§ 5.4.106 – L.R. 10 settembre 1993, n. 56.
Nuove norme in materia di promozione culturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:10/09/1993
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Partecipazione e collaborazione.
Art. 4.  Programmazione degli interventi.
Art. 5.  Istituzione.
Art. 6.  Funzioni.
Art. 7.  Composizione del Comitato tecnico-scientifico.
Art. 8.  Comitato tecnico-scientifico: criteri per la nomina, incompatibilità e durata.
Art. 9.  Decisioni, indennità, segreteria del Comitato tecnico- scientifico.
Art. 10.  Iniziative della Regione.
Art. 11.  Coordinamento e collaborazione.
Art. 12.  Riconoscimento.
Art. 13.  Parametri di valutazione.
Art. 14.  Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi.
Art. 15.  Oneri di prestazione.
Art. 16.  Obblighi.
Art. 17.  Riconoscimento.
Art. 18.  Interventi.
Art. 19.  Presentazione delle proposte.
Art. 20.  Liquidazione dei contributi.
Art. 21.  Finalità ed interventi.
Art. 22.  Interventi a sostegno delle attività ricreative e del tempo libero.
Art. 22 bis. 
Art. 23.  Fondi relativi agli anni precedenti.
Art. 24.  Obblighi dei beneficiari degli interventi finanziari regionali.
Art. 25.  Regolarità contabile e vigilanza.
Art. 26.  Esclusione.
Art. 27.  Abrogazione di norme.
Art. 28.  Prima applicazione.
Art. 29.  Norma finanziaria.
Art. 30.  (Pubblicazione e urgenza).


§ 5.4.106 – L.R. 10 settembre 1993, n. 56.

Nuove norme in materia di promozione culturale.

(B.U. 23 settembre 1993, n. 35).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 4 dello Statuto, disciplina le attività di cui all'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, se non specificatamente normate.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo, la diffusione, la valorizzazione delle attività e la fruizione dei servizi culturali nell'ambito del proprio territorio, la Regione:

     a) promuove ed organizza interventi culturali, direttamente o in collaborazione con altri soggetti;

     b) sostiene l'attività di enti pubblici e privati, nonché le manifestazioni di interesse regionale;

     c) favorisce iniziative di particolare valore promosse e realizzate dagli Enti locali e da soggetti pubblici e privati di carattere locale.

 

     Art. 3. Partecipazione e collaborazione.

     1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente articolo la Regione, inoltre, promuove le opportune intese con gli Enti locali, le Università abruzzesi, gli organismi di produzione e distribuzione delle attività culturali e dello spettacolo.

 

     Art. 4. Programmazione degli interventi.

     1. Gli interventi della presente legge sono attuati secondo le linee generali del programma di sviluppo di cui alla legge regionale 29 dicembre 1977 n. 81.

     2. La Giunta Regionale, su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo articolo 5, approva:

     a) il programma, di durata pari a quella del bilancio pluriennale della Regione, contenente le linee generali di promozione culturale e l'individuazione degli obiettivi prioritari per ciascun settore di intervento;

     b) il piano annuale di attuazione, comprendente le determinazioni di cui ai successivi articoli 10/comma 3, 14/comma 3 e 20/comma 1.

 

TITOLO II

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER LE ATTIVITA' CULTURALI

 

     Art. 5. Istituzione.

     1. E' istituito, presso la Giunta Regionale/Servizio Promozione Culturale, il Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali.

 

     Art. 6. Funzioni.

     1. Il Comitato:

     a) elabora la proposta di programma pluriennale della promozione dell'attività culturale, avvalendosi a tal fine:

     - delle proposte formulate da Province, Comuni, Università, enti pubblici e privati;

     - delle risultanze delle attività conoscitive effettuate dal Servizio Promozione Culturale attraverso le proprie strutture;

     - di ogni altra iniziativa di rilevazione ritenuta idonea;

     b) esprime parere obbligatorio in merito al riconoscimento di interesse regionale delle attività e delle manifestazioni culturali;

     c) propone i coefficienti di commisurazione dei contributi in relazione al possesso dei parametri di cui al successivo articolo 13;

     d) esprime parere obbligatorio in merito alla conformità degli interventi della Regione con le linee del programma pluriennale della promozione culturale.

 

     Art. 7. Composizione del Comitato tecnico-scientifico.

