§ 5.1.24 - L.R. 14 agosto 1981, n. 32.
Norme per il trasferimento alle Unità Locali Socio-Sanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/08/1981
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica).
Art. 2.  (Attribuzioni del servizio di prevenzione e di igiene ambientale).
Art. 3.  (Attribuzioni del Sindaco).
Art. 4.  (Attribuzioni del Presidente della Regione in tema di ordinanze contingibili e urgenti).
Art. 5.  (Competenze della Regione).
Art. 6.  (Attività ispettiva, di vigilanza e controllo).
Art. 7.  (Sostituzione del Medico Provinciale e dell'Ufficiale Sanitario con il responsabile del Servizio di prevenzione e di igiene ambientale).
Art. 8.  (Attività nell'interesse dei privati).
Art. 9.  (Attività di medicina legale.).
Art. 10.  (Sostituzione del Medico Provinciale e dell'Ufficiale sanitario nelle Commissioni, Collegi, Comitati).
Art. 11.  (Commissione per la protezione sanitaria delle popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti).
Art. 12.  (Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile).
Art. 13.  (Commissioni sanitarie per i ciechi civili).
Art. 14.  (Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo).
Art. 15.  (Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare).
Art. 16.  (Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti).
Art. 17.  (Compensi).
Art. 18.  (Commissione provinciale per l'ampliamento dei cimiteri).
Art. 19.  (Commissione tecnica provinciale per i gas tossici).
Art. 20.  (Commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano).
Art. 21.  (Soppressione di organi collegiali).
Art. 22.  (Vigilanza sulle farmacie).
Art. 23.  (Concorso per il conferimento di farmacie).
Art. 24.  (Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie).
Art. 25.  (Approvvigionamento dei farmaci negli ospedali, nei presidi e servizi dell'Unità locale Socio-Sanitaria).
Art. 26.  (Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e servizi dell'Unità Locale Socio- Sanitaria).
Art. 27.  (Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenze).
Art. 28.  (Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli ospedali e dei presidi e servizi dell'Unità Locale Socio-Sanitaria).
Art. 29.  (Acquisto da parte dell'Unità Locale Socio-Sanitaria di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche).
Art. 30.  (Norma di rinvio).
Art. 31.  (Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da parte dell'Unità Locale Socio-Sanitaria).
Art. 32.  (Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'Unità locale Socio-Sanitaria).
Art. 33.  (Divieto di consegna di medicinali o di altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche).
Art. 34.  (Servizio regionale).
Art. 35.  (Trasferimento del personale).
Art. 36.  (Commissioni esaminatrici dei concorsi ospedalieri).
Art. 37.  (Pubblicazione e urgenza).


§ 5.1.24 - L.R. 14 agosto 1981, n. 32.

Norme per il trasferimento alle Unità Locali Socio-Sanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica.

(B.U. n. 29 del 12 settembre 1981).

 

 

Titolo I

IGIENE E SANITA'.

 

Capo I

ATTRIBUZIONI

 

Art. 1. (Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica).

     A decorrere dal 10 aprile 1981, le funzioni in materia d'igiene e sanità pubblica non espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese le funzioni esercitate dall'Ufficio del Medico Provinciale, sono attribuite ai Comuni che le esercitano mediante le Unità Locali Socio- Sanitarie, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità-sanitaria locale.

     Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:

     1) la prevenzione e la profilassi delle malattie infettive e diffusione, gli interventi sull'ambiente di vita e di lavoro inerenti alla prevenzione di tutti gli eventi morbosi;

     2) la promozione e il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

     3) l'igiene e la medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

     4) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica;

     5) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;

     6) la tutela igienico-sanitaria dei laboratori e stabilimenti di produzione, preparazione e confezione di sostanze alimentari e bevande, nonché sui mezzi di trasporto utilizzati;

