§ 5.2.72 - L.R. 12 agosto 1993, n. 37.
Legge 11 Agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:12/08/1993
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Individuazione.
Art. 3.  Campo di attività.
Art. 4.  Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
Art. 5.  Finanziamento delle Organizzazioni di Volontariato.
Art. 6.  Controlli.
Art. 7.  Garanzie.
Art. 8.  Conferenza regionale del volontariato.
Art. 9.  Partecipazione.
Art. 10.  Formazione.
Art. 11.  Convenzioni.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Norma Finale.
Art. 14.  Norma Finanziaria.
Art. 15.  Urgenza.


§ 5.2.72 - L.R. 12 agosto 1993, n. 37.

Legge 11 Agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato.

(B.U. n. 32 dell'8 settembre 1993)

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi sanciti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce e favorisce la funzione del volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonché di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuabili all'interno della collettività abruzzese.

     2. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la piena autonomia e favorendone la crescita, e l'originale apporto complementare dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale.

     3. Determina, altresì, le modalità di partecipazione delle Organizzazioni del volontariato all'esercizio delle funzioni previste dalla Conferenza di cui al successivo art. 8.

 

     Art. 2. Individuazione.

     1. Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle individuate dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

     Art. 3. Campo di attività.

     1. Le finalità di cui all'art. 1 della presente legge attengono principalmente ai seguenti campi di attività:

     a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, e socio educativi.

     b) le finalità di carattere civile sono quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente nonché alla protezione del paesaggio e della natura;

     c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attività ad esso connesse.

 

     Art. 4. Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

     1. E' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato presso la Presidenza della Giunta regionale.

     2. L'iscrizione nel registro è disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     3. L'istruttoria, finalizzata alla verifica per ciascuna Organizzazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della L. 266/1991, è disposta dal Servizio di Gabinetto della Giunta che si avvale delle altre strutture organizzative competenti in materia.

     4. La richiesta d’iscrizione, da presentare al Presidente della Giunta Regionale deve essere corredata della copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti recante una data di registrazione non inferiore a tre mesi [1].

     5. Essa deve contenere:

     - la chiara indicazione dell'ambito di attività prevalente;

     - la relazione delle attività programmate per l’anno in corso;

     - l'indicazione del numero degli aderenti e la loro individuazione e qualificazione, all'interno dell'organizzazione;

     - l'elenco dell'eventuale personale subordinato e autonomo del quale si avvale l'organizzazione;

     - l'elenco delle strutture e dei mezzi strumentali utilizzati per l'esercizio dell'attività [2].

     6. Entro 90 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, deve essere disposto il Decreto di iscrizione o di motivata non iscrizione.

     7. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale è pubblicato annualmente su apposito supplemento del B.U.R.A.. Copia dell'elenco è inviata all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12 della legge 266.

 

     Art. 5. Finanziamento delle Organizzazioni di Volontariato.

     1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di specifiche attività dai proventi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 266/1991.

     2. I contributi erogati da pubbliche Amministrazioni sono finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti sulla base di apposite convenzioni.

     3. Per quanto concerne la disciplina delle altre fonti di finanziamento, previste dall'art. 5, comma 1, della legge 266/1991, la Giunta regionale emana un apposito atto di indirizzo, sentita la Conferenza del Volontariato di cui al successivo art. 8.

     4. In nessun caso e in nessun modo, neppure forfettario, è consentito rimborsare alle Organizzazioni di Volontariato spese concernenti prestazioni lavorative o professionali di volontari.

 

     Art. 6. Controlli.

     1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni di controllo sulle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro.

     2. Ogni anno le organizzazioni inviano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere, nonché, entro trenta giorni dalla loro adozione, le variazioni eventualmente intervenute rispetto alla documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione al registro regionale.

     3. Il Presidente della Giunta dispone ogni due anni la revisione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

     4. A tal fine dispone, avvalendosi delle strutture amministrative competenti per materia, visite ispettive per accertare:

     a) la regolarità della contabilità;

     b) la permanenza dei requisiti che hanno dato titolo all'iscrizione nel Registro regionale;

     c) l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato;

     d) il riscontro delle marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte;

     e) ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo.