     1. Il Comitato è presieduto dal Componente la Giunta Regionale preposto al Servizio Promozione Culturale ed è composto da otto membri, nominati dal Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità di cui al successivo articolo 8, tra esperti scelti nelle seguenti aree disciplinari: attività storico-umanistica e delle tradizioni popolari; editoria; arti figurative; comunicazione; teatro; musica e danza; cinema e audiovisivi; attività di interesse scientifico.

     2. Per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dalla presente legge, il Comitato tecnico-scientifico si riunisce di regola almeno tre volte l'anno, sulla base di un lavoro istruttorio predisposto dalle strutture operative del Servizio.

 

     Art. 8. Comitato tecnico-scientifico: criteri per la nomina, incompatibilità e durata.

     1. Entro venti giorni dall'approvazione della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla raccolta delle candidature dei componenti il Comitato.

     2. Le proposte di candidatura, redatte in carta semplice, devono indicare:

     a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;

     b) la professione e l'occupazione abituali, l'elenco delle eventuali cariche ricoperte attualmente o precedentemente nelle istituzioni, associazioni o organismi culturali operanti nella regione;

     c) il possesso di titoli, attestati, pubblicazioni e quant'altro possa dimostrare la specifica competenza, l'esperienza, la capacità professionale.

     3. L'iniziativa di proposta per le candidature spetta ai singoli consiglieri regionali, agli istituti universitari degli atenei abruzzesi delle aree di riferimento delle singole discipline, agli organi dirigenti di istituzioni, fondazioni, associazioni culturali operanti nella regione.

     4. Nei successivi quindici giorni il Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Componente preposto al Servizio Promozione Culturale, provvede alla nomina degli esperti, dando comunicazione alla Commissione di vigilanza del Consiglio Regionale delle designazioni effettuate e delle relative motivazioni.

     5. Non possono far parte del Comitato tecnico-scientifico: i consiglieri regionali; i parlamentari; i Presidenti delle Province; i Sindaci; i segretari regionali e/o provinciali dei partiti, ovvero componenti di loro organismi dirigenti di pari livello; i legali rappresentanti degli organismi, enti, istituzioni culturali fruenti di contributi derivanti da leggi regionali in materia di promozione culturale.

     5 bis. Non possono altresì far parte del Comitato tecnico scientifico: i Presidenti e gli Assessori delle Amministrazioni Provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni, i membri dei Consigli di Amministrazione, dei consigli direttivi, dei collegi dei revisori dei conti di Enti, Istituzioni e Associazioni culturali che beneficiano comunque di contributi derivanti da leggi regionali in materia di promozione culturale, e tutti coloro che hanno con essi un rapporto, anche se non continuativo, di lavoro, di consulenza, di «prestazione» di servizi [1].

     6. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura.

 

     Art. 9. Decisioni, indennità, segreteria del Comitato tecnico- scientifico.

     1. Il Comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Ogni decisione del Comitato deve essere accompagnata da una motivazione.

     2. Ai componenti competono per ogni giornata di seduta le indennità previste dalla legge regionale 2 febbraio 1988 n. 15. Per il raggiungimento della sede della riunione e per le missioni connesse alla loro funzione, ove ne ricorrano le condizioni, spetta altresì il trattamento economico di missione e di viaggio nella misura e con le modalità previste per i dipendenti della Regione Abruzzo di livello apicale.

     3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario del Servizio Promozione Culturale di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale.

     4. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Dirigente del Servizio, nonché, su richiesta del Comitato, i funzionari responsabili delle procedure istruttorie sottoposte ad approvazione.

     5. E' facoltà del Comitato consultare i rappresentanti dei soggetti richiedenti i benefici della presente legge.

 

TITOLO III

INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE

 

     Art. 10. Iniziative della Regione.

     1. La Giunta Regionale, nel rispetto dei contenuti del programma pluriennale della promozione culturale di cui al precedente articolo 4, promuove, coordina, realizza attraverso le proprie strutture:

     a) iniziative di studio, ricerca, documentazione e divulgazione nel campo delle discipline oggetto della presente legge;

     b) acquisto, pubblicazione, in forma diretta o mediante affidamento a editori, di libri o materiali illustrativi di particolare rilevanza aventi per oggetto la cultura abruzzese;

     c) iniziative di cooperazione e di scambi culturali internazionali, con istituzioni estere, con particolare riguardo a quelle svolgentisi in ambito comunitario;

     d) iniziative di cooperazione e scambi culturali in collaborazione con le istituzioni statali, con le altre Regioni, o altri enti pubblici o privati;

     e) iniziative culturali che promuovano il patrimonio culturale ed artistico abruzzese;

     f) iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori culturali;

