§ 4.4.123 - L.R. 3 novembre 1999, n. 99.
Norme in materia di qualità e gestione ambientale nelle piccole e medie imprese.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:03/11/1999
Numero:99


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Beneficiari.
Art. 4.  Organismo di gestione.
Art. 5.  Dotazione finanziaria.
Art. 6.  Spese di gestione del fondo.
Art. 7.  Rendicontazione.
Art. 8.  Modalità di gestione del progetto.
Art. 9.  Interventi preliminari.
Art. 10.  Spese ammissibili.
Art. 11.  Contributi e modalità di erogazione.
Art. 12.  Sistemi di qualità, sistemi di gestione ambientale, sistemi di gestione integrati: qualità, ambiente, sicurezza.
Art. 13.  Spese ammissibili.
Art. 14.  Contributi e modalità di erogazione.
Art. 15.  Marcatura CE.
Art. 16.  Spese ammissibili.
Art. 17.  Contributi e modalità di erogazione.
Art. 17 bis.  (Finalità).
Art. 17 ter.  (Organismo di controllo e monitoraggio).
Art. 18.  Termine per la conclusione delle attività.
Art. 19.  Termine e modalità di presentazione delle domande.
Art. 20.  Competenze dei consulenti.
Art. 21.  Limiti dei contributi.
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.  Urgenza.


§ 4.4.123 - L.R. 3 novembre 1999, n. 99.

Norme in materia di qualità e gestione ambientale nelle piccole e medie imprese.

(B.U. n. 44 del 9 novembre 1999).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere nelle piccole e medie imprese industriali, turistiche, artigiane, edili e di servizi, l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità di processi produttivi e prodotti e minimizzare l'impatto ambientale, in coerenza con le normative applicabili in sede nazionale e comunitaria.

 

     Art. 2. Oggetto.

     L'intervento regionale si articola in diverse tipologie finalizzate:

     a) alla realizzazione di interventi preliminari volti a dotare l'azienda della cultura di base e delle metodologie più idonee per la impostazione di adatte Politiche di Qualità ed Ambientali;

     b) all'attuazione della certificazione di sistemi di qualità aziendali conformi alle norme UNI EN ISO 9000 e sistemi di gestione ambientali conformi alle norme UNI EN ISO 14000:

     - all'adesione al programma UE denominato "EMAS" per l'iscrizione dei siti industriali nel registro europeo dei siti ecocompatibili;

     - allo sviluppo di sistemi di gestione integrati qualità, ambiente, sicurezza;

     c) all'applicazione delle direttive UE in materia di sicurezza dei prodotti (Marcature CE).

 

     Art. 3. Beneficiari.

     Possono concorrere ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, purché aventi sede operativa nella Regione Abruzzo:

     a) le imprese artigiane, le piccole e medie imprese industriali, anche in forma cooperativa;

     b) i consorzi e le società consortili fra le imprese;

     c) le società consortili miste;

     d) le società di servizio;

     e) le piccole e medie imprese edili;

     f) le imprese del turismo riconosciute tali dagli artt. 5 e 9 della legge 217/83.

     Per piccole e medie imprese si intendono le imprese così come definite dalla U.E. con decisione del 23.4.96. Per quanto concerne le imprese appartenenti al settore dei servizi vengono adottati i parametri previsti dalla U.E. così come recepiti dalla legge 488/92. In ottemperanza alle raccomandazioni comunitarie sono escluse le imprese in concordato preventivo e in amministrazione controllata.

 

     Art. 4. Organismo di gestione.

     La Regione Abruzzo individua come Organismo di Gestione la società F.I.R.A. S.p.A. la quale riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione di tale progetto. Nel rispetto delle procedure tecnico- amministrative, la F.I.R.A. S.p.A. deve svolgere, in particolare le seguenti funzioni:

     - attività d'istruttoria;

     - supporto tecnico;

     - controllo, accertamento di regolare esecuzione degli interventi;

 

     - coordinamento e supervisione di tutte le attività;

     - gestione finanziaria del progetto.

