§ 4.2.2 - L.R. 28 agosto 1976, n. 43.
Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:28/08/1976
Numero:43


Sommario
Art. 1.      La Regione concede contributi costanti trentacinquennali e contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse delle [...]
Art. 2.      La misura del contributo costante trentacinquennale è fissata nel 7% sulla spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere.
Art. 3.      Sono ammessi a contributo trentacinquennale la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la sistemazione ed il miglioramento delle seguenti categorie di opere:
Art. 4.      Sono ammessi a contributo in conto capitale la costruzione, il completamento, la sistemazione ed il miglioramento delle seguenti categorie di opere:
Art. 5.      I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, alle scadenze previste nei relativi contratti.
Art. 6.      Nell'esecuzione delle opere pubbliche di cui ai precedenti articoli si osservano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme in vigore per i lavori pubblici di competenza dello [...]
Art. 7.      Gli Enti beneficiari dei contributi provvedono alla progettazione, all'appalto, alla direzione, alla contabilità e assistenza dei lavori, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine [...]
Art. 8.      Il Consiglio Regionale approva il piano generale dei lavori pubblici, predisposto dalla Giunta Regionale sulla base delle richieste avanzate dagli Enti interessati, tenuto conto dei contributi [...]
Art. 9.      Gli Enti interessati, per ottenere la formale concessione del contributo, devono presentare, per il tramite dei competenti uffici tecnici periferici regionali, domanda diretta al Presidente [...]
Art. 10.      La Giunta Regionale approva, senza limiti d'importo, i progetti relativi a tutte le categorie di opere pubbliche e, se previsto, concede il contributo che può essere esteso ai maggiori lavori [...]
Art. 11.      La Giunta regionale per i fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione dei lavori può attribuire al Componente preposto al Settore dei Lavori Pubblici funzioni di cui alla presente legge.
Art. 12.      La Giunta regionale, per mezzo degli Uffici del Genio Civile regionale, sovrintende alle opere accertando lo stato dei lavori, controllando il rispetto di tutte le norme di esecuzione e [...]
Art. 13.      La Regione, in attuazione dell'art. 12, sesto comma, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, nei casi in cui la legislazione vigente lo prescrive, si avvale, per l'esecuzione di opere pubbliche di [...]
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      Sui progetti di opere pubbliche che vengono finanziati dagli Enti interessati con fondi del proprio bilancio e comunque senza intervento della Regione non è richiesto alcun parere né è richiesta [...]
Art. 17.      Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in materia prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 18.      La legge annuale di approvazione del bilancio fissa i limiti di spesa conseguenti all'applicazione della presente legge.


§ 4.2.2 - L.R. 28 agosto 1976, n. 43.

Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale.

(B.U. n. 27 del 4 settembre 1976).

 

Art. 1.

     La Regione concede contributi costanti trentacinquennali e contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni e loro Consorzi, delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza anche se non previste dalla legge statale 17 luglio 1980, n. 6972 e successive modificazioni e di norma provvede mediante programmi pluriennali sulla base delle richieste avanzate dagli Enti predetti e su specifici programmi di questi.

 

     Art. 2.

     La misura del contributo costante trentacinquennale è fissata nel 7% sulla spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere.

     All'inizio di ogni anno finanziario e comunque prima della formazione del progetto di piano annuale di Opere Pubbliche, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto fissa la misura del contributo costante che deve essere pari al tasso d'interesse praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

     I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura del 90% elevata al 100% per i Comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, sulla spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere.

     Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per revisione prezzi, per oneri fiscali, per rilievi geognostici, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.

 

     Art. 3.

     Sono ammessi a contributo trentacinquennale la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la sistemazione ed il miglioramento delle seguenti categorie di opere:

     a) acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse degli Enti locali;

     b) strade provinciali e comunali;

     c) ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, degli invalidi e degli anziani;

     d) sedi comunali;

     e) edifici pubblici di proprietà dei Comuni e delle Province;

     f) edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, compreso l'arredamento;

     g) opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni, le frazioni, le contrade e le borgate;

     h) porti ed approdi di seconda categoria dalla seconda classe in poi con particolare riguardo per quelli interessati all'attività turistica ed opere a protezione delle spiagge e della fascia costiera.

 

     Art. 4.

     Sono ammessi a contributo in conto capitale la costruzione, il completamento, la sistemazione ed il miglioramento delle seguenti categorie di opere:

     a) strade provinciali e comunali;

     b) acquedotti, fognature, impianti depurativi, inceneritori;

     c) edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie compreso l'arredamento;

     d) edifici destinati al ricovero degli invalidi e anziani;

     e) opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni, le frazioni, le contrade e le borgate;

     f) opere a protezione delle spiagge e delle fasce costiere.

 

     Art. 5.

     I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, alle scadenze previste nei relativi contratti.

     I contributi in capitale sono corrisposti agli Enti interessati in corso di esecuzione delle opere limitatamente ai diciannove ventesimi dell'ammontare complessivo, in base a stati di avanzamento dei lavori, previa autorizzazione del Presidente della Giunta.

     Il saldo sarà corrisposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

 

     Art. 6.

     Nell'esecuzione delle opere pubbliche di cui ai precedenti articoli si osservano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme in vigore per i lavori pubblici di competenza dello Stato ed, in particolare, quelle del R.D. 18 novembre 1923, numero 2440 sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 che approva il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 sul regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

     Si intendono sostituiti, nell'ambito delle funzioni trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, gli organi centrali e periferici dello Stato con gli Organi della Regione in tutti i casi in cui le norme delle leggi suddette facciano riferimento a funzioni amministrative degli Organi e degli Uffici centrali e periferici dello Stato.

