§ 5.2.150 - L.R. 7 marzo 2000, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26.11.1997, n. 136 recante: Nuove norme per l'attribuzione e la gestione dei beni della soppressa Opera nazionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:07/03/2000
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Trasferimento dei beni ex ONPI.
Art. 2.  Vincoli di destinazione e variazioni.
Art. 3.  Abrogazione.
Art. 4.  Contributo straordinario.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 5.2.150 - L.R. 7 marzo 2000, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26.11.1997, n. 136 recante: Nuove norme per l'attribuzione e la gestione dei beni della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia.

(B.U. n. 9 del 24 marzo 2000).

 

Art. 1. Trasferimento dei beni ex ONPI.

     1. La presente legge contiene modifiche e integrazioni alla L.R. 26.11.1997, n. 136, avente ad oggetto "Nuove norme per l'attribuzione e la gestione dei beni della soppressa Opera Nazionale Pensionati d'Italia", al fine di pervenire ad un ottimale ed efficiente gestione dei beni medesimi.

     2. [1].

     3. Per tali finalità, l’intera porzione dell’immobile ex O.N.P.I. già trasferita alla ASL di L’Aquila, ai sensi della predetta L.R. 21/2000, è retrocessa al Comune di L’Aquila fermi restando tutti i vincoli di destinazione fissati dalla vigente normativa [2].

     4. La retrocessione al patrimonio indisponibile del Comune di L’Aquila, con vincolo di destinazione alla residenza di cui al comma 1 del presente articolo, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei componenti della Giunta preposti alla Sanità e alle Politiche Sociali [3].

 

     Art. 2. Vincoli di destinazione e variazioni. [4]

 

     Art. 3. Abrogazione.

     1. Il 2° comma dell'art. 5 della L.R. 136/1997 è abrogato.

     2. La Regione procede alla liquidazione ed erogazione, in unica soluzione, ad intervenuta emanazione del D.P.G.R. di trasferimento dei beni, della parte residua del finanziamento disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 4495 del 13 dicembre 1996.

 

     Art. 4. Contributo straordinario.

     1. Con il trasferimento della proprietà è attribuito ai Comuni un contributo straordinario per gli oneri di manutenzione ed adeguamento degli immobili alla normativa vigente in materia di sicurezza nella seguente misura determinata tenendo conto degli interventi necessari e della consistenza degli immobili:

     - L. 2.000.000.000 al Comune di L'Aquila;

     - L. 1.000.000.000 al Comune di Spoltore.

     2. All'erogazione del contributo si provvede ad intervenuta emanazione del D.P.G.R. di trasferimento dei beni.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2000 in L. 3.000.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R. C. n. 81/77 e successive modifiche ed integrazioni, in termini di sola competenza, con lo stanziamento iscritto alla partita n. 3 dell'elenco n. 4 - Capitolo 324000 "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1999.

     2. Alle necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale a termini dell'art. 37 della L.R. n. 81/77.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 26 novembre 1997, n. 136.

[2] Comma aggiunto dall’art. 89 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[3] Comma aggiunto dall’art. 89 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[4] Aggiunge i commi 4 e 5 all'art. 2 della L.R. 26 novembre 1997, n. 136. Per una modifica del presente articolo, vedi l’art. 89 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.