§ 3.6.126 - L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.
Fondazione CIAPI.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:05/01/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Istituzione della Fondazione.
Art. 2.  Personalità giuridica.
Art. 3.  Patrimonio.
Art. 4.  Organi Sociali.
Art. 5.  Costituzione della Fondazione.
Art. 6.  Urgenza.


§ 3.6.126 - L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. [1]

Fondazione CIAPI.

(B.U. n. 1 Straord. del 5 gennaio 2000).

 

Art. 1. Istituzione della Fondazione.

     1. La Regione Abruzzo istituisce la Fondazione denominata "Fondazione CIAPI" che ha lo scopo di creare, in rapporto alle nuove esigenze nel settore della formazione e dei servizi all'impiego, nuove professionalità e competenze, per un maggiore sviluppo professionale.

     2. La Fondazione è funzionale allo sviluppo e alle attività dell’Associazione Ciapi Campus internazionale della formazione perché realizzi un consolidato posizionamento strategico sul mercato della formazione [2].

     3. La Fondazione promuove e sostiene direttamente o indirettamente iniziative ed attività tese a favorire lo sviluppo della cultura di impresa, della cultura economica in genere e della socialità, attraverso attività di formazione professionale, di orientamento professionale e di servizi all'impiego, di studio e ricerca, di sviluppo professionale delle risorse umane, di supporto e promozione di nuova imprenditorialità, di iniziative a carattere culturale e sociale di rilevante interesse per l'Abruzzo [3].

 

     Art. 2. Personalità giuridica.

     1. Alla Fondazione CIAPI è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile.

 

     Art. 3. Patrimonio.

     1. Alla costituzione dell'intero patrimonio iniziale della Fondazione provvederà la Regione Abruzzo. Esso sarà formato dall'immobile sito in Chieti Scalo - Viale Abruzzo n. 322 - di proprietà della Regione con tutti i suoi arredi, strutture e pertinenze.

     2. Il patrimonio potrà essere aumentato con oblazione, donazioni, legati ed erogazioni di quanti, soggetti pubblici o privati, condividendone gli scopi di pubblica utilità, ritenessero di provvedere a dette alienazioni.

     3. Il patrimonio della Fondazione, fatta salva la sua autonomia patrimoniale, potrà essere disponibile a sostegno dello sviluppo dell’Associazione CIAPI attraverso atti di liberalità, prestiti, prestazioni di fideiussioni o garanzie reali, dismissioni parziali a titolo oneroso del proprio patrimonio se necessario, previa analisi e valutazione dell’efficacia degli interventi da farsi da parte del Consiglio di amministrazione della fondazione [4].

 

     Art. 4. Organi Sociali.

     1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di tre membri nominati dal Consiglio regionale della Regione Abruzzo. La durata in carica dei componenti il Consiglio, i poteri dello stesso, le modalità per la nomina del suo Presidente nonché le funzioni e i poteri al medesimo conferiti saranno disciplinati dallo Statuto della Fondazione.

     2. Lo Statuto della Fondazione dovrà essere approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5. Costituzione della Fondazione.

     1. Il Componente la Giunta competente per i problemi della Formazione Professionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della Fondazione.

 

     Art. 6. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 10 febbraio 2020, n. 5.

[2] Comma aggiunto dall’art. 54 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[3] L'originario comma 2 è stato così rinominato dall’art. 54 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[4] Comma aggiunto dall’art. 54 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.