§ 2.1.18 - L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.
Norme di attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/12/1979
Numero:60


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Livelli funzionali e ruolo organico).
Art. 3.  (Soppressione delle qualifiche funzionali).
Art. 4.  (Declaratoria professionale del primo livello funzionale).
Art. 5.  (Declaratoria professionale del secondo livello funzionale).
Art. 6.  (Declaratoria professionale del terzo livello funzionale).
Art. 7.  (Declaratoria professionale del quarto livello funzionale).
Art. 8.  (Declaratoria professionale del quinto livello funzionale).
Art. 9.  (Declaratoria professionale del sesto livello funzionale).
Art. 10.  (Declaratoria professionale del settimo livello funzionale).
Art. 11.  (Declaratoria professionale dell'ottavo livello funzionale).
Art. 12.  (Funzione di coordinamento).
Art. 13.  (Disciplina).
Art. 14.  (Concorsi pubblici).
Art. 15.  (Limiti di età).
Art. 16.  (Titoli di studio).
Art. 17.  (Agevolazioni e riserve di posti per i dipendenti regionali).
Art. 18.  (Prove di esame).
Art. 19.  (Validità della graduatoria).
Art. 20.  (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).
Art. 21.  (Sede di servizio).
Art. 22.  (Criteri per la mobilità territoriale nell'ambito dell'Ente).
Art. 23.  (La mobilità territoriale: condizioni di svolgimento).
Art. 24.  (Mobilità fra enti).
Art. 25.  (Congedo ordinario).
Art. 26.  (Congedo straordinario retribuito).
Art. 27.  (Congedi straordinari non retribuiti).
Art. 28.  (Patrocinio legale).
Art. 29.  (Assenze per lo svolgimento di incarichi pubblici).
Art. 30.  (Orario di lavoro).
Art. 31.  (Accertamenti sanitari).
Art. 32.  (Assemblea sindacale).
Art. 33.  (Diritti sindacali).
Art. 34.  (Dirigenti sindacali di categoria).
Art. 35.  (Aspettative e permessi).
Art. 36.  (Locali).
Art. 37.  (Contributi sindacali).
Art. 38.  (Denuncia dell'infermità - Adempimenti istruttori).
Art. 39.  (Accertamento della causa di servizio).
Art. 40.  (Equo indennizzo e rimborso spese di cura).
Art. 41.  (Procedimento per la concessione dell'equo indennizzo).
Art. 42.  (Comitato tecnico-legale).
Art. 43.  (Liquidazione dell'equo indennizzo).
Art. 44.  (Trattamento economico iniziale).
Art. 45.  (Progressione economica).
Art. 46.  (Omnicomprensività della retribuzione).
Art. 47.  (Prestazioni rese ad altri enti).
Art. 48.  (Lavoro ordinario notturno e festivo).
Art. 49.  (Lavoro straordinario).
Art. 50.  (Indennità di missione e di trasferimento).
Art. 51.  (Sistema di inquadramento).
Art. 52.  (Inquadramento nel VII livello).
Art. 53.  (Inquadramento del personale docente).
Art. 54.  (Concorso speciale per l'accesso al livello superiore).
Art. 55.  (Posti messi a concorso).
Art. 56.  (Titoli valutabili).
Art. 57.  (Svolgimento del concorso).
Art. 58.  (Posizione giuridica ed economica nel livello).
Art. 59.  (Beneficio contrattuale).
Art. 60.  (Maturato in itinere).
Art. 61.  (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo contratto economico).
Art. 62.  (Efficacia alla legge).
Art. 63.  (Concorsi pubblici in via di espletamento).
Art. 64.  (Maggiorazioni della riserva di posti).
Art. 65.  (Abrogazione e rinvio).


§ 2.1.18 - L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

Norme di attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario.

(B.U. n. 41 del 21 dicembre 1979).

 

 

Titolo I

L'IMPIEGO REGIONALE

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     Con la presente legge la Regione recepisce il contratto nazionale dei dipendenti delle regioni a statuto ordinario per il triennio 1976-1978 e disciplina, in conformità, il trattamento giuridico ed economico del proprio personale.

 

     Art. 2. (Livelli funzionali e ruolo organico).

     L'impiego regionale si articola in otto livelli funzionali distinti per contenuto professionale e retribuzione, secondo le norme della presente legge.

     Detti livelli funzionali sono ordinati in un unico ruolo organico, la cui dotazione di personale e, nell'ambito di essa, i contingenti di personale per ciascun livello, sono stabiliti nell'annessa Tab. A.

 

     Art. 3. (Soppressione delle qualifiche funzionali).

     Sono soppresse le qualifiche funzionali previste dal precedente ordinamento.

     Il riferimento a tali qualifiche, contenuto nei testi di legge o di regolamento vigenti, deve intendersi sostituito, ad ogni effetto, dal riferimento ai corrispondenti livelli funzionali di impiego quali risultano attribuiti in sede di inquadramento del personale, in applicazione dei criteri previsti dal successivo Tit. VIII e dall'annessa Tab. B.

 

     Art. 4. (Declaratoria professionale del primo livello funzionale).

     Sono inserite nel primo livello funzionale le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

 

     Art. 5. (Declaratoria professionale del secondo livello funzionale).

     Sono inserite nel secondo livello funzionale le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari e richiede l'utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

     L'esecuzione dei compiti è svolta in modo integrato, configurando un'unica posizione di lavoro.

     Il livello è caratterizzato da:

     - iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;

     - autonomia vincolata da istruzioni semplici;

     - apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

     Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici nonché di apertura e chiusura dei medesimi, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostili e di fascicolature.

 

     Art. 6. (Declaratoria professionale del terzo livello funzionale).

     Sono inserite nel terzo livello funzionale le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

     E' richiesta l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

     Il livello è caratterizzato da:

     - iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

     - un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

     - prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento, tecnico utilizzato;

     - apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

     Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonché di compiti amministrativi semplici.

 

     Art. 7. (Declaratoria professionale del quarto livello funzionale).

