§ 4.2.69 - L.R. 27 dicembre 2001, n. 84.
Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:27/12/2001
Numero:84


Sommario
Art. 1.  Finalità e soggetti beneficiari.
Art. 2.  Tipologie degli interventi.
Art. 3.  Modalità di accesso ai contributi di cui alla presente legge e procedure.
Art. 4.  Contributo regionale.
Art. 5.  Modalità di erogazione in regime di appalto diretto.
Art. 6.  Modalità di erogazione in regime di appalto in concessione di costruzione e gestione.
Art. 7.  Criteri di ripartizione del finanziamento.
Art. 8.  Concessione del contributo in regime di appalto diretto.
Art. 9.  Concessione del contributo in regime di concessione di costruzione e gestione.
Art. 10.  Termini e vincoli.
Art. 11.  Progettazione ed esecuzione delle opere.
Art. 12.  Pubblica utilità ed urgenza.
Art. 13.  Utilizzo dei finanziamenti.
Art. 14.  Collaudi e vigilanza.
Art. 15.  Monitoraggio.
Art. 16.  Competenze della Giunta regionale.
Art.17.  Norma di rinvio.
Art. 18.  Finanziamento delle opere.
Art. 19.  Modificazione ed integrazione della L.R. 141/1999.
Art. 20.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.2.69 - L.R. 27 dicembre 2001, n. 84.

Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo.

(B.U. 29 dicembre 2001, n. 29).

 

     Art. 1. Finalità e soggetti beneficiari.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di consentire il completamento del programma regionale di metanizzazione, concede ai soggetti di cui all'art. 2 della L.R. 3 aprile 1995, n. 25, contributi destinati al completamento di reti urbane per la distribuzione del gas.

     2. Gli Enti locali e le associazioni di cui al Capo V del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, realizzano gli interventi previsti dalla presente Legge, direttamente mediante assunzione di mutui con la Cassa DD.PP. o altro Istituto di credito abilitato ovvero in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, mediante la concessione di costruzione e gestione o altre forme previste dalla normativa vigente [1].

 

     Art. 2. Tipologie degli interventi.

     1. Per il completamento del programma di metanizzazione di cui alla L.R. 25/1995 sono finanziabili gli interventi di seguito elencati in ordine di priorità:

     a) reti di distribuzione interne in Comuni che ne sono completamente privi;

     b) completamento delle reti di distribuzione interne;

     c) realizzazione della condotta di collegamento alla rete di distribuzione interna.

 

     Art. 3. Modalità di accesso ai contributi di cui alla presente legge e procedure.

     1. Gli Enti locali interessati possono accedere alle provvidenze regionali presentando la domanda alla competente Direzione Regionale OO.PP. e Protezione Civile - Servizio Infrastrutture e Servizi - C.so Federico II, n. 51, 67100 - L'Aquila, esclusivamente a mezzo raccomandata, entro e non oltre 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, completa di:

     a) relazione tecnica contenente la caratteristica delle opere come previsto all'art. 2, per la determinazione della priorità;

     b) deliberazione di approvazione del programma o progetto in cui si definisce:

     1) il quadro delle esigenze da soddisfare;

     2) la valutazione della fattibilità dell'opera;

     3) le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale;

     4) la lunghezza massima dell'eventuale condotta di collegamento alla rete di distribuzione interna;

     5) l'ammontare della spesa prevista, l'ammontare del finanziamento richiesto e ammissibile e le modalità di copertura dell'eventuale eccedenza;

     6) il regime di realizzazione dell'intervento: appalto o concessione;

     7) l'appartenenza del Comune entro i confini di un Parco nazionale o regionale o di una Comunità Montana;

     8) il numero di abitanti residenti nella zona di intervento alla data del censimento ISTAT 1991, effettivamente non serviti dalla rete di distribuzione del gas;

     c) dichiarazione tecnica acclarante che il computo metrico è stato redatto con riferimento al vigente prezziario regionale e che l'aliquota delle spese tecniche e generali ammissibili a finanziamento non supera il 14% dell'importo lordo dei lavori, ivi compresa la quota per il piano di sicurezza;

     d) planimetria dell'intervento programmato;

     e) dichiarazione che per l'intervento proposto non sono stati concessi contributi statali o regionali e che i lavori non sono iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le domande inviate oltre la scadenza suindicata sono automaticamente escluse, a tal fine fa fede la data del timbro postale di spedizione.

