§ 5.5.49 - L.R. 7 marzo 2000, n. 20.
Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:07/03/2000
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Interventi.
Art. 3.  Destinatari e iniziative.
Art. 4.  Interventi.
Art. 5.  Domande di contributo.
Art. 6.  Riparto dei contributi.
Art. 7.  Interventi e soggetti beneficiari.
Art. 8.  Domande di contributo.
Art. 9.  Riparto dei contributi.
Art. 10.  Interventi.
Art. 11.  Profili professionali.
Art. 12.  Soggetti beneficiari.
Art. 13.  Misura del contributo.
Art. 14.  Domande di contributo.
Art. 15.  Obblighi e sanzioni.
Art. 16.  Tipologia degli interventi.
Art. 17.  Soggetti beneficiari.
Art. 18.  Domande di contributo.
Art. 19.  Interventi e soggetti beneficiari.
Art. 20.  Tipologie.
Art. 21.  Domande di contributo.
Art. 22.  Interventi.
Art. 23.  Soggetti beneficiari.
Art. 24.  Domande di contributo.
Art. 25.  Interventi.
Art. 26.  Soggetti beneficiari.
Art. 27.  Domande di contributo.
Art. 28.  Premiazioni.
Art. 29.  Domande.
Art. 30.  Erogazione.
Art. 31.  Programmi di qualificazione e sviluppo.
Art. 32.  Interventi.
Art. 33.  Attività per il miglioramento dell'efficienza fisica.
Art. 34.  Piani di riparto.
Art. 35.  Erogazione, riduzione o revoca.
Art. 36.  Delega di funzioni e incompatibilità.
Art. 37.  Interventi.
Art. 38.  (Agevolazioni Finanziarie).
Art. 39.  (Soggetti beneficiari).
Art. 40.  Presentazione delle domande.
Art. 40 bis.  [6]
Art. 41.  Priorità interventi.
Art. 42.  Attuazione.
Art. 43.  Uso pubblico.
Art. 44.  Iniziative.
Art. 45.  Interventi.
Art. 46.  Soggetti beneficiari.
Art. 47.  Domande.
Art. 48.  Piano di riparto.
Art. 49.  Attuazione.
Art. 50.  Erogazione dei contributi.
Art. 51.  Segnaletica.
Art. 52.  Utilizzazione, riduzione e revoca.
Art. 53.  Funzioni e competenze.
Art. 54.  Composizione.
Art. 55.  Nomina, durata e sostituzioni.
Art. 56.  Indennità.
Art. 57.  Norme transitorie.
Art. 58.  Efficacia.
Art. 59.  Abrogazione.
Art. 60.  Ripartizione percentuale.
Art. 61.  Norma finanziaria.
Art. 62.  Urgenza.


§ 5.5.49 - L.R. 7 marzo 2000, n. 20. [1]

Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva.

(B.U. 24 marzo 2000, n. 9).

PARTE I

ATTIVITA' SPORTIVA

TITOLO I

Principi generali e interventi

 

Art. 1. Principi generali.

     La Regione, in armonia con lo Statuto, riconosce allo sport:

     1) valore e funzione sociale direttamente dipendenti dalla sua reale capacità di aggregare gli individui;

     2) carattere basilare nella formazione psicofisica dell'individuo nei confronti del quale è in grado di svolgere un'azione educativa, terapeutica e culturale;

     3) capacità di rappresentare la collettività stessa a livello regionale, nazionale ed internazionale;

     4) capacità di rafforzare i sentimenti di amicizia, solidarietà e fratellanza;

     5) capacità di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini;

     6) capacità di migliorare e potenziare la qualità dell'attività che si attua attraverso le strutture sportive regionali e le strutture di servizio connesse;

     7) capacità di realizzare le progettualità delle Istituzioni scolastiche in materia sportiva.

 

     Art. 2. Interventi.

     In attuazione dei principi indicati all'art. 1, la Regione interviene finanziariamente a sostegno delle iniziative realizzate nel proprio territorio dai soggetti individuati all'art. 3.

     La Giunta regionale, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla L.R. 3.3.1999, n. 11, art. 10, comma 4, predispone programmi triennali di orientamento degli interventi in ordine ai risultati delle politiche di incentivazione dello sport adottate.

     A tal fine, il Servizio Sport effettua monitoraggi triennali sugli effetti degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 3. Destinatari e iniziative.

     a) Enti di promozione sportiva e del tempo libero, riconosciuti dal CONI ed operanti sull'intero territorio Regionale, che promuovono l'attività sportiva promozionale e per la terza età e Centro Universitario Sportivo Italiano, di seguito denominato "CUSI", Delegazione regionale;

     b) Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella Regione, affiliate o associate ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI che partecipano alle rispettive attività Federali agonistiche o amatoriali;

     c) Società e Associazioni sportive affiliate o associate alla Federazione Italiana Sport Disabili, di seguito denominata "FISD", che partecipano alle rispettive attività Federali agonistiche o amatoriali;

     d) Società e Associazioni sportive abruzzesi, affiliate a Federazioni sportive nazionali del CONI, impegnate nei rispettivi campionati di serie A o A1 non professionistici;

     e) Enti di promozione sportiva di cui alla lett. a), Società ed Associazioni sportive dilettantistiche di cui alle lettere b), c) e d) e Federazioni sportive nazionali del CONI, che promuovono l'assunzione di istruttori sportivi qualificati;

     f) Enti di promozione sportiva di cui alla lettera a) e Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate o associate a Federazioni sportive del CONI o ai medesimi Enti di promozione sportiva, che realizzino manifestazioni sportive;

     g) Società ed Associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) titolari di risultati di particolare rilievo conseguiti nelle varie discipline sportive, direttamente o tramite loro atleti tesserati;

     h) Enti Locali territoriali, singoli o associati e Università abruzzesi, che promuovono iniziative per la realizzazione di servizi collettivi e/o l'acquisizione di beni strumentali destinati allo sport;

     i) Enti Locali territoriali, singoli o associati, che promuovono il recupero alla pratica sportiva dilettantistica di palestre scolastiche non o parzialmente utilizzate;

     l) Comitato regionale del CONI ovvero i comitati provinciali del CONI per tutte le iniziative tese all'organizzazione ed al potenziamento dello sport a livello regionale e provinciale nonché per la promozione della massima diffusione sportiva;

     m) Enti Locali territoriali, singoli o associati, Società e Associazioni sportive, Enti di promozione sportiva e del tempo libero riconosciuti dal CONI, che promuovono interventi per la qualificazione e il potenziamento degli impianti sportivi;

     n) Enti Locali territoriali, singoli o associati, che promuovono iniziative tese a favorire la realizzazione o la manutenzione delle piste per lo sci di fondo e delle strutture di servizi connesse;

     o) Enti locali territoriali che promuovono l'attività fisica-motoria e sportiva per l'età adulta e anziana.