     Sono inserite nel quarto livello funzionale le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone, rispettivamente, preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata. E' richiesto l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

     Il livello è caratterizzato da:

     - autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;

     - piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete, ma periodiche oppure immediate ma di massima;

     - apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

     - rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

     Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e dell'installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonché a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che - omogenee o complementari - costituiscono una unica posizione di lavoro

 

     Art. 8. (Declaratoria professionale del quinto livello funzionale).

     Sono inserite nel quinto livello funzionale le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile, di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Si richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

     Il livello è caratterizzato da:

     - autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

     - responsabilità professionale dei propri compiti può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operativa a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;

     - apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui il dipendente è inserito.

     Nei corsi di formazione professionale: la posizione di lavoro richiede conoscenze teorico-tecnico-professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento e comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti.

     Essa è caratterizzata da:

     - autonomia nell'ambito della funzione docente;

     - responsabilità professionale dei propri compiti;

     - apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico- organizzativa nel corso e, più in generale, del centro di formazione.

 

     Art. 9. (Declaratoria professionale del sesto livello funzionale).

     Sono inserite nel sesto livello funzionale le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica di appartenenza. Possono, altresì, comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

     Il livello è caratterizzato da:

     - autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

     - responsabilità professionale dei propri compiti;

     - apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica di appartenenza.

     Esso comporta responsabilità:

     - delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

     - degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

     L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

     Nei corsi di formazione professionale: la posizione di lavoro comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.), e richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzione scolastica di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

 

     Art. 10. (Declaratoria professionale del settimo livello funzionale).

     Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione sono tenute a collaborare nell'ambito di un'unità organica complessa.

     La posizione di lavoro può comportare anche responsabilità organizzativa di un'unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa, con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti.

     Il livello è caratterizzato da:

     - autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o di eventuali indicazioni di priorità;

     - apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa di appartenenza.

     Il livello comporta responsabilità:

     - delle attività direttamente svolte;

     - delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità di lavoro;

     - dell'attuazione dei programmi di lavoro, con controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.

     L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

 

     Art. 11. (Declaratoria professionale dell'ottavo livello funzionale).

     Sono comprese nell'ottavo livello funzionale le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.

     La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa di un'«unità organica complessa» di cui indirizza l'attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

     Il livello funzionale è caratterizzato da:

     - autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la sua realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dall'amministrazione;

     - apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa, alla quale il dipendente appartiene o della quale è responsabile, in rapporto all'intera organizzazione regionale.

     Esso comporta la responsabilità:

     - delle attività direttamente svolte;

     - delle istruzioni di carattere generale impartite;

     - della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale degli obiettivi stabiliti, con verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti in detti programmi.

     Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, per specializzazione, analogamente a quelle inserite al livello precedente.

     Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono, peraltro, una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell'organizzazione.

 

     Art. 12. (Funzione di coordinamento).

     La funzione di coordinamento è unica.

     L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a 5 anni, revocabile, rinnovabile, è attribuito, con provvedimento di Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al personale inserito nell'VIII livello funzionale, di cui conserva le funzioni.

     L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

     - al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultanti dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto all'organizzazione delle strutture della Regione Abruzzo;

     - al coordinamento di unità organizzative flessibili,

pluridisciplinari o di progetti specificamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

     Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 25% della retribuzione iniziale del livello ottavo.

     Il numero dei coordinatori non deve superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.

 

 

Titolo II

AMMISSIONI ALL'IMPIEGO

 

     Art. 13. (Disciplina).

     L'ammissione agli impieghi regionali è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle LL.RR. 22 marzo 1978, nn. 14 e 15 e nel relativo regolamento di esecuzione con le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 14. (Concorsi pubblici).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 15. (Limiti di età).

     Possono accedere agli impieghi della Regione coloro che posseggono una età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35.

     Per i concorsi a posti dell'ottavo livello funzionale il limite massimo di età è elevato ad anni 40.

     I predetti limiti massimi di età non si applicano per i dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei loro Consorzi e degli enti pubblici anche economici.

     Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

     Sono soppressi il primo comma, punto 2, il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 della L.R. n. 14/1978 e l'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 83.

 

     Art. 16. (Titoli di studio).

     Per l'accesso agli impieghi regionali sono richiesti i seguenti titoli:

     I livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;

     II livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;

     III livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;

     IV livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;

     V livello funzionale: diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale se richiesto;

     VI livello funzionale: diploma di laurea;

     VII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richieste dagli ordinamenti;

     VIII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richieste dagli ordinamenti.

     Per i livelli funzionali superiori al IV, nel bando di concorso è specificato il titolo di studio che, nel novero di quelli anzidetti, corrisponde alle mansioni tipiche dei posti da assegnare.

 

     Art. 17. (Agevolazioni e riserve di posti per i dipendenti regionali).

     (Omissis) [5].

     Ai concorsi per posti del terzo e quarto livello funzionale, possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore.

     (Omissis) [5].

     Qualora il computo della percentuale riservata non dia luogo ad un numero intero, si procede in ogni caso all'arrotondamento all'unità superiore.

     La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

     Sono soppressi i primi quattro commi dell'art. 5 della L.R. 22 marzo 1978, n. 14.

 

     Art. 18. (Prove di esame).

     In relazione alla natura dei posti messi a concorso ed in via preminente per quelli dei livelli VI-VII e VIII, le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.

