§ 4.5.32 - L.R. 27 aprile 1995, n. 67.
Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:27/04/1995
Numero:67


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, in armonia con le linee programmatiche regionali di sviluppo, interviene a sostegno dei concessionari, pubblici e privati, di trasporto pubblico di persone a mezzo di [...]
Art. 2.      Gli incentivi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti categorie di opere e lavori, elencate in ordine prioritario:
Art. 3.      Per l'anno 1995, entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, i Concessionari, pubblici e privati, presentano istanza alla Giunta Regionale - Settore Trasporti - Servizio Impianti [...]
Art. 4.      L'impegno di spesa da assumere per l'erogazione del contributo regionale da assegnare alle singole iniziative ricomprese nel Programma approvato è calcolato in misura pari al 40% della spesa [...]
Art. 5.      I progetti in duplice copia, redatti in forma esecutiva ai fini dell'approvazione di cui all'art. 6 della L.R. 9.9.1983, n. 61, sono inviati a mezzo di plico postale raccomandato con avviso di [...]
Art. 6.      Il contributo regionale è assegnato alle iniziative secondo l'ordine della graduatoria approvata nell'ambito della disponibilità finanziaria.
Art. 7.      I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi provenienti dall'applicazione di altre leggi regionali.
Art. 8.      La graduatoria degli interventi è redatta sulla scorta dei criteri di valutazione e di priorità fissati nell'allegato A.
Art. 9.      Le spese generali finalizzate all'attuazione degli interventi da finanziare con i benefici della presente legge sono riconosciute ammissibili ed onnicomprensive nella misura massima del 12% [...]
Art. 10.      I contributi di cui alla presente legge sono liquidati ai beneficiari in 3 rate: due di anticipazione ed una a saldo.
Art. 11.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente in L. 6.000.000.000 per l'anno 1995, si provvede:
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 4.5.32 - L.R. 27 aprile 1995, n. 67. [1]

Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo.

(B.U. n. 12 del 23 maggio 1995).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, in armonia con le linee programmatiche regionali di sviluppo, interviene a sostegno dei concessionari, pubblici e privati, di trasporto pubblico di persone a mezzo di impianti funiviari con l'erogazione di finanziamenti per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita, per l'incentivazione dell'economia montana legata al turismo invernale.

 

     Art. 2.

     Gli incentivi previsti dalla presente legge sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti categorie di opere e lavori, elencate in ordine prioritario:

     a) impianti di collegamento, sci ai piedi, di subcomprensori, attrezzati d'impianti e piste, ricompresi nell'ambito dello stesso comprensorio sciistico o della stessa stazione;

     b) sostituzione con potenziamento di impianti esistenti;

     c) potenziamento degli impianti esistenti, nonché varianti costruttive ed adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al D.M. 2.1.1985.

 

     Art. 3.

     Per l'anno 1995, entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, i Concessionari, pubblici e privati, presentano istanza alla Giunta Regionale - Settore Trasporti - Servizio Impianti Fissi per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2.

     Le istanze di finanziamento sono corredate, pena la nullità delle stesse, dei progetti esecutivi, redatti in duplice copia, in conformità di quanto prescritto all'allegato B.

     Entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente:

     a) il Servizio Impianti Fissi svolge l'istruttoria tecnica volta ad accertare l'ammissibilità e l'esecutività dei progetti presentati; se del caso, entro 10 gg. dal ricevimento dell'istanza, il Servizio Impianti Fissi può chiedere alla Ditta istante chiarimenti sulla documentazione allegata. I chiarimenti, pena l'annullamento dell'istanza, devono pervenire entro i successivi 10 gg. dalla data di ricevimento della nota di richiesta;

     b) il Dirigente del Servizio Impianti Fissi, sulla scorta dell'istruttoria tecnica e dei chiarimenti di cui al punto a) redige ed approva con proprio provvedimento la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento.

     La graduatoria è notificata con raccomandata a.r. alla Ditta istante.

     Avverso la graduatoria di cui sopra, entro 10 gg. dalla data di ricezione, è ammesso ricorso motivato.

     Il ricorso è prodotto con raccomandata A.R. trasmesso a: Giunta Regionale d'Abruzzo, Settore Trasporti, Servizio Impianti Fissi, Viale Bovio 425 Pescara.

     Trascorso il periodo utile assegnato, il Dirigente del Servizio, esaminati i ricorsi pervenuti, conferma o aggiorna la graduatoria ed individua gli interventi da ammettere a contributo compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui al successivo art. 11.

     (Omissis) [2].

