§ 4.9.D - Legge 2 maggio 1977, n. 192.
Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:02/05/1977
Numero:192


Sommario
Art. 1.      L'immissione al consumo alimentare dei molluschi eduli lamellibranchi è consentita alle condizioni previste dalla presente legge.
Art. 2.      Le zone acque marine, sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi, e quelle utilizzate per la molluschicoltura vengono classificate in:
Art. 3.      Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del primo comma dell'art. 8, si accerti che:
Art. 4.      I molluschi eduli lamellibranchi provenienti dalle zone acquee e marine approvate, sedi di banchi o giacimenti naturali, e quelli provenienti dagli impianti ubicati in zone acquee e approvate o [...]
Art. 5.      L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta è rilasciata dalla regione a mezzo delle autorità sanitarie competenti ai sensi delle [...]
Art. 6.      Gli impianti o stabilimenti di depurazione, diretti da un laureato iscritto all'albo dei medici, dei veterinari o dei biologi, che è responsabile insieme al titolare dell'autorizzazione delle [...]
Art. 7.      I molluschi eduli lamellibranchi pervenuti negli stabilimenti di depurazione o nei centri di raccolta vengono sottoposti ai trattamenti previsti nei precedenti articoli 4 e 6 e alle eventuali [...]
Art. 8.      La regione fa eseguire a cura delle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali e dei locali laboratori provinciali di igiene e profilassi, o di altri laboratori all'uopo [...]
Art. 9.      I molluschi eduli lamellibranchi confezionati e pronti per il consumo alimentare devono essere accompagnati, per il trasporto e la spedizione, da una attestazione rilasciata dal direttore [...]
Art. 10.      L'importazione di molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo diretto, in quanto non sia regolata da speciale convenzione, è subordinata ad autorizzazione preventiva del Ministero della [...]
Art. 11.      La conservazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve avvenire in depositi autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. I prodotti devono essere conservati [...]
Art. 12.      Il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
Art. 13.      La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e dei relativi decreti di esecuzione compete alle autorità sanitarie regionali che la esercitano in conformità alle direttive [...]
Art. 14.      I molluschi eduli lamellibranchi se risultino provenienti da zone acquee precluse o da impianti non autorizzati ovvero risultino posti in vendita:
Art. 15.      Chiunque contravviene alle norme della presente legge, salvo i casi espressamente previsti, è punito con l'ammenda da lire 80 mila a lire 800 mila, estinguibile in via amministrativa mediante [...]
Art. 16.      Nei casi in cui è previsto che l'ammenda sia estinguibile in via amministrativa mediante oblazione, si applica quanto disposto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.
Art. 17.      Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministero della sanità provvede ad erogare alle regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, [...]
Art. 18.      All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 1976 e 1977 si fa fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 9001 degli stati [...]
Art. 19.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle coltivazioni e ai depositi in zone acquee non sottoposte alla competenza dell'amministrazione marittima.
Art. 20.      Restano ferme le disposizioni in materia di concessione di demanio marittimo ed in materia di sanità che non siano in contrasto con le norme della presente legge.
Art. 21.      Le disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e alla importazione dei molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge [...]
Art. 22.      Gli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati, già in esercizio all'entrata in vigore della [...]
Art. 23.      Gli impianti di refrigerazione dei locali, chioschi e banchi adibiti alla vendita dei molluschi eduli lamellibranchi possono, per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente [...]


§ 4.9.D - Legge 2 maggio 1977, n. 192. [1]

Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

(G.U. 17 maggio 1977, n. 132)

 

     Art. 1.

     L'immissione al consumo alimentare dei molluschi eduli lamellibranchi è consentita alle condizioni previste dalla presente legge.

     Con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, le disposizioni della presente legge possono essere estese ad altri invertebrati marini eduli.

 

          Art. 2.

     Le zone acque marine, sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi, e quelle utilizzate per la molluschicoltura vengono classificate in:

     1) approvate;

     2) condizionate;

     3) precluse.

     Alla classificazione provvedono le regioni sulla base di una indagine, da disporre entro sei mesi e da realizzare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, diretta ad accertare le condizioni microbiologiche, biologiche, chimiche e fisiche delle acque marine, secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro per la sanità di cui all'art. 12.

     Le zone acquee non ancora classificate devono considerarsi precluse.