 

     Art. 4. Contributo regionale.

     1. Fermo restando l'importo complessivo del progetto, la spesa pubblica globale ammissibile a finanziamento, non può superare l'ammontare di 2.000 euro per utenza servibile come individuata al comma seguente. Per i comuni completamente sprovvisti di rete di metanizzazione la spesa pubblica globale ammissibile a finanziamento non può superare l’ammontare di 4.000 euro per utenza.

     2. Il numero massimo di utenze è determinato convenzionalmente dal quoziente fra il numero di abitanti servibili residenti alla data del censimento ISTAT 1991, diviso due.

     3. Nel caso di associazioni di Comuni il numero massimo delle utenze è dato dalla popolazione complessiva servibile dei Comuni interessati diviso tre.

     4. Per la realizzazione delle condotte di collegamento alla rete di distribuzione interna, il costo medio convenzionale ammissibile a metro lineare è di 80 euro.

     5. Non sono ammessi al contributo regionale i progetti già finanziati o che risultino iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Nel caso di realizzazione del servizio del metano con il sistema della concessione di costruzione e gestione, non è riconosciuta fra la spesa ammessa a contributo la quota per I.V.A..

     7. Il contributo regionale annuo viene determinato sulla spesa massima ammissibile, calcolata secondo i parametri di cui ai commi precedenti, così come appresso:

     a) per gli interventi realizzati in regime di appalto diretto, in misura corrispondente alla rata di ammortamento del mutuo ventennale determinata al tasso di interesse praticato dalla Cassa DD.PP. al momento della predisposizione del programma di riparto;

     b) Per gli interventi realizzati in regime di concessione di costruzione e gestione, nella misura del 6%, per la durata di quindici anni.

     8. I Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti residenti di cui alla tabella "C" dell’ordinanza 3.10.2002, n. DC6/268 della Direzione opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile, in deroga ai preordinati criteri di ammissibilità, sono dichiarati finanziabili e collocati in coda alla tabella "A" della stessa ordinanza [2].

 

     Art. 5. Modalità di erogazione in regime di appalto diretto.

     1. I contributi sono corrisposti direttamente ed irrevocabilmente all'Istituto mutuante mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal primo di gennaio successivo alla data di concessione del mutuo stesso.

     2. Le erogazioni in conto mutuo sono disposte sulla base della documentazione di cui al D.M. Tesoro del 7.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla Circolare della Cassa DD.PP. 13.3.1998, n. 1227, trasmessa direttamente dagli Enti mutuatari all'Istituto mutuante.

     3. Per i mutui contratti dagli Enti, in forma singola o associati, sono concessi contributi regionali ventennali, in conto rata semestrale di ammortamento, comprensivi di capitale ed interessi, nel limite di spesa globale riconosciuta ammissibile.

     4. Il contributo regionale non può superare la rata annua di ammortamento del mutuo ventennale al saggio di interesse praticato dalla Cassa DD.PP. al momento della concessione definitiva del mutuo, e comunque nei limiti dell'importo annuo ammesso a finanziamento.

 

     Art. 6. Modalità di erogazione in regime di appalto in concessione di costruzione e gestione.

     1. Per le opere affidate in concessione di costruzione e gestione a terzi, il contributo concesso è pari al 6% della spesa globale ammessa a finanziamento, per la durata di quindici anni.

     2. Il contributo è corrisposto direttamente all'Ente concedente annualmente su richiesta dello stesso Ente previa attestazione del regolare andamento dei lavori per un avanzamento di spesa almeno pari al beneficio regionale da corrispondere ovvero l’ultimazione dei lavori e il regolare andamento della gestione dell'impianto [3].

     3. L'Ente regola direttamente ed esclusivamente i suoi rapporti con il Concessionario mediante contratti di servizio. Il contributo regionale corrisposto all'Ente concedente per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, può anche essere utilizzato come parte o per intero, per rata di ammortamento a copertura di eventuale mutuo contratto dall'Ente stesso, necessario a garantire, in concorso con il concessionario, la totale copertura finanziaria dell'opera [4].

 

     Art. 7. Criteri di ripartizione del finanziamento.

     1. Sulla base delle richieste pervenute, e ritenute ammissibili, il Servizio Infrastrutture e Servizi della Direzione OO.PP. e Protezione Civile, approva il piano di riparto e la graduatoria di merito secondo le tipologie di intervento previste all'art. 2, con precedenza ai Comuni ricompresi, in tutto o in parte, entro i confini di un Parco nazionale o regionale o di una Comunità Montana.

