§ 3.4.86 - L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.
Modifica alla L.R. 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:04/01/2014
Numero:1


Sommario
Art. 1 . (Integrazione all’articolo 33 della legge regionale 17/2010)
Art. 2 . (Riconoscimento dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo)
Art. 3 . (Modifiche all’art. 23 della L.R. 1/2012)
Art. 4 . (Modifica all’art. 63 della L.R. 1/2012)
Art. 5 . (Modifica all’art. 30 della L.R. 68/2012)
Art. 6 . (Modifiche all’art. 16 della L.R. 91/1994)
Art. 7 . (Abrogazione dell’art. 36 della L.R. 7/2002)
Art. 8 . (Modifiche all’art. 24 della L.R. 2/2013)
Art. 9 . (Modifica all’art. 55 della L.R. 2/2013)
Art. 10 . (Modifica all’art. 85 della L.R. 15/2004)
Art. 11 . (Entrata in vigore)


§ 3.4.86 - L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

Modifica alla L.R. 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio). Riconoscimento dell'Accademia delle Scienze d'Abruzzo quale centro culturale di alta specializzazione e modifiche alle leggi regionali nn. 91/1994, 7/2002, 15/2004, 1/2012, 68/2012 e 2/2013

(B.U. 10 gennaio 2014, n. 3 Speciale)

 

     Art. 1. (Integrazione all’articolo 33 della legge regionale 17/2010)

1. Dopo il comma 2, dell’articolo 33, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di commercio” e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio) è inserito il seguente:

 

“2 bis. Nelle more della definizione delle procedure di adozione del Testo Unico in materia di commercio, al fine della elaborazione della programmazione regionale per lo sviluppo del settore commerciale e della adozione di criteri e modalità di valutazione delle grandi superfici di vendita, non sono consentite richieste di autorizzazione di grandi superfici di vendita di cui all’art. 1, comma 3, della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) dal 20 maggio 2014 al 20 maggio 2016.”.

 

          Art. 2. (Riconoscimento dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo)

1. La Regione Abruzzo, per le finalità di cui all’articolo 8 dello Statuto regionale e allo scopo di favorire la conoscenza scientifica sul territorio regionale, riconosce l’importanza dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo quale centro di interesse culturale di alta specializzazione, che persegue lo scopo della promozione, dello sviluppo e della divulgazione della scienza e della cultura in Abruzzo.

 

2. Lo Statuto dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo prevede la presenza nel Consiglio Direttivo di un rappresentante del Consiglio regionale.

 

3. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

          Art. 3. (Modifiche all’art. 23 della L.R. 1/2012)

1. All’art. 23 (Prestazioni onerose del Centro funzionale d’Abruzzo) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

 

“1. Il Centro funzionale d’Abruzzo, nell’ambito dell’attività istituzionale, rilascia ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta, tabelle contenenti dati meteorologici, climatologici e idrologici dietro versamento di un rimborso spese a parziale ristoro degli oneri sostenuti per la manutenzione e il potenziamento della rete di telerilevamento.

2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di Protezione Civile, approva uno specifico tariffario contenente, in maniera analitica in base alle diverse tipologie, gli oneri da rimborsare per l’elaborazione delle tabelle dati richieste dai soggetti pubblici e privati.”.

 

          Art. 4. (Modifica all’art. 63 della L.R. 1/2012)

1. Al comma 2, dell’art. 63, della L.R. 1/2012 le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2014”.

 

          Art. 5. (Modifica all’art. 30 della L.R. 68/2012)

1. Al comma 2 bis, dell’articolo 30, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), dopo le parole “Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.)” sono inserite le parole “ed alle Aziende istituite con L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390)”.

 

          Art. 6. (Modifiche all’art. 16 della L.R. 91/1994)

1. Il comma 1, dell’art. 16, della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è sostituito dal seguente:

 

“1. Alle Aziende sono attribuiti in proprietà i beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione già in uso alle Aziende medesime con destinazione ad attività relative al diritto agli studi universitari.”.

 

2. Al comma 3, dell’art. 16, della L.R. 91/1994 le parole “di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 2”.

 

3. Dopo il comma 4, dell’art. 16, della L.R. 91/1994 sono inseriti i seguenti:

 

“4 bis. Alla ricognizione e al trasferimento degli immobili di cui al comma 1 si provvede mediante apposito verbale, da redigersi di concerto tra le competenti strutture amministrative della Giunta regionale e delle Aziende, che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore delle Aziende.

4 ter. I beni sono trasferiti alle Aziende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i relativi diritti ed oneri, e costituiscono patrimonio indisponibile delle Aziende medesime.

4. quater. Le Aziende curano la realizzazione ed il completamento di immobili di interesse con oneri previsti anche nei programmi e nel bilancio regionale.

4 quinquies. L’eventuale alienazione degli immobili acquisiti dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.”.

 

          Art. 7. (Abrogazione dell’art. 36 della L.R. 7/2002)

1. L’articolo 36 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)”, è abrogato.

 

          Art. 8. (Modifiche all’art. 24 della L.R. 2/2013)

1. Il comma 7, dell’art. 24, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2013)”, è sostituito dal seguente:

 

“7. La spesa massima finanziabile, effettuata da ciascuna impresa, è fissata in euro 40.000,00.”.

 

2. Il comma 11, dell’art. 24, della L.R. 2/2013, è sostituito dal seguente:

 

“11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, trovano copertura nel capitolo 62423, UPB 10.02.009 denominato “Contributi per le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali – L.R. 3.11.1999, n. 98” nella misura della somma di euro 50.000,00 derivanti dalla variazione di bilancio come riportata nel Prospetto “A” di variazione al bilancio di previsione 2013, in termini di competenza e cassa, di cui all’allegato C, alla legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative).”.

 

3. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

 

          Art. 9. (Modifica all’art. 55 della L.R. 2/2013)

1. Al comma 1, dell’articolo 55, della L.R. 2/2013 le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2014”.

 

          Art. 10. (Modifica all’art. 85 della L.R. 15/2004)

1. Al comma 9, dell’articolo 85, della L.R. 15/2004, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2014”.

 

          Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.