§ 4.5.62 - L.R. 8 novembre 2001, n. 57.
Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:08/11/2001
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  [3]
Art. 3.  Beneficiario – Modalità.
Art. 4.  Erogazione, riduzione e revoca del finanziamento.
Art. 5.  Pubblicità.
Art. 6.  Incompatibilità e verifiche.
Art. 7. 
Art. 8.  Modifiche normative.
Art. 9.  Disposizioni finanziarie.
Art. 10.  Urgenza.


§ 4.5.62 - L.R. 8 novembre 2001, n. 57.

Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo. [1]

(B.U. n. 26 del 12 dicembre 2001).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di svolgere le funzioni previste dalla L.R. 26.6.1997, n. 54 per lo sviluppo del turismo e di raggiungere gli obiettivi individuati nella L.R. 23.12.1998, n. 152 relativamente ai servizi pubblici di trasporto aereo, intende favorire la valorizzazione dello scalo aeroportuale di Pescara nella prospettiva della crescita del turismo internazionale e dell'espansione del trasporto aereo mondiale [2].

 

     Art. 2. [3]

     1. Il programma di cui al terzo e quarto comma dell’art. 3 della legge 26 giugno 1997, n. 54 può comprendere attività di marketing e di promozione dell’aeroporto abruzzese, utili per lo sviluppo turistico regionale.

     2. Il programma può individuare quale soggetto attuatore degli indirizzi regionali la SAGA S.p.A., società di gestione dei servizi aeroportuali a maggioranza di capitale regionale, compatibilmente con le finalità del relativo statuto.

     3. Le attività di cui ai commi precedenti, non possono in ogni caso consistere nell’erogazione di contributi o incentivi in contrasto con la normativa comunitaria o statale.

 

     Art. 3. Beneficiario – Modalità.

     1. I progetti predisposti dalla SAGA SpA devono essere articolati come previsto dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 54/97 e presentati annualmente, entro il mese di giugno dell'anno precedente la realizzazione, al Servizio Sviluppo del Turismo della G.R.

     2. Dal secondo anno di applicazione, la SAGA SpA è autorizzata a presentare i suddetti progetti solo se in regola con le comunicazioni statistiche e le rilevazioni previste nel successivo comma.

     3. La società di gestione aeroportuale è tenuta:

     - a rimettere semestralmente all'Osservatorio Regionale sul Turismo o al Servizio Sviluppo del Turismo tutti i dati di flusso (voli, passeggeri e merci) registrati nel semestre precedente e distinti per provenienza e destinazione;

     - ad effettuare gratuitamente le rilevazioni e le indagini richieste dallo stesso Osservatorio regionale o Servizio Sviluppo del Turismo.

 

     Art. 4. Erogazione, riduzione e revoca del finanziamento.

     1. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:

     a) rendicontazione delle entrate e delle uscite connesse alle attività finanziate, con allegati, se espressamente richiesti dal Servizio Sviluppo del Turismo, gli originali o le copie autentiche delle fatture di spesa regolarmente quietanzate, o altrimenti autocertificazione circa la documentazione giustificativa, che trattenuta agli atti del soggetto beneficiario, è idonea, completa, regolare ed atta a dimostrazione l'intero importo della spesa ammissibile rendicontata e l'effettivo svolgimento del progetto co-finanziato;

     b) autocertificazione dell'eventuale introito di ricavi o dell'eventuale mancanza di entrate;

     c) autocertificazione attestante la mancata fruizione di contributi diversi - per la medesima iniziativa - da parte della Regione e di altri soggetti pubblici o privati, qualora i medesimi non risultino compresi tra le entrate del rendiconto;

     d) materiale prodotto e campagne pubblicitarie effettuate (in duplice copia).

     2. Il contributo annualmente stanziato nel bilancio regionale è erogato, in deroga al limite annuo previsto per la certificazione contabile di cui alla L.R. 22/1986, nel medesimo esercizio finanziario di competenza, in due rate:

a) la prima, previa espressa richiesta del soggetto beneficiario e nei limiti della misura massima del 50% del suo ammontare, a titolo di anticipazione subito dopo l’approvazione del programma di attività per l’anno in corso e della rendicontazione, prevista dal precedente comma 1, relativa ai contributi erogati per l’esercizio finanziario immediatamente precedente;

b) la seconda a saldo, entro il 30 novembre, previa richiesta del soggetto beneficiario corredata di dettagliata relazione, approvata dal proprio Organo decisionale, da cui si evincano lo stato di attuazione del programma approvato, i risultati attesi e quelli conseguiti [4].

     2 bis. In caso di mancata o parziale attuazione del progetto approvato, il contributo da erogare a saldo è proporzionalmente ridotto con provvedimento della Giunta regionale [5].

     3. In sede di liquidazione dei contributi, la Regione potrà accettare variazioni delle singole voci di spesa indicate nel preventivo approvato, fino al limite massimo del 20%, purché complessivamente non comportino un incremento del contributo assegnato, né incidano sui limiti di spesa considerati ai fini dell'ammissibilità.

     4. In ogni caso l'ammontare del contributo non potrà essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal rendiconto.

     5. La Regione si riserva di procedere ad eventuale revoca dello stesso, dietro accertamento della non veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta.

 

     Art. 5. Pubblicità. [6]

 

     Art. 6. Incompatibilità e verifiche. [7]

 

     Art. 7. [8].

     1. Per l’anno 2001, la Regione interviene finanziando le attività svolte dalla SAGA S.p.A. per lo stesso periodo, in quanto compatibili con le finalità previste al precedente articolo 2, con un contributo massimo di Euro 516.456,89.

 

     Art. 8. Modifiche normative.

     1. Al primo capoverso del secondo comma dell'art. 2 della L.R. 54/97 è aggiunto:

     (Omissis).

     2. Al primo comma dell'art. 3 della L.R. 54/97 è aggiunto [9]:

     (Omissis).

     3. Dopo il primo capoverso del quarto comma dell'art. 3 della L.R. 54/97 è inserita la lettera f) con la seguente dicitura:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Disposizioni finanziarie.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2001 in £. 1.000.000.000, si provvede mediante utilizzazione della partita n. 26 del fondo globale di cui al Cap. 324000.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     Cap. 324000, denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - Art. 37 L.R.C. 81/1977, elenco n. 4

     - in diminuzione di £. 1.000.000.000

     Cap. 242422 (Tit. 2, categoria 4, voce economica 3, aggregato economico 3, sez. 10, sett. 24), di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo"

     - in aumento di £. 1.000.000.000

     Per i successivi anni l'entità della relativa spesa viene determinata con le rispettive leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 81/1977.

 

     Art. 10. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione Abruzzo.


[1] Titolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 29 luglio 2002, n. 17.

[2] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 29 luglio 2002, n. 17.

[3] Articolo modificato dall’art. 1 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 e così sostituito dall’art. 3 della L.R. 29 luglio 2002, n. 17.

[4] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell'art. 59 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[5] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell'art. 59 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[6] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 29 luglio 2002, n. 17.

[7] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 29 luglio 2002, n. 17.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 29 luglio 2002, n. 17.

[9] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 29 luglio 2002, n. 17.