     5. Le organizzazioni di volontariato in sede di accertamenti hanno l'obbligo di mettere a disposizione tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

     6. Delle visite ispettive viene redatto processo verbale, stilato in tre originali datati e sottoscritti da chi effettua il controllo e dal legale rappresentante dell'Organizzazione, di cui:

     - uno rimane presso l'Organizzazione;

     - uno viene trasmesso, corredato della relazione della competente Struttura organizzativa in ordine alla proposta di conferma o di cancellazione dall'iscrizione al Registro, al Presidente della Giunta regionale;

     - uno rimane agli atti della stessa Struttura per i successivi eventuali provvedimenti.

     7. Nel processo verbale devono essere trascritte eventuali osservazioni formulate dal Legale rappresentante dell'organizzazione ovvero le stesse possono essere trasmesse al Presidente della Giunta regionale entro i termini di quindici giorni dalla data del verbale.

     8. Le visite ispettive previste dal presente articolo non pregiudicano il potere di vigilanza spettante agli Enti locali ed agli altri Enti pubblici, ivi comprese le ULSS, nell'ambito delle rispettive competenze.

     9. I controlli amministrativi e contabili sono attribuiti allo stesso Servizio che dispone l’erogazione dei contributi [3].

 

     Art. 7. Garanzie.

     1. Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione dal registro è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 6, 5 comma, della Legge 266/91.

 

     Art. 8. Conferenza regionale del volontariato.

     1. Ai fini di garantire la piena partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato ed assicurare la trasparenza dell'applicazione della presente legge, è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale, la Conferenza regionale del volontariato.

     2. La Conferenza è composta di dodici componenti, in rappresentanza di tutti i campi di attività previsti dal precedente art. 3, nominati dal presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, di cui:

     - n. 8 tra i designati delle articolazioni a livello regionale e nazionale delle Organizzazioni di volontariato (federazioni, movimenti, coordinamenti) che raggruppino almeno sei associazioni iscritte nel registro della Regione;

     - n. 4 tra i designati dalle restanti Organizzazioni iscritte nello stesso Registro.

     3. L'insediamento della Conferenza avrà luogo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. La conferenza viene rinnovata ogni cinque anni.

     5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Presidente, che la convoca e ne presiede le sedute, e due Vice Presidenti.

     6. Le sedute di norma hanno cadenza almeno quadrimestrale con ordine del giorno predisposto dal Presidente che nomina i relatori degli argomenti posti in discussione.

     7. La conferenza deve essere convocata quando ne facciano motivata richiesta i 2/3 dei componenti. La riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

     8. I compiti di segreteria sono svolti dalla Struttura organizzativa del Servizio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.

     9. Ai componenti della Conferenza spetta il rimborso delle sole spese di trasporto secondo le disposizioni dell'art. 2, 2° comma della L.R. 2.2.1988, n. 15.

     10. La Conferenza, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, esprime pareri obbligatori:

     - su proposte di legge, programmi e direttive, elaborate dalla Regione sulle materie che interessano i campi di intervento delle Organizzazioni di volontariato;

     - sulle istanze di istituzioni dei Centri di servizio di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 21.11.1991;

     - sulle proposte di cancellazione delle Organizzazioni dal Registro regionale;

     - sui progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri Enti pubblici, dalle Organizzazioni iscritte nel Registro;

     - sui piani di formazione professionale programmati dalla Regione.

     11. La Conferenza, inoltre, formula proposte al Presidente della Giunta regionale in ordine alle iniziative da assumere per:

     - far conoscere le attività svolte dalle Organizzazioni;

     - la promozione e lo sviluppo del volontariato in collaborazione con i Centri di servizio;

     - può promuovere analisi e ricerche sull'andamento delle convenzioni tra Comuni, ULSS e organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle reciproche finalità.

     12. La Conferenza, infine, sulla base delle risultanze delle indagini conoscitive proposte:

     - predispone la redazione di un rapporto annuale sul volontariato in Abruzzo;

     - verifica la esigenza delle organizzazioni di volontariato fornendo alle stesse attività di consulenza.

 

     Art. 9. Partecipazione.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi della conferenza, indice, almeno una volta ogni due anni, l'Assemblea regionale delle Organizzazioni di volontariato per la valutazione degli indirizzi regionali in ordine alle politiche sociali, ai rapporti tra organizzazioni di volontariato e Istituzioni e su quanto previsto dal precedente art. 3.