     I risultati dell'indagine dovranno tempestivamente essere trasmessi al Ministero della sanità ai fini degli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 12. Il Ministero della sanità può disporre in qualsiasi momento ispezioni tecnico-sanitarie ed accertamenti microbiologici, biologici, chimici e fisici sulle acque del litorale nazionale.

     Le concessioni da parte della competente autorità marittima di zone di mare approvate o condizionate per l'attivazione di impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi, sono subordinate ad un ulteriore accertamento igienico-sanitario da parte delle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali.

     I privati cittadini, le cooperative, le società e gli enti che intendano intraprendere una attività relativa alla coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito in acque marine dei molluschi eduli lamellibranchi mediante la realizzazione di impianti fissi o galleggianti sulle coste e nelle acque marine, prima di chiedere la necessaria concessione alle competenti autorità marittime, devono inoltrare domanda scritta alla regione, per munirsi del nulla-osta sanitario relativo alla zona prescelta.

     La domanda, oltre a tutte le indicazioni necessarie per facilitare l'individuazione della persona fisica o giuridica che la promuove, deve contenere la precisa indicazione della zona che si intende utilizzare e deve essere corredata da una piantina planimetrica con il progetto di massima degli impianti che si vogliono realizzare.

     L'esercizio dell'impianto viene autorizzato dalla regione, dopo che sia stata accertata dalle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali, la idoneità sotto l'aspetto igienico-sanitario degli impianti e la loro corrispondenza con gli eventuali obblighi imposti al concessionario.

     Le spese per gli accertamenti sopra indicati sono a carico del richiedente.

     Le concessioni da parte della competente autorità marittima di cui al quinto comma sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 109, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

     La regione predispone la mappa delle acque marine classificate ai sensi del primo comma prospicienti al proprio litorale e la tiene aggiornata; a cura della regione la mappa è pubblicata e distribuita alle capitanerie di porto, agli uffici sanitari competenti, agli impianti di coltivazione e depurazione ed ai centri di raccolta, i quali la espongono al pubblico.

     Copia delle mappe aggiornate va inviata al Ministero della sanità.

     Chiunque esercita un impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito senza la prescritta autorizzazione o in contrasto con gli eventuali obblighi e limitazioni imposti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 600 mila a lire 6 milioni.

     La pena di cui al precedente comma è raddoppiata per coloro che esercitano abusivamente un impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in zone acquee condizionate o precluse.

 

          Art. 3.

     Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del primo comma dell'art. 8, si accerti che:

     a) le zone acquee approvate e condizionate abbiano perduto i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici precedentemente accertati, la regione provvede a riclassificarle sulla base delle loro effettive condizioni igieniche dandone comunicazione al Ministero della sanità;

     b) negli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati siano insorte cause di insalubrità, la regione prefigge al concessionario un congruo termine per la rimozione di esse, disponendo, nel frattempo, la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

     Nel caso di cui al precedente punto b), ove il concessionario non ottemperi alla ingiunzione nel termine prefissogli, o le cause di insalubrità non risultino eliminabili, la regione revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, informandone l'autorità marittima.

     Il provvedimento di revoca è definitivo.

     Dopo tale provvedimento l'autorità marittima competente procede alla revoca della concessione senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennità di sorta.

     Nel caso di cui al precedente punto b), qualora si accerti che il concessionario era a conoscenza delle condizioni di insalubrità dell'impianto, si applicano le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 8.

     Ove lo richiedano particolari situazioni sanitarie, il Ministro per la sanità, con provvedimento motivato, vieta la raccolta, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

 

          Art. 4.

     I molluschi eduli lamellibranchi provenienti dalle zone acquee e marine approvate, sedi di banchi o giacimenti naturali, e quelli provenienti dagli impianti ubicati in zone acquee e approvate o condizionate regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 2, prima di essere destinati al consumo diretto, o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale, devono essere preventivamente sottoposti negli impianti di depurazione:

     a) al trattamento di risanamento, nonché alle operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettaggio, se appartenenti alle specie depurabili;

     b) alle sole operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettaggio, se appartenenti alle specie non depurabili.

     Nei centri di raccolta regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 5, potranno essere effettuate, per le specie non depurabili, le operazioni di cui al precedente comma, punto b).