     2. All'interno delle fasce di priorità stabilite sono privilegiati gli interventi che presentano un rapporto più basso fra costo globale a carico del contributo pubblico e utenze convenzionali servibili; in caso di condizioni di parità precede l'intervento con minor costo unitario della rete o della condotta di collegamento, quindi quello con l'aliquota maggiore di compartecipazione dell'Ente attuatore.

     3. Fermo restando l'importo complessivo dell'intervento, il costo globale massimo ammissibile a contributo non può essere superiore a 500.000 euro.

     4. Le eventuali somme residue del programma di cui alla presente legge, non sufficienti a finanziare l'ultimo intervento ammissibile, vengono comunque concesse all'Ente medesimo che può rimodulare il progetto a detto importo per la realizzazione di un lotto funzionale. In tale ipotesi il predetto Ente deve dare accettazione formale all'assegnazione del contributo entro 30 gg. dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento dimostrando la funzionalità dell'opera; decorso tale termine, o nel caso di impossibilità alla realizzazione del lotto funzionale, si procede all'assegnazione del contributo al successivo beneficiario collocato in graduatoria, fino all’individuazione di quello accettante, al quale sarà formalizzata l'assegnazione del finanziamento con provvedimento del dirigente competente.

 

     Art. 8. Concessione del contributo in regime di appalto diretto.

     1. La concessione del contributo in conto rata di ammortamento sarà disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Servizi a seguito dell'acquisizione della seguente documentazione:

     a) deliberazione di approvazione del progetto definitivo e del quadro economico della spesa, contenente le indicazioni già previste nella domanda di finanziamento con particolare riguardo alla tipologia di intervento di cui all'art. 2 ed al numero convenzionale degli utenti da servire;

     b) relazione tecnica illustrativa delle principali caratteristiche dell'intervento;

     c) dichiarazione tecnica che il computo metrico è stato redatto con riferimento al vigente prezziario regionale e che l'aliquota delle spese tecniche e generali non è superiore al 14% dell'importo lordo dei lavori, ivi comprensivo della quota per il piano di sicurezza;

     d) planimetria dell'intervento con riferimenti alle eventuali opere già esistenti;

     e) Provvedimento dell'Istituto mutuante di adesione di massima alla concessione del mutuo.

     2. La formale concessione del contributo regionale da erogarsi, direttamente ed irrevocabilmente all'Istituto mutuante a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento, alle scadenze e per la durata prevista nei relativi contratti o atto di concessione, avverrà con successivo provvedimento, all'acquisizione della seguente ulteriore documentazione:

     a) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dei lavori, contenente quanto previsto con la precedente deliberazione di approvazione del progetto definitivo;

     b) deliberazione di assunzione del mutuo di cui al comma precedente;

     c) provvedimento dell'Istituto mutuante di concessione definitiva del mutuo con allegato il piano di ammortamento;

     d) parere del C.R.T.A. - Direzione OO.PP., in caso di progetti di importo complessivo superiore a 1,5 milioni di euro, in cui, nel caso il progetto riguardi anche la condotta di collegamento alla rete di distribuzione interna, deve darsi atto che il percorso individuato per la sua realizzazione è il più breve idoneamente realizzabile; tale parere deve essere reso entro 30 gg. dalla data di acquisizione della relativa richiesta;

     e) perizia giurata del tecnico progettista, nell'ipotesi di mancata espressione del parere del C.R.T.A. entro i termini sopra stabiliti, in cui si attesta che: il percorso individuato per la realizzazione dell'eventuale condotta di collegamento alla rete di distribuzione interna è il più breve idoneamente realizzabile; i prezzi sono congrui rispetto al vigente prezziario regionale; l'aliquota delle spese tecniche e generali non supera il 14% dell'importo lordo dei lavori, compresa la quota per il piano di sicurezza; la redazione della progettazione è stata eseguita a regola d'arte; le autorizzazioni amministrative necessarie sono state conseguite.

     2 bis. Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i contributi sono corrisposti in semestralità constanti, comprensive di capitali ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli Enti beneficiari che si impegnano a prestare delegazione di pagamento a favore dell’istituto mutuante [5].

 

     Art. 9. Concessione del contributo in regime di concessione di costruzione e gestione.

