§ 5.2.88 - L.R. 28 aprile 1995, n. 79.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 del 13.2.1990 recante «Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:28/04/1995
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Soggetti.
Art. 4.  Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione.
Art. 5.  Componenti del CREI.
Art. 6.  Sedute del CREI.
Art. 7.  Convocazioni.
Art. 8.  Deliberazioni e verbali.
Art. 9.  Decadenza.
Art. 10.  Compiti del CREI.
Art. 11.  Presidente e vicepresidente.
Art. 12.  Comitato esecutivo.
Art. 13.  Compiti del Comitato.
Art. 14.  Rimborsi e indennità.
Art. 15.  Albo delle associazioni.
Art. 16.  Requisiti per l'iscrizione all'Albo.
Art. 17.  Contributi.
Art. 18.  Finanziamenti.
Art. 19.  Interventi.
Art. 20.  Facilitazioni per le abitazioni.
Art. 21.  Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 22.  Inserimento scolastico.
Art. 23.      Le funzioni gestionali ed amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge al punto b) dell'art. 19 e all'art. 22 - 3) e 4) comma sono delegati ai Comuni di residenza dei [...]
Art. 24.  Riparto risorse.
Art. 25.  Domande.
Art. 26.  Norma transitoria.
Art. 27.  Norma finanziaria.
Art. 28.  Urgenza.


§ 5.2.88 - L.R. 28 aprile 1995, n. 79. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 del 13.2.1990 recante «Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo».

(B.U. n. 12 del 23 maggio 1995).

TITOLO I

FINALITA' - BENEFICIARI - SOGGETTI

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo, in attuazione dello Statuto, nel quadro delle iniziative svolte a realizzare la piena occupazione e a rendere effettivo il diritto al lavoro, persegue l'obiettivo di assicurare che il movimento migratorio dei lavoratori si realizzi come libera scelta, nello spirito della tutela e della solidarietà.

     La Regione, in collaborazione con i competenti Organi dello Stato ed anche in coordinamento con le altre Regioni, nel quadro della propria programmazione tutela i lavoratori abruzzesi emigrati e le loro famiglie adoperandosi per mantenere vivi i legami sociali e culturali con le comunità abruzzesi all'estero ed agevolandone il reinserimento nel contesto economico e sociale dell'Abruzzo.

     La Regione negli ambiti di propria competenza in armonia con le leggi dello Stato, in particolare con la L. 30.12.86 n. 943 e con la L. 28.2.90 n. 39 tutela altresì gli immigrati e le loro famiglie che vivono nel territorio della Regione promuovendo iniziative dirette a favorire l'inserimento sia sociale che occupazionale e il mantenimento della loro identità linguistica culturale e religiosa.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     Sono destinatari delle provvidenze previste dalla presente legge:

     a) i lavoratori emigrati che vivono all'estero da almeno due anni per motivi di lavoro oppure per un periodo non inferiore a 180 gg. all'anno per almeno quattro anni consecutivi: la permanenza all'estero deve risultare da certificazioni delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità e da enti previdenziali stranieri o italiani o dal Sindaco del Comune di residenza;

     b) i lavoratori immigrati in Abruzzo purché in regola con le disposizioni concernenti il soggiorno degli stranieri in Italia;

     c) i familiari a carico delle persone indicate ai punti a), b).

     Per familiari a carico devono intendersi quelli previsti dalla legislazione vigente ed i figli studenti anche se maggiorenni. Non hanno titolo ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:

     - i dipendenti dello Stato italiano o da imprese italiane operanti all'estero;

     - gli stranieri occupati in organizzazioni estere che operano nel territorio italiano in seguito a contratti specifici.

 

     Art. 3. Soggetti.

     Per la realizzazione dei fini di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione:

     a) istituisce il Consiglio Regionale per l'Emigrazione e Immigrazione (CREI);

     b) cura l'acquisizione delle risorse finanziarie di natura ricorrente e particolare e ne garantisce la destinazione;

     c) istituisce l'Albo delle Associazioni che operano in Abruzzo e all'estero in favore degli emigrati e degli immigrati stranieri nella Regione.

TITOLO II

ORGANISMI

 

     Art. 4. Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione.

     Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione ed immigrazione.

     La Giunta Regionale si avvale del Consiglio Regionale dell'Emigrazione ed Immigrazione (CREI) al quale sono attribuiti i compiti di cui al successivo art. 10.

