§ 36.1.26 - D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.
Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:36. Diritto d'autore
Capitolo:36.1 disciplina generale
Data:16/11/1994
Numero:685


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 2.      1. Dopo l'art. 18 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
Art. 3.      1. Il n. 2) del primo comma dell'art. 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 4.      1. Il secondo comma dell'art. 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 5.      1. L'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 6.      1. La rubrica del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente: (Omissis)
Art. 7.      1. L'art. 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 8.      1. Il primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, è sostituito dal seguente: [...]
Art. 9.      1. Dopo l'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente
Art. 10.      1. Dopo il capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente
Art. 11.      1. Il capo II del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 12.      1. La rubrica del capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente: (Omissis)
Art. 13.      1. L'art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 14.      1. Agli articoli 81, 82 e 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: "artisti attori o interpreti" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 15.      1. L'art. 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 16.      1. L'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 17.      1. Dopo l'art. 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente
Art. 18.      1. Dopo l'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente
Art. 19.      1. Al primo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, la parola: "precedente" è sostituita da: (Omissis)
Art. 20.      1. Gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1981, n. 406, la legge 20 luglio 1985, n. 400, e l'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo [...]
Art. 21.      1. Le disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio e al diritto di prestito, nonché al potere di autorizzare a noleggiare o a dare in prestito, non si applicano ad altre [...]
Art. 22.      1. I rapporti sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1° luglio 1994 e le utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa data sono regolate dalle disposizioni vigenti prima della [...]


§ 36.1.26 - D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.

Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale.

(G.U. 16 dicembre 1994, n. 293).

 

Art. 1.

     1. L'art. 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Dopo l'art. 18 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Il n. 2) del primo comma dell'art. 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Il secondo comma dell'art. 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. La rubrica del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente: (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L'art. 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Il primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. Dopo l'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 10.

     1. Dopo il capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 11.

     1. Il capo II del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. La rubrica del capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente: (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. L'art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. Agli articoli 81, 82 e 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: "artisti attori o interpreti" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

     Art. 15.

     1. L'art. 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. L'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 17.

     1. Dopo l'art. 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 18.

     1. Dopo l'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 19.

     1. Al primo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, la parola: "precedente" è sostituita da: (Omissis).

 

     Art. 20.

     1. Gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1981, n. 406, la legge 20 luglio 1985, n. 400, e l'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, sono abrogati.

 

     Art. 21.

     1. Le disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio e al diritto di prestito, nonché al potere di autorizzare a noleggiare o a dare in prestito, non si applicano ad altre forme di cessione di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento ai fini della loro proiezione in pubblico, radiodiffusione, messa a disposizione a scopo di consultazione sul posto o alla cessione di opere o di esemplari di opere a fini di esposizione; il prestito non comprende la messa a disposizione tra istituzioni aperte al pubblico. Tali utilizzazioni restano disciplinate dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto applicabili.

 

     Art. 22.

     1. I rapporti sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1° luglio 1994 e le utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa data sono regolate dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. In deroga al comma 1, in relazione a contratti di cessione del diritto di noleggio conclusi anteriormente al 1° luglio 1994, agli autori e agli artisti esecutori e interpreti che ne facciano richiesta anteriormente al 1° gennaio 1997 spetta il diritto ad un'equa remunerazione. In caso di mancato accordo tra le parti la remunerazione è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, resa in adunanza generale.