     Il Dirigente del Servizio Impianti Fissi notifica al beneficiario, con raccomandata A.R., la Concessione del Contributo regionale e il Disciplinare di concessione.

     Il Disciplinare di concessione deve tornare sottoscritto dal beneficiario, con firma autenticata nei modi di legge, a titolo di accettazione entro 20 gg. dalla data di ricezione della notifica di cui al comma precedente.

     In difetto, senza ulteriore preavviso, il beneficiario è considerato rinunciatario.

     Per gli esercizi successivi al 1995, i contributi sono assegnati nel limite delle disponibilità finanziarie del pertinente Capitolo del Bilancio Regionale dell'anno di riferimento con le seguenti modalità.

     Entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, i Concessionari, pubblici e privati, presentano istanza alla Giunta Regionale - Settore Trasporti - Servizio Impianti Fissi per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2[3].

     Le istanze di finanziamento sono corredate, pena la nullità delle stesse, dai progetti esecutivi, redatti in duplice copia, in conformità di quanto prescritto all'allegato B.

     Entro due mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente:

     a) il Servizio Impianti Fissi svolge l'istruttoria tecnica volta ad accertare l'ammissibilità e l'esecutività dei progetti presentati; se del caso, entro 15 gg. dal ricevimento dell'istanza, il Servizio Impianti Fissi può chiedere alla Ditta istante chiarimenti sulla documentazione allegata. I chiarimenti, pena l'annullamento dell'istanza, devono pervenire entro i successivi 20 gg. dalla data di ricevimento della nota di richiesta;

     b) il dirigente del Servizio Impianti Fissi, sulla scorta dell'istruttoria tecnica e dei chiarimenti di cui al comma precedente, redige ed approva con proprio provvedimento la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento.

     La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     Avverso la graduatoria di cui sopra, entro 20 gg. dalla data di pubblicazione è ammesso ricorso motivato.

     Il ricorso è prodotto con raccomandata A.R. trasmesso a: Giunta Regionale d'Abruzzo, Settore Trasporti, Servizio Impianti Fissi, Viale Bovio 425 Pescara.

     Trascorso il periodo utile assegnato, il Dirigente del Servizio, esaminati i ricorsi pervenuti, conferma o aggiorna la graduatoria ed individua gli interventi da ammettere a contributo compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui al successivo art. 11.

     (Omissis) [4].

     Il Dirigente del Servizio Impianti Fissi notifica al beneficiario, con raccomandata A.R., la Concessione del Contributo Regionale e il Disciplinare di concessione.

     Il Disciplinare di concessione deve tornare sottoscritto dal beneficiario, con firma autenticata nei modi di legge, a titolo di accettazione entro 20 gg. dalla data di ricezione della notifica di cui al comma precedente.

     In difetto, senza ulteriore preavviso, il beneficiario è considerato rinunciatario.

 

     Art. 4.

     L'impegno di spesa da assumere per l'erogazione del contributo regionale da assegnare alle singole iniziative ricomprese nel Programma approvato è calcolato in misura pari al 40% della spesa preventivata e riconosciuta ammissibile in sede dell'istruttoria tecnica preliminare di cui all'art. 3.

     Il contributo regionale, per singolo intervento, non supera l'importo massimo di lire un miliardo.

     In sede di erogazione del contributo regionale, l'importo dello stesso è così ricalcolato:

     a) in misura massima, pari al valore dell'importo impegnato;

     b) in misura percentuale, in ragione del 40% della spesa effettivamente sostenuta proveniente dalla somma degli importi delle fatture quietanzate per fornitura e lavori per dare l'iniziativa assistita dal contributo compiuta e funzionale.

     Per i beneficiari privati la documentazione della spesa deve essere munita della certificazione di regolarità contabile di cui alla L.R. 27.6.1986, n. 22.

 

     Art. 5.

     I progetti in duplice copia, redatti in forma esecutiva ai fini dell'approvazione di cui all'art. 6 della L.R. 9.9.1983, n. 61, sono inviati a mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento a: Giunta Regionale d'Abruzzo - Servizio Impianti Fissi - Viale Bovio 425 - Pescara.

     In ordine alla priorità delle istanze fa fede la data del timbro postale in partenza.

     Il progetto dell'intervento deve essere corredato inderogabilmente, pena la nullità dell'istanza, dalla documentazione elencata nell'allegato B.

     Ulteriore documentazione, e quant'altro non elencato nell'allegato B, ma indispensabile per l'approvazione del progetto dell'iniziativa ai sensi dell'art. 6 della L.R. 9.9.1983, n. 61, deve pervenire entro un mese dalla notifica agli interessati della concessione del contributo.

