§ 4.2.46 - L.R. 12 novembre 1997, n. 127.
Delega ai Comuni sede di porto o di approdo dei servizi ed attività relativi all'ordinaria manutenzione delle aree portuali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:12/11/1997
Numero:127


Sommario
Art. 1.  Delega delle funzioni amministrative relative alla ordinaria manutenzione.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Urgenza.


§ 4.2.46 - L.R. 12 novembre 1997, n. 127.

Delega ai Comuni sede di porto o di approdo dei servizi ed attività relativi all'ordinaria manutenzione delle aree portuali.

(B.U. n. 18 del 21 novembre 1997).

 

Art. 1. Delega delle funzioni amministrative relative alla ordinaria manutenzione.

     1. Tutti i Comuni sede di porto o di approdo, le cui competenze sono delle Regioni, sono delegati a provvedere nell'ambito degli ambiti portuali:

     a) alla pulizia degli stessi;

     b) alla fornitura di energia elettrica;

     c) alla pubblica illuminazione ed alla manutenzione dei relativi impianti;

     d) alla manutenzione della viabilità ed alla segnaletica stradale;

     e) alla manutenzione del verde pubblico;

     f) alla manutenzione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di pulizia dei porti.

     Sono altresì tenuti a compiere tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi a detti servizi e attività e a provvedere all'erogazione delle spese.

     2. La Giunta regionale concorre a tale onere con il trasferimento agli stessi Comuni in unica soluzione anticipata dei fondi all'uopo annualmente stanziati nel proprio bilancio di previsione per la ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi.

     3. Le Amministrazioni Comunali introitano tali fondi in un apposito capitolo delle contabilità speciali del loro bilancio e della totalità delle somme loro erogate, trasmettono alla Regione, a chiusura di ogni esercizio, analitico rendiconto finale della spesa in conformità alle previsioni dell'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 11.9.1979, n. 43.

     4. Le attività di straordinaria manutenzione degli ambiti portuali e di escavazione dei fondali permangono nelle competenze regionali e si esplicano per tramite del Genio Civile di Pescara o in caso di impossibilità dello stesso attraverso la concessione del finanziamento in favore, rispettivamente, dell'Ente Porto di Giulianova, dell'ASI Val Pescara e dell'ASI di Vasto o, in alternativa, in favore dei Comuni di cui al primo comma.

     5. La Giunta Regionale provvede con proprio atto alla ripartizione dei fondi disponibili per la ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi e ad individuare l'importo da accantonare per rispondere a segnalazioni dei Comuni per nuove necessità emergenti non prevedibili o preventivabili.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1997 in lire 750.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte delle disponibilità afferenti al capitolo 151414.

     2. Nello stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     - Cap. 151414 denominato: "Manutenzione, riparazione ed illuminazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di pulizia dei porti. Escavazione dei porti; manutenzione e nuova realizzazione opere di difesa della costa e ripascimento arenili R.D. 14.7.1907, n. 542 - R.D.L. 17.1.1935, n. 105 - art. 69 D.P.R. 24.7.1977, n. 616"

     - in diminuzione lire 750.000.000

     - Cap. 151533 (di nuova istituzione ed iscrizione al Tit. 1, Sett. 15, Cat. 5 Sez. 10) denominato: "Oneri per concorso regionale alla spesa dei Comuni per la ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi"

     - in aumento lire 750.000.000

     3. Per gli esercizi successivi all'onere si fa fronte mediante utilizzazione delle somme annualmente attribuite al capitolo 151414.

     4. Il capitolo 151414 assume la seguente diversa denominazione: "Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa ed il ripascimento degli arenili R.D. 14.7.1907, n. 542, art. 69 D.P.R. 24.7.1977, n. 616".

 

     Art. 3. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.