'Impiego" il contesto di riferimento prevalente;

     - attenzione sistematica all'esigenza di accrescere le opportunità occupazionali delle donne, anche sotto il profilo dell'accesso a settori in cui siano sottorappresentate;

     - attuazione di interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di portatori di handicap, emigrati rimpatriati, immigrati, ex detenuti, ex tossicodipendenti, con manifeste caratteristiche professionalizzanti;

     - attuazione di meccanismi procedimentali che agevolino, anche mediante sistemi di conferimento delle attività basati sul criterio della successione cronologica delle istanze di accesso ai finanziamenti, la fruizione della formazione continua da parte degli occupati e del management, gli interventi destinati ai disoccupati adulti, e quelli finalizzati all'accompagnamento di contratti a causa mista;

     - definizione di limiti ispirati alla normativa generale anti-trust nell'accesso alle risorse co-finanziate e/o regionali, da parte di singole Agenzie formative, a salvaguardia del reale pluralismo dell'offerta formativa;

     - assolvimento sistemativo degli obblighi di comunicazione interna ed esterna tra le strutture organizzative preposte alla Formazione professionale, alle Politiche del lavoro, all'Osservazione del Mercato del lavoro, al Coordinamento delle attività di Orientamento, come pre- condizione all'attuazione di Servizi integrati per l'Impiego.

 

TITOLO II

STRUMENTI DI INTERVENTO

CAPO I

PROMOZIONE D'IMPRESA

 

     Art. 4. Promozione di nuove imprese a struttura societaria o cooperativistica.

     1. La Regione sostiene la creazione di Cooperative, di piccole Cooperative, di Società che, per le caratteristiche soggettive dei soci, per la localizzazione geografica, per la natura del Settore in cui intervengono, siano suscettibili di determinare incrementi dei livelli occupazionali.

     2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono conseguentemente erogate in funzione:

     a) della composizione soggettiva dell'Impresa, che tra i soci deve annoverare, in misura non inferiore al 50%, soggetti ricompresi in almeno una delle seguenti categorie:

     - disoccupati ultra quarantenni iscritti nelle liste di collocamento;

     - donne iscritte nelle liste di collocamento;

     - altri lavoratori disoccupati o inoccupati iscritti da almeno 6 mesi nelle liste di collocamento;

     - lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero percettori del trattamento di disoccupazione speciale;

     - lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nei casi di crisi aziendali, di settore e di area, ed ulteriori categorie di lavoratori determinate dalla Commissione di cui all'art. 16 della L.R. 16.9.1998, n. 76 [1];

     b) dell'esigenza di riservare una quota delle risorse disponibili alla promozione di iniziative imprenditoriali nelle aree afflitte da situazioni di particolare svantaggio occupazionale, individuate con riferimento alle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego nelle quali il rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva residente, delineato nel Decreto annualmente emanato dal Ministro del Lavoro, in applicazione dell'art. 8 comma 2 della L. 29.12.90, n. 407, sia superiore alla media regionale, nonché nei territori infraprovinciali ed interprovinciali che evidenzino l'insorgere di processi di de- industrializzazione, individuati con le modalità di cui al successivo art. 18. Le Società e/o Cooperative che concorrono alla quota di agevolazioni riservata per i fini di cui alla presente lettera, sono composte, almeno per i 2/3 della compagine, da soggetti residenti in Comuni compresi nelle Aree definite ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c);

     c) della riserva di una quota dei finanziamenti disponibili alla promozione di iniziative complesse, articolate su pacchetti progettuali complementari ed interagenti, in quanto territorialmente concentrati, ovvero settorialmente interconnessi, proposti attraverso Associazioni imprenditoriali, Enti bilaterali, Organismi pubblici e privati in possesso di qualificata esperienza nella promozione d'Impresa, che ne curano l'assistenza progettuale. I pacchetti consistono di non più di quattro iniziative, riconducibili a Società o Cooperative con le caratteristiche soggettive descritte nella lettera a) del presente comma.

 

     Art. 5. Bacini di Impiego prioritari.

     1. Fatta salva l'individuazione di ambiti di intervento diversi, nella determinazione dei Bacini d'Impiego su cui dirigere annualmente le risorse da finalizzare alla promozione di nuove Imprese di Servizi, la Giunta regionale assume come prioritarie le attività di servizio di cui al presente articolo e quelle di cui all'art. 6:

     A) Tutela dell'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti settori d'intervento:

     - gestione dei rifiuti;

     - gestione e manutenzione di reti idriche e fognarie e di impianti di depurazione;

     - prevenzione dell'inquinamento e difesa del suolo, delle acque e dell'aria;

     B) Servizi volti a migliorare la qualità della vita, con particolare riferimento a:

     - servizi a domicilio per gli anziani;

     - servizi per la custodia dei minori;

     C) Servizi commerciali di prossimità, inerenti tipologie merceologiche e attività artigianali non rappresentate nei Comuni o nelle Frazioni con popolazione rispettivamente inferiore a 3000 ed a 1000 abitanti.

     2. Le attività di cui alle lettere A - B del comma 1 possono essere sviluppate autonomamente, ovvero in concorso con gli Enti locali e le rispettive forme aggregative ed altre istituzioni pubbliche titolari di competenze in materia.

 

     Art. 6. Promozione di Beni Culturali Abruzzesi.

     1. La Regione incentiva la valorizzazione e promozione, anche in concorso con gli Enti locali, di segmenti significativi del patrimonio culturale regionale, mediante iniziative che realizzino un'offerta di servizi organizzati con criteri imprenditoriali, diretti a migliorarne le condizioni di conoscenza e ad incrementarne la fruibilità.

     2. Nelle more dei lavori della Commissione paritetica prevista dall'art. 150 del D.lgs. 31.3.98 n. 112, la Regione indice Conferenze di servizi con le Istituzioni titolari delle funzioni di cui all'art. 148 comma 1 dello stesso D.lgs., e con gli Enti locali interessati, dirette a ricercare, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'integrità e della conservazione dei beni culturali, possibili forme di collaborazione che favoriscano, anche attraverso semplificazioni procedimentali, l'attivazione delle iniziative di cui al comma 1.

     3. Le iniziative di cui al comma 1 articolate in pacchetti progettuali concorrono con priorità all'attribuzione delle risorse riservate ai fini di cui all'art. 4 c. 2 lettera c). In sede di ammissione ai benefici disciplinati nel successivo art. 10, è riconosciuta valenza prioritaria alle iniziative di cui al comma 1, organizzate in forma di Società miste che rappresentino uno sviluppo imprenditoriale di Lavori socialmente utili e di pubblica utilità. Le iniziative si devono caratterizzare per l'esistenza di profili di redditività idonei ad assicurarne la natura imprenditoriale, e risultare compatibili con gli obiettivi di valorizzazione e promozione assunti nei piani redatti a norma dell'art. 155 del D.lgs. 112/98 dalla Commissione costituita ai sensi dell'art. 154 del medesimo Decreto [2].