     La F.I.R.A. S.p.A. si avvale di un Comitato Tecnico composto da:

     a) un rappresentante della F.I.R.A. S.p.A., con funzioni di Presidente;

     b) un dirigente regionale, su designazione del Componente la Giunta preposto al Servizio Energia e Industria;

     c) due esperti designati dal Componente la Giunta preposto al Servizio Energia e Industria;

     d) tre esperti nominati dalle Organizzazioni di Categoria.

     Le spese relative al funzionamento del Comitato Tecnico, comprese le missioni e i rimborsi, sono ricomprese nell'ambito delle spese di cui al successivo art. 6.

 

     Art. 5. Dotazione finanziaria.

     Per le finalità di cui all'art. 1 è determinata una dotazione finanziaria per il primo anno di attuazione di L. 110.000.000.

     La dotazione finanziaria di cui al comma che precede viene trasferita alla F.I.R.A. S.p.A. entro 30 gg. dall'approvazione delle modalità attuative, come previsto dal successivo art. 8, mediante apposita Ordinanza Dirigenziale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 34/96, del Dirigente del Servizio competente.

 

     Art. 6. Spese di gestione del fondo.

     Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione della presente legge è riservata alla F.I.R.A. S.p.A. una quota del 3% delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione.

 

     Art. 7. Rendicontazione.

     La F.I.R.A. S.p.A. è tenuta, ai sensi della L.R. 7/96, art. 4, a presentare al Settore regionale competente, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, il rendiconto delle somme di cui all'art. 5 della presente legge.

     Le somme derivanti dalla mancata utilizzazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione, comprensive degli interessi maturati, devono essere restituite dalla F.I.R.A. S.p.A. alla Regione Abruzzo entro l'esercizio successivo a quello di attribuzione.

 

     Art. 8. Modalità di gestione del progetto.

     La F.I.R.A. S.p.A. predispone, entro 30 gg. dalla pubblicazione della presente legge sul BURA, le modalità attuative che deve sottoporre all'approvazione della Giunta regionale previa istruttoria del Settore Industria della Regione Abruzzo. Nel caso entro 30 gg. dalla richiesta di approvazione nulla è stato eccepito dal Settore Industria le modalità attuative si intendono approvate.

TITOLO II

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE E LA

CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI QUALITA'

AZIENDALI E SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALI

CAPO I

INCENTIVI FINANZIARI PER INTERVENTI PRELIMINARI

 

     Art. 9. Interventi preliminari.

     Per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 2 la Regione concede contributi alle imprese che realizzano interventi preliminari per l'attivazione di analisi aziendali intese a formulare proposte di intervento operativo sulla Qualità e la Gestione Ambientale.

 

     Art. 10. Spese ammissibili.

     I contributi sono concessi a fronte di spese documentate per consulenze esterne.

 

     Art. 11. Contributi e modalità di erogazione.

     Il contributo, in conto capitale, per singola azienda è pari al 70% della spesa massima ammissibile fissata in 3 milioni. L'erogazione del finanziamento avviene dietro presentazione della relazione tecnica e delle fatture quietanzate.

CAPO II

INCENTIVI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE

E CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI QUALITA',

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE, SISTEMI DI

GESTIONE INTEGRATI: QUALITA', AMBIENTE, SICUREZZA

 

     Art. 12. Sistemi di qualità, sistemi di gestione ambientale, sistemi di gestione integrati: qualità, ambiente, sicurezza.