     g) tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del calendario delle manifestazioni culturali regionali;

     h) raccolta e conservazione della memoria delle attività e manifestazioni culturali regionali, mediante l'acquisizione dei materiali e la loro elaborazione e riproduzione ai fini di idonea conoscenza e diffusione;

     i) attività di ricerca, documentazione, informazione e consulenza progettuale relativa alla domanda e offerta di cultura, ai soggetti, alle strutture e agli spazi, alla spesa e a quant'altro possa essere ritenuto necessario ai fini della programmazione della Regione e degli altri soggetti interessati, anche attraverso un costante monitoraggio attuato in modo coordinato e complementare dalle strutture centrali e decentrate;

     l) ogni altro intervento in materia culturale, anche di carattere celebrativo o straordinario, ritenuto di interesse regionale.

     2. Per la formazione del piano di interventi diretti la Regione può avvalersi delle proposte formulate da enti, Università ed altri soggetti entro il 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento.

     3. La Giunta Regionale entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico approva il programma di massima delle iniziative dirette, determinando le modalità di intervento, le spese da assumere a proprio carico, riservandosi inoltre l'assunzione degli ulteriori provvedimenti di carattere operativo.

 

     Art. 11. Coordinamento e collaborazione.

     1. La Giunta Regionale, per la realizzazione delle iniziative culturali promosse direttamente o attraverso le proprie strutture decentrate, ed allo scopo di assicurare il coordinamento delle azioni e di determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni adempimento annesso, è autorizzata a stipulare con altri enti pubblici accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142/1990.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata altresì a stipulare con altri soggetti:

     a) contratti di partecipazione organizzativa e finanziaria;

     b) convenzioni per la istituzione di appositi comitati organizzativi.

 

TITOLO IV

ATTIVITA' DI INTERESSE REGIONALE

 

     Art. 12. Riconoscimento.

     1. La Giunta Regionale individua quali attività beneficiarie dei contributi di cui al presente Titolo, conferendo ad esse la qualifica di interesse regionale, sostenendole finanziariamente anche in concorso con lo Stato e con altri enti pubblici e privati, quelle promosse da organismi legalmente costituiti ed operanti nel territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) documentata continuità almeno triennale dell'attività;

     b) mancanza di finalità di lucro evincibile attraverso gli statuti dei soggetti promotori;

     c) gestione economica sana che preveda un equilibrato rapporto tra costi di gestione e spese per la produzione e/o distribuzione delle proprie attività supportata da una adeguata struttura tecnica ed organizzativa proporzionata all'entità dei programmi che si intendono realizzare;

     d) osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti e dei consulenti artisti scritturati.

     2. L'elenco delle attività e delle manifestazioni dichiarate di interesse regionale, sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico- scientifico per le attività culturali di cui al precedente articolo 7, è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 marzo.

 

     Art. 13. Parametri di valutazione.

     1. Costituiscono parametri di valutazione dell'attività e di commisurazione dell'intervento finanziario regionale, da documentare idoneamente all'atto della presentazione della domanda da parte degli interessati:

     a) numero complessivo dei dipendenti e scritturati nonché le giornate lavorative complessive previste, limitatamente alle attività dello spettacolo, o dimostrata consistenza di adeguata struttura operativa fondata su attività spontanea;

     b) numero degli anni di attività svolta oltre il triennio minimo di cui al precedente articolo 12, lettera a);

     c) risonanza e diffusione della propria attività in ambito regionale e nazionale, evincibile attraverso l'esibizione di articoli di stampa, recensioni critiche, ovvero altre generali attestazioni di qualità professionale;

     d) concorso proporzionalmente significativo di altri soggetti pubblici e/o privati alla realizzazione dei programmi proposti;

     e) adeguata attività informativa nei confronti del pubblico, attraverso la produzione di pubblicazioni, cataloghi ed ogni altro materiale divulgativo;

     f) solidità progettuale nel campo della ricerca e della sperimentazione di tecniche e linguaggi innovativi nei vari campi della cultura e dello spettacolo;

     g) operatività sul territorio regionale e nazionale, anche al di fuori della sede abituale dell'istituzione;

     h) collegamento operativo con istituzioni culturali in campo europeo od internazionale;

     i) conformità dell'attività agli obiettivi prioritari della programmazione regionale;

     l) prosecuzione di attività programmate su base pluriennale;

     m) produttività culturale dell'attività rispetto ai costi;

     n) presenza di qualificata direzione artistica o scientifica;

     o) operatività nelle zone interne e disagiate del territorio regionale.