     4. I Pacchetti progettuali di cui al presente articolo promuovono la valorizzazione, mediante i servizi di amplificazione conoscitiva e le attività connesse e derivate, di beni riconducibili alla casistica definita nell'art. 148 comma 1 lett. a) del D.lgs. 112/98. L'insieme delle iniziative proposte investe, di norma, un ambito sovracomunale, ad eccezione delle iniziative afferenti Centri urbani che per storia, tradizioni ed altre obiettive caratteristiche racchiudano un'offerta di per se stessa adeguata. Nel Pacchetto possono concorrere iniziative finalizzate a rendere le attività di servizio descritte negli articoli 152 e 153 del suddetto Decreto legislativo, nonché l'allestimento di servizi finalizzati a migliorare la fruibilità dell'offerta culturale, in termini di accoglienza, ricreativi e di ristoro, a promuovere la riscoperta e la diffusione del patrimonio linguistico ed interventi diretti al ripristino ed al mantenimento dello stato di fruibilità dei luoghi.

     5. L'Agenzia di promozione turistica regionale eroga, ai soggetti interessati a proporre le iniziative di cui al presente articolo, i servizi di assistenza tecnica previsti dalla L.R. 26.6.97, n. 54.

 

     Art. 7. Iniziative imprenditoriali eco-compatibili ed Imprenditorialità femminile innovativa.

     1. Fino al 31.12.2002, la promozione di Iniziative imprenditoriali eco-compatibili nel territorio dei Parchi e delle Riserve naturali continua a trovare la sua disciplina nella L.R. 17.12.1996 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Le agevolazioni di cui alla L.R. 136/96 sono corrisposte alle Società, alle Cooperative ed alle Piccole Cooperative che presentino una composizione soggettiva conforme all'art. 4, c. 2, lett. a). Dall'entrata in vigore della presente legge non trovano ulteriore applicazione l'art. 3 e le altre disposizioni della L.R. 136/96 ad esso collegate. Le istanze di accesso ai benefici possono essere prodotte dal primo gennaio al 15 novembre di ciascun anno fino al 31.12.2002 [3].

     2. L'Agenzia per l'Impiego assolve le funzioni indicate nell'art. 10, comma 2, della L.R. 17.12.96 n. 136, mediante proroga della relativa Convenzione, fino alla costituzione degli Organismi previsti nell'art. 4, comma 1, lett. e) del D.lgs. 23.12.97 n. 469, e comunque non oltre il 31.12.98.

     3. La promozione di imprenditorialità femminile innovativa è disciplinata dalla L.R. 22.12.95, n. 143, così come modificata dalla L.R. 16.9.97, n. 96.

 

     Art. 8. Reimpiego individuale delle lavoratrici e dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo.

     1. Allo scopo di consentire alle lavoratrici ed ai lavoratori espulsi dal sistema produttivo ed ai soggetti in difficoltà nell'accesso al medesimo di intraprendere attività idonee a consentirne l'utile reimpiego ovvero l'inserimento, la Regione eroga incentivi finalizzati all'attuazione di iniziative individuali di produzione di beni o servizi, cui possono attingere le categorie di soggetti indicate nell'art. 4 c. 2 lett. a), nonché quelle riconducibili alle tipologie svantaggiate di cui all'art. 12 c. 1 ed all'art. 13 c. 1 e 2 [4].

     2. Nel limite delle risorse assegnate annualmente, con le modalità stabilite nell'art. 18, in applicazione del presente articolo sono corrisposti incentivi fino a L. 50 milioni, in relazione a spese connesse alla rilevazione della titolarità di attività esistenti, ovvero al primo impianto di nuove attività; può essere parimenti incentivata l'acquisizione della qualità di socio in Società ed in Cooperative di produzione e lavoro, con obbligo di prestazione lavorativa del Socio nella Cooperativa o nella Società, nel limite massimo individuale di L. 30 milioni. L'atto deliberativo di cui all'art. 19 dettaglia i profili della fruizione dell'incentivo, da corrispondere in termini di contributi a fondo perduto e di prestito senza interessi.

     3. Le misure di cui ai commi che precedono si applicano anche ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nei cui confronti perduri l'applicazione del trattamento di cui alla L. 223/91, defalcando dai benefici accordati la quota residua dell'indennità spettante al lavoratore.

     4. Le misure di cui ai commi 1,2 e 3 si applicano, altresì, alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano subito, dopo le trasformazioni dei contratti originari di lavoro, l’espulsione dai processi produttivi [5].

 

     Art. 9. Azioni positive.

     1. La Regione Abruzzo concorre all'attuazione di Azioni positive ai sensi della L. 10.4.91 n. 125, da parte di Amministrazioni pubbliche ed Imprese, dirette a favorire l'occupazione femminile ed a realizzare l'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne, rimuovendo gli ostacoli di fatto al conseguimento delle pari opportunità.

     2. A tal fine, sono promossi servizi di progettazione da realizzare in convenzione con Società che offrano garanzie di professionalità specifica, anche in relazione a precedenti esperienze maturate, individuate con le procedure di cui al Regolamento regionale n. 3/97, ove le risorse a disposizione non eccedano la soglia di 200.000 ECU.

 

CAPO II

STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE

DI SOGGETTI DEBOLI

 

     Art. 10. Stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in L.S.U.

     1. Allo scopo di favorire l'evoluzione in direzione di stabili occasioni occupazionali dei progetti di Lavoro Socialmente Utile, fermo restando quanto disposto negli artt. 4 ed 8, la Regione attiva i seguenti strumenti di intervento:

     a) ricerca di intese con le Province, le Comunità montane, i Comuni e le rispettive strutture associative, le OO.SS. dei lavoratori e degli Imprenditori, le Società a partecipazione regionale Abruzzo Sviluppo e F.I.R.A., le Unità sanitarie locali ed altri soggetti pubblici, le Agenzie in possesso di esperienza e qualificazione nel campo della promozione d'Impresa, finalizzate alla individuazione di possibili percorsi di stabile ricollocazione lavorativa dei soggetti impegnati in L.S.U.;

     b) predisposizione di iniziative integrate di orientamento, formazione, assistenza alla progettazione d'impresa e tutoraggio in fase di start up, nei confronti di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili riconducibili ai bacini d'Impiego di cui agli artt. 5 e 6, ed a quelli individuati a norma dell'art. 18;

     c) erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite degli aiuti "de minimis", alle spese di costituzione, investimento, gestione per il primo anno di attività, a favore di Cooperative della cui compagine sociale facciano parte, in misura non inferiore al 40%, soggetti impegnati in lavori socialmente utili riconducibili alle categorie di lavoratori destinatari delle misure di cui all'art. 12 del D.lgs. 468/97, nell'accezione deliberata dalla CRI, e, per un ulteriore 30%, soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, con riferimento ad iniziative imprenditoriali di contenuto analogo o connesso alle attività di pubblica utilità già disimpegnate. Nel limite massimo di 100.000 ECU, il contributo erogato dalla Regione è cumulabile, limitatamente ai lavoratori di cui al citato art. 12, con le agevolazioni ad essi corrisposte dallo Stato per la partecipazione a nuove Società cooperative, e con le quote residue di indennità di cui all'art. 7 comma 5 della L. 223/91, ove spettanti.