 

     Art. 7.

     Gli Enti beneficiari dei contributi provvedono alla progettazione, all'appalto, alla direzione, alla contabilità e assistenza dei lavori, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico ed amministrativo.

     All'appalto dei lavori dovrà di norma provvedersi mediante licitazione privata.

 

     Art. 8.

     Il Consiglio Regionale approva il piano generale dei lavori pubblici, predisposto dalla Giunta Regionale sulla base delle richieste avanzate dagli Enti interessati, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

     Le richieste di completamento di opere iniziate, ma non ancora ultimate per insufficienza di finanziamento, hanno priorità su quelle per lavori di nuova costruzione.

     Le istanze devono essere inviate all'Assessorato ai Lavori Pubblici, corredate di relazione tecnica e di apposita deliberazione con l'indicazione dell'ordine di priorità che si intende attribuire a ciascuna delle opere per le quali viene chiesto il finanziamento.

 

     Art. 9.

     Gli Enti interessati, per ottenere la formale concessione del contributo, devono presentare, per il tramite dei competenti uffici tecnici periferici regionali, domanda diretta al Presidente della Giunta, corredata del progetto esecutivo dell'opera e di deliberazione consiliare, resa esecutiva, con la quale si conferma la domanda di contributo, si approva il progetto esecutivo e si indica con quali mezzi si intende far fronte all'eventuale spesa a proprio carico, nel caso in cui l'Istituto mutuante sia diverso dalla Cassa Depositi e Prestiti ovvero qualora l'importo del progetto superi quello ammesso a contributo.

 

     Art. 10.

     La Giunta Regionale approva, senza limiti d'importo, i progetti relativi a tutte le categorie di opere pubbliche e, se previsto, concede il contributo che può essere esteso ai maggiori lavori riconosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare la completa funzionalità dell'opera programmata, alle maggiori spese conseguenti a gare d'appalto con offerte in aumento, a revisione dei prezzi contrattuali, a riconoscimento di maggiori compensi.

     L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché d urgenza e di indifferibilità.

     La Giunta, su designazione del Componente preposto al Settore LL.PP. nomina il Collaudatore e le commissioni di collaudo scelti tra gli iscritti all'apposito albo regionale e approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione relativi ai progetti comunque finanziati con fondi del bilancio regionale.

 

     Art. 11.

     La Giunta regionale per i fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione dei lavori può attribuire al Componente preposto al Settore dei Lavori Pubblici funzioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 12.

     La Giunta regionale, per mezzo degli Uffici del Genio Civile regionale, sovrintende alle opere accertando lo stato dei lavori, controllando il rispetto di tutte le norme di esecuzione e verificando che gli stessi siano eseguiti in conformità dei progetti approvati e secondo le norme richiamate dalla presente legge.

 

     Art. 13.

     La Regione, in attuazione dell'art. 12, sesto comma, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, nei casi in cui la legislazione vigente lo prescrive, si avvale, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale dei seguenti Organi consultivi:

     a) Comitato Regionale Tecnico Amministrativo Sezione Lavori Pubblici istituto con la Legge Regionale 8 settembre 1972, n. 18, alla quale viene fatto esplicito riferimento;

     b) Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

 

     Art. 14. [1]

     [Il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici esprime parere sui seguenti argomenti:

     1) questioni di massima interessanti l'esecuzione di opere pubbliche;

     2) progetti e capitolati tipo per categorie di opere pubbliche;

     3) ogni altra questione in materia di opere pubbliche che il Presidente della Giunta intenda sottoporre al suo esame.

     Si pronuncia, inoltre:

     a) sui progetti di opere pubbliche di qualunque importo interessanti due o più Province;

     b) sui progetti di opere pubbliche da eseguirsi col contributo a totale carico della Regione di importo superiore ai 500 milioni, quando all'appalto dei lavori si provveda mediante licitazione privata, appalto concorso, ovvero di importo superiore ai 100 milioni quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata;

     c) sui progetti di massima ed esecutivi di importo superiore a 500 milioni, di opere da eseguirsi dalle Province, dai Comuni e da altri Enti, quando. per l'esecuzione sia richiesta la concessione, a termini di legge, di contributi o concorsi regionali;

     d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali;

     e) sulle proposte si risoluzione o di rescissione di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 500 milioni e sulla determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre 1/5 contrattuale, quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti a parere del Comitato stesso;

     f) sulla classificazione di strade regionali, sulla classificazione di strade provinciali, di porti e di opere idrauliche di competenza regionale;

     g) sugli affari e sui progetti, di qualsiasi importo, di opere di interesse regionale attinenti a ferrovie, tranvie, funivie, funicolari e filovie;

     h) sulla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale, di bonifica montana, dei bacini montani, nonché sui piani generali di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.]

 

     Art. 15. [2]

     [Non occorre nuovo parere ove si verifichi nel corso dei lavori, senza l'applicazione di nuovi prezzi, una maggiore spesa non superiore al 20% dell'importo approvato, aumentato delle somme risultanti dal progetto suppletivo debitamente approvato.]

 

     Art. 16.

     Sui progetti di opere pubbliche che vengono finanziati dagli Enti interessati con fondi del proprio bilancio e comunque senza intervento della Regione non è richiesto alcun parere né è richiesta l'approvazione da parte di Organi Regionali.

 

     Art. 17.

     Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in materia prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18.

     La legge annuale di approvazione del bilancio fissa i limiti di spesa conseguenti all'applicazione della presente legge.

     (Urgenza). - (Omissis).

 

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40.

[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40.