TITOLO II

Attività sportiva promozionale,

agonistica e amatoriale

 

     Art. 4. Interventi.

     In attuazione dei principi generali indicati all'art. 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attività sportiva svolta annualmente dai soggetti individuati all'art. 3, lettere a), b) e c).

 

     Art. 5. Domande di contributo.

     Le domande rivolte ad ottenere la concessione di contributi dai soggetti indicati all'art. 4, devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio Sport, esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredate di una relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative che si intendono attivare nell'anno seguente, del relativo piano finanziario preventivo e di ogni ulteriore dettaglio tecnico-organizzativo-sportivo utile alla determinazione della misura del contributo nonché, a cura delle sole Società e Associazioni Sportive, del certificato di ininterrotta affiliazione alle Federazioni sportive regionali del CONI di appartenenza, rilasciato dalle stesse e relativo all'anno per il quale si richiede il contributo.

 

     Art. 6. Riparto dei contributi.

     La somma a disposizione per l'intervento regionale a sostegno degli Enti di promozione sportiva di cui all'art. 3, lett. a), viene ripartita ed assegnata a ciascun Ente avente diritto nel modo seguente: fino al 50% della somma disponibile in parti uguali tra i soggetti richiedenti; la restante quota, fatta eccezione per il CUSI cui viene riservata in misura fissa la quota del 10%, viene ripartita ed assegnata mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:

     I. numero delle Società e Associazioni sportive affiliate e operanti in Regione;

     II. numero e livello delle manifestazioni sportive realizzate in Regione;

     III. numero e livello dei convegni sportivi realizzati in Regione;

     IV. numero di corsi per la formazione di operatori sportivi realizzati in Regione.

     La somma a disposizione delle Società e Associazioni sportive di cui all'art. 3, lettere b) e c), viene ripartita ed assegnata mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:

     I. qualità dei programmi;

     II. specifica attività in favore di giovanissimi e anziani;

     III. attività in favore anche di portatori di handicap, esclusi i soggetti di cui all'art. 3, lett. c);

     IV. attività pluridisciplinare;

     V. utilizzo degli operatori sportivi di cui all'art. 11 per la preparazione atletica.

TITOLO III

Interventi a sostegno dello sport abruzzese

non professionistico ai massimi livelli

 

     Art. 7. Interventi e soggetti beneficiari.

     In attuazione dei principi generali indicati all'art. 1, la Regione interviene finanziariamente in favore delle Società ed Associazioni sportive abruzzesi affiliate a Federazioni sportive del CONI, impegnate ed operanti nei massimi livelli non professionistici delle rispettive serie "A" o "A1" durante l'intero anno. Requisito indispensabile per l'ottenimento del contributo è che le Società o Associazioni di cui al comma 1 abbiano militato nelle medesime serie consecutivamente almeno negli ultimi due campionati di riferimento, conservando comunque nell'ultima stagione il diritto alla permanenza dei massimi livelli suddetti.

     Le Società ed Associazioni sportive di cui al comma 1 non possono beneficiare dei contributi previsti dal Titolo II.

 

     Art. 8. Domande di contributo.

     Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio Sport, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

     Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

     a) relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative attuate nel corso della stagione agonistica di riferimento;

     b) relativo piano finanziario;

     c) attestazione rilasciata dalla competente Federazione sportiva nazionale del CONI comprovante:

     I. l'iscrizione del soggetto richiedente in serie "A" o "A1" nelle ultime due stagioni agonistiche relative alla domanda;

     II. che tale iscrizione non è mai venuta a cessare per illecito sportivo o per dissesto finanziario e che non è stata ottenuta mediante fusione con altra società promossa nella serie "A" o "A1";

     III. qualora ne ricorrano gli estremi, l'ininterrotta partecipazione ai rispettivi campionati di serie "A" o "A1" da oltre venti anni in qualsiasi disciplina oppure da oltre dieci anni in discipline olimpiche.

 

     Art. 9. Riparto dei contributi.

     Il Dirigente del competente Servizio Sport, ai sensi della L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 24, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, provvede ad adottare il piano di riparto dei fondi entro il 30 settembre di ogni anno secondo le seguenti modalità:

     a) dividendo in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari il 70% dello stanziamento complessivo;

     b) dividendo in parti uguali il restante 30% tra tutti i soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, punto III.

     Qualora dalle richieste di contributo non si evidenzi il possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del precedente comma, il contributo viene integralmente ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari.

TITOLO IV

Promozione e sostegno

dell'attività sportiva di base

 

     Art. 10. Interventi.

     In attuazione dei principi generali indicati all'art. 1 ed allo scopo di incentivare e qualificare la promozione dell'attività sportiva di base, la Regione concorre a sostenere, con le provvidenze economiche previste dalla presente legge, l'assunzione anche con contratto di lavoro a tempo determinato degli istruttori sportivi qualificati di cui all'art. 11.

 

     Art. 11. Profili professionali.

     Sono considerati istruttori qualificati, nel seguente ordine prioritario:

     a) i titolari di Diploma rilasciato dall'ISEF o di Diploma di Laurea in Scienze motorie;

     b) coloro che hanno prestato, alla data in entrata in vigore della presente legge, attività documentata di istruttore come disciplinato da:

     I. Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;

     II. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

     La competenza nella formazione degli operatori sportivi da parte degli Enti di cui alla lett. b), punto II è limitata alle discipline non di pertinenza delle Federazioni di cui alla lett. b), punto I.

 

     Art. 12. Soggetti beneficiari.

     Sono destinatari dei contributi regionali previsti dal Titolo IV i soggetti operanti e con sede legale in Regione che assumono durante l'anno solare relativo alla richiesta di contributo, con contratto di lavoro anche a tempo determinato, uno o più istruttori qualificati per l'esercizio delle attività tecnico-sportive.

     Tali assunzioni possono essere effettuate esclusivamente da:

     a) Enti regionali di promozione sportiva, o loro strutture territoriali, riconosciuti dal CONI;

     b) Federazioni Sportive del CONI;

     c) Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a uno degli Enti indicati alle precedenti lettere a) e b).

 

     Art. 13. Misura del contributo.

     Per la realizzazione degli obiettivi indicati all'art. 10, la Giunta regionale determina i criteri per la concessione di contributi che, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, potranno essere concessi fino al 100% degli oneri contributivi relativi alle nuove assunzioni delle figure professionali di cui all'art. 11 e comunque in misura non superiore a L. 12.000.000 per ogni unità assunta.

     Il contributo viene erogato esclusivamente per l'assunzione di personale che non svolga altre attività remunerative ed è rapportato al periodo di prestazione o lavoro utilmente prestato.

     Il provvedimento di concessione dei contributi è trasmesso all'Ispettorato regionale del lavoro e all'Ufficio regionale del lavoro.