     Le prove di esame sono le seguenti:

     1) per il I e II livello funzionale:

     una prova scritta o pratica ed un colloquio, salvo che il concorso non sia indetto per soli titoli;

     2) per il III livello funzionale:

     una prova scritta, una prova pratica di idoneità tecnica ed un colloquio;

     3) per il IV livello funzionale:

     una prova scritta, una prova pratica, ove si tratti di posti comportanti l'impiego di macchine o strumenti tecnici, ed un colloquio;

     4) per il V livello funzionale:

     prova scritta su elementi istituzionali di diritto pubblico, con particolare riferimento all'ordinamento regionale; prova scritta relativa a conoscenze specifiche riguardanti il posto messo a concorso;

     colloquio vertente sulle materie oggetto delle prove scritte;

     5) per il VI livello funzionale:

     due prove scritte su materie specifiche riguardanti il posto messo a concorso e sulla relativa legislazione;

     colloquio su materie di diritto pubblico e discussione, con approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte;

     6) per il VII livello funzionale:

     prova scritta su materia specifica riguardante il posto messo a concorso;

     prova scritta con formulazione di proposte - sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo - per l'attuazione di un programma di lavoro attinente l'esercizio di funzioni regionali nel settore cui si riferisce il posto messo a concorso;

     colloquio su materia di diritto pubblico e discussione con approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte;

     7) per l'VIII livello funzionale:

     prova scritta concernente l'elaborazione di un piano di intervento negli aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi per l'esercizio di una funzione di competenza regionale;

     prova scritta di scienza e tecnica dell'organizzazione;

     prova scritta in ordine alla legislazione statale e regionale in relazione alle materie di competenza regionale che possono attenere il posto messo a concorso;

     colloquio consistente nella discussione e approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte.

     Una prova scritta dei concorsi per l'accesso al quinto livello e quelle per l'accesso ai livelli dal primo al quarto possono essere effettuate mediante esame obiettivo a risposta sintetica [6].

     Nel bando di concorso sono indicate le materie su cui vertono le prove scritte, pratiche ed orali di cui sopra, nonché le relative modalità in relazione al tipo di posti da assegnare ed alle specifiche mansioni di pertinenza degli stessi.

     Nel caso in cui il concorso sia per titoli ed esami, il bando indica, altresì, le categorie dei titoli valutabili e la relativa documentazione probatoria.

 

     Art. 19. (Validità della graduatoria).

     Sono conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche i posti che risultino disponibili, salvo quelli derivanti da aumento di organico, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, seguendo l'ordine della graduatoria medesima.

 

     Art. 20. (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).

     Nei confronti del dipendente riconosciuto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale-retributivo od a livello inferiore. In quest'ultimo caso, il dipendente conserva il trattamento economico in godimento.

 

 

Titolo III

MOBILITA' DEL PERSONALE

 

     Art. 21. (Sede di servizio).

     La sede di servizio del dipendente è indicata nell'atto di assunzione all'impiego regionale.

     Per l'eventuale, successiva destinazione ad altra sede, ferma restando la permanenza minima di cui all'art. 7 della L.R. n. 14/1978, si osservano le seguenti disposizioni.

 

     Art. 22. (Criteri per la mobilità territoriale nell'ambito dell'Ente).

     (Omissis) [7].

 

     Art. 23. (La mobilità territoriale: condizioni di svolgimento).

     (Omissis) [8].

 

     Art. 24. (Mobilità fra enti).

     Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

     Ove il comando comporti spostamenti della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti articoli 22 e 23.

     E' consentito, inoltre, d'intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le Regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

     I comandi di cui ai commi precedenti sono disposti dalla Giunta Regionale, sentito il Consiglio del Personale.

 

 

Titolo IV

DIRITTI E DOVERI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

          Art. 25. (Congedo ordinario).

     (Omissis) [7]a.

 

     Art. 26. (Congedo straordinario retribuito).

     Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure:

     a) per contrarre matrimonio: nella misura di gg. 15 continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

     b) per esami: fino a 20 giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltreché nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 Km. dalla residenza;

     c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

     d) per cure: fino ad un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

     e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno;

     f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

     g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel solo periodo di astensione obbligatoria;

     h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

     (Omissis) [7]b

     La Giunta Regionale, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce le modalità e la documentazione giustificativa per la richiesta e la concessione dei congedi straordinari di cui sopra.

 

     Art. 27. (Congedi straordinari non retribuiti).

     Al dipendente possono essere concessi congedi straordinari non retribuiti per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia, per la durata massima di un anno. Tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

     Il dipendente ha, altresì, diritto a congedi straordinari non retribuiti per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni. Tale congedo, dopo il primo mese retribuito ai sensi dell'articolo precedente, è computato nell'anzianità di servizio, escluso gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

     Sono a carico del dipendente per il periodo di fruizione del congedo non retribuito, previsto dal precedente comma, le contribuzioni d'obbligo previste, dalle norme vigenti, per il trattamento di previdenza e di quiescenza, mentre restano a carico dell'amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli unitamente all'intero onere per il trattamento assistenziale.

 

     Art. 28. (Patrocinio legale).

     La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.

 

     Art. 29. (Assenze per lo svolgimento di incarichi pubblici).

     L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato - prevista dall'art. 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 o da altre norme legislative - non può eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

     La Giunta Regionale, in accordo con le Associazioni ANCI e UPI, procede con atto generale a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alle entità degli incarichi svolti ed indica la documentazione necessaria a comprovarne la titolarità e l'espletamento.

 

     Art. 30. (Orario di lavoro).

     I dipendenti di tutti i livelli funzionali sono tenuti all'esatta osservanza dell'orario giornaliero di lavoro.

     Tale orario è fissato in 36 ore settimanali e si articola, di norma, su cinque giorni alla settimana con almeno due rientri pomeridiani.

     Per le esigenze operative di particolari servizi, la Giunta Regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, può disporre, in luogo di quello suddetto, l'adozione dei seguenti tipi di orario, anche limitatamente a specifiche posizioni di lavoro:

     - orario unico articolato su 6 giorni alla settimana, normalmente nell'arco della mattinata;

     - turno unico articolato su 6 giorni settimanali in modo da coprire l'intero arco della giornata.

     In relazione alle predette esigenze operative dei servizi, l'orario di lavoro può essere anche articolato, con adeguata regolamentazione, in base a criteri di flessibilità.

     La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, disciplinano con proprio atto, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro la cui osservanza è accertata, per i dipendenti di tutti i livelli funzionali, anche con l'ausilio di sistemi meccanici o elettronici.

     Salvi ed impregiudicati i provvedimenti disciplinari, l'assenza ingiustificata dal servizio comporta, in ogni caso, la riduzione proporzionale della retribuzione.

 

     Art. 31. (Accertamenti sanitari).