     Il C.R.E.I. è costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica per la durata della legislatura Regionale.

     Il CREI deve essere costituito entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta Regionale.

     Il Presidente della Giunta Regionale richiede agli Enti, Associazioni, Organismi di cui al successivo art. 5 la designazione dei membri di rispettiva competenza, designazione che deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.

     Trascorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale provvede alla costituzione e convocazione del CREI sulla base delle designazioni pervenute, ove si siano raggiunti almeno i 3/5 delle designazioni, fatte comunque salve le successive integrazioni.

 

     Art. 5. Componenti del CREI.

     Il CREI è composto da:

     a) n. 3 Consiglieri Regionali, nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a uno;

     b) 22 emigrati abruzzesi residenti stabilmente all'estero, designati dalle Associazioni di ciascun Paese, iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni di cui al successivo art. 15, d'intesa fra loro.

     La rappresentanza per ciascun Paese tiene conto della consistenza numerica delle Associazioni, dell'ampiezza del territorio e della dislocazione geografica dei vari Circoli ed Associazioni di corregionali esistenti.

     I rappresentanti sono così distribuiti:

     n. 2 per ciascuno dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite; in mancanza, dal complesso delle Associazioni.

     n. 1 per ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Uruguay, Africa, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite; in mancanza, dal complesso delle Associazioni [2].

     Nella formulazione delle designazioni le Associazioni devono garantire, all'interno di ciascun paese, la rappresentanza delle diverse aree in cui è maggiormente consistente la presenza di emigrati abruzzesi, iscritti nelle Associazioni riconosciute;

     c) n. 6 rappresentanti degli immigrati stranieri designati dalle rispettive Associazioni, iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni, d'intesa fra loro;

     d) n. 7 rappresentanti delle Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;

     e) n. 4 rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale [3];

     f) n. 4 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione, designati dai rispettivi organi regionali, più altri 4 operanti all'estero;

     g) n. 1 rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione;

     h) n. 1 rappresentante dell'Ufficio Regionale del Lavoro;

     i) n. 1 rappresentante delle Associazioni di volontariato che abbiano sede nella Regione e che operino da almeno 3 anni in favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie.

     Sono altresì membri del CREI con diritto al voto:

     l) n. 1 rappresentante della sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

     m) n. 1 rappresentante dell'Unione Province Abruzzesi (U.P.A.);

     n) n. 1 rappresentante della Delegazione Regionale dell'Unione Comuni ed Enti Montani (UNCEM).

     E' componente di diritto il Componente la Giunta preposto all'Emigrazione.

     Le funzioni di Segretario del CREI sono svolte da un dipendente regionale appartenente alla qualifica non inferiore alla VII.

 

     Art. 6. Sedute del CREI.

     Il CREI si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.

     Il CREI è validamente riunito quanto sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

     In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti; la riunione in tal caso potrà avere luogo entro un'ora.

     La seconda convocazione può essere preannunciata con l'avviso della prima convocazione.

     Il CREI si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente oppure il Comitato lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri.

     In tal caso il Presidente è tenuto a convocare il CREI entro 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta.

     Le sedute del CREI sono pubbliche.

 

     Art. 7. Convocazioni.

     Le convocazioni del CREI sono fatte dal Presidente mediante avviso espresso almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione.

     A richiesta del Consigliere l'avviso di convocazione è inviato, per conoscenza, all'Ente da cui il Consigliere dipende.

     In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata per via telegrafica, almeno 10 giorni prima della riunione.

     La convocazione per i residenti all'estero è effettuata per via telegrafica.

     L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare, iscritti all'ordine del giorno.

     L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente, tenendo anche conto delle richieste formulate per iscritto dai componenti del CREI.

     Le convocazioni devono essere corredate della documentazione idonea.

 

     Art. 8. Deliberazioni e verbali.

     Le deliberazioni del CREI vengono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti aventi diritto al voto.

     Per ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, da sottoscriversi a cura del Presidente e del Segretario.

     Detto verbale è approvato dal CREI nella riunione successiva.

 

     Art. 9. Decadenza.