 

     Art. 14. Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi.

     1. La concessione dei contributi da parte della Giunta Regionale è subordinata, previo riconoscimento di cui all'articolo 12, alla presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione dettagliata a firma del legale rappresentante contenente il programma che si intende svolgere l'anno successivo corredata delle relative previsioni di spesa debitamente approvate dai competenti organi statutari.

     2. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati ai soggetti richiedenti in misura proporzionale ai parametri di cui al precedente articolo 13, da fissare in apposito Regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Regionale adotta il piano di finanziamento delle attività di interesse regionale di cui al presente Titolo e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. L'ammontare complessivo del contributo, che non può comunque eccedere il 50% della spesa prevista dai soggetti beneficiari e per un tetto massimo di spesa ammissibile non superiore a lire 400 milioni, è erogato dalla Giunta Regionale in misura del:

     - 30% prima della realizzazione del programma;

     - 70% entro trenta giorni dalla presentazione di dettagliata relazione delle attività svolte corredata del bilancio consuntivo dell'attività finanziata, di cui si assume la piena responsabilità il rappresentante legale del soggetto beneficiario.

     5. I contributi per le attività di cui al presente Titolo non sono cumulabili con quelli previsti da altri Titoli della presente legge e da altre leggi regionali [2].

 

     Art. 15. Oneri di prestazione.

     1. I soggetti beneficiari della presente legge possono offrire interventi e prestazioni, nei modi luoghi e termini da concordare con la Giunta Regionale, in forma gratuita di valore non superiore al 5% dell'importo del contributo ottenuto.

     2. La Giunta Regionale, per i propri fini, può concordare con gli stessi beneficiari lo svolgimento di interventi e prestazioni, riconoscendo agli stessi un costo proporzionale rispetto al programma ordinario autorizzato ed alla relativa contribuzione assegnata.

 

     Art. 16. Obblighi.

     1. E' fatto obbligo alle attività beneficiarie delle provvidenze di cui al presente Titolo recare evidente su tutto il materiale informativo e promozionale la dicitura «attività di interesse regionale».

 

TITOLO V

MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA LOCALE

CENTRI DI SERVIZI CULTURALI

 

     Art. 17. Riconoscimento.

     1. La Regione Abruzzo riconosce il valore degli interventi culturali promossi e proposti in forma singola o associata dagli Enti locali territoriali abruzzesi, anche in concorso con l'associazionismo culturale locale, ed ispira al criterio della collaborazione il proprio rapporto con tali soggetti, anche in accordo con le Province interessate.

 

     Art. 18. Interventi.

     1. La Regione Abruzzo fornisce agli Enti locali territoriali abruzzesi consulenza progettuale ed organizzativa avvalendosi delle proprie strutture decentrate operanti nel settore (Centri di Servizi Culturali), al fine di garantire, soprattutto nei centri e nelle aree a più modesta offerta culturale, pari opportunità con le zone di più consolidata tradizione e diffusione delle attività culturali, nonché la crescita

dell'associazionismo culturale locale.

     2. A tal fine, per la realizzazione di specifici progetti e obiettivi, la Regione Abruzzo stipula appositi accordi e convenzioni con le Amministrazioni locali interessate, anche di carattere finanziario, e per una quota comunque non eccedente il 50% del totale della spesa prevista, sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

     3. Per i fini di cui al presente Titolo, i Centri di Servizi Culturali orientano i programmi di intervento annuali alla predisposizione di strumenti idonei, anche attraverso una mirata offerta di servizi, secondo le linee fissate dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1978 n. 35.

 

     Art. 19. Presentazione delle proposte.

     1. Gli Enti locali che intendano realizzare le attività di cui al precedente articolo, devono presentare le relative proposte, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'intervento, al Centro di Servizi Culturali nel cui ambito di competenza ricade il territorio del comune e/o dei comuni interessati.

     2. All'atto della proposta i soggetti interessati devono indicare:

     a) il programma di massima dell'intervento che si vuole proporre, corredato di relativo preventivo delle spese da sostenere, nonché l'ammontare dell'impegno di spesa previsto dal o dagli enti interessati;

     b) le modalità di partecipazione dell'associazionismo culturale locale;

     c) la descrizione dei benefici che l'intervento prevedibilmente comporterà per la comunità locale;

     d) l'indicazione dell'eventuale concorso economico di altri enti pubblici e/o privati per la sua realizzazione.

