§ 22.5.1W - Legge 19 maggio 1976, n. 398.
Disciplina del commercio ambulante


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:19/05/1976
Numero:398


Sommario
Art. 1.      E' considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che vende merci al minuto o somministra al pubblico alimenti e bevande, con la sola collaborazione dei familiari e di non più di due [...]
Art. 2.      L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla iscrizione in una speciale sezione del registro previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed al possesso di una autorizzazione [...]
Art. 3.      Il provvedimento di rilascio, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione è emesso dal sindaco del comune, ove il richiedente risiede ed effettivamente dimora, sentito il parere delle [...]
Art. 4.      L'autorizzazione è soggetta alla fine di ogni anno al visto da parte del sindaco e si intende revocata se il visto stesso non è apposto per due anni consecutivi.
Art. 5.      I provvedimenti comunali riguardanti l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, gli spostamenti dei mercati ambulanti ed ogni altro provvedimento relativo al commercio ambulante sono [...]
Art. 6.      L'autorizzazione dà facoltà di esercitare il commercio in forma ambulante o mediante installazioni mobili nell'ambito del comune di residenza e nel territorio di sei provincie limitrofe, [...]
Art. 7.      Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai comuni di integrare il piano, previsto dall'art. 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426, con norme e [...]
Art. 8.      La regione, sentita la commissione di cui al successivo art. 9, formula indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale ai fini della elaborazione e della revisione delle norme del piano [...]
Art. 9.      Presso ogni regione è costituita una commissione composta:
Art. 10.      Le disposizioni della presente legge non si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. [...]
Art. 11.      Chiunque viola le disposizioni previste dalla presente legge o dai piani di cui al precedente art. 7, salve le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione [...]
Art. 12.      Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza prevista dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione, di cui [...]
Art. 13.      Il regolamento di esecuzione della presente legge è emanato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 14.      Sono abrogate la legge 5 febbraio 1934, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione; la legge 4 luglio 1959, n. 489; il secondo e il terzo comma dell'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, [...]


§ 22.5.1W - Legge 19 maggio 1976, n. 398. [1]

Disciplina del commercio ambulante

(G.U. 12 giugno 1976, n. 154)

 

     Art. 1.

     E' considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che vende merci al minuto o somministra al pubblico alimenti e bevande, con la sola collaborazione dei familiari e di non più di due dipendenti, presso il domicilio dei compratori o su spazi o aree pubbliche, purchè non si adoperino impianti fissati permanentemente al suolo.

     Il commercio ambulante può essere svolto in due modi:

     a) commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, che può essere esercitato soltanto su quella parte di suolo pubblico a tale uso destinato dal comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all'ingrosso;

     b) commercio ambulante senza posto fisso che può essere esercitato presso il domicilio dei compratori o, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorità comunale, su qualsiasi area pubblica, purchè in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro.

     Il commercio al minuto o la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante installazioni mobili sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge.

     Le attività, di cui al comma precedente, sono consentite solo se esercitate con non più di due automezzi in un solo punto di vendita, anche con la collaborazione di dipendenti purchè in numero non superiore a due.

 

          Art. 2.

     L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla iscrizione in una speciale sezione del registro previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed al possesso di una autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente.

     Per l'iscrizione nella speciale sezione di cui al precedente comma, il richiedente deve avere i requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica.

     Chiunque intende esercitare la vendita in forma ambulante dei prodotti previsti dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 11 giugno 1971, n. 426, può ottenere l'iscrizione soltanto se abbia superato l'apposito esame.

     L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo, va, inoltre, subordinato alle speciali norme emanate dalle competenti autorità marittime in applicazione dell'art. 68 del codice di navigazione e del n. 107 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

     Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio ambulante negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

 

          Art. 3.

     Il provvedimento di rilascio, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione è emesso dal sindaco del comune, ove il richiedente risiede ed effettivamente dimora, sentito il parere delle commissioni, di cui ai successivi commi, in conformità alle direttive regionali ed ai piani comunali, previsti dalla presente legge.

     Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, la commissione è composta da:

     a) il sindaco o suo delegato, che la presiede;

     b) due rappresentanti del consiglio comunale, di cui uno della minoranza;

     c) tre rappresentanti dei commercianti ambulanti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria provincialmente più rappresentative;

     d) due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali di carattere generale dei commercianti provincialmente più rappresentative;

     e) un rappresentante dei coltivatori agricoli produttori diretti designati dall'organizzazione sindacale provincialmente più rappresentativa.

     Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la commissione è composta dal sindaco o suo delegato, che la presiede; da due rappresentanti dei commercianti ambulanti, da uno dei commercianti in sede fissa e da uno dei coltivatori agricoli produttori diretti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali provincialmente più rappresentative.

     La commissione può essere integrata con voto consultivo da un esperto di traffico, viabilità o urbanistica designato dalla giunta comunale.

     La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dura in carica cinque anni ed è rinnovata seguendo la stessa procedura adottata per la sua costituzione.

     L'autorizzazione è rilasciata per una delle categorie merceologiche definite dal regolamento di esecuzione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

     Il commercio di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettera a) può essere esercitato solo dopo aver ottenuto la concessione dell'occupazione del suolo pubblico da parte del comune, sentite le commissioni di cui al presente articolo, ed in conformità al piano di cui all'art. 7.

 

          Art. 4.

     L'autorizzazione è soggetta alla fine di ogni anno al visto da parte del sindaco e si intende revocata se il visto stesso non è apposto per due anni consecutivi.

     L'autorizzazione è trasmissibile per atto tra vivi o per causa di morte al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado del commerciante ambulante, purchè iscritto nella sezione speciale di cui al precedente art. 2.

     Il titolare dell'autorizzazione, in caso di comprovata necessità, comunica al sindaco che un proprio familiare o altra persona ha assunto la rappresentanza dell'esercizio.

     Se il periodo di rappresentanza supera i tre mesi, la persona che ha assunto la rappresentanza deve dimostrare di essere iscritta nella speciale sezione del registro.

     Il trasferimento della titolarità dell'azienda dei commercianti ambulanti per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempreché sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro [2] .

     Nel regolamento d'esecuzione della presente legge devono essere previste disposizioni atte ad impedire il rilascio di altra autorizzazione al commerciante ambulante che si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente [3] .

 

          Art. 5.

     I provvedimenti comunali riguardanti l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, gli spostamenti dei mercati ambulanti ed ogni altro provvedimento relativo al commercio ambulante sono emanati previo parere delle commissioni di cui al precedente art. 3, e sulla base del piano di cui al successivo art. 7.

     I criteri di assegnazione dei posteggi nell'ambito delle aree pubbliche o mercati destinati all'esercizio del commercio ambulante sono deliberati dal consiglio comunale su proposta delle suddette commissioni.

     Le concessioni di cui al precedente art. 3, ultimo comma, non possono essere cedute a nessun titolo, neppure temporaneamente. Le deliberazioni relative alle tasse di posteggio e all'appalto per la loro riscossione sono adottate dal consiglio comunale sentito il parere delle suddette commissioni.

 

          Art. 6.

     L'autorizzazione dà facoltà di esercitare il commercio in forma ambulante o mediante installazioni mobili nell'ambito del comune di residenza e nel territorio di sei provincie limitrofe, compresa quella cui appartiene il comune di residenza, indicate dal richiedente.

     I sindaci dei comuni compresi nel territorio di cui al comma precedente possono impedire l'accesso alle aree pubbliche appositamente destinate all'esercizio del commercio ambulante, per violazione delle norme sanitarie e di polizia annonaria e per indisponibilità di superfici destinate alle fiere e mercati regolamentati dal piano di cui al successivo art. 7.

     Il commerciante ambulante che voglia esercitare la sua attività anche in comuni situati in provincie non indicate nell'autorizzazione deve ottenere la preventiva autorizzazione da inserirsi nell'autorizzazione medesima, da parte del sindaco competente per territorio, su conforme parere delle commissioni di cui al precedente art. 3.

     L'estensione può avere durata non inferiore a quindici giorni e non superiore ai sei mesi, da determinarsi in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti, al numero delle altre autorizzazioni rilasciate e, ove approvate, alle previsioni dei piani per il commercio ambulante.

     L'estensione di cui al terzo comma non è subordinata al pagamento di alcuna tassa e non è necessaria per partecipare alle fiere regionali e nazionali.

 

          Art. 7.

     Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai comuni di integrare il piano, previsto dall'art. 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426, con norme e direttive concernenti il commercio ambulante secondo i criteri di cui ai successivi commi ed al fine di conseguire un adeguato equilibrio tra il commercio in sede fissa e quello ambulante.

