§ 5.3.42 - L.R. 14 settembre 1999, n. 70.
Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:14/09/1999
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Attivazione del servizio.
Art. 4.  Autorizzazione.
Art. 4 bis.  Inserimento ed integrazione sociale.
Art. 4 ter.  Servizio di aiuto personale.
Art. 4 quater.  Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.
Art. 4 quinquies.  Diritto all'educazione e all'istruzione.
Art. 4 sexsties.  Integrazione scolastica.
Art. 5.  Rendicontazione e liquidazione.
Art. 5 bis.  Programma annuale e ripartizione dei fondi.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 6 bis. 
Art. 7.  Urgenza.


§ 5.3.42 - L.R. 14 settembre 1999, n. 70.

Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili. [1]

(B.U. n. 37 del 24 settembre 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo, in ottemperanza anche a quanto stabilito dalla legge 104/92, e in considerazione che il diritto all'educazione e all'istruzione non può venire meno per cause dovute a difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà, legate a disabilità, che impediscono ai bambini della scuola dell'obbligo di frequentare, intende realizzare la scuola a domicilio e garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società [2].

 

     Art. 2. Destinatari.

     La scuola a domicilio è rivolta ai bambini che frequentano la scuola dell'obbligo, e che, a causa di malattie di particolare gravità sono costretti ad assentarsi da scuola per periodi superiori a trenta giorni.

     Hanno diritto alle prestazioni previste dalla presente legge tutte le persone disabili in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilititative [3].

 

     Art. 3. Attivazione del servizio.

     Per attivare gli insegnamenti a domicilio, rivolto ai soggetti di cui all'art. 2, i familiari fanno domanda alla scuola frequentata, corredando la domanda da certificazione del medico curante attestante la impossibilità a frequentare la scuola, per periodi superiori a trenta giorni.

     L'Istituto scolastico interessato trasmette al Servizio Sicurezza Sociale della Giunta regionale dell'Abruzzo copia della domanda e propone un piano operativo per l'attuazione del servizio di scuola a domicilio.

     Nel piano devono essere indicati:

     - il metodo di insegnamento prescelto;

     - il numero dei docenti previsti;

     - i mezzi tecnici di videocomunicazione eventualmente necessari;

     - la somma complessiva da impegnare per l'attuazione del servizio.

 

     Art. 4. Autorizzazione.

     Il Servizio Sicurezza Sociale della Giunta regionale, entro 10 giorni dalla richiesta, con atto dirigenziale decide nel merito ed:

     a - autorizza il servizio di scuola a domicilio;

     b - impegna la somma necessaria nei limiti del fondo di cui al successivo art. 6;

     c - autorizza la corresponsione di un'anticipazione pari al 70% della somma impegnata.

     Una decisione dirigenziale negativa o parzialmente negativa deve essere adeguatamente motivata.

 

     Art. 4 bis. Inserimento ed integrazione sociale. [4]

     1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

     a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

     b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

     c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

     d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

     e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

     f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

     g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l’organizzazione di trasporti specifici;

     h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;

     i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di un’idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

     l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola,

     n) sostegno finanziario alle famiglie. Le modalità del sostegno sono individuate con apposito regolamento da emanare, previo parere della competente commissione consiliare, di concerto tra gli assessorati competenti, entro il termine categorico di 90 gg. all’entrata in vigore delle presenti norme. La mancata emanazione del regolamento comporta l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della Giunta regionale;

     o) istituzione regolamentata dalla Giunta di un Centro di ricerche e documentazione sul trasferimento delle buone prassi, anche con il supporto delle Università abruzzesi.

 

     Art. 4 ter. Servizio di aiuto personale. [5]

     1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle risorse previste dalla presente legge e con proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

     2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

     a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

     b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;

     c) organizzazioni di volontariato.

     3. Il personale indicato alle lettere a), b), c)  deve avere una formazione specifica.

     4. Al personale di cui alla lettera b), del comma 2, si estende la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

     Art. 4 quater. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità. [6]

     1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, possono realizzare con le  risorse previste dalla presente legge e con proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

     2. Gli enti di cui sopra possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al precedente comma per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.

     3. Le strutture di cui alla lett. l) e le attività di cui alla lett. m) del comma 1, dell'art. 4/bis sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e con gli organi collegiali della scuola.

     4. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio- riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

     5. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     6. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

     7. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

 

     Art. 4 quinquies. Diritto all'educazione e all'istruzione. [7]

     1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

     2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

     3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

     4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento ne da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

     5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

     6. All’elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

     7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1988, n. 833.

     8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

     9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

     10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia un’esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

 

     Art. 4 sexsties. Integrazione scolastica. [8]

     1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 e successive modificazioni, anche attraverso:

     a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000. n. 267.

     b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici non che di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

     c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

     d) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

     3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

     4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

     5. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lett. b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate, dalla ripartizione dei fondi, della presente legge, alla copertura degli oneri di cui al presente comma.

 

     Art. 5. Rendicontazione e liquidazione.

     L'erogazione delle spese autorizzate è effettuata a consuntivo con ordinanza del Dirigente del Servizio previa valutazione della rendicontazione documentata.

 

     Art. 5 bis. Programma annuale e ripartizione dei fondi. [9]

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Servizio Qualità della vita predispone il Programma annuale degli interventi sulla scorta delle relazioni e delle risultanze dell’anno precedente, ripartendo, inoltre le risorse tra gli Enti Locali e le Istituzioni scolastiche che hanno attivato gli interventi previsti dalla presente legge.

     2. Il Programma è sottoposto all’attenzione della competente Commissione consiliare per il relativo parere.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, il Programma viene predisposto entro il 30 settembre 2003

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1999 in L. 200.000.000 si provvede utilizzando quota parte dello stanziamento iscritto al Cap. 71520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso.

 

     Art. 6 bis. [10]

     1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per l’anno 2003 in € 305.000,00 si provvede con lo stanziamento di € 205.000,00 iscritto sul Cap. 71518 così ridenominato: “Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili” e con la somma di € 100.000,00 quale quota parte dello stanziamento iscritto sul Cap. 71614.

     2. Nello stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

 

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Variazione in diminuzione

 

 

 

competenza

cassa

13 01 007

71614

Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman – L.R. 28.04.2000, n. 72

- 100.000,00

- 100.000,00

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Variazione in aumento

 

 

 

competenza

cassa

13 01 003

71518

Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili - L.R. 14.9.1999, n. 70 e succ. mod. ed integr.

+ 100.000,00

+ 100.000,00

 

     3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del Cap. 71518 è determinato con legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.3.2002, n. 3.

 

     Art. 7. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Titolo così sostituito dall’art. 45 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[2] Comma così modificato dall’art. 45 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall’art. 45 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[4] Articolo aggiunto dall’art. 45 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 45 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[6] Articolo aggiunto dall’art. 45 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[7] Articolo aggiunto dall’art. 45 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 45 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[9] Articolo aggiunto dall’art. 45 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[10] Articolo aggiunto dall’art. 45 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.