 

     Art. 14. Domande di contributo.

     Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo per la copertura degli oneri contributivi, devono essere trasmesse, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, alla Giunta regionale, Servizio Sport, a mezzo raccomandata postale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate di:

     1. relazione analitica sul programma di assunzione relativo all'anno nel quale la stessa viene effettuata;

     2. preventivo di spesa relativo agli oneri contributivi contemplati dalle vigenti leggi in materia.

     I soggetti beneficiari di cui all'art. 12, lett. c), devono allegare alla domanda di contributo il certificato di affiliazione alla Federazione sportiva o all'Ente di promozione sportiva del CONI di appartenenza rilasciato dal competente Comitato regionale.

 

     Art. 15. Obblighi e sanzioni.

     I datori di lavoro dovranno attenersi, per l'avviamento e per la disciplina del rapporto, alle vigenti norme dello Stato sul collocamento e sui Contratti di lavoro.

     In caso di violazione delle predette norme da parte dei soggetti percettori si fa luogo alla totale restituzione del contributo erogato, indipendentemente dallo stato di svolgimento del rapporto.

TITOLO V

Manifestazioni sportive e convegni

 

     Art. 16. Tipologia degli interventi.

     In attuazione dei principi generali indicati all'art. 1, la Regione sostiene e promuove annualmente con interventi finanziari le seguenti iniziative realizzate nel proprio territorio:

     a) manifestazioni sportive internazionali di massimo prestigio sportivo svolte sotto l'egida del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), del CONI o delle Federazioni sportive nazionali del CONI;

     b) manifestazioni sportive agonistiche, di livello internazionale, nazionale, interregionale o regionale, svolte sotto l'egida delle Federazioni sportive nazionali o regionali del CONI;

     c) manifestazioni sportive internazionali o nazionali di carattere amatoriale, promozionale, ecologico o sociale, svolte sotto l'egida degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o delle Federazioni sportive nazionali o regionali del CONI;

     d) convegni, di livello almeno regionale, miranti all'approfondimento delle problematiche derivanti dallo svolgimento dell'attività motoria e sportiva anche della terza età e/o legate alle nuove tecniche di preparazione atletica, alle nuove scoperte della medicina dello sport nonché alla prevenzione e alla lotta contro l'uso delle sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive.

 

     Art. 17. Soggetti beneficiari.

     Sono destinatari dei contributi regionali:

     1. i soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 16, lett. a), quali Campionati mondiali o loro fasi, Campionati Europei o loro fasi oppure manifestazioni internazionali che si distinguano per le seguenti caratteristiche:

     I. ripetitività negli anni, individuabile con la disputa di almeno tre edizioni precedenti a quella oggetto di contributo;

     II. dimostrato interesse della stampa nazionale e/o internazionale e/o della rete televisiva nazionale e/o internazionale, da attestare tramite un dossier contenente un congruo numero di copie di articoli di stampa o videocassette;

     III. partecipazione documentata di atleti stranieri di fama mondiale all'edizione oggetto di contributo;

     2. i soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 16, lett. b) e precisamente: Società e Associazioni sportive loro affiliate o associate a Federazioni sportive del CONI;

     3. i soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 16, lett. c) e precisamente: Comitati o Delegazioni regionali degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Società e Associazioni sportive operanti in Regione affiliate o associate agli stessi Enti o alle Federazioni sportive del CONI;

     4. i soggetti organizzatori dei convegni di cui all'art. 16, lett. d) e precisamente: Federazioni sportive del CONI, Società e Associazioni sportive affiliate o associate alle stesse;

     5. il Comitato regionale del CONI.

 

     Art. 18. Domande di contributo.

     Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 16, devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio Sport, esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate di esauriente relazione analitica illustrativa dell'iniziativa oggetto del contributo e del relativo piano finanziario delle entrate e delle uscite, preventivate o sostenute, compilato in dettaglio.

     E' inoltre obbligatoria la presentazione della seguente documentazione, rilasciata dalla competente Federazione sportiva oppure del competente Ente di promozione sportiva, che comprovino:

     1. denominazione, livello e periodo di svolgimento dell'iniziativa;

     2. controllo sulle manifestazioni attraverso gli organi tecnici federali regionali;

     3. affiliazione annuale (per le sole Società e Associazioni sportive).

     Per le iniziative di cui all'art. 16, lett. a), la certificazione indicata al precedente comma deve essere rilasciata dalle competenti strutture federali nazionali del CONI.

TITOLO VI

Meriti sportivi

 

     Art. 19. Interventi e soggetti beneficiari.

     In attuazione dei principi generali indicati all'art. 1 ed allo scopo di incentivare, premiare e qualificare l'attività sportiva dilettantistica che si realizza nel suo territorio, la Regione interviene annualmente con contributi finanziari in favore di eventi sportivi che riguardino risultati di particolare rilievo conseguiti nelle varie discipline da Società e Associazioni sportive affiliate o associate a Federazioni sportive del CONI o dai loro atleti tesserati.

 

     Art. 20. Tipologie.

     Sono destinatari dei contributi regionali i soggetti di cui all'art. 19 che abbiano conseguito la conquista del titolo, assoluto o giovanile, oppure del podio in finali olimpiche, campionati mondiali, campionati europei o campionati nazionali. il riconosciuto titolo di merito ex equo il titolo, assoluto o giovanile, nei campionati interregionali ed il podio nei campionati nazionali.

     Non viene considerato titolo di merito la vittoria o il podio conseguiti in occasione di singoli tornei o manifestazioni anche se internazionali.

 

     Art. 21. Domande di contributo.

     Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per l'avvenuto conseguimento dei risultati di cui all'art. 20, devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio Sport esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro il 30 novembre di ogni anno.

     Le medesime istanze devono essere corredate di attestazione rilasciata dalla competente Federazione sportiva nazionale o regionale del CONI asseverante il merito sportivo rivendicato.

     L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari indicati all'art. 19, previa acquisizione della documentazione richiesta, è disposta con ordinanza dal Dirigente del Servizio Sport.

TITOLO VII

Sport per tutti e strutture sportive

 

     Art. 22. Interventi.

     In attuazione dei principi generali indicati all'art. 1, la Regione sostiene e promuove annualmente con interventi finanziari le iniziative destinate alla realizzazione di servizi collettivi ed all'acquisizione di beni strumentali aventi la funzione di migliorare le iniziative sportive contemplate all'art. 16, lettera c).

 

     Art. 23. Soggetti beneficiari.

     Sono destinatari degli interventi regionali di cui all'art. 22 gli Enti Locali territoriali, singoli o associati, e le Università abruzzesi purché proprietari e/o gestori di strutture sportive.

 

     Art. 24. Domande di contributo.

     Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 22, devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio Sport, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredate di:

     a) relazione analitica illustrativa sia delle specifiche iniziative che della manifestazione cui sono correlate;

     b) piano finanziario delle spese preventivate o sostenute compilato in dettaglio.

     Il limite massimo del contributo regionale è di L. 30.000.000.

TITOLO VIII

Palestre scolastiche ed altre strutture sportive

 

     Art. 25. Interventi.

     In attuazione dei principi generali indicati all'art. 1, la Regione sostiene e promuove annualmente con interventi finanziari le iniziative destinate al recupero o piena utilizzazione di palestre scolastiche ed altre strutture sportive connesse, da destinare ad attività sportive e fisico-ricreative, al di fuori della normale attività d'Istituto, realizzate da soggetti che operano nel campo dello sport dilettantistico, amatoriale o promozionale e ne abbiano fatto formale richiesta ai soggetti indicati all'art. 26.

 

     Art. 26. Soggetti beneficiari.

     In attuazione degli obiettivi indicati all'art. 25, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione concede agli Enti Locali territoriali, singoli o associati, contributi nel limite massimo del 50% delle spese riconosciute ammissibili.

     Previa intesa con i competenti organismi scolastici, ai sensi dell'art. 12 della legge 4.8.1977, n. 517 e tenuto anche conto del sostegno finanziario regionale, l'Ente Locale territoriale stipula apposita convenzione con le Società e Associazioni sportive o con altri soggetti che facciano richiesta dell'uso delle palestre o di altre strutture sportive connesse.

 

     Art. 27. Domande di contributo.

     Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi, devono essere presentate, a firma del legale rappresentante dell'Ente Locale territoriale, alla Giunta regionale, Servizio Sport a mezzo di raccomandata postale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno corredate di:

     a) relazione illustrativa della iniziativa intrapresa;

     b) dettagliato piano finanziario relativo alle spese preventivate.

TITOLO IX

Iniziative delegate e programmi

di qualificazione e sviluppo

 

     Art. 28. Premiazioni.

     In attuazione dei principi generali indicati all'art. 1, la Giunta regionale, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, può incaricare il Comitato regionale del CONI ad effettuare in Regione convegni destinati alla premiazione di atleti e Società e Associazioni sportive che si sono particolarmente distinti nel corso dell'anno.

 

     Art. 29. Domande.

     Al fine di realizzare le iniziative di cui all'art. 28, il Presidente pro tempore del Comitato regionale del CONI formula apposita richiesta alla Giunta regionale, Servizio Sport, allegando una dettagliata relazione preventiva sul convegno, corredata della precisa indicazione delle spese ad esso connesse.

 

     Art. 30. Erogazione.

     All'erogazione del finanziamento regionale, finalizzato all'attuazione delle iniziative di cui all'art. 28, provvede il Dirigente del competente Servizio Sport previa acquisizione della relazione consuntiva e dei relativi giustificativi di spesa connessi all'iniziativa realizzata.

 

     Art. 31. Programmi di qualificazione e sviluppo. [2]

     In attuazione dei principi generali all'art. 1, la Regione promuove la divulgazione della pratica sportiva e sostiene finanziariamente la Scuola regionale dello Sport C.O.N.I. in Abruzzo quale strumento di:

     - sviluppo e divulgazione della pratica sportiva;

     - formazione e aggiornamento di dirigenti, tecnici, istruttori, operatori e ausiliari sportivi;

     - produzione e divulgazione di documentazione e informazione;

     - attuazione e ricerca applicata alla prativa sportiva.

     2. A tale scopo la Giunta regionale adotta programmi di intervento, valutando le proposte formulate dalla Scuola regionale dello Sport.

 

     Art. 32. Interventi.

     In attuazione degli obiettivi di cui all'art. 31, la Regione interviene, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, mediante l'assegnazione al Comitato regionale del CONI Abruzzo di un finanziamento finalizzato agli interventi per il funzionamento della Scuola regionale dello sport.

     Interviene, altresì, mediante il finanziamento dei progetti obiettivo in materia sportiva presentati dai soggetti indicati all'art. 31, comma 3.

 

     Art. 33. Attività per il miglioramento dell'efficienza fisica.

     Per l'esercizio delle attività per il miglioramento dell'efficienza fisica svolte in palestre, sale ginniche ed altri impianti a ciò destinati, i soggetti organizzatori devono avvalersi degli istruttori qualificati di cui all'art. 11.

     La responsabilità di tali attività è affidata ai soggetti di cui alla lettera a) dello stesso art. 11 con esclusione delle attività, finalizzate alla preparazione delle diverse discipline sportive, svolte da Società o Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive del CONI o agli Enti di promozione sportiva del CONI.

     La Regione disciplina con apposito regolamento la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi, determinando le modalità ed i requisiti d'accesso, di frequenza e di organizzazione dei corsi integrativi di formazione nonché delle prove finali di qualificazione, approvando l'elenco di coloro che hanno superato tali prove.

     Le Province, in attuazione della L.R. 12.8.1998, n. 72, art. 54, comma 2, esercitano le funzioni di formazione e aggiornamento degli operatori sportivi, in collaborazione con il CONI.

     Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti che già operano nell'ambito delle attività di cui al primo comma sono tenuti ad adeguarsi alla presente normativa.

TITOLO X

Norme comuni alla Parte I

 

     Art. 34. Piani di riparto.

     La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, adotta i criteri per la predisposizione dei relativi piani di riparto dei fondi disponibili, individuando i soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali.

     Qualora le richieste pervenute per una o più delle iniziative contemplate all'art. 3 non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste dalla presente legge, le somme non utilizzate possono essere destinate alle altre iniziative ricomprese nel medesimo art. 3.

     Il competente Servizio Sport della Giunta regionale, in fase istruttoria delle domande, può richiedere l'integrazione della documentazione allegata alle istanze medesime; i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre le integrazioni richieste nei termini stabiliti dal Servizio stesso.

     Le domande trasmesse oltre i termini prescritti oppure prive della prescritta documentazione, sono escluse dai benefici regionali.

     Per l'attuazione delle iniziative contemplate dalla presente legge, la Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute nei tempi e con il corredo delle relative documentazioni prescritte, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, concede contributi non oltre il 50% delle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate, laddove non disposto diversamente.

 

     Art. 35. Erogazione, riduzione o revoca.

     L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettere a), b), c) e d), inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della L.R. 27.6.1986, n. 22.

     L'erogazione dei benefici finanziari a favore dei restanti soggetti beneficiari di cui al medesimo art. 3, inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione della seguente documentazione a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario:

     a) relazione consuntiva sull'iniziativa realizzata;

     b) rendiconto delle spese sostenute come da quadro economico di programma con allegati i relativi giustificativi di spesa e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della L.R. 27.6.1986, n. 22.