     L'impiegato è tenuto a dare comunicazione immediata dell'impossibilità di prestare servizio e a produrre certificato medico se lo stato di malattia si prolunga oltre due giorni.

     L'Amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell'Ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'Amministrazione.

     Essa si avvarrà successivamente delle strutture dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

     Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

     I compensi spettanti all'Ufficiale sanitario o al medico designato da un ospedale ai sensi del primo comma, sono stabiliti dalla Giunta Regionale, sentito il competente ordine professionale.

 

 

Titolo V

DIRITTI SINDACALI

 

     Art. 32. (Assemblea sindacale).

     (Omissis) [7]c.

 

     Art. 33. (Diritti sindacali).

     E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

 

     Art. 34. (Dirigenti sindacali di categoria).

     Le organizzazioni sindacali sono tenute a dare regolare e formale comunicazione al Presidente della Giunta Regionale dei nominativi dei dipendenti designati come dirigenti sindacali di categoria [9].

     Per il libero esercizio del loro mandato, essi:

     a) non sono soggetti alla dipendenza funzionale stabilita dalla legge sull'ordinamento degli uffici quando svolgano attività sindacale;

     b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici ed economici, acquisiti ed acquisibili per il livello funzionale di appartenenza;

     c) il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio anche tramite l'istituto del comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali può essere disposto solo previo nulla osta dell'Associazione sindacale di appartenenza.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico elettivo di dirigente sindacale.

 

     Art. 35. (Aspettative e permessi).

     Ai fini delle aspettative sindacali a livello nazionale il contingente complessivo di aspettative stesse è fissato in rapporto ad un'unità ogni 5.000 dipendenti o frazioni superiore a 2.500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     La Regione colloca nella posizione di aspettativa i dipendenti interessati a richiesta delle Organizzazioni Sindacali.

     Il coordinamento tra Regioni e Sindacati sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     Le Organizzazioni Sindacali indicano la ripartizione e i contingenti di aspettative nazionali.

     In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

     Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti per il livello di appartenenza in base alle leggi vigenti.

     I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

     Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte di ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

     Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

 

     Art. 36. (Locali).

     Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello nazionale.

     La Regione pone, altresì, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

     Qualora il numero dei dipendenti di un'unità, sede o altre entità organizzative sia superiore a 10, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

     All'interno delle unità sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti le materie di interesse sindacale o di lavoro.

 

     Art. 37. (Contributi sindacali).

     I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle organizzazioni di categoria.

     La relativa riscossione viene effettuata dall'Amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare è versato entro 15 giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni.

     La delega ha la validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato, entro la data del 31 ottobre, mediante richiesta scritta all'Organizzazione sindacale interessata ed all'Amministrazione regionale.

 

 

Titolo VI

    DIPENDENZA DELL'INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO

 

     Art. 38. (Denuncia dell'infermità - Adempimenti istruttori).

     L'impiegato che abbia contratto infermità, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, presentare domanda scritta all'Ufficio presso il quale presta servizio, indicando specificatamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.

     L'Amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per vera o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause modifiche e le infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica.

     L'Ufficio che ha ricevuto la domanda, oppure che sia venuto a conoscenza dell'evento, provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini, ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere dell'infermità.

     L'Ufficio, completate le indagini, esprime il proprio indizio in ordine ai seguenti punti:

     1) se sia provata la realtà del fatto cui viene attribuita l'infermità;

     2) se questo fatto riunisca in sé condizioni tali da potersi considerare come avvenuto per vera e propria causa di servizio.

     Tutti gli atti sono, quindi, trasmessi al Servizio del Personale.

 

     Art. 39. (Accertamento della causa di servizio).

     Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente regionale è sottoposto ad accertamento sanitario da parte di un collegio medico costituito con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale e composto da un Medico Provinciale della Regione con funzioni di Presidente e da tre sanitari scelti nell'ambito delle istituzioni ospedaliere ed universitarie operanti nella Regione. Il collegio è integrato da un medico specialista, nel caso che la natura della malattia denunciata lo renda necessario e da un medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa domanda. L'onorario del medico di fiducia del dipendente è a carico del dipendente stesso, il quale, peraltro, nel caso di accertata connessione dell'infermità con la causa di servizio, viene rimborsato dalla Regione in base alla vigente tariffa nazionale.

     A seguito dell'istituzione delle unità sanitarie locali, previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Medico Provinciale viene sostituito nella funzione di Presidente del collegio dal sanitario designato dall'unità sanitaria del capoluogo di Regione.

     Il collegio medico di cui al primo comma, dichiara se, a suo giudizio, l'infermità stessa costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente e se l'infermità stessa abbia prodotto menomazione dell'integrità fisica e, in caso affermativo, a quale categoria, prevista dalle Tab. A e B annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 è ascrivibile la predetta menomazione.

     Il verbale del Collegio medico, e tutti gli atti, vengono quindi trasmessi al Comitato Tecnico legale, previsto al successivo art. 42. Il Comitato, sentito il relatore nella persona del Componente designato di volta in volta dal Presidente, esprime il proprio parere sulla dipendenza dell'infermità da causa di servizio [1]0.

     Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuato con provvedimento della Giunta Regionale.

     Nel provvedimento che sia adottato in difformità del parere del Comitato Tecnico Legale, sono specificati i motivi del dissenso [1]1.

     Qualora il dipendente, già assente per infermità dipendente da causa di servizio, non possa - allo scadere del termine massimo previsto per le assenze da malattia - riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte del collegio medico.

     Allo stesso collegio medico sono demandati anche gli adempimenti previsti dalle norme vigenti ai fini della dispensa del dipendente dall'impiego per invalidità permanente nonché eventuali accertamenti ritenuti necessari per il controllo della idoneità del dipendente al disimpegno dei compiti di cui è investito.

     (Omissis) [1]2.

 

     Art. 40. (Equo indennizzo e rimborso spese di cura).

     Al dipendente che, per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tab. A e B del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, compete un equo indennizzo nonché il rimborso delle sole spese a carattere strettamente terapeutico, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente all'eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento [1].

