§ 5.2.123 - L.R. 27 marzo 1998, n. 22.
Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:27/03/1998
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità ed oggetto.
Art. 2.  Principi.
Art. 3.  Programmazione.
Art. 4.  Piano sociale regionale.
Art. 5.  Esercizio delle funzioni a livello locale.
Art. 6.  Piano di zona.
Art. 7.  Ruolo delle province.
Art. 8.  Attuazione del Piano sociale.
Art. 9.  Integrazione socio-sanitaria.
Art. 10.  (Sistema informativo).
Art. 11.  Interventi per la formazione.
Art. 12.  Relazione annuale.
Art. 13.  Organizzazione regionale.
Art. 14.  Politica della spesa.
Art. 15.  Destinazione del Fondo sociale regionale.
Art. 16.  Modifiche alla legge regionale n. 135 del 1996.
Art. 17.  Disposizione transitoria.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Entrata in vigore.


§ 5.2.123 - L.R. 27 marzo 1998, n. 22.

Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000.

(B.U. n. 7bis del 28 aprile 1998).

 

Art. 1. Finalità ed oggetto.

     1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in attuazione dei principi enunciati nell'articolo 3 dello Statuto regionale, con la presente legge intende realizzare un sistema organico di servizi e interventi di assistenza sociale in grado di assicurare risposte unitarie e globali ai bisogni delle persone, partendo dal livello territoriale e funzionale più vicino ai cittadini interessati.

     2. A tale scopo, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge detta norme per la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi e interventi di assistenza sociale, nonché per la loro integrazione con il sistema dei servizi sanitari.

 

     Art. 2. Principi.

     1. L'ordinamento regionale dei servizi sociali si informa ai seguenti principi fondamentali:

     a) la valorizzazione del ruolo degli enti locali territoriali e delle comunità locali nella costruzione e attuazione del nuovo sistema regionale dei servizi alla persona;

     b) lo sviluppo delle collaborazioni istituzionali e operative finalizzate a garantire l'integrazione socio-sanitaria in tutte le situazioni in cui essa è necessaria;

     c) il superamento del concetto di assistenza sociale come assistenza economica e inserimento delle prestazioni alla persona in un quadro di servizi finalizzati alla promozione e alla integrazione sociale delle persone in difficoltà;

     d) la valorizzazione del ruolo svolto dai soggetti sociali, in modo particolare di quelli no-profit;

     e) il coordinamento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali con quelli sanitari, culturali, educativi.

 

     Art. 3. Programmazione.

     1. Il sistema dei servizi di assistenza sociale è organizzato con la metodologia del lavoro per progetti ed è caratterizzato dalla verifica sistematica dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia.

     2. A tale scopo, i servizi e gli interventi di assistenza sociale sono integrati in piani e programmi finalizzati ad evitare la sovrapposizione delle competenze, la frammentazione delle risposte e la settorializzazione delle prestazioni.

     3. Anche gli interventi a favore dei soggetti in stato di bisogno sono inseriti negli strumenti di programmazione assistenziale, comprendenti le eventuali erogazioni economiche, e tendenti alla soluzione dei problemi causativi del bisogno, nonché al potenziamento e lo sviluppo delle risorse individuali necessarie per il superamento della dipendenza assistenziale.

 

     Art. 4. Piano sociale regionale.

     1. Il Piano sociale regionale, di durata triennale, è lo strumento di governo del sistema dei servizi e degli interventi di assistenza sociale, mediante il quale la Regione stabilisce le priorità di intervento per il periodo di riferimento ed individua le responsabilità e le collaborazioni istituzionali e sociali necessarie per realizzare un sistema organico dei servizi sociali.

     2. La Regione uniforma la propria attività normativa e amministrativa alle previsioni del Piano sociale, oltre che la propria azione di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti degli enti locali e delle aziende unità sanitarie locali.

     3. Il Piano sociale definisce, in particolare:

     a) gli ambiti territoriali per la gestione unitaria dei servizi sociali, con la promozione di forme di cooperazione tra i comuni interessati;

     b) le condizioni per il governo del sistema locale dei servizi, con particolare riferimento ai Piani di zona di cui al successivo articolo 6;

     c) gli indirizzi e i criteri per l'approvazione degli standard strutturali, organizzativi e funzionali dei servizi e delle strutture;

     d) gli indirizzi e i criteri generali per la formazione e l'aggiornamento del personale;

     e) le modalità di verifica dell'andamento dei servizi e della qualità degli interventi.