     All'erogazione dei benefici regionali provvede il Dirigente del competente Servizio Sport previa acquisizione della relazione consuntiva e dei relativi giustificativi di spesa connessi all'iniziativa oggetto dei benefici medesimi.

     Qualora il rendiconto finanziario esibito dai soggetti beneficiari evidenzi la parziale realizzazione dei programmi di spesa proposti, in base ai quali è stata determinata la misura dei benefici regionali oppure, per quanto contemplato al primo comma, giustificativi di spesa di importo inferiore al doppio del contributo, in sede di erogazione si provvede con ordinanza dirigenziale alla riduzione proporzionale nella misura dei benefici regionali ovvero del contributo.

     In caso di mancata attuazione dei programmi e delle iniziative proposti oppure di mancata presentazione della relazione consuntiva e dei relativi giustificativi di spesa, connessi all'iniziativa oggetto dei benefici economici regionali, con allegato, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della L.R. 22/1986, si provvede, con ordinanza dirigenziale, alla revoca.

 

     Art. 36. Delega di funzioni e incompatibilità.

     In applicazione della L.R. 72/1998, art. 54, comma 1, sono delegate alle Province le funzioni di cui al combinato disposto degli artt. 3, lettere b) e c), e 6, comma 2, nonché degli artt. 16, lettere b) e c) e 17, punti 2. e 3.

     I soggetti beneficiari delle provvidenze economiche previste dalla presente legge non possono beneficiare di altre provvidenze economiche a carico del bilancio regionale.

PARTE II

IMPIANTISTICA SPORTIVA E PISTE PER LO SCI DI FONDO

TITOLO XI

Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva

 

     Art. 37. Interventi.

     In attuazione dei principi indicati all'art. 1, la Regione promuove e sostiene la qualificazione ed il potenziamento degli impianti destinati ad uso sportivo e ricreativo, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento e di miglioramento delle strutture esistenti.

 

     Art. 38. (Agevolazioni Finanziarie). [3]

     1. In attuazione dei principi indicati all’art. 37, la Giunta Regionale, nell’ambito della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio dell’esercizio finanziario di riferimento, è autorizzata a:

     a) concedere contributi in conto capitale, quale cofinanziamento per le iniziative in ambito di impiantistica sportiva, nel limite massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, da contenere comunque entro il limite previsto dalla tabella A di cui all’art. 39;

     b) concedere contributi in conto interesse, nel limite dell’abbattimento complessivo degli stessi, mediante convenzione di cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l’Istituto convenzionato.

     2. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di Credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite convenzioni dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei contributi di cui all’art. 39.

     3. Nel quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il CONI apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nonché a garantire la migliore speditezza nelle attività poste in essere dai soggetti beneficiari dei contributi di cui all’art. 39.

     4. Per finanziare le attività di cui al presente titolo è prevista una quota pari al 90% della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio, come indicato al comma 9 dell’art. 60.

     5. Nel caso le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle percentuali indicate al comma 9 dell’art. 60 le somme non utilizzate possono essere destinate ad ulteriori iniziative comunque concernenti interventi di impiantistica sportiva, entro i limiti della disponibilità finanziaria.

 

     Art. 39. (Soggetti beneficiari). [4]

     1. Sono destinatari delle provvidenze indicate nel presente Titolo XI i Comuni singoli, o associati, o in consorzio, le Società e le Associazioni sportive, aventi personalità giuridica, regolarmente affiliate alle relative Federazioni sportive del CONI, gli Enti di Promozione sportiva, aventi personalità giuridica, riconosciuti dal CONI e le loro Società e Associazioni, con personalità giuridica, regolarmente affiliate nonché le Federazioni sportive del CONI di cui alla seguente tabella A.

 

 

     Art. 40. Presentazione delle domande.

     I destinatari delle provvidenze, che intendono accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge, devono presentare apposita istanza, a firma dei legali rappresentanti alla Giunta regionale, Servizio Sport, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. A tal fine fa fede la data di spedizione dell’Ufficio Postale accertante. [5].

     Gli enti Locali devono corredare le domande con la seguente documentazione:

     1. deliberazione di approvazione del progetto preliminare;

     2. progetto preliminare a firma di un progettista abilitato (relazione tecnica, grafici, corografia, planimetrie, profili, stima dei lavori e delle forniture, quadro economico dell'opera con relativo piano finanziario);

     3. dichiarazione sottoscritta dal segretario dell'ente riguardante la disponibilità di cespiti delegabili;

     4. attestazione del progettista circa la compatibilità urbanistica dell'intervento.

     Le Società e le Associazioni sportive nonché gli Enti di promozione sportiva riconosciuti, o loro Società e Associazioni affiliate, relativamente agli interventi di cui alla lettera a), punti I e II dell'art. 41, devono corredare le domande con la seguente documentazione:

     I. progetto preliminare a firma di un progettista abilitato (relazione tecnica, grafici, corografia, planimetrie, profili, stima dei lavori e delle forniture, quadro economico dell'opera con relativo piano finanziario);

     II. attestazione del progettista circa la compatibilità urbanistica dell'intervento;

     III. certificato di affiliazione alla federazione sportiva del CONI o dell'Ente di promozione;

     IV. dichiarazione del legale rappresentante circa la disponibilità delle risorse finanziarie per il pagamento del mutuo.

     Le domande trasmesse oltre il termine di cui al primo comma oppure prive della prescritta documentazione sono escluse dal programma delle opere da finanziare.

     Le domande sono finanziate, con le modalità previste dalla presente legge, fino a concorrenza della relativa disponibilità e secondo le priorità indicate nell'art. 41.

 

          Art. 40 bis. [6]

     1. Per il solo anno 2006 le istanze di cui all’art. 40 sono considerate prodotte nei termini utili sempre che le stesse e la relativa documentazione, come prescritta, siano presentate, con le indicate modalità entro il termine di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURA della presente legge.

 

     Art. 41. Priorità interventi.

     1. La Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute, con il corredo della prescritta documentazione, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, approva l'elenco delle opere da finanziare.

     2. La priorità degli interventi è riservata alle seguenti iniziative, nelle misure appresso indicate:

     a) 70% della somma disponibile per:

     I. lavori necessari all'adeguamento dell'impianto alle norme di sicurezza ivi compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche;

     II. lavori di completamento e miglioramento delle strutture sportive esistenti;

     b) 30% della somma disponibile per la realizzazione di nuovi impianti sportivi secondo le seguenti priorità:

     I. localizzazioni in Comuni sprovvisti di impianti dei quali si chiede la realizzazione;

     II. realizzazione di campi di calcio e strutture polivalenti;

     III. realizzazione di palestre scolastiche e strutture coperte;

     IV. realizzazione di altri impianti sportivi.

     3. A parità dell'ordine indicato al precedente comma, hanno priorità gli interventi proposti da Comuni associati o convenzionati tra loro per i fini di cui alla presente legge; successivamente si tiene conto di un'equilibrata distribuzione degli interventi sui territori provinciali in relazione all'estensione territoriale della Provincia e della relativa popolazione in base ai seguenti parametri:

     1) 27,50% per le Province di Chieti e di L'Aquila;

     2) 22,50% per le Province di Pescara e di Teramo.

