§ 3.3.25 - L.R. 31 maggio 1994, n. 30.
Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:31/05/1994
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni Amministrative.
Art. 3.  Consulta Regionale.
Art. 4.  Consulta Provinciale.
Art. 5.  Osservatori faunistici - Cattura temporanea ed inanellamento.
Art. 6.  Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi-allevamento amatoriale.
Art. 7.  Destinazione differenziata del territorio agro-silvo- pastorale.
Art. 8.  Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico- venatoria.
Art. 9.  Piani faunistico-venatori provinciali.
Art. 10.  Piani di miglioramento ambientale e di immissione di fauna selvatica.
Art. 11.  Piano faunistico-venatorio regionale.
Art. 12.  Verifica dei programmi faunistico-venatori provinciali.
Art. 13.  Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata dalla caccia. Fondi chiusi.
Art. 14.  Oasi di protezione.
Art. 15.  Zone di ripopolamento e cattura.
Art. 16.  Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
Art. 17.  Zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile-Zone cinofile.
Art. 18.  Documenti per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 19.  Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 20.  Caccia programmata.
Art. 21.  Delimitazione dei confini ed istituzione degli ambiti territoriali di caccia.
Art. 22.  Accesso e partecipazione dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia.
Art. 23.  Associazioni venatorie e loro compiti.
Art. 24.  Statuto degli ambiti di caccia. Denominazione.
Art. 25.  Funzioni e compiti dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.
Art. 26.  Composizione e funzionamento dei Comitati di gestione dell'ambito territoriale di caccia.
Art. 27.  Gestione finanziaria degli ambiti territoriali di caccia.
Art. 28.  Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ambito territoriale caccia.
Art. 29.  Doveri del cacciatore.
Art. 30.  Divieti negli ambiti territoriali di caccia.
Art. 31.  Esercizio della caccia in forma esclusiva.
Art. 32.  Esercizio venatorio da appostamento fisso.
Art. 33.  Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.
Art. 34.  Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico- venatorie.
Art. 35.  Allevamenti-Tassidermia.
Art. 36.  Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Calendario venatorio.
Art. 37.  Controllo della fauna selvatica.
Art. 38.  Importazione di fauna selvatica dall'estero.
Art. 39.  Revoca Istituti Faunistici Privati.
Art. 40.  Tassa di concessione regionale.
Art. 41.  Attività promozionale regionale.
Art. 42.  Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi - Risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica.
Art. 43.  Altri divieti.
Art. 44.  Vigilanza venatoria.
Art. 45.  Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.
Art. 46.  Sanzioni amministrative.
Art. 47.  Rapporti sull'attività di vigilanza.
Art. 48.  Relazione sullo stato di attuazione della legge.
Art. 49.  Finanziamenti regionali.
Art. 50.  Disposizioni finanziarie.
Art. 51.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 52.  (Pubblicazione e Urgenza).


§ 3.3.25 - L.R. 31 maggio 1994, n. 30. [1]

Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica.

(B.U. n. 12 Speciale del 7 giugno 1994)

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11.2.1992, n. 157, in attuazione delle direttive CEE n. 79/409, 85/411 e 91/244, disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali.

     2. La Regione informa l'attività di pianificazione faunistico- venatoria e di programmazione delle attività venatorie a criteri di rigorosa salvaguardia dei valori naturali e ambientali tenendo conto delle peculiari caratteristiche del proprio territorio, delle esigenze produttive, economiche e ricreative delle popolazioni che vi risiedono e delle consuetudini locali.

 

     Art. 2. Funzioni Amministrative.

     1. Il Consiglio Regionale esercita le funzioni amministrative, di programmazione, di regolamentazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.

     2. La Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative concernenti il controllo, i compiti di indirizzo, di promozione, di divulgazione, di coordinamento delle attività venatorie nonché il potere sostitutivo nei casi previsti dalla legge.

     3. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 14 lett. f) della legge 8.6.1990, n. 142, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 3. Consulta Regionale.

     1. Per assolvere le proprie funzioni la Giunta Regionale si avvale dei pareri dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e della Consulta Regionale della caccia istituita presso la Giunta Regionale quale Organo tecnico-consultivo della Giunta Regionale stessa.

     2. La Consulta Regionale è composta da:

     a) il Componente pro-tempore la Giunta Regionale, preposto al Settore Caccia, con funzioni di Presidente; in caso di impedimento o assenza lo sostituisce il Coordinatore del Settore Caccia;

     b) gli Assessori Provinciali pro-tempore o consiglieri delegati alla caccia;

     c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione [2];

     d) tre rappresentanti per l'Associazione venatoria, riconosciuta a livello nazionale ed operante in Regione con il maggior numero di iscritti e due rappresentanti per ogni altra Associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed operante in Regione;

     e) un rappresentante degli Enti Parco Nazionali e un rappresentante dei parchi regionali;

     f) un rappresentante regionale dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;

     g) un laureato in Biologia [3];

     h) un laureato in Scienze Naturali;

     i) quattro rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ed operanti nel territorio regionale, con il maggior numero di iscritti [4];

     l) un veterinario esperto di fauna selvatica designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise.

     3. I componenti di cui alle lett. c), d), e), f), i) ed l) sono designati dalle rispettive Associazioni ed Enti entro 15 giorni dalla richiesta.

     4. I Componenti di cui alle lett. g) ed h) sono designati dal Componente la Giunta preposto al Settore Caccia.

     5. La consulta è costituita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta Regionale sulla base delle designazioni pervenute.

     6. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Regione designato dal Coordinatore del Settore.

     7. I Componenti durano in carica 4 anni e comunque sino alla costituzione della nuova Consulta.

     8. L'Ente o Organismo che ha provveduto alla designazione dei Componenti la Consulta, potrà chiederne la sostituzione.

     9. In caso di dimissioni, di sostituzione o di vacanza di posto, il componente nominato, dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.

     10. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti.

     11. Ai lavori della Consulta partecipano di diritto i dirigenti ed i funzionari dell'Ufficio Caccia.

     12. La Giunta Regionale corrisponde a ciascun componente la Consulta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, in quanto spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

     13. La Consulta è validamente costituita con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi componenti.

     14. Prima dello scioglimento della seduta, il Segretario dà lettura del verbale per l'approvazione e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

 

     Art. 4. Consulta Provinciale.

     1. Presso la Giunta Provinciale è istituita la Consulta Provinciale della Caccia, quale Organo tecnico-consultivo della Provincia.

     2. La Consulta Provinciale è composta da:

     a) L'Assessore Provinciale pro-tempore o consigliere delegato alla caccia, con funzioni di Presidente;

     b) tre rappresentanti per l'Associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed operante nella Provincia con il maggior numero di iscritti e due rappresentanti per ogni altra Associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed operante in Provincia;

     c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello Nazionale ed operanti in Provincia [5];

     d) un rappresentante degli Enti Parco Nazionali e un rappresentante dei parchi regionali se presenti sul territorio provinciale [6];

     e) un laureato in Biologia [7];

     f) un laureato in Scienze Naturali;

     g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia italiana;

     h) un rappresentante esperto in agricoltura e foreste;

     i) quattro rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ed operanti nel territorio provinciale con il maggior numero di associati [8];

     l) un veterinario esperto di fauna selvatica designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise.

     3. I componenti di cui alle lett. b), c), d), g), i) ed l) sono designati dalle rispettive Associazioni ed Enti entro 15 giorni dalla richiesta.

     4. I Componenti di cui alle lett. e), f) ed h) sono designati dal Presidente della Provincia.

     5. La Consulta è costituita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta provinciale sulla base delle designazioni pervenute.

     6. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente in servizio presso l'Ufficio Caccia della Provincia.

     7. Per il funzionamento valgono le stesse norme stabilite per la Consulta regionale di cui al precedente articolo.

     8. La Giunta Provinciale corrisponde a ciascun componente la Consulta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, in quanto spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 5. Osservatori faunistici - Cattura temporanea ed inanellamento.

     1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e il rapporto con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Regione istituisce un osservatorio faunistico.

     2. Nell'ambito di ciascuna Provincia può essere istituito, per i fini previsti dal presente articolo, un osservatorio faunistico provinciale.

     3. Le attività di studio e di ricerca degli osservatori faunistici provinciali sono coordinate dall'osservatorio faunistico regionale in collaborazione con l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica.

     4. La Giunta regionale su parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare esclusivamente gli istituti Scientifici delle Università e del Consiglio Nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare la cattura e l'utilizzazione a scopo di studio e di ricerca scientifica, di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

     5. La costituzione, il funzionamento e le attività dell'osservatorio faunistico regionale e degli osservatori faunistici provinciali sono disciplinati da apposito regolamento da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     6. L'attività di cattura temporanea per inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'INFS; tale attività funge da schema nazionale d'inanellamento in seno all'EURING. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifico permesso rilasciato dall'INFS e di autorizzazione rilasciata dalla Giunta Provinciale.

     7. E' fatto obbligo a chiunque abbatta o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia all'INFS o al Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto.

 

     Art. 6. Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi-allevamento amatoriale.

     1. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo precedente, e salva l'attività di cattura esercitata dalla Provincia, ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché la distruzione e il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, sono vietati.

     2. Per il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, le Province, gli Agenti di Vigilanza, le Associazioni, gli Organismi e gli altri soggetti operanti in materia, si avvalgono del «Centro di recupero rapaci e selvatici», di cui alla L.R. 8.9.1988, n. 73, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva la possibilità per le aree protette di poter provvedere autonomamente. Inoltre, la fauna selvatica rinvenuta morta dai soggetti sopracitati va conferita all'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e il Molise.