     1. La concessione del contributo annuo in favore dell'Ente concedente sarà disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Servizi a seguito dell'acquisizione della seguente documentazione:

     a) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dei lavori e del quadro economico della spesa, contenente le indicazioni già previste nella domanda di finanziamento con particolare riguardo alla tipologia di intervento di cui all'art.2 ed al numero convenzionale degli utenti da servire;

     b) parere del C.R.T.A. - Direzione OO.PP., in caso di progetti di importo complessivo superiore a 1,5 milioni di €, in cui, nel caso il progetto riguardi anche la condotta di collegamento alla rete di distribuzione interna, deve darsi atto che il percorso individuato per la sua realizzazione è il più breve idoneamente realizzabile; tale parere deve essere reso entro 30 gg. dalla data di acquisizione della relativa richiesta;

     c) perizia giurata del tecnico progettista, nell'ipotesi di mancata espressione del parere del C.R.T.A. entro i termini sopra stabiliti, in cui si attesta che: il percorso individuato per la realizzazione dell'eventuale condotta di collegamento alla rete di distribuzione interna è il più breve idoneamente realizzabile; i prezzi sono congrui rispetto al vigente prezziario regionale; l'aliquota delle spese tecniche e generali non supera il 14% dell'importo lordo dei lavori, compresa la quota per il piano di sicurezza; la redazione della progettazione è stata eseguita a regola d'arte; le autorizzazioni amministrative necessarie sono state conseguite;

     d) deliberazione di conferimento della concessione per la realizzazione delle opere di metanizzazione previste e della gestione del relativo servizio;

     e) deliberazione di approvazione dello schema di convenzione che, in conformità alla vigente normativa, deve contenere:

     1) la previsione per cui alla scadenza della convenzione gli impianti realizzati secondo quanto previsto ed indicato nel progetto esecutivo finanziato, passeranno in proprietà al concedente, senza corrispettivo alcuno al concessionario a titolo di indennizzo o di riscatto;

     2) canone, corrispettivo annuo, compartecipazione agli utili di gestione, che il concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente e relativa procedura di indicizzazione nel tempo;

     f) certificazione comunale attestante l'inizio dei lavori;

     g) certificazione attestante il regolare andamento dei lavori ed un avanzamento di spesa almeno pari alla prima rata da corrispondere.

     2. L'erogazione delle ulteriori rate annue avverrà previo rinnovo della certificazione di cui al precedente punto 7 e, dopo la loro ultimazione, su certificazione annuale attestante il regolare andamento della gestione dell'impianto.

 

     Art. 10. Termini e vincoli.

     1. Tutti gli interventi finanziati devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro e non oltre due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. della graduatoria degli Enti beneficiari del contributo regionale di cui alla presente legge.

     2. Il termine di scadenza sopra fissato può essere prorogato con provvedimento della Giunta Regionale qualora si verifichino gravi motivi debitamente giustificati dall'Ente.

     3. Decorso infruttuosamente il termine per l'inizio dei lavori, il finanziamento decade automaticamente e, dopo aver verificato le eventuali necessità dell'ultimo beneficiario finanziato, nel caso che non sia stato soddisfatto per l'intero contributo richiesto, con provvedimento del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Servizi viene ammesso a finanziamento l'Ente primo degli esclusi che è utilmente collocato nella graduatoria di merito.

     4. Gli amministratori, i funzionari, ed i tesorieri degli Enti beneficiari assumono diretta e solidale responsabilità, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato.

     5. La Regione esercita l'attività di vigilanza sul corretto impiego dei contributi in riferimento ai vincoli di destinazione dei fondi erogati.

 

     Art. 11. Progettazione ed esecuzione delle opere.

     1. I soggetti ammessi a finanziamento progettano ed eseguono le opere ammesse ed assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine amministrativo e contabile, nonché nei rapporti con l'eventuale concessionario.

 

     Art. 12. Pubblica utilità ed urgenza.

     1. La deliberazione di approvazione dei progetti da parte degli Enti interessati comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

 

     Art. 13. Utilizzo dei finanziamenti.

     1. Le variazioni progettuali che comportino lavori migliorativi, complementari o aggiuntivi alle opere principali, ove consentite dalle vigenti norme, sono possibili, anche utilizzando le somme eventualmente risultanti da economie, comunque conseguite, se si rendono necessarie per la funzionalità delle opere stesse, restando fisso l'importo massimo ammesso a finanziamento.