     4. Infine, si tiene conto della data di presentazione delle domande ed a parità di data, hanno priorità le richieste di mutuo di minore entità per i benefici di cui alla lett. b) o quelle che garantiscono un maggiore importo di cofinanziamento per i benefici di cui alla lett. a), del comma 1 dell’art. 38 [7].

     5. Qualora le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle percentuali indicate al secondo comma, le somme non utilizzate possono essere destinate alle altre iniziative ricomprese nel comma medesimo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie.

 

     Art. 42. Attuazione.

     1. In attuazione degli interventi di cui all'art. 41, per le iniziative ammesse, il Servizio Sport comunica ai soggetti beneficiari ed all'istituto convenzionato il provvedimento adottato dal competente organo.

     2. I soggetti beneficiari decadono delle provvidenze previste dalla presente legge, se, entro quattro mesi dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, non abbiano presentato all'Istituto per il Credito Sportivo apposita domanda intesa ad ottenere l'adesione di massima al mutuo.

     3. Le derivanti disponibilità sono utilizzate per i fini di cui alla presente legge.

     4. La verifica della conformità del progetto esecutivo alle previsioni del progetto preliminare viene effettuata dall'Ufficio Impiantistica Sportiva che trasmette l'attestazione di conformità all'istituto convenzionato per il finanziamento definitivo; per tale adempimento i soggetti beneficiari devono trasmettere al competente Servizio Sport la seguente documentazione:

     1) progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici;

     2) atto deliberativo di approvazione del progetto esecutivo e attestazione del progettista ai sensi della legge 662/1996 nonché piano finanziario della copertura della spesa;

     3) parere tecnico del CONI;

     4) concessione o autorizzazione edilizia nei casi previsti.

     4 bis. Per le richieste di contributo in conto capitale di cui al comma 1 lett. a) dell’ articolo 38, fermo restando la presentazione della documentazione necessaria come prevista al presente Titolo, per la erogazione dei benefici si provvede con determinazione del Dirigente del Servizio competente secondo le seguenti modalità:

     a) il 50% del contributo in conto capitale a presentazione del certificato di inizio lavori;

     b) l’ulteriore 50% di detto contributo a presentazione:

     1) del certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo secondo quanto disposto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge –quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni), dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

     2) del provvedimento di approvazione di detto certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo;

     3) di apposito rendiconto delle somme spese e da spendere in relazione agli interventi effettuati, nonché apposita relazione acclarante i rapporti tra la Regione ed il beneficiario. [8]

 

     Art. 43. Uso pubblico.

     I soggetti realizzatori degli interventi finanziati con la presente legge, devono garantire, con apposita attestazione per gli organismi sportivi o con atto deliberativo per i Comuni, il mantenimento della specifica destinazione degli impianti ed attrezzature per almeno 10 anni decorrenti dalla data di agibilità dell’impianto sportivo susseguente alla ultimazione degli interventi finanziati [9].

     In caso di mutamento della destinazione di cui al precedente comma, i soggetti beneficiari sono tenuti alla restituzione delle provvidenze.

     L'utilizzazione degli impianti sportivi finanziati con la presente legge deve essere garantita a tutti i cittadini.

     L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è soggetta, ove necessario, alle disposizioni di cui alla L.R. 27.6.1986, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.

 

TITOLO XII

Piste per lo sci di fondo

 

     Art. 44. Iniziative.

     In attuazione dei principi indicati all'art. 1, la Regione promuove le iniziative tese a favorire la realizzazione e/o la manutenzione delle piste per lo sci di fondo e delle strutture di servizio connesse.

 

     Art. 45. Interventi.

     In attuazione degli obiettivi indicati nell'art. 44, la Regione interviene finanziariamente a sostegno delle seguenti iniziative:

     a) la realizzazione e/o la manutenzione di piste con relativa segnaletica;

     b) l'acquisto di mezzi battipista;

     c) la manutenzione delle strutture di servizio connesse.

     Ai fini della presente legge sono considerate strutture di servizio connesse alle piste:

     1. la stazione di partenza e arrivo;

     2. i fabbricati adibiti a ricovero di mezzi battipista e di altre macchine operatrici;

     3. i fabbricati adibiti a punto di ristoro e/o servizi degli utenti.

 

     Art. 46. Soggetti beneficiari.

     I soggetti beneficiari degli interventi sono gli Enti locali singoli, associati e/o convenzionati.

     In caso di richieste superiori alle disponibilità di bilancio, ciascun Ente, indicato al precedente comma, può beneficiare di un solo finanziamento.

     Per gli interventi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 45, gli Enti indicati al comma 1, possono stipulare apposite convenzioni con Società e Associazioni affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali, di seguito denominata "FISI", o con Associazioni operanti nell'ambito del rispettivo territorio.

     Le convenzioni possono, altresì, prevedere le forme di utilizzazione, da parte delle associazioni e federazioni convenzionate, dei beni ed attrezzature di proprietà comunale.

 

     Art. 47. Domande.

     Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio Sport, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

     Le domande, a firma dei legali rappresentanti degli Enti locali interessati, devono essere corredate della seguente documentazione:

     1. progetto preliminare: relazione tecnica, corografia 1/25000, planimetria tracciato 1:5000, profilo longitudinale, stima dei lavori e delle forniture, quadro economico dell'opera con relativo piano finanziario;

     2. atto deliberativo di approvazione del progetto e di impegno della spesa a carico dell'Ente.

     Il progetto deve essere redatto in conformità alle norme tecniche previste per l'omologazione da parte della FISI.

     Per gli interventi relativi all'acquisto di mezzi battipista le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

     1. relazione illustrativa dell'attività;

     2. preventivo di spesa della ditta fornitrice;

     3. atto deliberativo di impegno della spesa a carico dell'Ente.

     Le domande trasmesse oltre il termine di cui al primo comma oppure prive della prescritta documentazione sono escluse dal programma delle opere da finanziare.

     Le domande, corredate della prescritta documentazione, sono finanziate con i fondi stanziati dalla presente legge fino a concorrenza della relativa disponibilità e secondo le priorità indicate nell'art. 48.