     I Componenti del CREI decadono dalle loro funzioni con il cessare o con la revoca del loro mandato o con il venir meno del titolo che ne ha permesso la nomina; in caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro del CREI, alla sua sostituzione si procede secondo le stesse modalità di nomina.

     I Componenti del CREI che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti automaticamente.

     Il CREI pronuncia la decadenza e la notifica all'interessato e all'Organismo o Associazione che l'ha designato.

 

     Art. 10. Compiti del CREI.

     Il Consiglio Regionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione ha i seguenti compiti:

     a) formula proposte per la redazione del programma annuale delle attività e degli interventi previsti dalla presente Legge e contestualmente formula proposte per la ripartizione annuale della spesa;

     b) studia, anche proponendo apposite ricerche, il fenomeno migratorio della Regione, la dinamica sulla sua incisività sull'economia, sullo sviluppo della regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;

     c) propone la verifica annuale delle entità del fenomeno migratorio nei suoi aspetti sociali ed economici concorrendo a formulare organiche proposte per il suo graduale ridimensionamento;

     d) fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettività abruzzesi all'estero sui problemi e sugli aspetti della vita regionale, promuovendo opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, per quanto attiene alle attività di sua competenza, nonché con gli Uffici, le Organizzazioni e gli Enti operanti nel settore;

     e) concorre alla diffusione, a mezzo stampa, di notizie, sulla vita, sull'attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all'estero, agli immigrati in Abruzzo;

     f) esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula proposte su materie di competenza regionale nella prospettiva di un progressivo contenimento degli aspetti di emarginazione legati al fenomeno migratorio e nel quadro di un più armonico sviluppo del territorio nazionale;

     g) segnala al Consiglio Regionale la opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti e iniziative di competenza statale, tendenti a tutelare i diritti degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;

     h) propone la convocazione di conferenze sui problemi generali delle migrazioni, anche in collegamento con le altre Regioni e, tramite le Associazioni e le Organizzazioni degli emigrati, con le Comunità localizzate di emigrati residenti all'estero;

     i) propone iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;

     l) propone attività promozionali all'estero in collaborazione con le Associazioni di emigrati previa intesa della Giunta Regionale con il Governo, nei limiti di cui all'art. 4 - secondo comma - del DPR 24.7.77 n. 616;

     m) si pronuncia sulla proposta di istituzione ed aggiornamento dell'Albo Regionale delle Associazioni e delle Federazioni di emigrati abruzzesi all'estero e degli immigrati nella Regione, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 16 della presente Legge;

     n) propone forme di sostegno alle Associazioni di lavoratori stranieri immigrati, di cui al successivo art. 15, più rappresentative, che svolgono servizi tendenti ad assicurare l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali ed a preservare l'identità nazionale ed etnica, nonché i legami culturali con il paese di origine, dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;

     o) formula proposte per rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'uguaglianza tra i cittadini emigrati, immigrati e quelli residenti, segnalando altresì i provvedimenti tendenti ad assicurare ai primi l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici;

     p) propone interventi di carattere culturale, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse comunitarie.

     L'Assessore all'Emigrazione coinvolgerà la struttura del CREI in occasione di tutte le iniziative più rilevanti assunte in Italia e all'estero dalla Regione Abruzzo.

     Il CREI viene annualmente informato, al termine di ciascun esercizio finanziario, della destinazione delle risorse impegnate, distinte analiticamente nelle varie forme di intervento.

 

     Art. 11. Presidente e vicepresidente.

     Il CREI è presieduto dal Componente la Giunta preposto all'emigrazione o suo delegato [4].

     Il CREI elegge nel proprio seno due Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente o il suo delegato nei casi di assenza o di impedimento [5].

     I due Vice Presidenti sono eletti con voto limitato a uno tra i componenti previsti ai punti b) c) d) e) f) del precedente art. 5, di cui almeno uno residente in Abruzzo.

     Sono dichiarati eletti i due componenti che abbiano ricevuto non meno della metà più uno dei voti validi.

 

     Art. 12. Comitato esecutivo.

     Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti del CREI e dai seguenti membri eletti dal CREI:

     - 5 in rappresentanza dei soggetti indicati al punto b) - (1 dall'area Europea, 1 dall'area Nord America, 1 dall'area Sud America, 1 dall'area Australiana, 1 dall'area Africana) di cui al precedente art. 5;

     - 1 in rappresentanza dei soggetti indicati al punto c) del precedente art. 5;

     - 4 in rappresentanza delle Associazioni di cui al punto d), del precedente art. 5;

     - 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

     - 2 rappresentanti degli Istituti di Patronato.

