§ 5.2.119 - L.R. 26 novembre 1997, n. 136.
Nuove norme per l'attribuzione e la gestione dei beni della soppressa Opera Nazionale Pensionati d'Italia.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:26/11/1997
Numero:136


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Vincolo di destinazione.
Art. 3.  Contributi ai Comuni.
Art. 4.  Rendicontazione.
Art. 5.  Norme transitorie.
Art. 6.  Abrogazione.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 5.2.119 - L.R. 26 novembre 1997, n. 136.

Nuove norme per l'attribuzione e la gestione dei beni della soppressa Opera Nazionale Pensionati d'Italia.

(B.U. n. Spec. del 5 dicembre 1997).

 

Art. 1. [1]

     1. I beni mobili ed immobili della soppressa Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI) attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 117 comma primo del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono trasferiti in proprietà ai comuni in cui gli stessi sono ubicati.

     2. Una porzione del complesso immobiliare ex ONPI ubicato nel Comune di L'Aquila individuata nella planimetria allegata alla presente legge con lettera A, è trasferita in proprietà alla ASL di L'Aquila per la realizzazione di una residenza sanitaria assistita per l'erogazione di servizi sanitari assistenziali.

     3. Ai trasferimenti di cui alla presente legge è data attuazione con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base di apposito atto ricognitivo dei beni.

     4. Detto atto dovrà riportare i vincoli cui sono assoggettati i beni e costituisce titolo per la trascrizione e voltura catastale dei beni immobili trasferiti a favore dell'Ente destinatario che provvederà a propria cura e spese in termini di legge.

     5. A seguito del trasferimento, i beni ex ONPI sono annoverati nel patrimonio indisponibile degli Enti destinatari.

 

     Art. 2. Vincolo di destinazione.

     1. I beni ex ONPI rimangono vincolati in via prioritaria allo svolgimento di attività assistenziali e sociali in favore degli anziani e sono utilizzabili in via residuale per l'erogazione di servizi socio- assistenziali in genere, i cui risultati finanziari vengono destinati al miglioramento dei servizi assistenziali in favore degli anziani.

     2. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni ex ONPI possono essere autorizzate dalla Giunta regionale per comprovati motivi e solo nel caso in cui risulti soddisfatta la domanda di strutture socio assistenziali della zona.

     3. I beni ex ONPI non possono essere alienati o trasformati senza autorizzazione della Giunta regionale, ferma restando la destinazione dei relativi proventi ad attività assistenziali e sociali.

     4. Nel caso in cui i Comuni interessati mutino la destinazione vincolata assegnata agli immobili senza esserne autorizzati la Regione, qualora la regolarizzazione a sanatoria non sia ammissibile, ne intima il ripristino nel termine di gg. 90. In caso di inottemperanza all'ordine di ripristino il bene viene retrocesso alla Regione Abruzzo con decreto del Presidente della Giunta regionale. In tal caso le eventuali addizioni o miglioramenti apportati agli immobili non sono compensati [2].

     5. La porzione di immobile ex ONPI trasferita alla ASL di L'Aquila, quale patrimonio indisponibile, rimane vincolata alla destinazione a residenza sanitaria assistita per l'erogazione di servizi assistenziali. Il mutamento della predetta destinazione, ovvero la sua mancata utilizzazione per le finalità indicate, comportano il trasferimento del bene al patrimonio del Comune di L'Aquila ai sensi del 1° comma dell'art. 1 della presente legge, con i vincoli riportati nei precedenti commi del presente articolo. Tale trasferimento sarà parimenti disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale [2].

 

     Art. 3. Contributi ai Comuni.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e sino al terzo anno successivo a quello di entrata in vigore del Piano sociale regionale, la Regione eroga annualmente contributi sulle spese di gestione delle strutture ex ONPI in favore dei Comuni proprietari, mediante ripartizione dello stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio di cui all'art. 7, in proporzione diretta al numero degli anziani ospitati in ciascuna struttura residenziale ex ONPI.

     2. In applicazione di quanto disposto dal comma precedente, i Comuni proprietari dei beni ex ONPI presentano alla Regione Abruzzo, Servizio Sicurezza Sociale, entro il mese di gennaio di ogni anno, un programma annuale di gestione contenente la descrizione degli interventi e dei servizi che essi prevedono di attuare ed attestante il numero degli anziani ospitati nelle rispettive strutture residenziali ex ONPI alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

 

     Art. 4. Rendicontazione.

     1. I Comuni di cui all'articolo 3 sono tenuti a presentare alla Regione Abruzzo, Servizio Sicurezza Sociale, la rendicontazione contabile della gestione delle strutture ex ONPI entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario di riferimento.

     2. Se dalla rendicontazione prodotta si evidenzia un avanzo di gestione, la Regione provvede al recupero di una somma pari all'avanzo registrato, fino a concorrenza dell'importo del contributo erogato. Per i Comuni aventi titolo all'assegnazione di ulteriori contributi ai sensi della presente legge, al recupero si provvede mediante detrazione della somma da recuperare sull'importo dei contributi dovuti.

     3. Si provvede al recupero delle somme erogate, anche in caso di mancata presentazione della rendicontazione di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 5. Norme transitorie.

     1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 2, per la presentazione del programma annuale di gestione, relativamente al solo anno 1997, è stabilito in giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. [3].

 

     Art. 6. Abrogazione.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili.

     2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 1 e 2 della L.R. 3 settembre 1984, n. 59;

     b) l'art. 1 della L.R. 28 aprile 1995, n. 82;

     c) gli articoli 2 e 4 della L.R. 6 maggio 1996, n. 28.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 350.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al Bilancio per l'esercizio in corso.

     Nello Stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

     - Cap. 323000 "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti"

     - in diminuzione lire 350.000.000

     - Cap. 71583 "Contributi a favore dei Comuni proprietari di strutture ex ONPI"

     - in aumento lire 350.000.000

     La partita n. 2 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

     2. Per gli esercizi successivi al 1997, e comunque fino al termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, i successivi stanziamenti saranno iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 10 della L.R. di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 marzo 2000, n. 21.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 7 marzo 2000, n. 21.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 7 marzo 2000, n. 21.

[3] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 7 marzo 2000, n. 21.