§ 22.5.16 - L. 9 febbraio 1963, n. 59.
Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:09/02/1963
Numero:59


Sommario
Art. 1.      I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio [...]
Art. 2.      Ai fini della presente legge, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro [...]
Art. 3.      I produttori singoli od associati che intendono effettuare una vendita di cui all'art. 1 debbono farne domanda ai sindaci dei comuni in cui intendono effettuarla.
Art. 4.      Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti, i luoghi e giorni di fiera o di mercato per i quali è [...]
Art. 5.      L'autorizzazione è negata solo se i produttori agricoli e i rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti hanno riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da [...]
Art. 6.      Decadono i diritti del produttore di cui alla presente legge e l'autorizzazione viene ritirata quando:
Art. 7.      E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.


§ 22.5.16 - L. 9 febbraio 1963, n. 59. [1]

Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

(G.U. 16 febbraio 1963, n. 44).

 

Art. 1.

     I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori [1].

     Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sanità e d'igiene e quelle concernenti le centrali del latte.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente legge, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi.

 

     Art. 3.

     I produttori singoli od associati che intendono effettuare una vendita di cui all'art. 1 debbono farne domanda ai sindaci dei comuni in cui intendono effettuarla.

     La domanda, sottoscritta dal rappresentante, se trattasi di associazioni o di persona giuridica, deve essere presentata al sindaco in duplice esemplare.

     La domanda, oltre l'indicazione delle generalità del richiedente, della specifica qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art. 2 e degli estremi di ubicazione del fondo di produzione del richiedente o dei fondi di produzione dei soci o associati deve contenere altresì la specificazione, rispettivamente se di coltura o di allevamento, dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e dei modi in cui s'intende effettuarla se permanentemente o meno, e se in posti stabiliti dalla autorità comunale in maniera che in ogni caso sia possibile l'individuazione del luogo di vendita.

     La domanda deve essere corredata dal certificato penale generale del richiedente dal quale risulti la inesistenza di condanne per alcuno dei reati indicati nella lettera c) del successivo art. 6 e, nel caso di presentazione in comune diverso da quello dove trovasi il fondo o i fondi di produzione, anche da certificato in carta libera del sindaco di questo ultimo comune che attesti essere il richiedente o i soci o gli associati produttori agricoli per il terreno od i terreni indicati nella domanda.

 

     Art. 4.

     Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti, i luoghi e giorni di fiera o di mercato per i quali è autorizzata la vendita, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

 

     Art. 5.

     L'autorizzazione è negata solo se i produttori agricoli e i rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti hanno riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro la economia pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica.

 

     Art. 6.

     Decadono i diritti del produttore di cui alla presente legge e l'autorizzazione viene ritirata quando:

     a) il titolare dell'autorizzazione perda la qualità di produttore agricolo nel comune in relazione al quale l'autorizzazione è rilasciata;

     b) il produttore agricolo o la persona giuridica pongono in vendita prodotti non ottenuti direttamente dall'impresa agricola gestita o dai fondi degli agricoltori associati nel comune per il quale è autorizzata la vendita;

     c) i produttori agricoli e i legali rappresentanti delle persone giuridiche siano condannati per taluno dei delitti indicati nell'art. 5.

 

     Art. 7.

     E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[1] Comma così sostituito dall'articolo unico della L. 14 giugno 1964, n. 477.