     4. Per il triennio 1998-2000 è approvato il Piano sociale regionale nel testo allegato alla presente legge.

     5. Il piano sociale approvato con la presente legge e le relative disposizioni di attuazione, hanno effetto anche nell'anno 2001 [1].

     6. I successivi piani sociali sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, con provvedimento da adottare previo parere della Consulta sociale regionale prevista dall'art. 13 della presente legge. Sulla proposta di piano sono acquisiti, altresì, i pareri della Conferenza permanente Regione-Enti Locali e del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, istituiti con LL.RR. 18 aprile 1996, n. 21 e 30 agosto 1996, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni [1].

 

     Art. 5. Esercizio delle funzioni a livello locale.

     1. Con riferimento agli Ambiti territoriali individuati nella Parte II del Piano sociale, i comuni esercitano le funzioni amministrative di cui sono titolari in materia socio-assistenziale, mediante:

     a) gestione associata, attraverso una delle forme di cooperazione previste dal Piano sociale, negli Ambiti formati da più comuni;

     b) gestione autonoma, direttamente ovvero attraverso una delle forme gestionali previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, negli Ambiti costituiti da un unico comune.

     2. In adesione e attuazione di quanto stabilito dal Piano sociale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 517/1993, i comuni deliberano la forma gestionale di cui al primo comma, individuando contestualmente l'ente gestore dei servizi socio-assistenziali, il quale, in caso di organismo di nuova costituzione, assume la denominazione di «Azienda sociale».

     3. Della deliberazione adottata ai sensi del comma precedente, i comuni danno formale notizia alla Regione Abruzzo mediante l'invio dei relativi provvedimenti, esecutivi ai sensi di legge.

 

     Art. 6. Piano di zona.

     1. Il Piano di zona dei servizi sociali è lo strumento di programmazione e collaborazione mediante il quale, in ciascun Ambito territoriale vengono specificate le previsioni del Piano sociale regionale e vengono stabilite le modalità di attuazione degli obiettivi e di funzionamento dei servizi.

     2. Nell'ambito della programmazione regionale, il Piano di zona ha la stessa durata del Piano sociale di riferimento e individua, in particolare:

     a) il personale e le risorse strutturali e finanziarie da utilizzare;

     b) i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune negli Ambiti a gestione associata;

     c) le modalità di integrazione e coordinamento delle attività socio- assistenziali con quelle sanitarie ed educative;

     d) le modalità di realizzazione del coordinamento con le pubbliche istituzioni e con gli enti interessati;

     e) le forme di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità.

     3. I comuni predispongono e approvano il Piano di zona nel rispetto dei principi e del procedimento formativo stabiliti dal Piano sociale regionale.

     4. La Giunta regionale, con il provvedimento di adozione delle Linee- guida previste dal Piano sociale, stabilisce il termine entro il quale devono essere approvati i Piani di zona.

 

     Art. 7. Ruolo delle province.

     1. Le province concorrono al conseguimento degli obiettivi del Piano sociale agevolando i processi di cooperazione e di collaborazione fra i soggetti istituzionali e sociali, anche al fine di rendere omogenei gli interventi sul territorio.

     2. In particolare le province promuovono la formazione e la realizzazione dei servizi socio-assistenziali attraverso:

     a) la raccolta delle conoscenze sui bisogni e sulle risorse acquisite dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale;

     b) forme di verifica e valutazione degli interventi e dei servizi, con analisi mirate su fenomeni rilevanti su scala provinciale;

     c) la realizzazione di opere e la messa a disposizione di beni per i servizi di interesse sovracomunale;

     d) l'assistenza tecnico-amministrativa per iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base.

     3. Con riferimento al disposto degli articoli 3 e 15 della legge 142/1990, le province partecipano, per quanto di competenza, alla definizione e realizzazione dei Piani di zona dei servizi sociali, anche sottoscrivendo, se necessario, gli accordi di programma stipulati in attuazione dei Piani medesimi.

     4. Per quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo articolo 15, alle province sono erogati contributi finanziari mediante utilizzazione delle risorse disponibili per le «gestioni speciali» previste tra i criteri di scelta fissati dal Piano sociale in materia di Politica della spesa.

 

     Art. 8. Attuazione del Piano sociale.