 

     Art. 41. (Procedimento per la concessione dell'equo indennizzo).

     Per conseguire l'equo indennizzo, il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento relativo al riconoscimento della dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso che la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego.

     Nel caso di decesso dell'impiegato o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma, la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.

     Qualora la categoria di menomazione non risulti dal verbale di cui all'articolo 39 o la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente, che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo, è nuovamente sottoposto a visita da parte del collegio medico di cui allo stesso articolo 39.

     Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale, oltre le generalità del dipendente e l'esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrità fisica, deve risultare:

     1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza dell'infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio;

     2) la categoria prevista dalle Tab. A e B annesse al D.P.R. n. 915 del 23 dicembre 1978, cui è ascrivibile la predetta menomazione.

     Il Servizio del Personale rimette tutti gli atti all'esame del Comitato tecnico-legale, previsto dall'articolo seguente, con una relazione nella quale siano riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico legali.

 

     Art. 42. (Comitato tecnico-legale).

     La concessione dell'equo indennizzo è subordinata al parere di apposito Comitato tecnico-legale costituito con provvedimento della Giunta Regionale e composto come segue:

     - Presidente della Giunta Regionale o un Componente della Giunta da lui designato con funzioni di Presidente;

     - Avvocato Capo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Abruzzo o un suo sostituto;

     - Consigliere Capo della Delegazione Regionale della Corte dei Conti per l'Abruzzo o un suo sostituto;

     - Giudice della Corte d'Appello dell'Aquila, designato dal Presidente della stessa Corte;

     - Dirigente sanitario dell'Ispettorato Regionale INAIL o un suo sostituto;

     - Dirigente sanitario dell'Ispettorato Regionale INPS o un suo sostituto;

     - Direttore della Clinica Medica dell'Università dell'Aquila o un suo sostituto.

     Le funzioni di Segretario sono affidate al Responsabile del Servizio del Personale o ad altro dipendente designato dalla Giunta con livello funzionale non inferiore al VII.

     Il Comitato, sentito il relatore nella persona del componente designato di volta in volta dal Presidente, esprime il proprio parere sulla dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio, o sulla categoria, alla quale eventualmente la menomazione stessa va ascritta, nonché sulla misura dell'importo da liquidare a titolo di equo indennizzo con l'osservanza dei limiti previsti dalla presente legge.

     Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in parte, dal parere del collegio medico di cui all'articolo 39, debbono esserne specificati i motivi.

     (Omissis) [1]3.

     Limitatamente al personale contemplato dall'art. 3 della L.R. 12 settembre 1978, n. 58, al Comitato tecnico-legale previsto dal presente articolo è anche demandato l'esame medico-legale delle istanze intese ad ottenere la concessione della pensione privilegiata, in sostituzione dell'organo sanitario investito di analoga competenza, per il personale amministrato della CPDEL.

 

     Art. 43. (Liquidazione dell'equo indennizzo).

     Per il personale di ciascun livello l'equo indennizzo è liquidato secondo equità dalla Giunta Regionale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica, tenuto conto del parere espresso dal Comitato tecnico-legale previsto dall'articolo precedente ed in conformità alle annesse Tabelle C e D.

     La Tabella C trova applicazione per le istanze presentate entro il 30 settembre 1978; la Tabella D, per le istanze successive.

     Nulla è dovuto al dipendente se la menomazione della integrità fisica sia imputabile a dolo o colpa grave dello stesso .

 

 

Titolo VII

STATO ECONOMICO

 

     Art. 44. (Trattamento economico iniziale).

     Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio dell'omnicomprensività.

     Lo stipendio iniziale annuo lordo spettante a detto personale si articola in parametri correlati ai livelli funzionali di appartenenza.

     Tenuto conto del valore di L. 1.800.000 attribuito al piede parametrico fatto uguale a 100, lo stipendio stesso è stabilito come segue:

     I livello funzionale parametro 100 - L. 1.800.000;

     II livello parametro 116 - L. 2.088.000;

     III livello funzionale parametro 130 - L. 2.340.000;

     IV livello funzionale parametro 142 - L. 2.556.000;

     V livello funzionale parametro 167 - L. 3.006.000;

     VI livello funzionale parametro 178 - L. 3.204.000;

     VII livello funzionale parametro 220 - L. 3.960.000;

     VIII livello funzionale parametro 333 - L. 5.994.000.

     Ai dipendenti competono, in aggiunta allo stipendio:

     - la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

     - l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

 

     Art. 45. (Progressione economica).

     Lo stipendio iniziale annuo lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

     a) cinque classi di stipendio da attribuire dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento, rispettivamente, del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di anzianità. Il valore di ciascuna classe corrisponde al 16% dello stipendio iniziale lordo del livello funzionale di appartenenza;

     b) scatti del 2,50% sullo stipendio comprensivo delle classi di cui il dipendente sia in godimento. Gli scatti biennali sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del prescritto biennio di anzianità. Gli scatti si conseguono al compimento del 2°, 5°, 8°, 12°, 14°, 17° e 19° anno di servizio e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe.

     A decorrere dalla data di acquisizione dell'ultima classe di stipendio, gli scatti biennali sono illimitati.

     Le classi e gli scatti di stipendio sono suscettibili di anticipazione, rispetto alla normale decorrenza, per gli stessi titoli e nella stessa misura in cui tali anticipazioni competono ai dipendenti civili dello Stato in base alle leggi vigenti.

 

     Art. 46. (Omnicomprensività della retribuzione).

     (Omissis) [1]4.

 

     Art. 47. (Prestazioni rese ad altri enti).

     In tutti i casi in cui il dipendente sia designato e, ove previsto, nominato dall'Amministrazione regionale per la partecipazione a commissioni e a consigli di amministrazione, per l'espletamento di incarichi commissariali o comunque per l'adempimento di prestazioni, anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri enti o all'espletamento di una di tali incombenze sia chiamato da specifiche norme di legge, i compensi ed i gettoni eventualmente dovuti sono versati dall'ente debitore alla Tesoreria della Regione in apposito fondo da destinare ad attività culturali, assistenziali e ricreative del personale regionale.

