§ 3.6.92 - L.R. 17 dicembre 1996, n. 136.
Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori dei Parchi Nazionali Regionale e delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:17/12/1996
Numero:136


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Tipologie delle iniziative imprenditoriali.
Art. 3.  Lavori socialmente utili finalizzati alla manutenzione ambientale.
Art. 4.  Destinatari dei benefici.
Art. 5.  Agevolazioni.
Art. 6.  Aspetti documentali.
Art. 7.  Profili procedurali.
Art. 8. 
Art. 9.  Ulteriori obblighi del beneficiario.
Art. 10.  Formazione-Informazione-Vigilanza. Valutazione d'impatto.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Criteri di riparto della spesa.
Art. 13.  Norma finale.
Art. 14.  Urgenza.


§ 3.6.92 - L.R. 17 dicembre 1996, n. 136.

Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori dei Parchi Nazionali Regionale e delle Riserve Naturali istituite con legge regionale.

(B.U. n. 24 del 23 dicembre 1996).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo promuove interventi localizzati nei territori dei Parchi Nazionali e nelle aree contigue d'Abruzzo, del Gran Sasso - Monti della Laga e della Maiella e del Parco Regionale del Sirente Velino nonché delle riserve naturali istituite dalla Regione, finalizzati a suscitare e sostenere iniziative imprenditoriali idonee a generare occasioni di sviluppo economico e di crescita occupazionale, compatibili con l'esigenza di tutelare le peculiari caratteristiche ambientali dei luoghi di riferimento [1].

     2. Sostiene altresì iniziative di lavori socialmente utili, da attuare nel medesimo contesto territoriale, finalizzati alla valorizzazione e alla manutenzione dell'ambiente naturale.

     3. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto deliberativo, su proposta del Settore competente, individua i Comuni i cui territori sono ricompresi nelle aree dei parchi e delle riserve di cui al comma 1. Tale prospetto viene aggiornato in presenza di norme di organi competenti che istituiscano nuovi parchi e nuove riserve o modifichino quelle esistenti.

 

     Art. 2. Tipologie delle iniziative imprenditoriali. [2]

     1. Le nuove iniziative imprenditoriali proposte ai fini dell'ammissione ai benefici devono consistere in attività che promuovano effetti occupazionali, nel pieno rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ecosistema, riconducibili alle seguenti macro-tipologie:

     a) iniziative mirate al potenziamento della fruibilità turistica dei Parchi e delle Riserve naturali (diversificazione dell'offerta ricettiva, animazione/ricreazione, divulgazione della conoscenza del patrimonio floro- faunistico-naturalistico e di quello culturale, ed altre);

     b) iniziative mirate alla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento all'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;

     c) iniziative mirate alla realizzazione di produzioni artigianali tipiche dei luoghi, alla trasformazione di prodotti agricoli locali, alla promozione ed alla commercializzazione dei suddetti manufatti e prodotti.

 

     Art. 3. Lavori socialmente utili finalizzati alla manutenzione ambientale.

     1. La Regione Abruzzo concorre altresì alla copertura finanziaria dei progetti di lavori socialmente utili, rivolti alle categorie di destinatari individuabili sulla scorta della normativa statale di riferimento, proposti dagli Enti Parco, ovvero dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunità Montane e dai Comuni per quanto riguarda le riserve regionali, acquisito il parere di compatibilità con le norme di salvaguardia rilasciato dall'Ente Parco o dall'Ente gestore della Riserva naturale competenti; i proponenti potranno avvalersi del supporto progettuale della Agenzia per l'impiego.