     1. La Regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi del Piano sociale, emana le relative disposizioni di attuazione.

     2. Il Consiglio regionale, acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, comma 2, adotta tutti i provvedimenti concernenti le Azioni per l'integrazione socio-sanitaria previste nel Piano sociale, nel rispetto delle modalità e dei termini in esso stabiliti, decorrenti dalla data di insediamento della Commissione medesima.

     3. All'adozione di tutti gli altri provvedimenti necessari per l'attuazione del Piano sociale, anche se non espressamente previsti, provvede la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia.

     4. In particolare, la Giunta Regionale provvede:

     a) a definire gli standard strutturali, organizzativi e funzionali relativi ai servizi, nonché le funzioni di controllo e vigilanza in materia;

     b) ad approvare i requisiti e le modalità di funzionamento del sistema informativo [2];

     c) a definire il regime di autorizzazione e controllo dei servizi alla persona [2];

     d) a disciplinare il funzionamento dell'Osservatorio regionale previsto dal successivo articolo 13.

 

     Art. 9. Integrazione socio-sanitaria.

     1. In attuazione del Piano sociale, la Regione promuove e incentiva l'integrazione delle attività socio-assistenziali con quelle sanitarie di competenza delle Aziende USL, in tutte le situazioni in cui ciò è necessario e in particolare nelle aree materno-infantile, degli anziani non autosufficienti e della disabilità.

     2. Il Consiglio regionale adotta i provvedimenti relativi alle Azioni per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 8 su parere di apposita Commissione tecnico-consultiva, nominata con deliberazione della Giunta regionale e composta da cinque dirigenti e funzionari del Settore sanità, igiene e sicurezza sociale, da un rappresentante di ciascuna Azienda USL, da un rappresentante dell'ANCI e da uno dell'UNCEM, delegazioni abruzzesi, e da un rappresentante dell'UPA.

     3. La Commissione di cui al comma precedente resta in funzione solo per il periodo di tempo necessario all'adozione da parte del Consiglio Regionale dei provvedimenti previsti dall'articolo 8, comma 2.

 

     Art. 10. (Sistema informativo). [3]

     1. I requisiti e le modalità di funzionamento del sistema informativo previsto dal piano sociale sono stabiliti dalla Giunta regionale in sede di realizzazione del sistema informativo regionale di cui all'articolo 14 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11.

 

     Art. 11. Interventi per la formazione.

     1. Per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano sociale in materia di formazione dei dirigenti e degli operatori del sistema dei servizi socio-assistenziali, la Regione Abruzzo interviene, oltre che con progetti formativi gestiti direttamente, anche mediante supporti tecnici e contributi finanziari in favore dei soggetti attuatori degli interventi formativi.

     2. A tale scopo, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 15, possono essere utilizzati i fondi destinati al finanziamento delle «gestioni speciali» previste tra i criteri di scelta stabiliti dal Piano sociale in materia di Politica della spesa.

     3. Al progetto regionale di formazione dei responsabili dei servizi, previsto tra le Azioni strategiche per l'attuazione del Piano sociale, possono essere ammessi anche gli amministratori degli enti gestori di cui all'articolo 5, nel rispetto dei criteri e modalità di ammissione stabiliti per i dirigenti.

 

     Art. 12. Relazione annuale.

     1. La Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di verifica sullo stato di attuazione del Piano sociale, contenente elementi di valutazione in ordine al conseguimento degli obiettivi di Piano.

     2. La relazione contiene anche la sintesi delle diverse azioni di verifica realizzate negli ambiti territoriali, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei Piani di zona.

 

     Art. 13. Organizzazione regionale.

     1. La Regione, al fine di assicurare risultati di efficienza ed efficacia nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali e nell'attuazione del Piano sociale, in sede di revisione dell'ordinamento del personale e degli uffici, provvede ad articolare la struttura competente in materia di servizi sociali nelle unità organizzative di seguito specificate, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge regionale 13 gennaio 1997, n. 3:

     a) applicazione leggi d'intervento e servizi di supporto all'attività degli enti e dei soggetti sociali;

     b) programmazione, verifica e controllo;

     c) tenuta dei registri e albi regionali ed assistenza alla Consulta sociale regionale;

     d) Osservatorio regionale sul sistema dei servizi socio-assistenziali.