     7) la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento, con riferimento:

     a) all'inquinamento dell'aria;

     b) all'inquinamento delle acque;

     c) all'inquinamento del suolo;

     d) all'inquinamento da rumore da onde elettromagnetiche e da altri agenti fisici, fatte salve le competenze statali, regionali e provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     d) i provvedimenti igienici previsti dall'art. 26 della legge 10 maggio 1976; n. 319, quando siano richiesti da condizioni territoriali interessanti più Unità Locali Socio-Sanitarie;

     e) la classificazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, delle zone acque marine destinate alla molluschicoltura o sedi di banchi naturali di molluschi eduli lamellibranchi;

     f) le verifiche di efficienza e di efficacia delle attività delle Unità Locali Socio-Sanitarie riguardanti l'igiene, la sanità pubblica e l'assistenza farmaceutica;

     g) la promozione dell'informazione e della partecipazione degli utenti alla gestione dai servizi.

     Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate secondo quanto disposto nell'art. 34 della presente legge.

 

     Art. 2. (Attribuzioni del servizio di prevenzione e di igiene ambientale).

     L'attività istruttoria di vigilanza e controllo nelle materie indicate nell'articolo precedente, con esclusione di quelle di cui al n. 13, è demandata al servizio di prevenzione ed igiene ambientale dell'Unità Locale Socio-Sanitaria, ad eccezione della tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale, riservata al servizio veterinario.

     Il servizio in particolare:

     a) propone al Sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 3, e, in caso di urgenza, procede ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale;

     b) può avvalersi dell'opera di medici convenzionati nell'ambito della relativa convenzione, oltreché del personale medico del ruolo sanitario regionale, che è tenuto a prestare la propria opera in relazione alla propria specifica professionalità.

     L'Ufficio di Direzione dell'Unità Locale Socio-Sanitaria deve assicurare il lavoro interdisciplinare e fissare idonee modalità di coordinamento con gli altri servizi, presidi e distretti, uniformandosi alle direttive del Comitato di gestione, in applicazione anche di quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 15 febbraio 1980, n. 10.

 

     Art. 3. (Attribuzioni del Sindaco).

     In materia di igiene e sanità pubblica il Sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al Medico Provinciale e all'Ufficiale Sanitario ed emana le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; ai sensi del Testo Unico della legge comunale e provinciale.

     La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal servizio di prevenzione e di igiene ambientale dell'Unità Locale Socio- Sanitaria.

     Il Sindaco, per l'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale direttamente dei presidi e dei servizi delle Unità Locali Socio-Sanitarie.

     A tal fine l'Unità Locale Socio-Sanitaria, nello stabilire l'organizzazione interna dei servizi e nel definire la pianta organica del personale, deve garantire ai Sindaci le condizioni per il pieno esercizio delle proprie attribuzioni.

 

     Art. 4. (Attribuzioni del Presidente della Regione in tema di ordinanze contingibili e urgenti).

     Spetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di più Comuni.

     La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dagli Uffici regionali competenti in materia, che si avvalgono, ove necessario, dei presidi e servizi delle Unità Locali Socio-Sanitarie.

     L'esecuzione delle ordinanze di cui al primo comma del presente articolo è demandata ai Sindaci.

     Nulla è innovato in ordine alla competenza ad esercitare le funzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 5. (Competenze della Regione).

     Restano di competenza della Regione:

     a) le funzioni di indirizzo e di coordinamento nell'ambito della programmazione regionale, al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni su tutto il territorio regionale;

     b) l'emanazione di direttive in materia di igiene e sanità pubblica;

     c) la classificazione dei Comuni ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

     d) i provvedimenti igienici previsti dall'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, quando siano richiesti da condizioni territoriali interessanti più Unità Locali Socio-Sanitarie;

     e) la classificazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, delle zone acque marine destinate alla molluschicoltura o sedi di banchi naturali di molluschi eduli lamellibranchi;

     f) le verifiche di efficienza e di efficacia delle attività delle Unità Locali Socio-Sanitarie riguardanti l'igiene, la sanità pubblica e l'assistenza farmaceutica;

     g) la promozione dell'informazione e della partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi.

     Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate secondo quanto disposto nell'art. 34 della presente legge.

 

     Art. 6. (Attività ispettiva, di vigilanza e controllo).

     L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del servizio di prevenzione e di igiene ambientale o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio.

     Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate o secondo le attribuzioni ad esse conferite dalla legge, svolgono le funzioni di Ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

 

     Art. 7. (Sostituzione del Medico Provinciale e dell'Ufficiale Sanitario con il responsabile del Servizio di prevenzione e di igiene ambientale).

     Nell'ambito delle attività istruttorie e di provvedimenti, conseguenti a valutazioni di ordine tecnico nelle materie elencate nell'art. 1, il Medico Provinciale e l'Ufficiale Sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio di prevenzione e di igiene ambientale.

 

     Art. 8. (Attività nell'interesse dei privati).

     I tariffari per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati a favore di privati, dai servizi, presidi e distretti, sono stabiliti dalla Giunta regionale.

     Le tariffe sono soggette a revisione annuale sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

     I proventi di cui sopra sono versati all'entrata nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 69, lett. e) della legge 23 dicembre 1978, 833.

 

 

Capo II

MEDICINA LEGALE

 

     Art. 9. (Attività di medicina legale.).

     Le attività di medicina legale sono svolte dal servizio di medicina del lavoro, che assume la denominazione Servizio di Medicina Legale e del Lavoro.

     Esse comprendono in particolare:

     a) accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;

     b) accertamenti medico-legali di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     c) altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;

     d) attività collegiale per l'accertamento dell'invalidità permanente da cause lavorative e di servizio;

     e) attività, anche collegiale, per l'accertamento dell'idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

     f) il servizio necroscopico;

     g) le certificazioni e gli accertamenti medico-legali di cui al punto 14 dell'art. 1 della presente legge;

     h) il controllo sull'esercizio delle professioni ed arti sanitarie, ai sensi dell'art. 100 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Il Medico Provinciale e l'Ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio o da altro medico incaricato dell'Unità Locale Socio-Sanitaria.

     A tal fine costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in igiene.

 

     Art. 10. (Sostituzione del Medico Provinciale e dell'Ufficiale sanitario nelle Commissioni, Collegi, Comitati).

     Il Medico Provinciale e l'Ufficiale Sanitario, Presidenti o componenti di commissioni, comitati o collegi, sono sostituiti da un sanitario dipendente dell'Unità Locale Socio-Sanitaria, nominato dal comitato di gestione.

     A tal fine costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in igiene.

 

 

Capo III

COMMISSIONI - COLLEGI - COMITATI

 

     Art. 11. (Commissione per la protezione sanitaria delle popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti).

     La Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 89 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, opera nell'ambito di ciascuna Unità Locale Socio-Sanitaria.

     Essa è nominata dal comitato di gestione ed è composta:

     a) dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro, che la presiede;

     b) da un laureato in medicina, specialista in radiologia;

     c) da un medico-chirurgo dell'Unità Locale Socio-Sanitaria;

     d) da un esperto qualificato, scelto nell'elenco di cui all'art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

     e) da un medico del lavoro, iscritto nel ruolo unico nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Unità Locale Socio-Sanitaria.

 

     Art. 12. (Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile).

     Le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile di cui all'art. 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'art. 3 della legge 26 maggio 1975, n. 165, operano nell'ambito di ciascuna Unità Locale Socio-Sanitaria e sono nominate dal relativo comitato di gestione. La loro composizione e stabilita dalle leggi indicate nel primo comma del presente articolo, con le seguenti variazioni:

     a) il Medico Provinciale e l'Ufficiale Sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro o, per delega, da altro medico del predetto settore;

     b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico preferibilmente specializzato in medicina del lavoro dipendente dell'Unità Locale Socio-Sanitaria, ovvero da altro medico, preferibilmente specializzato in medicina legale, scelto dalla Giunta regionale [1];

     c) il medico già designato dall'associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a seguito della dichiarazione di estinzione dell'Ente ai sensi dell'art. 113 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1977, 616, è sostituito da medico scelto dal comitato di gestione dell'Unità Locale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     La segreteria della commissione è affidata a un funzionario dell'Unità Locale.