     La durata in carica del Comitato coincide con quella del CREI.

     Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente del CREI con almeno 10 giorni di preavviso, riducibili a 5 in caso di urgenza e regolarmente prima della riunione del CREI.

     Alla lettera di convocazione deve essere allegata copia dell'ordine del giorno.

     Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più 1 dei componenti.

     Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti.

     Il CREI può provvedere alla sostituzione del Componente del Comitato che si assenta per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

     Il Comitato può articolarsi in Commissioni di lavoro a cui possono essere chiamati a partecipare esperti senza diritto di voto.

 

     Art. 13. Compiti del Comitato.

     Il Comitato ha i seguenti compiti:

     a) esegue le direttive del CREI, puntualizzando e predisponendo concretamente le osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla Giunta Regionale;

     b) formula proposte per le riunioni del CREI, onde facilitare e rendere proficuo il dibattito;

     c) cura l'informazione dei Consiglieri e predispone la documentazione necessaria;

     d) si esprime sul calendario degli incontri da tenersi con le collettività degli emigrati e degli immigrati, predisposto dai competenti Uffici della Giunta Regionale, nonché sulla partecipazione a convegni, conferenze, incontri ed altre manifestazioni interessanti l'emigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni del CREI;

     e) esprime pareri d'urgenza richiesti al CREI, al quale vanno successivamente sottoposti per ratifica;

     f) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il Settore;

     g) esprime parere sui progetti formativi, destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie.

 

     Art. 14. Rimborsi e indennità.

     Ai Componenti del CREI, del Comitato ed agli eventuali invitati per la partecipazione alle sedute del CREI o del Comitato, nonché alle riunioni delle Commissioni di cui al precedente art. 12 - ultimo comma - competono il gettone di presenza nonché il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle Leggi regionali per i dipendenti di grado più elevato.

     E' gratuita, ai sensi dell'art. 2 - comma 8 della Legge 30.12.1986 n. 943 - la partecipazione alle sedute e alle riunioni nelle quali vengono trattati i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, dei componenti il CREI e del Comitato nominati in rappresentanza dei lavoratori immigrati, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

     Ai Componenti il CREI e agli eventuali invitati che risiedono all'estero o fuori dal territorio della Regione, nei casi di cui al 1° comma, compete in luogo del gettone di presenza, il trattamento di missione previsti dalla normativa regionale per i dipendenti regionali di grado più elevato, determinato con le medesime modalità e condizioni vigenti per gli stessi.

     Ai componenti il CREI residenti all'estero è consentito nell'ambito del territorio nazionale l'uso del mezzo proprio o noleggiato qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 della L.R. 77 del 29.12.77, relativa al personale regionale.

     Il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione competono, altresì, per la partecipazione in Italia e all'estero a Convegni, Conferenze, Incontri di carattere internazionale, interregionale, Nazionale e Regionale, previa deliberazione di autorizzazione e impegno di spesa da parte della Giunta Regionale su proposta del Comitato.

     Ai fini della individuazione della Sede di provenienza agli effetti dei rimborsi e della indennità di cui al presente articolo si fa riferimento alla Sede di lavoro per i residenti all'estero e al luogo di residenza per i residenti in Abruzzo.

     Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il Funzionario Delegato del Settore Emigrazione, a seguito di accreditamento dei relativi fondi sui capitoli 11425 e 11437 del Bilancio Regionale relativi rispettivamente alle indennità di missione e di trasferta e rimborso spese e al rimborso ed indennità ai componenti del CREI.

TITOLO II [6]

ASSOCIAZIONI - ENTI - ISTITUZIONI

 

     Art. 15. Albo delle associazioni.

     La Regione riconosce e sostiene le funzioni di Servizio Sociale, culturale ed assistenziale svolte dalle Associazioni e loro Federazioni, Enti, Istituzioni che operano nella Regione e/o all'estero con proprie Sedi e Strutture e con carattere di continuità a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie.

     A tal fine è istituito presso l'Ufficio Emigrazione della Giunta Regionale l'Albo delle Associazioni degli emigrati, degli immigrati e delle rispettive Federazioni e Confederazioni.

