§ 5.2.91 - L.R. 8 maggio 1995, n. 107.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 5 settembre 1991, n. 58 - Contributo al Consiglio Regionale e alle Sezioni Provinciali Abruzzesi della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:08/05/1995
Numero:107


Sommario
Art. 1.      Il contributo annuo al Comitato Regionale ed alle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai Sordomuti, da destinare al perseguimento degli scopi [...]
Art. 2.      Il Comitato Regionale d'Abruzzo dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai Sordomuti presenta annualmente al I Dipartimento - Ufficio Ragioneria della Giunta Regionale -, entro il [...]
Art. 3.      Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 70.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre [...]


§ 5.2.91 - L.R. 8 maggio 1995, n. 107.

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 5 settembre 1991, n. 58 - Contributo al Consiglio Regionale e alle Sezioni Provinciali Abruzzesi della Unione Italiana Ciechi ed al Comitato Regionale e Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale per la Protezione e Assistenza di Sordomuti. Legge Regionale 29.11.1982, n. 87.

(B.U. n. 13 del 2 giugno 1995).

 

Art. 1.

     Il contributo annuo al Comitato Regionale ed alle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai Sordomuti, da destinare al perseguimento degli scopi statutari dell'Ente, previsto dalle leggi regionali 29 novembre 1982, n. 87; 2 aprile 1985, n. 24; 16 settembre 1987, n. 58; 13 luglio 1989, n. 51; 9 maggio 1990, n. 70 e 5 settembre 1991, n. 58, è rideterminato nella misura di L. 200.000.000.

     L'importo di cui al precedente comma, è assegnato annualmente dalla Giunta Regionale al Comitato Regionale che, dopo aver accantonato la somma di L. 20.000.000 per lo svolgimento delle attività di propria competenza, ripartisce il rimanente importo di L. 180.000.000 tra le proprie Sezioni Provinciali in proporzione alle esigenze delle stesse, relativamente all'entità dell'utenza assistita ed alla vastità del territorio di pertinenza di ogni singola Sezione.

 

     Art. 2.

     Il Comitato Regionale d'Abruzzo dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai Sordomuti presenta annualmente al I Dipartimento - Ufficio Ragioneria della Giunta Regionale -, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettivamente erogato il contributo, una dettagliata relazione da cui risulti l'esatto impiego da parte di ogni singola Sezione Provinciale delle somme dalle stesse percepite.

 

     Art. 3.

     Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 70.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 con quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 lo stanziamento del cap. 071625 denominato «Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo ed alle Sezioni prov.li Abruzzesi dell'Unione Italiana Ciechi ed alle Sezioni prov.li Abruzzesi dell'Ente Naz.le per la protezione ed assistenza ai sordomuti» è incrementato, in termini di sola competenza di L. 70.000.000».

     Per gli esercizi successivi al 1995 l'onere complessivo di L. 644.000.000 iscritto sul pertinente capitolo 71625, come integrato dal comma che precede, grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali e resta così suddiviso:

     - L. 200.000.000 in favore del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai Sordomuti, come stabilito al precedente art. 1;

     - L. 444.000.000 in favore del Consiglio Regionale d'Abruzzo e delle Sezioni Provinciali Abruzzesi della Unione Italiana Ciechi, come stabilito dall'art. 1 della L.R. 13 luglio 1989, n. 51.