§ 3.1.75 - L.R. 18 maggio 2000, n. 97.
Individuazione, delimitazione, istituzione del distretto agroindustriale della Marsica - legge 317/1991.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:18/05/2000
Numero:97


Sommario
Art. 1.  Individuazione ed Istituzione del Distretto Agroindustriale della Marsica.
Art. 2.  Finalità del Distretto.
Art. 3.  Istituzione del Comitato di Distretto.
Art. 4.  Responsabilità del Comitato di Distretto.
Art. 5.  Urgenza.


§ 3.1.75 - L.R. 18 maggio 2000, n. 97.

Individuazione, delimitazione, istituzione del distretto agroindustriale della Marsica - legge 317/1991.

(B.U. n. 18 del 28 giugno 2000).

 

Art. 1. Individuazione ed Istituzione del Distretto Agroindustriale della Marsica.

     E' individuato il Distretto Agroindustriale della Marsica, in attuazione all'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che comprende i seguenti territori: Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Collarmele, Collelongo, Gioia Dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto, Trasacco, Villavallelonga [1].

 

     Art. 2. Finalità del Distretto.

     Il Distretto, provvede ai seguenti compiti:

     - promozione di interventi a favore delle P.M.I. di trasformazione agro-industriale nel territorio della Marsica per l'attuazione ed articolazione di progetti innovativi concernenti le imprese sia a livello individuale che di filiera;

     - stabilisce, quali interventi prioritari:

     promozione, partecipazione e organizzazione del Distretto all'interno della rete regionale dei quattro Distretti industriali individuati dalla Delibera regionale n. 742/C del 7.3.1996, dei Distretti nazionali ed europei secondo le misure di coesione e cooperazione della U.E.;

     formazione specialistica per i quadri aziendali in relazione, in via prioritaria, alla implementazione di modelli volti al raggiungimento di standards aziendali internazionali per la qualità e gestione ambientale (ISO 9000-2000 e ISO 14001);

     sviluppo di reti commerciali nazionali e internazionali delle imprese nelle specializzazioni dell'industria agro-alimentare;

     supporto alle politiche dell'organizzazione e del trasferimento tecnologico alle imprese agro-alimentari ricadenti nel Distretto nonché all'incentivazione per l'insediamento di nuove imprese con investimenti a contenuto tecnologico, organizzativo e commerciale avanzati;

     sostegno all'occupazione aggiuntiva nei servizi del cosiddetto terzo settore, privato o pubblico;

     favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro e moderne relazioni industriali;

     completare e sviluppare le infrastrutture e servizi avanzati per le imprese e le comunità interessate.

 

     Art. 3. Istituzione del Comitato di Distretto. [2]

     1. E' istituito il Comitato di Distretto agroindustriale, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

     2. Il Comitato è composto da un rappresentante designato dal Componente la Giunta regionale con delega all'Agricoltura, da un rappresentante dell'A.R.S.S.A., da un rappresentante della Camera di Commercio dell'Aquila, da un rappresentante dell'Unione Industriali dell'Aquila, da un rappresentante delle CONFAPI della Provincia di L'Aquila, da tre rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole e Associazioni maggiormente rappresentative nel Distretto, da un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori, da un rappresentante del Consorzio di sviluppo Industriale della Marsica, da un rappresentante ciascuno delle Comunità Montane "Marsica 1", "Valle del Giovenco" e "Valle Roveto".

     3. Il Comitato è presieduto dal componente indicato dalla Giunta regionale con delega all'Agricoltura.

     4. La sede è fissata presso un'istituzione pubblica su indicazione del componente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura.

     5. Il Comitato di Distretto adotta un proprio regolamento che deve essere trasmesso alla Giunta regionale perché provveda alla sua approvazione.

     6. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere, con il Comitato di Distretto, ai sensi dell'art. 36 della legge 317/1991, il contratto di programma contenente il Piano pluriennale di iniziative di investimenti atti a generare significative ricadute sul Piano produttivo del Distretto agroindustriale.

     7. La relazione annuale sulle iniziative intraprese va presentata alla Giunta regionale entro il mese di marzo dell'anno successivo per la relativa approvazione.

 

     Art. 4. Responsabilità del Comitato di Distretto.

     Il Comitato di Distretto è responsabile del monitoraggio e della verifica dei risultati. Promuove e coordina progetti di intervento esecutivi di concerto con il Consorzio di Sviluppo Industriale della Marsica e con Società consortili miste nonché con soggetti del terzo settore, privati o pubblici, in stretta aderenza con quanto previsto dal contratto di programma.

     I progetti di intervento dovranno essere conformi a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 in materia di contratto di programma.

     Il Comitato di Distretto usufruisce della consulenza del CREL (Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro) al fine di definire contratti di programma direttamente sottoscritti con il Governo e approvati dal CIPE, finalizzati alla realizzazione di Piani di investimento produttivo nelle aree dei Distretto.

 

     Art. 5. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 settembre 2000, n. 106.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 marzo 2001, n. 8.