§ 2.1.80 - Reg. 22 gennaio 1997, n. 1.
Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:22/01/1997
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Categorie generali.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Limiti di spesa.
Art. 5.  Programmazione.
Art. 6.  Autorizzazione all'effettuazione ed impegno della spesa.
Art. 7.  Tipologia dei lavori, delle forniture e dei servizi eseguibili in economia.
Art. 8.  Sistemi di esecuzione.
Art. 9.  Idoneità imprese e fornitori.
Art. 10.  Individuazione del contraente.
Art. 11.  Provvedimenti in casi di somma urgenza.
Art. 12.  Esecuzione.
Art. 13.  Contabilizzazione.
Art. 14.  Certificazione di regolare esecuzione.
Art. 15.  Pagamento.
Art. 16.  Certificazione antimafia.
Art. 17.  Postinformazione.
Art. 18.  Verifiche periodiche.
Art. 19.  Congruità dei prezzi.
Art. 20.  Rinvio.


§ 2.1.80 - Reg. 22 gennaio 1997, n. 1. [1]

Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia.

(B.U. n. 3 del 18 febbraio 1997).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la speditezza, l'economicità, la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse e la continuità dei servizi d'istituto, procurando opere, beni e servizi richiedenti tempi di realizzazione brevi, progettazione non complessa ovvero di limitato valore.

 

     Art. 2. Categorie generali.

     In relazione alla natura delle singole spese, potranno eseguirsi in economia i lavori, le forniture ed i servizi che riguardino in generale:

     - interventi urgenti ed indispensabili per soddisfare esigenze straordinarie, nell'interesse della sicurezza e della salute degli utenti e/o degli addetti agli uffici o necessari per evitare danni a persone o cose;

     - interventi indispensabili per ristabilire l'utilizzo di immobili o di beni necessari per la prestazione del pubblico servizio;

     - manutenzioni di opere, quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia stato possibile realizzarla con le forme e le procedure di gara;

     - manutenzione di opere di importo non superiore a 40 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali;

     - lavori che non possono essere differiti dopo che siano state adottate infruttuosamente le procedure di gara;

     - lavori, esperienze necessari per la compilazione di progetti;

     - lavori necessari per il completamento di opere eseguite parzialmente da un appaltatore inadempiente, per le quali si rende necessario procedere in danno dello stesso appaltatore a seguito di rescissione o esecuzione d'ufficio, quando si intenda accelerare il completamento dei lavori stessi.

 

     Art. 3. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

     Interventi: i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili in economia;

     Coordinatore unico: Il Dirigente del servizio che coordina l'attività dei responsabili dei singoli procedimenti, con poteri di autorizzazione, di impegno di spesa, di organizzazione degli interventi e di pagamento;

     Responsabile del procedimento: Il Dirigente dell'Ufficio od, in sua mancanza od impedimento, il funzionario incaricato dal Coordinatore unico, con compiti di istruttoria, di progettazione, di verifica della esecuzione e di liquidazione.

 

     Art. 4. Limiti di spesa.

     Il limite di spesa per il ricorso al sistema in economia è fissato in 200 mila Unità di Conto Europeo (E.C.U.), esclusi gli oneri fiscali. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi. A tal fine il coordinatore unico deve tenere conto di tutti gli oneri connessi con la medesima esigenza.

 

CAPO II

AREA DI APPLICAZIONE

 

     Art. 5. Programmazione.

     Il coordinatore unico annualmente, ovvero semestralmente per esigenze intervenute, inoltra alla Giunta Regionale il programma degli interventi per i quali è possibile formulare una previsione di spesa, ancorché sommaria, completo della indicazione delle occorrenze economiche sia per tali interventi che per quelli non preventivabili o di somma urgenza; questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli anni precedenti.

     Insieme al programma, il coordinatore unico inoltra alla Giunta Regionale una relazione nella quale vengono descritti gli interventi eseguiti nel semestre o nell'anno precedente ed analizzati i motivi del ricorso alla procedura in economia.

 

     Art. 6. Autorizzazione all'effettuazione ed impegno della spesa.

     Nel caso di interventi previsti nel programma, l'autorizzazione all'effettuazione degli stessi e l'impegno della relativa spesa sono direttamente disposti dal coordinatore unico.

     Nell'ambito di lavori o forniture affidati in appalto per i quali nel quadro economico è stato previsto un accantonamento per i lavori in economia, questi sono autorizzati dal Coordinatore unico che dispone l'impegno di spesa.

     Negli altri casi l'autorizzazione all'effettuazione degli interventi è disposta dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 7. Tipologia dei lavori, delle forniture e dei servizi eseguibili in economia.