     Detto fondo è gestito dal Consiglio del Personale in attuazione di programmi da esso deliberati sulla base di obiettivi criteri di utilizzazione delle somme disponibili.

     Per le prestazioni contemplate dal presente articolo le quali comportino l'erogazione di un compenso, da versarsi al predetto fondo regionale, il trattamento di missione ed il compenso per lavoro straordinario, ove spettanti, sono a carico della Regione.

     Per quelle rese a titolo gratuito, il trattamento ed il compenso predetti, se dovuti, restano a carico dell'ente beneficiario.

     Salvo che la legge non disponga diversamente, le designazioni e le conseguenti eventuali nomine, sono disposte dal Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 48. (Lavoro ordinario notturno e festivo).

     Al dipendente compete, per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, un compenso pari a L. 600 orarie.

     Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di L. 675 elevato a L. 1.000 se lo stesso servizio è reso in orario notturno [1]5.

     La normativa di cui al presente articolo non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte (es. guardiano notturno e figure simili).

     I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali e di quiescenza.

 

     Art. 49. (Lavoro straordinario).

     Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizi ed essere preventivamente disposte con le modalità stabilite, secondo le rispettive competenze dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta Regionale, tenendo conto dei compiti organizzativi affidati al Coordinatore dalla legge sull'ordinamento amministrativo della Regione, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     (Omissis) [1]6.

     Il compenso orario è determinato secondo la seguente formula:

 

retribuzione iniziale di livello + rateo della 13ª mensilità diviso 175

 

maggiorata del 15%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno

e nei giorni considerati festivi per legge, detto compenso è maggiorato del

30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni

considerati festivi per legge, il compenso è maggiorato del 50%.

     Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175° dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

     Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

     L'effettivo espletamento del lavoro straordinario viene accertato con mezzi idonei dalla Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

     Art. 50. (Indennità di missione e di trasferimento).

     Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale è disciplinato dalla L.R. 29 dicembre 1977, n. 77, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) ai dipendenti delle Regioni, comandati in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km., spetta oltre al rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di trasferta di cui alla seguente tabella per ogni 24 ore di assenza dalla sede ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio:

 

 

------------------------------------------------------------------

Livelli funzionali                                       Indennità

------------------------------------------------------------------

VIII - VII - VI - V                                      L. 19.100

IV - III - II - I                                        L. 14.000

------------------------------------------------------------------

 

 

     b) le indennità di trasferta sono automaticamente rideterminate annualmente nella stessa misura stabilita per il personale dello Stato con decreto del Ministero del Tesoro ai sensi del VI comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417;

     c) al dipendente trasferito d'ufficio spetta un'indennità di prima sistemazione pari a quella prevista per le corrispondenti qualifiche statali dell'art. 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

     Sono abrogati il primo comma dell'art. 1, primo comma dell'art. 2 ed il primo comma dell'art. 8 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 77.

     Alla liquidazione delle indennità di missione e connesso rimborso delle spese di viaggio si provvede tramite il Servizio Provveditorato ed economato della Giunta Regionale o per mezzo dei funzionari delegati a norma della legge 23 novembre 1977, n. 66.

     Per il personale del Consiglio Regionale provvede il Servizio ragioneria del Consiglio stesso.

     Per quanto non risulti espressamente stabilito dalla citata legge regionale 29 dicembre 1977, n. 77, con le modifiche e le integrazioni di cui sopra, si applicano, con gli opportuni adattamenti, le norme vigenti in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

     Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettivamente rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere.

     Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in servizio al raggiungimento dei limiti autorizzabili.

     La Giunta Regionale, con proprio atto generale, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative, determina i criteri e le modalità per il controllo, la giustificazione ed il pagamento del lavoro straordinario reso dal personale in missione.

 

 

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI LIVELLI FUNZIONALI

 

Capo I

INQUADRAMENTO GIURIDICO

 

     Art. 51. (Sistema di inquadramento).

     Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 i dipendenti regionali sono inquadrati d'ufficio nei nuovi livelli funzionali sulla base del rapporto di corrispondenza fissato dalla allegata Tab. B e relative note esplicative nonché dei criteri aggiuntivi stabiliti dagli articoli seguenti [1]7.

 

     Art. 52. (Inquadramento nel VII livello).

     Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 con qualifica funzionale di Funzionario che, in applicazione della Tab. B avrebbe titolo all'inquadramento nel VI livello funzionale, è inquadrato nel VII livello qualora alla data del 1° ottobre 1978, risulti in possesso di un'anzianità di servizio effettivo nella predetta qualifica di tre anni. Diversamente è inquadrato nel VI livello per il tempo ancora necessario alla maturazione del triennio di anzianità richiesta per il passaggio al livello successivo.

     Il personale in servizio, alla data del 30 settembre 1978 con qualifica funzionale di Istruttore che, alla data del 1° ottobre 1978, è inquadrato nel VI livello funzionale in applicazione della Tab. B, consegue l'inquadramento nel successivo livello VII al compimento di un triennio di servizio effettivo prestato nel predetto livello VI.

     Per la determinazione del relativo trattamento economico, si applica la disciplina di cui agli artt. 58 e seguenti.

 

     Art. 53. (Inquadramento del personale docente).

     Il personale docente dei Centri di formazione professionale che, ai sensi della Tab. B, andrebbe inquadrato nel V livello funzionale, è inquadrato al VI livello se, per la funzione docente esercitata, è richiesto il diploma di laurea dalle disposizioni regionali vigenti in materia e gli interessati siano in possesso di tale titolo di studio.

     Ai dipendenti così inquadrati, non si applica il disposto dell'articolo precedente.

 

     Art. 54. (Concorso speciale per l'accesso al livello superiore).

     Il personale regionale che, in applicazione della Tab. B sarebbe inquadrabile nei livelli funzionali III (param. 130), IV (param. 142) e V (param. 167), può essere inquadrato nel livello rispettivamente superiore a seguito di apposito concorso per soli titoli.