     3. La Giunta provinciale può autorizzare gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'INFS, emana con proprio decreto l'elenco della fauna esotica per la quale può essere ammesso l'allevamento.

     4. Le autorizzazioni, di cui al comma precedente, sono rilasciate a persone nominalmente indicate.

     5. Entro 4 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari o responsabili di allevamenti di mammiferi od uccelli a scopo ornamentale ed amatoriale devono presentare alla Provincia, competente per territorio, una denuncia contenente le generalità dei proprietari, il Comune o località in cui l'allevamento è situato, relazione sulle specie e quantità allevate al momento della denuncia.

     6. I titolari degli impianti esistenti sono tenuti ad iscriversi nell'elenco degli allevatori di uccelli e fauna, istituito presso ogni Provincia. Tale elenco è riservato agli allevatori dilettanti.

TITOLO II

CAPO I

PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

 

     Art. 7. Destinazione differenziata del territorio agro-silvo- pastorale.

     1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

     2. La Regione e le Province attuano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

     3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato, ai sensi dell'art. 10 della legge 11.2.1992, n. 157, per una quota del 30% a protezione della fauna selvatica, comprendendo nella quota tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

     4. Le indicazioni percentuali territoriali di cui al comma precedente hanno carattere programmatico per il rispetto del 30%.

     5. Nel 30% del territorio destinato alla protezione, di cui al precedente comma, deve essere compreso il territorio agro-silvo-pastorale destinato ai fondi chiusi ed il territorio di cui all'art. 9, comma 3, lett. a), b) e c) della presente legge.

     6. Nei territori di protezione, sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione ed i periodi di dipendenza.

     7. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato nella percentuale massima del 9% ad ambiti privati di caccia ai sensi del successivo art. 34 ivi comprendendo le zone di allenamento, di addestramento dei cani e per le gare cinofile.

     8. Il restante territorio agro-silvo-pastorale, regionale è destinato alla pianificazione faunistica-venatoria dove la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli 20 e seguenti.

     9. Le percentuali di cui ai precedenti commi 5 e 7, sono riferite oltre che al territorio agro-silvo-pastorale regionale anche, di norma, a quello provinciale.

 

     Art. 8. Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico- venatoria.

     1. Al fine di consentire alle Amministrazioni Provinciali la predisposizione dei piani faunistici territoriali omogenei, tenuto conto del documento orientativo dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dei criteri elaborati dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste e dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 10 della legge 11.2.1992, n. 157, la Giunta Regionale fornisce alla provincia, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi per la elaborazione di detti piani.

     2. Gli indirizzi ed i criteri contengono:

     a) la localizzazione dei comprensori faunistici in ciascuno dei quali è successivamente individuato, ai sensi dell'articolo 21, un Ambito territoriale di caccia [9];

     b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui deve essere curata la tutela o la reimmissione e l'incremento naturale sino alla densità ottimale compatibile con le esigenze produttive ed economiche di ogni comprensorio faunistico;

     c) i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ai sensi dei successivi articoli ed il limite minimo di superficie comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali da destinare alle zone di protezione in ciascun comprensorio faunistico;

     d) i criteri di massima per la determinazione, ai sensi dell'art. 10 comma 8, lett. f) della legge 11.2.1992, n. 157, del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica;

     e) i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti dall'art. 10, comma 8, lett. g) della legge 11.2.1992, n. 157, a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura di cui alle lett. a) e b) del successivo art. 9;

     f) i criteri per la individuazione del territorio da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri- turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;

     g) i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli interventi tecnici di gestione faunistica e, in particolare, di conservazione delle specie protette;

     h) i criteri per la immissione integrativa di specie tipiche della fauna selvatica in ciascun comprensorio faunistico.

 

     Art. 9. Piani faunistico-venatori provinciali.

     1. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli indirizzi di cui al secondo comma del precedente art. 8, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati per comprensori tra di loro omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico- vegetazionali [10].

     2. I piani provinciali di cui al precedente comma hanno validità programmatoria fino all'approvazione del piano faunistico regionale e devono essere approvati dal Consiglio Provinciale su proposta della Giunta Provinciale sentita la Consulta Provinciale della caccia [11].

     3. I piani faunistico-venatori, corredati di relativa cartografia sulle scelte territoriali operate, hanno durata quinquennale e devono prevedere:

     a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

     b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

     c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini della ricostituzione delle popolazioni autoctone;

     d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti e di persone nominativamente indicate;

     e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani su fauna selvatica naturale o di allevamento appartenenti a specie cacciabili;

     f) i criteri per la determinazione dei risarcimenti, in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni vincolati per gli scopi di cui alle lett. a), b) e c);

     g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli «habitat» naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lett. a) e b);

     h) l'identificazione delle eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

     i) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia, comprese le zone contigue ai parchi nazionali e regionali.

     4. Le zone di cui al precedente comma 3 devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

     - quelle di cui alle lett. a), b) e c) a cura della Provincia;

     - quelle di cui alle lett. d) ed e) a cura dell'Ente, Associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

     5. Della deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al precedente comma 3, lett. a), b) e c), deve essere data notizia ai proprietari o conduttori dei fondi interessati mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     6. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice, dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

     7. Il consenso si intende validamente prestato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 6.

     8. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 3, lett. a), b) e c) per la opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

     9. Le Province, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura anche temporanee.

     10. Nel caso di mancato adempimento delle Province, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo di cui al precedente art. 2, nei modi previsti dalla legge.

     11. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri.

     12. Le tabelle di segnalazione di cui al comma precedente devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 10. Piani di miglioramento ambientale e di immissione di fauna selvatica.

     1. Le Province, sulla base di indirizzi di cui all'art. 8, predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la riproduzione naturale di fauna selvatica autoctona, nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici in accordo con gli Enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali e le Associazioni venatorie presenti nella Consulta provinciale della caccia.

     2. L'attività di cattura e di ripopolamento è esercitata dalle Province e tende alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.

     3. Le catture sono controllate dagli agenti venatori dipendenti dalle Province con la collaborazione delle guardie volontarie delle Associazioni venatorie.

     4. La immissione di fauna selvatica sul territorio provinciale, escluso quello di cui all'art. 17, comma 3, può essere effettuata esclusivamente dalla Giunta Provinciale e dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

     5. La Giunta Provinciale può autorizzare, in vista di particolari esigenze, soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma per le immissioni di fauna selvatica sul territorio.

     6. Nei Piani di miglioramento ambientale il 10% delle risorse viene destinato prioritariamente alla rinaturalizzazione delle sponde dei fiumi o al mantenimento delle biocenosi faunistico-vegetazionali originarie eventualmente ancora esistenti.

 

     Art. 11. Piano faunistico-venatorio regionale.

     1. La Regione, verificata la compatibilità dei piani faunistico- venatori provinciali con gli indirizzi di cui all'art. 8, li coordina nell'ambito del piano faunistico-venatorio regionale.

     2. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale ed ha validità quinquennale. Può essere aggiornato anche prima della scadenza, su richiesta di una o più Province, qualora le situazioni ambientali e faunistiche, sulla base delle quali è stato elaborato, subiscano sensibili variazioni. La Regione può invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico-venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.

     3. Nell'ambito del piano faunistico-venatorio regionale, il Consiglio regionale stabilisce, con l'emanazione del relativo regolamento di attuazione, le forme di coordinamento, di controllo dei programmi di intervento provinciali e l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dai Comitati di gestione dell'ambito territoriale di caccia ai cacciatori iscritti e/o ammessi.

 

     Art. 12. Verifica dei programmi faunistico-venatori provinciali.

     1. Le Province trasmettono alla Giunta Regionale improrogabilmente entro il mese di luglio [12] di ogni anno:

     a) una relazione illustrativa delle gestioni svolte nelle zone di protezione, negli ambiti territoriali di caccia e nelle strutture territoriali di iniziativa privata, comprendente i dati sugli abbattimenti e sulle catture e sull'andamento della stagione venatoria conclusa il 31 gennaio;

     b) la consistenza numerica dei cacciatori residenti, suddivisi per associazione venatoria, di cui al successivo art. 18, comma 4;

     c) la relazione illustrativa delle immissioni di selvaggina effettuata.

 

     Art. 13. Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata dalla caccia. Fondi chiusi.

     1. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazione erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia, e a girasole, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

     2. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da un muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla Provincia precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei confini e del relativo certificato catastale. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo possono apporre, a loro carico, adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

     3. La superficie dei fondi di cui al comma 2 entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 7, comma 5.

CAPO II

GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

 

     Art. 14. Oasi di protezione.

     1. Le oasi di protezione di cui alla lett. a) del comma 3, dell'art. 9, sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

     2. Le oasi di protezione sono istituite dalle Province sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica. Con le stesse modalità le oasi possono essere revocate qualora non sussistano più, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.

     3. La gestione delle oasi di protezione è esercitata dalle Province che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni.

     4. Ciascuna oasi deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'Ente gestore con la scritta: «Oasi di protezione divieto di caccia, art. 14 L.R. n.....».

     5. La Provincia, su richiesta dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare nelle oasi di protezione, catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e può altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie dipendenti o quelle dell'Ente gestore, alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in soprannumero a scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.

 

     Art. 15. Zone di ripopolamento e cattura.

     1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 9 sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato di natura, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica. Hanno la durata di cinque anni, salvo rinnovo.

     2. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia.

     3. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province e dalle stesse revocate qualora non sussistano più, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche. Nell'atto di costituzione vengono di norma stabiliti anche i risarcimenti per danni alle produzioni agricole, nonché gli incentivi per la salvaguardia della fauna selvatica ed il miglioramento ambientale.