     La commissione sanitaria regionale di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è nominata dal Presidente della Giunta regionale con le seguenti variazioni:

     a) il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità Locale;

     b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico preferibilmente specializzato in medicina del lavoro dipendente da una Unità Locale Socio-Sanitaria, ovvero da altro medico, preferibilmente specializzato in medicina legale, scelto dalla Giunta regionale [1]a;

     c) il medico già designato dall'associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a seguito della dichiarazione di estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 113 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico scelto dalla Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     I sanitari di cui al comma precedente non possono essere né presidenti né componenti di commissioni indicate nel primo comma del presente articolo.

     La segreteria della commissione è affidata a un dipendente della Regione.

     La Giunta regionale, in relazione al numero delle domande da esaminare, può nominare più commissioni regionali.

     La Commissione regionale si riunisce presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità socio-sanitarie.

     Le domande di accertamento dell'invalidità civile pervenute alle Commissioni sanitarie, di cui al primo comma del presente articolo, devono essere esaminate entro 120 giorni dalla data di ricevimento.

     In caso di mancata pronuncia entro il termine di cui al precedente comma, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Commissione regionale che decide in unica istanza.

 

     Art. 13. (Commissioni sanitarie per i ciechi civili).

     La Commissione Sanitaria di cui all'art. 10 della Legge 27 maggio 1970, n. 382, viene costituita presso le Unità Locali Socio-Sanitarie di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

     Essa opera nell'ambito territoriale di ciascuna Provincia ed è nominata dal Comitato di Gestione della relativa Unità Locale Socio- Sanitaria.

     La Commissione Sanitaria, di cui ai precedenti commi, è composta dal responsabile del Servizio di Medicina Legale e del Lavoro o, per sua delega, da altro medico dello stesso Settore dell'Unità Locale Socio- Sanitaria in cui ha sede la Commissione, che la presiede, da un oculista scelto dal Comitato di Gestione dell'Unità Locale Socio-Sanitaria e da un oculista designato dall'Unione Italiana Ciechi.

     Le funzioni di segretario della Commissione Sanitaria sono affidate ad un funzionario dall'Unità Locale Socio-Sanitaria.

     La Commissione ha il compito di accertare se gli istanti sono affetti da cecità assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi con eventuale correzione, espresso in decimi. Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce. La Commissione opera il predetto accertamento secondo i criteri fissati dalla Legge 27 maggio 1970, n. 382.

     I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecità assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle Prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della Commissione Provinciale Sanitaria a cura del segretario della Commissione stessa.

     Entro dieci giorni dalla data delle riunioni di cui al precedente comma, il segretario della Commissione deve parimenti comunicare a tutti gli istanti l'esito del controllo oculistico.

     Il segretario della Commissione provvede altresì a trasmettere trimestralmente alla Unione Italiana Ciechi l'elenco, nominativo dei ciechi civili nei confronti dei quali nello stesso periodo è stato effettuato l'accertamento oculistico, con indicazione dell'esito per ciascuno di essi.

     La Commissione di cui all'art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382 ha sede presso gli Uffici Regionali presso le strutture delle Unità Locali Socio-Sanitarie ed è nominata dal Presidente della Giunta regionale.

     Tale Commissione è composta da un funzionario medico dei ruoli della Regione ovvero dipendente da Unità Locale Socio-Sanitaria, che la presiede, da primario di una clinica oculistica universitaria designato dalla Giunta regionale, da un oculista designato dall'Unione Italiana Ciechi. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dipendente della Regione.