     A tali concorsi sono ammessi i dipendenti versanti nella posizione di impiego di cui al primo comma, che, alla data del 30 settembre 1978, abbiano maturato un'anzianità effettiva di otto anni di servizio, senza demerito, anche non di ruolo in carriera o qualifica funzionale correlata al livello funzionale attribuibile e siano stati inquadrati nella Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976.

     A tal fine è computabile il solo servizio prestato presso la Regione e presso l'Ente dal quale il dipendente è stato trasferito o comandato.

     I posti da mettere a concorso non possono superare il 30% della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali del precedente ordinamento corrispondente ai livelli funzionali III, IV, e V al 30 settembre 1978.

     In relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivare dall'assegnazione dei livelli superiori, saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti con la progressiva cessazione di detti posti soprannumerari.

     Per l'inserimento nel nuovo livello a seguito del concorso si applica, per la determinazione del trattamento economico, la disciplina di cui agli artt. 58 e seguenti.

     Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi previsti dal presente articolo:

     a) per il passaggio al livello V (param. 167): il personale già appartenente alla qualifica funzionale di Collaboratore che, nell'arco degli otto anni di servizio richiesti per la partecipazione al concorso, abbia rivestito una qualifica operaia o svolto una funzione analoga. L'accertamento viene effettuato dalla Giunta Regionale sulla base della documentazione acquisita nei fascicoli personali;

     b) per il passaggio ai livelli IV, V, VI: il personale che comunque (anche per effetto dell'applicazione della Tab. B) abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia l'Ente o

l'Amministrazione di appartenenza, sì da trovarsi in qualifica o livello funzionale corrispondente ad una carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 D.P.R. 748/1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'Ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio).

 

     Art. 55. (Posti messi a concorso).

     Sono messi a concorso i posti seguenti:

     1) per il passaggio al IV livello = param. 142 - posti n. 22 pari al 30% della dotazione organica della qualifica funzionale di Operatore di cui all'art. 2 della L.R. 1 agosto 1978, n. 43 ;

     2) per il passaggio al V livello = param. 167 - posti n. 131, pari al 30% della dotazione organica della qualifica funzionale di Collaboratore di cui al citato art. 2 della L.R. n. 43/1978;

     3) per il passaggio al VI livello = param. 178 - posti n. 155, pari al 30% della dotazione organica della qualifica funzionale di Istruttore di cui allo stesso art. 2 della L.R. n. 43/1978.

     Nel caso che i posti messi a concorso per il passaggio ad uno dei livelli previsti dai precedenti punti 1, 2 e 3 non risultino in parte assegnabili per mancanza di idonei, la parte residuale dei posti stessi è portata in aumento a quelli da assegnare per il passaggio agli altri due livelli funzionali, ove le rispettive graduatorie presentino eccedenze di idonei rispetto ai posti messi a concorso.

 

     Art. 56. (Titoli valutabili).

     I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei corsi di cui agli articoli precedenti, sono costituiti, ad esclusione di ogni altro, dall'anzianità di servizio di ruolo posseduta in eccedenza a quella minima di otto anni richiesta per l'ammissione al concorso, dai titoli di studio posseduti, dal superamento di precedenti concorsi per l'accesso a posti di impiego presso la pubblica amministrazione, o dall'idoneità conseguita nei concorsi medesimi.

     Ai predetti titoli è assegnato il seguente punteggio:

     a) anzianità di servizio di ruolo = un punto per ogni anno di effettivo servizio, fino a un massimo di venti punti;

     b) titoli di studio: tre punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica rivestita; otto punti per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello da assegnare; due punti per ciascuno dei titoli di studio superiore a quelli predetti;

     c) concorsi pubblici: cinque punti per ogni concorso superato corrispondente alla qualifica di appartenenza e due punti per ogni idoneità conseguita in concorsi corrispondenti a qualifiche superiori a quella di appartenenza.

 

     Art. 57. (Svolgimento del concorso).

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che intendono partecipare ai concorsi di cui agli articoli precedenti devono, a pena di decadenza avanzare una formale istanza alla Giunta Regionale, Settore Personale, corredata della documentazione relativa ai titoli posseduti fra quelli specificati dall'art. 56.

     L'anzianità di servizio è accertata dall'Amministrazione attraverso l'esame del fascicolo personale.

     La valutazione dei titoli e la conseguente formazione della graduatoria sono effettuate entro i 60 giorni successivi al termine stabilito nel primo comma da un'apposita Commissione di concorso così composta:

     - Presidente Giunta Regionale o un suo delegato - Presidente;

     - Componente preposto al Settore Personale - Componente;

     - un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

- Componente;

     - un responsabile del Settore dell'Ufficio personale - Componente;

     - tre rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale - Componente.

     La Commissione è unica per tutti i livelli.

     La graduatoria è approvata dalla Giunta Regionale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     In base all'ordine della graduatoria, la Giunta Regionale dispone l'inserimento dei vincitori nel competente livello funzionale con contestuale determinazione del trattamento economico spettante.

 

 

Capo II

INQUADRAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 58. (Posizione giuridica ed economica nel livello).

     La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con la maggiorazione dei benefici contrattuali previsti dal successivo art. 59.

     La posizione giuridica nello stesso livello di inquadramento è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

 

     Art. 59. (Beneficio contrattuale).

     Ai dipendenti regionali sono attribuiti, a titolo di beneficio contrattuale, i seguenti aumenti lordi mensili correlati alla retribuzione iniziale della qualifica di appartenenza alla data del 30 settembre 1978, con esclusione dell'indennità integrativa speciale:

     - fino a L. 2.000.000 annui: L. 55.000 mensili;

     - fino a L. 3.000.000 annui: L. 47.000 mensili;

     - fino a L. 4.000.000 annui: L. 43.000 mensili;

     - oltre L. 4.000.000 annui: L. 40.000 mensili.

 

     Art. 60. (Maturato in itinere).

     In aggiunta alla posizione economica reale determinata ai sensi degli articoli precedenti, al dipendente viene, altresì, riconosciuto «il maturato in itinere» consistente nella qualificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultima classe e dell'ultimo scatto, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire la classe e lo scatto successivo, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classi successivi, alla posizione giuridica di cui al precedente art. 58.