     4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è esercitata dalle Province, che si avvalgono degli Organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati per territorio. Per le catture, le Province si avvalgono del parere dell'INFS.

     5. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata a cura della Provincia con la scritta: «Zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia - art. 15 L.R. n....».

     6. Le catture devono essere compiute, previo censimento in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

     7. Nelle zone di ripopolamento e cattura, con esclusione dei mesi di maggio e giugno, la Provincia, sentita la Consulta Provinciale, può consentire lo svolgimento di gare cinofile con divieto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole.

 

     Art. 16. Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

     1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 9, sono istituiti, di preferenza su terreni demaniali, dalle Province che ne curano la gestione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per l'immissione sul proprio territorio e su quello regionale sulla base della disponibilità.

     2. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica devono essere recintate in modo adeguato ad impedire la fuoriuscita della fauna selvatica e opportunamente tabellate a cura dell'Ente gestore con la scritta: «Divieto di caccia - art. 16 della L.R. n.....».

     3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 9, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, sono autorizzati dalle Province. Detti centri sono contenuti entro i limiti del 3% del territorio agro-silvo-pastorale, con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria, salva la possibilità di cattura degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e delle persone nominativamente indicate.

     4. Le Province provvedono alla emanazione di apposito disciplinare per la regolamentazione delle attività di produzione della selvaggina nei centri privati di cui al precedente comma 3. Le Province, inoltre, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo su detti centri ed allevamenti [13].

 

     Art. 17. Zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile-Zone cinofile.

     1. Le Giunte Provinciali, sentite le Consulte Provinciali della Caccia, autorizzano le istituzioni delle zone, di cui alla lett. e) del comma 3 dell'art. 9, destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani delle razze da caccia ed aree cinofile per lo svolgimento delle gare cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli, singoli o associati.

     2. Le zone destinate alla cinofilia di cui al precedente comma, sono di due tipi:

     a) zona addestramento cani;

     b) area cinofila.

     3. Le zone di addestramento cani possono essere costituite su superfici continue di terreno nella disponibilità del gestore; esse devono essere di superficie non inferiore ad ettari 10 e non superiore a ettari 50, fatta salva la possibilità, da parte delle Province, di autorizzare zone di addestramento per i segugi fino a 200 ettari delimitate da confini naturali e/o manufatti rilevanti. Tali zone consentono la possibilità di addestramento di cani da caccia, su selvaggina proveniente da allevamenti artificiali appositamente liberata, secondo la regolamentazione di cui al successivo comma 6 ed in conformità alle disposizioni stabilite dalla legge 157/92. Il loro perimetro deve essere adeguatamente tabellato con la scritta: «Zona addestramento cani - art. 17 L.R. n......».

     4. Le aree cinofile sono destinate all'addestramento dei cani da caccia anche su selvaggina naturale nonché alle gare cinofile ad ogni livello ed alla selezione della razza canina da caccia mediante prove su terreno. In dette aree è vietato l'uso delle armi fatta eccezione per quelle caricate e salve. Ogni area deve avere una estensione minima di 300 ettari.

     5. La estensione complessiva delle zone di cui alle lett. a) e b) del comma 2, non può superare complessivamente il 3% del territorio agro-silvo- pastorale della Provincia.

     6. La Giunta Regionale, sentite le Province e la Consulta regionale della caccia, propone al Consiglio Regionale la regolamentazione delle zone di cui al presente articolo.

     7. La Giunta Provinciale, di intesa con l'Ente di gestione, autorizza le gare cinofile e le prove di lavoro.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO

 

     Art. 18. Documenti per l'esercizio dell'attività venatoria.

     1. L'esercizio della caccia, può essere esercitato da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia in possesso dei seguenti documenti:

     a) licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;

     b) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. Detti massimali sono aggiornati, nel rispetto del nono comma dell'art. 12 della legge 11.2.1992, n. 157, dalla Giunta Regionale ogni quattro anni;

     c) tesserino venatorio regionale che, predisposto dalla Giunta regionale, viene rilasciato dalla Provincia di residenza. Detto tesserino venatorio deve contenere le specifiche norme inerenti il Calendario venatorio regionale e deve essere restituito, entro il 15 giugno [14], alla Provincia che lo ha rilasciato;

     d) attestato di versamento della tassa regionale di concessione quale parte integrante, ai fini dell'esercizio venatorio, del tesserino regionale.

     2. Il tesserino venatorio regionale viene rilasciato annualmente previa verifica della validità dei documenti di cui alle lett. a), b) e d) del comma precedente e della restituzione del tesserino venatorio precedentemente rilasciato. Sul tesserino di caccia, oltre alle modalità di esercizio venatorio, sono riportati i seguenti dati:

     - cognome e nome del titolare;

     - luogo e data di nascita;

     - indirizzo;

     - professione;

     - ambito territoriale di caccia al quale il titolare è iscritto e gli altri ambiti della Regione ai quali il titolare è ammesso;

     - forma di caccia prescelta in via esclusiva.

     3. Le Province, inoltre, in sede di distribuzione del tesserino venatorio, sono tenute ad annotare sul talloncino del tesserino medesimo, la Compagnia Assicuratrice di cui alla lett. b) del comma 1 indicata dal cacciatore.

     4. Le Province comunicano al Settore Caccia della Giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, la consistenza numerica di ciascuna Associazione venatoria.

     5. Il numero del tesserino deve essere riportato sulla licenza di caccia a cura della Provincia, la quale tiene un apposito schedario dei tesserini rilasciati da aggiornare annualmente, anche con le annotazioni relative alle infrazioni commesse e le sanzioni irrogate ai cacciatori, al fine dell'accertamento della recidività.

     6. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di caccia, il giorno di caccia prescelto all'atto dell'inizio dell'attività venatoria nella propria o in altra regione, il numero dei capi di selvaggina stanziale subito dopo l'abbattimento o cattura, il totale di selvaggina migratoria a fine giornata dopo averne annotato il numero parziale dei capi abbattuti al mattino [15], nonché ogni altra annotazione richiesta in sede di emanazione del calendario venatorio annuale.

 

     Art. 19. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

     1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a ml. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a ml. 40.

     2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a ml. 5,6 nonché del falco.

     3. I falchi impiegati per l'esercizio dell'attività venatoria devono essere riprodotti in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

     4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare sagome nella caccia da appostamento.

     5. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

     6. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

TITOLO IV

   ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PER LA GESTIONE DELLA FAUNA

SELVATICA E PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PRELIEVI VENATORI

CAPO I

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

ASSOCIAZIONI VENATORIE

 

     Art. 20. Caccia programmata.

     1. L'esercizio venatorio sul territorio agro-silvo-pastorale ricompreso nel piano faunistico-venatorio regionale è ammesso nella forma della caccia programmata.

     2. L'attività venatoria nelle Aree contigue ai Parchi naturali nazionali e regionali, individuate ai sensi dell'articolo 32, secondo comma della legge 6.12.1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori residenti in Regione aventi diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'Area contigua all'area naturale protetta [16].

     3. Le province provvedono, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area protetta, sentiti gli Enti locali interessati, a stabilire piani e programmi differenziati di prelievo venatorio, nel rispetto delle norme attuative stabilite nel piano faunistico regionale.

 

     Art. 21. Delimitazione dei confini ed istituzione degli ambiti territoriali di caccia.

     1. Le Province, sentita la Consulta provinciale della caccia, delimitano, in coincidenza di confini naturali o di manufatti rilevanti e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 8, gli ambiti territoriali di caccia all'interno del territorio agro-silvo-pastorale.

     La Giunta Regionale, qualora riscontri il mancato adeguamento agli indirizzi regionali di cui all'art 8, comunica le osservazioni formulate alla Provincia interessata che deve recepire le stesse entro trenta giorni dalla loro comunicazione; trascorso inutilmente detto periodo la Giunta Regionale si avvale del potere sostitutivo sancito dall'art. 2 [17].

     2. In considerazione delle peculiari caratteristiche del territorio abruzzese, la delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è compiuta con rifermento:

     a) a comprensori faunistici, che comprendono Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) di dimensioni sub-provinciali, con almeno due ambiti di cui eventualmente uno interprovinciale, per ciascuna provincia e non più di 12 nella regione, possibilmente tra di loro omogenei e delimitati da confini naturali [18];

     b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici indicate dalla Provincia con il piano faunistico- venatorio;

     c) alla inclusione, con prelievo venatorio differenziato, ai sensi dell'articolo 20, negli ambiti territoriali di caccia, anche interprovinciali, delle aree contigue ai Parchi nazionali e regionali.

     3. Le Province nel quadro della pianificazione di cui all'art. 9, provvedono alla delimitazione provvisoria degli ambiti territoriali di caccia, da valere fino al 31 maggio 1995. Tale delimitazione ha carattere programmatorio fino all'approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale [19].

     4. Le Province provvedono alla delimitazione definitiva a partire dalla stagione venatoria 1995/96, sentiti la Consulta provinciale della caccia e i Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia. La delimitazione può essere modificata quando ne sia rilevata l'opportunità tecnica, oppure su richiesta dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, quando sia motivata da esigenze gestionali o da altre valide ragioni.

     5. Nella delimitazione degli ambiti territoriali di caccia si tiene conto delle esigenze di conservare l'unità delle zone umide e di altre realtà ambientali, anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia comprendenti territori di più province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni provinciali competenti.

     6. I confini degli ambiti territoriali di caccia sono indicati con tabelle esenti da tasse.

     7. Il tabellamento degli ambiti territoriali di caccia, è compiuto a cura dei Comitati di gestione interessati sotto il controllo delle Province.

