§ 4.4.150 – L.R. 27 dicembre 2002, n. 34.
Interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio della Regione Abruzzo e interventi di somma urgenza relativi alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:27/12/2002
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Piani annuali di interventi urgenti.
Art. 2.  Sistema informativo.
Art. 3.  Interventi di somma urgenza.
Art. 4.  Conferenze di servizio intersettoriali.
Art. 5.  Modifica di norme.
Art. 6.  Oneri finanziari.
Art. 7.  Norme transitorie e finali.
Art. 8.  Urgenza.


§ 4.4.150 – L.R. 27 dicembre 2002, n. 34. [1]

Interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio della Regione Abruzzo e interventi di somma urgenza relativi alle varie ipotesi di rischio.

(B.U. 30 dicembre 2002, n. 32).

 

     Art. 1. Piani annuali di interventi urgenti.

     La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 3 della L.R. 24 dicembre 1993, n. 72 e dell'art. 108 del D.Lgs.31 marzo 1998, n. 112, predispone annualmente un piano di interventi urgenti da attuarsi sul territorio regionale finalizzato alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

     La predisposizione del piano è posta a carico della Direzione cui fa capo la struttura regionale della Protezione civile, ed approvato dalla Giunta Regionale.

     Il piano può essere motivatamente integrato entro l'anno cui si riferisce l'esercizio finanziario.

     Il piano deve contenere l'indicazione dei comuni nel cui territorio sono previsti gli interventi, le relative somme e i soggetti attuatori.

     Possono essere individuati quali soggetti attuatori di singoli interventi o di fasi dei relativi procedimenti anche le strutture regionali competenti.

     Per l'attuazione degli interventi ai sensi del precedente comma, la Direzione cui fa capo la struttura della protezione civile regionale può dotarsi di un albo di imprese le cui modalità di formazione ed iscrizione sono determinate dalla stessa Direzione.

     Per l'esame tecnico del piano e dei singoli interventi anche nella fase di attuazione, compresi i progetti e le indagini, la Direzione cui fa capo la struttura regionale della protezione civile, può avvalersi di un apposito comitato tecnico composto da n. 3 esperti, la cui composizione e ed i relativi oneri sono stabiliti con atto della Giunta Regionale e posti a carico del fondo della protezione civile di cui al successivo art. 6.

     I pareri espressi dal comitato di cui al comma precedente sostituiscono i pareri del C.R.T.A. di cui alla L.R. 8 settembre 1972, n. 18 e successive modifiche e integrazioni.

     La Regione vigila sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa dei piani annuali e delle relative integrazioni attraverso specifico organo di vigilanza, nominato annualmente dalla Giunta Regionale su indicazione del Componente preposto alla protezione civile.

     Per ogni piano annuale, comprese le integrazioni, viene nominato il relativo organo di vigilanza.

     Detto organo esercita la vigilanza sul piano annuale assegnato, comprese le integrazioni, fino al completamento dello stesso.

     Il funzionamento e l'esercizio dei poteri dell'organo di vigilanza di cui al presente articolo sono disciplinati con apposito atto della Giunta Regionale, che determina anche i relativi oneri. Detti oneri sono posti a carico dei singoli interventi di piano.

     La predisposizione del piano annuale e delle relative integrazioni avviene attraverso il procedimento stabilito con apposito Regolamento, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Sistema informativo.

     Le informazioni relative ai dissesti idrogeologici ed idraulici, nonché quelle relative agli interventi di consolidamento, dovranno confluire in un apposito sistema informativo, gestito dalla Direzione cui fa capo la struttura della protezione civile regionale.

     Gli enti locali, le autorità di bacino con competenze sul territorio regionale, gli enti e/o le amministrazioni comunque denominati e le strutture regionali che hanno competenza sulla gestione del suolo e dei relativi interventi, forniscono, con periodicità stabilita dalla Direzione cui fa capo la struttura della protezione civile regionale, e ogni qualvolta siano richieste, le informazioni e gli aggiornamenti necessari per la gestione del sistema informativo.

     Al sistema informativo è consentito l'accesso a tutti i soggetti di cui al comma precedente.

     Il sistema informativo deve prevedere strumenti e procedure operative che ne consentano l'aggiornamento direttamente dai soggetti interessati, con protocolli prestabiliti e protetti.

     La Giunta Regionale disciplina gli aspetti attuativi del sistema di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. Interventi di somma urgenza.

     Per fronteggiare quelle situazioni di riconosciuto pericolo incombente ed imminente alla pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alle situazioni che possono causare l'isolamento di centri abitati e/o di parti di centro abitato, e/o gravi danni al patrimonio infrastrutturale, artistico, storico e ambientale, connessi o conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 della L.R. 14 dicembre 1993, n. 72 e relative alle varie ipotesi di rischio presenti sul territorio regionale, la Regione Abruzzo partecipa con contributo finanziario, o realizzandoli direttamente, alla attuazione degli interventi di somma urgenza sul territorio regionale.

     La realizzazione degli interventi è posta a carico dei soggetti attuatori nominati con il provvedimento di autorizzazione.

     Possono essere individuati quali soggetti attuatori di singoli interventi o di fasi dei relativi procedimenti anche le strutture regionali competenti.