     A tale Albo sono iscritte:

     1) Le Associazioni Nazionali aventi sede in Abruzzo che operano in Italia e all'Estero a favore degli emigrati e/o immigrati;

     2) Le Associazioni Regionali che operano in Abruzzo per gli emigrati;

     3) Le Associazioni che operano in Abruzzo per gli immigrati;

     4) Le Associazioni Regionali operanti all'Estero e le loro Federazioni e Confederazioni;

     5) Gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale riconosciuti ai sensi del D.L/GS. C.P.S. n. 804 del 30.4.47 e successive modificazioni ed integrazioni che operano contemporaneamente in Italia e all'Estero.

 

     Art. 16. Requisiti per l'iscrizione all'Albo.

     Per ottenere l'iscrizione all'Albo di cui al 2° comma del precedente art. 15 i soggetti in esso indicati devono inoltrare domanda alla Giunta Regionale - Servizio Lavoro-Emigrazione - corredata dei seguenti documenti:

     a) copia autenticata dal Consolato dell'atto costitutivo e dello statuto per le Associazioni, le Federazioni e le Confederazioni all'estero;

     b) attestato rilasciato dal Consolato da cui risulti il riconoscimento dell'Associazione della Federazione o della Confederazione con sede all'Estero;

     c) dichiarazione del legale rappresentante attestante la idoneità delle proprie strutture organizzative (Sedi) per lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli emigrati e/o degli immigrati e dei rifugiati con la indicazione delle sedi all'estero o nella regione, la loro struttura, la consistenza numerica dei soci, la loro dislocazione geografica, le modalità di costituzione e di decadenza degli organi direttivi;

     d) relazione documentata dell'attività svolta a favore degli emigrati abruzzesi e degli immigrati nella Regione.

     La relazione delle attività svolte deve riferirsi almeno al triennio precedente la domanda di iscrizione.

     Le domande di iscrizione all'Albo sono sottoposte al preventivo parere del CREI.

     Ai fini dell'iscrizione all'Albo le Associazioni, le loro Federazioni e Confederazioni con sede all'estero e le Associazioni e Federazioni di immigrati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) devono svolgere attività a vantaggio della collettività abruzzese stabilita nel Paese, o a vantaggio delle comunità extracomunitarie residenti in Abruzzo;

     b) non devono perseguire scopi di lucro e propaganda partitica;

     c) devono essere regolate da statuti che indicano gli scopi sociali e prevedono lo sviluppo periodico dell'attività assembleare e il regolare avvicendamento delle cariche sociali;

     d) devono essere costituite e gestite secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive.

     Condizione necessaria per l'iscrizione all'Albo è la costituzione dell'Associazione da almeno tre anni, tranne che per le Associazioni di immigrati extracomunitari.

     E' consentita l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni previsto dall'art. 15 alle Federazioni e Confederazioni delle Associazioni di emigrati abruzzesi con sede all'estero anche senza il possesso dell'anzianità triennale della costituzione, purché le Associazioni aderenti siano iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni degli emigrati o abbiano i requisiti per tale iscrizione.

     Possono essere iscritte all'Albo Regionale le Associazioni che hanno un numero di soci non inferiore a 50 membri, le Federazioni che hanno almeno 4 Associazioni aderenti e le Confederazioni a cui aderiscono almeno 2 Federazioni.

     Le Associazioni di immigrati extracomunitari possono essere iscritte all'Albo anche con un numero di 20 soci.

     Per ciascuna area geografica (con non meno di 100.000 abitanti) o nel raggio di km. 150 non può essere prevista più di 1 Associazione per ogni eventuale diversa tipologia (Associazione sportiva - Mutuo soccorso - Culturale - ecc..).

 

     Art. 17. Contributi.

     Ai Patronati, alle Associazioni, alle Federazioni e alle Confederazioni iscritte all'Albo Regionale ai sensi del precedente art. 16, la Regione concede contributi annuali destinati a sostenere le attività, tenendo conto delle strutture organizzative, dei programmi e delle attività realizzate.