     La Giunta regionale, per gli interventi di cui all'art. 45, può concedere contributi nel limite massimo del 50% delle spese riconosciute ammissibili a favore dei soggetti beneficiari e comunque non oltre i seguenti limiti:

     I. L. 35.000.000 per gli interventi di cui alla lett. a);

     II. L. 25.000.000 per gli interventi di cui alla lett. b);

     III. L. 10.000.000 per gli interventi di cui alla lett. c).

     Il limite di cui al precedente comma è elevato fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile nel caso che i soggetti richiedenti siano gli Enti Locali associati o convenzionati tra di loro.

 

     Art. 48. Piano di riparto.

     La Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute, con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, entro il 30 settembre di ogni anno, determina i criteri per l'adozione del piano di riparto dei fondi disponibili, individuando i soggetti beneficiari e l'ammontare dei contributi.

     Il piano di riparto viene redatto tenendo conto nell'ordine delle seguenti priorità:

     1. manutenzione delle piste di sci di fondo esistenti entro la perimetrazione dei Parchi nazionali o regionali;

     2. manutenzione delle piste di sci di fondo esistenti al di fuori della perimetrazione dei Parchi nazionali o regionali;

     3. realizzazione di nuove piste entro la perimetrazione dei Parchi nazionali o regionali;

     4. realizzazione di nuove piste al di fuori della perimetrazione dei Parchi;

     5. acquisto di mezzi battipista;

     6. manutenzione delle strutture di servizio connesse alle piste.

     A parità dell'ordine indicato nel precedente comma, hanno priorità gli interventi proposti da Enti Locali associati o convenzionati tra loro per i fini di cui alla presente legge; successivamente si tiene conto di un'equilibrata distribuzione degli interventi sui territori provinciali e della data di presentazione delle domande.

 

     Art. 49. Attuazione.

     In attuazione del piano di riparto cui all'art. 48, per le iniziative ammesse a contributo, il Servizio Sport comunica ai soggetti beneficiari l'importo assegnato, fissando il termine entro il quale devono presentare, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

     1. progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici;

     2. atto deliberativo di approvazione del progetto e attestazione del progettista ai sensi della L. 662/1996 nonché piano finanziario della copertura della spesa;

     3. parere tecnico del CONI;

     4. concessione o autorizzazione edilizia, nei casi previsti.

     Il Servizio Sport verifica la conformità del progetto esecutivo alle previsioni del progetto preliminare.

     Il Dirigente del Servizio Sport, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14.9.1999, n. 77, predispone apposita ordinanza in ordine alla conformità dei progetti esecutivi sulla base della verifica indicata al precedente comma.

     Il termine di cui al 1° comma non può essere superiore ad anni due ivi comprese le eventuali proroghe dei termini.

 

     Art. 50. Erogazione dei contributi.

     L'erogazione del contributo assegnato ai soggetti beneficiari inclusi nel piano di riparto avviene in una unica soluzione ed è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

     a) certificato di regolare esecuzione;

     b) atto deliberativo di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

     c) rendiconto delle spese sostenute e da sostenere a firma del legale rappresentante e del Segretario dell'Ente o Dirigente responsabile.

Il contributo alla scuola regionale dello Sport di cui all’art. 31 viene erogato per l’80% alla presentazione del programma preventivo annuale dei progetti da realizzare, e per il restante 20% a consuntivo [10]

     Per l'acquisto di mezzi battipista l'erogazione del contributo avviene previa presentazione dell'atto deliberativo di liquidazione nonché del rendiconto delle spese sostenute e da sostenere a firma del legale rappresentante e del Segretario dell'Ente o Dirigente responsabile.

     All'erogazione dei contributi si provvede con ordinanza del Dirigente ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14.9.1999, n. 77.

 

     Art. 51. Segnaletica.

     La pista deve essere realizzata e dotata della necessaria segnaletica in conformità del vigente regolamento tecnico della FISI.

     I cartelli devono essere ubicati in modo tale da risultare ben visibili e da non costituire pericolo per gli sciatori.

     I cartelli indicatori di inizio e fine pista devono contenere la dicitura "Sport Abruzzo Regione dei Parchi".

 

     Art. 52. Utilizzazione, riduzione e revoca.

     Qualora le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste per gli interventi di cui al presente Titolo, le somme non utilizzate possono essere destinate alle altre iniziative ricomprese nel Titolo XI.

     Qualora la documentazione prodotta evidenzi una spesa inferiore a quella ammessa a contributo ovvero si riscontri la mancata attuazione dei programmi e delle iniziative proposte, si provvede, rispettivamente, con ordinanza dirigenziale alla riduzione proporzionale del contributo stesso o alla revoca.

TITOLO XIII

Consulta regionale per lo sport

 

     Art. 53. Funzioni e competenze.

     La Consulta regionale per lo sport, di seguito denominata "Consulta", è l'organo consultivo della Giunta Regionale in materia di sport.

     La Consulta ha il compito di esprimere, su richiesta della Giunta regionale pareri e proposte in particolare sulle materie disciplinate dai Titoli XI e XII.

     La Consulta ha sede e si riunisce nei locali della Giunta regionale in Pescara su convocazione del Presidente della Consulta che fissa gli argomenti da discutere dandone comunicazione ai componenti.

     La Consulta è validamente costituita, quando, in prima convocazione, sia presente almeno un terzo dei suoi componenti oppure, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

 

     Art. 54. Composizione.

     La Consulta è così composta:

     1. dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore Sport, in qualità di presidente; in caso di impedimento o assenza viene sostituito dal Dirigente del competente Servizio Sport;

     2. dal Presidente pro tempore del Comitato regionale del CONI Abruzzo;

     3. due rappresentanti nominati dal Consiglio Regionale scelti tra (Dirigenti di società sportive dilettantistiche operanti nella Regione Abruzzo, da almeno 5 anni);

     4. da quattro rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali del CONI designati dal Consiglio regionale del CONI;

     5. da quattro rappresentanti degli Enti di cui all'art. 3, lett. a), designati, a maggioranza, in una riunione congiunta degli Enti medesimi, convocata e presieduta dal Presidente pro tempore del Comitato regionale del CONI Abruzzo;

     6. da due esperti in materia sportiva, di cui uno in sicurezza sull'attività e impiantistica lavorativa, designati dal Presidente della Consulta;

     7. dal Sovrintendente scolastico Regionale o suo delegato;

     8. da un rappresentante dell'ISEF;

     9. da un dottore specializzato in medicina sportiva, segnalato dalla Federazione Medico-Sportiva Italiana;

     10. da un rappresentante designato dall'ANCI;

     11. da un rappresentante designato dall'UNCEM;

     12. da un rappresentante designato dall'UPA;

     13. dal Direttore dell'Area qualità della vita o suo delegato della Giunta regionale.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella ricompresa nella "fascia c" del C.C.N.L. vigente.

 

     Art. 55. Nomina, durata e sostituzioni.

     La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione provvedendo alla nomina entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale.

     La Consulta resta in carica fino al termine della legislatura Regionale in cui è avvenuta la nomina.