     Per le finalità di cui alla lett. b) dell'art. 2 la Regione concede contributi:

     - alle imprese che realizzano sistemi di qualità aziendali in conformità alla normativa UNI EN ISO 9000 e che conseguano la certificazione tramite un organismo riconosciuto;

     - alle imprese che realizzano sistemi di gestione ambientale secondo le UNI EN ISO 14000 e che conseguano la certificazione tramite un organismo riconosciuto;

     - alle imprese che realizzano sistemi di gestione integrati: Qualità, Ambiente, Sicurezza;

     - alle imprese partecipanti al programma EMAS (Regolamento CE 1836/93);

     - ai laboratori che ottengono l'accreditamento da parte di organismi riconosciuti nel rispetto della normativa serie 45000 e/o ottengono la certificazione nel rispetto della normativa ISO 9000;

     - alle imprese edili che implementino elementi significativi, tra loro correlati, del sistema di qualità rilasciata da organismi riconosciuti.

 

     Art. 13. Spese ammissibili.

     I contributi sono concessi a fronte di spese documentate sostenute per:

     a) consulenze esterne;

     b) acquisto di attrezzature per il controllo qualità ed il controllo ambientale necessarie per il raggiungimento della Certificazione del Sistema Qualità/Sistema di Gestione Ambientale;

     c) acquisto di software per la gestione del Controllo Qualità, Sistema Qualità, Sistema di Gestione Ambientale, Sistema di Gestione Integrato;

     d) spese per tarature delle strumentazioni;

     e) costi di certificazione da parte di Organismi Accreditati.

     La quota relativa alle voci b), c), d) non può superare il 40% della spesa totale ammissibile.

 

     Art. 14. Contributi e modalità di erogazione.

     Il contributo in conto capitale, per singola azienda, è pari al 50% della spesa massima ammissibile fissata in 50 milioni. L'erogazione del finanziamento avviene dietro l'evidenza documentale della certificazione ottenuta e dietro presentazione di fatture quietanzate. L'azienda può richiedere un anticipo pari al 50% dell'ammontare finanziabile dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria. Le condizioni di dettaglio di tale anticipo sono definite nelle modalità attuative (art. 8).

CAPO III

INCENTIVI FINANZIARI PER

L'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE CE

 

          Art. 15. Marcatura CE.

     Per le finalità di cui alla lett. c), art. 2 la Regione concede contributi alle imprese che intendano uniformare i propri prodotti al dettato delle direttive comunitarie in materia di marcatura CE.

 

     Art. 16. Spese ammissibili.

     I contributi sono concessi a fronte di spese documentate sostenute per:

     a) consulenze esterne volte all'analisi dei prodotti e delle norme nazionali ed internazionali da applicare, per il supporto nella progettazione, per la redazione di fascicoli tecnici;

     b) prove di qualificazione e certificazione di prodotto presso laboratori accreditati o notificati.

 

     Art. 17. Contributi e modalità di erogazione.

     Il contributo, in conto capitale, è pari al 50% della spesa massima ammissibile di 15 milioni. L'erogazione del finanziamento avviene a seguito di presentazione della documentazione giustificativa dei lavori effettuati e dietro fatture quietanzate.

 

CAPO IV [1]

CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 2

 

          Art. 17 bis. (Finalità). [2]

     1. La Regione Abruzzo, Direzione alle Attività produttive, dispone controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni, nonché per il monitoraggio delle attività svolte e per la verifica di congruenza con la regolamentazione Comunitaria in materia di fondi FERS. In particolare i controlli riguardano:

     a) valutazione del progetto realizzato in relazione a quanto esposto in domanda;

     b) monitoraggio degli interventi di cui all’art. 2 della presente legge;

     c) attività promozionale tesa alla diffusione dei principi di adesione volontaria delle imprese alle migliori prassi di gestione delle problematiche ambientali;

     d) predisposizione di adeguate sintesi dei dati di base sullo stato di attuazione delle politiche ambientali, pertinenti con le azioni finanziate nell’ambito del DOCUP e finalizzate alla rendicontabilità dei fondi di cui alla presente legge.

 

     Art. 17 ter. (Organismo di controllo e monitoraggio). [3]

     1. La Regione Abruzzo individua come Organismo di Controllo e Monitoraggio l’Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente, la quale riveste il ruolo di soggetto responsabile del monitoraggio della presente legge.

