§ 5.2.107 - L.R. 9 aprile 1997, n. 32.
Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:09/04/1997
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Funzioni delle Province.
Art. 3.  Interventi delle Province.
Art. 3 bis.  Concessione contributi economici.
Art. 3 ter.  Trasformazione centralini.
Art. 4.  Interventi delle Aziende USL.
Art. 5.  Trascrizione e traduzione testi scolastici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali.
Art. 6.  Contributi alle Province.
Art. 7.  Erogazione di contributi.
Art. 8.  Norma transitoria.
Art. 9.  Funzioni delle Province.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Abrogazione di norme.
Art. 12.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.107 - L.R. 9 aprile 1997, n. 32.

Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia.

(B.U. n. 9 del 20 maggio 1997).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. In attuazione dell'art. 5, della L. 18.3.1993, n. 67, con la presente legge la Regione detta norme per la disciplina:

     a) delle funzioni relative all'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali;

     b) delle funzioni relative all'assistenza, alla maternità ed all'infanzia.

     2. Ai fini della presente legge sono considerati ciechi coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contatta prima

dell'apprendimento del linguaggio.

 

CAPO II

ASSISTENZA CIECHI E SORDOMUTI

 

     Art. 2. Funzioni delle Province.

     1. Le Province esercitano le funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 1 lett. a) della presente legge, meglio definite nel successivo art. 3, direttamente o tramite convenzioni con i Comuni singoli o associati in attuazione dell'art. 24 L. 142/90.

     2. La forma di esercizio delle funzioni previste al comma precedente è deliberata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Nella gestione dei servizi derivanti dalle funzioni di cui al comma precedente, ove sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale può essere privilegiata la forma dell'affidamento in concessione ad Enti, Associazioni ed istituti che abbiano quale scopo primario quello dell'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali.

     4. Le Province, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con regolamento a disciplinare quanto previsto dal successivo art. 3.

 

     Art. 3. Interventi delle Province.

     1. Le Province sono titolari delle competenze ad esse attribuite dalla L. 11.5.1976, n. 360 e dall'art. 144 lett. g) n. 3 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, soppresso dall'art. 64 della L. 8.6.1990, n. 142.

     2. In particolare le Province assicurano la gestione dei seguenti servizi:

     a) assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi pre-linguali, al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente possibilmente con l'indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali;

     b) fornitura dei testi scolastici;

     c) fornitura sussidi mimografo-visivi;

     d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per i minorati dell'udito;

     e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo;

     f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista;

     g) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari di studi per il personale addetto all'educazione domiciliare, nonché all'istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali qualora non vi provvedano altre istituzioni;

     h) educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale;

     i) l'integrazione sociale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre- linguali e l'assistenza alla famiglia per l'integrazione sociale dei minorati medesimi finalizzata all'inserimento sociale;

     l) organizzazione di corsi di formazione professionale di avvio al lavoro, specifici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali.

 

     Art. 3 bis. Concessione contributi economici. [1]

     1. La Provincia, qualora non possa assicurare l'erogazione dei servizi di cui alle lettere a) ed h) del precedente articolo può concedere, contributi economici.

     2. La concessione dei contributi di cui al precedente comma, viene disposta nel rispetto dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei criteri di accesso al beneficio in termini di reddito stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3 ter. Trasformazione centralini. [2]

     1. La Provincia provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato, alle trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti ed alla fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico.

     2. Gli interventi previsti nel precedente comma, e disposti con legge 29 marzo 1985, n. 113, sono finanziati dalla Regione, a presentazione dell'esposizione delle spese sostenute o da sostenere nell'esercizio finanziario di riferimento, da far pervenire alla Giunta Regionale - Servizio Sicurezza Sociale - entro il 30 settembre di ciascun anno.

     3. Le eccedenze di somme disponibili, a fronte delle spese complessivamente impegnate entro il 31 dicembre, sono portate a conguaglio per le attribuzioni delle somme da assegnare, allo stesso titolo, per l'esercizio successivo a quello rendicontato.