     Si provvede ai lavori, forniture e servizi in economia, nell'ambito delle categorie e del limite di spesa di cui agli articoli precedenti e secondo le norme del presente regolamento, nei casi appresso indicati:

     A: pagamento di:

     a) spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica e telefono);

     b) spese postali e di telecomunicazione;

     c) imposte e tasse inerenti agli immobili;

     d) imposte e tasse inerenti al possesso degli autoveicoli;

     e) spese di condominio;

     f) tessere per pubblici servizi di trasporto;

     g) pedaggi autostradali;

     h) pubblicazione di bandi di gara inserzioni pubblicitarie e di altri documenti nella stampa quotidiana e nella Gazzetta Ufficiale e Gazzetta Europea;

     i) spese per diritti di segreteria e per il rilascio di documentazioni, di copie e fogli catastali, di estratti dal registro della Conservatoria dei registri immobiliari e Archivio Notarile e di certificazioni in genere.

     B:

     1) acquisto di installazione di apparecchiature, materiali di esercizio, accessori, pezzi di ricambio e di consumo di impianti tecnologici, di sistemi ed attrezzature informatiche;

     2) fornitura di servizi per il funzionamento di impianti tecnologici, sistemi ed attrezzature informatiche;

     3) acquisto di gruppi elettrogeni e di gruppi statici di continuità di piccola e media potenza, di complessi autonomi di illuminazione elettrica e di emergenza;

     4) affitto di mobili e di attrezzature;

     5) acquisto di suppellettili e di mobili;

     6) acquisto di carburanti e di lubrificanti;

     7) acquisto di materiali di cancelleria e di ufficio;

     8) acquisto di materiale per duplicazione;

     9) spese di dattilografia e di traduzione di testi per esigenze particolari opportunamente motivate o per situazioni alle quali non possa farsi fronte con l'ordinaria organizzazione del servizio;

     10) lavori di rilegatura, di riproduzione, di stampa di materiale di servizio e spese per l'elaborazione e per la stampa di pubblicazioni curate dall'amministrazione;

     11) lavori di trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio;

     12) acquisto di libri, di giornali, di pubblicazioni, di manuali di servizio, di riviste interessanti il servizio, ed abbonamento a periodici, su supporto cartaceo, informatico o fotografico, anche per biblioteca;

     13) spese per documentazioni fotografiche o riprese video riguardanti il servizio;

     14) abbonamento a banche dati italiane e straniere;

     15) locazione provvisoria di immobili per un periodo non superiore ai sei mesi;

     16) manutenzione e riparazione di mobili, di arredi e di macchine per ufficio;

     17) fornitura di materiali occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;

     18) partecipazione a mostre e fiere internazionali (noleggio di area espositiva, di materiali vari e di piante; consumo energia elettrica; allestimento impianto elettrico; pulizia giornaliera; movimentazione ambito mostra o fiera; montaggio, smontaggio e facchinaggio;

     19) spese per conferenze, riunioni, convegni di studi e manifestazioni di natura protocollare in Italia e per visite di rappresentanza esteri, nonché spese di viaggio e soggiorno in Italia di esperti, funzionari e personalità straniere effettuati in base ad accordi o su invito ufficiale;

     20) spese per speciali servizi di traduzione (traduzione simultanea in varie lingue straniere mediante apposita apparecchiatura);

     21) spese di partecipazione del personale a concorsi, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni e simili presso scuole, istituti ed enti pubblici e privati, in Italia ed all'estero;

     22) acquisto di materiale didattico e stampa di libri, guide, e dispense, per lo svolgimento di attività di istruzione professionale;

     23) lavori di manutenzione e di riparazione meccanica e di carrozzeria dei mezzi di trasporto;

     24) noleggio di autoveicoli per fronteggiare situazioni alle quali l'ordinaria organizzazione del servizio non possa far fronte;

     25) lavori di manutenzione, riparazione ed adattamento di immobili di proprietà regionale con i relativi impianti, infissi, manufatti, pertinenze, giardini e spazi circostanti;

     26) lavori ordinari di manutenzione e di piccola riparazione, di adattamento e riparazione di immobili presi in locazione in uso dall'amministrazione regionale, con i relativi impianti, infissi, manufatti, giardini, pertinenze e spazi circostanti, nei casi in cui per legge siano a carico del locatario;

     27) riparazioni straordinarie degli edifici demaniali e di quelli in locazione, ove l'obbligato non provveda, e degli spazi circostanti;

     28) lavori per la sicurezza degli impianti tecnologici e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche degli impianti medesimi;

