§ 4.2.41 - L.R. 13 gennaio 1997, n. 2.
Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/94.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:13/01/1997
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.
Art. 3.  Modifica degli ambiti territoriali ottimali.
Art. 4.  Gestione acque reflue.
Art. 5.  Gestione impianti di depurazione.
Art. 6.  Modalità di cooperazione.
Art. 7.  Poteri sostitutivi.
Art. 8.  Ordinamento dell'ente di ambito.
Art. 9.  Competenze dell'ente di ambito.
Art. 10.  Spese di funzionamento dell'ente di ambito.
Art. 11.  Funzioni regionali.
Art. 12.  Vigilanza.
Art. 13.  Controllo di qualità.
Art. 14.  Effetti della costituzione dell'ente di ambito.
Art. 15.  Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato.
Art. 16.  Trasferimento del personale.
Art. 17.  Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali.
Art. 18.  Norme transitorie.
Art. 19.  Abrogazione e rinvio.


§ 4.2.41 - L.R. 13 gennaio 1997, n. 2.

Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/94.

(B.U. n. 2 del 31 gennaio 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 36/94, la Regione Abruzzo con la presente legge disciplina le modalità per l'organizzazione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ed usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

     2. Il servizio idrico integrato sarà di norma affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9, comma quarto e dall'art. 10, comma terzo della legge 36/94; quest'ultimo termine è inderogabile.

 

     Art. 2. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. [1]

     [1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8 della legge 36/94 riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonché nell'ambito delle attività di programmazione e pianificazione previste dagli artt. 3 e 17 della legge 18.5.1989, n. 183 e successive modificazioni, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali rappresentati nella planimetria e nell'elenco dei comuni (allegato sub. A) alla presente legge e formarne parte integrante e sostanziale:

     Ambito territoriale Ottimale n. 1 Aquilano

     Ambito territoriale Ottimale n. 2 Marsicano

     Ambito territoriale Ottimale n. 3 Peligno Alto Sangro

     Ambito territoriale Ottimale n. 4 Pescarese

     Ambito territoriale Ottimale n. 5 Teramano

     Ambito territoriale Ottimale n. 6 Chietino]

 

     Art. 3. Modifica degli ambiti territoriali ottimali.

     1. Le delimitazioni di cui all'art. 2 possono essere modificate per la necessità di ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale.

     2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali e gli enti di ambito di cui al successivo art. 6, previo parere dell'autorità di bacino interessata.

     3. L'autorità di bacino esprime il proprio parere ed eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si considera favorevolmente espresso.

     4. Le eventuali proposte di modifica degli ambiti territoriali ottimali ricadenti nei bacini idrografici di rilievo nazionale, prima dell'approvazione del Consiglio regionale, sentiti gli organi interessati, sono sottoposte all'autorità di bacino per la determinazione di competenza di cui all'art. 12 comma quarto della legge 183/89.

     5. Il provvedimento di modifica di cui al comma 2 detta inoltre le disposizioni per adeguare lo statuto degli enti di ambito di cui al successivo art. 6 all'assetto risultante dalla nuova delimitazione.

 

          Art. 4. Gestione acque reflue.

     1. Al fine di consentire il riuso per scopi irrigui dell'acqua di risulta dalla depurazione, i consorzi di bonifica operanti nei territori degli ambiti, possono concorrere, previa convenzione con il competente soggetto gestore, alla gestione degli impianti di depurazione.

 

     Art. 5. Gestione impianti di depurazione. [2]

     1. Per la gestione degli impianti di depurazione, in particolare per quelli di piccole e medie dimensioni, l'ente gestore dell'ambito dovrà tener conto dei progetti regionali di avvio dei giovani associati in cooperative beneficiari di finanziamenti relativi alla nuova occupazione e delle risorse professionali esistenti sul territorio.

 

     Art. 6. Modalità di cooperazione.

     1. Gli enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato, costituito dai servizi indicati al precedente art. 1 entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. A tal fine, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale provvedono a costituire un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell'art. 25, comma 7 della legge 8.6.1990, n. 142, e successive modificazioni denominato «ente di ambito».