     Le domande per accedere ai suddetti contributi devono essere inviate alla Giunta Regionale - Servizio Lavoro - Emigrazione - entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno - farà fede il timbro postale di partenza e devono essere corredate, a pena di decadenza, dalla seguente documentazione:

     1) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente in favore dell'emigrazione e immigrazione unitamente al consuntivo delle spese per ogni attività svolta con la corrispondente idonea documentazione delle spese stesse;

     2) programma delle attività per le quali si richiede il contributo, unitamente al preventivo di spesa.

     Per quanto concerne i Patronati la domanda va anche corredata di una documentazione relativa alla consistenza delle proprie strutture organizzative in Italia e all'Estero.

     Agli Enti, alle Istituzioni ed alle Associazioni, Federazioni e Confederazioni di cui al precedente art. 16, la Giunta Regionale concede contributi per lo svolgimento di iniziative riconosciute di rilevante interesse e coerenti con il programma, nella misura da stabilire annualmente in relazione alle disponibilità di Bilancio.

     Sulla concessione dei contributi di cui al presente articolo decide la Giunta Regionale.

TITOLO IV

FINANZIAMENTI - INTERVENTI - PROVVIDENZE

 

     Art. 18. Finanziamenti.

     Al fine di perseguire gli obiettivi e di realizzare gli interventi previsti dalla presente legge, sono utilizzate risorse finanziarie derivanti da:

     a) stanziamenti annuali disposti dalla Regione;

     b) contributi e finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale;

     c) contributi e finanziamenti Statali.

     I fondi di cui alle precedenti lettere b) e c) saranno all'occorrenza iscritti nel Bilancio Regionale ai sensi dell'art. 41 della L.R. 29.12.77 n. 81 e resteranno vincolati per gli scopi previsti dalla presente Legge.

 

     Art. 19. Interventi.

     La Giunta Regionale promuove interventi in favore degli emigrati, degli immigrati e dei rispettivi familiari, aventi lo scopo di:

     a) favorire nell'ambito del territorio regionale la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati, immigrati e dei loro familiari attraverso idonee iniziative da assumersi in concorso con i piani nazionali e comunitari, nel quadro del piano regionale annuale di formazione professionale e con le modalità previste dalle leggi regionali che disciplinano la materia;

     b) favorire l'inserimento degli emigrati, degli immigrati sotto il profilo alloggiativo mediante la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento e la ristrutturazione della casa con le modalità di cui al successivo art. 20;

     c) favorire l'inserimento produttivo dei lavoratori rimpatriati, degli immigrati extracomunitari nella Regione, agevolando la realizzazione di attività in forma singola, associata o cooperativistica nei settori industriale, artigianale, commerciale, agricolo-turistico, peschereccio, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 8.7.88 n. 58.

     A questo fine gli organi della Regione sono tenuti a richiedere pareri e proposte al CREI, il quale a sua volta ha facoltà di proporre modifiche ed integrazioni alle leggi di settore in vigore;

     d) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati, degli immigrati, secondo quanto previsto al successivo art. 22;

     e) favorire il riscatto ai soli fini assicurativi per il raggiungimento del diritto amministrativo alla pensione di invalidità, alla prosecuzione volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di lavoro effettuato all'estero, non coperti da convenzione bilaterale con l'Italia in materia di sicurezza sociale.

     Il contributo è pari al 90% dell'ammontare del costo del riscatto per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità e la prosecuzione volontaria e del 30% per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

     I contributi non sono cumulabili tra loro e non ripetibili nel tempo;

     f) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati, immigrati, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine. A tale scopo la Giunta Regionale d'intesa ove è necessario con il Governo, può svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le Comunità abruzzesi ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale e artistico, nonché iniziative che si prefiggano scopi di studio, di informazione, di rafforzamento della identità culturale di origine.

     Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Cultura, Comites e Associazioni di emigrati.

     La Giunta Regionale promuove altresì iniziative culturali a favore degli immigrati.

     Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di Immigrati.

     La Giunta Regionale, al fine di consentire alle Associazioni di emigrati all'estero un adeguato svolgimento delle proprie attività a favore delle Comunità abruzzesi concede un contributo anche per la costruzione, l'acquisto della sede sociale e per l'arredamento di quest'ultima.

     La Giunta Regionale favorisce, iniziative ed attività dirette a conservare e tutelare il valore e l'identità culturale degli immigrati extracomunitari.

