§ 98.1.27300 - Legge 16 novembre 2001, n. 405.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria


Settore:Normativa nazionale
Data:16/11/2001
Numero:405


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...]


§ 98.1.27300 - Legge 16 novembre 2001, n. 405.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria

(G.U. 17 novembre 2001, n. 268)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347

     All'articolo 1, al comma 1, terzo periodo, la parola: “approvato” è sostituita dalla seguente: “sancito”.

     All'articolo 2:

     al comma 1, secondo periodo, le parole: “prevedono, inoltre, l'individuazione e l'irrogazione di sanzioni” sono sostituite dalle seguenti: “, inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare”;

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     “1-bis. Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione mediante prodotti registrati presso il Ministero della salute che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento e nel pieno rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute degli operatori. I rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani”;

     al comma 2, primo periodo, dopo la parola: “decidere” sono inserite le seguenti: “, con proprio provvedimento,”;

     al comma 3, dopo le parole: “per beni e servizi,“ è inserita la seguente: “e”;

     al comma 5, nell'alinea, le parole: “dopo il comma 6“ sono sostituite dalle seguenti: “dopo il comma 5” e le parole: “6-bis”, “6-ter” e “6-quater” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “5-bis”, “5-ter” e “5-quater”;

     dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     “5-bis. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: “Sono soppressi” le seguenti: “A far data dal 1° febbraio 2002”“.

     All'articolo 3:

     al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     “a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio economico;”;

     ai commi 3, 4, 6 e 7 le parole: “ed integrazioni” sono soppresse;

     il comma 5 è soppresso.

     All'articolo 4:

     al comma 3, le parole: “Stato-regioni 2001” sono sostituite dalle seguenti: “Stato-regioni di cui all'articolo 1, comma 1”;

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     “3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle modalità previste dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare i tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 è determinata con legge regionale.”.

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: “ed un migliore rapporto tra costi e benefici” sono sostituite dalle seguenti: “secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee”; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 novembre, su proposta del Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”.

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: “A decorrere dal 1° novembre 2001” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° dicembre 2001”;

     al comma 2, la parola: “spedizione” è sostituita dalle seguenti: “presentazione, da parte dell'assistito,”;

     al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: “con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie”.

     All'articolo 8, comma 1:

     la lettera a) è soppressa;

     alla lettera b), la parola: “b)” è sostituita dalla seguente: “a)”; le parole: “dei medicinali di cui alla lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione”;

     alla lettera c), la parola: “c)” è sostituita dalla seguente: “b)”;

     alla lettera d), la parola: “d)” è sostituita dalla seguente: “c)”; le parole: “dimissione del“ sono sostituite dalle seguenti: “dimissione dal”.

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     “Art. 9. - (Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non può comunque superare i sessanta giorni di terapia.

     2. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonché il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

     3. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui all'articolo 43, comma 3-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni a coprire una terapia massima di trenta giorni”.

     Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

     “Art. 9-bis. - (Medicinali non soggetti a ricetta medica). - 1. Le confezioni esterne dei medicinali non soggette a ricetta medica ammesse sul mercato a partire dal 1° marzo 2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore; il bollino sarà definito con decreto non regolamentare del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. E' ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia”.

     All'articolo 10:

     al comma 1, lettera a), la parola: “terapeutiche” è soppressa.

     L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     “Art. 11. - (Percentuale di sconto a carico delle farmacie). - 1. Il terzo e quarto periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: “Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento”“.

     Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

     “Art. 11-bis. - (Monitoraggio). - 1. Il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze verificano periodicamente l'attuazione del presente decreto con particolare riferimento all'andamento della spesa farmaceutica”.