     4. La rendicontazione prevista nel precedente comma, deve pervenire al Servizio Sicurezza Sociale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione delle somme e deve essere relativa a spese inerenti gli interventi del presente articolo, impegnate nel periodo 1° gennaio/31 dicembre.

 

     Art. 4. Interventi delle Aziende USL.

     1. Le Aziende, Unità Sanitarie Locali continuano ad esercitare, in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1978, n. 833, i seguenti servizi con oneri a carico del Fondo Sanitario Nazionale:

     a) la riabilitazione dei ciechi all'orientamento ed alla mobilità e la riabilitazione degli ipovedenti al migliore uso del residuo visivo;

     b) per mezzo dei servizi territoriali delle Aziende USL, gli interventi per riabilitazione precoce dei sordomuti e sordi pre-linguali, nonché gli specifici interventi riabilitativi-ambulatoriali, a domicilio e presso strutture riabilitative ed educative a carattere diurno o residenziale o ambulatoriale;

     c) il pagamento delle rette dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi prelinguali ospitati in istituti o centri di riabilitazione specifica, accreditati dal Servizio Sanitario nazionale, che svolgono anche attività di educazione scolastica, di formazione professionale e di assistenza [3];

     d) l'assistenza domiciliare del logopedista.

     2. L'assistenza educativa domiciliare di cui ai punti a) ed i) dell'art. 3 non è cumulabile con l'assistenza prevista alla lett. c) del comma precedente.

     3. [4].

     4. [5].

 

     Art. 5. Trascrizione e traduzione testi scolastici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali.

     1. I testi scolastici per i ciechi devono essere trascritti con il metodo Braille o registrati su cassette o prodotti con caratteri ingranditi, nel rispetto del giudizio espresso dal tiflologo e dall'insegnante di sostegno, sentito il centro di ipovisione per gli ipovedenti.

     2. I testi scolastici per i sordomuti e sordi pre-linguali sono trasferiti su supporto magnetico con il metodo mimo-grafo-visivo, nel rispetto del giudizio espresso dall'interprete di cui al comma 2, lett. d), del precedente art. 3, dall'insegnante di sostegno e dal logopedista che presta assistenza ai sensi del comma 1, lett. d), del precedente art. 4.

 

     Art. 6. Contributi alle Province. [6]

     1. Per l'accesso ai contributi per il finanziamento degli interventi assistenziali in favore dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, le Province presentano entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta Regionale - Servizio Sicurezza Sociale - il programma delle attività educativo-assistenziali per l'anno solare successivo ed il relativo piano finanziario con riferimento alle funzioni di cui all'art. 3, elaborato sentite le Associazioni dei Ciechi, Sordomuti e Sordi-pre-linguali. Limitatamente all’accesso ai contributi dell’anno 2012, il termine di cui al presente comma è differito al 31 gennaio 2012 e sono fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro tale termine [7].

     2. Il contributo da assegnare ed erogare alle Province, per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui sono titolari, ai sensi dell'art. 5 legge n. 63/1997, viene determinato, nei limiti dello stanziamento dello specifico capitolo del bilancio, sulla base delle seguenti quote percentuali:

     a) il 70% in ragione del numero dei ciechi e sordomuti o sordi prelinguali residenti in ciascun ambito territoriale provinciale;

     b) il 30% in proporzione al numero degli utenti indicati nei programmi ad essi finalizzati [8].

     2 bis. La Regione determina prioritariamente l'importo necessario per l'assegnazione e l'erogazione delle spese sostenute dalle Province ai sensi dell'art. 3 ter, successivamente procede alla ripartizione del contributo di cui al precedente comma [9].

     2 ter. Qualora le richieste di contributo pervengono dopo la data fissata al comma 1, i fondi regionali sono ripartiti, con le percentuali di cui alle lett. a) e b), del precedente comma, solo tra le Province che hanno presentato i «programmi» entro la data di scadenza del medesimo comma 1 [10].