 

     Art. 22. Accesso e partecipazione dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia.

     1. La Giunta Regionale, in base ai dati ufficiali, indica alle Province l'indice di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia e l'indice massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni autorizzate a norma del successivo comma 8. Nel rispetto di tali indici, le ammissioni dei cacciatori non residenti in Abruzzo sono consentite, con le priorità previste dal successivo comma 6 ed in base a criteri di reciprocità, secondo quote determinate da intese interregionali promosse dalla Giunta Regionale [20].

     2. Le Province, a loro volta, effettuate le iscrizioni di cui ai successivi commi 4 e 5, comunicano, entro il 1° luglio di ogni anno, salvo che per la stagione venatoria 1995/96 per la quale il termine è differito al 16 agosto 1995 [21], ai Comitati di gestione, l'elenco dei cacciatori iscritti ed il numero dei cacciatori che possono essere ulteriormente ammessi, in ogni ambito territoriale di caccia, derivato dall'applicazione dell'indice di densità venatoria indicato dalla Giunta Regionale ai sensi del comma precedente.

     3. I Comitati di gestione soddisfano le richieste di ammissione dei cacciatori, fino al limite della disponibilità fissata, con le prescrizioni di cui al successivo comma 6 dandone formale, personale comunicazione ai richiedenti ammessi. Per i cacciatori residenti fuori Regione, detta comunicazione vale come parte integrante del documento di cui al precedente art. 18, 1 comma, lett. c).

     4. Il cacciatore ha diritto d'accesso all'ambito territoriale di caccia istituito nel corrispondente comprensorio in cui risiede o dove è stabilmente dimorante per motivi di pubblico servizio, ovvero all'ambito territoriale di caccia all'interno del quale è localizzato l'appostamento fisso di cui è titolare. La Provincia competente, su specifica ed iniziale richiesta inoltrata dagli interessati improrogabilmente entro il 15 giugno di ogni anno, iscrive i cacciatori negli Ambiti territoriali di caccia di competenza. Nelle annate successive a quella di prima iscrizione, a partire dalla stagione venatoria 1997/1998 e fermo restando il possesso dei requisiti necessari, il cacciatore conferma l'iscrizione all'ambito d'appartenenza inoltrando alla Provincia competente, contestualmente alla riconsegna del tesserino regionale che deve avvenire entro il termine improrogabile del 15 giugno di ogni anno, ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'Ambito territoriale di caccia in cui è stato iscritto nella stagione precedente [22].

     5. Il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, a domanda, viene iscritto nell'ambito del comprensorio di residenza anche in soprannumero [23].

     6. I posti disponibili dopo le iscrizioni compiute dalle Province con i criteri di cui ai commi 4 e 5 sono assegnati dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:

     a) se residenti nella Provincia;

     b) se nativi della Provincia e residenti in Regione [24];

     c) se residenti nella Regione;

     d) se nativi della Regione;

     e) se siano proprietari di beni immobili o se abbiano parenti o affini entro il IV grado all'interno dell'ambito di caccia;

     f) se residenti in altre Regioni secondo l'ordine di presentazioni della domanda.

     7. A parità di condizioni viene data priorità, nell'ordine:

     a) a chi rinuncia all'iscrizione all'ambito territoriale di caccia istituito nel comprensorio dove ha la residenza anagrafica;      b) a chi è già stato ammesso o iscritto in passato, con preferenza per il tempo meno remoto;

     c) a chi svolge l'attività lavorativa nell'ambito territoriale.

     8. Si considerano iscritti i cacciatori di cui ai precedenti commi 4 e 5 ed ammessi gli altri. L'attività venatoria nelle aree contigue ai parchi nazionali o regionali, ricomprese nell'ambito, è consentita solamente ai cacciatori iscritti o ammessi residenti nella Regione, fatte salve le specifiche norme di disciplina dell'attività venatoria nell'area contigua stessa [25].

     9. In ogni ambito territoriale di caccia il Comitato di gestione può ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria indicata dalla Regione quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole. Il numero dei cacciatori iscritti e di quelli ammessi deve essere contenuto entro l'indice di densità massima fissato dalla Giunta Regionale.

     10. Il cacciatore che intende essere ammesso in un ambito territoriale di caccia diverso da quello istituito nel comprensorio dove ha la residenza deve inoltrare, entro il termine perentorio del 1° luglio di ogni anno, domanda in carta libera al Comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia preferito. La richiesta, a partire dalla stagione venatoria 1996/1997, deve essere redatta secondo un modello unico regionale, concordato e predisposto dalle Amministrazioni provinciali competenti [26]. L'ammissione è subordinata al versamento della quota di partecipazione, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di accettazione della domanda medesima.

     11. Nelle annate successive, l'iscrizione o l'ammissione all'A.T.C. è sempre subordinata al pagamento di eventuali quote pregresse di accesso [27].

     12. Il Comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia accoglie le domande secondo le priorità di cui ai commi 6 e 7 e trasmette, entro il 1 agosto, alle rispettive Province di residenza, gli elenchi dei cacciatori ammessi.

     13. Le Province, previa verifica dell'avvenuto versamento delle relative quote di iscrizione e/o d'ammissione e del possesso dei requisiti necessari, annotano sul tesserino regionale gli ambiti territoriali di caccia nei quali il cacciatore è autorizzato ad accedere in qualità di iscritto e/o d'ammesso [28].

     14. Il mancato accoglimento dell'istanza deve essere motivato dal Comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia e comunicato all'interessato, che può proporre ricorso alla Provincia entro 30 giorni. La Provincia decide sul ricorso. In caso di accoglimento, il cacciatore è ammesso all'ambito territoriale di caccia preferito. La Provincia esercita i controlli ed adotta i provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abuso nel riconoscimento del diritto di accesso.

     15. La Provincia esercita la funzione ispettiva sulla gestione degli ambiti territoriali di caccia nonché quella sostitutiva [29].

     16. Qualora dopo la data del 1° luglio in un Ambito territoriale di caccia permanga disponibilità di posti, rispetto al numero massimo prefissato in applicazione dell'indice di densità venatoria, il Comitato di gestione competente accoglie le domande pervenute oltre il termine di cui al decimo comma del presente articolo e provvede all'ammissione, secondo le priorità stabilite dalla presente legge, fino ad esaurimento dei posti disponibili [30].

 

     Art. 23. Associazioni venatorie e loro compiti.

     1. Le Associazioni venatorie sono libere.

     2. Si considerano Associazioni venatorie quelle riconosciute a livello nazionale ed indicate all'art. 34 della legge 11.2.1992, n. 157.

     3. Ai fini della presente legge sono considerate Associazioni venatorie gli Organi Regionali delle associazioni di cui al precedente comma purché abbiano una stabile organizzazione a livello regionale e provinciale con adeguati Organi periferici.

     4. Le Associazioni venatorie, oltre ai compiti loro affidati dalla legge 157/92, provvedono a:

     a) organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro interessi;

     b) promuovere e diffondere, fra i cacciatori, una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e dell'ambiente;

     c) collaborare, nel campo tecnico organizzativo della caccia con la Regione, la Provincia e gli ambiti territoriali di caccia;

     d) divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

     e) curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie e venatorie in collaborazione con le Province;

     f) promuovere corsi di preparazione agli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio per aspiranti cacciatori.

     g) promuovere e diffondere tra i cacciatori, in collaborazione con la Protezione Civile e gli altri organismi competenti, le varie forme di volontariato come la salvaguardia dei boschi, la prevenzione degli incendi nonché altre analoghe attività [31].

     5. Per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma la Giunta Regionale, previo parere favorevole della Provincia, annualmente ripartisce in favore degli organismi regionali delle Associazioni Venatorie di cui al comma 2, un contributo finanziario determinato dall'art. 49.

     6. Il contributo annuale in favore delle Associazioni venatorie, che ne hanno titolo, viene ripartito come segue:

     a) 60% in parti uguali in favore delle Associazioni venatorie con un numero di associati non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori della Regione nell'ultima stagione venatoria; all'Associazione venatoria che non raggiunge il limite del quindicesimo citato, viene garantita una quota fissa pari a L. 2.500.000 da detrarsi all'importo del 60% prima di procedere alla ripartizione [32];

     b) 40% in proporzione al numero degli associati, a ciascuna associazione, certificato dalle Province [33].

     7. Per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 5, ciascuna sezione o struttura provinciale delle Associazioni venatorie inoltra domanda, entro il 31 marzo, alla Provincia competente per territorio con allegata relazione illustrativa dei compiti assolti nell'anno precedente con riferimento 1 gennaio - 31 dicembre, dando comunicazione della Compagnia assicuratrice con la quale è convenzionata.

     8. La Provincia, verificata la regolarità della documentazione presentata dalle Associazioni venatorie, trasmette, al competente Settore della Giunta Regionale, il parere di cui al precedente comma 5 e la certificazione del numero degli associati, di ciascuna delle Associazioni venatorie, riferita all'ultima stagione venatoria.

     9. La erogazione del contributo è subordinata, ove ricorra, alla presentazione della certificazione di regolarità contabile di cui alla L.R. 27.6.1986, n. 22.

 

     Art. 24. Statuto degli ambiti di caccia. Denominazione.

     1. La Regione, su proposta delle Province, adotta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno statuto tipo degli ambiti territoriale di caccia. L'assemblea dei cacciatori iscritti ed ammessi ai sensi dell'art. 22, su proposta del Comitato di gestione e sulla base dello statuto-tipo approvato dal Consiglio regionale, adotta lo statuto entro sei mesi dalla costituzione dell'ambito territoriale di caccia.