     Ai centri di raccolta possono affluire, per il successivo inoltro agli impianti di depurazione, in imballaggi sigillati ed etichettati, anche i molluschi eduli lamellibranchi depurabili.

     I molluschi eduli provenienti da banchi o giacimenti naturali ubicati nelle zone acquee condizionate devono essere destinati, di norma, agli stabilimenti per la conservazione in scatola o in altri recipienti, previa sterilizzazione, o agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte.

     In particolari casi le autorità sanitarie competenti, sentito il Ministero della sanità, potranno consentire che i soli molluschi eduli depurabili di cui al precedente comma siano destinati al consumo diretto previo trattamento di risanamento negli impianti o stabilimenti di depurazione.

     Chiunque contravviene al disposto di cui al primo e quarto comma del presente articolo è punito, rispettivamente, con le ammende, estinguibili in via amministrativa mediante oblazione, da lire 100 mila a lire 1 milione e da lire 200 mila a lire 2 milioni.

     Chiunque raccolga per porre in commercio o ponga in commercio o somministri molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee precluse alla libera raccolta è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

 

          Art. 5.

     L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta è rilasciata dalla regione a mezzo delle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali.

     Presso le suddette autorità è tenuto, in appositi registri, l'elenco aggiornato degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta nonchè degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine autorizzati ai sensi dell'art. 2. Ai titolari degli impianti viene rilasciato un certificato di iscrizione riportante il numero di registrazione ed attestante la idoneità, sotto il profilo igienico-sanitario, degli impianti stessi.

     Copia dell'elenco ed i relativi aggiornamenti devono essere inviati, a cura delle predette autorità, al Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

     Il Ministero della sanità, al fine di rendere più agevole il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi, pubblica ogni anno la lista ufficiale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta con il relativo numero di registrazione, comunicandone di volta in volta le variazioni agli organi incaricati della vigilanza.

     Tale lista dovrà essere esposta in tutti gli esercizi di vendita di cui all'art. 9, terzo comma.

     Chiunque contravviene al disposto del precedente comma è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

 

          Art. 6.

     Gli impianti o stabilimenti di depurazione, diretti da un laureato iscritto all'albo dei medici, dei veterinari o dei biologi, che è responsabile insieme al titolare dell'autorizzazione delle condizioni igienico-sanitarie dell'impianto, dell'efficacia del trattamento di depurazione e della salubrità dei molluschi eduli lamellibranchi trattati, devono essere dotati:

     a) di un laboratorio, debitamente attrezzato per eseguire controlli microbiologici e chimici delle acque marine e dei molluschi eduli lamellibranchi durante le varie fasi di lavorazione del prodotto ed in particolare prima, durante e dopo il ciclo di depurazione. Tale laboratorio è diretto dal direttore dello stesso impianto o da altro laureato iscritto agli albi precedentemente indicati;

     b) di un reparto attrezzato per la cernita, il lavaggio, il confezionamento e l'etichettaggio, nonchè per eventuali particolari preparazioni;

     c) di un reparto per uffici e servizi amministrativi, completamente separato, dove sarà tenuto, regolarmente aggiornato, un registro di carico e scarico delle partite di molluschi depurati, nonché dei risultati degli esami di laboratorio effettuati;

     d) di un idoneo impianto per lo smaltimento delle acque reflue dello stabilimento.

     I centri di raccolta, diretti da un responsabile che risponde delle condizioni igienico-sanitarie degli stessi, devono essere dotati delle attrezzature previste alle lettere b) e d) e devono avere un registro di carico e scarico regolarmente aggiornato, sul quale devono essere riportate anche le zone acquee di provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi.

     Chiunque contravviene a quanto disposto dal presente articolo per gli impianti o stabilimenti di depurazione, nonchè per i centri di raccolta è punito, rispettivamente, nel primo caso con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e nel secondo caso con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

 

          Art. 7.

     I molluschi eduli lamellibranchi pervenuti negli stabilimenti di depurazione o nei centri di raccolta vengono sottoposti ai trattamenti previsti nei precedenti articoli 4 e 6 e alle eventuali operazioni richieste per la commercializzazione di alcune specie, nonchè al confezionamento ed etichettaggio.