     La Giunta Regionale favorisce altresì le attività finalizzate alla integrazione fra le diverse comunità di extracomunitari e la popolazione ospitante;

     g) organizzare nel territorio regionale anche in collaborazione con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di emigrati:

     1) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i figli degli emigrati;

     2) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati;

     3) iniziative di interscambio culturale con i cittadini degli Stati di emigrazione.

     Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse, con carattere di reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati abruzzesi.

     La Giunta Regionale, al fine di favorire l'intensificazione degli scambi culturali con i paesi di provenienza degli immigrati extracomunitari, con particolare riguardo ai giovani, può avanzare proposta alla Direzione Generale della Cooperazione allo sviluppo del MAE, a norma di quanto previsto dalla lettera h) del 3° comma e del 4° e 6° comma dell'art. 2 della Legge 26.2.87 n. 49 «Nuove discipline della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

     h) promuovere la redazione, la stampa e la diffusione di un periodico di informazione e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attività legislative ed amministrative della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli emigrati e immigrati.

     La Giunta Regionale provvede altresì alla diffusione tra le comunità degli emigrati, di materiale audiovisivo e radiofonico, nonché di altra oggettistica prevalentemente riferita alle tradizioni abruzzesi, al fine di rinsaldare i rapporti socio-economico-culturali fra gli emigranti, i loro discendenti e la terra di origine, e di sostegno al funzionamento delle Associazioni;

     i) promuovere iniziative dirette a rimuovere particolari situazioni di bisogno.

     Per realizzare gli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale può avvalersi di associazioni non profit che abbiano dimostrato competenze e capacità nel settore dell’emigrazione [7].

 

     Art. 20. Facilitazioni per le abitazioni.

     Agli emigranti, agli immigrati stranieri che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio di tipo economico o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento o completamento di un immobile ad uso abitativo proprio o del proprio nucleo familiare, sono concessi contributi «una tantum» in conto capitale, pari al 30% della spesa, su un importo massimo di L. 100.000.000 per l'acquisto o la costruzione dell'appartamento e del 35% su un importo massimo di L. 50.000.000 nelle altre ipotesi previste.

     Hanno titolo alle provvidenze sopra descritte gli emigrati abruzzesi rientrati nel territorio della Regione che ne facciano domanda entro e non oltre due anni dal rientro definitivo in Abruzzo e gli immigrati stranieri extracomunitari regolarizzati che nella Regione svolgono la propria attività lavorativa e quivi risiedono da almeno cinque anni [8].

     Sono esclusi dai contributi suddetti coloro che sono titolari del diritto di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale su immobili ad uso abitativo ubicati nella Regione, e coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'esclusione dai benefici opera anche nel caso in cui altri componenti il nucleo familiare convivente con l'emigrato o l'immigrato siano titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo ubicati nella Regione, ovvero abbiano conseguito l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica [9].

     L'alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione propria o del proprio nucleo familiare e non può essere venduto prima di cinque anni dalla data di acquisto dal completamento dei lavori di costruzione e/o di ristrutturazione, pena la revoca del contributo (Legge Statale 179 del 1992 - art. 20).

     Le domande per l'ammissione al contributo suddetto devono essere presentate presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune ove è situato l'alloggio.

 

     Art. 21. Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     Ai lavoratori emigrati costretti a rientrare nella Regione Abruzzo per licenziamento, mancato rinnovo del contratto di lavoro, per infortunio professionale o malattia invalidante, agli immigrati extracomunitari residenti nel territorio abruzzese si applicano le riserve di alloggi di edilizia residenziale pubblica previste agli artt. 2 e 15 della L.R. 11.9.86 n. 35.

 

     Art. 22. Inserimento scolastico.

     Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati, nonché il superamento delle difficoltà specifiche degli immigrati stranieri autonomamente o in concorso con i programmi nazionali e comunitari o con Associazioni ed Enti che operano nel Settore dell'Istruzione e dell'Immigrazione, la Giunta Regionale promuove:

     a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico;

     b) corsi di lingua italiana per gli immigrati stranieri e i loro familiari.

     Al fine di favorire il mantenimento dei legami con la cultura della terra di origine, la Regione può promuovere, anche in collaborazione con Enti e Associazioni che operano nel settore dell'immigrazione corsi specifici di insegnamento della lingua dei Paesi di provenienza per i figli degli immigrati.