     2. Lo statuto disciplina:

     a) l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei cacciatori;

     b) le modalità per l'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea dei cacciatori iscritti tra i soci dell'Associazione venatoria nel Comitato di gestione;

     c) la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del Comitato di gestione, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;

     d) le modalità di funzionamento degli organi dell'ambito territoriale di caccia, le relative competenze, nonché le procedure per la sostituzione e la revoca dei componenti;

     e) i criteri e le modalità della partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ambito territoriale di caccia;

     f) gli obblighi dei cacciatori iscritti e/o ammessi;

     g) le sanzioni da irrogare a carico dei cacciatori iscritti e/o ammessi per l'inosservanza degli obblighi di partecipazione e di gestione.

     3. Lo Statuto è inviato, per l'approvazione, dai Comitati di gestione alla Giunta Regionale che può richiedere modificazioni o integrazioni nei 30 giorni successivi. Lo Statuto diviene esecutivo dopo l'approvazione della Giunta Regionale.

     4. Lo Statuto può essere modificato con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

     5. L'ambito territoriale di caccia ha sede presso uno dei Comuni ricadenti nell'ambito stesso in grado di ospitarlo. In presenza di disponibilità di più Comuni il Comitato di Gestione delibera la scelta della sede. Nell'eventualità di mancanza di disponibilità da parte dei Comuni, il Comitato di Gestione organizza e determina la sede in forma autonoma.

     6. La Provincia provvede ad assegnare all'ambito di caccia una denominazione convenzionale per facilitarne la identificazione.

 

     Art. 25. Funzioni e compiti dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

     1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di natura privata che perseguono, nell'interesse pubblico, i fini della programmazione delle attività faunistico-venatorie della legge 11.2.1992, n. 157, così come definite dalla presente legge.

     2. I Comitati di gestione:

     a) promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

     b) decidono sulla ammissione, sospensione ed espulsione dei cacciatori;

     c) deliberano sulle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti e ammessi, nel rispetto del limite massimo fissato dalla Regione in sede di adozione del piano faunistico regionale;

     d) programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli «habitat»;

     e) svolgono compiti di gestione faunistica;

     f) organizzano, nel rispetto del calendario venatorio regionale, l'esercizio venatorio nei propri ambiti territoriali di caccia;

     g) svolgono le attività e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti assegnati dalla Provincia.

     3. I Comitati di gestione devono, provvedere all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

     a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

     b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;

     c) il ripristino di zone umide e di fossati;

     d) la differenziazione delle colture;

     e) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

     f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

     g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

     4. I Comitati di gestione provvedono, altresì, all'erogazione di contributi in favore di proprietari o conduttori dei fondi agricoli per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno.

     5. Per esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Comitato di gestione può anticipare la chiusura dell'esercizio venatorio a specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili; detta modifica deve essere immediatamente comunicata alla Provincia. La modifica diviene operante se la Provincia nei cinque giorni successivi non ne contesta la opportunità tecnica. La decisione della Provincia è definitiva e viene immediatamente comunicata ai Comitati di gestione aventi sede nel territorio provinciale.

     6. Le attività di gestione faunistica degli ambiti territoriali di caccia vengono programmate per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla Provincia corredato del rendiconto tecnico sull'andamento della gestione faunistico-venatorio dell'annata precedente.

     7. Le Province esercitano la vigilanza sull'attività dei Comitati di gestione, nonché il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica anche con periodiche riunioni dei Presidenti e/o dei Responsabili tecnici dei programmi faunistici degli ambiti territoriali di caccia.

     8. La Provincia favorisce l'espletamento dei compiti e funzioni dei Comitati di gestione mettendo a loro disposizione le proprie strutture e la consulenza del personale addetto al Settore Caccia. I Comitati di gestione per l'espletamento delle loro funzioni nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono dotarsi di una organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze dell'ambito territoriale di caccia.

     9. I cacciatori residenti in Regione, iscritti e/o ammessi agli ambiti territoriali di caccia, partecipano alla gestione faunistica e corrispondono, in ugual misura, la quota annuale di partecipazione, a copertura delle spese di gestione. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il Comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia può prevedere una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento. I titolari di appostamenti fissi situati nell'ambito territoriale di caccia corrispondono una quota di partecipazione pari alla metà [34].

     10. Il Comitato di gestione di un ambito può concordare con i Comitati di gestione di altri ambiti anche di altre Province o Regioni, lo scambio di giornate di caccia stabilendone tempi e modi.

     11. Gli scambi di cui al comma precedente sono sempre a titolo gratuito e devono essere comunicati alle Province interessate.

     12. I cacciatori non residenti in Regione, ammessi negli ambiti, corrispondono una diversa quota annuale di partecipazione determinata dai Comitati di Gestione e comunque non superiore alla quota massima fissata dalla Regione [35].

 

     Art. 26. Composizione e funzionamento dei Comitati di gestione dell'ambito territoriale di caccia.

     1. Sono Organi dell'ambito territoriale di caccia:

     a) l'Assemblea dei cacciatori iscritti ed ammessi;

     b) il Comitato di gestione;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

     2. L'Assemblea dei cacciatori aventi diritto di accesso all'ambito è composta da un numero massimo di cento delegati dei cacciatori designati dalle rispettive Associazioni venatorie che ne informano i Comitati di Gestione per l'adozione degli adempimenti di competenza [36]. L'assemblea deve essere sentita per:

     a) adozione bilancio di previsione annuale;

     b) approvazione conto consuntivo;

     c) determinazione quote e partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi.

     3. Il Comitato di gestione è composto da:

     a) sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute;

     b) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

     c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;

     d) quattro esperti designati rispettivamente dalla Provincia e dai Comuni territorialmente interessati. I membri di cui alle lett. a) devono essere designati, in base al principio della rappresentatività a livello provinciale, tra i soci delle Associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito. Quelli di cui alle lett. b) e c) devono essere designati in base al principio della rappresentatività a livello provinciale.

     4. L'Amministrazione Provinciale provvede alla richiesta delle designazioni agli Enti ed alle Associazioni sopracitate per la nomina del Comitato di Gestione che viene insediato con atto del Presidente della Provincia entro trenta giorni dalla designazione dei soggetti interessati.

     5. Il Comitato di gestione così costituito dura in carica cinque anni ed elegge nel proprio seno il Presidente fra i rappresentanti di cui alla lett. a) e il Vice Presidente fra i rappresentanti di cui alla lett. b).

     6. Il Comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia al quale sia affidata la gestione di zone di ripopolamento e cattura o di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, adotta i relativi provvedimenti necessari e ne cura l'attuazione. Alle riunioni deve essere invitato un tecnico indicato dalla Provincia.

     7. Il Comitato di gestione può individuare e delimitare, per periodi determinati, aree di rispetto nelle quali l'esercizio della caccia è vietato. Le Province possono autorizzare in dette aree, a scopo di ripopolamento degli ambiti territoriali di caccia dove sono comprese, catture di selvaggina stanziale delle specie cacciabili.

     8. Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, con proprio atto nomina il collegio dei Revisori dei Conti. Esso è composto da tre membri di cui uno designato dalla Provincia e due designati dalla Giunta regionale tra i dipendenti regionali esperti in materia giuridico-amministrativa e contabile. Il Componente designato dalla Provincia deve essere iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori ed assume la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e continua ad esercitare le funzioni di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. 22.1.1992, n. 4, sino all'insediamento del nuovo collegio.

     9. In presenza di gravi irregolarità o inadempienze riscontrate dai Revisori dei Conti, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento del Comitato di gestione e alla nomina di un Commissario straordinario per la durata massima di sei mesi.

 

     Art. 27. Gestione finanziaria degli ambiti territoriali di caccia.

     1. Il Comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dalle entrate delle quote di partecipazione, da quelle rimesse dalla Provincia nel quadro del riparto dei contributi regionali e dalle altre entrate previste dalla legge.

     2. Le quote di partecipazione vengono introitate dal Comitato di gestione.

     3. La gestione del bilancio deve perseguire le finalità indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale ed essere improntata alla regola del pareggio economico.

     4. La gestione contabile degli ambiti territoriali di caccia è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti. Compensi e rimborsi spese dovuti ai revisori sono a carico dell'ambito territoriale di caccia e dell'Amministrazione provinciale competente con la medesima quota [37].

 

     Art. 28. Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ambito territoriale caccia.

     1. Le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ambito territoriale di caccia, al quale sono iscritti e/o ammessi sono fissate con il programma annuale degli interventi approvato dal Comitato di gestione.

     2. L'addestramento dei cani nel rispetto delle norme relative, è consentito al cacciatore negli ambiti territoriali di caccia cui ha accesso, con le modalità e nei tempi consentiti.

 

     Art. 29. Doveri del cacciatore.

     1. Negli ambiti territoriali di caccia il cacciatore ha, tra l'altro, il dovere di:

     a) collaborare alla gestione faunistica partecipando alle attività programmate di cui all'art. 25;

     b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;

     c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel calendario venatorio annuale e le ulteriori limitazioni predisposte dal Comitato di gestione;

     d) annotare sul tesserino di caccia le giornate di esercizio, la località, le specie ed il numero di capi abbattuti secondo la vigente normativa.

 

     Art. 30. Divieti negli ambiti territoriali di caccia.

     1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ambiti territoriali di caccia è fatto divieto:

     a) di detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia legittimato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito;

     b) di esercitare la caccia in un ambito territoriale di caccia diverso da quello assegnato;

     c) di detenere il tesserino regionale di caccia contraffatto o comunque manomesso;

     d) di ottenere il titolo di accesso all'ambito territoriale di caccia mediante false dichiarazioni, ovvero tacendo l'esistenza di ragioni ostative;

     e) presentare attestati di prestazione non regolari.