     3. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Centri di Servizi Culturali, riuniti in Conferenza con gli Uffici centrali del Servizio, elaborano il piano regionale degli interventi culturali da realizzare in concorso con gli Enti locali, sottoponendolo al Comitato tecnico-scientifico per il parere di competenza.

 

     Art. 20. Liquidazione dei contributi.

     1. La Giunta Regionale entro trenta giorni dall'approvazione della legge annuale di bilancio, approva i programmi di attività culturali di cui al presente Titolo, provvedendo ad effettuare i relativi accrediti a favore dei funzionari delegati dei Centri Servizi Culturali interessati.

     2. I contributi per le attività di cui al presente Titolo non sono cumulabili con quelli previsti da altri Titoli della presente legge o da altre leggi regionali.

 

TITOLO VI

FINANZIAMENTI PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SPORTIVO[3]

 

     Art. 21. Finalità ed interventi. [4]

     1. La Regione Abruzzo al fine di promuovere le iniziative di carattere culturale, artistico e sportivo finalizza, dal 1 gennaio 2004, i fondi derivanti dall’art. 4 della Convenzione per la gestione del Servizio Tesoreria nei seguenti termini:

     - 50% per iniziative di carattere culturale e artistico;

     - 50% per iniziative di carattere sportivo.

     2. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti, previa determinazione con atto della Giunta regionale dei criteri di utilizzo degli stessi, dalle Direzioni individuate con il Programma Operativo quali assegnatarie delle relative risorse [5].

     3. All’atto di rinnovo della convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria della Regione, è previsto, come condizione per l’aggiudicazione, l’obbligo per il concessionario di assunzione dell’impegno di finanziamento delle iniziative di cui al comma 1.

     4. Ai fini dell’attuazione e dell’utilizzo dei fondi di cui al presente articolo è istituito nell’ambito della UPB 02.04.001 il Cap. di entrata 24101 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Assegnazioni del Tesoriere per iniziative culturali e sportive - art. 21 della L.R. 10.9.1993, n. 56, nell’ambito della UPB 10.01.004 il correlato Cap. di spesa 61636 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per iniziative di carattere culturale ed artistico - art. 21 della L.R. 10.9.1993, n. 56, e nell’ambito della U.P.B 10.01.003 il correlato Cap. di spesa 91627 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per iniziative di carattere sportivo - art. 21 della L.R. 56/1993.

     5. L’impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

     6. La Giunta regionale iscrive le somme in bilancio ai sensi dell’art. 25 della L.R.C. 3/2002.

 

     Art. 22. Interventi a sostegno delle attività ricreative e del tempo libero. [6]

     1. La Regione promuove e sostiene, con interventi finanziari, le iniziative degli Enti Locali e delle associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite, che svolgono azioni di promozione delle attività ricreative e per l’utilizzo del tempo libero nell’ambito del territorio regionale.

     2. Ai soggetti di cui al precedente comma, per le iniziative ivi previste, possono essere concessi contributi a sostegno delle spese di organizzazione ed esecuzione delle attività, nella misura non superiore al 30% della spesa realmente sostenuta e documentata, con il limite di € 5.000,00 per ogni attività o iniziativa realizzata.

     3. La Giunta regionale, direttamente, attraverso il competente Servizio può realizzare iniziative volte alla promozione, all’approfondimento ed allo sviluppo delle attività del tempo libero.

     4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione Abruzzo finalizza un importo non superiore al 20% delle somme destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.

     5. Le provvidenze di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni normative e concesse per le stesse iniziative.

     6. All’erogazione delle provvidenze previste nei precedenti commi provvede il competente Servizio sulla scorta della seguente documentazione:

     a) atto costitutivo;

     b) relazione illustrativa sulla realizzata iniziativa;

     c) dichiarazione comprovante l’effettivo svolgimento dell’iniziativa con attestazione e sottoscrizione da parte del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute, con allegati i relativi giustificativi di spesa rilasciati secondo legge.

     7. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati per l’anno 2004 in € 100.000,00, è utilizzata quota parte dei fondi di cui all’art. 21 della presente legge ed iscritti sul capitolo di spesa 91627 denominato: Interventi per iniziative di carattere sportivo – art. 21 della L.R. 56/1993, e correlato al Cap. di entrata 24101.

     8. L’impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

 

          Art. 22 bis. [7]

     1. Al fine di favorire la cultura dello sport di cittadinanza e concorrere alla diffusione della pratica sportiva quale veicolo per la promozione della cultura della legalità e dell'immagine dell'Abruzzo la Giunta regionale destina per l'anno 2013 fino al 40% delle disponibilità iscritte nel Bilancio di previsione nel capitolo di spesa 91527 a progetti innovativi nel campo dello sport selezionati mediante apposite procedure pubbliche.