     Le integrazioni al piano debbono: rispettare i principi previsti dall'art. 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426; dettare norme per l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, gli spostamenti dei mercati, nonchè per le altre manifestazioni delle attività economiche di vendita in forma ambulante, delimitate nello spazio e nel tempo; fissare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per la regolamentazione delle aree e delle soste, determinando inoltre le modalità della presenza degli operatori al di fuori dei mercati.

     Le integrazioni, di cui al comma precedente, debbono essere approvate dal consiglio comunale, previo parere delle commissioni di cui al precedente art. 3, e sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     Fino a quando non siano approvate le integrazioni di cui al presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate dai sindaci, su conforme parere delle commissioni di cui al precedente art. 3, e con l'osservanza dei criteri stabiliti dalla presente legge nonchè dalle direttive regionali di cui al successivo art. 8.

 

          Art. 8.

     La regione, sentita la commissione di cui al successivo art. 9, formula indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale ai fini della elaborazione e della revisione delle norme del piano di cui al precedente art. 7, nonchè direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva, della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del commercio esercitato nei modi di cui al precedente art. 1, ed un adeguato equilibrio fra esso, le installazioni commerciali a posto fisso, o le altre forme di distribuzione in uso.

     I sindaci, entro il mese di agosto di ciascun anno, comunicano alle regioni interessate il numero delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente, indicando le provincie per le quali l'autorizzazione è valida, le categorie merceologiche contemplate dall'autorizzazione, il modo con cui si svolge il commercio, le variazioni registratesi e le cessazioni.

 

          Art. 9.

     Presso ogni regione è costituita una commissione composta:

     dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede;

     da tre commercianti ambulanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria regionalmente più rappresentative;

     da due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentative;

     da un rappresentante designato dalle camere di commercio della regione interessata;

     da due consiglieri regionali di cui uno della minoranza;

     da un rappresentante dei comuni della regione, designato dall'ANCI [4] .

     La commissione è nominata dal consiglio regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione dalla presente legge, dura in carica cinque anni e deve essere rinnovata seguendo la stessa procedura usata per la sua costituzione.

     I membri delle commissioni comunali non possono far parte della commissione regionale.

     La regione, sentito il parere della commissione regionale, delibera in materia di tassa di posteggio, dividendo i comuni delle provincie in classi in base alla popolazione, alla attività economica, alla dislocazione geografica ed al numero di mercati esistenti, fissando per ciascuna classe un minimo ed un massimo di tasse di posteggio entro i limiti dei quali i singoli comuni devono attenersi per la determinazione della tassa di posteggio comunale.

     L'elenco delle classi, comunque non superiori a cinque, deve essere aggiornato quadriennalmente.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni della presente legge non si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, allalegge 25 marzo 1959, n. 125, ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 [5] .

     E' fatta salva l'osservanza delle disposizioni della presente legge o dei piani, di cui al precedente art. 7, relative alla concessione dei posteggi nei mercati ed alla occupazione di aree pubbliche.

 

          Art. 11.

     Chiunque viola le disposizioni previste dalla presente legge o dai piani di cui al precedente art. 7, salve le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000, che è comminata dal sindaco.

     Si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

     In caso di particolare gravità, il sindaco può sospendere l'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, e revocarla in caso di recidiva.

     Il sindaco può disporre l'immediata confisca degli impianti di vendita e della merce, qualora il commercio ambulante sia svolto senza l'autorizzazione.

     Se il commercio ambulante abusivo viene esercitato con autoveicoli si provvede anche al ritiro della licenza per l'auto trasporto in conto proprio, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298.

 

          Art. 12.

     Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza prevista dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, previa istanza da presentare al sindaco del comune, ove il richiedente risiede ed effettivamente dimora, entro un anno dalla data predetta.

     L'istanza deve indicare l'ambito territoriale nel quale si esercita l'attività.

 

          Art. 13.

     Il regolamento di esecuzione della presente legge è emanato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'ANCI e delle regioni.

 

          Art. 14.

     Sono abrogate la legge 5 febbraio 1934, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione; la legge 4 luglio 1959, n. 489; il secondo e il terzo comma dell'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e gli articoli 4, 8 e 9 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile, ed in particolare, l'art. 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa all'obbligo della iscrizione in apposito registro presso le autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio del commercio ambulante.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 7 della L. 28 marzo 1991, n. 112.

[2] Comma sostituito dall'art. 3 bis del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9.

[3] Comma sostituito dall'art. 3 bis del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9.

[4] Comma modificato dall'art. 2 del L. 3 febbraio 1978, n. 22.

[5] Comma sostituito dall'art. 3 del L. 3 febbraio 1978, n. 22.