     29) lavori, forniture e servizi già regolati da contratti, non eseguiti dal contraente anche dopo formale diffida a provvedere e per i quali il Servizio deve sostituirsi al contraente stesso ovvero nei casi di infruttuoso esperimento degli incanti, delle licitazioni private e delle trattative private;

     30) lavori, provviste che debbano essere eseguite in economia a rischio di un appaltatore in caso di risoluzione di contratto di appalto o per assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefissato dal contratto;

     31) derattizzazione e disinfestazione di locali;

     32) opere di risanamento per motivi di igiene del lavoro e di protezione dell'integrità fisica dei lavoratori;

     33) opere per l'attuazione delle misure di sicurezza degli uffici;

     34) lavori di manutenzione straordinaria o provvisoria, di spostamento, di modificazione, di ristrutturazione e di riparazione degli impianti tecnologici, di apparecchiature ed attrezzature in genere;

     35) gestione del servizio di riscaldamento, di condizionamento d'aria (con o senza fornitura di combustibile) e di impianti degli stabili regionali;

     36) riparazione di deficienze riscontrate nel corso del periodo di garanzia quando non abbia provveduto tempestivamente l'impresa a seguito di formale diffida;

     37) lavori di rafforzamento, di concatenazione o demolizione di fabbricati o di loro parti, nonché realizzazione di opere provvisionali a tutela della pubblica incolumità, nonché di sgombero di materiali edili rovinati o demoliti;

     38) esecuzione di delimitazioni, recinzioni, palizzate per la conservazione del patrimonio regionale;

     39) indagini geognostiche, prove di carico in situ ed in laboratorio, operazioni e rilievi topografici;

     40) riparazioni, manutenzione e provvista di apparecchiature scientifiche e tecniche, strumenti ed utensili;

     41) spese minute ed interventi non previsti o altrimenti individuabili nei precedenti punti sino all'importo di 10 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali.

 

TITOLO III

MODALITA' DI AFFIDAMENTO E PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

 

     Art. 8. Sistemi di esecuzione.

     Gli interventi in economia si possono eseguire:

     a) in amministrazione diretta;

     b) per cottimi;

     c) col sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

     Nel caso di amministrazione diretta il responsabile del procedimento, su autorizzazione del coordinatore unico, utilizza direttamente operai dipendenti dall'amministrazione o eventualmente assunti

dall'Amministrazione, nonché materiali, mezzi d'opera e di trasporto di proprietà della stessa o ottenuti tramite imprese e fornitori. Questi sono individuati attraverso gara informale con il criterio del massimo ribasso o del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più conveniente.

     Nel caso di cottimo il responsabile del procedimento, previa autorizzazione del coordinatore unico promuove, sotto la sua responsabilità gara informale tra persone ed imprese idonee, sempre con il criterio del massimo ribasso o del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più conveniente.

     Circa la valutazione della anomalia delle offerte valgono le disposizioni di legge vigenti.

 

     Art. 9. Idoneità imprese e fornitori.

     Gli interventi devono essere affidati a soggetti o imprese di comprovata capacità ed idoneità, che non siano stati esclusi ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

     E' facoltà del responsabile del procedimento predisporre elenchi ai fini dell'affidamento dei lavori, delle forniture e servizi. Negli elenchi sono iscritti, oltre ai soggetti ed imprese già noti e di fiducia, i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che comprovino il possesso di capacità tecnica nonché dei requisiti di idoneità previsti dalle vigenti leggi.

     I soggetti e le imprese devono essere iscritti alla camera del commercio e, ove previsto, nel registro del tribunale competente; ove si tratti dell'esecuzione di lavori per opere civili di importo superiore al valore di iscrizione alla camera del commercio, il soggetto o l'impresa devono essere iscritti all'albo nazionale dei costruttori.

 

     Art. 10. Individuazione del contraente.

     Ricorrendo i casi di cui agli artt. 2 e 7, il responsabile del procedimento, sulla base di previsione o progetto delle occorrenze approvato dal coordinatore unico, promuove una gara informale tra imprese idonee a mezzo di lettera di invito corredata del capitolato d'oneri.

     I nominativi delle imprese da invitare sono individuati dal responsabile del procedimento sulla base degli elenchi di cui all'art. 9 per importi a base d'asta non superiori a 40 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali, ovvero sulla base delle domande di partecipazione, eventualmente integrati con quelli di cui ai predetti elenchi.

     Dovendosi eseguire interventi urgenti, l'urgenza deve risultare da una relazione, in cui, in modo succinto e preciso, siano descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi e sia fatto cenno alle cause che li produssero ed ai modi di ripararli.