     Il Presidente e i componenti della Commissione regionale non possono far parte della Commissione di cui al primo comma del presente articolo.

     Le domande di accertamento della cecità civile, pervenute alle Commissioni, di cui al primo comma del presente articolo, devono essere esaminate entro 120 giorni dalla data di ricevimento.

     In caso di mancata pronuncia entro il termine di cui al precedente comma, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Commissione regionale, che decide in unica istanza.

     Le Unità Locali Socio-Sanitarie di residenza degli aspiranti alle provvidenze previste per i ciechi che sono sottoposti a visita oculistica di accertamento di prima e seconda istanza provvederanno al rimborso delle spese di viaggio su mezzo pubblico per due persone.

     Le Unità Locali Socio-Sanitarie provvederanno al trasporto, con propri mezzi e personale, di coloro che sono impossibilitati ad utilizzare i mezzi pubblici.

     A tale scopo saranno utilizzati i fondi di cui alle Leggi Regionali 20 giugno 1980, n. 60 e 28 agosto 1981, n. 34.

     Per quanto concerne i compensi da corrispondere ai Componenti e ai Segretari delle Commissioni, si fa riferimento all'art. 17 della Legge Regionale n. 32 del 14 agosto 1981 [2].

 

     Art. 14. (Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo).

     La Commissione Sanitaria per l'accertamento del sordomutismo, di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è costituita presso le Unità Locali Socio-Sanitarie di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo ed è nominata dai rispettivi comitati di gestione, con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381 [3]:

     a) il Medico Provinciale o l'Ufficiale Sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro, o per sua delega, da altro medico dello stesso settore;

     b) il medico specialista in otorinolaringoiatria è designato dal comitato di gestione dell'Unità Locale;

     c) il medico designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, a seguito della dichiarazione di estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 113 del Decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da medico scelto dal comitato di gestione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma precedente sono affidate a un funzionario dell'Unità Locale.

     La commissione sanitaria regionale di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle Unità Locali Socio-Sanitarie ed è nominato dal Presidente della Giunta regionale, con le seguenti variazioni:

     a) il Medico Provinciale del capoluogo di regione è sostituito da Funzionario Medica dei ruoli della regione, ovvero dipendente da un'Unità Locale;

     b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico preferibilmente specializzato in medicina del lavoro dipendente da una Unità Locale Socio-Sanitaria, ovvero da altro medico, preferibilmente specializzato in medicina legale» scelto dalla Giunta regionale [4];

     c) l'Ufficiale Sanitario è sostituito da altro medico scelto dalla Giunta regionale, preferibilmente specializzato in foniatria;

     d) il medico specialista in otorinolaringoiatria, già designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, a seguito della dichiarazione di estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 113 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da uno specialista in otorinolaringoiatria scelto dalla Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dipendente della Regione.

 

     Art. 15. (Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare).

     Il collegio medico [4]a indicato dall'art. 20 della legge 2 aprile 1968, 482, è nominato dal comitato di gestione dell'Unità Locale Socio- Sanitaria, con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482:

     a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore dell'Unità Locale;

     b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente dall'Unità Locale, ovvero da un medico specialista in medicina legale del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale;

     c) il medico già designato dall'associazione, opera o ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della stessa legge 2 aprile 1968, n. 482, ove la medesima venga estinta, ai sensi dell'art. 113 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da altro medico scelto dal comitato di gestione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

     Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Unità Locale.

     Esclusivamente per l'accertamento sullo stato di incollocabilità degli invalidi di guerra, il Collegio medico di cui al primo comma, integrato con il Presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per il territorio regionale o con un sanitario componente la predetta Commissione, designato dal Presidente stesso, opera solo presso le Unità Locali Socio-Sanitarie dei capoluoghi di Provincia, ciascuno per il rispettivo territorio provinciale [5].

 

     Art. 16. (Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti).