 

     Art. 7. Erogazione di contributi.

     1. All'atto della approvazione del programma di attività di cui all'art. 6, la Giunta Regionale provvede a deliberare l'erogazione alle province del contributo concesso ai sensi del precedente art. 6.

     2. Le Province provvedono a presentare il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del programma, secondo criteri e modalità stabiliti con direttive della Giunta Regionale.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     1. Il termine previsto dall'art. 6, per la presentazione del programma e del piano finanziario relativi all'anno 1997, è stabilito in giorni 90 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le Aziende U.S.L. continuano a gestire i servizi di cui all'art. 3 con i criteri e le modalità stabilite dalla L.R. 20 giugno 1980, n. 60 modificata con L.R. 28 agosto 1981, n. 34, fino al 31 dicembre 1998 e comunque fino ad esaurimento delle somme assegnate dalla Regione per gli interventi di cui alla L.R. n. 60/1980 e successive modifiche [11].

     3. Le Aziende U.S.L. sono tenute a presentare idonea rendicontazione circa l'utilizzo delle somme di cui al comma che precede, entro 3 mesi dalla completa utilizzazione delle disponibilità finanziarie e comunque non oltre il 31 gennaio 2000 [12].

     4. Le Province e le Aziende U.S.L. sono tenute a concordare gli interventi necessari al fine di garantire la continuità dei servizi già erogati in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali [13].

 

CAPO III

TUTELA DELLA MATERNITA' E INFANZIA

 

     Art. 9. Funzioni delle Province.

     1. Le funzioni relative alla tutela della maternità e infanzia, di competenza delle Province alla data di entrata in vigore della L. 8.6.1990, n. 142, comprese quelle esercitate a seguito dello scioglimento dell'ONMI, operato a norma della legge 23.12.1975, n. 698, sono svolte dalle Province medesime che le esercitano nei modi indicati dall'art. 5, comma 3° e seguenti, della L.R. 14.2.1989, n. 15.

 

CAPO IV

NORME FINALI

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per un primo triennio in lire 3.000.000.000 si provvede:

     a) per gli interventi a favore dei minorati della vista e dell'udito:

     - per l'esercizio 1997, all'onere presumibile di lire 100.000.000 si provvede mediante utilizzazione - di pari importo - dello stanziamento già iscritto sul Cap. 71571;

     - per l'esercizio 1998, l'onere presumibile è determinato in L. 400.000.000 e la copertura finanziaria è assicurata mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 71571 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 1998;

     - per l'ammontare delle annualità riferite agli esercizi 1999 e 2000 si provvede mediante attribuzione, per ciascun esercizio finanziario, dello stanziamento di L. 600.000.000 [14];

     b) per gli interventi a favore della maternità e dell'infanzia.

     2. Per il triennio 1997-99, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento, nella misura massima di lire 600.000.000 per ciascun esercizio, di cui al Cap. 71522 denominato «Contributo alle Province e ai Comuni per l'esercizio delle funzioni già della soppressa D.N.M.I. per la gestione degli asili nido».

     3. A partire dall'esercizio 1999 la denominazione del capitolo 71571 è: "Contributi alle Province per interventi a favore dei ciechi e dei sordomuti - L.R. 9 aprile 1997, n. 32" [15].

 

     Art. 11. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 L.R. 28.8.1981, n. 34.

 

          Art. 12. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.

[5] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.

[6] Per una proroga del termine di cui al presente articolo, vedi da ultimo l'art. 2 della L.R. 19 dicembre, n. 64.

[7] Comma già modificato dall’art. 87 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, dall'art. 5 della L.R. 29 ottobre 2012, n. 52 e così ulteriormente modificato per effetto degli artt. 1 e 2 della L.R. 14 novembre 2012, n. 54.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.

[10] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.

[12] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.

[13] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.

[14] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.

[15] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.