     2. La Regione contribuisce altresì alla capitalizzazione di Società miste promosse da uno o più Enti locali, aventi ad oggetto la durevole effettuazione in forma depubblicizzata di attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili promossi dalle stesse Amministrazioni, a condizione che siano osservate le prescrizioni dell'art. 10 commi 1 e 2 del D.lgs. 468/97.

     3. Le agevolazioni riconoscibili ai sensi del comma 2 si sostanziano nella:

     a) erogazione di un contributo a fondo perduto alle Cooperative formate ai sensi del comma 1, per consentire loro l'acquisizione di una partecipazione nella Società, di consistenza non superiore alla quota del Capitale sociale sottoscritto in forma liquida: il contributo può cumularsi all'incentivo di cui al comma 1, lett. c), purché l'insieme delle agevolazioni corrisposte non ecceda 100.000 ECU;

     b) erogazione agli Enti locali che concorrono nella Società mista di un contributo a fondo perduto complessivamente non superiore a 50 milioni di lire, ripartito in proporzione alla quota di capitale sociale sottoscritto in forma liquida da ciascun Ente. E' attribuita precedenza, nell'accesso alle risorse disponibili, alle iniziative proposte, nell'ordine, dalle Comunità Montane, da Consorzi, e da altre forme di Associazione tra Enti locali previste dalla L. 142/90. Le iniziative per le quali sia prodotta istanza di agevolazione devono comunque assicurare un volume di attività coerente con l'esigenza di una efficiente gestione economica della Società.

     4. Per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili individuati dalla CRI come destinatari delle misure di cui all'art. 12 del D.lgs. 1/12/97 n. 468, trovano applicazione le seguenti ulteriori disposizioni:

     a) reimpiego individuale:

     - per i lavoratori di cui all'art. 8 comma 1 della presente legge che rinunciano a proseguire nelle attività socialmente utili in cui siano impegnati per intraprendere attività autonome o per acquisire la qualità di socio in Società o in Cooperative di produzione e lavoro già costituite, è ammesso il cumulo delle agevolazioni regionali di cui al comma 2 con gli incentivi riconosciuti dallo Stato per l'avvio di forme di auto-impiego, esclusi i benefici di cui all'art. 9 septies del D.lgs. 510/96, convertito in L. 608/96;

     b) incentivi all'assunzione:

     - alle P.M.I. ed O.N.L.U.S. che assumano a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'art. 14 comma 1 della presente legge è consentito cumulare, nei limiti delle agevolazioni "de minimis", l'incentivo previsto dal comma 5 dello stesso art. 14 con quello corrisposto dallo Stato a norma del comma 5 lett. c) dell'art. 12 del D.lgs. 468/97 a condizione che il lavoratore cessi dalle attività socialmente utili cui è applicato;

     - fino al 31.12.99 la Giunta regionale stabilisce, nei capitolati posti a base delle gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche, una riserva obbligatoria di assunzione nominativa tra i lavoratori riconducibili alle categorie di destinatari del suddetto art. 12, pari al 7,5% del numero medio di giornate lavorative oggetto dell'appalto medesimo.

     5. Per il biennio 1998-99, la Regione sostiene la realizzazione di Lavori socialmente utili, intesi come strumenti di Politica attiva del Lavoro, mirati alla crescita professionale in Settori innovativi, riconducibili alla tipologia progettuale di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del D.lgs. 1.12.97 n. 468. L'individuazione dei Settori d'intervento è sottoposta per l'anno corrente al parere della C.R.I., e per l'anno 1999 all'Organismo di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del D.lgs. 23.12.97 n. 469. Le linee generali per l'attuazione dell'intervento sono disciplinate nell'art. 19. Il sostegno regionale attiene a:

     - copertura dei costi formativi, attraverso risorse co-finanziate appositamente riservate nello Schema annuale di Piano della Formazione professionale;

     - copertura degli oneri connessi alla erogazione dell'Assegno previsto dall'art. 8, commi 3-8, del D.lgs. 1/12/97 n. 468, e di quelli accessori.

     6. La Commissione regionale per l'Impiego, con delibera motivata, può derogare all'applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. 1.12.97, n. 468, limitatamente a progetti riconducibili alle tipologie a) e b) dell'art. 1, comma 2, del medesimo atto normativo, che contemplino l'impiego esclusivo dei gruppi e/o delle categorie di lavoratori indicati nell'art. 4 comma 1 lett. e) - f) del citato Decreto legislativo. La deroga non può essere reiterata. Dal 1.1.99 le suddette determinazioni sono assunte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione costituita ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs. 23.12.97, n. 469.

 

     Art. 11. Iniziative propedeutiche alla integrazione dei Servizi all'Impiego.

     1. Nelle more dell'adozione della legge regionale prevista dall'art. 4 del D.lgs. 23.12.97 n. 469, e della conseguente riorganizzazione dei Servizi all'Impiego, la Giunta regionale promuove intese con la Direzione Regionale del Lavoro, l'Agenzia per l'Impiego, l'INPS, l'INAIL, le Camere di Commercio, le Amministrazioni provinciali, finalizzate a creare condizioni di maggiore integrazione nell'offerta dei servizi all'utenza ed alla condivisione dell'accesso alle banche-dati rispettivamente detenute.

     2. La Giunta regionale, fino alla costituzione della struttura di assistenza tecnica prevista dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.lgs. 469/97, può promuovere o prorogare forme convenzionali di collaborazione tra il Settore Formazione Professionale-Lavoro-Emigrazione e l'Agenzia per l'Impiego, con riferimento a:

     - organizzazione di attività di monitoraggio analitico della domanda ed offerta di lavoro;

     - progettazione, valutazione e monitoraggio degli interventi formativi;

     - vigilanza sulle iniziative imprenditoriali beneficiarie di incentivi regionali erogati nell'ambito delle Politiche attive del Lavoro;

     - realizzazione di attività di orientamento professionale, anche in concorso con le Amministrazioni provinciali, i Comuni, i Distretti scolastici, le singole Istituzioni educative.