     2. Restano salve le sanzioni previste dalla legge penale.

CAPO II

FORME DI CACCIA

 

     Art. 31. Esercizio della caccia in forma esclusiva.

     1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

     a) da appostamento fisso;

     b) nell'insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

     2. In deroga a quanto previsto nel comma 1, a richiesta dei cacciatori e sulla base di segnalate esigenze, la Provincia può disporre la variazione della forma di caccia anche prima della scadenza [38].

     3. Ogni cacciatore che ne abbia fatto richiesta, nei modi e nei tempi stabiliti, può accedere ad altri ambiti anche in una diversa Regione, previo consenso dei relativi Organi di gestione.

 

     Art. 32. Esercizio venatorio da appostamento fisso.

     1. Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per una stagione di caccia.

     2. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito definita.

     3. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia ed ha validità di 4 anni.

     4. La domanda deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento ed è inoltre subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni di legge.

     5. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e colombacci.

     6. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento della tassa di concessione regionale.

     7. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 500 metri dai confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura e a 200 metri da altro appostamento fisso preesistente.

     8. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 31, è consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 150 metri dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto.

     9. E' vietata la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 150 dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare.

     10. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre il titolare, possono accedere all'appostamento fisso soltanto sei persone autorizzate dal titolare medesimo. Il cacciatore accede all'appostamento fisso con il fucile inserito nel fodero.

     11. Le Province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989/90. Ove si verifichi una possibile capienza, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate [39]:

     a) agli ultrasessantenni;

     b) al proprietario o al conduttore del fondo su cui si intende costruire l'appostamento fisso di caccia;

     c) ai parenti non oltre il secondo grado del titolare della precedente autorizzazione;

     d) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;

     e) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito per l'appostamento fisso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

     12. Per motivate ragioni, le Province possono consentire al titolare di impiantare l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato.

     13. Agli appostamenti fissi costituiti all'entrata in vigore della presente legge non si applica la norma di cui l'art. 9, comma 3, lett. h); mentre per i nuovi appostamenti le stesse zone si intendono identificate con il rilascio dell'autorizzazione.

     14. Gli appostamenti costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio, per non più di una giornata di caccia, sono considerati temporanei. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

     15. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

     16. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

     17. E' vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato.

 

     Art. 33. Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.

     1. La Regione, su parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, emana norme regolamentari per disciplinare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

     2. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi di cattura è consentita la detenzione e l'uso di un numero massimo complessivo di dieci unità.

     3. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento.

     4. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire dietro consegna alla Provincia del richiamo morto da sostituire, ovvero previa presentazione di certificato del servizio veterinario della ULSS competente e del relativo anellino ovvero per altri comprovati motivi.

     5. Alle Province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

     6. I cacciatori in possesso di specie non più catturabili a fini di richiamo devono darne comunicazione alla Provincia di residenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della detenzione e dell'uso. Tali specie non possono essere sostituite.

     7. I cacciatori in possesso di un numero di capi superiore a quello massimo ammesso ne danno notizia alla Provincia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I capi deceduti o altrimenti perduti non possono essere sostituiti se il numero complessivo superi le quantità massime detenibili.

     8. Cessando l'attività, il cacciatore può cedere i richiami vivi ad altro cacciatore, previa comunicazione alla Provincia.

CAPO III

     STRUTTURE PRIVATE PER LA CACCIA E LA PRODUZIONE DELLA SELVAGGINA

 

     Art. 34. Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico- venatorie.

     1. Le Province, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'Istituto per la fauna selvatica e della Consulta provinciale della caccia, entro il limite massimo dell'8% del proprio territorio agro-silvo- pastorale, possono:

     a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica, e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

     b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

     2. Le aziende faunistiche ed agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:

     a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico e comunque con esclusione delle aree contigue ai Parchi nazionali e regionali e delle zone comunque confinanti con i Parchi stessi;

     b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE, e successive modificazioni.

     3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali di superficie non inferiore a dieci ettari e utilizzino per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

     4. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agri- turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

     5. La Regione, al fine di assicurare una pluralità di utilizzazione del territorio a fini faunistici e venatori emana, con proprio regolamento, norme per l'istituzione di nuove aziende, nonché direttive vincolanti inerenti, la densità venatoria, l'estensione, la gestione faunistico- venatoria, la collocazione, le modalità della vigilanza venatoria, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione per tutte le Aziende agrituristico-venatorie e faunistico-venatorie presenti nel territorio regionale [40].

     6. L'autorizzazione delle aziende faunistico-venatorie e agri- turistico-venatorie ha la durata di cinque anni. Alla scadenza può essere rinnovata su parere vincolante della Consulta provinciale della caccia.

     7. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 31, comma 1.

     8. Nell'ambito di Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico- venatorie possono essere istituite, a margine delle stesse, zone di addestramento cani, per una estensione massima di 50 ettari, adeguatamente tabellata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 17.

 

     Art. 35. Allevamenti-Tassidermia.

     1. La Regione, su proposta delle Province, con apposito regolamento, in sintonia con i disciplinari provinciali relativi ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica di cui all'art. 16, disciplina gli allevamenti di fauna selvatica condotti sia sotto forma amatoriale e dilettantistica di cui all'art. 6 che professionale di cui al presente articolo [41].

     2. Gli allevatori che intendono produrre fauna selvatica sotto forma di impresa, inclusi i titolari dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, devono richiedere formale autorizzazione alla Amministrazione Provinciale competente per territorio, fatte salve tutte le disposizioni statali o regionali prescritte per l'esercizio dell'attività. Se l'allevatore è titolare di impresa agricola è tenuto a dare semplice comunicazione delle specie di fauna selvatica allevate alla Amministrazione Provinciale [42].

     3. La Provincia, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree montane o svantaggiate, può consentire al titolare e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente legge, la cattura di mammiferi e di uccelli in stato di cattività.

     4. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere gli allevamenti di cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana.

     5. Le Province esercitano le funzioni amministrative inerenti l'autorizzazione dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione [43].

     6. Oltre quanto disposto dall'art. 21 della legge 11.2.1992, n. 157, l'attività di tassidermia a favore di privati è riservata alle spoglie di animali appartenenti alle specie di cui all'art. 18 della citata legge 157/92.

     7. La Regione, sulla base di apposito regolamento disciplina l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

TITOLO V

SPECIE CACCIABILI E CALENDARIO VENATORIO

 

     Art. 36. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Calendario venatorio.

     1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per periodi sottoindicati:

     a) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

     b) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos) tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythyua ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); beccaccia (Scolopax rusticola); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); volpe (Vulpes vulpes); pavoncella (Vanellus vanellus); «ghiandaia» (Garrulus Glandarius) e gazza «(Pica Pica») [44];

     c) Specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: coturnice (Alectoris graeca); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama);

     d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).

     2. La Giunta Regionale, previo parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e su richiesta delle Province, può includere nell'elenco di cui alla lett. a) del precedente comma le seguenti specie cacciabili: passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); nonché nell'elenco di cui alla lett. b) le seguenti specie cacciabili: storno (Sturnus vulgaris); combattente (Philomachus pugnax); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus) [45]. La caccia alle specie anzidette è ammessa in quantità limitata e comunque alle seguenti condizioni:

     a) qualora si tratti di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e all'acquacoltura;

     b) qualora occorra proteggere la flora e la fauna. Le Province riferiscono alla Giunta Regionale sulla applicazione della presente disposizione.

     3. La Giunta Regionale può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, i termini di cui al comma 1 per determinate specie di fauna selvatica in relazione alle diverse situazioni ambientali provinciali. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Giunta Regionale [46].

     4. La Giunta Regionale, sentita la Consulta Regionale per la Caccia e previo parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, pubblica entro e non oltre il 15 giugno, il calendario e le norme regolamentari per l'intera stagione venatoria nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.

     5. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

     a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;

     b) le giornate di caccia;

     c) il carniere giornaliero e stagionale;

     d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;

     e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia.

     6. Il numero delle giornate di caccia settimanale non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso.

     7. Le giornate di caccia fruite in altre Regioni debbono essere registrate nel tesserino e sono computate come giornate fruite nel territorio dell'Abruzzo.

     8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

     9. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, esclusi il martedì e il venerdì, trenta giorni prima dell'apertura della caccia secondo le disposizioni del calendario venatorio, salvo che per le zone diversamente regolamentate dall'art. 17.

     10. Le Province hanno la facoltà di vietare il prelievo venatorio per periodi limitati di tempo in quelle aree dove, per ragioni turistiche, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso, l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità.

     11. I divieti di cui al precedente comma sono segnalati con tabelle recanti la scritta: «Divieto di caccia - Zona Turistica - Art. 36 L.R. n......».

     12. A partire dalla stagione venatoria 1995/1996 le Province rendono noto, nell'atto di recepire il calendario venatorio regionale, le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

 

     Art. 37. Controllo della fauna selvatica.

     1. La Giunta Regionale, anche fuori dal calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'art. 36, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per malattia o altre calamità.

     2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico e delle produzioni zoo-agro- forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone di ripopolamento e cattura. Tale controllo esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi incruenti su parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta Regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio o dei cacciatori degli ambiti di caccia interessati nominativamente designati dai Comitati di gestione.

     3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali per ricomporre l'equilibrio ecologico, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei comuni interessati, nominativamente designati dall'Ente di Gestione, purché munite di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco.

     4. Il controllo della fauna selvatica per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani può essere autorizzato dalla Provincia su conforme parere della ULSS.