     Il Medico Provinciale, già presidente della commissione sanitaria prevista dall'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro della Unità Locale Socio-Sanitaria cui appartiene il comune capoluogo di provincia.

 

     Art. 17. (Compensi).

     La Giunta regionale determina i compensi da corrispondere ai componenti e ai Segretari delle Commissioni.

     Relativamente all'anno 1981, i compensi ai componenti delle Commissioni di cui alla presente legge vengono corrisposti nella misura fissata dalla normativa dello Stato e della legge regionale 31 del 24 agosto 1979.

 

     Art. 18. (Commissione provinciale per l'ampliamento dei cimiteri).

     La commissione, già provinciale, indicata dall'art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, opera in ciascuna Unità Locale Socio-Sanitaria.

     Essa è nominata dai comitato di gestione e la sua composizione e così modificata:

     a) il funzionario medico igienista dei ruoli regionali è sostituito dal responsabile del servizio di prevenzione ed igiene ambientale, o, per sua delega, da altro medico dello stesso servizio;

     b) l'Ufficiale Sanitario è sostituito da altro medico del predetto servizio.

 

     Art. 19. (Commissione tecnica provinciale per i gas tossici).

     Nella commissione tecnica indicata dall'art. 24 del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, il Medico Provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di medicina legale e del lavoro dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

 

     Art. 20. (Commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano).

     (Omissis) [6].

 

     Art. 21. (Soppressione di organi collegiali).

     Sono soppressi:

     a) il Consiglio provinciale di sanità, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

     b) la Commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798; le relative funzioni sono attribuite ai servizi dell'Unità Locale Socio- Sanitaria competente per materia;

     c) la Commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1904, n. 249.

     Le funzioni tecniche già svolte dal soppresso comitato provinciale per la lotta antimalarica sono attribuite al servizio di prevenzione ed igiene ambientale.

 

 

Titolo II

SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

 

Capo I

SERVIZIO FARMACEUTICO

 

     Art. 22. (Vigilanza sulle farmacie).

     Le funzioni di vigilanza sull'efficienza del servizio farmaceutico, attribuite dall'art. 25, secondo comma, della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10, sostituito dall'art. 1, n. 41 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52, sono esercitate in ciascuna provincia dal Dirigente del Servizio Provinciale per la Sanità.

     In relazione all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una Commissione composta:

     a) dal Dirigente del Servizio Provinciale per la Sanità o da altro ispettore regionale suo delegato;

     b) da un farmacista designato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia.

     Assiste in qualità di Segretario un funzionario del Servizio Provinciale per la Sanità, appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla VII.-

     La predetta Commissione può anche compiere ispezioni straordinarie, che sono obbligatorie quando la richiesta perviene dal Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Sanità.

     Fatti salvi i sistemi di controllo previsti dagli accordi nazionali, stipulati e resi esecutivi ai sensi di quanto contemplato nell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, le Unità Locali Socio-Sanitarie esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'art. 5 della legge regionale 2 giugno 1988, n. 47, e successive modifiche e integrazioni [7].

 

     Art. 23. (Concorso per il conferimento di farmacie).

     I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, indetti dalla Giunta regionale, si svolgono per sedi vacanti in più Unità Locali Socio-Sanitarie appartenenti alla stessa provincia.

 

     Art. 24. (Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie).

     Il Comitato di gestione dell'Unità Locale Socio-Sanitaria adotta i provvedimenti in tema di:

     a) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, provviste e dotazioni di cui all'art. 110 T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

     b) liquidazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali a decorrere dal 10 gennaio 1981.

     Il comitato di gestione adotta i provvedimenti sopra indicati, sentita [8] un'apposita Commissione formata dal coordinatore sanitario che la presiede; dal responsabile del servizio farmaceutico; da un funzionario amministrativo dell'unità locale socio-sanitaria, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna proposta dall'ordine dei farmacisti della provincia.

     Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura, il relativo supplente.