     Alla gara informale non è consentita la partecipazione di imprese che abbiano ricevuto da parte dello stesso Servizio ordinativi nei tre mesi antecedenti la predetta gara informale, salvo i casi di cui al 15° comma del presente articolo.

     I preventivi di spesa per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi devono essere richiesti almeno a cinque soggetti o imprese, e nel caso di importo superiore ai 40 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali, ad almeno quindici soggetti o imprese.

     Per l'esecuzione di lavori possono essere richiesti preventivi anche sulla base di progetti preliminari o definitivi.

     Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità di una pluralità di forniture da acquisire nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, ed il cui importo globale non superi i 40 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali, possono richiedersi a non meno di cinque soggetti o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all'impresa che ha presentato il prezzo più conveniente riferito alla singola fornitura, nel rispetto dei limiti di spesa.

     Nel caso che per le forniture risulti utile ed opportuno acquisire preventivi delle tipologie di prodotti presenti in commercio, la aggiudicazione sarà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, a seconda della natura della prestazione, quali: il prezzo, la qualità, il valore tecnico, il carattere estetico, il termine consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica od altri. La somma dei pesi attribuiti agli elementi di valutazione deve essere pari a 100. Gli elementi da valutare, oltre al prezzo non devono essere inferiori a due. In tale caso i criteri di valutazione dovranno essere menzionati nel capitolato d'oneri nell'ordine decrescente di importanza, attribuendo in ogni caso il peso 50 al prezzo.

     Gli affidamenti d'importo superiore a 40 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali, saranno preceduti da pubblicazione del bando di gara in specifica bacheca del Servizio appaltante ed all'Albo Pretorio del Comune del luogo nel quale saranno svolti i lavori per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni utili.

     Dello svolgimento della gara informale deve essere redatto verbale nel quale si debbono indicare i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta del soggetto con cui si propone di addivenire all'affidamento dei lavori o delle forniture.

     La gara informale è presieduta dal responsabile del procedimento che provvede alla aggiudicazione provvisoria ed all'espletamento delle necessarie formalità con l'assistenza di due collaboratori dell'ufficio.

     Il responsabile del procedimento trasmette il verbale di aggiudicazione provvisoria al coordinatore unico, che provvede ad approvarlo definitivamente, dispone l'impegno di spesa e conseguentemente emette l'ordinativo di affidamento a mezzo di lettera di impegno.

     Il responsabile del procedimento notifica quindi all'aggiudicatario il relativo ordinativo, che deve riportare il riferimento al presente regolamento, al capitolo di bilancio ed all'impegno della spesa.

     L'affidamento del lavoro, del servizio o della fornitura a cottimo è concluso al momento della notifica dell'ordinativo all'aggiudicatario.

     Senza gara informale si potrà richiedere il preventivo ad una determinata impresa o fornitore:

     - nei casi di somma urgenza;

     - nei casi di specialità dei lavori;

     - per prestazioni destinate al rinnovo parziale di componenti e di impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obbliga l'Amministrazione ad acquistare del materiale di tecnica differente, l'impiego e la manutenzione del quale comporti incompatibilità o sproporzionate difficoltà tecniche di adattamento o di gestione;

     - quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

     - nei casi in cui la spesa non superi l'importo di 2 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali.

     I preventivi dovranno essere conservati agli atti.

     La lettera di impegno deve essere sottoscritta per accettazione dal fornitore o dall'esecutore o dal legale rappresentante dell'impresa; la stessa deve contenere:

     a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

     b) i prezzi unitari a misura ed a corpo;

     c) le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori e delle somministrazioni ed il termine per ultimarli;

     d) le modalità di pagamento;

     e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà di rescindere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora l'assuntore non rispetti i patti e gli obblighi assunti;

     f) l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti.

 

     Art. 11. Provvedimenti in casi di somma urgenza.

     In circostanze di somma urgenza, da riscontrarsi in presenza di pericolo attuale e/o grave danno alle persone ed alle cose, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori e forniture, tali circostanze devono risultare da un verbale, da compilarsi da parte del funzionario arrivato prima sul luogo, in cui in modo succinto e preciso, siano descritti i pericoli incombenti, i guasti avvenuti e le conseguenze di essi e sia fatto cenno alle cause che li produssero ed ai modi di ripararli.

