§ 4.1.78 - L.R. 6 luglio 2001, n. 25.
Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:06/07/2001
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Modalità di finanziamento).
Art. 3.  (Riserva di finanziamenti).
Art. 4.  (Regolamento di attuazione).
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.  (Urgenza).


§ 4.1.78 - L.R. 6 luglio 2001, n. 25.

Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa.

(B.U. n. 15 del 1 agosto 2001).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Abruzzo intende promuovere un programma pluriennale di intervento teso al recupero, ristrutturazione di edifici anche non destinati ad abitazione, acquisto, nuova costruzione di alloggi che ricadono nei Comuni della Regione Abruzzo, attraverso la concessione di contributi finanziari secondo le modalità indicate nella presente legge e nel regolamento di attuazione di cui al successivo art. 4.

 

     Art. 2. (Modalità di finanziamento).

     1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono finanziati attraverso la FIRA S.p.A. che stipula apposita Convenzione con Istituti di Credito per la concessione a favore dei richiedenti di mutui decennali a tasso fisso.

     2. Ai soggetti attuatori è concesso un contributo in conto interesse con abbattimento di quattro punti sul tasso praticato dagli Istituti di Credito Convenzionati.

     3. Il contributo in conto interesse può essere convertito a richiesta del proponente in contributo in conto capitale scontando al valore attuale al momento dell'erogazione il beneficio derivante dalla quota interessi [1].

     4. Il contributo è concesso ai soggetti che stipulano contratto di mutuo nel corso dell’anno a cui il bando fa riferimento [2].

     5. L'importo del mutuo agevolato non può essere superiore a 150.000.000 per unità immobiliare fino ad un massimo di 1.000.000.000 per interventi coordinati su più unità immobiliari e comunque non superiore al 90% del valore dell'intervento.

     6. Qualora l'intervento è proposto da un Ente Pubblico ed è realizzato in Comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti, il mutuo agevolato può coprire il 100% dell'intervento.

     7. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione è riservata alla FIRA una quota del 3% del contributo erogato.

 

     Art. 3. (Riserva di finanziamenti).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, il 25% dello stanziamento di bilancio è destinato, per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa, a coloro che hanno contratto matrimonio entro il biennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge o che contrarranno matrimonio entro l'anno 2001. Per gli anni successivi al 2001 il matrimonio deve essere contratto nel corso dell’anno a cui il bando fa riferimento [3].

     2. Per gli anni successivi al 2001 la riserva di finanziamento, non superiore al 25% potrà essere confermata dalla Giunta regionale ovvero rivolta a favore di altre categorie di beneficiari.

 

     Art. 4. (Regolamento di attuazione).

     1. Con successivo regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono fissate le modalità ed i criteri per accedere ai contributi.

     2. Il regolamento dovrà contenere:

     1) modalità e contenuti della domanda di contributo da presentare alla FIRA e relativi allegati da presentare a seconda dei soggetti beneficiari e della tipologia di intervento;

     2) schema tipo di convenzione tra FIRA e Istituti di Credito;

     3) criteri e modalità per la verifica delle domande e per l'erogazione dei contributi con attenzione per interventi rivolti alle problematiche inerenti la salvaguardia sismica, il risparmio energetico, il superamento delle barriere architettoniche, l'adesione al codice concordato elaborato dall'ENEA;

     4) la priorità della localizzazione degli interventi, privilegiando quelli che coprono con propri fondi la restante parte in conto interessi nonché quelli inseriti nelle categorie 1 e 2 nell’allegato alla O.P.C.M. del 20.3.2003, n. 3274, nonché in Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti [4];

     4 bis) la priorità per le famiglie al cui interno vi è un portatore di handicap grave [5];

     5) verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e della regolarità contributiva da parte delle imprese che realizzeranno o che hanno realizzato l'opera;

     6) modalità di trasferimento delle agevolazioni all'acquirente qualora il beneficiario originario sia impresa di costruzione;

     7) modalità di verifica e controllo delle opere realizzate e del consuntivo dei costi;

     8) indicazione del prezzario di riferimento.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2001 in £. 5.000.000.000, si provvede mediante utilizzazione della partita n. 12 dell'elenco n. 4 del fondo globale iscritto al cap. 324000, denominata "Contributo per l'acquisto, il recupero e la costruzione della prima casa", la quale è soppressa.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     - Cap. 324000 denominato "Fondo globale occorrente per fare fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - art. 37 L.R.C. elenco n. 4"

     - in diminuzione £. 5.000.000.000

     - Cap. 262415 (Tit. 2, categoria 4, Voce economica 1, aggregato economico 3, sez. 07, sett. 26), di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Contributo per l'acquisto, il recupero e la costruzione della prima casa"

     - in aumento £. 5.000.000.000.

     3. Per i successivi anni l'entità della relativa spesa viene determinata con le rispettive leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 29.12.1977, n. 81.

 

     Art. 6. (Urgenza).

     1. La presente Legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.A.

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 28 settembre 2001, n. 49.

[2] Comma così modificato dall’art. 145 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[3] Comma così modificato dall’art. 145 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[4] Punto già modificato dall'art. 5 della L.R. 4 ottobre 2001, n. 54 e così ulteriormente modificato dall’art. 145 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[5] Punto aggiunto dall’art. 145 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.