§ 3.4.43 - L.R. 28 aprile 1995, n. 73.
Interventi della Regione Abruzzo a favore del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:28/04/1995
Numero:73


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Abruzzo considera di preminente interesse regionale l'attività del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano per la promozione delle attività agricole e produttive.
Art. 2.      1. La Giunta Regionale eroga per l'anno 1995 un contributo straordinario in favore del Consorzio predetto di L. 1.500.000.000.
Art. 3.      1. La concessione del contributo di cui al precedente Art. 2 è subordinata alla presentazione, da parte dell'Ente di un piano di risanamento finanziario da attuare entro il 31 dicembre 1995.
Art. 4.      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995, in L. 1.500.000.000 si provvede:
Art. 5.  (Omissis) - (Urgenza).


§ 3.4.43 - L.R. 28 aprile 1995, n. 73.

Interventi della Regione Abruzzo a favore del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano.

(B.U. n. 12 del 23 maggio 1995).

 

Art. 1.

     1. La Regione Abruzzo considera di preminente interesse regionale l'attività del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano per la promozione delle attività agricole e produttive.

 

     Art. 2.

     1. La Giunta Regionale eroga per l'anno 1995 un contributo straordinario in favore del Consorzio predetto di L. 1.500.000.000.

     2. Tale somma sarà utilizzata dal Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano anche per il pagamento delle passività pregresse a condizione che il contributo regionale concorra a determinare l'estinzione dell'esposizione debitoria.

     3. Il contributo può essere utilizzato anche per il pagamento degli oneri relativi al personale e degli oneri fiscali e previdenziali [1].

 

     Art. 3.

     1. La concessione del contributo di cui al precedente Art. 2 è subordinata alla presentazione, da parte dell'Ente di un piano di risanamento finanziario da attuare entro il 31 dicembre 1995.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995, in L. 1.500.000.000 si provvede:

     - quanto a L. 700.000.000 ai sensi dell'art. 38 della L.R. 81/77, mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 iscritta al cap. 323000 - Fondo globale per spese correnti del bilancio per l'esercizio 1994;

     - quanto a L. 800.000.000 mediante utilizzazione della partita 3 dell'elenco n. 3 iscritta al cap. 323000 - Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi per spese correnti - del bilancio per l'esercizio 1995, che viene ridotto in termini di competenza e di cassa per un importo di pari ammontare.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito ed iscritto nel settore 25, titolo I, categoria 6, il cap. 251681 con la seguente denominazione: «Contributo straordinario a favore del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano» con lo stanziamento, in termini di competenza di L. 1.500.000.000 e in termini di cassa di L. 800.000.000».

 

     Art. 5. (Omissis) - (Urgenza).

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.