     In difetto, senza ulteriore preavviso, l'intervento resta escluso dai benefici della presente legge e si procede alla riassegnazione della disponibilità finanziaria rinvenuta seguendo l'ordine della graduatoria approvata.

 

     Art. 6.

     Il contributo regionale è assegnato alle iniziative secondo l'ordine della graduatoria approvata nell'ambito della disponibilità finanziaria.

     Le risorse residuali non sufficienti a finanziare la prima iniziativa utile nella misura piena del 40% della spesa preventivata sono impegnate per l'erogazione di un contributo forfettario in misura percentuale ridotta.

     In tal caso, il beneficiario sottoscrive specifico impegno ad assumere a proprio carico, senza riserva alcuna, ogni onere integrativo per assicurare la totale copertura finanziaria dell'intervento. L'impegno sottoscritto, con firma autenticata, deve pervenire entro 20 gg. dalla data di notifica della comunicazione regionale di finanziamento; in difetto il beneficiario è considerato rinunciatario.

 

     Art. 7.

     I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi provenienti dall'applicazione di altre leggi regionali.

     Per le tipologie di intervento di cui all'art. 2 il limite minimo di costo preventivato è fissato in L. 100.000.000.

 

     Art. 8.

     La graduatoria degli interventi è redatta sulla scorta dei criteri di valutazione e di priorità fissati nell'allegato A.

 

     Art. 9.

     Le spese generali finalizzate all'attuazione degli interventi da finanziare con i benefici della presente legge sono riconosciute ammissibili ed onnicomprensive nella misura massima del 12% dell'importo preventivato per forniture e lavori per dare l'opera compiuta e funzionale.

 

     Art. 10.

     I contributi di cui alla presente legge sono liquidati ai beneficiari in 3 rate: due di anticipazione ed una a saldo.

     La prima e la seconda anticipazione sono rispettivamente liquidate, ognuna per un importo parti al 40% del contributo regionale assentito, in occasione dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori svolti in regime di regolarità, su provvedimento del Dirigente del Servizio Impianti Fissi del Settore Trasporti.

     In corso d'opera, il Servizio Impianti Fissi, effettua controlli e verifiche finalizzati all'accertamento del regolare svolgimento dei lavori ed adotta i provvedimenti conseguenti in caso di riscontrata irregolarità o difformità delle opere approvate per la realizzazione dell'iniziativa e della modalità di svolgimento dei lavori fissate nel disciplinare di concessione del contributo.

     La rata a saldo del contributo è liquidata, previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, da redigersi, ai soli fini della presente Legge e senza alcun onere per il Beneficiario, a cura del Dirigente del Servizio, con provvedimento del medesimo.

 

     Art. 11.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente in L. 6.000.000.000 per l'anno 1995, si provvede:

     - quanto a L. 4.000.000.000 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità, mediante riduzione in termini di sola competenza, del cap. 324000 - quota parte della partita n. 5 dell'elenco n. 4 - allegato al bilancio per l'esercizio 1994;

     - quanto a L. 2.000.000.000 mediante utilizzazione per competenze e cassa della apposita partita n. 5 dell'elenco n. 4 - cap. 324000 - fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - del bilancio per l'esercizio 1995.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso saranno apportate le opportune variazioni con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 37 - 4° comma - della legge regionale di contabilità 29.12.1977, n. 81.

     Per gli esercizi successivi, considerata la natura degli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, come espressamente previste negli articoli che precedono, gli stanziamenti sono determinati, ai sensi dell'art. 10 della richiamata legge di contabilità, dalle annuali leggi di bilancio, compatibilmente con quanto disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 25, in tema di equilibrio dinamico del bilancio.

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE, IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEGLI

IMPIANTI DI RISALITA IN ABRUZZO

 

 

ALLEGATO A

Criteri di valutazione e priorità degli interventi per la redazione della

graduatoria degli interventi.

 

1) PRIORITA' PER TIPOLOGIA:

     A) Impianti di collegamento, sci ai piedi, di sub-comprensori, attrezzati d'impianti e piste, ricompresi nell'ambito o dello stesso comprensorio sciistico o della stessa stazione

     B) Sostituzione con potenziamento di impianti esistenti.

     C) Potenziamento degli impianti esistenti, nonché Varianti costruttive, adeguamenti tecnici indispensabili per l'effettuazione delle revisioni generali e speciali di cui al (D.M. 2.1.1985).

