| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.3 caccia, pesca e itticoltura | 
| Data: | 19/08/1996 | 
| Numero: | 65 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Alla L.R. 31.05.1994, n. 30, recante «Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica», sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli che seguono. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. | 
| Art. 6. | 
| Art. 7. | 
| Art. 8. | 
| Art. 9. 1. E' abrogato il terzo e quarto comma dell'articolo 4 della L.R. 02.05.1995, n. 93. | 
| Art. 10. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. | 
§ 3.3.34 - L.R. 19 agosto 1996, n. 65. [1]
Modificazione ed integrazione alla L.R. 31.05.1994, n. 30: Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica.
(B.U. n. 16 del 4 settembre 1996).
1. Alla L.R. 31.05.1994, n. 30, recante «Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica», sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli che seguono.
2. Il richiamo ad articoli di legge senza specificazione è riferito alla predetta legge regionale che di seguito non sarà ripetuta.
1. E' abrogato il terzo e quarto comma dell'articolo 4 della L.R. 02.05.1995, n. 93.
2. E' abrogata qualsiasi altra norma contraria o in contrasto con la presente legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 60 della 
[2] Modifica l'art. 8, 2° comma, lett. a), della 
[3] Modifica l'art. 21, 2° comma, lett. a), della 
[4] Modifica l'art. 22 della 
[5] Sostituisce l'art. 34, 5° comma, della 
[6] Sostituisce l'art. 35, 5° comma, della 
[7] Modifica l'art. 44, 5° comma, della 
[8] Modifica l'art. 51, 2° comma, della