     Per l'attuazione degli interventi ai sensi del precedente comma, la Direzione cui fa capo la struttura della protezione civile regionale può dotarsi di un albo di imprese le cui modalità di formazione ed iscrizione sono determinate dalla stessa Direzione.

     Sono esclusi dal contributo le situazioni riferibili alla ordinaria manutenzione da parte degli enti competenti, nonché quelle fronteggiabili con le ordinarie risorse da parte degli stessi.

     Per l'accesso al contributo l'ente competente deve dichiarare la propria impossibilità ad intervenire.

     Il contributo può coprire in tutto o in parte le anticipazioni effettuate per la esecuzione delle opere urgenti autorizzate. Esso non ricomprende interventi già ultimati alla richiesta di contributo da parte dell'ente interessato.

     Il provvedimento di assegnazione del contributo è posto a carico della Direzione cui fa capo la struttura regionale della Protezione civile. Esso dovrà indicare il soggetto attuatore, l'importo del contributo e la disciplina per l'erogazione.

     9. Il contributo per ogni singolo intervento non può superare la somma di € 100.000,00. Per i comuni interessati da ripetuti fenomeni di dissesto e inseriti in apposito elenco elaborato dalla Direzione cui fa capo la struttura regionale della Protezione Civile, l’istruttoria dell’intervento stesso è completata entro il termine perentorio di trenta giorni. I contributi richiesti possono essere in conto capitale o in conto interessi e per i casi particolarmente gravi e documentati è costituito un limite di impegno decennale fino a € 50.000,00 annui per la redazione di piani di intervento straordinario [2].

     Dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge, e, successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, può modificare i suddetti importi.

     Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati nel rispetto delle norme vigenti sui lavori pubblici.

 

     Art. 4. Conferenze di servizio intersettoriali.

     Per la disamina, anche con cadenza periodica stabilita dalla Direzione cui fa capo la struttura della protezione civile regionale, di problematiche inerenti situazioni che possono comportare rischio per la pubblica e privata incolumità e/o gravi danni al patrimonio infrastrutturale, artistico, storico e ambientale, sono istituiti appositi tavoli di lavoro presso la protezione civile, cui partecipano i soggetti competenti.

     L'attivazione dei tavoli, anche su proposta dei soggetti competenti, e la relativa segreteria, sono a carico della protezione civile, che assume le determinazioni conseguenti.

 

     Art. 5. Modifica di norme.

     L'art. 21 della L.R. 14 dicembre 1993, n. 72 è soppresso.

     Il comma 3 dell'art. 24 della L.R. 14 dicembre 1993 è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Oneri finanziari.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2002 in Euro 50.000,00 si fa fronte con quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo 152188 della UPB 05 02 010 denominato "Fondo di solidarietà della Protezione Civile" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso.

     Per l'anno 2003 l'onere è valutato in € 200.000,00 ed è iscritto nell'ambito della UPB 05 02 010 sul Cap. 152189, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: "Interventi urgenti per il rischio idrogeologico e altre ipotesi di rischio [3].

 

     Art. 7. Norme transitorie e finali.

     Fino alla emanazione del regolamento di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, per l'attuazione degli interventi di cui allo stesso articolo vigono le norme di cui ai successivi commi.

     Il soggetti attuatori dei singoli interventi cui vengono conferite le somme operano secondo specifica disciplina, il cui schema generale è approvato dalla Giunta Regionale.

     Le aree soggette a rischio relative alle zone degli interventi finanziati ai sensi del precedente art. 1, saranno perimetrale ai sensi del D.L. 180/98, su proposta del soggetto attuatore di concerto con il comune sede degli interventi. Dell'apposizione del vincolo derivante dalla perimetrazione saranno informati i proprietari secondo le vigenti norme in materia di trasparenza amministrativa. L'opposizione dei proprietari non interrompe il procedimento di attuazione delle previsioni di piano e progettuali.

     Su dette aree saranno operanti le norme di salvaguardia conseguenti alla perimetrazione.

     Il vincolo connesso alla perimetrazione ha efficacia dalla data di approvazione della proposta di perimetrazione da parte della struttura regionale competente.

     L'amministrazione comunale dovrà adeguare la propria strumentazione urbanistica al vincolo di cui al comma precedente.

     La proposta di perimetrazione viene istruita dagli uffici della protezione civile e trasmessa alle Strutture Regionali o alle Autorità di bacino competenti per l'inserimento e/o modifica nei relativi piani di bacino e/o per l'assetto idrogeologico.

     L'approvazione del progetto preliminare degli interventi finanziati con il piano annuale di cui al precedente art. 1, equivale, sulle aree da espropriare, ad apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del T.U. sulle espropriazioni.

     L'atto che disciplina la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori deve prevedere l'obbligo, a carico dell'amministrazione comunale sede dell'intervento, dell'adozione di un piano di emergenza per le aree perimetrate.

     In mancanza della nomina del comitato tecnico di cui al comma 4 del precedente art. 1, le funzioni dello stesso sono svolte dal Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi della struttura regionale della Protezione civile.

 

     Art. 8. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 46, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall’art. 49 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[3] Comma così sostituito dall’art. 73 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.