     5. La Provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, nel rispetto delle disposizioni della legge 14.8.1991, n. 281, piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatiche di specie domestiche attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province e da proprietari o conduttori, dei fondi interessati, purché muniti di licenza di caccia.

 

     Art. 38. Importazione di fauna selvatica dall'estero.

     1. Le specie selvatiche autoctone utilizzabili a scopo di ripopolamento venatorio e di miglioramento genetico, devono provenire, preferibilmente, da catture effettuate in aree protette, centri di produzione di fauna selvatica allo stato naturale o da allevamenti nazionali di selvaggina. Qualora si dovesse rendere necessaria l'immissione di fauna selvatica proveniente dall'estero, per gli scopi di cui sopra, l'immissione è consentita previo parere vincolante dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica [47].

     2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero, prima dell'immissione, devono essere sottoposti al controllo sanitario a cura del Servizio Veterinario della ULSS competente.

     3. I permessi di importazione sono rilasciati dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, su parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali, a norma dell'art. 20, comma 3, della legge 11.2.1992, n. 157.

TITOLO VI

    REVOCA ISTITUTI FAUNISTICI PRIVATI - TASSA REGIONALE - PROMOZIONE -

RISARCIMENTO DANNI

 

     Art. 39. Revoca Istituti Faunistici Privati.

     1. Le autorizzazioni dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, di aziende faunistico-venatorie e di aziende agrituristico- venatorie sono soggette a revoca.

     2. L'autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica è revocata qualora il titolare contravvenga alle norme di cui all'art. 16 della presente legge, nonché alle disposizioni impartite dalle Province con proprio disciplinare.

     3. La Provincia, prima di procedere alla revoca della autorizzazione, può assegnare all'interessato un termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

     4. L'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agrituristico-venatoria è revocata dalla Provincia quando non siano state rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca della autorizzazione, la Provincia, avuto riguardo delle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l'attività venatoria.

     5. Trascorsi 30 giorni dal provvedimento di revoca, la Provincia può, qualora non sia stato interposto ricorso giurisdizionale, prelevare dall'azienda faunistico-venatoria o dall'azienda agrituristico-venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.

     6. Il prelievo di fauna selvatica può essere effettuato anche in caso di rinuncia alla autorizzazione.

 

     Art. 40. Tassa di concessione regionale.

     1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle legge 11.2.1992, n. 157, istituisce una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni, per il rilascio o rinnovo annuale dell'abilitazione venatoria.

     2. La Regione, inoltre, indica le tariffe della tassa annuale di concessione regionale relative a:

     a) appostamenti fissi;

     b) centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale;

     c) Aziende faunistico-venatorie;

     d) Aziende agri-turistico-venatorie.

     Le misure e le modalità delle tasse sopracitate sono determinate dall'apposita legge finanziaria regionale in materia di tasse e concessioni, salvo che per gli appostamenti fissi di caccia, la cui imposizione non può essere superiore all'80% della tassa di concessione regionale.

     3. La tassa per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore non eserciti l'attività venatoria o la eserciti esclusivamente all'estero [48].

     4. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa [49].

     5. La tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio è considerata documento unico a se stante ed ha una durata di un anno. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata fino alla scadenza della tassa di concessione governativa [50].

     6. Le tasse di concessione regionale vanno corrisposte a mezzo conto corrente postale n. 10461671 intestato a Regione Abruzzo - Tassa per l'esercizio della caccia - 67100 L'Aquila.

 

     Art. 41. Attività promozionale regionale.

     1. La Giunta regionale provvede periodicamente alla pubblicazione o all'acquisto di un opuscolo a stampa per consentire, agli aspiranti cacciatori, una adeguata e specifica preparazione venatoria.

     2. La Giunta regionale provvede, altresì, alla pubblicazione o all'acquisto di opuscoli tecnico-venatori per il miglioramento delle tecniche di ambientamento della fauna autoctona, l'approfondimento delle conoscenze della fauna selvatica nonché per l'omogeneizzazione dell'attività di vigilanza in collaborazione con gli organismi delle Forze dell'Ordine, degli Enti locali e degli altri organismi del Settore.

     3. La Giunta regionale promuove inoltre la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali, delle associazioni culturali, naturalistiche e di quelle venatorie, per diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e i modi della sua tutela anche mediante acquisto di pubblicazioni, di materiale audiovisivo e didattico, in materia faunistica, cinofila ed ambientale.

     4. [51].

     5. Gli opuscoli di cui al comma 1 sono rilasciati dalle Province gratuitamente ai candidati, al momento della presentazione della domanda di esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria; il rimanente materiale viene distribuito gratuitamente dalle Province ai soggetti ed altri organismi interessati.

     6. Per le attività previste nel presente articolo è destinato un finanziamento regionale nella percentuale determinata dall'art. 49.

 

     Art. 42. Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi - Risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica.

     1. Una quota del fondo regionale annuale di cui all'art. 50, per una percentuale così come determinata dall'art. 49, è destinata per le liquidazioni dei contributi ai sensi dell'art. 15, comma 1, dalla legge 11.2.1992, n. 157 e segnatamente per il finanziamento o il concorso nei finanziamenti di progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, che contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché di riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta biologica e lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali ed a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri- turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

     2. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in particolare da quella oggetto di gestione faunistico-venatoria, e nell'esercizio dell'attività venatoria è destinata una quota del fondo di cui all'art. 50 per una percentuale così come determinata dall'art. 49 [52].

     3. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni di cui al precedente comma al Comitato di gestione dell'ambito competente per territorio, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluoghi e ispezioni. In caso di morte di animali domestici, è obbligatoria la certificazione di un veterinario sulle cause di morte, secondo un protocollo predisposto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise. Nei centottanta giorni successivi provvede alla liquidazione.

     4. I fondi assegnati alle Province con l'art. 49 per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ripartiti dalle Province in favore degli ambiti territoriali di caccia sulla base di programmi e progetti presentati dai relativi Comitati di gestione ed in proporzione alla estensione territoriale.

     5. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

     6. Una quota del fondo annuale regionale di cui all'art. 50 per una percentuale così come determinata dall'art. 49, è destinata alle Province, per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina.

     7. La Provincia provvede a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento del fondo di cui al comma 6, alla cui gestione è preposta una Commissione costituita in ciascuna Provincia e composta dall'Assessore provinciale delegato alla materia, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella Provincia.

     8. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per le gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari.

     9. L'erogazione dei risarcimenti dei danni determinati dalla Commissione di cui al precedente comma 7, viene effettuata dalla Provincia.

     10. Il Comitato di Gestione dell'ambito territoriale di caccia può provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla liquidazione ed alla erogazione di contributi previamente concordati con i proprietari o conduttori di fondi ai fini della prevenzione dei danni relativi alle produzioni agricole nei fondi diversi da quelli di cui al precedente comma 6.

     11. Il Comitato di gestione provvede all'integrazione, con proprie risorse finanziarie, dei fondi di cui ai commi 1 e 2 qualora dovessero risultare insufficienti in relazione alle effettive esigenze.

TITOLO VII

DIVIETI, TRASGRESSIONI, VIGILANZA, SANZIONI

 

     Art. 43. Altri divieti.

     1. Oltre quanto previsto dall'art. 21, comma 1°, della legge 11.2.1992, n. 157, è vietato:

     a) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione su indicazione dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica;

     b) addestrare i cani nei fondi chiusi e nei terreni in attualità di coltivazione;

     c) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende faunistico-venatorie con metodi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o impedirne la sosta o la riproduzione;

     d) cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E' comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua, laghi, stagni, marcite e acquitrini, purché non ghiacciati entro un massimo di mt. 50 dalle rive dei laghi, dagli argini o, in assenza di questi, dalla linea dell'alveo invaso dalle piene annuali;

     e) effettuare immissioni di selvaggina senza la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale di cui al precedente art. 10, comma 5;

     f) usare armi da sparo munite di silenziatore.

 

     Art. 44. Vigilanza venatoria.

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province. Gli agenti dipendenti della Provincia rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in conformità a quanto disposto dall'art. 27, 1° comma, lett. a), della legge 11.2.1992, n. 157. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi di caccia di cui all'art. 19, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7.3.1986, n. 65.

     2. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7.3.1986, n. 65, gli agenti dipendenti dalle Province ai quali sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per lo svolgimento di attività di vigilanza venatoria, esercitano tale attribuzione nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, portando senza licenza le armi di cui sono dotati.

     3. Gli agenti dipendenti della Provincia redigono i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla legge 11.2.1992, n. 157 e gli altri atti indicati dall'art. 45 anche fuori dall'orario di servizio.

     4. Concorrono alla vigilanza le guardie volontarie delle Associazioni venatorie nazionali, agricole e di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773.

     5. La vigilanza di cui al comma 1, è altresì affidata agli Ufficiali, Sottufficiali e Guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie addette a parchi naturali nazionali e regionali, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria, alle Guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle Guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il cui utilizzo è previsto altresì per le aziende faunistico-venatorie ed agro turistico-venatorie [53] e alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute.

     6. Con l'entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, concessa a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle Province con la collaborazione delle Associazioni venatorie ed al superamento del relativo esame dinanzi alla Commissione di cui al successivo comma 13 e seguenti [54].

     7. Gli agenti dipendenti dalle Province e le guardie volontarie operano, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

     8. A tutti i soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

     9. Agli agenti di vigilanza di cui ai commi 1 e 5, con compiti di vigilanza, è altresì vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui prestano effettivo servizio, salvo deroghe concesse dalla Giunta Provinciale.

     10. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati annualmente dalle Province con la collaborazione delle Associazioni venatorie, nel rispetto delle norme contenute nella L.R. 5.12.1979, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni [55].