     I provvedimenti per la liquidazione e il pagamento dell'indennità di residenza, di cui alla lett. b) del primo comma del presente articolo devono essere adottati improrogabilmente entro il 30 giugno del primo anno del biennio, mentre quelli riguardanti l'erogazione dei contributi aggiuntivi, previsti dalla legge regionale 18 agosto 1988, n. 61, devono essere assunti entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono [9].

     Per il rispetto di tali termini, le amministrazioni delle Unità Socio- Sanitarie si avvalgono, qualora ciò si renda necessario, della facoltà di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 [9].

     In caso di inadempienza, la Giunta regionale nomina un Commissario per il compimento, in via sostitutiva, degli atti di cui ai precedenti commi [9].

     Il Commissario, nell'ipotesi in cui venga a conoscenza o accerti fatti che diano luogo a responsabilità, è tenuto a ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 14 maggio 1983, n. 25 [9].

 

Capo II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

 

     Art. 25. (Approvvigionamento dei farmaci negli ospedali, nei presidi e servizi dell'Unità locale Socio-Sanitaria).

     L'Unità Locale Socio-Sanitaria disciplina le modalità di approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri ospedali, presidi e servizi.

     In particolare adotta, sulla base di elenco-tipo predisposto dalla Giunta regionale, un elenco di specialità medicinali o prodotti galenici derivato dal prontuario terapeutico nazionale relativo ai farmaci da impiegare presso i suddetti ospedali, presidi e servizi.

 

     Art. 26. (Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e servizi dell'Unità Locale Socio- Sanitaria).

     L'Unità Locale Socio-Sanitaria acquista di norma direttamente dalle imprese produttrici i medicinali indicati nel proprio decreto derivato dal prontuario terapeutico nazionale e il restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e ai servizi ubicati nel proprio territorio.

     L'acquisto viene attuato su indicazione del responsabile del servizio farmaceutico ospedaliero e dei presidi e servizi che si atterranno nella scelta a criteri di efficacia, qualità ed economicità.

 

     Art. 27. (Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenze).

     In caso di necessità e urgenza, l'Unità Locale Socio-Sanitaria può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per l'utilizzo nelle proprie strutture presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.

     Nei casi previsti dal comma precedente spetta al dirigente del presidio dell'Unità Locale effettuare l'acquisto secondo norme regolamentari predisposte dall'Unità medesima.

 

     Art. 28. (Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli ospedali e dei presidi e servizi dell'Unità Locale Socio-Sanitaria).

     La vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è fatta ai Direttori delle farmacie degli ospedali, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conformi al modello predisposto dal Ministero della Sanità.

     La richiesta è inviata alle ditte dell'Ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità Locale Socio-Sanitaria.

     La terza sezione del buono acquisto di cui all'art. 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, deve essere inviata al responsabile dell'Ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità Locale, che provvede a comunicare trimestralmente al Settore Sanità della Giunta regionale la qualità e quantità dei relativi acquisti.

     I medici direttori di presidi e di servizi sanitari dell'Unità Locale, nonchè i direttori sanitari di ospedali, qualora manchi al farmacia interna, si riforniscono presso le farmacie pubbliche e private dell'Unità Locale delle preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III, e IV, di cui al citato art. 12 della legge 27 dicembre 1975, n. 685, secondo le disposizioni contenute nell'art. 42 della stessa legge 22 dicembre 1975, n. 685.

     Copia della richiesta di acquisto è trasmessa all'Ufficio per il servizio farmaceutico dell'Unità Locale.

 

     Art. 29. (Acquisto da parte dell'Unità Locale Socio-Sanitaria di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche).

     L'Unità Locale Socio-Sanitaria, nei termini indicati dalla convenzione nazionale, può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale per la distribuzione degli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici.

 

     Art. 30. (Norma di rinvio).

     Per gli acquisti di cui ai precedenti articoli 26, 27, 28 e 29 si osservano in quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 53, e, in particolare, la disposizione prevista dall'art. 79 della citata legge regionale.