     2. Nel rispetto delle procedure tecnico amministrative, l’ARTA deve svolgere le funzioni di cui al precedente art. 24 di concerto con l’Organismo di Gestione della presente legge.

     3. Le modalità di svolgimento dell'incarico sono regolamentate da apposita convenzione sottoscritta dall’Organismo di Gestione e dall’Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente.

     4. I costi necessari per l’espletamento dell'incarico trovano capienza nell’ambito dei finanziamenti messi a disposizione dell'Organismo di Gestione della presente legge”.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 18. Termine per la conclusione delle attività.

     Le attività devono essere concluse entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di approvazione del progetto. Eventuali proroghe possono essere concesse solo a fronte di giustificate motivazioni dalla F.I.R.A. S.p.A.. Le caratteristiche della relazione e della sua approvazione sono esplicitate nelle modalità attuative (art. 8).

 

     Art. 19. Termine e modalità di presentazione delle domande.

     Le domande di ammissione dei contributi di cui alla presente legge devono essere presentate, in sede di prima applicazione della medesima, entro sessanta giorni dalla data della emissione delle modalità attuative di cui all'art. 8 e per gli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Le domande, firmate dal richiedente, devono essere corredate da una relazione tecnico-economica, con firma congiunta del consulente, a dimostrazione che il progetto proposto, all'interno delle aree di cui all'art. 2, è coerente con le normative nazionali ed europee. La domanda deve inoltre contenere: atto costitutivo e statuto vigente, certificato della C.C.I.A.A. di data non anteriore a tre mesi, copia dei bilanci dell'ultimo triennio, presentazione dell'Azienda, profilo della società di consulenza o del consulente.

 

     Art. 20. Competenze dei consulenti.

     Gli interventi relativi all'art. 2 devono essere svolti da Società di consulenza o Consulenti individuali in possesso, al momento della presentazione della domanda progettuale, dei sottoelencati requisiti:

     - che ogni società di consulenza (o propri soci, amministratori) o consulente individuale dimostri di aver prestato la propria consulenza per la certificazione di qualità ad aziende che l'hanno ottenuta;

     - almeno tre anni di attività nella disciplina della consulenza nelle aree Qualità ed Ambiente.

 

     Art. 21. Limiti dei contributi.

     L'entità dei contributi concessi ai sensi della presente legge non può eccedere, in alcun caso, i limiti previsti dal regime comunitario denominato "de minimis".

     Ai fini del calcolo dell'importo massimo, tali contributi sono cumulabili con ogni altra forma di aiuti "de minimis" ricevuti a qualsiasi titolo dal medesimo beneficiario.

     Non sono ammesse a contributo le imprese che abbiano ricevuto aiuti di qualsiasi genere a valere su leggi regionali, nazionali e comunitarie per le stesse finalità.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in £. 110.000.000, si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso:

     Cap. 281621 denominato: "Contributo per spese di gestione a favore dei Consorzi o Cooperative"

     - in diminuzione £. 110.000.000

     Cap. 281632 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 28, Tit. 1, Ctg. 6) denominato: "Norme in materia di qualità e gestione ambientale nelle piccole e medie imprese"

     - in aumento £. 110.000.000

     Per gli esercizi 2000 e 2001, gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci sono determinati dalle rispettive leggi di bilancio e la copertura finanziaria è assicurata mediante pari riduzione degli stanziamenti attribuiti al Sett. 28, Tit. 1, alla voce "Trasferimenti correnti ad altri settori", del bilancio pluriennale allegato alla legge di bilancio n. 3/99.

 

     Art. 23. Urgenza.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Il Capo IV, artt. 17 bis – 17 ter, è stato inserito dall’art. 91 quinquies della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[2] Il Capo IV, artt. 17 bis – 17 ter, è stato inserito dall’art. 91 quinquies della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[3] Il Capo IV, artt. 17 bis – 17 ter, è stato inserito dall’art. 91 quinquies della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.