 

2) CRITERI DI PRIORITA' PER SINGOLE TIPOLOGIE:

     A) TIPOLOGIA Impianti di collegamento, sci ai piedi, di sub- comprensori, attrezzati d'impianti e piste, ricompresi nell'ambito o dello stesso comprensorio sciistico o della stessa stazione

     1A) Sussistenza ski-pass unico per l'insieme dei sub-comprensori da collegare

     2A) Potenzialità totale di trasporto (Pass/h) dei sub-comprensori da collegare

     3A) Tipologia costruttiva dell'impianto, nell'ordine:

     3Aa) Funivie bifune va e vieni

     3Ab) Cabinovie

     3Ac) Seggiovie ad ammorsamento automatico, nell'ordine:

     c1 quadriposto

     c2 triposto

     c3 biposto

     3Ad) Seggiovie pluriposto ad attacchi fissi nell'ordine:

     d1 quadriposto

     d1a quadriposto con tappeto di lancio

     d1b quadriposto senza tappeto di lancio

     d2 triposto

     d3 biposto

     3Ae Sciovie, nell'ordine:

     e1 doppie

     e2 singole

     e3 con attacchi doppi

     e4 con attacchi singoli

 

B) SOSTITUZIONE CON POTENZIAMENTO D'IMPIANTI ESISTENTI

CRITERI ORDINATI DI PRIORITA':

     1B) Svecchiamento: Valutazione percentuale del periodo svolto d'esercizio rapporto alla vita tecnica dell'impianto ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2.1.85

     2B) Potenziamento: Incremento percentuale della capacità di trasporto dell'impianto rapportato a quello da sostituire.

     3B) Riqualificazione tecnologica: Tipologia degli impianti sostitutivi nell'ordine come al precedente punto 2A.

 

C) POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI, NONCHE' VARIANTI COSTRUTTIVE, ADEGUAMENTI TECNICI INDISPENSABILI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE REVISIONI GENERALI E SPECIALI DI CUI AL (D.M. 2.1.1985)

 

CRITERI ORDINATI DI PRIORITA':

     1C) Revisione Generale

     1Ca) Valutazione percentuale del periodo svolto d'esercizio rapporto alla vita tecnica dell'impianto ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2.1.85

     1Cb) Tipologia costruttiva nell'ordine come al precedente punto 2A

     2C) Revisione speciale

     2Ca) come precedente punto 1Ca)

     2Cb) come precedente punto 1cb)

     A parità di condizioni è prioritario l'ordine cronologico determinato dalla data del timbro postale di partenza.

     A parità di condizione e di ordine cronologico si procede a sorteggio.

 

INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE, IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEGLI

IMPIANTI DI RISALITA IN ABRUZZO

 

 

ALLEGATO B

Documentazione tecnica ed amministrativa da allegare alle istanze di cui

all'art. 3:

     a) Elaborati tecnici per la definizione esecutiva dell'intervento (Relazione, corografia 1:25.000, planimetrie, sezioni, profili longitudinali, particolari ed elementi costruttivi, etc...).

     b) Concessione edilizia (ove richiesta) o dichiarazione del Sindaco attestante che la Concessione stessa sarà rilasciata previo il solo pagamento degli oneri concessori e parere della Commissione Edilizia.

     c) Pareri, Dichiarazioni, Autorizzazioni e nulla-Osta, ove necessari in relazione alla specificità del caso, rilasciate dagli Organi preposti alla tutela dei vincoli (Paesistico e Paesaggistico, Forestale, Idrogeologico, Parco, etc...) strettamente finalizzati a documentare la cantierabilità dei lavori del caso.

     d) Preventivo-offerta prodotto da Ditta specializzata di rilievo nazionale o internazionale, ogni onere compreso chiavi in mano, per dare i lavori completi e funzionanti, da trasformare in caso di finanziamento in contratto di fornitura e lavori e da allegare alla dichiarazione di inizio lavori e a conforme sostegno della documentazione di spesa.

     Il preventivo è articolato per voci e categorie di lavori e forniture inerenti all'iniziativa.

     e) Le istanze dei Concessionari pubblici, devono essere corredate dalla deliberazione esecutiva con la quale l'Ente approva l'iniziativa e assume l'impegno di spesa corrispondente al netto del contributo Regionale.

     Per gli interventi di cui ai casi a) e b) dell'art. 2 le istanze devono essere corredate dai seguenti ulteriori documenti:

     a) planimetria catastale;

     b) documentazione inerente alla piena disponibilità dei suoli.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 11 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 44.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 1996, n. 140.

[3] Comma così modificato dalla L.R. 27 dicembre 2001, n. 85.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 1996, n. 140.