     2. La Consulta di cui alla lettera c) del comma 1, è istituita con successivo provvedimento legislativo al fine di valorizzare e razionalizzare l'apporto consultivo, propositivo e di ricerca fornito dagli organismi di consultazione in materia di assistenza sociale attualmente previsti dalle leggi regionali di settore.

     3. L'attivazione della struttura organizzativa prevista al comma 1 è condizione per il raggiungimento degli obiettivi specifici previsti nel Piano sociale.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa della revisione organizzativa prevista dal comma 1, per assicurare al Servizio Sicurezza Sociale la necessaria dotazione di personale, può farsi ricorso a forme di assegnazione temporanea e a nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a termine.

 

     Art. 14. Politica della spesa.

     1. I contributi erogati dalla Regione Abruzzo a sostegno e promozione delle politiche sociali, devono tendere alla graduale realizzazione di un sistema organico di interventi finanziari, preordinati al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio territoriale dei servizi e al loro miglioramento qualitativo.

     2. A tale scopo, nel primo triennio di attuazione della presente legge, l'importo delle risorse finanziarie del Fondo sociale istituito con la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135, da destinare al finanziamento dei programmi annuali d'intervento che i comuni presentano ai sensi della medesima L.R. 135/1996, è progressivamente ridotto, a vantaggio della dotazione da utilizzare per l'assegnazione dei fondi previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera a).

     3. La determinazione delle risorse finanziarie da impiegare per le due finalità previste dal comma 2, nel limite massimo delle disponibilità ricomprese nel pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale, è effettuata tenendo conto anche della popolazione residente nei comuni destinatari dei contributi.

     4. Decorso il termine stabilito dal comma 2, le disponibilità finanziarie del Fondo sociale sono interamente ripartite e assegnate secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 15. Da tale data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nella L.R. 135/1996, relative all'assegnazione di contributi sulle spese di attuazione dei Programmi annuali dei comuni.

 

     Art. 15. Destinazione del Fondo sociale regionale.

     1. A decorrere dall'esercizio 1998 e fino alla scadenza del primo triennio di attuazione della presente legge, per le finalità previste nel precedente articolo 14, il Fondo sociale regionale istituito con legge regionale n. 135 del 1996, è annualmente suddiviso in due distinte voci di spesa destinate all'erogazione di contributi, non cumulabili, in favore:

     a) dei comuni che hanno adottato la deliberazione prevista dall'articolo 5, comma 2 della presente legge;

     b) dei comuni che presentano il Programma delle attività sociali e socio-assistenziali di cui all'articolo 3 della L.R. n. 135/1996.

     2. La Giunta Regionale, nel termine di trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, in attuazione di quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 14, delibera l'ammontare delle voci di spesa di cui al precedente comma, determinando annualmente l'importo della voce a) in misura progressivamente crescente rispetto a quello della voce b).

     3. I fondi di cui alla lettera a) del comma 1 sono annualmente ripartiti e assegnati dalla Giunta regionale nel rispetto e in attuazione dei criteri di scelta stabiliti dal Piano sociale in materia di Politica della spesa. Essi possono essere utilizzati anche per il finanziamento delle gestioni speciali e degli interventi per settori specifici, in conformità a quanto previsto dal Piano sociale.

     4. Per il riparto e l'assegnazione dei fondi di cui alla lettera b) del comma 1, fino allo scadere del termine stabilito dal comma 2 dell'articolo 14, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella L.R. 135/1996.

     5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi anche oltre il primo triennio di attuazione della presente legge, fino all'approvazione del nuovo piano sociale regionale [4].

 

     Art. 16. Modifiche alla legge regionale n. 135 del 1996. [5]

 

     Art. 17. Disposizione transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, per il solo anno 1998, è consentito ai comuni di accedere ai fondi previsti sia alla lettera a) che alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15, a condizione che il relativo Programma annuale delle attività sociali e socio- assistenziali di cui alla L.R. 135/1996 venga attuato senza far in alcun modo ricorso ai contributi assegnati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 15.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse annualmente stanziate dalla legge regionale di bilancio al capitolo n. 71520, denominato: «Fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale».

 

     Art. 19. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 138.

[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 138.

[2] Come da errata corrige pubblicato nel B.U. 5 giugno 1998, n. 10.

[2] Come da errata corrige pubblicato nel B.U. 5 giugno 1998, n. 10.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 138.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 138.

[5] Modifica l'art. 2, comma 2 e l'art. 3 comma 1 della L.R. n. 135 del 1996.