§ 3.6.101 - L.R. 16 settembre 1997, n. 96.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22.12.1995, n. 143 recante: Interventi per la promozione di nuove imprese ed innovazione per l'imprenditoria [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:16/09/1997
Numero:96


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Sono abrogati l'art. 6 della L.R. 143/95 ed il Regolamento n. 7 del 16.7.1996.
Art. 5. 
Art. 6.      1. La presente legge comporta l'erogazione di agevolazioni rientranti nella categoria degli aiuti «de minimis». Nei suoi confronti non trova pertanto applicazione l'obbligo di preventiva [...]
Art. 7.      «Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 3.000 milioni, si provvede con i fondi all'uopo stanziati nel Cap. 282437 del Bilancio dell'esercizio [...]
Art. 8.  Disposizioni transitorie.
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.6.101 - L.R. 16 settembre 1997, n. 96.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22.12.1995, n. 143 recante: Interventi per la promozione di nuove imprese ed innovazione per l'imprenditoria femminile.

(B.U. n. 16 del 24 settembre 1997).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     1. Sono abrogati l'art. 6 della L.R. 143/95 ed il Regolamento n. 7 del 16.7.1996.

     2. [4].

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6.

     1. La presente legge comporta l'erogazione di agevolazioni rientranti nella categoria degli aiuti «de minimis». Nei suoi confronti non trova pertanto applicazione l'obbligo di preventiva notifica alla Commissione Europea, prescritta dall'art. 92, paragrafo 3, del Trattato di Roma.

 

     Art. 7.

     «Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 3.000 milioni, si provvede con i fondi all'uopo stanziati nel Cap. 282437 del Bilancio dell'esercizio corrente, denominato: «Interventi straordinari per la promozione di nuove imprese ed innovazioni dell'imprenditoria femminile». Sono imputati al medesimo stanziamento gli oneri connessi al funzionamento del Comitato di cui all'art. 4, e quelli per la Convenzione da stipulare con l'Agenzia per l'Impiego di cui all'art. 3, globalmente stimati, per l'anno 97, in settanta milioni.

     Per gli esercizi successivi, si provvede in conformità alle prescrizioni dell'art. 1 della L.R. 143/95, così come modificato dal precedente art. 1 nei limiti delle disponibilità presenti sul bilancio pluriennale 97/99, Sett. 28, Tit. 2, Voce 4: «Trasferimenti in conto capitale ad altri Settori».

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie.

     Le domande di accesso ai benefici presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge restano integralmente soggette alla disciplina di cui alla L.R. 22.12.1995, n. 143 e relativo regolamento di attuazione.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Modifica ed integra gli artt. 1. 2 e 3 della L.R. 22 dicembre 1995, n. 143.

[2] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 22 dicembre 1995, n. 143.

[3] Aggiunge l'art. 5 bis alla L.R. 22 dicembre 1995, n. 143.

[4] Aggiunge l'art. 6 bis alla L.R. 22 dicembre 1995, n. 143.

[5] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 22 dicembre 1995, n. 143.