§ 6.1.146 – L.R. 7 novembre 2005, n. 32.
Contributo regionale ai Consorzi di difesa d’Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:07/11/2005
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione comma 1 art. 33 della L.R. 7/2002).
Art. 2.  (Sostituzione comma 2 art. 33 della L.R. 7/2002).
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Entrata in vigore).


§ 6.1.146 – L.R. 7 novembre 2005, n. 32.

Contributo regionale ai Consorzi di difesa d’Abruzzo.

(B.U. 16 novembre 2005, n. 56).

 

Art. 1. (Sostituzione comma 1 art. 33 della L.R. 7/2002).

     Il comma 1 dell’articolo 33 della L.R. del 10 maggio 2002 n. 7 è sostituito dal seguente comma:

     “1) La Regione Abruzzo, qualora il parametro contributivo ministeriale determinato annualmente sia inferiore alla misura prevista dal D.Lgs. 29.03.2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, concede ai Consorzi di difesa e per loro tramite alle Cooperative e loro Consorzi, nonché ai singoli produttori, un contributo integrativo fino alla misura del contributo statale sulla spesa dei premi assicurativi ammessi dallo Stato ai sensi del medesimo D.Lgs.”

 

     Art. 2. (Sostituzione comma 2 art. 33 della L.R. 7/2002).

     Il comma 2 dell’articolo 33 della L.R. del 10 maggio 2002 n. 7 è sostituito dal seguente comma:

     “2) Il contributo integrativo regionale è erogato, su richiesta dei Consorzi di difesa, una volta che questi hanno ricevuto l’ammontare dei contratti assicurativi stipulati dagli aventi diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni, e ad avvenuta emissione del D.M. che determina i parametri contributivi.”

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 33 della L.R. 7/2002.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore).

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.