 

     Art. 31. (Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da parte dell'Unità Locale Socio-Sanitaria).

     Gli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare all'Unità Locale sono disciplinati dalla legge regionale.

     Gli acquisti, nei casi consentiti, sono effettuati con lo sconto previsto dalla normativa vigente.

 

     Art. 32. (Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'Unità locale Socio-Sanitaria).

     L'Unità Locale Socio-Sanitaria può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità, come indicato nella convenzione nazionale.

 

     Art. 33. (Divieto di consegna di medicinali o di altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche).

     E' fatto divieto agli ospedali, ai presidi e ai servizi dell'Unità Locale Socio-Sanitaria, di consegnare direttamente ai pazienti assistiti propri medicinali o altro materiale sanitario, fatte salve le eccezioni previste per legge.

 

     Art. 34. (Servizio regionale).

     I compiti istruttori ed esecutivi inerenti alle funzioni di competenza della Regione in materia sanitaria e veterinaria sono svolti, in ciascuna provincia, da un servizio decentrato del Settore Sanità, Igiene ed Ecologia.

     Il servizio ha anche compiti di sostegno e di collaborazione con gli organismi dell'Unità Locale Socio-Sanitaria ed è costituito da dipendenti comunque in servizio presso la Regione o presso le strutture intermedie di cui all'art. 39, secondo comma, della Legge Regionale 15 febbraio 1980, n. 10.

 

     Art. 35. (Trasferimento del personale).

     Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Medici Provinciali ed i Veterinari Provinciali, nonché il personale di cui al precedente articolo in servizio alla data del 31 marzo 1981, possono presentare alla Giunta regionale domanda per essere iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto alle ULSS, ovvero per essere mantenuti o inquadrati nei ruoli organici della Regione.

     Per il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale del personale previsto all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano le norme contenute nella legge regionale 4 giugno 1980, n. 51.

     Il personale suddetto che opta per l'iscrizione nei ruoli nominativi del Servizio Sanitario Nazionale a norma della presente legge, sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, tenuto conto dei profili professionali stabiliti ai sensi delle leggi regionali vigenti.

     Gli elenchi nominativi del personale di cui al comma precedente dovranno essere conformi a quelli previsti all'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51.

     I suddetti elenchi dovranno essere portati a conoscenza del personale dipendente mediante adeguate forme di pubblicizzazione, secondo le modalità di cui all'art. 4 della citata legge n. 51 del 4 giugno 1980.

 

     Art. 36. (Commissioni esaminatrici dei concorsi ospedalieri).

     A decorrere dal 1° aprile 1981 e fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi ospedalieri previste dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, possono essere designati come componenti i medici di cui all'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 48 e all'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 47.

 

     Art. 37. (Pubblicazione e urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Lettera così modificata con art. 1 L.R. 23 luglio 1981, n. 52.

[1]1a Lettera così modificato con LL.RR. 28 dicembre 1982, n. 99 e 26 maggio 1983, n. 31.

[2] Articolo così modificato con art. 1 L.R. 7 luglio 1982, n. 36.

[3] Comma così modificato con art. 2 L.R. 23 luglio 1982, n. 52.

[4] Lettera così sostituita con LL.RR. 28 dicembre 1982, n. 99 e 26 maggio 1983, n. 31.

[4]4a V. L.R. 10 marzo 1992, n. 20.

[5] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 26 marzo 1985, n. 17.

[6] Articolo abrogato con art. 16 L.R. 24 marzo 1988, n. 32.

[7] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 11 luglio 1991, n. 33.

[8] Dizione così modificata con art. 2 L.R. 11 luglio 1991, n. 33.

[9] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 11 luglio 1991, n. 33.

[9] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 11 luglio 1991, n. 33.

[9] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 11 luglio 1991, n. 33.

[9] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 11 luglio 1991, n. 33.