 

     Art. 23. Fondi relativi agli anni precedenti. [8]

     1. I fondi relativi agli anni precedenti, pari ad € 1.549.600,00 derivanti dall’impegno previsto a carico del Tesoriere della Regione Abruzzo in base alla vigente Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria sono finalizzati agli interventi previsti dalla L.R. 9.8.1999, n. 49.

     2. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 è autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 1.549.600,00 sul Cap. di entrata 24101 - UPB 02.04.001 e sul Cap. di spesa 61631 - UPB 10.01.004.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio a seguito di un eventuale maggiore accertamento dell’entrata.

 

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 24. Obblighi dei beneficiari degli interventi finanziari regionali.

     1. La concessione dei contributi regionali di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le attività sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nella relazione e nel preventivo finanziario allegati alla domanda o alla proposta.

 

     Art. 25. Regolarità contabile e vigilanza.

     1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali, la Regione Abruzzo può disporre ulteriori forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture centrali e decentrate, in ordine alle attività ammesse a finanziamento ai sensi della presente legge.

     2. In particolare essa verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, ovvero la difformità rispetto ai programmi approvati, disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare.

     3. La segnalazione di eventuali irregolarità sarà fornita al Comitato tecnico-scientifico in sede di valutazione dei programmi presentati per le annualità successive, al fine di valutare l'esclusione dei soggetti che se ne siano resi responsabili.

     4. In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo la Giunta Regionale provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.

 

     Art. 26. Esclusione.

     1. Sono escluse dai contributi della presente legge le spese per le attività sportive, scolastiche ed universitarie.

 

     Art. 27. Abrogazione di norme.

     1. A partire dal 1° gennaio 1994 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     - 30 ottobre 1979 n. 47: «Norme sulla promozione culturale»;

     - 24 maggio 1980 n. 39 e 1° settembre 1988 n. 71: «Istituzione premio Silone e Centro studi siloniani di Pescina»;

     - 30 maggio 1980 n. 42: «Interventi per la promozione e la diffusione della cultura e dell'informazione»;

     - 20 maggio 1981 n. 16: «Contributo per la gestione del museo Casa Mazzarino in Pescina»;

     - [16 giugno 1981 n. 19: «Contributo finanziario alla Deputazione abruzzese di storia patria»] [9];

     - 8 gennaio 1982 n. 1: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 42»;

     - 8 settembre 1988 n. 79 e 18 giugno 1992 n. 46: «Sostegno al Centro studi celestiniani».

 

     Art. 28. Prima applicazione.

     1. Per l'anno 1993, in sede di prima applicazione della presente legge le domande intese ad ottenere i benefici in essa previsti per le attività svoltesi nello stesso anno, devono essere inoltrate al competente Servizio della Giunta Regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     2. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta Regionale, prescindendo dagli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera a) e dall'art. 14, secondo comma, su proposta del Comitato tecnico- scientifico, adotta la deliberazione relativa all'attribuzione dei punteggi di cui al precedente articolo 14, secondo comma, ed approva il piano annuale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

     3. Per l'anno 1994 le domande e le proposte intese ad ottenere i benefici della presente legge devono essere inoltrate entro novanta giorni dalla sua pubblicazione.

 

     Art. 29. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 2.500.000.000 per l'anno 1993, si provvede, a termini dell'articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 1977 n. 81, con i fondi stanziati al cap. 324000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale» per l'anno 1992.

     2. La partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1992, è soppressa.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza per l'esercizio 1993, a norma del 4° comma dell'articolo 37 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977 n. 81.

     4. A partire dall'anno 1994, il finanziamento delle varie iniziative si avvarrà dei fondi derivanti dalle abrogazioni delle leggi di cui al precedente articolo 27, quantificati, per l'esercizio 1993, in L. 1.000.000.000.

     5. Per gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4 della presente legge, si provvede con lo stanziamento annualmente iscritto al cap. 011425 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 30. (Pubblicazione e urgenza).

     (Omissis).


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 1995, n. 83.

[2] Comma prima abrogato dall’art. 58 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e ora aggiunto dall’art. 18 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[3] Titolo così sostituito dall’art. 171 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 171 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 171 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[7] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 171 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[9] L'art. 1 della L.R. 29 ottobre 1996, n. 112 ha soppresso il presente alinea.