     2. Il concorso finanziario regionale è subordinato alla contestuale assunzione, da parte del proponente, di una quota non inferiore al 30% del costo del sussidio; le iniziative di cui al presente articolo devono essere riconducibili alle seguenti tipologie progettuali, da attivare nel territorio dei Parchi e delle Riserve naturali di cui all'art. 1:

     a) manutenzione ed adeguamento dei sentieri e delle aree attrezzate, ed apposizione della segnaletica idonea a consentirne la fruizione turistica;

     b) realizzazione di itinerari protetti per soggetti portatori di minorazioni psicofisiche e sensoriali;

     c) pulizia delle sponde e degli alvei dei fiumi dai rifiuti abbandonati, e realizzazione di interventi volti a rimuovere gli sbarramenti che ostacolano, nei corsi d'acqua, il passaggio dei pesci;

     d) attività di supporto alla realizzazione di Orti botanici, di aree faunistiche, o di interventi mirati alla conservazione in situ dei genotipi;

     e) ulteriori attività di supporto al funzionamento degli Enti Parco, con particolare riguardo a quelle di relazione con l'utenza ed al monitoraggio ambientale.

     3. Il concorso finanziario regionale, nella misura risultante dall'applicazione degli artt. 11-12, si realizza con le modalità specificate nell'art. 1 c. 20 del D.L. 1.10.1996, n. 510.

 

     Art. 4. Destinatari dei benefici.

     1. Sono destinatari delle agevolazioni specificate nell'art. 5, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, i soggetti collettivi, costituiti in forma di Cooperativa o di Società dopo l'entrata in vigore della presente legge, ovvero che alla stessa data non abbiano svolto attività d'impresa, in possesso dei requisiti di P.M.I. previsti dalla normativa comunitaria, a condizione che:

     a) la compagine sociale sia conforme al disposto dell'art. 4 c. 2 lett. a) della L.R. 55/98, come modificato dall'art. 1 della presente legge; per i 2/3 essa deve essere composta da residenti in Comuni ubicati nei Parchi e nelle Riserve naturali, che debbono detenere la rappresentanza legale e, in proporzione non inferiore a quella sopra indicata, il capitale sociale [3];

     b) [4];

     c) [5];

     d) la sede legale, operativa ed amministrativa della Società o della Cooperativa sia ubicata nella Regione Abruzzo.

     2. I suddetti requisiti debbono permanere per almeno un quinquennio, a decorrere dalla erogazione dell'acconto, a pena di revoca integrale del beneficio.

     3. Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge i soggetti individuali riconducibili alle categorie indicate nell’art. 8, comma 1, della L.R. 55/1998, così come modificata dalla L.R. 142/1999 [6].

 

     Art. 5. Agevolazioni.

     1. Le agevolazioni accordate, per le iniziative di cui all'art. 2, ai sensi della presente legge non sono cumulabili con le provvidenze riconosciute, per lo stesso progetto imprenditoriale, in esito ad altre disposizioni normative regionali, statali o comunitarie. I soggetti ammessi ai benefici per una annualità non possono concorrere per la successiva. L'entità massima complessiva delle provvidenze di seguito specificate non può eccedere l'importo del contributo «de minimis», pari a 100.000 ECU, nel triennio.

     2. Nel limite globale di cui al comma precedente, sono accordate le agevolazioni previste dalla L.R. 55/98, e dalle relative delibere di attuazione, per la promozione di nuove imprese collettive [7].

     3. Per l’avvio di nuove iniziative di cui all’art. 2 in forma individuale possono essere accordate agevolazioni nel limite previsto dall’art. 8, comma 2, della L.R. 55/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e con le modalità disposte dalla relativa disciplina attuativa [8].

 

     Art. 6. Aspetti documentali.

     1. La Società o la Cooperativa che intende accedere alle agevolazioni previste dall'art. 5 ne formula, a mezzo raccomandata AR, richiesta, munita di sottoscrizione del rappresentante legale dichiarata autentica a norma della Legge 15/68, alla Giunta Regionale, Servizio lavoro, Viale Bovio n. 425 - Pescara, allegando la seguente documentazione:

     a) dichiarazione rilasciata dall'Ente Parco o dall'Ente gestore della Riserva naturale e dal Sindaco competente, attestante la compatibilità dell'iniziativa con le norme di salvaguardia e le strumentazioni urbanistiche;