 

CAPO III

INCENTIVI AL REINSERIMENTO LAVORATIVO

 

     Art. 12. Aiuti all'inserimento lavorativo dei portatori di handicap.

     1. Alle Imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi della L. 5.2.92, n. 104, la Regione accorda un contributo biennale pari a 18 milioni per la prima annualità e 12 per la seconda, proporzionalmente ridotto in caso di assunzione part time.

     2. Per ciascun lavoratore portatore di handicap assunto a tempo indeterminato ai sensi del presente articolo, la Regione riconosce all'Impresa che ne faccia istanza documentata un contributo suppletivo fino a 3 milioni, per l'acquisto di arredi, attrezzature ed altri ausili che, per caratteristiche ergonomiche, siano idonei ad assicurare, in relazione alla peculiarità dell'handicap, un inserimento funzionale più adeguato.

     3. La Regione riconosce altresì la valenza sociale dell'inserimento lavorativo temporaneo dei soggetti di cui al comma 1, erogando all'Impresa che proceda alla loro assunzione per un periodo non inferiore a 18 mesi il 50% del contributo previsto nello stesso comma per la prima annualità. Qualora alla scadenza si proceda alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, compete un contributo aggiuntivo equivalente a quello indicato al comma 1 per la seconda annualità.

     4. Le erogazioni sono diminuite proporzionalmente qualora il rapporto di lavoro sia instaurato ad orario ridotto.

     5. L'accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3 presuppone la formulazione di un progetto di inserimento che preveda l'attuazione di un modulo di orientamento e formazione della durata minima di 120 ore. La Regione ne sostiene i costi, qualora l'Imprenditore ne affidi la redazione e la realizzazione a soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 111/95 operanti in Abruzzo, in possesso di comprovata esperienza pluriennale nel Settore della Formazione ai portatori di handicap. A tal fine sono accantonate risorse nello Schema annuale di Piano della Formazione Professionale.

 

     Art. 13. Sostegno all'assunzione di soggetti in condizioni di disagio sociale.

     1. Allo scopo di favorire l'integrazione di soggetti in condizioni di particolare disagio sociale, la Regione concede contributi per l'assunzione a tempo indeterminato di detenuti in esecuzione penale in regime di semilibertà, ex detenuti, soggetti sottoposti a trattamento curativo per tossicodipendenza o alcolismo, ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico.

     2. Possono essere destinatari dell'azione:

     a) individui assoggettati nel corso degli ultimi cinque anni a misure limitative della libertà per almeno sei mesi; detenuti ammessi al lavoro esterno in regime di semilibertà; minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile, nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;

     b) soggetti che abbiano svolto od abbiano in corso programmi terapeutici di recupero socio-riabilitativo, ai sensi del D.P.R. 9.10.90 n. 309, in relazione a stati di dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti e psicotrope;

     c) ex degenti in istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico.

     3. Per ciascun inserimento attuato ad incremento della base occupazionale, all'Impresa è corrisposto un contributo biennale, pari a lire 15 milioni per la prima annualità e 11 per la seconda. La Regione riconosce, inoltre, il valore sociale di un inserimento lavorativo temporaneo, accordando all'Impresa che assuma taluno dei soggetti di cui al presente articolo, per un periodo non inferiore a 18 mesi, il 50% del contributo indicato per la prima annualità. Qualora alla scadenza si proceda alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, compete, in via aggiuntiva, il contributo indicato per la seconda annualità.

     4. Tutte le erogazioni si intendono ridotte proporzionalmente, qualora il rapporto di lavoro sia instaurato ad orario ridotto.

     5. Trova applicazione il comma cinque dell'articolo 12, con riferimento ad interventi formativi della durata di 80 ore realizzati da soggetti operanti nella Regione, riconducibili alle tipologie indicate nell'art. 3 della L.R. 111/95, in possesso di pluriennale esperienza nel settore specifico d'intervento.

 

     Art. 14. Misure incentivanti il reinserimento di disoccupati adulti.

     1. La Regione sostiene con specifiche agevolazioni la creazione di opportunità di occupazione dipendente nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:

     a) disoccupati di età superiore a 40 anni, iscritti nelle liste di collocamento;

     b) iscritti nelle liste di mobilità e lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero percettori di trattamento di disoccupazione speciale [6];

     c) lavoratori che cessino o siano cessati da trattamenti di mobilità, di integrazione salariale straordinaria o di disoccupazione speciale in edilizia;

     d) soggetti di età superiore a 25 anni, se diplomati, 29 anni, se laureati, iscritti da almeno 12 mesi nelle liste di collocamento [7];

     e) lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nei casi di crisi aziendali, di settore e di area, ed ulteriori categorie di lavoratori determinate dalla Commissione di cui all'art. 16 della L.R. 16.9.1998, n. 76 [8];

     f) donne iscritte nelle liste di collocamento [9].

     2. Nei confronti dei lavoratori indicati al comma 1, la Regione programma nel Piano annuale della formazione professionale interventi integrati di orientamento e formazione, mirati alla qualificazione, riqualificazione ed alla riconversione, distribuendo l'intensità dell'intervento sul territorio regionale in funzione diretta della incidenza degli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento riscontrabile a livello di Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego.

     3. La Giunta regionale, con provvedimento motivato, può destinare risorse all'espletamento di attività formative non puntualmente previste dal Piano annuale della Formazione professionale, finanziandone l'attuazione all'Impresa richiedente, allorquando dalla loro realizzazione scaturiscano incrementi occupazionali che interessino, per almeno il 60% dei soggetti da assumere, lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 1 e ricorrano i seguenti presupposti:

     - consistenza dell'incremento occupazionale non inferiore a 10 lavoratori;

     - esistenza di accordi sottoscritti tra le Parti sociali;

     - impegno dell'Azienda richiedente a procedere alle assunzioni dei lavoratori formati, nel numero programmato, entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento formativo;

     - dichiarata inesistenza di condizioni giuridico-amministrative ostative all'ampliamento dell'attività produttiva;

     - carattere non sostitutivo delle assunzioni attivate;

     - affidamento della realizzazione dei profili formativi non direttamente gestibili dall'Impresa a soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 111/95 operanti nella Regione, in possesso di comprovata esperienza nella formazione professionale degli adulti.