     3. Il Sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti residenti provvede a coordinare le attività strumentali alla costituzione dell'ente di ambito e, in particolare:

     a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove apposite conferenze preliminari tra i Sindaci dei comuni appartenenti a ciascun ambito e, sulla scorta delle risultanze, predispone la Convenzione e lo Statuto dell'ente di ambito sulla base degli schemi allegati sub. B) e sub. C) alla presente legge a formarne parte integrante e sostanziale;

     b) trasmette, tempestivamente, ai comuni la convenzione e lo statuto dell'ente di ambito di cui al punto a) fissando contestualmente il termine perentorio di 60 giorni, entro il quale ciascun Consiglio comunale deve approvare a maggioranza assoluta dei componenti, senza modifiche, la Convenzione e lo Statuto;

     c) trascorsi i 60 gg. di cui al punto b), entro 10 giorni, chiede l'intervento sostitutivo del Comitato regionale di Controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge 142/90, nel caso di inosservanza degli obblighi e termini suddetti;

     d) assicura che la convenzione di cui all'allegato sub. B) della presente legge venga stipulata anche separatamente dai rappresentanti legali degli enti locali consorziati mediante contratto di diritto pubblico ricevuto dal Segretario del Comune con maggior numero di residenti facente parte del consorzio, ovvero da un notaio, entro il termine perentorio di 30 gg. dall'ultima approvazione;

     e) convoca e presiede l'Assemblea di insediamento per l'elezione degli organi dell'ente di ambito; [3]

     f) assicura, con la struttura organizzativa e il personale del consorzio acquedottistico di cui alla L.R. 66/78 e seguenti operante nell'ambito, il primo funzionamento dell'ente di ambito;

     4. Per l'espletamento del potere sostitutivo di cui al punto c) del comma precedente, il CO.RE.CO., entro 10 giorni, provvede a nominare un commissario «ad acta», al quale assegna 20 giorni per l'adempimento dell'incarico.

     5. L'ente di ambito costituisce struttura unitaria competente all'esercizio associato delle funzioni degli enti locali relative all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato. Esso assume con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 9 [4], la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati ed esercita tutte le funzioni ad essi spettanti relativamente

all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il gestore o i gestori del servizio sia per quanto attiene alla sua instaurazione, modifica o cessazione.

 

     Art. 7. Poteri sostitutivi.

     1. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente articolo, alla costituzione dell'ente di ambito provvede la Regione attuando le procedure sostitutive previste dall'art. 48 della legge 142/90.

     2. Il Commissario straordinario all'uopo nominato approva la Convenzione e lo Statuto secondo gli schemi allegati sub. B) e sub. C) ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'ente di ambito.

     3. Le funzioni del Commissario straordinario cessano con la nomina del Presidente dell'ente di ambito.

     4. Gli oneri conseguenti all'attività del Commissario sono posti a carico del bilancio dell'ente di ambito.

 

     Art. 8. Ordinamento dell'ente di ambito.

     1. L'ente di ambito è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa. L'ordinamento dell'ente di ambito è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio e dalle disposizioni del presente articolo.

     2. Ciascun ente di ambito è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione annuale, sottoscritto da ciascun comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinato in rapporto all'entità delle popolazione residente e/o delle utenze nel territorio del comune medesimo. La rappresentatività assembleare di ciascun comune è determinata in base alla quota di partecipazione di cui sopra; a quest'ultimo fine il numero dei voti di ciascun comune non può comunque superare il 20% del totale dei voti assegnati.

     3. Ciascun ente di ambito può procedere ad acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri; possono, altresì, essere conferiti beni in natura dagli enti consorziati senza che gli stessi siano imputati alla quota di partecipazione. La valutazione sarà effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del Codice Civile.

     4. All'ente di ambito sono assegnati in uso o comodato gratuito le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'art. 4, comma 1 lettera F della legge 36/94, di proprietà degli enti locali o enti pubblici o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali ed ai consorzi.

     5. Ciascun ente di ambito è dotato di un Ufficio Direttivo che risponde del raggiungimento degli obiettivi di piano fissati dagli organi dell'ente medesimo. Gli enti di ambito possono stipulare tra loro apposite convenzioni per una più razionale ed economica utilizzazione degli uffici direttivi.

     6. La copertura dei posti degli Uffici Direttivi avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51 comma quinto della legge 142/90.

     Per accedere ai suddetti posti è necessario dimostrare il possesso di titoli e/o esperienze lavorative direttamente connessi ai posti da coprire in relazione alla peculiarità del servizio idrico integrato.

     L'ente di ambito dispone inoltre di servizi amministrativi necessari a consentirne l'ordinario e regolare funzionamento degli organi e può avvalersi, per il funzionamento di tali servizi, di personale comandato dagli enti consorziati e/o dai consorzi acquedottistici esistenti.

     L'ente di ambito, per specifiche prestazioni professionali, può avvalersi di consulenze esterne.

     7. La contabilità dell'ente di ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali.

     8. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'ente di ambito sono disciplinati dallo Statuto.

     9. Per deliberare il programma di interventi ed il piano tecnico- finanziario di cui all'art. 11 comma 3 della legge 36/94, la tariffa del servizio, la scelta delle forme di gestione, l'affidamento del servizio idrico integrato nonché il riconoscimento delle gestioni da salvaguardare ai sensi dell'art. 9 comma quarto della legge 36/94, lo Statuto dell'ente di ambito prevede quorum tali da assicurare un'ampia adesione alle relative decisioni dei rappresentanti degli enti consorziati.

