§ 6.1.77 - L.R. 1 giugno 1999, n. 33.
Norme per la ristrutturazione complessiva dei mutui contratti dalla Regione Abruzzo, dagli enti, aziende ed istituzioni con ammortamento totale o [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:01/06/1999
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Rinegoziazione.
Art. 3.  Estinzione anticipata.
Art. 4.  Unitarietà del nuovo finanziamento.
Art. 5.  Emissione di prestito obbligazionario.
Art. 6.  Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui di enti, aziende e altri soggetti con oneri di ammortamento a carico totale o parziale della Regione.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Urgenza.


§ 6.1.77 - L.R. 1 giugno 1999, n. 33.

Norme per la ristrutturazione complessiva dei mutui contratti dalla Regione Abruzzo, dagli enti, aziende ed istituzioni con ammortamento totale o parziale a carico della Regione.

(B.U. n. 24 del 18 giugno 1999).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione Abruzzo concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da perseguire ai sensi dell'art. 28 della legge 448/98 (patto di stabilità interno), anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti, precedentemente contratti, allo scopo di conseguire consistenti economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti.

 

     Art. 2. Rinegoziazione.

     1. Per la finalità di cui al precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare i mutui già contratti anche attraverso un eventuale allungamento dei rispettivi periodi di ammortamento.

 

     Art. 3. Estinzione anticipata.

     1. In alternativa, totale o parziale, alla rinegoziazione dei mutui, la Giunta Regionale può procedere all'estinzione anticipata dei relativi residui debiti, sempreché ne derivino, complessivamente, più consistenti economie rispetto a quelli ritraibili dalla mera rinegoziazione.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la Giunta Regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui alle attuali, più favorevoli condizioni di mercato.

     3. In luogo dell'assunzione di nuovi mutui, se più conveniente, la Giunta Regionale può provvedere mediante emissione di prestiti obbligazionari.

 

     Art. 4. Unitarietà del nuovo finanziamento.

     1. Nel caso di estinzione anticipata la Giunta Regionale è altresì, autorizzata - attraverso l'espletamento di adeguate procedure ad evidenza pubblica - a provvedere ad un'unica operazione di prestito, nelle forme indicate nel precedente art. 3, per un importo massimo che includa, oltre al residuo debito dei mutui da estinguere, anche l'ammontare dei mutui iscritti nei capitoli dello stato di previsione dell'Entrata nn. 51000 e 51001 relativi rispettivamente a mutui a lungo termine (art. 10 legge 16.5.1970, n. 281 e art. 44 L.R.C.) e a mutui destinati a progetti speciali per l'occupazione.

 

     Art. 5. Emissione di prestito obbligazionario.

     1. Nel caso di emissione del prestito obbligazionario la Giunta Regionale è autorizzata all'espletamento di tutte le procedure necessarie comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più "rating", in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

     2. Il rimborso del prestito obbligazionario e degli eventuali importi dovuti dalla Regione in virtù di operazioni realizzate per la copertura di rischi di cambio e di tasso di interesse su prestiti obbligazionari, viene garantito dalla Regione mediante iscrizione sul proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze. Su tali somme verrà istituito speciale vincolo irrevocabile a favore dell'Ente o degli Enti creditizi incaricati del servizio del prestito e a beneficio degli obbligazionisti e delle controparti dell'operazione di copertura [1].

     3. In relazione a tale garanzia la Regione da mandato al Tesoriere di provvedere alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'Ente o gli Enti creditizi incaricati del servizio del prestito, ovvero alla controparte dell'operazione di copertura delle somme occorrenti per il servizio stesso con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzando a tale fine ad accantonare sulle entrate tributarle proprie della Regione le somme necessarie al servizio del prestito con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'Ente o degli Enti creditizi incaricati del servizio del prestito e a beneficio degli obbligazionisti, ovvero della controparte dell'operazione di copertura. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse, per qualsiasi causa, venir meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il Tesoriere provvede preventivamente ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione [1].

 

     Art. 6. Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui di enti, aziende e altri soggetti con oneri di ammortamento a carico totale o parziale della Regione.

     1. Per le finalità indicate nell'art. 1 della presente legge gli enti e aziende regionali nonché le istituzioni, pubbliche e private, che abbiano in essere esposizioni debitorie verso il sistema bancario in virtù di mutui già contratti con oneri di ammortamento a carico totale o parziale, diretto ed indiretto, della Regione sono tenuti alla loro rinegoziazione e/o estinzione anticipata, in maniera da garantire la riduzione degli oneri medesimi a carico del bilancio regionale.

     2. Ove sussista la convenienza all'estinzione anticipata la Giunta Regionale autorizza i soggetti di cui al comma precedente a contrarre nuovi mutui o ad emettere, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, prestiti obbligazionari alle stesse condizioni che saranno applicate nell'operazione di ristrutturazione dei mutui della Regione.

     3. La presente disposizione non si applica per i mutui già contratti e da rinegoziare con la Cassa DD.PP..

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. In conseguenza dei movimenti finanziari connessi all'operazione di cui al precedente art. 3, nel bilancio 1999 vengono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

     Stato di previsione dell'Entrata

     Tit. V, Ctg. 1, Cap. 51002: Provento dei mutui stipulati per l'estinzione anticipata dei mutui precedentemente contratti.

     Stato di previsione della spesa

     Tit. III, Sez. 12, Ctg. 1, Cap. 313131: Quota capitale per l'estinzione anticipata dei mutui precedentemente contratti.

     2. Agli eventuali oneri accessori (penalità e commissioni bancarie) derivanti dall'estinzione dei mutui si farà fronte con le disponibilità dei capitoli nn. 311730, 311731, 311732, 311733 e 311734 dello stato di previsione della Spesa prevedendo nel capitolo n. 23525 dell'Entrata il rimborso degli oneri stessi in ragione proporzionale alla quota di ammortamento a carico dello Stato.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, provvederà con proprio decreto all'iscrizione degli stanziamenti nei capitoli istituiti ai sensi del precedente primo comma.

 

     Art. 8. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[1] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.