     4. Per gli interventi di cui al comma 3, la Giunta regionale accantona risorse specifiche nello Schema annuale di Piano delle attività formative; per le medesime finalità, possono essere impiegati, ad integrazione di quelli a tal fine riservati, i fondi non utilizzati per difetto di proposte eleggibili, con riferimento ad entrambe le tipologie di selezione degli affidatari previste dalla L.R. 111/95, relativamente a misure dirette ai disoccupati adulti. In caso di esaurimento o di difetto delle suddette disponibilità, sono infine utilizzabili, per i fini indicati, risorse comunque rinvenibili sul Cap. 51621 del Bilancio corrente, o su quello corrispondente degli esercizi successivi.

     5. Alle P.M.I. che incrementino la propria base occupazionale assumendo a tempo indeterminato lavoratori compresi nelle categorie indicate al comma 1, la Regione corrisponde contributi pari a 12 milioni per la prima annualità e ad 8 per la seconda, incrementati del 10% se l'assunzione è disposta presso Unità produttive ubicate nelle aree individuate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c). Il contributo è maggiorato del 15% se destinataria dell'assunzione è una donna; nelle Aree sopra specificate le due maggiorazioni si cumulano. Le agevolazioni sono erogate in proporzione, qualora il rapporto a tempo indeterminato sia instaurato ad orario ridotto.

     6. Alle Imprese che sottoscrivono accordi provinciali di emersione ai sensi dell'art. 23 della L. 24.6.97 n. 196, al compimento del riallineamento retributivo la Regione corrisponde, per ciascun lavoratore interessato dagli accordi di recepimento, nel numero massimo di 8 unità, la differenza tra l'incentivo disciplinato dal comma 5 e quello maturato in relazione al disposto dell'art. 5, comma 6 bis, del D.L. 1.10.96 n. 510 convertito in L. 28.11.96 n. 608, così come integrato dall'art. 23 della L. 196/97.

     7. Fino al 31.12.2002, per facilitarne il reinserimento, la Regione riconosce valenza positiva ai rapporti di lavoro di durata non inferiore a 24 mesi instaurati con soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. In tal caso, la Regione eroga all'Impresa utilizzatrice i 2/3 del contributo indicato nel comma 5 per la prima annualità. Qualora alla scadenza si proceda alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, compete in via aggiuntiva l'incentivo previsto nello stesso comma per la seconda annualità [10].

 

CAPO IV

INCREMENTI OCCUPAZIONALI DERIVANTI

DA MISURE DI FLESSIBILITA'

 

     Art. 15. Stabilizzazione dei Contratti di Formazione-Lavoro.

     1. Limitatamente alle unità produttive ubicate nelle aree individuate a norma dell'art. 18 comma 1 lett. c), che trasformino in rapporti a tempo indeterminato oltre il 50% dei contratti di Formazione lavoro in scadenza in ciascun anno, per ciascun rapporto di lavoro consolidato, la Regione può corrispondere un incentivo pari al differenziale retributivo diretto annuale intercorrente tra il livello di inquadramento determinato dall'assunzione, e quello attribuito precedentemente in costanza di Contratto di Formazione-Lavoro.

     2. I benefici erogati sono revocati, con obbligo per il percettore di restituzione delle agevolazioni ricevute maggiorate degli interessi legali, qualora il rapporto di lavoro si estingua prima che siano trascorsi trentasei mesi dall'assunzione, per cause non riconducibili a quelle di cui alla Legge 15.7.66 n. 604, così come integrata dalla legge 11.5.90 n. 108.

 

     Art. 16. Accompagnamento all'outplacement.

     1. Alle Piccole e Medie Imprese alle quali non trovano applicazione le disposizioni che regolano la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, che convengano in sede contrattuale con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori il ricorso, in caso di crisi aziendale, a sistemi di accompagnamento dei lavoratori in esubero affidati a società specializzate in outplacement, la Giunta regionale concede, al verificarsi delle eccedenze, contributi sulla spesa sostenuta per attivare il sistema di outplacement. Le modalità applicative sono stabilite con delibera della Giunta regionale, nei limiti delle risorse individuate a norma dell'art. 18.

 

     Art. 17. Disposizioni comuni ai Capi III e IV.

     1. Le disposizioni di cui ai Capi III e IV si applicano ad Imprese che rientrino nella vigente definizione comunitaria di Piccole e Medie Imprese. Le disposizioni di cui al capo III si applicano, altresì, nei limiti indicati nell'art. 18, comma 3, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) iscritte nell'anagrafe istituita a norma del D.lgs. 4.12.1997 n. 460.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

CAPO I

PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 18. Programmazione degli interventi di cui al Titolo II.

     1. Il Consiglio regionale approva triennalmente, a decorrere dal 1999, su proposta della Giunta, le linee programmatiche di riferimento per le Politiche di sostegno all'occupazione. Dall'entrata in vigore della presente legge, esperite le procedure di concertazione, la Giunta regionale formula, con atto deliberativo, il piano annuale delle misure di sostegno all'occupazione. Prima di avviare il confronto sui temi di cui al comma 2 dell'art. 2, la Giunta regionale formula un'ipotesi di dimensionamento e di utilizzo delle risorse sottoponendola, entro il 30 settembre di ciascun anno, al parere obbligatorio della Commissione consiliare Affari Sociali che è tenuta ad esprimerlo entro 20 giorni. Limitatamente all'anno 2000, allo scopo di pervenire ad una tempestiva attuazione degli interventi, la Giunta regionale può predisporre il Piano annuale anche prima dell'approvazione degli indirizzi pluriennali consiliari; essa soprassiede altresì all'acquisizione del parere della Commissione consiliare - "Affari sociali". Il Piano individua [11]:

     a) gli strumenti di intervento che intende attivare tra quelli indicati nel Titolo II;

     b) la consistenza delle risorse destinate all'attuazione di ciascuno di essi;

     c) le aree geografiche sub-regionali cui applicare la riserva prevista dall'art. 4 comma 2 lett. b, e le agevolazioni previste dagli artt. 14, 15 e 16. A fini di ottimizzazione dell'intervento, la Giunta regionale può costituire aggregazioni di più territori in possesso delle caratteristiche specificate nell'art. 4, comma 2, lett. b);

     d) i Bacini d'impiego, rispetto ai quali orientare le iniziative imprenditoriali di servizio, assumendo come prioritari quelli indicati negli artt. 5 e 6, e quelli su cui insistono attività formative funzionali alla stabilizzazione di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;

     e) i Settori innovativi in cui realizzare le attività di pubblica utilità previste nell'art. 10 comma 5, nel limite massimo del 5% delle risorse annualmente stanziate sul Cap. 22438, o capitolo alimentato da Fondi regionali corrispondente.

     f) la consistenza delle risorse destinate all'implementazione dei Servizi all'Impiego istituiti con L.R. 76/98, aggiuntive a quelle trasferite dallo Stato in applicazione del D.Lgs. 469/97, da utilizzare anche in termini di cofinanziamento di risorse comunitarie [12].

