§ 30.2.6 – D.L. 26 gennaio 1987, n. 9.
Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.2 credito al commercio
Data:26/01/1987
Numero:9


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. Il periodo di utilizzo di cui all'art. 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato dall'art. 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato ad anni tre, [...]
Art. 3 bis. 
Art. 3 ter. 
Art. 3 quater. 
Art. 3 quinquies. 
Art. 3 sexies. 
Art. 3 septies. 
Art. 3 octies. 
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 30.2.6 – D.L. 26 gennaio 1987, n. 9. [1]

Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio.

(G.U. 26 gennaio 1987, n. 20).

 

     Art. 1. [2]

     1. L'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 15 gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio.

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     1. Il periodo di utilizzo di cui all'art. 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato dall'art. 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato ad anni tre, anche per le iniziative i cui programmi non risultano ancora realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Per le operazioni approvate dal Comitato di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è da applicare il tasso agevolato:

     a) con il pagamento della prima rata in scadenza in data successiva alla predetta approvazione, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, qualora il contratto non contenga già tale applicazione sin dall'inizio dell'operazione di mutuo;

     b) sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e ammortamento, per i contratti stipulati successivamente alla data di approvazione delle corrispondenti operazioni da parte del citato Comitato.

     3. Con onere a carico delle disponibilità del fondo previsto dal citato art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, agli istituti di credito che compiono le operazioni di cui al comma 2 è riconosciuta la corresponsione di interessi composti, calcolati al tasso annuo del cinque per cento, sui contributi dello Stato relativamente al periodo che ha inizio con la decorrenza del diritto a detti contributi e termine alla scadenza della rata che precede la prima richiesta documentata di corresponsione dei contributi stessi da parte dei medesimi istituti di credito.

     4. Il settimo comma dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. I limiti di finanziamento previsti dall'art. 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e dall'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, sono elevati a lire 4 miliardi per i soggetti beneficiari di cui all'art. 1, numeri 1) e 2), della citata legge n. 517 del 1975, e a lire 2 miliardi per gli altri soggetti; limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 60 milioni di lire.

     6. E' raddoppiato il limite di finanziamento previsto dal terzo comma dell'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

     7. Per i centri commerciali al dettaglio il limite di finanziamento agevolato per le società promotrici è fissato in lire 20 miliardi. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con proprio provvedimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio [4].

     8. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è autorizzata, per gli anni 1987 e 1988, la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo al netto dell'IVA per l'acquisto da parte dei soggetti di cui all'art. 1 della predetta legge n. 517 del 1975 di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri, le procedure e i tempi per la concessione, la liquidazione e la verifica relative alle predette operazioni.

     8 bis. Sono ammessi alle agevolazioni finanziarie ed alle stesse condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i locali alberghieri non di lusso ed i locali condotti da agenzie di viaggio [5].

 

          Art. 3 bis. [6]

     1. Il quinto comma dell'art. 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3 ter. [7]

     1. All'art. 5, quarto comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, la lettera b) è sostituita, dalla seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3 quater. [8]

     1. Al quarto comma dell'art. 4 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: (omissis).

 

          Art. 3 quinquies. [9]

     1. Dopo il comma 4 dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3 sexies. [10]

     1. Il comma 7 dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3 septies. [11]

     1. Per le violazioni dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, non si applicano le sanzioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, relativamente ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 3 octies. [12]

     1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.

     2. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio l'attività del Fondo si esplica attraverso il finanziamento sotto forma di contributi in conto capitale per la realizzazione dell'assistenza tecnica, di progettazione dell'innovazione tecnologica e organizzativa e di qualificazione professionale delle imprese commerciali, singole o associate. I soggetti beneficiari dei contributi sono i centri, gli istituti e le strutture operative promosse da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale delle imprese commerciali e della cooperazione nonché le imprese singole o associate.

     3. I criteri, le procedure e le modalità di concessione del contributo, ivi compresa la verifica di attuazione dei progetti, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale e l'Unione nazionale delle camere di commercio.

     4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, di lire 20 miliardi per il 1987, 20 miliardi per il 1988 e 50 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 marzo 1987, n. 121.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 27 marzo 1987, n. 121.

[3] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 27 marzo 1987, n. 121.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 27 marzo 1987, n. 121.

[6] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 27 marzo 1987, n. 121.

[7] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 27 marzo 1987, n. 121.

[8] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 27 marzo 1987, n. 121.

[9] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 27 marzo 1987, n. 121.

[10] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 27 marzo 1987, n. 121.

[11] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 27 marzo 1987, n. 121.

[12] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 27 marzo 1987, n. 121 e abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.