     11. Le Province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

     12. Una quota del fondo regionale annuale di cui all'art. 50, per una percentuale così come determinata dall'art. 49, è destinata alle Province per fronteggiare le spese della vigilanza venatoria.

     13. E' istituita presso ciascuna Provincia, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, una Commissione di esame per il rilascio dell'attestato di idoneità necessario per il conseguimento della qualifica di Guardia venatoria volontaria.

     14. La Commissione d'esame è composta da:

     - il Presidente designato dal Presidente della Giunta provinciale;

     - due rappresentanti delle Associazioni venatorie riconosciute ed operanti in Provincia maggiormente rappresentative;

     - due rappresentanti delle Associazioni naturalistiche ed ambientalistiche, riconosciute ed operanti in Provincia, maggiormente rappresentative;

     - due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative della Provincia.

     15. L'attività di Segretario è svolta da un dipendente della Provincia.

     16. Per le attività di funzionamento e designazioni nonché per le materie di esami, in quanto compatibili, valgono le disposizioni di cui alla L.R. 3.6.1993, n. 22.

 

     Art. 45. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.

     1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 44 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'art. 18, comma 2, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata e possono inoltre segnalare alle competenti autorità la violazione delle norme in materia ambientale.

     2. Nei casi previsti dall'art. 30 della legge 11.2.1992, n. 157, gli Ufficiali e gli Agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. Le armi sequestrate ed i mezzi di caccia vanno consegnati al Comando o all'Ufficio cui appartiene il Pubblico Ufficiale che ha eseguito il sequestro e negli uffici stessi custoditi.

     3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli Ufficiali o Agenti la consegnano alla Provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile a consegnarla al Centro Recupero Rapaci e Selvatici per la sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussista; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia.

     4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli Ufficiali o Agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

     5. Gli Organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali conformi alla legislazione vigente nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 30 della legge 11.2.1992, n. 157 e nei casi previsti dall'art. 31 della stessa legge alla Provincia.

 

     Art. 46. Sanzioni amministrative.

     1. La violazione di norme che prevedono la irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

     2. Il contenzioso venatorio è affidato alla Provincia competente per territorio. Ad essa vanno inoltrati i procedimenti verbali di contestazione elevati dagli Agenti addetti alla vigilanza.

     3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'Ente cui è affidato il contenzioso venatorio a parziale recupero delle spese sostenute per il predetto servizio.

     4. Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall'art. 30, comma 1°, della legge 11.2.1992, n. 157 o non sia altrimenti sanzionato dall'articolo 31, comma 1°, della stessa legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per la mancata riconsegna del tesserino venatorio regionale entro i termini stabiliti, mentre si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni altra violazione [56] delle disposizioni della presente legge e del Calendario venatorio non espressamente sanzionata dalle predette norme. La stessa sanzione si applica a chi abusa o usa impropriamente la tabellazione dei terreni. Per lo stesso fatto si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dall'art. 32 della legge 11.2.1992, n. 157.

 

     Art. 47. Rapporti sull'attività di vigilanza.

     1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 2, la Giunta Regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro dell'Agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite entro il mese di marzo di ciascun anno dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il Questore di ciascuna Provincia ai sensi dell'art. 33 della legge n. 157/92 comunica alla Giunta Regionale - Servizio Caccia - entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

 

     Art. 48. Relazione sullo stato di attuazione della legge.

     1. Al termine dell'annata venatoria 1994/1995 la Giunta Regionale trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della legge 11.2.1992, n. 157.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE - FINALI

 

     Art. 49. Finanziamenti regionali.

     1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge nello stato di previsione della spesa corrente del bilancio regionale sono previsti i seguenti finanziamenti:

     a) un finanziamento in favore della Giunta Regionale per le iniziative promozionali di cui all'art. 41 nonché per le spese dovute alla stampa del calendario venatorio annuale e dei tesserini regionali di caccia;

     b) un finanziamento in favore delle Associazioni venatorie di cui all'art. 23;

     c) un finanziamento in favore delle Province per l'espletamento delle funzioni amministrative previste dalla presente legge.

     2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al comma precedente in misura:

     a) importo non inferiore al totale dei proventi delle tasse di concessione regionale;

     b) una quota massima del [57] 50% dell'importo di cui al precedente punto a) di finanziamento proprio a titolo di miglioramento faunistico- ambientale.

     3. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione del fondo iscritto in bilancio con le seguenti modalità e misure:

     - 4% per il finanziamento di cui alla lett. a), 1° comma;

     - 4% per il finanziamento di cui alla lett. b), 1° comma;

     - il rimanente 92% del fondo iscritto in bilancio viene così ripartito:

     Provincia L'Aquila 27,5

     Provincia Chieti 27,5

     provincia Teramo 22,5

     Provincia Pescara 22,5 [58].

     4. La Provincia utilizza lo stanziamento annuale nella seguente misura [59]:

     a) 45% per la realizzazione dei piani faunistici provinciali e di miglioramento ambientale e faunistico di cui agli artt. 9 e 10 e per i compensi di cui all'art. 27, quarto comma [60];

     b) 6% per i contributi di cui all'art. 42, comma 1°;

     c) 3% per il risarcimento danni di cui all'art. 42, comma 2°;

     d) 3% per il risarcimento danni di cui all'art. 42, comma 6°;

     e) 40% agli ambiti territoriali di caccia di cui agli articoli 20 e seguenti;

     f) 3% per la vigilanza venatoria di cui all'art. 44, comma 15.

     5. Le Amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale, con l'osservanza delle destinazioni programmate. Eventuali economie di bilancio possono essere destinate alla immissione di selvaggina o alla integrazione dei finanziamenti carenti di cui al precedente comma.

     6. Le Amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta delle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio.

 

     Art. 50. Disposizioni finanziarie.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata lo stanziamento del Cap. 11620 concernente «Tasse di concessioni regionali» è incrementato per un importo pari all'introito determinato dalla tassa prevista dal precedente art. 40 e prevista dal D.L.vo 22.6.1991, n. 230, relativa al rilascio e rinnovo annuale dell'abilitazione venatoria.

     2. Nello stato di previsione della spesa lo stanziamento del Cap. 142332 denominato «Fondo per la tutela e l'incremento della fauna e la disciplina della caccia» è determinato dalle annuali leggi di bilancio.

     3. Alle spese di funzionamento della Consulta regionale della Caccia, si provvede, ai sensi della L.R. 2.2.1988, n. 15 con lo stanziamento annuale iscritto al Cap. 11425 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 51. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Sono abrogate le norme regionali ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

     2. Le concessioni relative alle aziende faunistico-venatorie di cui alla legge 5.12.1979, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni sono confermate fino alla loro scadenza, previo adeguamento alla normativa regionale di cui all'art. 34 della presente legge. Il mancato adeguamento, per qualsiasi causa o motivo, alle disposizioni regolamentari di cui al quinto comma dell'art. 34, comporta la revoca della concessione [61].

     3. Per ogni attività venatoria che verrà disciplinata da appositi regolamenti richiamati nella presente legge, fino alla loro emanazione, continuano ad applicarsi, purché non siano in contrasto con la legge 11.2.1992, n. 157, le disposizioni vigenti.

 

     Art. 52. (Pubblicazione e Urgenza).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 60 della L.R. 28 gennaio 2004, n. 10.

[2] Lettera così modificata dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[3] Lettera così modificata dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[4] Lettera così modificata dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[5] Lettera così modificata dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[6] Lettera così modificata dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[7] Lettera così modificata dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[8] Lettera così modificata dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[9] Lettera già modificata dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1996, n. 65.

[10] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[11] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[12] Così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 settembre 1995, n. 124.

[13] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[14] Così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 settembre 1995, n. 124.

[15] Parole così sostituite dall'art. 3 della L.R. 7 settembre 1995, n. 124.

[16] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[17] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 20 agosto 1997, n. 93.

[18] Lettera già modificata dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33 e così ulteriormente integrata dall'art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 65.

[19] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[20] Comma così integrato dall'art. 4 della L.R. 19 agosto 1996, n. 65.

[21] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 7 settembre 1995, n. 124.

[22] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 7 settembre 1995, n. 124 e successivamente così sostituito dall'art. 4 della L.R. 19 agosto 1996, n. 65.

[23] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[24] Lettera così modificata dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[25] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[26] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 7 settembre 1995, n. 124.

[27] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[28] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 19 agosto 1996, n. 65.

[29] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[30] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 1997, n. 131.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 20 agosto 1997, n. 93.

[32] Lettera così modificata dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[33] Lettera così modificata dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[34] Lettera così modificata dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[35] Comma aggiunto dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[36] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[37] Comma così integrato dall'art. 5 della L.R. 7 settembre 1995, n. 124.

[38] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[39] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[40] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 agosto 1996, n. 65.

[41] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[42] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[43] Comma così sostituito dall'art 6 della L.R. 19 agosto 1996, n. 65.

[44] Lettera così modificata dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[45] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[46] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2001, n. 32.

[47] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[48] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[49] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[50] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[51] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 1997, n. 93.

[52] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 24 giugno 2003, n. 10.

[53] Comma così integrato dall'art. 7 della L.R. 19 agosto 1996, n. 65.

[54] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[55] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[56] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 settembre 1995, n. 124.

[57] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 1997, n. 93.

[58] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[59] Comma così modificato dalla L.R. 4 aprile 1995, n. 33.

[60] Comma così integrato dall'art. 8 della L.R. 7 settembre 1995, n. 124.

[61] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 19 agosto 1996, n. 65, ora così integrato dall'art. 3 della L.R. 12 novembre 1997, n. 131.