     2. Con il suddetto atto deliberativo, le risorse destinate all'incentivazione di nuove imprese a struttura societaria o cooperativistica sono ulteriormente ripartite in modo che:

     1) quanto al 60%, siano finalizzate alla promozione di singole iniziative imprenditoriali che presentino le caratteristiche soggettive specificate nell'art. 4, comma 2, lett. a), riservandone una percentuale del 60% alle aree individuate con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo;

     2) quanto al 40%, siano destinate al finanziamento dei Pacchetti progettuali definiti nell'art. 4, comma 2, lett. c).

     3. Nei limiti del 10% delle risorse a tal fine destinate, le disposizioni del Capo III si applicano anche alle "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale" (O.N.L.U.S.) iscritte nell'Anagrafe istituita a norma dell'art. 11 del D.lgs. 4/12/97 n. 460.

     4. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse, la Giunta regionale dispone la riallocazione delle disponibilità finanziarie da tipologie d'azione in cui esse risultino esuberanti, ad altre per le quali sussistano possibilità d'intervento e difettino risorse. Ai fini della eventuale riparametrazione, la Giunta regionale effettua, non oltre il 20 novembre di ciascun anno, la ricognizione della spesa realizzata e di quella di cui sia prevedibile l'impegnabilità nell'esercizio.

 

     Art. 19. Disciplina attuativa.

     1. Con uno o più atti deliberativi, la Giunta regionale definisce:

     a) con riferimento alla promozione di iniziative imprenditoriali:

     - la natura delle agevolazioni da erogare alle Società ed alle Cooperative, nell'ambito delle tipologie di incentivo previste dall'art. 2, commi 1-2, della L.R. 16.9.97, n. 96; in apposita tabella sono disciplinati i criteri di graduazione dei pacchetti progettuali di cui all'art. 4, comma 2, lett. c);

     - le risorse destinate alle attività di informazione, animazione, assistenza alla progettazione e tutoraggio in fase di start-up, da realizzare in convenzione con Agenzie pubbliche o partecipate dalla Regione e/o dallo Stato, dotate di comprovata esperienza e capacità tecnica in materia di promozione di lavoro e di impresa;

     - i profili procedurali e documentali per la presentazione delle istanze di finanziamento, le modalità di sottoscrizione del capitale sociale, di erogazione delle risorse e di giustificazione contabile delle agevolazioni ricevute, le verifiche propedeutiche all'erogazione del saldo, i termini di adozione degli atti ed ogni altro profilo applicativo e procedimentale, ivi compresa la comminatoria di sanzioni, anche con riferimento alle agevolazioni previste nell'art. 8;

     b) con riferimento alle Attività di pubblica utilità:

     - le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 10, commi 1, 2 e 3 finalizzate ad azioni di stabilizzazione di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili; a tal fine, sarà attribuita priorità ai soggetti che versino nelle condizioni previste nell'art. 12 - comma 1 - del D.lgs. 1.12.97, n. 468;

     - i Settori innovativi in cui realizzare gli interventi di cui all'art. 10, comma 5, da riservare a soggetti che non siano mai stati impegnati in Lavori socialmente utili, Lavori di pubblica utilità, Borse lavoro, e che non abbiano fruito di trattamenti previdenziali o di mobilità;

     c) con riferimento agli incentivi al reinserimento lavorativo di portatori di handicap, di soggetti socialmente svantaggiati, di soggetti disoccupati giovani ed adulti:

     - le modalità procedurali e documentali di accesso ai benefici riconosciuti dagli artt. 12, 13, 14, ed i profili attinenti alla verifica dell'utilizzo delle risorse. L'ammissione alle agevolazioni è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa valutazione del Comitato costituito a norma della L.R. 84/96, reinsediato presso il Servizio lavoro-Emigrazione, il cui parere assume carattere obbligatorio e vincolante;

     d) con riferimento all'incentivazione di misure di flessibilità e di accompagnamento:

     - le modalità procedurali e documentali di accesso alle agevolazioni ed i profili attinenti alla verifica dell'utilizzo delle risorse.

     2. [13].

     3. Sono prorogati fino alla costituzione dell'Ente Abruzzo-lavoro i termini della Convenzione stipulata con l'Agenzia per l'Impiego a norma della L.R. 24.12.96, n. 144. Le relative intese si estendono anche alla fattispecie descritta nell'art. 8 [14].

 

     Art. 19 bis. [15]

     1. Le funzioni valutative concernenti l'ammissione ai benefici previsti dalle LL.RR. 143/95, come modificata dalla L.R. 96/97, 136/96, 34/97, come modificata dalla L.R. 139/97, 55/98, ovvero da analoghe discipline normative regionali incentivanti sopravvenienti, sono esercitate da un apposito Comitato per l'imprenditorialità.

     2. Il Comitato è composto da Esperti competenti nell'analisi economico-finanziaria dei Piani d'Impresa, reperiti mediante Avviso pubblico, e da Dirigenti regionali. Fino all'esperimento dell'Avviso pubblico ed all'emanazione dei conseguenti atti deliberativi e dirigenziali, il Comitato è costituito dai Componenti esterni e dai Dirigenti preposti alla valutazione delle istanze di incentivazione di cui alle normative citate in carica all'entrata in vigore della presente legge. Il Comitato è articolato in Nuclei funzionali, in relazione alle diverse linee di intervento. Ciascun Nucleo opera con tre componenti, di cui uno, individuato di norma tra i Dirigenti regionali, esercita le funzioni di Presidente del Nucleo stesso.

     3. La Giunta regionale, su proposta del Componente preposto al Lavoro, approva l'elenco degli esperti che ha validità biennale individuando i soggetti chiamati a far parte del Comitato in sede di prima costituzione, fatta salva la facoltà di attingere successivamente all'elenco per far fronte a necessità aggiuntive di valutazione. Contestualmente individua i Dirigenti regionali che integrano il Comitato. Con Ordinanza del Dirigente del Servizio Lavoro, sono determinate l'articolazione del Comitato, le funzioni valutative conferite e la composizione soggettiva di ciascun Nucleo. I compiti di Segreteria sono assolti da funzionari e/o impiegati del Servizio Lavoro. Al fine di assicurare la più sollecita evasione delle richieste di finanziamento, lo stesso Dirigente di Servizio provvede a modificare, anche in via temporanea, articolazione, composizione e funzioni dei Nuclei.