     La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

     a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso alle frazioni superiori ai 15 giorni;

     b) si calcola l'incremento monetario, che nella progressione economica orizzontale di provenienza, deriva dalla classe e dallo scatto immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

     Se il dipendente nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il resto di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturati;

     c) qualora i ratei di classe o di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica di provenienza e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 - definiti nel loro valore con la procedura dai punti a) e b) - sommati alla posizione economica individuale come determinata ai sensi del primo comma del citato art. 58, danno, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito la posizione superiore;

     d) qualora, a seguito dell'operazione di cui al precedente punto c), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, «il maturato in itinere», sommato all'eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiori, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica d'inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50% dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;

     e) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto c), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e

- dopo aver arrotondato a un mese intero il possibile resto dell'operazione

suddetta se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso - il tempo di

percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o

classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di

mensilità.

     Qualora la posizione economica individuale maggiorata del «maturato in itinere» risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

     Al fine della determinazione del maturato in itinere lo stipendio iniziale e lo stipendio base di cui alla Tab. B allegata alla L.R. 2 agosto 1973, n. 32, vengono considerati quali classi di stipendio.

 

     Art. 61. (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo contratto economico).

     Il Servizio del Personale è autorizzato a provvedere all'attribuzione del livello funzionale automaticamente corrispondente alla qualifica rivestita ed al pagamento del trattamento economico derivante dall'applicazione della presente legge in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati esistenti al fascicolo di ciascun dipendente.

 

 

Titolo IX

NORME COMUNI E FINALI

 

     Art. 62. (Efficacia alla legge).

     Gli effetti giuridici ed economici della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1978 salvo le diverse decorrenze stabilite di seguito:

     a) il trattamento economico di missione previsto dall'art. 50 per il IV livello funzionale, limitatamente ai dipendenti immessi in tale livello dalla qualifica di Collaboratore, ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge;

     b) la disciplina ed il pagamento del lavoro straordinario, previsti dall'art. 49, decorrono dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge;

     c) i periodi di ferie non fruiti nell'anno 1978, seguono la disciplina del precedente ordinamento. Quelli relativi all'anno 1979, anche per la parte eventualmente goduta, seguono la disciplina del presente ordinamento.

     Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, è venuta a scadere il 31 dicembre 1978.

 

     Art. 63. (Concorsi pubblici in via di espletamento).

     I concorsi di ammissione all'impiego regionale già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge sono espletati con l'osservanza delle norme previste dalle LL.RR. nn. 14 e 15 del 22 marzo 1978 e dal relativo regolamento di esecuzione.

     I vincitori degli stessi sono ammessi nei livelli funzionali secondo il rapporto di corrispondenza seguente:

     II livello = commesso;

     III livello = operatore;

     IV livello = collaboratore;

     V livello = istruttore.

     Per i livelli VI e VII si tiene conto delle figure professionali secondo i criteri esposti nelle note esplicative della Tab. B.

     I posti di impiego per i quali è richiesto un titolo di studio specifico o un'abilitazione professionale ai sensi del 3° comma del precedente art. 17, già individuati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 3° della citata L.R. n. 14/1978, possono essere messi a concorso con bandi da emanare entro 60 giorni dalla data predetta, previa sostituzione delle qualifiche con i corrispondenti livelli funzionali.

     Per i concorsi di cui al primo comma resta ferma la riserva di posti prevista dall'art. 5 della L.R. n. 14/1978 [1]8.

     I vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo sono immessi nei competenti livelli funzionali anche in soprannumero; in quest'ultimo caso si applica il disposto del 5° comma dell'art. 54.

 

     Art. 64. (Maggiorazioni della riserva di posti).

     Nel primo concorso pubblico per ciascun livello o per ciascuna delle figure professionali in esso comprese, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti è aumentata al 35% e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, sempreché sussista in entrambi i casi un'anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

 

     Art. 65. (Abrogazione e rinvio).

     Sono abrogate tutte le disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.

     Per tutto quanto in essa non previsto in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali, si applicano, se compatibili e con i necessari adattamenti, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Artt. 66. - 67. (Oneri finanziari, pubblicazione e urgenza).

     (Omissis).

 

Tabella A)

(Omissis).

 


[4] Articolo sostitutivo dell'art. 1 L.R. 22 marzo 1978, n. 14.

[5] I commi 1°, 3° e 4° sono stati abrogati con art. 19 L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

[5] I commi 1°, 3° e 4° sono stati abrogati con art. 19 L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

[6] Comma così sostituito con art. 4 L.R. 20 maggio 1981, n. 15.

[7] Articolo abrogato con art. 22, 5° comma, L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

[8] Articolo abrogato con art. 22, 5° comma, L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

[7]7a Articolo abrogato con art. 4 L.R. 24 ottobre 1989, n. 90.

[7]7b Lettera abrogata con art. 3 L.R. 24 ottobre 1989, n. 90.

[7]7c Articolo abrogato con art. 7 L.R. 24 ottobre 1989, n. 90.

[9] Gli originari commi 1° e 2° sono stati così sostituiti con art. 1 L.R. 3 dicembre 1979, n. 61.

[1]10 Comma aggiunto dall'articolo unico L.R. 10 gennaio 1986, n. 3.

[1]11 Comma aggiunto dall'articolo unico della citata L.R. n. 3/1986.

[1]12 Comma abrogato con art. 4 L.R. 24 gennaio 1984, n. 14.

[1] Articolo così modificato dall’art. 194 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[1]13 Comma abrogato con art. 4 L.R. 24 gennaio 1984, n. 14.

[1]14 Articolo abrogato con art. 37 L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

[1]15 Gli originari commi 1° e 2° sono così sostituiti con art. 20 L.R. 20 maggio 1981, n. 15.

[1]16 I commi 2° e 3° sono stati abrogati con art. 38 L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

[1]17 V. L.R. 7 luglio 1982, n. 39 che reca disposizioni di attuazione all'art. 51 della presente legge.

[1]18 Comma così sostituito con n. 3), art. 1, L.R. 3 dicembre 1979, n. 61.