     Ogni organismo rappresentato nella Consulta può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente il quale ne informa il Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla sostituzione.

 

     Art. 56. Indennità.

     Ai componenti della Consulta è attribuito per ogni giorno di seduta un gettone di presenza ai sensi della vigente normativa regionale in materia nonché l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

TITOLO XIV

Norme transitorie, finali e finanziarie

 

     Art. 57. Norme transitorie.

     I provvedimenti amministrativi adottati sino alla data del 31.12.1999, sono fatti salvi e portati a definizione con la previgente normativa.

     Le domande presentate dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lett. a), b) e c) entro il 31.10.1999 sono prese in considerazione per la predisposizione dei piani di riparto dei contributi per l'anno 2000.

     Le modifiche da apportare in conseguenza della nuova disciplina alla documentazione allegata alle relative domande per l'ottenimento dei benefici regionali di cui al precedente comma, vengono comunicate ai soggetti richiedenti dal competente Servizio Sport.

     I soggetti interpellati sono tenuti a produrre le integrazioni richieste nei termini e secondo le modalità stabiliti dal Servizio stesso pena l'esclusione da ogni beneficio economico.

     Fino alla definitiva attuazione delle deleghe agli Enti locali previste dalla L.R. 72/1998, la competente Area della Regione continua ad esercitare le funzioni oggetto di delega contemplate dalla presente legge.

 

     Art. 58. Efficacia.

     La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 2000.

 

     Art. 59. Abrogazione.

     Sono abrogate tutte le disposizioni legislative incompatibili e/o in contrasto con quelle della presente legge.

     In particolare sono abrogate le seguenti leggi:

     1. L.R. 22.7.1987, n. 43, Titoli IV e V;

     2. L.R. 17.1.1995, n. 3;

     3. L.R. 7.12.1995, n. 137;

     4. L.R. 9.12.1996, n. 126;

     5. L.R. 1.4.1997, n. 25;

     6. L.R. 20.5.1997, n. 45;

     7. L.R. 30.5.1997, n. 51;

     8. L.R. 30.5.1997, n. 52;

     9. L.R. 5.8.1998, n. 66;

     10. L.R. 11.9.1998, n. 74;

     11. L.R. 15.12.1998, n. 144;

     12. L.R. 15.12.1998, n. 145.

 

          Art. 60. Ripartizione percentuale.

     1. La somma da destinare agli interventi di cui al Titolo II è pari al 19% della disponibilità di bilancio e viene così ripartita [11]:

     1) il 18% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lett. a);

     2) il 67% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lett. b);

     3) il 15% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lett. c).

     2. La somma da destinare agli interventi di cui al Titolo III è pari al 10% della disponibilità di bilancio [12].

     3. La somma da destinare agli interventi di cui al Titolo IV è pari al 4% della disponibilità di bilancio.

     4. La somma da destinare agli interventi di cui al Titolo V è pari al 28% della disponibilità di bilancio e viene così ripartita [13]:

     1) il 38% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16, lett. a);

     2) il 38% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16, lett. b);

     3) il 22% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16, lett. c);

     4) il 2% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16, lett. d).

     5. La somma da destinare agli interventi di cui al Titolo VI è pari al 3% della disponibilità di bilancio.

     6. La somma da destinare agli interventi di cui al Titolo VII è pari al 3% della disponibilità di bilancio.

     7. La somma da destinare agli interventi di cui al Titolo VIII è pari al 3% della disponibilità di bilancio.

     8. La somma da destinare agli interventi di cui al Titolo IX è pari al 30% della disponibilità di bilancio [14].

     8 bis. La Giunta regionale - Servizio Sport, Impiantistica Sportiva della Direzione Qualità della vita , beni e attività culturali, promozione sociale, sicurezza sociale - è autorizzata all’acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie) da concedere a società, associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono all’accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale ambito, nel corso dell’anno [15].

     8 ter. Per le citate finalità (acquisto di premi di rappresentanza) la copertura finanziaria è assicurata con al massimo il 50% della somma destinata agli interventi di cui al titolo IX del predetto comma otto. Detta copertura finanziaria non potrà comunque superare il limite massimo di € 15.000,00 [16].

     8 quater. Le somme non utilizzate, per le finalità in argomento, possono essere destinate alle altre iniziative di cui al titolo IX medesimo [17].

     8 quinquies. All’assegnazione dei premi di rappresentanza provvede il Componente la Giunta regionale preposto al Servizio Sport, Impiantistica sportiva, per il tramite della propria struttura che utilizzerà in tal senso appositi registri per il carico e scarico dei predetti premi [18].

     9. Lo stanziamento di bilancio iscritto per gli interventi di cui ai Titoli XI e XII viene ripartito come segue:

     1) il 90% agli interventi previsti a sostegno dell'impiantistica sportiva;

     2) il 10% agli interventi previsti a sostegno e per l'ammodernamento delle piste per lo sci di fondo.

 

     Art. 61. Norma finanziaria.

     Al fine di conseguire il più efficiente ed efficace raggiungimento degli obiettivi, all'entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa corrente riferiti allo Sport e Tempo Libero, confluiscono in un unico capitolo di bilancio con uno stanziamento, per competenza e cassa, di L. 2.000.000.000.

     Per gli interventi relativi alle spese d'investimento riguardanti l'impiantistica sportiva, gli stanziamenti relativi confluiscono in un unico capitolo di bilancio con uno stanziamento, per competenze e cassa, di L. 1.000.000.000.

     I relativi capitoli saranno istituiti ed iscritti nel pertinente bilancio ai sensi dell'art. 1, lett. e), della L.R. 13/1999.

     La copertura per gli esercizi successivi al 1999 è assicurata con le disponibilità ricomprese nell'ambito del Settore Diritto allo Studio, Sport e Tempo Libero - Sett. 4 e Sett. 9 - del bilancio pluriennale 1999-2001, allegato alla L.R. 3/1999.

     Per gli oneri di cui al Tit. XIII, - Consulta Regionale per lo sport - , valutati complessivamente in L. 800.000, si provvede mediante utilizzazione dei fondi iscritti nel pertinente Cap. 11425.

 

     Art. 62. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2.

[2] Articolo così riformulato dall’art. 156 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.

[5] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[6] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.

[7] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.

[8] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.

[9] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.

[10] Capoverso inserito dall’art. 175 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[11] Capoverso così modificato dall’art. 175 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[12] Capoverso così modificato dall’art. 175 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[13] Capoverso così modificato dall’art. 175 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[14] Capoverso così modificato dall’art. 175 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[15] Comma aggiunto dall’art. 64 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[16] Comma aggiunto dall’art. 64 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[17] Comma aggiunto dall’art. 64 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[18] Comma aggiunto dall’art. 64 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.