     La Giunta Regionale, inoltre, attraverso i Comuni di residenza dei beneficiari, eroga assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati, dei lavoratori rimpatriati che ne facciano domanda entro due anni dal rientro definitivo in Abruzzo, degli immigrati extracomunitari, a favore degli immigrati per la frequenza in Italia di scuole pubbliche riconosciute o parificate di ogni ordine e grado, di corsi Universitari, Accademie e Conservatori, nonché eroga borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione anche Post-Universitari.

     La misura dell'intervento ammonta a L. 900.000 per le scuole medie inferiori e superiori e a L. 2.000.000 per i corsi di tipo universitario.

     Sono esclusi dai benefici in parola gli studenti che usufruiscano di analoghi interventi da parte di istituzioni pubbliche e private.

     La Giunta Regionale istituisce, altresì, annualmente borse di studio per i figli degli emigrati residenti all'estero che intendano frequentare in Italia corsi di specializzazione post-universitari e corsi presso Istituti Professionali Statali o Parificati.

     Per tale intervento la domanda deve essere inoltrata alla Giunta Regionale - Servizio Lavoro-Emigrazione.

 

     Art. 23.

     Le funzioni gestionali ed amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge al punto b) dell'art. 19 e all'art. 22 - 3) e 4) comma sono delegati ai Comuni di residenza dei richiedenti.

     La Giunta Regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, e sulla base di delibere ricognitive adottate dai Comuni interessati in applicazione dei citati artt. 19 - punto b) e 22 - comma 3° e 4°, eroga periodicamente i fondi ai Comuni stessi.

     Per quanto concerne il punto i) la Giunta Regionale nell'esercizio delle attività di programmazione degli interventi assistenziali emana direttive ai Comuni volte ad assicurare adeguata assistenza agli immigrati extracomunitari, ed agli emigrati rimpatriati che versino in disagiate condizioni economiche.

 

     Art. 24. Riparto risorse.

     Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta Regionale acquisito il parere del CREI e sentita la competente Commissione Consiliare, provvede al riparto percentuale delle risorse stanziate in forza della presente Legge tra i punti a) b) c) d) e) i) del precedente art. 19. Sono abrogate le Leggi Regionali 10 del 13.2.90 e 42 del 2.9.93.

 

     Art. 25. Domande.

     Le domande per accedere ai finanziamenti e alle provvidenze previste dall'art. 19 punti a) ed e) e dell'art. 22 - 1° comma - punti a) e b) e penultimo comma - della presente legge vanno inoltrate alla Giunta Regionale Ufficio Emigrazione e Immigrazione.

 

     Art. 26. Norma transitoria.

     Rimangono in vigore le disposizioni relative al Regolamento di attuazione approvato con delib. Cons. Reg.le 68/8 del 17.7.91 per quelle domande di contributo relative all'art. 19 - punti b) d) e) e agli artt. 20 e 22 pervenute all'Ufficio Emigrazione secondo la normativa contenuta nella L.R. 10/90, prima dell'entrata in vigore della presente Legge.

     Altresì vengono fatte salve le pratiche relative agli interventi delegati ai Comuni dalla L.R. 81/80 e non ancora definite dai Comuni stessi e alle domande con istruttoria già definita relative ai rimborsi degli interessi sui mutui di cui all'art. 7/C della predetta Legge.

 

     Art. 27. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente Legge si provvede per l'anno 1995, nei limiti dello stanziamento iscritto al Capitolo 21625 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo.

     Per gli esercizi successivi al 1995 le Leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni.

     Agli oneri per il funzionamento del CREI si provvede con i fondi stanziati annualmente sui capitoli 11425 e 11437 ai sensi della presente legge e della L.R. 12.2.88 n. 15.

 

     Art. 28. Urgenza.

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 26 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 46, per quanto concerne gli stranieri immigrati e dall'art. 25 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 47, per quanto concerne l’emigrazione.

[2] L'art. 1 della L.R. 16 marzo 2001, n. 7 ha inserito l'Africa tra i Paesi che esprimono due rappresentanti in seno al CREI, anziché uno.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 52 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 marzo 2001, n. 7.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 marzo 2001, n. 7.

[6] Così nell'originale; leggasi «Titolo III».

[7] Comma aggiunto dall’art. 54 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 giugno 1999, n. 34.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 giugno 1999, n. 34.