     Le confezioni, opportunamente sigillate, devono contenere una sola specie di molluschi eduli lamellibranchi e riportare su apposite etichette inalterabili ed inamovibili, le seguenti indicazioni:

     a) stabilimento di depurazione o centro di raccolta con relativo numero di registrazione;

     b) specie di molluschi;

     c) peso;

     d) data di raccolta;

     e) data di confezionamento.

     I molluschi eduli lamellibranchi pervenuti negli stabilimenti per la conservazione in scatola o altri recipienti, e negli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte, saranno sottoposti al trattamento conservativo previe idonee operazioni di cernita e lavaggio.

     Chiunque contravviene al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

 

          Art. 8.

     La regione fa eseguire a cura delle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali e dei locali laboratori provinciali di igiene e profilassi, o di altri laboratori all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, periodici sopralluoghi ispettivi tecnico-sanitari con controlli microbiologici, biologici, chimici e fisici delle acque di cui all'art. 2 della presente legge, nonché di quelle utilizzate negli stabilimenti di depurazione per il risanamento dei molluschi eduli lamellibranchi.

     La vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento degli stabilimenti di depurazione, sui centri di raccolta, sugli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine e sul trasporto, è esercitata dalla regione per mezzo delle autorità sanitarie mediche che possono avvalersi anche delle autorità sanitarie veterinarie; la vigilanza in sede di distribuzione è esercitata per mezzo delle autorità sanitarie veterinarie secondo le competenze previste dalle disposizioni di legge.

     Nel caso in cui si accerti che lo stabilimento di depurazione o il centro di raccolta ha immesso al consumo molluschi insalubri, l'autorità sanitaria provvede ai sensi dell'art. 3, lettera b). Il titolare dell'autorizzazione e il direttore dell'impianto o stabilimento di depurazione o del centro di raccolta sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 600 mila a lire 6 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

     L'autorità sanitaria locale predispone inoltre le misure di controllo idonee ad accertare l'effettiva provenienza dei molluschi dalle zone marine di cui all'art. 2.

     Su richiesta di tale autorità, le capitanerie di porto, le guardie di finanza e gli agenti previsti dall'art. 13 collaborano per gli adempimenti di cui al precedente comma.

 

          Art. 9.

     I molluschi eduli lamellibranchi confezionati e pronti per il consumo alimentare devono essere accompagnati, per il trasporto e la spedizione, da una attestazione rilasciata dal direttore responsabile dell'impianto o stabilimento di depurazione o del centro di raccolta dalla quale risultino le seguenti indicazioni:

     a) impianto di depurazione o centro di raccolta con relativo numero di registrazione;

     b) impianto di coltivazione o di deposito o specchi acquei di provenienza;

     c) specie di molluschi eduli, quantità in peso, numero dei colli;

     d) destinatario.

     I molluschi eduli lamellibranchi possono essere ammessi al consumo alimentare unicamente nelle confezioni originali sigillate, munite di regolare etichetta.

     La vendita all'ingrosso ed al minuto dei molluschi è consentita esclusivamente in depositi, mercati, esercizi o chioschi regolarmente autorizzati e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 11.

     E' in ogni caso vietata la vendita ambulante di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398, salvo quando venga effettuata nei locali o chioschi regolarmente autorizzati e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 11. E' anche vietato il rinfresco dei molluschi come pure ogni altra operazione che comunque possa, durante il trasporto o la vendita, compromettere la salubrità del prodotto; è altresì vietato il deposito in specchi acquei marini dei molluschi confezionati destinati al consumo.

     Saranno rifiutate dagli uffici di accettazione dei servizi di trasporto pubblico le spedizioni di molluschi non conformi alle norme di cui al primo comma del presente articolo ed al secondo comma dell'art. 7.

     Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

 

          Art. 10.

     L'importazione di molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo diretto, in quanto non sia regolata da speciale convenzione, è subordinata ad autorizzazione preventiva del Ministero della sanità, su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite dei competenti organi della regione alla quale il prodotto è destinato; tale autorizzazione è rilasciata solo a ditte che possono avvalersi, direttamente o indirettamente, di stabilimenti di depurazione autorizzati ai sensi della presente legge.

     L'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi è subordinata alla presentazione di apposito documento sanitario rilasciato dall'autorità estera competente, dal quale risulti l'indicazione del bacino di coltivazione o di raccolta del prodotto e la dichiarazione che trattasi di bacino salubre, la data di raccolta e di spedizione, il numero dei colli sigillati, il peso, le specie di molluschi eduli e il destinatario.