     Il coordinatore unico trasmette, con propria relazione, il detto verbale al Servizio Bilancio e dispone l'immediato impegno della spesa preventivata sul capitolo di bilancio competente. In tal caso si dovrà provvedere all'esecuzione delle sole opere e forniture indispensabili per l'eliminazione del pericolo attuale e del grave danno alle persone ed alle cose, rinviando a successivi provvedimenti, da attuarsi con le procedure ordinarie, le eventuali opere di ripristino.

     Il coordinatore unico, senza indugio, su proposta del responsabile del procedimento emette ordinativo di affidamento a mezzo di lettera di impegno.

     Tale ordinativo dovrà contenere il riferimento al presente regolamento, al capitolo di bilancio ed all'impegno di spesa.

 

     Art. 12. Esecuzione.

     Il responsabile del procedimento nomina tra il personale dell'ufficio il direttore dei lavori o l'incaricato di curare la fornitura.

     Qualora durante i lavori si verificasse l'esigenza di interventi diversi da quanto preventivato, necessari a risolvere aspetti di dettaglio ovvero finalizzati al miglioramento e completamento della prestazione, gli stessi, purché non comportanti aumenti di spesa, sono disposti dal responsabile del procedimento, che ne informa il coordinatore unico.

     Le varianti agli interventi affidati comportanti maggior importo dell'ordinativo, potranno essere disposte, nel rispetto delle norme di legge vigenti, dal coordinatore unico ovvero dalla Giunta regionale, nel caso di atto deliberativo di aggiudicazione.

     Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, il coordinatore unico, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte dell'amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

 

     Art. 13. Contabilizzazione.

     Alla contabilizzazione delle spese relative ai lavori, alle provviste ed ai servizi provvede il direttore dei lavori o il funzionario incaricato della fornitura in base ai sotto riportati documenti contabili:

     a) se eseguiti in amministrazione, in base a specifiche liste della manodopera, delle forniture e dei noli, e fatture di spesa. L'ammontare delle liste e delle fatture deve risultare in un notamento di rendiconto finale;

     b) se eseguiti in base cottimi fiduciari, con registrazioni delle risultanze delle spese su appositi libretti di misura e registri di contabilità, provvedendosi all'emissione di stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori, nonché dei relativi certificati di pagamento.

     Per importo lavori non superiori a 40 mila E.C.U., esclusi gli oneri fiscali, e qualora la natura della prestazione lo consenta gli interventi possono essere contabilizzati con notamento lavori sottoscritto dall'impresa, nonché a mezzo di fatture liquidate per assunzione a regola d'arte.

 

     Art. 14. Certificazione di regolare esecuzione.

     Ad avvenuta ultimazione di ogni lavoro il direttore dei lavori o l'incaricato di curare la fornitura redige il certificato di regolare esecuzione.

     Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 15. Pagamento.

     Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate degli estremi dell'ordinativo, nonché della dichiarazione di regolare esecuzione e del visto di liquidazione da parte del responsabile del procedimento.

     Le fatture e le note dei lavori devono essere prodotte in originale, da allegare al titolo di spesa, ed in copia, da conservare agli atti, e corredate, qualora trattasi di acquisti, dalla presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione sui registri, per gli oggetti di facile consumo.

     I pagamenti vengono effettuati entro settantacinque giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione o, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla documentazione giustificativa.

     Per gli acquisti, la fattura può essere sostituita dallo scontrino fiscale, nei casi in cui le norme lo prevedano.

 

     Art. 16. Certificazione antimafia.

     Ai rapporti disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di antimafia.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 17. Postinformazione.

     Gli affidamenti in economia sono soggetti a postinformazione mediante pubblicazione in specifica bacheca del Servizio appaltante delle risultanze della gara informale o dell'affidamento diretto nei casi ammessi dal presente regolamento.

 

     Art. 18. Verifiche periodiche.

     La giunta regionale verifica annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento ed adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle norme statali e regionali nonché a quelle della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e D.L.vo 2 febbraio 1993, n. 29.

 

     Art. 19. Congruità dei prezzi.

     Per gli interventi non preceduti da gara informale il responsabile del procedimento esprime la valutazione della congruità dei prezzi sulla base di precedenti indagini di mercato, di prezzari ufficiali ovvero con riferimento agli elenchi previsti dall'art. 6 della Legge 24.12.1993 n. 537, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della Legge 23.12.1994 n. 724.

 

     Art. 20. Rinvio.

     Per quanto riguarda la progettazione, la direzione dei lavori, la cauzione, la sorveglianza sui cantieri e i relativi adempimenti in materia di sicurezza, nonché le garanzie ed il contenzioso, si rinvia alla vigente normativa statale e regionale.

 

 

 


[1] Abrogato dall’art. 46 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.