     2. Le spese relative alla organizzazione, allo svolgimento ed alla pubblicazione degli atti dell'Assemblea sono a carico della Regione.

 

     Art. 10. Formazione.

     1. La Giunta regionale istituisce o promuove l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per i volontari aderenti alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale.

     2. Le iniziative di cui al comma precedente, poste in essere nei limiti delle risorse disponibili per l'intero comparto della formazione professionale, sono attivate su proposte delle Organizzazioni interessate, singole o associate, previo parere della conferenza di cui al precedente art. 8, e vanno formulate con i criteri, i termini e le modalità di cui alle leggi ed ai regolamenti in materia di formazione.

     3. La partecipazione dei volontari ai corsi di cui al presente articolo è finalizzata agli obiettivi di cui all'art. 1 della legge 266/1991, al precedente art. 3 ed alle attività specifiche dei volontari medesimi. L'utile partecipazione di tali corsi non comporta il conseguimento di titoli di abilitazione di esercizio professionale, ma dà titolo al rilascio di un attestato di frequenza valido solo agli effetti della presente legge.

     4. La gestione dei corsi è affidata alle stesse Associazioni - di cui all'art. 5 della legge quadro 21.12.1978 n. 845 ed alle norme regionali vigenti - se hanno tra gli scopi statutari la formazione dei propri associati, altrimenti andrà affidata ad un Ente di formazione professionale riconosciuto dalla Regione.

 

     Art. 11. Convenzioni.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione, gli Enti Locali, le ULSS e gli altri Enti pubblici nell'ambito delle rispettive competenze possono stipulare con le Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale apposite convenzioni, sulla base di uno schema tipo, approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     2. Lo schema tipo di convenzione dovrà indicare:

     - la descrizione degli obblighi delle parti;

     - la durata del rapporto convenzionale;

     - le modalità di verifica periodica della prestazione oggetto della convenzione;

     - le modalità del rimborso - da parte dell'Ente - delle spese vive sostenute dall'Organizzazione, adeguatamente documentate;

     - gli oneri a carico dell'Ente relativi alla copertura assicurativa di cui al Decreto del Ministero dell'Industria 14.2.1992 per il periodo di effettivo espletamento delle attività convenzionate e limitatamente alle quote relative ai volontari realmente impegnati;

     - il diritto all'informazione e le modalità, per i volontari, di accesso e di uso della documentazione e delle sedi dei servizi coinvolti nell'intervento;

     - l'individuazione delle specifiche attività di volontariato e dei relativi destinatari nel quadro della programmazione della Regione e delle finalità statutarie dell'Organizzazione;

     - le condizioni di salvaguardia dell'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto delle finalità della Regione e della libertà dei soggetti destinatari;

     - l'elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che gli Enti mettono a disposizione delle Organizzazioni.

     3. Qualora si presenti la necessità di operare una scelta fra più organizzazioni di volontariato per la stipula di una convenzione avente il medesimo oggetto occorre valutare:

     a) se l'organizzazione, per numero di convenzioni già stipulate, numero di aderenti impegnati nell'attività, livello di strutture e mezzi strumentali a disposizione, può fornire prestazioni adeguate;

     b) vicinanza delle strutture operative dell'organizzazione rispetto all'utenza potenziale o incidenza su uno stesso territorio.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     1. Le organizzazioni di volontariato già iscritte all'Albo Regionale istituito ai sensi della L.R. 32/87, forniscono, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante autocertificazione del legale rappresentante la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4 per la conseguente conferma dell'iscrizione nel nuovo albo regionale, conservando l'anzianità maturata.

 

          Art. 13. Norma Finale.

     1. Sono fatte salve, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 266/91, le vigenti normative regionali sulle attività di volontariato in materia di protezione civile.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla L. 11.8.1991, n. 266.

 

     Art. 14. Norma Finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il funzionamento degli Organi di cui agli artt. 8 e 9 si fa fronte con gli stanziamenti già iscritti, rispettivamente, ai capp. 11425 e 11430 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.

     2. Negli anni successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

 

     Art. 15. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[3] Comma aggiunto dall’art. 169 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.