     b) atto costitutivo, Statuto e libro soci della Società o della Cooperativa, in copia autenticata;

     c) documentazione illustrativa delle modalità di ripartizione del capitale sociale;

     d) dichiarazione attestante l'insussistenza, a carico della Cooperativa o Società, e dei suoi Organi rappresentativi, di procedimenti o provvedimenti finalizzati all'applicazione delle misure di cui alla Legge 1.3.90 n. 55 e successive rettifiche ed integrazioni;

     e) dichiarazione resa ai sensi della L. 15/68 dal legale rappresentante della Cooperativa/Società costituita anteriormente all'entrata in vigore della legge, attestante che la medesima non ha svolto, in detto periodo, attività di gestione commerciale;

     f) duplice copia dello Studio di fattibilità dell'iniziativa proposta in cui siano illustrati i seguenti aspetti:

     - denominazione del progetto;

     - soggetto beneficiario della sovvenzione richiesta;

     - descrizione dell'attività (da ricondurre alle tipologie specificate nell'art. 2);

     - obiettivi economici ed occupazionali del progetto;

     - risultati previsti;

     - vantaggi derivanti allo sviluppo dell'Area Parco o Riserva cui l'iniziativa è rivolta;

     - tempi e fasi di realizzazione dell'iniziativa con particolare riferimento al Piano di realizzazione degli investimenti ed al programma di gestione;

     - descrizione del modello organizzativo con particolare riguardo al ruolo svolto dai soci ed in riferimento esplicito al Piano degli investimenti ed al programma di gestione, corredato dei curricula dei soci;

     - analisi del mercato di riferimento, con illustrazione dei concorrenti già presenti sul territorio e della potenziale

clientela/utenza;

     - descrizione del costo di investimento del progetto, in relazione alle attrezzature ed agli altri beni, materiali e/o immateriali (brevetti, licenze, servizi e simili), occorrenti con specificazione del titolo legale che presiede al loro utilizzo;

     - preventivi per ciascuna spesa di investimento prevista, firmati dal fornitore e intestati alla Società/Cooperativa proponente, che indichino:

     la descrizione del bene/servizio oggetto della fornitura;

     l'importo imponibile della fornitura;

     le modalità di pagamento;

     i dati identificativi del fornitore;

     - descrizione dei costi di gestione previsti per i primi 3 anni di attività sulla base di preventivi e/o parametri verificabili; ove la descrizione utilizzi il riferimento a preventivi, essi dovranno essere redatti con le modalità di cui al punto che precede ed allegati allo studio di fattibilità;

     - descrizione del Piano finanziario, con specificazione dei mezzi propri, del contributo richiesto alla Regione (distintamente lettere a), b), c), d) di cui all'art. 5 comma 2), di altri finanziamenti ed agevolazioni pubbliche accordati alla Società/Cooperativa, e del ricorso al mercato finanziario;

     - assistenza esterna di terzi, ivi compresi i servizi prestati da intermediari di tecnologie;

     - analitica specificazione delle autorizzazioni necessarie e preliminari all'avvio dell'iniziativa.

 

     Art. 7. Profili procedurali.

     1. Alla valutazione dell'ammissibilità delle istanze prodotte a norma dell'art. 6 è preposto il Servizio Lavoro ed Emigrazione che, verificatane la regolarità formale e la completezza documentale richiede, entro 30 giorni dal ricevimento, il parere del competente Nucleo del Comitato di cui all'art. 19 bis della L.R. 55/98 [9].

     2. Alla trattazione delle istanze si procede secondo l'ordine cronologico di trasmissione, risultante dal timbro postale di partenza. Ove la domanda risulti incompleta, il competente Servizio regionale ne sollecita l'integrazione, a ciò fissando il termine decadenziale di giorni 20. In tal caso, l'ordine cronologico di accesso alle agevolazioni è determinato in relazione alla data di trasmissione, risultante dal timbro postale, dei documenti integrativi. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso al contributo è fissato al 15.11.97 [10].

