§ 85.1.44 - Legge 29 novembre 1990, n. 366.
Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:29/11/1990
Numero:366


Sommario
Art. 1.      1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a progettare il definitivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:
Art. 2.      1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede con propri fondi alla realizzazione degli impianti speciali di sicurezza necessari per le attività specifiche poste in essere dall'Istituto [...]
Art. 3.      1. Fermi restando gli obblighi contrattuali già assunti e da assumersi da parte delle ditte esecutrici, l'ANAS provvede al miglioramento ed al restauro dell'ambiente nelle zone interessate dalle [...]
Art. 4.      1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a fini di promozione scientifica e ambientale dell'area su cui grava il laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso, [...]
Art. 5.      1. All'onere di lire 110 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nel quadriennio 1990-1993, per quello che concerne la prima fase dei lavori di completamento, si fa fronte [...]
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 85.1.44 - Legge 29 novembre 1990, n. 366.

Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

(G.U. 6 dicembre 1990, n. 285).

 

     Art. 1.

     1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a progettare il definitivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:

     a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo;

     b) una galleria carrabile di accesso e servizio per il collegamento autonomo del laboratorio in sotterraneo con l'esterno sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza;

     c) l'ampliamento ed adeguamento del centro direzionale-laboratorio esterno, nell'area adiacente il fabbricato esistente, nonché il suo allaccio alla galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo.

     2. [In considerazione della particolare natura delle opere di cui al comma 1, il progetto è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, e con particolare riferimento alla valutazione dell'impatto con l'equilibrio idrogeologico della montagna] [1].

     3. L'ANAS è autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in caso di esito positivo della valutazione di impatto ambientale, o parte di esse in caso di esito parzialmente positivo della suddetta valutazione, conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente, assumendo, se necessario, le opportune misure di mitigazione e le eventuali alternative indicate.

     4. Ricorrendo i motivi previsti dalle lettere b), c) e d) del primo comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ANAS può curare l'esecuzione degli interi lavori di cui alla presente legge secondo le modalità già previste dai commi secondo, quarto e quinto dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32.

     5. Completate le opere di cui al comma 1, l'ANAS le consegna all'Istituto nazionale di fisica nucleare, il quale provvede con propri fondi all'attrezzatura, alla sperimentazione, alla gestione ed alla manutenzione delle stesse.

 

          Art. 2.

     1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede con propri fondi alla realizzazione degli impianti speciali di sicurezza necessari per le attività specifiche poste in essere dall'Istituto stesso in rapporto alle singole sperimentazioni che saranno effettuate.

     2. La progettazione degli impianti di cui al comma 1 avviene con la consulenza, anche in sede di collaudo, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

 

          Art. 3.

     1. Fermi restando gli obblighi contrattuali già assunti e da assumersi da parte delle ditte esecutrici, l'ANAS provvede al miglioramento ed al restauro dell'ambiente nelle zone interessate dalle opere da realizzarsi ai sensi della presente legge, nonché in quelle interessate dai già eseguiti lavori di costruzione del traforo autostradale e del laboratorio di fisica nucleare, applicando altresì le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, l'ANAS, con apposito progetto, procede alla localizzazione e definizione degli interventi da eseguire non solo relativamente alle aree demaniali, ma anche a quelle considerate meritevoli di recupero e di eventuale acquisizione al demanio.

     2. Gli oneri per gli interventi di cui al presente articolo corrispondono al 10 per cento dello stanziamento previsto dall'art. 5.

     3. L'Istituto nazionale di fisica nucleare rimuove le strutture prefabbricate installate sotto le pendici di monte Aquila e ripristina lo stato preesistente dei luoghi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge [2].

 

          Art. 4.

     1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a fini di promozione scientifica e ambientale dell'area su cui grava il laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso, promuove la costituzione di un consorzio, con sede in L'Aquila, tra l'Istituto nazionale di fisica nucleare e, a loro richiesta, la Regione Abruzzo, l'Università de L'Aquila, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e Telespazio Spa.

     2. Il consorzio provvede, attraverso apposite strutture, alla realizzazione di programmi sperimentali concernenti l'approntamento di una rete di rilevamento e controllo ambientale nella regione del Gran Sasso per lo studio dei fenomeni geofisici, interni ed esterni, delle acque sotterranee e delle risorse idrogeologiche nonché delle trasformazioni dell'ambiente naturale.

     3. Allo scadere del programma sperimentale della durata di cinque anni, la rete di rilevamento e controllo ambientale entra a far parte dei servizi tecnici dello Stato.

     4. Il consorzio promuove, inoltre, l'istituzione e la gestione di centri di ricerca scientifica, localizzati a L'Aquila ed a Teramo, finalizzati alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni, delle tecnologie compatibili con l'ambiente e delle attività produttive ad impatto ambientale limitato, nonché alla diffusione delle conoscenze scientifiche acquisite, al trasferimento ed all'uso produttivo delle tecnologie, operando in stretta collaborazione con il laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

     5. Per consentire al consorzio il raggiungimento delle sue finalità, viene istituito un fondo di dotazione, finalizzato alle sole spese di investimento, da finanziare, per lire 5 miliardi secondo le modalità di cui all'art. 5, e, per le restanti necessità, con i contributi erogati dagli enti partecipanti.

     6. Possono aderire al consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti e società interessati che si obblighino ad erogare contributi al fondo di dotazione secondo le norme che saranno fissate dallo statuto del consorzio stesso.

     7. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede altresì alla realizzazione in Teramo, all'interno del centro di ricerca scientifica di cui al comma 4, del Museo della fisica e dell'astrofisica, per l'importo di lire quattro miliardi a valere sullo stanziamento di cui all'art. 5. Il Museo è gestito dall'Istituto nazionale di fisica nucleare nel quadro dei suoi programmi di didattica, informazione e divulgazione scientifica. Alle spese relative alla gestione del Museo l'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede a carico degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio.

 

          Art. 5.

     1. All'onere di lire 110 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nel quadriennio 1990-1993, per quello che concerne la prima fase dei lavori di completamento, si fa fronte quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1990, lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 45 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando la specifica voce "Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma abrogato dall'art. 36 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[2] Per una modifica del termine di cui al presente articolo vedi l'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 e l'art. 1 della L. 14 gennaio 1999, n. 4.