     2. Le economie di spesa possono essere utilizzate dai Comuni che realizzano direttamente la loro rete di distribuzione anche per interventi complementari, aggiuntivi alle opere principali, o di completamento o di adeguamento alle moderne tecnologie di razionalizzazione degli impianti, nonché per il recupero e riqualificazione delle opere, anche di arredo urbano, situate nelle zone interessate dalla rete di distribuzione del gas.

     3. Gli elaborati delle perizie di variante, debitamente approvati, devono essere sottoposti al parere del Servizio Infrastrutture e Servizi della Direzione OO.PP. e Protezione Civile per la valutazione del rispetto delle disposizioni regionali inerenti l’attuazione del programma.

     4. Tale parere deve essere reso entro 30 gg. dall'acquisizione degli atti, decorso infruttuosamente tale termine si prescinde da esso.

     5. Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, saranno a carico dell'Ente, che ne curerà la copertura con propri fondi.

     6. Il soggetto beneficiario del finanziamento, a conclusione dell’intervento, trasmette alla Regione i relativi provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra Regione e soggetto beneficiario, ai fini della rideterminazione del contributo definitivo [6].

 

     Art. 14. Collaudi e vigilanza.

     1. La Direzione OO.PP. e Protezione Civile regionale esercita la sorveglianza sulle opere.

     2. Alla nomina dei collaudatori o delle commissioni di collaudo provvede la Regione ai sensi della L.R. 62/1976 e successive modifiche ed integrazioni, quando l'importo dei lavori a base d'asta è superiore a 500.000 euro.

     3. Per le opere il cui importo dei lavori a base d'asta è superiore a 1,5 milioni di euro è ammessa la nomina di commissioni di collaudo.

     4. Nel caso di lavori che, secondo le risultanze del conto finale, non superino l'importo sopra fissato è ammessa la redazione del certificato di regolare esecuzione.

     5. In caso di concessioni di realizzazione e gestione delle opere è obbligatorio il collaudo in corso d'opera e finale.

     6. Le spese di collaudo restano comunque a carico del concessionario.

     7. Il collaudo è finalizzato anche ai seguenti accertamenti:

     a) verifica del costo globale effettivo di realizzazione della rete;

     b) verifica della consistenza delle opere di "primo impianto" realizzate e la corrispondenza al progetto esecutivo che, ai sensi della presente legge, saranno trasferite gratuitamente all'Ente concedente;

     c) verifica del numero delle utenze convenzionali servibili con l'impianto, come definite dalla presente legge;

     d) verifica del rispetto della convenzione di concessione di costruzione e gestione;

     e) verifica che l’eventuale condotta di collegamento è stata realizzata utilizzando il percorso idoneo più breve.

 

     Art. 15. Monitoraggio.

     1. Al fine di consentire la ricognizione, il monitoraggio e l'acquisizione dei dati statistici economici e finanziari, gli Enti sono tenuti a fornire alla Regione - Servizio Infrastrutture e Servizi, con cadenza semestrale, le informazioni e le notizie che verranno loro richieste, inerenti le opere ammesse a finanziamento.

 

     Art. 16. Competenze della Giunta regionale.

     1. La Giunta regionale precisa, ove necessaria, le procedure e gli adempimenti connessi agli aspetti gestionali e di attuazione della presente legge non riconducibili direttamente alle attribuzioni del dirigente della struttura competente.

 

     Art.17. Norma di rinvio.

     1. Per quanto non previsto nella presente legge e per quanto compatibile agli interventi con la stessa finanziati, si applicano le norme e le procedure delle LL.RR. 25/1995, 115/1996 e 141/1999 e quelle statali in materia.

 

     Art. 18. Finanziamento delle opere.

     1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge, nel limite di 1.300.000 euro annui, sono ricompresi negli stanziamenti previsti dall’art. 18 della L.R. 25/1995, dall’art. 4 della L.R. 115/1996 e dall’art. 10 della L.R. 141/1999 e complessivamente determinati, quale limite di impegno, in 9.761.035,39 euro ed iscritti al Cap. 152360 con le modalità di cui alle richiamate leggi regioni.

     2. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 19. Modificazione ed integrazione della L.R. 141/1999.

     1. L'art. 1, comma 4, della L.R. 141/1999, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 20. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1 della L.R. 28 marzo 2006, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall’art. 52 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[3] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 2 della L.R. 28 marzo 2006, n. 4.

[4] Comma così modificato dall’art. 53 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33.