     3. Il Comitato riferisce al Servizio Lavoro gli esiti della valutazione condotta nel termine di 30 giorni dalla richiesta del parere, quantificando altresì l'importo analitico del contributo da erogare, nei limiti di capienza del Fondo annuale. Il Servizio comunica entro 20 giorni alla Società o Cooperativa richiedente le conclusioni della valutazione. Concorrono al finanziamento sui fondi '97 anche le istanze presentate nell'anno '96, che siano valutate positivamente dal Comitato nel medesimo anno, che eccedano la dotazione annuale di riferimento, e quelle presentate nell'anno '96 il cui iter istruttorio si completi nel 1997. Le prime precedono, ai fini del finanziamento, le seconde e le istanze prodotte nel '97; le seconde precedono queste ultime in sede istruttoria, e nell'ordine di accesso alle agevolazioni.

     4. Qualora le domande prodotte nel termine ultimo di cui al comma 2 non permettano l'integrale assorbimento delle risorse disponibili per iniziative imprenditoriali per taluna delle aree interessate, avuto riguardo alla distribuzione operata ai sensi del successivo art. 12, le somme residue sono utilizzate per i territori che presentino eccedenze di iniziative rispetto alla quota parte di risorse.

     5. Ove infine residuino fondi già destinati ad iniziative imprenditoriali, per difetto di istanze relativamente ai territori dei quattro parchi e delle Riserve naturali cumulativamente intesi, si procede ad incrementare in pari misura il concorso regionale alla copertura finanziaria dei lavori Socialmente utili di cui all'art. 3.

     6. Qualora nessuna tipologia di interventi risulti attivabile nella prima annualità di applicazione, le risorse ad essa riferibili si aggiungono, nella proporzione indicata dall'art. 12, a quelle assegnate per la seconda annualità.

 

     Art. 8. [11]

     Ai fini dell'erogazione dei contributi e della relativa rendicontazione, trovano applicazione gli artt. 20 e 22 della L.R. 55/98, e le relative disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. Ulteriori obblighi del beneficiario.

     1. Il beneficiario delle agevolazioni si impegna, rilasciandone apposita dichiarazione entro 20 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, a:

     - restituire i contributi erogati, nella misura stabilita dai competenti Organi regionali, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto;

     - conservare per 10 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto, a decorrere dalla rendicontazione relativa alla prima tranche del contributo;

     - acconsentire agli opportuni controlli e/o ispezioni disposti dalla Regione;

     - fornire i dati e le notizie richiesti dagli Organi della Regione e dagli incaricati delle verifiche ispettive;

     - non richiedere, per 3 (tre) anni dall'erogazione dell'acconto, ulteriori aiuti pubblici che, cumulati con quelli accordati ai sensi della presente legge, comportino l'erogazione complessiva di oltre 100.000 ECU per lo stesso oggetto;

     - comunicare, in ogni caso, qualsiasi aiuto supplementare concesso, per lo stesso tipo di spesa sovvenzionata dalla Regione, da altre fonti pubbliche.

 

     Art. 10. Formazione-Informazione-Vigilanza. Valutazione d'impatto.

     1. Nello Schema di Piano delle attività formative sono previste azioni di formazione continua mirate allo sviluppo delle competenze professionali di Imprenditori, Dirigenti, Quadri e Lavoratori delle P.M.I. che agiscono nel settore specifico dell'Imprenditoria turistica eco-compatibile. Le suddette iniziative sono prevalentemente localizzate nei territori dei Parchi e delle Riserve naturali [12].

     2. La Giunta regionale delibera la stipula di una Convenzione con l'Agenzia per l'Impiego avente ad oggetto:

     1) l'allestimento, da parte di quest'ultima, di sportelli informativi nei quattro parchi e Riserve naturali interessati all'applicazione della presente legge, fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle istanze. La fase informativa dovrà coinvolgere i Sindaci dei Comuni interessati, ed avvalersi di modulistica specificamente prodotta;

     2) l'assistenza tecnica alla progettazione delle iniziative imprenditoriali giovanili, per il medesimo periodo;

     3) il monitoraggio ispettivo dei progetti ammessi a finanziamento.