     4. I Componenti esterni sono remunerati in ragione delle prestazioni valutative effettivamente rese, sulla base di criteri e parametri fissati con Delibera della G.R., nel limite massimo dei compensi già erogati ai componenti dei Comitati di valutazione delle istanze proposte ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2. Al Presidente, se Dirigente regionale, ed al Segretario compete il gettone di cui alla L.R. 2.2.1988, n. 15, rispettivamente rivalutato del 100 e del 50%.

     5. I professionisti componenti il Comitato forniscono, a richiesta del Settore Politiche del Lavoro, un contributo di idee, informazione e documentazione in materia di iniziative mirate a promuovere la crescita occupazionale.

     6. La G.R. può deliberare di avvalersi, in alternativa o in concorso con il Comitato di cui ai commi precedenti, dell'apporto di organismi, anche privati, specializzati nella valutazione di progetti di microimprenditorialità, individuati con procedure di evidenza pubblica. Qualora gli oneri indotti dall'affidamento del relativo servizio risultino inferiori alla soglia di 200.000 ECU, trova applicazione la disciplina dettata dal Regolamento consiliare n. 1/97 del 22.1.97.

     7. L'art. 5 bis del Testo coordinato delle LL.RR. 143/95 e 96/97 è abrogato. E' parimenti abrogato il comma 3 dell'art. 11 della L.R. 34/97.

 

     Art. 20. Profili particolari concernenti la promozione di iniziative imprenditoriali comprese nel Capo I del Titolo II.

     1. All'esame della regolarità formale e della completezza documentale delle istanze presentate ai fini di cui agli artt. 4 e 8 è preposto il Servizio Lavoro-Emigrazione. Dal 1.1.99, i suddetti adempimenti sono espletati in conformità alle prescrizioni dettate dalla normativa regionale attuativa dell'art. 4 del D.lgs. 23.12.97, n. 469. Alla valutazione tecnica dei progetti ammissibili provvedono i Comitati di cui all'art. 19 bis [16].

     Per quanto attiene alla valutazione dei pacchetti progettuali di cui all'art. 6, i Comitati opereranno conformemente alle leggi, regolamenti ed inventari o censimenti regionali e statali in materia di beni ambientali e culturali.

     2. Il competente Nucleo di valutazione competente esamina le istanze presentate da Società e/o Cooperative per i fini di cui all'art. 18, comma 2, punto 1, e, valutatane l'idoneità, nell'ordine di presentazione, ne propone l'ammissione al finanziamento [17].

     3. Le iniziative imprenditoriali complesse di cui all'art. 18, comma 2, punto 2, sono sottoposte, dall'apposito competente Nucleo di valutazione, a graduazione quadrimestrale, secondo i criteri esplicitati in apposita Tabella allegata all'atto deliberativo di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 19 [18].

     4. Il competente Nucleo di valutazione competente procede all'esame delle istanze prodotte per i fini di cui all'art. 8, nell'ordine cronologico di presentazione [19].

     5. I pareri formulati dai suddetti competenti Nuclei di valutazione in ordine all'idoneità tecnica dei progetti ed alla loro graduazione, quando prevista, rivestono carattere obbligatorio e vincolante [20].

 

     Art. 21. Profili particolari concernenti l'applicazione delle misure incentivanti il reinserimento lavorativo.

     1. Le disposizioni di cui al Titolo II Capo III trovano applicazione nei confronti delle P.M.I. industriali, artigiane e di servizi, con sede legale o unità produttive dislocate nel territorio della Regione Abruzzo, limitatamente ad assunzioni effettuate presso tali sedi, nei confronti di soggetti iscritti nelle liste di collocamento del territorio della Regione Abruzzo. Esse si applicano altresì alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) con sede legale nel territorio della Regione Abruzzo iscritte nell'Anagrafe istituita a norma del D.lgs. 4.12.97 n. 460. Le agevolazioni complessivamente corrisposte ad una stessa impresa od O.N.L.U.S. a titolo di incentivo alle assunzioni, per le tipologie descritte negli artt. 12, 13, 14, non possono superare l'ammontare del contributo "de minimis", pari a 100.000 ECU in tre anni. Ai fini del raggiungimento del suddetto limite, sono computati anche altri benefici eventualmente erogati all'Impresa od all'Associazione per le medesime finalità, in applicazione di disposizioni di legge statali o di altre normative regionali.

     2. I benefici erogati a norma degli artt. 12, 13, 14 in relazione ad assunzioni con contratto a tempo indeterminato sono revocati, con obbligo per il percettore di restituzione delle agevolazioni ricevute maggiorate degli interessi legali, qualora il rapporto di lavoro si estingua prima che siano trascorsi trentasei mesi dall'assunzione, per cause non riconducibili a quelle di cui alla Legge 15.7.66 n. 604, così come integrata dalla Legge 11.5.90 n. 108.

     3. Le Imprese e le Associazioni che accedano in una annualità alle agevolazioni previste per l'instaurazione di rapporti a tempo determinato, non possono godere di benefici analoghi nella successiva annualità, se non intervenga la conversione a tempo indeterminato di almeno la metà dei rapporti a termine già instaurati.

     4. Costituisce base di riferimento per la verifica dell'incremento occupazionale il valore medio degli occupati nell'anno precedente la data di presentazione della richiesta di accesso ai benefici. Concorrono alla determinazione della suddetta base occupazionale anche i lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni, in mobilità, gli apprendisti e gli assunti con Contratto di Formazione-Lavoro. L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

     5. Sono escluse dall'intervento le Imprese che:

     - esercitino fornitura di lavoro temporaneo;

     - non siano in regola con i versamenti contributivi di legge;

     - abbiano in corso, ovvero abbiano attivato, nei 12 mesi precedenti la richiesta, procedure concorsuali;

     - abbiano disposto, nello stesso arco di tempo, licenziamenti per ragioni diverse da quelle riconducibili a giusta causa od a giustificato motivo;

     - non applichino le condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o dai contratti di emersione a livello provinciale.

     I motivi di esclusione di cui al presente comma si estendono in quanto compatibili, alle Organizzazioni non lucrative rientranti nelle tipologie ammesse ai benefici.

     6. Le disposizioni contenute nel Capo 3 sostituiscono quelle dettate dagli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 11.9.96 n. 84, concernente "Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione", facendo salvo il completamento delle istruttorie relative alle istanze già prodotte alla data di entrata in vigore della presente legge e la relativa copertura finanziaria. Le disposizioni dettate dall'art. 1 comma 4 della L.R. 29.4.97 n. 34 e successive rettifiche ed integrazioni continuano a trovare applicazione; l'incentivo è corrisposto nelle misure indicate nell'art. 14 comma 5 della presente legge.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 22. Disposizioni finali.