     Il certificato, vistato dall'autorità sanitaria di confine, dopo controllo favorevole, deve scortare i colli fino a destinazione.

     I molluschi eduli lamellibranchi importati, per essere ammessi al consumo alimentare, devono essere sottoposti a procedimento di depurazione e relativi controlli, nonché alle operazioni di cernita, lavaggio, etichettaggio e confezionamento secondo le norme della presente legge.

     Il Ministro per la sanità, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni cui debbono ottemperare le ditte per l'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi non depurabili.

     Nel caso di convenzione bilaterale, il Ministero della sanità riconosce dopo accertamento la validità della depurazione effettuata nel Paese di origine.

     Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100 mila a lire 6 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

 

          Art. 11.

     La conservazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve avvenire in depositi autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. I prodotti devono essere conservati esclusivamente in ambiente a temperatura controllata.

     I locali adibiti alla conservazione dei prodotti di cui alla presente legge non possono essere destinati alla conservazione di altri alimenti e sostanze.

     Il titolare del deposito deve tenere, regolarmente aggiornato, un registro di carico e scarico dal quale risultino la provenienza, la data di arrivo del prodotto e gli estremi dell'attestazione di cui al primo comma dell'art. 9.

     Chiunque intende esercitare la vendita diretta al consumatore dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco a norma della legge 11 giugno 1971, n. 426, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

     L'autorizzazione stessa viene rilasciata previo parere favorevole dell'ufficiale sanitario, il quale deve accertare l'idoneità dei locali e dei banchi, nonchè la sufficienza dei mezzi di conservazione, anche nei riguardi della vendita da eseguirsi sui banchi dei pubblici mercati.

     I locali o chioschi adibiti alla vendita devono rispondere ai seguenti requisiti:

     a) essere convenientemente arieggiati e mantenuti in perfetto stato di pulizia;

     b) le pareti laterali, per un'altezza di metri 2, e i pavimenti devono essere rivestiti da materiale impermeabile e facilmente lavabile e non devono presentare soluzioni di continuità;

     c) devono essere provvisti di un locale che funzioni da deposito e sia munito di impianto refrigerante atto ad assicurarvi una temperatura idonea al mantenimento della freschezza e della vitalità del prodotto.

     I banchi di deposizione devono essere:

     1) costituiti od almeno ricoperti da materiale impermeabile e lavabile che non presenti soluzioni di continuità;

     2) muniti di un dispositivo che metta la merce al riparo da ogni eventuale insudiciamento e da contatti o manipolazioni del pubblico;

     3) muniti di impianto refrigerante che assicuri una temperatura idonea al mantenimento della freschezza e della vitalità del prodotto.

     Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, può stabilire eventuali altri requisiti igienici dei predetti locali, chioschi e banchi di vendita.

     Chiunque contravviene alle norme del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

 

          Art. 12.

     Il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

     1) i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle acque approvate e condizionate, le metodiche, le modalità di prelievo dei campioni di acqua, la periodicità delle ispezioni tecnico-sanitarie e dei controlli microbiologici, biologici, chimici e fisici di cui all'art. 8; i requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione e le modalità dell'eventuale trattamento di dette acque con mezzi meccanici, fisici e/o chimici al fine di renderle idonee, sotto il profilo microbiologico e chimico, alla depurazione dei molluschi eduli e al mantenimento della loro vitalità;

     2) l'elenco delle specie di molluschi eduli lamellibranchi depurabili e le modalità del trattamento stesso;

     3) le modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli; gli eventuali dispositivi da utilizzare per la vendita diretta o per la somministrazione dei molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo alimentare allo stato crudo; le specie di molluschi che, per particolari condizioni biologiche o esigenze commerciali, possono essere vendute sgusciate o sfuse;

     4) i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alle rispettive destinazioni, le modalità del prelievo dei molluschi eduli lamellibranchi da sottoporre ad analisi microbiologica e chimica, durante le varie fasi dalla produzione alla commercializzazione del prodotto, e le metodiche di analisi.

     Il Ministro per la sanità, con proprio decreto di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana l'elenco delle acque precluse alla raccolta di molluschi eduli.

     Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la sanità, sono determinate le modalità ed i periodi per lo sfruttamento razionale dei banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi. Con lo stesso decreto viene stabilita la documentazione richiesta per l'autorizzazione alla captazione delle acque marine destinate al rifornimento degli impianti di depurazione.

 

          Art. 13.

     La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e dei relativi decreti di esecuzione compete alle autorità sanitarie regionali che la esercitano in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità e, per quanto di competenza, dal Ministero della marina mercantile.

     L'accertamento delle infrazioni alla presente legge ed alle disposizioni applicative da emanare con successivi decreti può essere altresì effettuato dalle guardie di finanza, dal personale delle capitanerie di porto e degli uffici di porto che riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 1235 del codice della navigazione, dagli agenti della sanità marittima, dai carabinieri, dagli agenti di pubblica sicurezza e da ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria, nonché dalle guardie comunali.

 

          Art. 14.

     I molluschi eduli lamellibranchi se risultino provenienti da zone acquee precluse o da impianti non autorizzati ovvero risultino posti in vendita:

     con requisiti microbiologici, biologici, chimici o fisici difformi da quelli prescritti dai decreti del Ministro per la sanità;

     sottoposti a qualsiasi tipo di manipolazione che li renda insalubri o venduti sfusi o sgusciati, salvo i casi previsti dall'art. 12, n. 3), ovvero in confezioni sprovviste di sigillo o di etichette;

     morti o non vitali o non mantenuti alle temperature prescritte dai decreti del Ministro per la sanità;

     sprovvisti di idonea protezione contro l'azione della polvere e degli agenti atmosferici;

     devono essere sequestrati e distrutti in quanto dannosi od utilizzati ai sensi dell'art. 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

 

          Art. 15.

     Chiunque contravviene alle norme della presente legge, salvo i casi espressamente previsti, è punito con l'ammenda da lire 80 mila a lire 800 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

 

          Art. 16.

     Nei casi in cui è previsto che l'ammenda sia estinguibile in via amministrativa mediante oblazione, si applica quanto disposto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

 

          Art. 17.

     Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministero della sanità provvede ad erogare alle regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, amplimento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi un contributo di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1976.

     I predetti stanziamenti saranno utilizzati dalle regioni nei limiti delle somme loro assegnate, anche per la concessione di provvidenze alle cooperative della pesca, agli enti e alle imprese individuali e collettive di molluschi coltura, per gli scopi di cui al comma precedente; le cooperative della pesca e gli enti a carattere pubblico avranno la preferenza rispetto agli altri soggetti.

     La erogazione di tali provvidenze sarà regolata con legge regionale.

     Ai fini del presente articolo le regioni presenteranno al Ministero della sanità i relativi progetti corredati da circostanziata relazione e da preventivo di spesa.

 

          Art. 18.

     All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 1976 e 1977 si fa fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 19.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle coltivazioni e ai depositi in zone acquee non sottoposte alla competenza dell'amministrazione marittima.

 

          Art. 20.

     Restano ferme le disposizioni in materia di concessione di demanio marittimo ed in materia di sanità che non siano in contrasto con le norme della presente legge.

 

Norme finali e transitorie

 

          Art. 21.

     Le disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e alla importazione dei molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

     All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la legge 4 luglio 1929, n. 1315, è abrogata.

 

          Art. 22.

     Gli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati, già in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, proseguono la loro attività a condizione che entro il termine di due mesi presentino alla regione, tramite la competente autorità sanitaria, istanza di nuova autorizzazione.

     Entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza la regione, mediante ispezioni, accerta l'idoneità dell'impianto, e, nel caso in cui quest'ultimo non risulti rispondente alle norme della presente legge, prefigge un congruo termine per l'adeguamento dello stesso, disponendo nel frattempo la sospensione dell'esercizio.

     Nel caso in cui nel termine stabilito l'impianto non sia reso idoneo la regione revoca la precedente autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 3.

 

          Art. 23.

     Gli impianti di refrigerazione dei locali, chioschi e banchi adibiti alla vendita dei molluschi eduli lamellibranchi possono, per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere sostituiti con l'impiego di ghiaccio di acqua potabile e di ghiaccio di acqua marina salubre a condizione che il ghiaccio non venga a contatto diretto con i molluschi.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 20 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.