     3. L'Osservatorio regionale del Mercato del lavoro, avvalendosi delle risorse ordinariamente attribuite al medesimo, esplica indagini finalizzate alla valutazione di efficacia dell'intervento, con particolare riguardo agli effetti occupazionali diretti ed indiretti.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. L'onere complessivamente derivante dalla presente legge è valutato in lire 5.000.000.000.

     2. Alla spesa, così come quantificata al comma 1, si provvede con un intervento programmatico da eseguire nel biennio 96/97, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 29.12.77 n. 81.

     3. Per l'anno '96, la spesa prevista è di lire 1.800.000.000, alla cui copertura si provvede:

     - quanto a lire 1.300.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità impegnabili iscritte sul Cap. 22430 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996;

     - quanto a lire 500.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità impegnabili iscritte sul Cap. 22433 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

     4. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio in corso è istituito ed iscritto il seguente capitolo:

     - Cap. 22315 (di nuova istituzione ed iscrizione al Settore 2, Titolo 2, Ctg. 3, Sez. 8), denominato «Interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile e misure per la tutela della occupazione nel territorio dei Parchi Nazionali, Regionale e delle Riserve naturali, istituite con legge regionale», con uno stanziamento per competenza e cassa di lire 1.800.000.000 Fondo statali.

     5. La rimanente somma, fino a concorrenza dell'onere complessivo di cui al comma 1, sarà iscritta sui corrispondenti capitoli del pertinente Bilancio relativo al 1997, rinviando alla legge di approvazione del documento previsionale del medesimo esercizio l'iscrizione della quota relativa.

     6. Gli oneri di cui al comma precedente relativi al 1997 trovano copertura finanziaria, per l'importo di lire 3.200.000.000, mediante utilizzazione delle disponibilità di cui al cap. 22433 (Fondi statali).

     7. Le azioni di cui all'art. 10 - comma 1 - incidono sulle risorse che lo Schema di Piano delle Attività formative per l'anno '97 destina agli interventi di Formazione continua per i lavoratori delle P.M.I.

     8. Gli oneri relativi alla Convenzione di cui all'art. 10 - comma 2 -, stimati in lire quarantacinque milioni complessivi, trovano copertura sul capitolo di spesa dell'Esercizio in corso istituito ai sensi del precedente comma 4.

     9. Il costo del funzionamento del Comitato di cui all'art. 7 c. 1 è ricompreso nella quota parte dello stanziamento annuale destinata al finanziamento delle iniziative imprenditoriali giovanili. Con atto dirigenziale è determinata la misura del compenso spettante ai componenti del Comitato di estrazione esterna alla Regione, pari ai 2/3 di quello riconosciuto per le valutazioni dei progetti presentati ai sensi della L.R. 14.9.94 n. 61.

 

     Art. 12. Criteri di riparto della spesa.

     1. La disponibilità finanziaria determinata per il biennio 96/97 dall'articolo che precede è utilizzata come di seguito specificato:

     - iniziative imprenditoriali giovanili:

     anno 1996: 60% delle risorse disponibili;

     anno 1997: 85% delle risorse disponibili;

     - lavori socialmente utili:

     anno 1996: 40% delle risorse disponibili;

     anno 1997: 15% delle risorse disponibili;

 

          Art. 13. Norma finale.

     1. La presente legge comporta l'erogazione di agevolazioni contenute nel limite degli aiuti «de minimis». Non trova pertanto applicazione nei suoi confronti l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'art. 93, paragrafo 3 del Trattato CE.

 

     Art. 14. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegato

(Omissis)

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[4] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[5] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[6] Comma aggiunto dall’art. 87 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[8] Comma aggiunto dall’art. 87 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[10] Termine così prorogato dall'art. 5 della L.R. 16 settembre 1997, n. 101.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.