     1. Le istanze di accesso ai benefici corrisposti ai sensi della presente legge sono soddisfatte nel limite degli stanziamenti a tal fine destinati, e di quelli riassegnati ai sensi dell'art. 18 comma 4. Le domande eccedenti le risorse disponibili in una annualità sono considerate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni dell'esercizio successivo, compatibilmente con la corrispondente disponibilità finanziaria.

     2. La Giunta regionale può demandare, con apposita Convenzione, la trattazione degli adempimenti amministrativo-contabili susseguenti all'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge, compresa l'erogazione delle risorse, alla Società Finanziaria della Regione Abruzzo (F.I.R.A.), attribuendo ad essa le risorse a tal fine necessarie, nell'ambito delle disponibilità individuate a norma dell'art. 24. La convenzione disciplina anche le modalità di gestione delle risorse che siano a tal fine assegnate alla F.I.R.A..

     3. Con la legge regionale che disciplina l'Organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni dal D.lgs. 23.12.97 n. 469, in applicazione della L. 15.3.97, n. 59, si procede anche alla revisione dei profili organizzativi e gestionali della presente legge, onde renderli coerenti con l'assetto finale del Sistema integrato dei Servizi all'Impiego.

     4. Le agevolazioni riconosciute ai sensi della presente legge sono corrisposte nel limite massimo degli "aiuti de minimis"; non trova pertanto applicazione, nei suoi confronti, l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'art. 93, paragrafo 3, del Trattato CEE.

 

     Art. 22 bis. [21]

     1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge ed alle LL.RR. 143/95, come modificata dalla L.R. 96/97, 136/96 e 34/97 come modificata dalla L.R. 139/97, qualora l'istanza dichiarata inammissibile, ovvero rigettata a seguito di valutazione tecnica negativa, sia riproposta entro 180 giorni dalla comunicazione del diniego, ai fini dell'accertamento della condizione di "Nuova Impresa" definita nell'art. 4 c. 7 della L.R. 101/97, si ha riguardo alla data di presentazione della domanda originaria.

     2. In prima applicazione, il comma 1 si applica alle istanze per le quali la comunicazione di rigetto sia intervenuta tra il 1.1.99 e la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22 ter. [22]

     1. A seguito dell'adozione del Regolamento delegato previsto dall'art. 20 c. 8 della L. 50/97, come modificato dall'art. 1 c. 20 della L. 191/98, finalizzato alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure in materia di Collocamento ordinario, la Giunta regionale, con uno o più atti deliberativi, individua:

     a) le situazioni giuridiche da assumere a riferimento, in sostituzione della iscrizione nelle liste di Collocamento nelle fattispecie in cui essa sia richiesta per l'applicazione di incentivi disciplinati da disposizioni di legge regionale;

     b) gli indicatori economico/sociali da considerare per le stesse finalità sub a), in sostituzione di quelli che utilizzano il riferimento alla percentuale di iscritti alla prima classe delle liste di Collocamento.

     2. A seguito dell'effettivo trasferimento delle funzioni conferite alle Regioni ed alle Province, rispettivamente, dal D.Lgs. 469/97 e dalla L.R. 76/98, ai fini dell'applicazione di discipline normative regionali incentivanti, la Giunta regionale, con propria Delibera, definisce gli ambiti territoriali da considerare in sostituzione di quelli compresi nelle Sezioni Circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura.

 

     Art. 23. Abrogazione di Norme.

     1. Dall'entrata in vigore della presente legge non trovano ulteriore applicazione, eccettuata la disciplina dei rapporti pendenti, le LL.RR. 26.5.86, n. 15; 28.4.95, n. 84; 6.12.90, n. 95; 10.9.93, n. 55 e 14.9.94, n. 61, nonché le leggi che ne dispongono la modifica o l'integrazione. Sono inoltre abrogati, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 21, comma 6, gli artt. 3, 4, 5 della L.R. 11.9.96, n. 84; è infine abrogata ogni altra disposizione di legge incompatibile o contraria con le statuizioni del presente atto normativo.

 

     Art. 24. Norma finanziaria.

     1. All'insieme degli interventi disciplinati dalla presente legge, compresi quelli riconducibili alle LL.RR. 17.12.96 n. 136 e 22.12.95 n. 143, e successive modifiche ed integrazioni, si provvede attraverso il Fondo unico per le Politiche del Lavoro, istituito dalla L.R. 16.9.97, n. 101.

     2. Concorrono ad alimentare il predetto Fondo gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio sui capitoli di seguito specificati, la cui dotazione per le annualità successive sarà determinata a norma dell'art. 10 della L.R. 29.12.77, n. 81:

     - cap. 22438, denominato "Risorse integrative al Fondo unico per le Politiche del Lavoro", con una dotazione di competenza e di cassa pari a lire 12.700 milioni;

     - cap. 282437, denominato "Incentivi straordinari per la promozione di nuove Imprese ed innovazione dell'Imprenditoria femminile, e Fondo unico per le Politiche del Lavoro", con una dotazione di competenza e cassa pari a lire 3.000 milioni; a partire dall'Esercizio 1999 gli stanziamenti di cui al capitolo 282437 confluiscono nelle disponibilità del Capitolo 22438;

     - cap. 22439, (Sett. 2 - Tit. 2 Ctg. 4) denominato "Risorse integrative al Fondo unico per le Politiche del lavoro: fondi statali", che trova la necessaria copertura finanziaria nell'ambito dei fondi non utilizzati afferenti alla L.R. 11.9.96 n. 84, destinati a corrispondere incentivi per nuove assunzioni ai sensi del Titolo 1 della stessa legge;

     - alla necessaria iscrizione dello stanziamento di cui al capitolo indicato nel punto che precede, si provvede con apposito provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 4 del 3.2.98 - legge di bilancio - e dell'art. 15 della L.R. n. 81 del 29.12.77.

     3. Il fondo è ulteriormente alimentato, a norma degli articoli 1, comma 8, e 2, comma 1, della L.R. 17.12.97, n. 139, dalle risorse non impegnabili per il perseguimento delle finalità proprie delle LL.RR. 9.4.97, n. 34 e 22.4.97, n. 38, rinvenibili rispettivamente sui capitoli 52425 e 22436. Le istanze dirette a fruire delle agevolazioni disciplinate dalle suddette leggi possono essere prodotte entro il 30 novembre di ciascun anno.

     4. All'ottimizzazione dell'utilizzo del Fondo unico per le Politiche del Lavoro si provvede mediante il procedimento riallocativo disciplinato nell'art. 18 comma 4 della presente legge.

 

     Art. 25. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente. Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[5] Comma aggiunto dall’art. 31 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[8] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[9] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[11] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[12] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[13] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[15] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142, nel testo stabilito dall'art. 2 della L.R. 20 aprile 2000, n. 67.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[21] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[22] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.