 

     Art. 9. Competenze dell'ente di ambito.

     1. L'ente di ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.

     2. Le funzioni di competenza dell'ente di ambito attengono in particolare:

     a) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e depurazione esistenti;

     b) all'approvazione del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione - tipo approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 11 comma terzo della legge 36/94, con indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi da tariffa;

     c) alla scelta della forma di gestione del servizio tra quelle, anche obbligatorie, di cui all'art. 22 - 3° comma lett. b), c) ed e) della legge 142/90;

     d) all'affidamento del servizio idrico integrato a gestori scelti con le forme indicate al precedente punto c) che potranno assumere titolarità dell'esercizio di altri servizi pubblici di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 12 della legge 36/94;

     e) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario di cui al precedente punto c) sulla scorta di una specifica attività di controllo di gestione e della qualità del servizio;

     f) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e segg. della legge 36/94.

     2. bis. Per il servizio idrico integrato, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l’affidamento diretto da parte dell’Ente d’ambito a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell’ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi da parte prevalente della propria attività [5].

     3. L'attività di vigilanza e controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standards economici, qualitativi, tariffari fissati nell'atto di concessione e nella convenzione stipulata con il soggetto gestore. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utente.

     4. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dal comma 3, la convenzione di gestione, redatta sulla base dello schema-tipo approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 11 comma 3° della legge 36/94, impone al gestore del servizio idrico integrato l'adeguamento della propria struttura in modo tale da garantire all'ente di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione e di tutte le altre informazioni ritenute necessarie.

     5. I dati di natura fisica, tecnica ed economico-finanziaria inerenti la gestione del servizio idrico integrato sono certificati da società specializzate in attività di certificazione, revisione e reporting o da un Collegio di revisori dei conti ai sensi di legge.

 

     Art. 10. Spese di funzionamento dell'ente di ambito.

     1. Le spese di funzionamento degli Uffici sono a carico del soggetto gestore e saranno disciplinate nella convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 3° della legge 36/94.

     2. Le spese di funzionamento degli organi dell'ente di ambito gravano sui comuni consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.

 

     Art. 11. Funzioni regionali.

     1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività degli enti di ambito.

     2. Le funzioni regionali di programmazione sono esercitate soprattutto in sede di adozione ed aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque di cui alla legge 319/76 e successive modifiche nonché di aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli acquedotti.

     3. Le funzioni regionali di controllo sull'attività degli enti di ambito sono svolte dall'Ufficio Piano generale acquedotti e gestione opere acquedottistiche collocato nel servizio tecnico del Settore Lavori Pubblici.

     I lavori del suddetto ufficio saranno coadiuvati da una commissione regionale per la vigilanza e programmazione del servizio idrico integrato e per la tutela degli utenti composta da quattro membri designati dal Consiglio regionale ed uno nominato dalle associazioni di consumatori scelti tra persone aventi competenze giuridico-economico e tra persone esperte in materia di tutela ed uso delle acque sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

     4. Le funzioni di controllo riguardano principalmente:

     a) la verifica della compatibilità dei programmi di intervento posti in approvazione dall'ente di ambito con gli obiettivi e le priorità stabiliti dalla Regione in sede di redazione ed aggiornamento del PRRA di aggiornamento del PRGA e, sul piano finanziario, in sede di determinazione, da parte della Giunta regionale, delle priorità di intervento in relazione alle disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari con particolare riferimento ai fondi di cui alla legge 183/89;

     b) la verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmatori sopra indicati;

     c) il controllo e confronto comparativo delle prestazioni dei gestori nei vari ambiti territoriali ottimali per quanto attiene i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti.

     5. Per consentire lo svolgimento delle suddette attività di programmazione e controllo, l'ente di ambito è obbligato a fornire all'Ufficio di cui al precedente comma 3 tutti quei dati che si renderanno necessari e comunque da quest'ultima richiesti.

     6. La Regione svolge inoltre le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della legge 36/94.

 

     Art. 12. Vigilanza.

     1. Le competenze della Commissione di cui all'art. 11 saranno dettate da apposito regolamento che sarà approvato dalla Giunta regionale entro 90 gg. dall'approvazione della presente legge.

 

     Art. 13. Controllo di qualità.

     1. Ai fini del controllo di legge di qualità delle acque destinate al consumo umano potranno essere stipulate apposite convenzioni con l'ARTA, prevedendo in bilancio le adeguate risorse finanziarie.

 

     Art. 14. Effetti della costituzione dell'ente di ambito.

     1. Con la costituzione ed insediamento dell'ente di ambito, gli enti locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali attinenti i propri servizi idrici per esercitarle in forma associata. Contestualmente l'ente di ambito assume legittimazione ad esercitare dette funzioni così come previsto al precedente art. 6.

     2. Fino a quando l'ente di ambito non è in grado di sottoscrivere la convenzione con il gestore o i gestori del servizio idrico integrato e di determinare la tariffa del servizio medesimo, la tariffa delle gestioni in atto è determinata ed applicata dai soggetti gestori esistenti.

 

     Art. 15. Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato.

     1. Entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva la «convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato» ed il relativo «Disciplinare» in conformità di quanto previsto dall'art. 11 della legge 36/94 e con i contenuti previsti dal DPCM 4.3.1996, n. 47.

 

     Art. 16. Trasferimento del personale.

     1. Con successiva apposita legge, da adottarsi entro 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla disciplina delle forme e modalità per il trasferimento del personale di cui all'art. 12 comma 3 della legge 36/94 ai soggetti gestori del servizio idrico integrato.

     2. Ai fini del precedente comma la Giunta regionale provvede ad una ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle forme di gestione od organizzazione dei servizi idrici esistenti in modo da disporre dell'esatta cognizione del personale impiegato.

     3. Il personale di cui al comma 2 è quello in servizio presso gli enti gestori, alla data del 19 luglio 1996, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

     4. I comuni e gli altri enti di cui al precedente comma sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro 60 gg. dalla richiesta regionale.

 

     Art. 17. Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali.

     1. Le interferenze dei servizi idrici integrati che intercorrono tra ambiti territoriali ottimali diversi all'interno della Regione ed in modo particolare quelle connesse a schemi acquedottistici che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, sono disciplinate dalla Giunta regionale, fatte salve le competenze dell'autorità di bacino in tema di programmazione dell'uso della risorsa. A tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori degli ambiti territoriali interessati. Vengono fatte salve le derivazioni in atto che prevedono il trasferimento delle risorse in altro ambito ovvero quelle per le quali sono in corso domande di derivazione, nonché quelle previste in strumenti regolatori delle acque precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

     Per dette derivazioni, senza necessità di convenzione, la competenza è dell'ambito derivatore al quale è riservata la gestione della derivazione compresi i lavori relativi alla captazione.

     L'ente di ambito del territorio nel quale ricade la derivazione a beneficio di altro ambito vigilerà invece sull'integrità del corpo idrico.

     Per ogni controversia competente è la Giunta regionale salvo le competenze dell'ambito di bacino di cui alle note precedenti [6].

     2. Il prezzo dell'acqua trasferita è definito in modo concordato sulla base di parametri ed indici obiettivi desunti dalla tariffa di riferimento. Nessun onere è comunque a carico dell'ente derivatore per le derivazioni in atto ovvero con domande in corso o previsti da precedenti strumenti regolatori di cui al comma 1 salvo i canoni dello Stato.

 

     Art. 18. Norme transitorie.

     1. Le attività di cui ai punti a), b) ed f) dell'art. 9, comma 2 della presente legge e gli adempimenti di cui ai punti c) e d) del comma 2 dell'art. 9 della presente legge, devono concludersi entro il termine perentorio di 1 anno dalla costituzione dell'ente di ambito.

     2. Per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, l'ente di ambito si avvarrà delle strutture e del personale del consorzio acquedottistico di cui alla L.R. 66/87 e segg..

     3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta per l'affidamento del servizio idrico integrato.

     4. I consorzi acquedottistici di cui al comma 2 del presente articolo, continueranno a gestire i servizi loro affidati fino all'organizzazione del servizio idrico integrato. Gli organi esecutivi dei consorzi e delle aziende consortili resteranno in carica fino all'affidamento dei servizi idrico integrato al nuovo soggetto gestore.

     5. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge 36/94, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferiti al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

     6. In attesa dell'organizzazione del servizio idrico integrato e dell'emanazione della tariffa di riferimento di cui agli artt. 13 e segg. della legge 36/94, le spese di funzionamento dell'ente di ambito restano a carico dei consorzi acquedottistici di cui al comma 2.

 

     Art. 19. Abrogazione e rinvio.

     1. Sono abrogate le norme non compatibili con quelle della presente legge.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 9.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 1998, n. 24.

[3] L'art. 2, comma 1, della L.R. 3 marzo 1999, n. 15, fissa il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, per l'elezione, da parte dell'assemblea, degli organi di cui alla presente lettera.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 luglio 1997, n. 70.

[5] Comma aggiunto dall’art. 92 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[6] Il Governo ha preso atto delle comunicazioni n. 937/Segr. e n. 10488 inviate al Dipartimento Affari Regionali, con cui si segnala l'inserimento nel primo comma, ultimo rigo, dell'art. 17, per errore di dattilografia, delle parole «di cui alle note precedenti».